L'articolo La tecnologia applicata ai concorsi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Il processo di semplificazione, decentramento e velocizzazione, tanto voluto dalla normativa emergenziale, ha coinvolto un altro macro settore: i concorsi pubblici.
Questa volta ad essere scomodato è un corpus di norme concernente alcuni tra i più importanti – e attesi- concorsi italiani: partendo dai concorsi RIPAM (art. 247), il Decreto, così come convertito in legge, si sofferma anche sulla procedura selettiva finalizzata all’ammissione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (art. 250), con ciò non tralasciando neanche le modalità di svolgimento del concorso per il personale del Ministero della Salute (art. 251) e della Giustizia (art. 252), fino a giungere a disciplinare quello per accedere alla magistratura ordinaria (art. 253), per concludere, infine, con il concorso notarile e l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (art. 254).
Articoli che, pur trattando concorsi differenti, hanno tutti un minimo comune denominatore: la tecnologia digitale.
Vediamo insieme le caratteriste della normativa emergenziale succitata:
ha natura sperimentale e transitoria: al momento il termine di applicazione è fissato “fino al 31 dicembre 2020”;
concerne sia i concorsi da bandire che quelli in itinere;
individua sedi decentrate sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, sedi universitarie e ogni altra struttura pubblica e privata;
prevede l’utilizzo della tecnologia digitale per ogni fase della procedura concorsuale;
introduce il dimezzamento dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (dagli ordinari 30 giorni si passa ai 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di riferimento);
prevede un’apposita piattaforma digitale in cui confluire le domande di partecipazione, sostituendo, dunque, la richiesta aggiuntiva di originale a mezzo raccomandata A/R. E mediante la predetta piattaforma, verrà effettuata ogni comunicazione concernente il concorso.
attribuisce la possibilità di esperire la prova orale in video conferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino:
– la pubblicità della stessa,
– l’identificazione dei partecipanti,
– nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
Infine, si conferma e al tempo stesso si avvalora, quale requisito di partecipazione indispensabile, il possesso, per il candidato, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e la registrazione nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La predetta procedura informatizzata riguarda anche l’operato della Commissione esaminatrice che potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Al netto di ipotesi paradossali quali ad esempio il famoso “data breach” che ha visto l’INPS diffondere “incidentalmente” i dati sensibili di milioni di utenti, è indubbio come il mondo del bit, sia uno strumento utile per far fronte ai deficit di sistema che da anni – quindi ante COVID- dilaniano le procedure concorsuali in Italia (vedi da ultimo il concorso DSGA).
Nulla vieta, infatti, che da normativa emergenziale e sottoposta “a termine”, questo iter possa diventare una consuetudine ben rotata dall’Amministrazione per sgravare le procedure concorsuali e velocizzare anche il meccanismo di pubblicazione degli esiti.
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]]>L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.
La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.
Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.
1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)
L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.
Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.
Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>
Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.
In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.
Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi
L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.
Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tale termine decorre:
– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;
– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;
– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.
Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:
– di false rappresentazioni dei fatti;
– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso
L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.
4. Interventi edilizi
Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.
Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:
– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.
E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.
Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia, ad oggi va a rilento.
L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.
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]]>L'articolo Codice Antimafia: il testo con modifiche in Gazzet… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2011, la legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 19 novembre 2017.
Clicca qui per il testo del provvedimento in Gazzetta
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]]>L'articolo Contributi all’editoria: il D.P.C.M. in Gazzetta
… proviene da Giurdanella.it.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2017 il D.P.C.M. del 28 luglio 2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.
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… proviene da Giurdanella.it.
L'articolo Impresa sociale: pubblicato il decreto in Gazzetta… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 il D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”. Il provvedimento è in vigore dal 20 luglio 2017.
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]]>L'articolo Modalità di versamento del contributo unificato nel processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 recante “Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana”.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° settembre 2017.
Clicca qui per il testo del decreto in Gazzetta
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]]>L'articolo Reato di tortura: le misure previste proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge è in vigore dal 18 luglio 2017.
1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e’ commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena e’ della reclusione da cinque a dodici anni.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena e’ della reclusione di anni trenta.
6. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non e’ accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Sono state apportate modifiche all’art. 191 c.p.p.: il nuovo comma 2-bis stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o delle informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
Inoltre è stato introdotto il divieto di riconoscimento di alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
Infine, nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero e’ estradato verso lo Stato richiedente nel quale e’ in corso il procedimento penale o e’ stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
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]]>L'articolo Contrasto al cyberbullismo: il testo della legge i… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Il provvedimento entrerà in vigore dal 18 giugno 2017.
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]]>L'articolo Accesso nei ruoli di docente nella scuola secondar… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017 – S.O. n. 23 il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
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]]>L'articolo Agenzia per l’Italia digitale: il regolamento in G… proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017 il D.P.C.M. del 27 marzo 2017 recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale”.
Clicca qui per il testo del regolamento in Gazzetta
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