gare telematiche Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/gare_telematiche/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 19:04:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Obbligo di gare telematiche, crollo degli appalti https://www.giurdanella.it/2018/12/obbligo-di-gare-telematiche-crollo-degli-appalti/ Wed, 05 Dec 2018 05:02:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38379 L'allarme dell'ASMEL sugli effetti dell'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazioni elettroniche ex art. 40 del Codice Appalti

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Secondo l’ASMEL nel periodo successivo al 18 ottobre 2018 le procedure di gara dei Comuni pubblicate in GURI hanno registrato un crollo del 41%.

L’allarme di ASMEL (associazione italiana per la sussidarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, formata da 2400 enti) si concentra sull’arretratezza del sistema italiano degli appalti, ancora inadeguato rispetto agli obblighi di digitalizzazione, e in particolare all’obbligo di comunicazioni elettroniche negli appalti, alla luce dell’art. 40 del Codice Appalti.

Si segnala, inoltre, che se la medesima tendenza proseguisse per un intero anno, il costo sarebbe all’incirca di 2 miliardi di euro.

Dall’ASMEL si sottolinea anche l’inadeguatezza dei tentativi dell’Anci di consigliare ai Comuni di derogare alla norma, suggerendo la possibilità di considerare come comunicazioni elettroniche anche quelle realizzate con la spedizione di plichi contenenti strumentazioni elettroniche (compact disk, chiavette USB ecc): secondo l’associazione ciò non potrebbe evitare l’annullamento della procedura.

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Per gli appalti sotto i mille euro nessun obbligo di procedura elettronica https://www.giurdanella.it/2018/11/appalti-mille-euro-obbligo-di-procedura-elettronica/ Tue, 13 Nov 2018 10:31:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38250 Secondo l'ANAC, per gli appalti sotto la soglia dei 1000 euro nessun obbligo di comunicazioni e procedure elettroniche dopo il 18 ottobre 2018

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Secondo quanto disposto dall’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):  “a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”

Tuttavia, per quanto riguarda le procedure sotto-soglia e in particolare le procedure per gli acquisti inferiori ai 1000 euro, nessun obbligo di procedura elettronica.

L’Autorità  ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, co.  450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti  pubblici.

In allegato il Comunicato del presidente dell’ANAC

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Obbligo di gare elettroniche: la nota dell’ANCI https://www.giurdanella.it/2018/10/obbligo-di-gare-elettroniche-la-nota-dellanci/ Mon, 22 Oct 2018 06:42:22 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38071 La guida dell'ANCI sulle conseguenze pratiche dell'obbligo del 18 ottobre 2018 su comunicazioni e gare elettroniche

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E’ entrato in vigore il 18 ottobre 2018 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto.

Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti.

Per chiarire le conseguenze pratiche del nuovo obbligo per i Comuni, l’ANCI ha pubblicato delle indicazioni operative, per individuare quali sono le “comunicazioni elettroniche obbligatorie” e come è possibile adempiere agli obblighi normativi per le stazioni appaltanti.

In allegato la indicazioni operative dell’ANCI.                                                                

Nota operativa per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici

  1. Inquadramento normativo

Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).

Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

L’art. 52 inoltre, , con riferimento alla presentazione dell’offerta, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle seguenti ipotesi derogatorie:

  1. a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  2. i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
  3. l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  4. i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
  5. l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso. In tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44, che rimanda ad un D.M., contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure”, la cui adozione al momento, non risulta avvenuta (si ricorda che per questo, ANCI, aveva presentato un emendamento al decreto  milleproroghe per il rinvio del termine del 18 ottobre).

2. Utilizzo di piattaforme telematiche di negoziazione

In questo quadro normativo, alquanto incerto e frammentato, sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi delegare la gara ad una Centrale di Committenza o altro soggetto aggregatore di riferimento, che abbia costituito la piattaforma e-procurement, o convenzionarsi, con piattaforme e-procurement che offrono tale servizio sul mercato.

3. Distinzione tra utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, e strumenti di comunicazione digitali

Se l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, come sopra descritte, soddisfa pienamente l’adempimento dell’obbligo de quo, ad avviso di ANCI, è necessario distinguere l’utilizzo di una piattaforma informatica di negoziazione, di cui all’art. 58, dall’obbligo di utilizzo di strumenti di comunicazione digitali di cui all’articolo 40.

In particolare, si ritiene che dal 18 ottobre u.s. ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.   

Il ragionamento logico-giuridico alla base di tale affermazione, si base sulla motivazione dell’articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, in base alla quale «il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe tuttavia obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato».

Ciò peraltro risulta confermato dall’ articolo 37 comma 2, del Codice degli Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie.

Pertanto, si ritiene che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 40 comma 2, le stazioni appaltanti, senza ricorrere alla gestione integrale della gara su piattaforma informatica, possano utilizzare sistemi informatici specifici che si limitino alla ricezione e trasmissione della documentazione e informazioni di gara, incluse le domande di partecipazione e il DGUE, previsti dal Codice dei contratti e in conformità con quanto disposto dal CAD (es. e-notification: pubblicazione elettronica dei bandi di gara; e-access: accesso elettronico ai documenti di gara; e-submission: presentazione elettronica delle offerte; e-Certis sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d’appalto).

4. Altre modalità operative in deroga e nelle more delle linee guida in materia di digitalizzazione delle procedure

Si ritiene infine che, in assenza di una piattaforma di e-procurement (propria o convenzionata di cui al precedente punto 2, o di soggetti aggregatori),  ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri.

Come già ricordato infatti, non risulta adottato il D.M. di cui all’articolo 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni. Non esiste dunque, nell’attuale quadro ordinamentale della materia, una definizione dello standard da utilizzare per la digitalizzazione delle procedure di gara.

Nelle more dunque del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui al succitato articolo 52, in quanto costituiscono eccezioni all’obbligo di richiedere mezzi di comunicazione elettronici.

In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione dell’offerta”, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).

Il comma 5 dell’articolo 52, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata,  perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l’integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte. 

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche dopo il 18 ottobre u.s., resti comunque possibile, per la presentazione dell’offerta, la possibilità di ricorrere a modalità alternative a quelle elettroniche, purché siano le uniche in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte (tra queste, ad esempio, si ritiene annoverarsi anche la possibilità di presentare l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata). Ovviamente, il ricorso a tali altri mezzi, costituendo una deroga, andrà motivato nei termini anzidetti, nella relazione unica ( comma 3 dell’articolo 52).

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Obbligo di comunicazioni elettroniche negli appalti dal 18 ottobre 2018 https://www.giurdanella.it/2018/10/comunicazioni-solo-elettroniche-negli-appalti/ Thu, 18 Oct 2018 04:59:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38053 Entra in vigore il 18 ottobre 2018 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici e sulle procedure elettroniche nelle gare d'appalto

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Entra in vigore il 18 ottobre 2018 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedura di gara.

Da questa data infatti tutte le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico.

Ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Il 18 ottobre è infatti il termine ultimo fissato dalle direttive europee, all’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE – sulle “regole applicabili alle comunicazioni”.

La Direttiva – così come l’art.12 che la recepisce – intende per “comunicazioni” gran parte dell’intera procedura di gara, compresa la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura e delle offerte, anche se non si tratta della digitalizzazione totale della procedura, prevista all’art. 44 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto a partire dal 18 ottobre tutte le nuove gare indette dovranno essere con comunicazione “integralmente elettronica”, a partire dalla fase della presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Tali comunicazioni sono realizzate nelle modalità individuate all’art. 52 del Codice Appalti e dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Cosa si intende per comunicazioni digitali

Il dubbio che rimane è se la Posta Elettronica Certificata sia uno strumento sufficiente ad ottemperare agli obblighi di legge, oppure se occorra l’utilizzo di specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.

In particolare è stato sollevato il problema relativamente all’obbligo per la Stazione Appaltante, al comma 5 dell’art. 52, di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Gli obblighi in materia di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Dallo stesso 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

Le eccezioni all’obbligo di utilizzo delle procedure e comunicazioni elettroniche

Solo in casi tassativi, espressamente motivati, possono non utilizzarsi i mezzi elettronici e utilizzare i mezzi “tradizionali”.

Ai sensi dell’art. 52 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.

Sull’argomento si veda anche la Nota operativa dell’ANCI sulle gare elettroniche.

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Gara telematica e dimensioni dell’offerta: la pronuncia del TAR Toscana https://www.giurdanella.it/2016/10/gare-telematiche-e-dimensioni-dellofferta-la-pronuncia-del-tar-toscana/ Thu, 27 Oct 2016 15:33:48 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32133 Il TAR Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1524 del 24 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità, a seguito di una gara telematica, della revoca dell’aggiudicazione ad una ditta che ha presentato l’offerta utilizzando un file di dimensioni più ampie di quelle prescritte dal bando. La sentenza ha rimarcato il fatto che nel caso di specie non […]

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Il TAR Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1524 del 24 ottobre 2016, ha dichiarato l’illegittimità, a seguito di una gara telematica, della revoca dell’aggiudicazione ad una ditta che ha presentato l’offerta utilizzando un file di dimensioni più ampie di quelle prescritte dal bando.

La sentenza ha rimarcato il fatto che nel caso di specie non vi era certezza che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia favorito una più convincente descrizione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tal motivo, attribuito il miglior punteggio.

Si legge, ancora, dalla sentenza: “In virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per sé motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta”.ù

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

Pubblicato il 24/10/2016

N. 01524/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2016, proposto da:
Vando Battaglia Costruzioni S.r.l., Intersonda S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Luca Conti C.F. CNTGLC67E25D612K, Vincenzo Pinto , con domicilio eletto presso Gian Luca Conti in Firenze, piazza della Repubblica 2;

contro

Unione Comuni Garfagnana non costituito in giudizio;
Comune di Camporgiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D’Antone C.F. DNTCML49C10C351A, Enrico Bottone C.F. BTTNRC84P16G702W, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Del Debbio S.p.A. anche nella qualità di mandataria del RTI con Serchio Pali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Pilade Chiti C.F. CHTMPL44L13D612X, Claudia Manfriani C.F. MNFCLD81S65D612Y, con domicilio eletto presso Mario Pilade Chiti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;

per l’annullamento

del verbale del 23.07.2016 nella procedura per l'”affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) con procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo loc. Fossone lotto n. 4” CIG 6745118774 con il quale, a seguito del giudizio di ammissibilità della domanda, è stata adottata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, alla Del Debbio S.p.A.;

della determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camporgiano, n. 93 del 10.09.2016 di approvazione dell'”aggiudicazione ad esito della suddetta procedura elettronica, affidando i lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo Loc. Fossone” alla impresa Del Debbio S.p.A.;

nonché per l’annullamento, in via subordinata e graduata

della lettera di invio dell’8.07.2016 per l'”affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) con procedura negoziata del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “ripristino di movimento franoso in Camporgiano capoluogo Loc. Fossone lotto n. 4” CIG 6745118774 e degli atti della procedura negoziata svolti mediante procedura telematica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Camporgiano e di Del Debbio S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

– l’Unione dei Comuni della Garfagnana, con lettera d’invito dell’8 luglio 2016, indiceva una procedura ristretta con modalità telematica, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’esecuzione dei lavori di “ripristino del movimento franoso in Camporgiano…lotto n.4”;

– l’offerta tecnica, secondo la lettera d’invito, doveva essere contenuta in un file delle dimensioni massime di 20 mb e in proposito la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito posto dalla stessa ricorrente precisava che “il concorrente dovrà redigere relazione max 3 pagine ed eventuali elaborati grafici allegati, pertanto non vi sono limiti quantitativi agli elaborati. Rimane il limite dei 20 Mb in quanto deve essere un unico file”,

– la ricorrente si atteneva a tale limite, peraltro rispettato da tutte le altre imprese concorrenti ad eccezione dell’aggiudicataria, ma all’esito delle valutazioni compite dal seggio di gara si classificava al secondo posto della graduatoria provvisoria, pur avendo presentato la migliore offerta economica;

– il contratto veniva aggiudicato in favore del RTI Del Debbio s.r.l. disponendo, altresì, la consegna dei lavori in via d’urgenza ex art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016;

– la ricorrente è insorta contro tale atto chiedendone l’annullamento, previa sospensione, deducendo la violazione della par condicio tra i concorrenti per avere l’aggiudicataria violato il limite fissato dalla legge di gara in ordine alle dimensioni del filecontenente l’offerta,

– nell’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata;

considerato che:

– come rilevato da controparte il chiarimento menzionato dalla ricorrente non risulta pubblicato sul sistema telematico START e, dunque, non poteva essere conosciuto dagli altri concorrenti e, comunque, tale limite non era imposto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara;

– inoltre è consolidato ormai l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione, il superamento delle dimensioni dell’offerta (non rileva se in forma cartacea o digitale) non può costituire, di per se motivo, per l’estromissione dalla procedura dell’impresa che non vi si sia attenuta (Cons. di Stato sez. V, 21 giugno 2012 n. 3677; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila,1 giugno 2016 n. 344; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I 18 dicembre 2014 n. 1242);

– in ogni caso non risulta dimostrato che la maggiore ampiezza del file utilizzato dalla controinteressata abbia determinato la possibilità di una più incisiva illustrazione dell’offerta a cui di conseguenza sarebbe stata, per tale sola ragione, attribuito il miglior punteggio;

– d’altra parte neppure la legge di gara sembra suscettibile di univoca interpretazione riferendo alternativamente il limite in parola “ad esempio all’offerta economica, alla domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa i requisiti di ordine generale” dovendo perciò le norme del bando essere interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti ed assegnando la prevalenza la principio del favor partecipationis e all’affidamento dei concorrenti (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2016 n. 1889; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 30 giugno 2016 n. 223);

ritenuto che:

– il ricorso risulta perciò, per tali profili, sprovvisto di fondamento mentre gli altri motivi, una volta che sia confermata l’aggiudicazione si palesano inammissibili per carenza di interesse;

– in ogni caso, per le ragioni già esposte, non può ritenersi che il sistema di gara attraverso la piattaforma START abbia alterato gli esiti della procedura dal momento che, a fronte dell’inesistenza di una clausola di esclusione, il sistema non avrebbe potuto rifiutare di “caricare” un file di dimensioni maggiori di quelle indicate nella lettera d’invito, spettando alla commissione di gara ogni valutazione in merito;

– in conclusione il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.000, 00 oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernardo Massari Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

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Riforma Appalti: concessioni, garanzie e gare telematiche https://www.giurdanella.it/2016/03/riforma-appalti-concessioni-garanzie-e-gare-telematiche/ Fri, 04 Mar 2016 07:57:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30731 Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l’istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni  sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento […]

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Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l’istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni  sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice. La verifica è effettuata dall’ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC.

Il Codice prevede una nuova disciplina del sistema delle garanzie. La vecchia garanzia globale è eliminata e sostituita da due diverse garanzie, rilasciate contestualmente: la garanzia definitiva, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell’opera  e la garanzia extracosti che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l’affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante.

Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il Documento di gara unico europeo, che consentirà un’immediata apertura della concorrenza europea.

È previsto inoltre il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi.

Nell’ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara. Misure volte alla razionalizzazione delle banche dati, ridotte a due, quella presso l’ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo e quella presso il MIT sui requisiti generali di qualificazione degli operatori economici.

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La verifica dei requisiti nella gare telematiche: comunicato Anac https://www.giurdanella.it/2015/12/la-verifica-dei-requisiti-nella-gare-telematiche-comunicato-anac/ Wed, 23 Dec 2015 11:58:51 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30046 L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato del 10 dicembre 2015 a firma del presidente Cantone pubblicato sul sito internet dell’Autorità il 22 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di verifica dei requisiti  generali ex art. 38 del d.lgs. 163/06 in capo all’aggiudicatario di una gara  esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione […]

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato del 10 dicembre 2015 a firma del presidente Cantone pubblicato sul sito internet dell’Autorità il 22 dicembre, ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di verifica dei requisiti  generali ex art. 38 del d.lgs. 163/06 in capo all’aggiudicatario di una gara  esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la  modalità «richiesta di offerta» (RDO).

Sul  punto si evidenzia che, con riferimento alle gare gestite con modalità  telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell’art. 71 del  d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni  sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese  dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnovate ogni sei  mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla  veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le  amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario  giudiziale, ecc.) Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli  operatori economici alle procedure di affidamento.

La  singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine  al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del  soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del  sistema AVCpass, come precisato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno  2013, utilizzando la modalità di interazione «web based» (ossia mediante connessione al sistema AVCpass via web) secondo  le indicazioni fornite nel Manuale d’uso dell’applicazione e previa  registrazione della stazione appaltante medesima e degli operatori economici  partecipanti.

Clicca qui per il testo del comunicato in pdf

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Consiglio di Stato: firma digitale… senza copia del documento di identità https://www.giurdanella.it/2013/10/consiglio-di-stato-firma-digitale-senza-copia-del-documento-di-identita/ Wed, 09 Oct 2013 08:00:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16784 Il 20 settembre scorso il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla validità della firma digitale nelle procedure di gara telematiche

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Con sentenza n. 4676/2013, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le  istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.

Se il principio può sembrare pacifico agli addetti ai lavori, così non è stato per un consorzio il quale, non essendo risultato vincitore in una gara telematica, ha convenuto dinanzi al Tribunale Amministrativo la società aggiudicataria, chiedendone l’esclusione per non aver allegato copia del documento di identità del legale rappresentante alle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione.

Richiamando tutta la normativa applicabile al caso di specie, il Consiglio di Stato ha costruito una chiara e puntuale motivazione a sostegno della propria decisione.

L’art. 295 del D.P.R.  n. 207/2010, prevedendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, richiama l’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici il quale, al comma 6 lettera b) statuisce che “le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (Codice dell’Amministrazione Digitale), senza richiamare ulteriori prescrizione o formalità.

Anche l’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) rimanda espressamente al CAD prevedendo che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se eseguite ai sensi dell’art. 65. Il comma 3, invece, prescrive un ulteriore adempimento, ossia l’allegazione della copia del documento di identità per le dichiarazione sostitutive di atto di notorietà.

L’ art. 65, al comma 1 del CAD, nell’indicare le modalità di valida presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, prevede alla lettera a) la sottoscrizione “mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato”, ricomprendendovi a tutti gli effetti anche le dichiarazioni di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.

Secondo il Consiglio di Stato quindi, dal combinato disposto dell’art. 65 comma 1 lett.  a) del CAD e dell’art. 77 comma 6 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici si può giungere alla sola conclusione che “l’apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell’allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante”. Questo in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l’apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.

Se si giungesse ad una conclusione differente, continua il Consiglio di Stato, si priverebbe “di utilità pratica la previsione di legge che riconosce all’apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilità”.

Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 9.10.2013

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Gare telematiche: il diritto amministrativo al passo con l’innovazione tecnologica https://www.giurdanella.it/2012/07/gare-telematiche-il-diritto-amministrativo-al-passo-con-linnovazione-tecnologica/ Sun, 08 Jul 2012 13:38:57 +0000   Il Tar Bari, con la sentenza n.1019 del 24 maggio scorso, si è pronunciato in merito ad una questione costituente il fulcro di una importante tematica quale quello del rapporto esistente tra diritto ed informatica; o ancor di più tra diritto dell’informatica e diritto amministrativo. Si tratta di una questione aperta, incentrata sull’essenzialità dell’utilizzo […]

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Il Tar Bari, con la sentenza n.1019 del 24 maggio scorso, si è pronunciato in merito ad una questione costituente il fulcro di una importante tematica quale quello del rapporto esistente tra diritto ed informatica; o ancor di più tra diritto dell’informatica e diritto amministrativo.

Si tratta di una questione aperta, incentrata sull’essenzialità dell’utilizzo della tecnologia all’interno del mondo giuridico.

Tuttavia quando si tratta di applicare la tecnologia, come nel caso in specie, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, sembra quasi che tutto ciò che appare assodato, chiaro e rispondente ai principi del diritto amministrativo, all’improvviso lasci spazio ad incertezze e dubbi…. come se i mezzi tradizionali che si utilizzano per la partecipazione alle gare non si possano applicare quando la tecnologia interviene in ausilio del privato che intende parteciparvi.

Come sappiamo, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica per così dire “classica”, un’offerta non sottoscritta non è né valida né ricevibile, mancando in tal caso ogni certezza circa la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa che solo la sottoscrizione può garantire.

Non c’è dubbio, quindi, che la sottoscrizione dell’offerta costituisce elemento essenziale della stessa e la sua assenza ne provoca l’inammissibilità anche quando manca un’esplicita previsione in tal senso da parte della lex specialis di gara.

Lo stesso dovrebbe essere anche quando gli strumenti di partecipazione ad una gara pubblica sono gli strumenti informatici.

I giudici amministrativi, infatti, riconoscono la centralità e la rilevanza della tecnologia, quale strumento di semplificazione amministrativa, e chi non è in grado di ricorrere ad essa e non sa applicare alla stessa i principi di diritto amministrativo viola la legge.

É quanto si evince dalla sentenza nella parte in cui il Tar dichiara l’obbligatorietà della sottoscrizione dell’offerta con firma digitale in caso di gare telematiche.

Nel caso di specie, la ditta partecipante aveva inviato il file di testo costituente offerta che riportava in calce solo l’indicazione del nome della società, senza quelle garanzie richieste dalla legge in merito all’integrità, paternità, autenticità, immodificabilità e sicurezza del documento elettronico.

La firma digitale è, infatti, l’unico strumento che, in genere e più in particolare nel caso di invio di offerta nell’ambito di una gara telematica, sia in grado di garantire circa la provenienza, l’integrità e, quindi, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa.

E a nulla sono valse le argomentazioni apportate dalla ricorrente, che si è pronunciata:

  1. sulla mancata previsione, nel bando di gara, di tale modalità di sottoscrizione ai fini della validità dell’offerta;

  2. sul fatto che il partecipante ha inviato l’offerta dopo essersi autenticato come fornitore nella piattaforma informatica della stazione appaltante attraverso l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica del referente e di un codice PIN (c.d. log in).

Con riferimento alla prima giustificazione, nella sentenza si legge come controparte aveva censurato il provvedimento di esclusione, perché il Consiglio di Stato, in esso citato, con la sentenza n.1832 del 2012 (enunciante il principio secondo cui la mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso) si riferiva ad “una gara tradizionale (cartacea), non già telematica”.

Giustificazione inammissibile, poiché è impensabile che i principi generali del diritto amministrativo subiscano delle eccezioni allorquando si utilizzino gli strumenti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale.

In realtà, il Codice dei contratti pubblici all’art. 77 comma 6, lett. b), prescrive che le offerte presentate per via telematica possano essere effettuate solo utilizzando la firma scritta digitale come definita e disciplinata dal citato Codice dell’amministrazione digitale.

Inoltre, l’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici afferma che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.

In riferimento alla seconda giustificazione, non vale a costituire sottoscrizione ai sensi degli articoli citati del codice dei contratti pubblici l’iscrizione all’Albo telematico della stazione appaltante e il fatto che i fornitori ivi iscritti potessero accedere al sistema solo dopo aver eseguito con successo una procedura di identificazione (log in): tale procedura, infatti, può, al massimo, rientrare nell’ambito delle firme elettroniche semplicie, come tale, non è assolutamente idonea a fornire le garanzie di cui sopra.

Inutile il richiamo all’art. 64 comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale per affermare che l’autenticazione da parte del fornitore nell’Albo e il suo accesso nel sistema attraverso il PIN così ricevuto costituiscano procedura che possa consentire l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

Tale articolo, infatti, riguarda l’erogazione e l’accesso dei cittadini ai servizi che la Pubblica amministrazione eroga telematicamente, e non certo la partecipazione a gare telematiche.

La sottoscrizione, dunque, sia essa tradizionale, sia essa digitale nel caso di gara telematica, costituisce adempimento essenziale finalizzato a comprovare l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva dell’offerta al concorrente e, nel momento in cui si procede ad inviare l’offerta telematicamente, non si può astrarre dal sottoscriverla digitalmente.

Il diritto amministrativo disciplina le gare pubbliche prescindendo dal fatto che ad essere utilizzati siano gli strumenti dell’ICT o quelli tradizionali: i principi rimangono gli stessi e devono essere applicati in toto.

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