giudici Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/giudici/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 30 Sep 2014 09:15:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Taglio ferie giudici: la parola alla Consulta https://www.giurdanella.it/2014/10/taglio-ferie-giudici-parola-consulta/ Thu, 02 Oct 2014 06:30:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24036 E’ finito al vaglio della consulta l’art. 16 del decreto legge 132/14 che prevede la riduzione delle ferie annuali dei magistrati da 45 a 30 giorni. La norma, in vigore dal 13 settembre, violerebbe due articoli della Costituzione, il 3 e il 77. Il primo stabilisce che “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”. […]

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E’ finito al vaglio della consulta l’art. 16 del decreto legge 132/14 che prevede la riduzione delle ferie annuali dei magistrati da 45 a 30 giorni. La norma, in vigore dal 13 settembre, violerebbe due articoli della Costituzione, il 3 e il 77. Il primo stabilisce che “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”. Il secondo impone che i decreti leggi debbano rispondere a criteri di “necessità e urgenza”.

A sollevare la questione di illegittimità costituzionale è  stato il GIP del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti,  che con un’ordinanza ha rimesso la questione al vaglio della Consulta dichiarando “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legge 132/14, per violazione degli articoli 3 e 77 della Costituzione”.

Il Gip nell’ordinanza spiega che l’articolo 77 della Carta sarebbe violato perché “è una contraddizione in termini far passare sotto forma di decreto un provvedimento che si stabilisce entri in vigore a partire dal 2015”. Mentre la violazione dell’art. 3 deriverebbe dalla circostanza che  l’articolo 16 parifica nei fatti i magistrati agli impiegati pubblici a cui la legge assegna circa 30 giorni di ferie, con la differenza che “mentre gli impiegati vanno in ferie e da quel momento possono tranquillamente non essere più rintracciabili per tutto il periodo, i magistrati hanno invece l’obbligo di essere sempre reperibili e comunque rintracciabili. Per non parlare di tanti colleghi che si portano a casa il lavoro”.

Inoltre aggiunge “se il 20 luglio vado a sentenza e devo depositare entro 60 giorni, sono obbligato a lavorare anche durante il periodo di ferie (dal primo agosto al 15 settembre, ndr) perché i tempi decorrono ugualmente. E ancora, se durante il periodo delle ferie un’indagine ha bisogno di atti urgenti, il rinnovo di un’intercettazione, un interrogatorio, una proroga, il magistrato titolare dell’inchiesta deve farlo”.

Per ulteriori approfondimenti  riportiamo il testo dell’art. 16

Art. 16 – Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie  dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».  

 2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente:  

 «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».  

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.  

 4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2. 

Qui il testo dell’ordinanza

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Concorso magistratura. Il TAR Lazio sospende le date delle prove https://www.giurdanella.it/2014/06/concorso-magistratura-il-tar-lazio-sospende-le-date-delle-prove/ Sun, 08 Jun 2014 13:33:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23421 Il testo dell'ordinanza del Tar Lazio che sospende le date delle prove scritte del concorso magistratura

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Il Ministro della Giustizia Orlando ha dichiarato ieri: “Vorremmo che la Giustizia diventasse una risorsa per il Paese, che se funziona bene crea ricchezza e aumenta la competitività“. Il Tar Lazio, con ordinanza depositata sul concorso magistratura (presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti), ha dimostrato che ricchezza e competitività sono sì obiettivi da perseguire, ma non certo dal potere giurisdizionale.

Emblematico il caso deciso dal TAR Lazio, sul concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30.10.2013,  Il ricorrente, disabile, aveva chiesto di articolare lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, richiesta rigettata dal decreto ministeriale del 7 marzo 2014,  che aveva disposto lo svolgimento delle prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014.

Era la richiesta di un solo individuo, contro l’interesse di tutti gli altri partecipanti, ed in teoria dello stesso Ministero, al celere svolgimento delle prove.

Ebbene, ha osservato il Collegio: “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.

Dunque, il diritto o, meglio, l’interesse legittimo di un concorrente vale di più di tutte le altre esigenze organizzative, più o meno reali, evidenziate dall’Amministrazione resistente.

Ecco la lezione che il Tar Lazio ci ha impartito l’altro ieri: che non tocca alla giurisdizione, ma agli altri poteri, al legislativo ed all’esecutivo, lavorare per aumentare la ricchezza e la produttività del sistema Italia (o invece per ucciderlo, come ci insegna il caso “Mose”).

Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Lazio.

.    .    .

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Ordinanza del 6 giugno 2014 numero 2563

(presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti) 

(…)

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

(…)

Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;

Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;

Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;

Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;

Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;

Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;

Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

Depositata in segreteria il 6 giugno 2014

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Incompatibilità magistrati, il dossier del Senato… https://www.giurdanella.it/2013/06/incompatibilita-magistrati-il-dossier-del-senato/ Thu, 13 Jun 2013 08:53:56 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14531 Incompatibilità magistrati, il dossier del Senato Il Servizio Studi di Palazzo Madama ha pubblicato un nuovo dossier sugli elementi di documentazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati. Il Dossier analizza la normativa italiana vigente in materia di ineleggibilità e incompatibilità del personale delle magistrature ordinarie e speciali con gli incarichi elettivi, e dopo una […]

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Incompatibilità magistrati, il dossier del Senato

Il Servizio Studi di Palazzo Madama ha pubblicato un nuovo dossier sugli elementi di documentazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Il Dossier analizza la normativa italiana vigente in materia di ineleggibilità e incompatibilità del personale delle magistrature ordinarie e speciali con gli incarichi elettivi, e dopo una panoramica sulle analoghe normative europee, si sofferma sulle principali sentenze della Corte Costituzionale

Consulta il Dossier integrale

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Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, elezioni con voto A/R https://www.giurdanella.it/2013/04/consiglio-di-presidenza-della-giustizia-amministrativa-elezioni-con-voto-ar/ https://www.giurdanella.it/2013/04/consiglio-di-presidenza-della-giustizia-amministrativa-elezioni-con-voto-ar/#comments Wed, 10 Apr 2013 08:31:34 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11949 Il 14 aprile i magistrati amministrativi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio di Presidenza dei Giudici Amministrativi (CPGA), l’ organo di autogoverno dei magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato. L’organo è composto da un presidente, quattro membri e due supplenti eletti da e tra i magistrati in servizio al Consiglio di Stato; sei membri e due supplenti […]

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Il 14 aprile i magistrati amministrativi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio di Presidenza dei Giudici Amministrativi (CPGA), l’ organo di autogoverno dei magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato. L’organo è composto da un presidente, quattro membri e due supplenti eletti da e tra i magistrati in servizio al Consiglio di Stato; sei membri e due supplenti eletti da e tra i magistrati in servizio ai Tar; quattro membri eletti dal parlamento tra professori universitari o avvocato con 20 anni di esperienza.

Mai rinnovo dell’organo fu tanto contestato. Per votare, infatti, i magistrati amministrativi dovranno andare di persona a Roma. Non è un capriccio, né “un’occasione per farsi una breve vacanza romana“, ma una procedura dettagliatamente prevista dalla legge. Una legge, la n. 186 del 27 aprile 1982, atavica e obsoleta. Ma pur sempre una legge dello Stato.

“Per l’elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza e’ istituito presso il Consiglio di Stato l’ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato”, recita l’art. 9. Una sola sede in cui poter esercitare il voto, dunque. Quella del Consiglio di Stato in Roma. “Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21”, continua l’articolo.

Ecco dunque che lo scorso 12 febbraio il Presidente del Consiglio di Stato Giovannini indice l’elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza per domenica 14 aprile 2013, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00. Fin qui, nulla quaestio.

Solo che qualche giorno fa il bravissimo Sergio Rizzo, sulle colonne del Corriere, ligio al suo ruolo di cavaliere anticasta, dava in pasto all’opinione pubblica la notizia di un malumore dei magistrati amministrativi per una comunicazione del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa che escludeva il rimborso del pernottamento a Roma per la notte del 13 aprile, giorno prima del voto. La notizia è stata poi ripresa dal Fatto Quotidiano.

Il vero problema è tuttavia un altro.

Ed è quello che individua il Presidente dell’associazione Nazionale Magistrati amministrativi Giampiero Lo Presti nella sua lettera al Corriere all’indomani dell’editoriale di Rizzo. “I magistrati amministrativi hanno da tempo rappresentato, non trovando riscontro, di essere favorevoli a una riforma che preveda il voto decentrato per l’elezione dell’organo di autogoverno in luogo dell’attuale disciplina..”.

La polemica è la conseguenza di una legge che ormai appartiene ad un’altra epoca. Nell’era in cui un comico si è fatto politico con un forte consenso basato sull’e-democracy, sul voto digitale e sulla rete come veicolo di condivisione di idee e di opinioni, quanto è tollerabile una legge che obbliga il magistrato di Catania o di Bolzano a recarsi di persona a Roma per esprimere il proprio sacrosanto diritto di voto? Siamo davvero così incapaci da non riuscire ad aggiungere un comma che preveda dei seggi periferici dove votare o il voto per delega o il voto per corrispondenza o, perché no, il voto elettronico?

Ci sarebbe, è evidente, un enorme risparmio. Di denaro pubblico. E di polemiche.

 

Articolo pubblicato su LeggiOggi.it il 9.4.2013

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Giudici TAR e Corte Costituzionale: intervista al Presidente ANMA Lo Presti https://www.giurdanella.it/2012/11/giudici-tar-e-corte-costituzionale-intervista-al-presidente-anma-lo-presti/ Mon, 19 Nov 2012 15:58:58 +0000   Il 28 novembre si svolgerà a Palazzo Spada la votazione che porterà alla designazione del magistrato “in quota” giurisdizione amministrativa che dovrà sostituire Alfonso Quaranta in Corte Costituzionale per i prossimi nove anni. Abbiamo chiesto al Dott. Giampiero Lo Presti, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, alcuni chiarimenti sulle modalità di nomina e soprattutto sul collegio che andrà a designare il futuro giudice costituzionale. […]

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Il 28 novembre si svolgerà a Palazzo Spada la votazione che porterà alla designazione del magistrato “in quota” giurisdizione amministrativa che dovrà sostituire Alfonso Quaranta in Corte Costituzionale per i prossimi nove anni. Abbiamo chiesto al Dott. Giampiero Lo Presti, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, alcuni chiarimenti sulle modalità di nomina e soprattutto sul collegio che andrà a designare il futuro giudice costituzionale.

Secondo l’art. 2, comma 1, della l. n. 87 del 1953 (“norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), “i giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti: a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione; b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i vice procuratori generali della Corte dei conti”.
Per cui, per quanto riguarda la magistratura amministrativa, stando alla lettura della legge, nessun ruolo viene riconosciuto in questa procedura ai magistrati dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Lei, che presiede l’ Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, si è già espresso in passato a favore del riconoscimento di un diritto di elettorato attivo e passivo dei giudici TAR. Quali argomentazioni pone a suffragio di tale posizione?

La norma che lei ha richiamata è precedente alla data di emanazione della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali e si colloca in un momento storico in cui la realtà della giustizia amministrativa si risolveva unicamente nella giurisdizione in unico grado del Consiglio di Stato.

Ciò che sostengo è la necessità di una interpretazione estensiva o evolutiva – alla stessa maniera di quanto è stato fatto con riferimento ad altre disposizioni di legge emanate precedentemente all’istituzione dei Tar , come per quelle che regolano la nomina dei componenti della Commissione Tributaria Centrale – riconoscendo ai magistrati amministrativi di primo grado lo stesso diritto di elettorato attivo e passivo che la norma riconosce ai consiglieri di Stato.

Per adeguare la legge all’istituzione dei Tar, servirebbe dunque un’interpretazione estensiva della stessa. Ma un’interpretazione del genere, non rischierebbe di essere costituzionalmente illegittima, essendo l’art. 135 Cost., commi 1 e 2, a prevedere espressamente il requisito della giurisdizione superiore sia per l’elettorato attivo che per quello passivo?

I TAR costituiscono una giurisdizione superiore alla stessa stregua della Corte dei Conti. I magistrati amministrativi sono selezionati attraverso un concorso di secondo grado esattamente come quelli della Corte dei Conti ai quali viene riconosciuto dalla legge pieno diritto di elettorato attivo e passivo.

Per di più , l’applicazione letterale della legge fa sì che i giudici dei TAR siano gli unici giudici dell’ordinamento giuridico italiano a non potere esprimere un proprio rappresentante in seno alla Consulta; il che risulta ancor più grave oggi, dopo che la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come alla separazione dei ruoli fra giudici dei Tar e Consiglieri di Stato corrisponda una diversità di funzioni che diventa quasi una diversità ontologica fra la figura del giudice dei TAR, addetto all’esercizio esclusivo della giurisdizione, e quella del consigliere di stato, giudice e consulente del principe.

In questo quadro, devo tuttavia registrare con convinta soddisfazione la recente candidatura del Presidente Coraggio che, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio di Presidenza, al vertice di tutta la giustizia amministrativa, riesce ad assumere una valenza simbolica, oltre che politica, di piena rappresentatività di tutta la magistratura amministrativa.

In occasione del suo insediamento il Presidente Coraggio fece importanti dichiarazioni sulla importanza dell’unità della giurisdizione amministrativa e sono sicuro che anche la sua futura azione al vertice dell’Istituto sarà orientata in questa direzione.

I giudici Tar non fanno parte della “suprema magistratura amministrativa”, come previsto dalla norma. Non pensa dunque che, in astratto, anche i giudici dei Tribunali o delle Corti d’Appello potrebbero avanzare una simile pretesa?

Il problema è sempre lo stesso. I giudici ordinari fanno parte di un unico ruolo e svolgono tutti la medesima funzione giurisdizionale, sia pure nei diversi gradi del giudizio. La giustizia amministrativa resta ancorata ad un sistema arcaico di separazione dei ruoli fra giudici di primo e di secondo grado i quali ultimi cumulano funzioni giurisdizionali e di consulenza.

In questi giorni è pendente davanti al Tar Palermo un ricorso proposto dai componenti “laici” del del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per l’annullamento del decreto n. 56 del 10 ottobre 2012 del Presidente del Consiglio di Stato che, nel definire la composizione del collegio che dovrà procedere all’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, li esclude. Quali sono i criteri di composizione di questo collegio? E che discrezionalità o potere ha il Presidente del Consiglio di Stato in merito?

Il diritto di elettorato spetta ai magistrati del Consiglio di Stato. In questa logica è stato escluso l’elettorato attivo dei componenti laici del CGA, che non hanno uno status pienamente equiparabile a quello dei magistrati del Consiglio di Stato.

Vedremo l’esito del giudizio.

Noto che, mentre la stragrande maggioranza dei magistrati amministrativi di carriera, che esercitano la funzione giurisdizionale in primo grado, sono esclusi dal diritto di elettorato, attivo e passivo, oggi si discute di un riconoscimento di questo diritto ai componenti laici del CGA di nomina politica e con un mandato a termine.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 19 novembre 2012, all’indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/11/19/corte-costituzionaleesclusi-giudici-tar-figli-di-un-dio-minore/

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Sanzione disciplinare per l’avvocato che “offende l’operato dei giudici” https://www.giurdanella.it/2012/02/sanzione-disciplinare-lavvocato-che-offende-loperato-dei-giudici/ Thu, 23 Feb 2012 23:00:00 +0000 Corte di Cassazione, n. 2567/2012

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La Corte di Cassazione con la sentenza n.2567 del 22 febbraio scorso, ha respinto il ricorso di un avvocato il quale aveva definito una sentenza della Corte d’assise d’appello “un gravissimo atto di arroganza”, “una dimostrazione della schizofrenia della giustizia”, il cedimento “alla tentazione del recupero del giustizialismo”, frutto “di una presunzione incredibile”.

La Corte ha ritenuto che “deve escludersi che le espressioni pronunciate dall’incolpato nel corso di una intervista rilasciata all’esito della lettura del dispositivo di una sentenza da parte della Corte di assise di Appello di Genova possano costituire, così come sostenuto dal ricorrente (…)esercizio del diritto di difesa”.Infatti, non essendo state pronunciate nel corso del giudizio, non possono essere ricondotte allo svolgimento dell’attività professionale e all’esercizio del diritto di difesa”.

Inoltre,come riconosciuto dal consiglio nazionale forense il diritto di critica dei provvedimenti giurisdizionali deve essere sempre esercitato “nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale; e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante  che ha pari dignità in Costituzione rispetto a quella della difesa”. Per cui nel rapporto intercorrente fra avvocato e magistrato si impone un comportamento improntato “allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio”.

Per il testo della sentenza https://www.giurdanella.it/allegati/ALLksA8oY.pdf

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I nomi dei candidati per il rinnovo delle cariche dell’associazione dei giudici amministrativi https://www.giurdanella.it/2011/04/i-nomi-dei-candidati-il-rinnovo-delle-cariche-dellassociazione-dei-giudici-amministrativi/ Thu, 31 Mar 2011 22:00:00 +0000 (triennio 2011 - 2013)

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Al via il rinnovo delle cariche dell’Associazione dei Magistrati Amministrativi.

I magistrati amministrativi iniziano le consultazioni elettorali per eleggere il nuovo vertice dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, l’organo rappresentativo dei magistrati amministrativi italiani. 

Due le liste: “Amministrare Giustizia” e “Nuova Magistratura Amministrativa” (più la candidatura autonoma di Alessio Liberati).

Il 2 aprile nella sede dell’ANMA (presso il Tar del Lazio) si terrà l’Assemblea Generale con le votazioni; il 9 aprile la conclusione delle operazioni con la ricezione delle schede inviate per posta; l’11 aprile infine lo spoglio dei risultati. I rappresentanti eletti del Consiglio direttivo resteranno in carica per i prossimi tre anni.

Lo Statuto prevede che nove membri del Consiglio direttivo siano eletti su base nazionale. 

Questi i candidati per il collegio nazionale della lista “Amministrare Giustizia”:

Giampiero Lo Presti, Giovanni Tulumello, Desirèe Zonno, Giuseppe Esposito, Gabriella Guzzardi.

Per la lista “Nuova Magistratura Amministrativa”:

Brunella Bruno, Ivo Correale, Michelangelo Francavilla, Alessandro Maggio e Guglielmo Passarelli.

I rimanenti sei membri del Consiglio direttivo saranno eletti su base multiregionale, secondo una divisione in sei collegi elettorali.

I candidati sono: Silvana Bini (Amministrare Giustizia) e Davide Ponte (Nuova Magistratura Amministrativa) nel I collegio  – Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia;

Stefano Mielli (Amministrare Giustizia) e Angelo Gabricci (Nuova Magistratura Amministrativa) nel II Collegio  – Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Maurizio Nicolosi (Amministrare Giustizia) e Stefano Fantini (Nuova Magistratura Amministrativa) nel III Collegio  – Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise;

Cecilia Altavista (Amministrare Giustizia) e Leonardo Spagnoletti (Nuova Magistratura Amministrativa) nel IV Collegio  – Lazio;

Giuseppe Esposito (Amministrare Giustizia) e Sergio Zeuli (Nuova Magistratura Amministrativa) nel V Collegio  – Campania e Puglia;

Roberto Valenti (Amministrare Giustizia) e Dauno Trebastoni (Nuova Magistratura Amministrativa) nel VI Collegio – Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Consiglio direttivo eletto nominerà poi al proprio interno la Giunta esecutiva, il Presidente, il VicePresidente e il Segretario generale, che sostituiranno, rispettivamente, Linda Sandulli, Francesco Gauderi e Alessandro Maggio.

Qui il sito dell’ANMA.

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I giudici europei salvano il decreto Bersani, “tariffe massime ammissibili” https://www.giurdanella.it/2011/03/i-giudici-europei-salvano-il-decreto-bersani-tariffe-massime-ammissibili/ Tue, 29 Mar 2011 22:00:00 +0000 Sentenza del 29 marzo 2011

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Il decreto Bersani, laddove ha salvato le tariffe massime, nell’interesse dei consumatori, non viola i principi del Trattato.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, con sentenza depositata ieri.

Di seguito, il testo integrale (qui una scheda di lettura)

. . . .

Corte di Giustizia, Grande Sezione

Sentenza del 29 marzo 2011



(presidente A. Tizzano, relatore U. Lõhmus)



(…)

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, prevedendo disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE.

 

Contesto normativo nazionale

2        La professione di avvocato è disciplinata in Italia dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore legale (GURI n. 281, del 5 dicembre 1933, pag. 5521), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (GURI n. 24, del 30 gennaio 1934), come successivamente modificato (in prosieguo: il «regio decreto legge»). In base agli artt. 52‑55 del regio decreto legge, il Consiglio nazionale forense (in prosieguo: il «CNF») è istituito presso il Ministero della Giustizia ed è costituito da avvocati eletti dai loro colleghi, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d’appello.

3        L’art. 57 del regio decreto legge prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati ed ai procuratori in materia tanto civile, penale quanto stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Tali criteri devono essere successivamente approvati dal Ministro della Giustizia, sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi e previa consultazione del Consiglio di Stato.

4        Ai sensi dell’art. 58 del regio decreto legge, i criteri di cui all’art. 57 del medesimo decreto sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie e al grado dell’autorità giudiziaria adita, nonché, per i giudizi penali, alla durata degli stessi. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati un limite massimo ed un limite minimo dell’importo degli onorari. In materia stragiudiziale occorre tenere conto dell’importanza dell’affare.

5        L’art. 60 del regio decreto legge stabilisce che la liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria sulla base dei citati criteri, tenendo conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Tale liquidazione deve mantenersi entro i limiti massimi e minimi previamente fissati. Tuttavia, nei casi di straordinaria importanza, tenuto conto della specialità delle controversie e qualora il valore intrinseco della prestazione lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo. Viceversa egli può, quando la causa risulta di facile trattazione, fissare onorari in misura inferiore al limite minimo. In entrambi i casi la decisione del giudice dev’essere motivata.

6        Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del regio decreto legge, gli onorari praticati dagli avvocati nei confronti dei propri clienti, in materia sia giudiziale che stragiudiziale, sono determinati, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all’art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate. Conformemente al n. 2 del medesimo articolo, tali onorari possono essere maggiori di quelli liquidati a carico della parte condannata alle spese se la specialità della controversia o il valore della prestazione lo giustificano.

7        L’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile (GURI n. 172, del 23 luglio 1942), prevede che sono inderogabili gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati, a pena di nullità di qualsiasi accordo derogatorio.

8        L’art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sulla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini di altri Stati membri della Comunità europea (GURI n. 42, del 12 febbraio 1982, pag. 1030), che recepisce la direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), estende l’obbligo di rispettare le tariffe professionali in vigore agli avvocati di altri Stati membri che svolgono in Italia attività giudiziali e stragiudiziali.

9        I diritti e gli onorari degli avvocati sono stati successivamente disciplinati da più decreti ministeriali di cui gli ultimi tre sono il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

10      Conformemente alla deliberazione del CNF allegata al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 (GURI n. 115, del 18 maggio 2004; in prosieguo: la «deliberazione del CNF»), le tariffe applicabili agli onorari degli avvocati si suddividono in tre capitoli, vale a dire il capitolo I, relativo alle prestazioni giudiziali in materia tanto civile, amministrativa quanto fiscale, il capitolo II, concernente le prestazioni giudiziali in materia penale, e il capitolo III, riguardante le prestazioni stragiudiziali.

11      Per il capitolo I, l’art. 4, n. 1, della deliberazione del CNF vieta qualsiasi deroga agli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni degli avvocati.

12      Per quanto riguarda il capitolo II, l’art. 1, nn. 1 e 2 di suddetta deliberazione dispone che, per la determinazione dell’onorario di cui alla tabella, deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale, della durata del procedimento e del processo, del valore della prestazione effettuata, del numero di avvocati che hanno collaborato e condiviso la responsabilità della difesa, dell’esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili, nonché delle condizioni finanziarie del cliente. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono giungere fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

13      Per quanto concerne il capitolo III, l’art. 1, n. 3, della deliberazione del CNF sancisce che, nelle pratiche di particolare importanza, complessità e difficoltà, il limite massimo degli onorari può essere aumentato fino al doppio e quello degli onorari per le pratiche di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente. L’art. 9 di tale deliberazione precisa che, nell’ipotesi di manifesta sproporzione, per particolari circostanze del caso, tra la prestazione e gli onorari previsti dalla tabella, su parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente, i massimi possono essere maggiorati anche oltre quanto previsto dall’art. l, n. 3, della deliberazione in parola e i minimi possono essere diminuiti.

14      Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (GURI n. 153, del 4 luglio 2006), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 186, dell’11 agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani») è intervenuto sulle disposizioni in materia di onorari d’avvocato. L’art. 2 del predetto decreto, intitolato «Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali», ai suoi nn. 1 e 2, dispone quanto segue:

«1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a)      l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(…)

2.      Sono fatte salve le disposizioni riguardanti (…) le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (…)».

15      A norma dell’art. 2233 del codice civile italiano, in generale, il compenso per un contratto di prestazione di servizi, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi in vigore, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Ogni patto concluso dagli avvocati o i praticanti abilitati con i loro clienti che stabilisca i compensi professionali è nullo se non è redatto in forma scritta.

La fase precontenziosa



16      Con lettera di diffida del 13 luglio 2005, la Commissione ha richiamato l’attenzione delle autorità italiane su una possibile incompatibilità di talune disposizioni nazionali, relative alle attività stragiudiziali degli avvocati, con l’art. 49 CE. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 19 settembre 2005.

17      In seguito, la Commissione ha completato due volte l’analisi effettuata nella lettera di diffida. In una prima lettera di diffida supplementare, datata 23 dicembre 2005, la Commissione ha considerato incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE le disposizioni italiane che stabiliscono l’obbligo di rispettare tariffe imposte per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati.

18      La Repubblica italiana ha risposto con lettere del 9 marzo, del 10 luglio nonché del 17 ottobre 2006, informando la Commissione della nuova normativa italiana applicabile in materia di onorari degli avvocati, ossia il decreto Bersani.

19      Con una seconda lettera di diffida supplementare, datata 23 marzo 2007, la Commissione, tenendo conto di questa nuova normativa, ha integrato ulteriormente la sua posizione. La Repubblica italiana ha risposto con lettera datata 21 maggio 2007.

20      Con lettera del 3 agosto 2007, la Commissione ha poi chiesto alle autorità italiane informazioni in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli avvocati. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 28 settembre 2007.

21      Non essendo rimasta soddisfatta da tale risposta, il 4 aprile 2008 la Commissione ha trasmesso un parere motivato alla Repubblica italiana, adducendo che le disposizioni nazionali che impongono l’obbligo per gli avvocati di rispettare tariffe massime sono incompatibili con gli artt. 43 CE e 49 CE. Tale obbligo risulterebbe, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 57 e 58 del regio decreto legge, dall’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, dall’art. 13 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, dalle pertinenti disposizioni dei decreti ministeriali 24 novembre 1990, n. 392, 5 ottobre 1994, n. 585, e 8 aprile 2004, n. 127, nonché dalle disposizioni del decreto Bersani (in prosieguo, complessivamente: le «disposizioni controverse»). Essa ha invitato tale Stato membro ad adottare, entro un termine di due mesi dal ricevimento di tale parere, le misure necessarie per adeguarvisi. La Repubblica italiana ha risposto con lettera del 9 ottobre 2008.

22      Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse rimediato all’infrazione addebitatale, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.



 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

23      Con il suo ricorso la Commissione addebita alla Repubblica italiana di aver previsto, in violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime per la determinazione dei propri onorari.

24      Ad avviso della Commissione, detto obbligo deriva dal decreto Bersani che, pur abrogando le tariffe fisse o minime applicabili agli onorari degli avvocati, ha esplicitamente mantenuto l’obbligo di rispettare tariffe massime in nome della protezione dei consumatori. Tale interpretazione sarebbe peraltro confermata dal CNF, dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino nonché dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei rispettivi documenti ufficiali.

25      Il fatto che questo stesso decreto abbia abolito il divieto di stabilire contrattualmente compensi dipendenti dal conseguimento degli obiettivi perseguiti, ossia il cosiddetto «patto del quota lite», non può inficiare la conclusione che il rispetto di tali tariffe massime è ancora obbligatorio in tutti i casi in cui un siffatto patto non sia stato concluso. D’altronde, durante la fase precontenziosa, le autorità italiane non avrebbero mai negato l’obbligatorietà delle tariffe massime di cui trattasi.

26      Del pari, la Commissione sottolinea che le eccezioni previste per le tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati non escludono, ma anzi confermano, che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.

27      La Commissione sostiene che le disposizioni controverse producono l’effetto di disincentivare gli avvocati stabiliti in altri Stati membri a stabilirsi in Italia o a prestarvi temporaneamente i propri servizi e, di conseguenza, configurano restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE nonché alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE.

28      Infatti, essa considera che un tariffario massimo obbligatorio, che si applichi indipendentemente dalla qualità della prestazione, dal lavoro necessario per effettuarla e dai costi sostenuti per attuarla, possa rendere il mercato italiano delle prestazioni legali non attraente per i professionisti stabiliti in altri Stati membri.

29      A giudizio della Commissione, tali restrizioni derivano, in primo luogo, dall’obbligo imposto agli avvocati di calcolare i propri onorari in base ad un tariffario estremamente complesso che genera un costo aggiuntivo, in particolare per gli avvocati stabiliti fuori dell’Italia. Nel caso in cui questi avvocati avessero utilizzato fino ad allora un diverso sistema di calcolo dei loro onorari, essi sarebbero obbligati ad abbandonarlo per adeguarsi al sistema italiano.

30      In secondo luogo, l’esistenza di tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati impedirebbe che i servizi degli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana siano correttamente remunerati dissuadendo taluni avvocati, i quali chiedono onorari più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni controverse, dal prestare temporaneamente i propri servizi in Italia, ovvero dallo stabilirsi in tale Stato membro. Infatti, secondo la Commissione, il margine di guadagno massimo è fissato indipendentemente dalla qualità del servizio prestato, dall’esperienza dell’avvocato, dalla sua specializzazione, dal tempo da lui dedicato alla causa, dalla situazione economica del cliente, e, ancor più, dall’eventualità che l’avvocato sia tenuto a spostarsi per lunghi tragitti.

31      La Commissione considera, in terzo luogo, che il sistema di tariffazione italiano pregiudichi la libertà contrattuale dell’avvocato impedendogli di fare offerte ad hoc in determinate situazioni e/o a clienti particolari. Le disposizioni controverse potrebbero dunque comportare una perdita di competitività per gli avvocati stabiliti in altri Stati membri perché esse privano gli stessi di efficaci tecniche di penetrazione nel mercato legale italiano. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le disposizioni controverse costituiscano un ostacolo all’accesso al mercato italiano dei servizi legali per gli avvocati stabiliti in altri Stati membri.

32      In via principale, la Repubblica italiana contesta non l’esistenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di dette tariffe massime, bensì il carattere vincolante delle medesime, sostenendo che esistono numerose deroghe per superare tali limiti, o per volontà degli avvocati e dei loro clienti, o tramite l’intervento del giudice.

33      Secondo tale Stato membro, il criterio principale che consente di fissare gli onorari degli avvocati risiede, a norma dell’art. 2233 del codice civile italiano, nel contratto concluso tra l’avvocato e il suo cliente, mentre il ricorso alle tariffe applicabili agli onorari degli avvocati costituisce soltanto un criterio sussidiario, utilizzabile in mancanza di compenso liberamente fissato dalle parti contrattuali nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.

34      Inoltre, gli onorari calcolati su base oraria sarebbero espressamente previsti al punto 10 del capitolo III della deliberazione del CNF come metodo alternativo di calcolo degli onorari in materia stragiudiziale.

35      Del pari, in seguito all’adozione del decreto Bersani, il divieto di concludere un accordo tra cliente ed avvocato, che preveda un compenso dipendente dall’esito della controversia, sarebbe stato definitivamente abolito dall’ordinamento giuridico italiano.

36      Per quanto riguarda le deroghe alle tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati, la Repubblica italiana sottolinea che, in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà per le questioni giuridiche trattate, gli avvocati e i loro clienti possono convenire, senza che sia necessario alcun parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente, che gli onorari vengano aumentati fino al doppio dei massimi di tali tariffe o anche, in materia penale, fino al quadruplo di tali massimi.

37      Il previo parere del consiglio dell’ordine degli avvocati competente sarebbe invece richiesto, in materia sia civile che stragiudiziale, nei casi di straordinaria importanza delle controversie, per aumentare il compenso fino al quadruplo dei massimi previsti nonché, in caso di manifesta sproporzione tra la prestazione professionale e l’onorario previsto dalle tariffe applicabili a tali onorari, per aumentare del pari gli onorari di cui trattasi anche oltre tali massimi.

38      In subordine, la Repubblica italiana sostiene che le disposizioni controverse non contengono alcuna misura restrittiva della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi e che gli addebiti della Commissione non sono fondati.

39      Infatti, per quanto riguarda i costi aggiuntivi, l’esistenza di una duplice normativa, ossia quella dello Stato membro d’origine e quella dello Stato membro ospitante, non potrebbe, di per sè, costituire un motivo che consenta di sostenere che le disposizioni controverse sono restrittive poiché le norme professionali in vigore nello Stato membro ospitante sarebbero applicabili agli avvocati provenienti da altri Stati membri in forza delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 77/249 e 98/5/CE, volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36), indipendentemente dalle norme applicabili nello Stato membro d’origine.

40      Per quanto attiene all’asserita riduzione dei margini di guadagno, le disposizioni controverse prevederebbero in modo dettagliato il rimborso integrale di tutte le spese di missione in base a documenti giustificativi e concederebbero inoltre un’indennità di trasferta per le ore di lavoro perse durante quest’ultima. Tali spese si aggiungerebbero ai diritti, agli onorari e alle spese generali degli avvocati e sarebbero rimborsate, in applicazione del principio di non discriminazione, tanto agli avvocati stabiliti in Italia, che devono spostarsi sul territorio nazionale, quanto agli avvocati stabiliti in altri Stati membri che devono spostarsi in Italia.



 Giudizio della Corte

41      In via preliminare, va constatato come dall’insieme delle disposizioni controverse emerga che le tariffe massime applicabili agli onorari degli avvocati costituiscono norme giuridicamente vincolanti in quanto sono previste da un testo di legge.

42      Pur supponendo che gli avvocati e i loro clienti siano, in concreto, liberi di pattuire contrattualmente il compenso degli avvocati su base oraria o a seconda dell’esito della causa, come fatto valere dalla Repubblica italiana, resta nondimeno il fatto che le tariffe massime continuano ad essere obbligatorie nell’ipotesi in cui non esista un patto tra gli avvocati e i clienti.

43      Peraltro, la Commissione ha giustamente considerato che l’esistenza di deroghe che consentano di superare, in presenza di determinate condizioni, i limiti massimi dell’importo degli onorari portandoli al doppio o al quadruplo o addirittura oltre, conferma che le tariffe massime degli onorari si applicano in via generale.

44      Di conseguenza, non può essere accolto l’argomento della Repubblica italiana secondo cui, nel suo ordinamento giuridico, non esiste alcun obbligo per gli avvocati di osservare tariffe massime per la determinazione dei loro onorari.

45      Per quanto riguarda, poi, l’esistenza di restrizioni alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione di servizi, di cui rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, da una giurisprudenza costante emerge che siffatte restrizioni sono costituite da misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tali libertà (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑305, punto 22; 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank France, Racc. pag. I‑8961, punto 11; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 31, e 4 dicembre 2008, causa C‑330/07, Jobra, Racc. pag. I‑9099, punto 19).

46      In particolare, la nozione di restrizione comprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l’accesso al mercato per gli operatori economici di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze CaixaBank France, cit., punto 12, e 28 aprile 2009, causa C‑518/06, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3491, punto 64).

47      Nella specie, è pacifico che le disposizioni controverse si applichino indistintamente a tutti gli avvocati che forniscono servizi sul territorio italiano.

48      La Commissione ritiene, tuttavia, che tali disposizioni costituiscano una restrizione ai sensi degli articoli summenzionati, in quanto possono infliggere agli avvocati, stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana e che forniscono servizi in quest’ultimo Stato, costi aggiuntivi generati dall’applicazione del sistema italiano degli onorari nonché una riduzione dei margini di guadagno e dunque una perdita di competitività.

49      A tal riguardo, giova ricordare anzitutto che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato CE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v. sentenza 28 aprile 2009, Commissione/Italia, cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

50      L’esistenza di una restrizione ai sensi del Trattato non può dunque essere desunta dalla mera circostanza che gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana devono, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro.

51      Per contro, una restrizione del genere esiste, segnatamente, se detti avvocati sono privati della possibilità di penetrare nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normali ed efficaci (v., in tal senso, sentenza CaixaBank France, cit., punti 13 e 14; 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I‑11421, punto 59, nonché 11 marzo 2010, causa C‑384/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

52      Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che le disposizioni controverse abbiano un tale scopo o effetto.

53      Infatti, essa non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l’accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati. Così, è possibile aumentare gli onorari fino al doppio delle tariffe massime altrimenti applicabili, per cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, o fino al quadruplo di dette tariffe per quelle che rivestono una straordinaria importanza, o anche oltre in caso di sproporzione manifesta, alla luce delle circostanze nel caso di specie, tra le prestazioni dell’avvocato e le tariffe massime previste. In diverse situazioni, inoltre, è consentito agli avvocati concludere un accordo speciale con il loro cliente al fine di fissare l’importo degli onorari.

54      Pertanto, non avendo dimostrato che le disposizioni controverse ostacolano l’accesso degli avvocati provenienti dagli altri Stati membri al mercato italiano di cui trattasi, l’argomentazione della Commissione, diretta alla constatazione dell’esistenza di una restrizione ai sensi degli artt. 43 CE e 49 CE, non può essere accolta.

55      Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

56      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, si deve decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.



Per questi motivi,


la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.

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