giudice del lavoro Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/giudice_del_lavoro/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 07 Jan 2015 09:57:48 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La progressione di carriera è di competenza del Giudice Amministrativo https://www.giurdanella.it/2014/10/progressione-carriera-competenza-giudice-amministrativo/ Wed, 29 Oct 2014 08:00:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24774 La progressione verticale da una categoria inferiore a una superiore, anche se nell’ambito della stessa area professionale, è materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Così il giudice del Lavoro di Catania, Dott. Cupri, ha statuito in merito ad una controversia, seguita dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Lucia Polizzi, riguardante la valutazione dei titoli all’interno una […]

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La progressione verticale da una categoria inferiore a una superiore, anche se nell’ambito della stessa area professionale, è materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Così il giudice del Lavoro di Catania, Dott. Cupri, ha statuito in merito ad una controversia, seguita dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Lucia Polizzi, riguardante la valutazione dei titoli all’interno una procedura selettiva interna bandita dall’Università di Catania per il passaggio alla categoria professionale cd. EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali) riservata al personale di ruolo in servizio presso l’Università di studi di Catania in possesso di determinati requisiti.

Orbene, nonostante le difese del ricorrente volte a sostenere la cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in materia di avanzamento interno nella stessa area professionale, il Decidente ha dichiarato il difetto di giurisdizione. La statuizione è in linea con quanto ritenuto da recentissime sentente del Giudice di Legittimità: “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, atteso che le procedure concorsuali ai fini dell’attribuzione alla giurisdizione amministrativa “ex” art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 comprendono anche quelle dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e che, rispetto a tale passaggio, rilevano le previsioni della contrattazione collettiva, spetta al giudice amministrativo la controversia relativa al concorso per l’accesso a categoria superiore nell’ambito della stessa area relativamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di classificazione del relativo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è articolato in categorie che si caratterizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie (Cass. S.U. 31/01/2008 n. 2288, richiamata in motivazione da Cass. S.U. 06/05/2013 N. 10409).”

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Repressione della condotta antisindacale: legittimato attivo è solo il rappresentante locale del sindacato nazionale https://www.giurdanella.it/2013/03/repressione-della-condotta-antisindacale-legittimato-attivo-e-solo-il-rappresentante-locale/ Thu, 07 Mar 2013 13:06:18 +0000 Con ordinanza del 27 febbraio 2013, il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi su un ricorso ex art. 28 St. Lav. contro una serie di provvedimenti comunali proposto dal segretario della Unione Territoriale del Lavoro UGL, ha affermato che la legittimazione attiva spetta unicamente al segretario provinciale e legale rappresentante delle Federazione sindacale nazionale UGL, mentre le Unioni territoriali UGL costituiscono mere associazioni locali del sindacato nazionale.

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Si aggiunge un nuovo tassello alla già consolidata giurisprudenza in punto di legittimazione attiva delle associazioni sindacali all'azione ex art. 28 L. 300/1970, volta alla repressione delle condotte datoriali antisindacali.

Con ordinanza del 27 febbraio 2013, il Tribunale di Ragusa, pronunciandosi su un ricorso ex art. 28 St. Lav. spiegato avverso una serie di provvedimenti comunali dal segretario della Unione Territoriale del Lavoro UGL (Unione Generale del Lavoro), ha affermato che la legittimazione attiva spetta unicamente al segretario provinciale e legale rappresentante delle Federazione sindacale nazionale UGL, mentre le Unioni territoriali UGL costituiscono mere associazioni locali del sindacato nazionale.

L'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori infatti riconosce la legittimazione ad agire agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali”, intendendo per tali le articolazioni più periferiche dei sindacali nazionali, solitamente coincidenti con i sindacati provinciali.

Secondo giurisprudenza ormai univoca infatti, le associazioni locali di un sindacato avente carattere nazionale, non sono tecnicamente organi di quest’ultimo, bensì lo sono sue articolazioni periferiche, dotate per ciò stesso di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Un mero collegamento federativo a livello locale, in ipotesi anche di categorie diverse, se vale a conferire al sindacato così federato una più estesa diffusione territoriale, non implica di per sé il carattere nazionale delle azioni intraprese dalla federata locale. Pertanto, ove l’iniziativa giudiziale sia in concreto solo quella dell'associazione sindacale locale, scollegata da qualsivoglia scelta sindacale nazionale, manca proprio il carattere nazionale della stessa e quindi non può riconoscersi la legittimazione ad agire di cui all'art. 28 St. Lav.

Segue lo stralcio dell'ordinanza in esame, per la parte di interesse.

 

  •     Tribunale di Ragusa
  •     ordinanza del 27 febbraio 2013

  •     giudice del lavoro Dott.ssa Sandra Levanti

 

    (…)

Rilevato, infatti che, ai sens dell'art. 10 co. 2, dello Statuto della UGL, quest'ultima si articola "nelle seguenti strutture: s) le Unioni del lavoro territoriali; B) le Unioni del lavoro Regionali; c) le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria";

Ritenuto che , secondo perspicua giurisprudenza di legittimità, "gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce la legittimazione attiva per il procedimento di repressione della condotta antisindacale sono costituiti dalle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e cioè, di norma. Dai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta in quanto autonomi titolari di interessi collettivi quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi, mentre devono ritenersi privi di legittimazione gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e risultano anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria" (v. Cass. 6058/1998);

Ritenuto che, essendo la UGL una confederazione sindacale, di cui sono mere articolazioni le Unioni del lavoro, territoriali e regionali (lett. a e b del menzionato art. 10, co. 2), non può a queste ultime spettare la legittimazione a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale, competendo detta legittimazione, nella specie, soltanto alle "Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria" (lett. C dell'art. 10 cit.), di cui soltanto può riconoscersi la veste di organizzazioni sindacali;

(omissis)    

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Addetti stampa Regione Sicilia, licenziamento legittimo https://www.giurdanella.it/2013/01/addetti-stampa-regione-sicilia-licenziamento-legittimo/ Thu, 10 Jan 2013 17:26:26 +0000 E' legittimo il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana posto in essere dal presidente Crocetta. Lo afferma con sentenza il giudice del lavoro Gianfranco Pignataro. Rigettato pertanto il ricorso presentato dall'Assostampa contro lo smantellamento dell'Ufficio stampa di Palazzo d'Orleans. Nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo viene destituito di fondamento […]

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E' legittimo il licenziamento in tronco dei 21 addetti stampa della Regione siciliana posto in essere dal presidente Crocetta. Lo afferma con sentenza il giudice del lavoro Gianfranco Pignataro. Rigettato pertanto il ricorso presentato dall'Assostampa contro lo smantellamento dell'Ufficio stampa di Palazzo d'Orleans.

Nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo viene destituito di fondamento il presunto “comportamento antisindacale” del nuovo Presidente della Regione siciliana, che sarebbe venuto meno agli obblighi fissati dall'articolo 34 del Contratto nazionale di Lavoro giornalistico. L'articolo in questione sancisce i diritti e i poteri del “comitato di redazione” e, tra queste prerogative, ci sarebbe anche quella di “esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore. Tali pareri – prosegue la norma – saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista”.

A sostegno del ricorso, l'Assostampa lamentava come la procedura di licenziamento non sia passata attraverso la concertazione col comitato di redazione. Da qui, l'illegittimità del licenziamento in blocco dei giornalisti.

Diversa invece l'opinione de giudice del Lavoro: “l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 34 implica la qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato”. Secono il giudice, infatti, quello degli addetti stampa con la Regione era un rapporto di natura diversa, non di lavoro subordinato bensì di “collaborazione professionale”. I giornalisti pertanto non potevano considerarsi “dipendenti” della Regione in senso stretto. “Tale rapporto – si legge nella sentenza – non assume le vesti di un lavoro subordinato (tanto meno a tempo indeterminato), bensì di una collaborazione professionale eminentemente fiduciaria, che esclude che i giornalisti facciano parte dell'organico del personale della Regione”.

Ad avallare questa interpretazione della natura lavorativa del rapporto anche il connotato della fiduciarietà tra giornalista e Governatore. “Il rapporto del giornalista addetto all'Ufficio stampa e documentazione presso la Presidenza della Regione, si fonda, – prosegue il giudice –  oltre che sul requisito indefettibile dell'idoneità professionale, su un particolare elemento di fiduciarietà intercorrente tra il soggetto incaricato e gli Organi di vertice della Regione. Non a caso, infatti l'Ufficio stampa è stato posto funzionalmente 'alle dirette dipendenze del Presidente della Regione'. Il rapporto che si instaura, quindi, prescindendo nel momento genetico da ogni accertamento valutativo-comparativo di tipo concorsuale, non ha natura di lavoro alle dipendenze della PA, bensì di collaborazione professionale esterna”. 
A questo tipo di rapporto professionale, insomma, non può estendersi l'articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Semmai, l'unico legame col Contratto sarebbe, secondo il giudice, nell'aver voluto parificare “il trattamento economico degli addetti stampa a quello fissato per il redattore capo”. Per questo motivo la Presidenza della Regione “ha ritenuto
– conclude la sentenza – nella sua piena discrezionalità riconosciutale dalla legge, di non proseguire il rapporto professionale con i giornalisti già addetti all'ufficio stampa”.

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Cassazione, nuovo orientamento su giurisdizione pubblico impiego per domande a cavallo del 30 giugno 1998 https://www.giurdanella.it/2012/06/cassazione-nuovo-orientamento-su-giurisdizione-pubblico-impiego-domande-cavallo-del-30/ Thu, 28 Jun 2012 11:51:42 +0000 “Nel caso in cui l’attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi”. E’ quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Modica che, […]

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“Nel caso in cui l’attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale non può che essere distribuita fra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi”.

E’ quanto affermato dal Giudice del Lavoro di Modica che, con sentenza n. 206/2011, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo limitatamente alle domande relative al periodo precedente la data del 30 giugno 1998 (discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa stabilito dall’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) ed ha, invece, accolto le pretese riguardanti il periodo lavorativo successivo a tale data.

Con tale decisione, il Giudice di Modica ha confermato un principio espresso fino a quel momento dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tuttavia, di recente, si è assistito ad un mutamento di orientamento in materia.

Con alcune pronunce del 2012, le stesse Sezioni Unite hanno infatti sancìto il diverso principio secondo cui, in una fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e di fatto, il protrarsi di una vicenda oltre la data del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sulla medesima vicenda si pronuncino due giudici diversi, con conseguente possibilità di decisioni differenti in relazione ad un’identica domanda.

In altri termini, la circostanza che una vicenda si collochi in parte prima del 30 giugno 1998 ed in parte dopo il 30 giugno 1998, non può comportare una scissione della tutela giurisdizionale, certamente dettata da esigenze di organizzazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale, ma pur sempre inidonea a realizzare la concentrazione e l’effettività della tutela giurisdizionale.

Nei link che segue, la sentenza n. 3183/2012 della Corte di Cassazione

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Giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca di incarico professionale https://www.giurdanella.it/2012/05/giurisdizione-del-giudice-ordinario-materia-di-revoca-di-incarico-professionale/ Mon, 30 Apr 2012 22:00:00 +0000 Tar Sicilia-Palermo, sentenza n.869/2012

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“…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando al caso di specie tali principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

E’ quanto ha affermato il Tar Sicilia-Palermo nella sentenza numero 869 del 20 aprile scorso.

Di seguito il testo della sentenza

…

Tar Sicilia-Palermo, Sezione Prima

Sentenza numero 869 del 20 aprile 2012

(estensore Maisano, presidente D’Agostino)

(…)

FATTO

Con ricorso notificato in data 6.5.2010 e depositato il successivo 18.5 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come correttamente eccepito dalla difesa erariale.

Come recentemente ribadito dal C.G.A. nella decisione n. 402 del 31 maggio 2011, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 3 luglio 2006 n. 15199; 3 gennaio 2007 n. 4) e del Consiglio di Stato (C. di St., V, 12 giugno 2009 n. 3737; C.G.A. 6 maggio 2008 n. 390) “…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando alla fattispecie per cui è causa tali condivisibili principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore delle amministrazioni costituite, in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 20 aprile 2012.

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