L'articolo Potere di sgombero e presupposti dell’accertamento incidentale di diritti soggettivi proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Comune appellante, infatti, aveva tentato di sostenere che il provvedimento impugnato dai ricorrenti in primo grado rappresentasse “il terminale esecutivo dei provvedimenti di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva” e che un tale potere di sgombero, disciplinato dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, fosse espressione di un potere di vigilanza e di repressione urbanistico-ediliza sul territorio connotato da esecutorietà, sicché – a dire dell’ente comunale – era da ritenere legittima l’adozione dell’ordinanza di sgombero.
Secondo tale ragionamento, quindi, era del tutto privo di rilievo che il recupero avesse ad oggetto un bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune, poiché è irrilevante quale sia la natura del bene oggetto dell’ordinanza di sgombero ove detta ordinanza si collochi all’interno del procedimento di cui all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001.
I Giudici di Palazzo Spada, tuttavia, hanno rilevato che dal provvedimento impugnato non emergeva in alcun modo che fosse in corso un procedimento repressivo degli abusi edilizi ai sensi dell’art. 31, del d.P.R. n. 380/2001, né in esso veniva fatto un riferimento, neppure generico, ad un’accertata abusività dei manufatti.
Il Collegio ha dunque precisato i seguenti principi:
a) è vero che l’amministrazione può agire autoritativamente ordinando lo sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio degli abusi edilizi, così come tratteggiato dalla disciplina del d.P.R. n. 380/2001, per il rilascio dell’immobile occupato da soggetti privati, al fine di conseguirne l’immissione in possesso e procedere da sé alla demolizione;
b) ma fuori dall’ipotesi sub a), ossia nei casi in cui non si applichi la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione può ricorrere ai poteri di autotutela di cui all’art. 823, comma 2, c.c., e può dunque agire autoritativamente, solo quando i beni siano demaniali o – per come ribadito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa – indisponibili;
c) da ultimo, fuori dall’ipotesi sub a) – ossia nei casi in cui non si applichi la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 380/2001 – e sub b)- ossia nei casi in cui non ci si trovi in presenza di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile -, l’amministrazione può recuperare i beni appartenenti al patrimonio disponibile solo e soltanto ricorrendo agli strumenti giurisdizionali ordinari, mediante le azioni possessorie o l’azione di rivendica, da esperire dinanzi al giudice ordinario.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha poi ricordato quali siano i presupposti in presenza dei quali il giudice amministrativo può procedere all’accertamento in via incidentale di un diritto soggettivo.
Più nel dettaglio, gli appellati avevano riproposto dinanzi al Collegio la questione dell’intervenuta usucapione, chiedendo di accertarla incidenter tantum ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., così da appurare l’acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero in capo ad essi.
Ora, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a.: “il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile la norma in questione nel caso sottoposto al suo vaglio, giacché “respinto l’appello con la conferma della sentenza che ha annullato l’ordinanza di sgombero, la questione dell’intervenuta usucapione non è […] [più] una questione pregiudiziale, necessaria per definire il giudizio”.
In altre parole, il Collegio ha inteso specificare che esula dalla giurisdizione amministrativa l’accertamento incidentale di questioni relative a diritti soggettivi, ogniqualvolta tale accertamento non sia strettamente funzionale alla risoluzione della questione principale ovvero ogniqualvolta la questione principale si possa risolvere senza che i diritti soggettivi siano oggetto di accertamento incidentale.
L'articolo Potere di sgombero e presupposti dell’accertamento incidentale di diritti soggettivi proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo L’applicabilità dell’art. 2932 c.c. nella giurisdizione amministrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>Il tema dell’esperibilità dinanzi al giudice amministrativo del rimedio dell’esecuzione in forma specifica di un obbligo assunto dal privato verso la P.A. è stato oggetto di due importanti pronunce, Cons. St., A.P., 20 luglio 2012, n. 28 e Cass. civ., Sez. un., 9 marzo 2015, n. 4683.
In particolare, il Consiglio di Stato ha statuito che:
i. Gli accordi integrativi o sostitutivi ex 11, l. 241/1990 determinano l’insorgenza di obbligazioni non meramente privatistiche, bensì di obbligazioni strettamente connesse all’esercizio di un potere amministrativo e si collocano nell’ambito di un articolato procedimento amministrativo;
ii. Va comunque escluso che l’inadempimento di una simile obbligazione non possa essere oggetto dell’azione ex 2932 c.c.;
iii. Non v’è alcuna incompatibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, azione costitutiva di natura mista – cognitiva ed esecutiva -, con la struttura del processo amministrativo, prova ne è la stessa azione di ottemperanza prevista dal c.p.a., che pure è connotata dalla coesistenza in capo al giudice amministrativo di poteri di cognizione e di esecuzione.
Ed ancora, le Sezioni unite della Suprema Corte hanno chiarito che:
i. La ratio dell’esistenza nel nostro ordinamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deroga al generale criterio di riparto di giurisdizione di cui all’art. 103 Cost., risiede nella stretta connessione tra diritti soggettivi e potere pubblico, anche laddove manchi un provvedimento amministrativo vero e proprio. L’art. 7, comma 1, c.p.a. sancisce del resto che “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”;
ii. Anche nel processo amministrativo vanno assicurate la pienezza e l’effettività della tutela. Ed infatti lo stesso art. 1, c.p.a. dispone che “la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, sicché alla tutela dei diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva non può che riconoscersi la stessa intensità di protezione garantita davanti al giudice ordinario;
iii. Corollario di ciò è che la medesima intensità di protezione di tali diritti andrà garantita mediante le medesime azioni, tra cui anche quella ex 2932 c.c.
In conclusione, la Corte ha specificato che se da ogni accordo ex art. 11, l. 241/1990 “sorge l’obbligo – per la parte privata o pubblica – di concludere un contratto, in ipotesi, traslativo della proprietà di un bene, è innegabile che l’art. 2932 c.c. consenta di azionare la tutela giurisdizionale dello specifico diritto, con la richiesta di una sentenza che produca gli effetti dell’obbligazione rimasta inadempiuta”.
E se si considera che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., le controversie in materia di esecuzione degli accordi ex art. 11, l. 241/1990 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, allora “rientra nei poteri del giudice amministrativo erogare ogni forma di tutela giurisdizionale prevista dalla legge per i diritti soggettivi, senza necessità di alcuna puntuale ricomprensione od esclusione, quanto alla natura della tutela, salvo soltanto eventuali specificazioni quanto a tempi e modalità di esercizio”.
Conseguenza del principio di effettività non può che essere il riconoscimento in capo al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, del potere di adottare una pronuncia favorevole per le P.A. che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso.
Si badi, tuttavia, che tale possibilità viene esclusa ove a rendersi inadempiente sia la P.A. per via di sopravvenienze che – imponendole di agire ricorrendo all’esercizio di un potere autoritativo – le impediscono di adempiere l’accordo ex art. 11, l. 241/1990: in questo caso, la posizione giuridica soggettiva che il privato fa valere sarà di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo).
Le posizioni qui esposte risultano ancor oggi pacifiche, cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 24 ottobre 2016, n. 873; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2019, n. 789; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 14 novembre 2019, n. 981.
L'articolo L’applicabilità dell’art. 2932 c.c. nella giurisdizione amministrativa proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Servizi pubblici: la giurisdizione esclusiva del G.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “In materia di servizi pubblici sussistono due criteri in base ai quali viene perimetrata la giurisdizione del giudice amministrativo:
Il primo fa riferimento alla tipologia di controversia ed opera per qualsiasi servizio pubblico, includendo tutte le controversie che attengono alle concessioni di pubblici servizi, ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora le controversie relative all’affidamento di un pubblico servizio, nonché alla vigilanza e al controllo nei confronti del gestore.
Il secondo criterio prescinde dal tipo di controversia, in quanto la giurisdizione viene determinata in base alla tipologia di servizio, che può essere quella della vigilanza sul credito, delle assicurazioni e del mercato immobiliare”.
Pertanto, da quanto espresso, emerge che per poter affermare con assoluta certezza la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non è sufficiente che si tratti di una materia afferente ai servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la P.A. abbia svolto azioni determinate all’esercizio del proprio autoritativo.
Non rientra, invece, nelle giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici, ma nella giurisdizione del Giudice ordinario, una controversie relativa agli atti di un procedimento di dismissione di quote di società a partecipazione pubblica adottati dai Comuni nella loro veste di soci, concretizzandosi in tal caso un atto di diritto privato.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 10/03/2017
N. 00348/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2011, proposto da:
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
contro
Comune di Fenestrelle, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Sarzotti e Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Comune di Perrero, Comune di Villar Perosa – non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Societa’ Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Acea Pinerolese Energia S.r.l., Societa’ Pracatinat S.C.P.A. – non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2011, proposto da:
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
contro
Comune di Perrero, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Teodosio Pafundi e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Comune di Roure, Comune di Villar Perosa – non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Societa’ Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2011, proposto da:
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
contro
Comune di Salza di Pinerolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Teodosio Pafundi e Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Comune di Perrero, Comune di Villar Perosa – non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Societa’ Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Societa’ Acea Pinerolese Energia S.r.l., Societa’ La Tuno S.r.l. – non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2011, proposto da:
Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bogino, 9;
contro
Comune di Roure, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Sarzotti e Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Re Umberto, 27;
Comune di Perrero, Comune di Villar Perosa – non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Societa’ Acea Pinerolese Industriale S.p.A. – non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 382 del 2011:
– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fenestrelle 30/12/2010, n.38, pubblicata all’albo pretorio dal 15 al 29/01/2011, mai comunicata alla ricorrente, nella parte in cui delibera “di avviare le procedure per la cessione, ai sensi dell’art.3, comma 29, della legge 24/12/2007, n.244 e s.m.i., delle partecipazioni nelle società sotto indicate: a) Acea servizi strumentali territoriali s.r.l.”;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Quanto al ricorso n. 381 del 2011:
– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Perrero 29/12/2010, n.44, pubblicata all’albo pretorio dal 15 al 29/01/2011, mai comunicata alla ricorrente, nella parte in cui delibera “di avviare le procedure per la cessione, ai sensi dell’art.3, comma 29, della legge 24/12/2007, n.244 e s.m.i., delle partecipazioni nelle società sotto indicate: a) Acea servizi strumentali territoriali s.r.l.”;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Quanto al ricorso n. 383 del 2011:
– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Salza di Pinerolo 31/12/2010, n.34, pubblicata all’albo pretorio dal 18/01/2011 al 01/02/2011, mai comunicata alla ricorrente, nella parte in cui delibera “di avviare le procedure per la cessione, ai sensi dell’art.3, comma 29, della legge 24/12/2007, n.244 e s.m.i., delle partecipazioni nelle società sotto indicate: a) Acea servizi strumentali territoriali s.r.l.”;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Quanto al ricorso n. 384 del 2011:
– della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Roure 30/12/2010, n.30, pubblicata all’albo pretorio dal 18/01/2011 al 01/02/2011, mai comunicata alla ricorrente, nella parte in cui delibera “di avviare le procedure per la cessione, ai sensi dell’art.3, comma 29, della legge 24/12/2007, n.244 e s.m.i., delle partecipazioni nelle società sotto indicate: a) Acea servizi strumentali territoriali s.r.l.”;
– di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, nonchè per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dei Comuni di Fenestrelle, Perrero, Salza di Pinerolo e Roure;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Acea Pinerolese Industriale (A.P.I.) S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, avente come scopo sociale la gestione per i comuni soci di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
La costituzione di Acea è avvenuta nel 2002 per trasformazione del preesistente Consorzio Acea, in attuazione dell’art. 35 comma 8 L. n. 448/2001, che imponeva agli enti locali di trasformare in società di capitali le aziende speciali e i consorzi tra comuni che gestivano i servizi pubblici locali muniti di rilevanza economica.
Ad oggi, Acea Industriale si occupa, direttamente o per mezzo di sue controllate: della gestione delle reti di distribuzione del gas; del teleriscaldamento; della produzione di calore; del ciclo di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti; del servizio idrico integrato.
2. L’Assemblea straordinaria di Acea Industriale, in data 25 giugno 2010, ha approvato un “progetto di scissione parziale proporzionale di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ai sensi dell’art. 2506 bis del codice civile”.
L’operazione di scissione parziale è stata concepita con l’intento di trasferire una parte del patrimonio di Acea Industriale (€. 100.000,00 diviso tra i Comuni in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta) ad una società di nuova istituzione, denominata Acea Servizi Strumentali Territoriali (A.S.S.T.) S.r.l., costituita per la gestione di servizi strumentali all’attività dei Comuni soci. Più nel dettaglio, secondo il progetto deliberato, la nuova società avrebbe dovuto occuparsi della “gestione calore” in favore dei Comuni – soci, acquisendo il ramo d’azienda a ciò deputato, in modo da consentire alla società madre (Acea Industriale) lo svolgimento dell’attività di “gestione calore” in favore di clienti diversi dai Comuni – soci.
3. La delibera di approvazione del progetto di scissione del 25 giugno 2010 è stata impugnata innanzi a questo TAR dai Comuni di Perrero, Roure e Salza di Pinerolo con il ricorso iscritto ad R.G. 1152/2010.
4. A seguito della suddetta impugnazione, i Comuni qui ricorrenti – dopo aver rilevato che “… a prescindere dall’esito del ricorso stesso (radicato nei confronti della delibera 25.6.2010) questo ente non ha comunque nessun interesse a mantenere quota di partecipazione nella Acea servizi Strumentali Territoriali s.r.l., anche in relazione alla vastità dei contenuti dell’oggetto sociale, essenzialmente non funzionali al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune … ” – hanno assunto, con le impugnate delibere del dicembre 2010, la decisione di avviare comunque la procedura per la cessione – mediante procedura ad evidenza pubblica – delle rispettive partecipazioni nella società A.S.S.T. S.r.L. Ciò, sul presupposto che i servizi elencati nell’art. 3 dello statuto sociale della stessa A.S.S.T. S.r.L. (servizi di gestione del calore, di riscossione dei tributi locali, di gestione del ‘verde e dell’arredo urbano e di gestione dei servizi informatici) non sarebbero servizi ‘imprescindibili’ per l’esercizio delle funzioni amministrative e l’erogazione dei servizi di competenza degli enti comunali.
5. La Acea Servizi Strumentali Territoriali (A.S.S.T.) S.r.l. ha contestato la legittimità delle impugnate delibere comunali, radicando i quattro giudizi qui riuniti, nei quali ha denunciato come i Comuni intimati:
– non abbiano comunicato ad A.S.S.T. l’avvio del procedimento amministrativo preordinato alla cessione delle quote di partecipazione societaria in A.S.S.T., in violazione dell’art. 7 della legge 241/1990;
– abbiano erroneamente ritenuto che la costituzione della società A.S.S.T. sia in contrasto con l’art. 3 c. 27 della legge n. 244/2007. Contrariamente a quanto ritenuto dai Comuni ricorrenti, infatti, i servizi elencaci nell’art. 3 dello statuto sociale di A.S.S.T. (servizi di gestione del calore, di riscossione dei tributi locali, di gestione del verde e dell’arredo urbano e di gestione dei servizi informatici) sarebbero servizi ‘imprescindibili’ per il funzionamento dei Comuni stessi, l’esercizio delle funzioni amministrative e l’erogazione dei relativi servizi.
6. I Comuni intimati si sono ritualmente costituiti in giudizio, depositando memoria di deduzioni difensive in data 21 gennaio 2017 con la quale hanno contestato nel merito gli assunti avversari ed eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con la memoria di replica dell’1 febbraio 2017, la parte ricorrente ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Le cause sono state discusse e poste in decisione all’udienza del 22 febbraio 2017.
DIRITTO
1. Gli evidenti profili di connessione soggettiva e oggettiva che avvincono i ricorsi qui all’esame, ne consigliano nella presente sede la trattazione congiunta.
2. Il Collegio reputa fondata e dirimente la questione preliminare di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti.
Ai sensi dell’art 133 comma l lett. c) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Dunque, in materia di servizi pubblici sussistono due criteri in base ai quali viene perimetrata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il primo fa riferimento alla tipologia di controversia ed opera per qualsiasi servizio pubblico, includendo tutte le controversie che attengono alle concessioni di pubblici servizi, ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora le controversie relative all’affidamento di un pubblico servizio, nonché alla vigilanza e al controllo nei confronti del gestore.
Il secondo criterio prescinde dal tipo di controversia, in quanto la giurisdizione viene determinata in base alla tipologia di servizio, che può essere quella della vigilanza sul credito, delle assicurazioni e del mercato immobiliare.
In entrambi i casi, per radicare la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non è sufficiente che si versi in materia di servizi pubblici, ma occorre pur sempre che la Pubblica Amministrazione abbia agito nello specifico esercitando il proprio potere autoritativo.
È il caso di ricordare, infatti, che il testo dell’art 133 ha recepito l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui esso prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ” tutte le controversie in materia di pubblici servizi “, anziché ” le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (omissis…) “.
3. Nel caso di specie, A.S.S.T. non gestisce – per stessa ammissione di parte ricorrente – servizi pubblici (pag. 2 del ricorso), ma solo servizi strumentali al funzionamento dei Comuni.
Conseguentemente, non viene in considerazione nessuno dei due ‘criteri di collegamento’ della giurisdizione previsti dalla predetta norma del c.p.a..
Inoltre, le delibere impugnate non possono essere ricondotte nell’ambito della giurisdizione di legittimità, trattandosi di atti di avvio di un procedimento di dimissione di quote adottati dai Comuni nella loro veste di soci di una società e, quindi, nell’esercizio di poteri privatistici.
La dismissione della partecipazione concreta infatti un atto jure privatorum, compiuto dal comune “uti socius” – e non “jure imperii”. Pertanto, delibere di cui si chiede l’annullamento pongono le parti qui contendenti, il Comune e A.S.S.T., su un piano paritetico e rivelano nelle rispettive posizioni giuridiche soggettive da queste azionate una natura di diritti soggettivi, in quanto attinenti alla posizione dei comuni-soci all’interno della società.
Sotto diverso profilo, l’azione esperita nel presente giudizio dalla società ricorrente è volta a dimostrare la insussistenza dei presupposti per esercitare la dimissione delle quote da parte di un socio e, di conseguenza, la permanente validità della adesione dei Comuni alla società: essa è, quindi, diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all’esecuzione delle partecipazioni comunali ed alle conseguenti controprestazioni.
Il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l’esercizio del servizio, né, tantomeno la questione attinente alla complessiva azione di gestione dei servizi erogati da A.S.S.T., ma gli atti con i quali i Comuni hanno fatto valere una posizione contrattuale paritetica.
Non venendo in questione l’esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l’accertamento – vincolato – del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria, deve ritenersi che la controversia esuli – ex art. 7 comma 1 c.p.a. – dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare appieno in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.
4. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del giudice ordinario, con la precisazione che, ai sensi dell’art.11 secondo comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima rimangono salvi, ove il giudizio sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.
5. Per la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione delle domande proposte.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Giovanni Pescatore | Domenico Giordano | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Servizi pubblici: la giurisdizione esclusiva del G.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consulta: la PA può proporre ricorso nelle materie di giurisdizione esclusiva del GA proviene da Giurdanella.it.
]]>La consulta ha infatti ritenuto “infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lett. a), numero 2), e lett. f), c.p.a., sollevata in riferimento agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la proposizione, nelle relative materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dell’azione giurisdizionale da parte della Pubblica amministrazione nei confronti del privato.”
La Corte, nel respingere le questioni sollevate dal Tar Lecce (sez. III, ordinanza 6 agosto 2015, n. 2609), avverso la norma del codice del processo amministrativo che, affidando la giurisdizione esclusiva in tema di accordi fra p.a. e privati, ammette l’esperibilità del ricorso al g.a. da parte dell’amministrazione come parte ricorrente, in parte ribadisce alcuni principi elaborati in tema di giurisdizione esclusiva, in parte fornisce una lettura evolutiva della disciplina costituzionale di riferimento.
In primo luogo, la Corte prende le mosse dalla verifica del diritto vivente che, pacificamente, in caso di controversie che trovano titolo negli accordi che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi, riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo anche quando parte attrice sia l’amministrazione.
Al riguardo, la Corte fornisce una importante lettura degli artt. 103 e 113 Cost. i quali, sebbene formalmente riferiti alla tutela riconosciuta al privato nelle diverse giurisdizioni, in via sostanziale vanno intesi nel senso che la G.A. possa essere attivata anche dalla pubblica amministrazione; a queste conclusioni si perviene, alla stregua di una esegesi in chiave storica e istituzionale della disciplina costituzionale, perché la G.A. viene intesa come preordinata non solo alla tutela degli interessi legittimi (ed in caso di giurisdizione esclusiva degli stessi diritti), ma anche alla tutela dell’interesse pubblico, così come definito dalla legge.
In secondo luogo, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di giurisdizione esclusiva e, in particolare, le ormai storiche decisioni nn. 204 del 2004 e 191 del 2006 (cui può aggiungersi la n. 140 del 2007, in Foro it., 2008, I, 435, con nota di G. Verde), in forza della quale i criteri che la legittimano sono solo quelli prescelti dal legislatore nella individuazione delle singole materie e purché si riscontri l’esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico. Pertanto, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla giurisdizione esclusiva, occorre che vi siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di “blocchi di materie”, ma di materie determinate; e che l’amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.
In terzo ed ultimo luogo, con un ragionamento di logica applicativa, la Corte ricorda come l’ordinamento non conosca materie “a giurisdizione frazionata”, in funzione della differente soggettività dei contendenti. Nel respingere la soluzione prospettata dal rimettente, la sentenza richiama i criteri direttivi dettati dal legislatore per la formulazione del codice, in specie quelli in termini di concentrazione delle tutele e l’adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori.
Quindi, sulla scorta di tale quadro, la Corte elenca il vulnus che al sistema delle tutele deriverebbe dalla limitazione invocata dal remittente: l’Amministrazione, anche quando abbia stipulato un accordo sostitutivo o integrativo del procedimento, potrebbe reagire all’inadempimento del privato soltanto in via di autotutela amministrativa, essendole preclusa la via della tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo; l’accertamento giudiziale dell’inadempimento della parte privata finirebbe per essere condizionato alla previa instaurazione del contenzioso da parte del privato; l’oggetto stesso del giudizio verrebbe unilateralmente determinato dal privato mediante i motivi di ricorso, non potendo l’amministrazione modificarlo o ampliarlo attraverso una domanda riconvenzionale, a tacer del fatto che l’ordinamento non conosce materie in cui la giurisdizione sia parcellizzata in funzione della differente soggettività dei contendenti.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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