L'articolo Decreto Flussi 2015, il testo e tutte le istruzioni proviene da Giurdanella.it.
]]>Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo decreto, quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.
Rispetto all’anno passato sono 2.000 le quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.
Delle 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.
Dalle ore 9,00 del 5 maggio sarà possibile il pre-caricamento delle domande, mentre l’invio sarà possibile dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto sino al 31 dicembre 2015.
Si attende dunque la pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Clicca qui per il testo integrale del DPCM
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]]>L'articolo Lo statuto del migrante irregolare – Guida alle normative proviene da Giurdanella.it.
]]>L’opera dal titolo “Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici“affronta la delicata questione riguardante l’immigrazione irregolare. A seguito dello scandalo di Roma capitale circa il giro di affari attorno ai centri di accoglienza per rifugiati e immigrati, l’autore Graziana Muratore, ha voluto ricostruire il sistema di norme che riconosce e tutela i diritti dei migranti irregolari.
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Di seguito l’indice
INDICE
INTRODUZIONE.. 1
CAPITOLO I – EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA.. 5
1.1 Gli Accordi di Schengen. 10
3.1 L’acquis di Schengen. 18
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL TRATTATO DI LISBONA.. 28
CAPITOLO II – MIGRANTE IRREGOLARE E DIRITTI FONDAMENTALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.. 31
1.1 Il diritto internazionale generale e il trattamento dello straniero. 31
1.2 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici 34
1.3 Il sistema internazionale di protezione dei rifugiati: la Convenzione di Ginevra. 39
2.1 Garanzie previste dall’art. 5§1 e dall’art. 2 Prot. n. 4 a tutela della libertà personale: nozioni convenzionali di “privazione” e “restrizione”. 55
2.2 Il trattenimento dello straniero (art. 5§1 lett. f): principio e soluzioni giurisprudenziali 58
2.3 Il divieto di espulsioni collettive ex art. 4 Protocollo n. 4 e la sentenza Hirsi Jamaa 60
2.4 Il Protocollo n. 7 e le garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri 65
2.5 La tecnica di protezione “par ricochet”. 66
CAPITOLO III – IL MIGRANTE IRREGOLARE NELL’ORDINAMENTO UE: LA DIRETTIVA “RIMPATRI”. 70
4.1 La sentenza Arslan e la non applicazione della direttiva ai richiedenti asilo. 91
5.1 La partenza volontaria. 96
5.2 L’allontanamento coatto. 98
5.3 Il minore irregolare: la direttiva e l’interesse superiore del bambino. 103
CAPITOLO IV – L’ORDINAMENTO ITALIANO E IL FENOMENO MIGRATORIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEE.. 118
2.1 La sentenza El Dridi e il reato di inottemperanza all’ordine questorile di allontanamento 136
2.2 La sentenza El Dridi nell’ordinamento italiano. 139
3.1 La legge 129/11: scelte di fondo e perplessità. 143
3.2 La giurisprudenza della Corte di giustizia dopo l’entrata in vigore della legge di attuazione 149
CONCLUSIONI. 156
BIBLIOGRAFIA.. 159
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]]>L'articolo Scandalo Roma capitale: le norme sull’immigrazione irregolare proviene da Giurdanella.it.
]]>“Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno”: quest’intercettazione riassume, in poche parole, uno degli aspetti più inquietanti su cui lo scandalo di Roma capitale ha fatto luce, ossia il giro di affari attorno ai centri di accoglienza per rifugiati e immigrati.
A parlare è Salvatore Buzzi, il signore delle cooperative romane, che svela così qual è il suo business principale; e la sua è un’affermazione che fa molto riflettere, poiché mostra, in tutta la sua crudezza, il degrado di una classe politica ed imprenditoriale in cui è possibile che un fenomeno come la migrazione irregolare venga sfruttato per appropriarsi indebitamente delle somme destinate al finanziamento per i centri d’accoglienza dei clandestini.
Tutto ciò rende così ancora più tragico il destino di chi, andato via dalla propria terra per cercare altrove un futuro migliore, vede i propri diritti calpestati ed asserviti alle logiche speculative di coloro che, senza scrupoli, si arricchiscono alle sue spalle, pur essendo sempre pronti a sollevare l’opinione pubblica contro un fenomeno che è nel loro stesso interesse coltivare.
Ritengo, quindi, che sia quanto mai utile, in questo momento, ricostruire, in un’ottica nazionale ed internazionale, il sistema di norme che riconosce e tutela i diritti dei migranti irregolari, perché non si dimentichi mai che, a differenza di quello che molti pensano, essi non sono merci, ma persone, la cui dignità va sempre tutelata.
Innanzitutto, va rilevato come, in ragione delle particolari caratteristiche del fenomeno, una risposta effettiva ed efficace allo stesso non possa essere data dalle politiche nazionali: vi è la necessità, cioè, che sia l’Unione europea a intervenire, al fine di armonizzare le politiche degli Stati membri e garantire standard di trattamento e tutela dei diritti dei migranti irregolari quanto più uniformi possibile. Si tratta di un compito non semplice, che sconta le reticenze degli Stati nel cedere porzioni della loro sovranità relativamente a un potere, quello del potere di limitare l’ingresso degli stranieri nel loro territorio, che essi vorrebbero invece gelosamente conservare; inoltre, non si può prescindere dall’influenza che, sull’opinione pubblica, hanno i mass media, i quali diffondono l’idea di una pericolosa equiparazione tra immigrazione e criminalità, che rende ancora più impopolare l’emanazione di una normativa in materia, che riesca ad assicurare ai migranti irregolari il rispetto delle garanzie proprie di uno Stato di diritto.
Alla luce di quanto precede, si procederà anzitutto a illustrare le tappe dell’evoluzione della politica comunitaria in materia di immigrazione, dalle origini fino ai giorni nostri. In particolare, verranno prese in considerazione le misure adottate dall’Unione europea al fine di prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina, in relazione all’evoluzione della competenza comunitaria in materia, segnata dal passaggio dalla cooperazione intergovernativa, la cui più alta espressione è costituita dagli Accordi di Schengen del 1985, a una vera e propria politica comune dell’immigrazione, che costituisce presupposto indispensabile per la realizzazione di quello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che rappresenta oggi uno degli obiettivi più importanti dell’Unione.
Nel secondo capitolo, si passerà a esaminare gli strumenti internazionali in tema di tutela dei diritti fondamentali e di tutela dei richiedenti la protezione internazionale. Si tratta di strumenti che non possono non essere presi in considerazione, dal momento che essi risultano vincolanti per un gran numero di Stati e la stessa Unione europea si impegna a osservare quanto vi è sancito. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sulla prima, perché essa costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la tutela di tutti coloro che, pur essendo giunti clandestinamente in uno Stato diverso da quello d’origine o di residenza, non possano essere respinti in quanto rischierebbero di essere, nel loro Paese, sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti; sulla seconda, perché essa non solo riafferma una serie di diritti già riconosciuti da altri strumenti internazionali, ma gode anche dell’operatività della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha affermato, in tema di tutela dei diritti degli stranieri, una serie di principi la cui importanza va sottolineata, nella misura in cui consente di assicurare a tali soggetti delle garanzie che le norme non affermano esplicitamente. L’attenzione sarà focalizzata, dunque, su diverse pronunce della Corte EDU, al fine di valutare l’evoluzione che la stessa ha comportato in tema di protezione dei diritti dell’immigrato irregolare.
Nel terzo capitolo, dopo un esame preliminare della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si passerà ad analizzare la direttiva 2008/115/CE, detta anche direttiva “rimpatri”. Essa costituisce il primo testo normativo europeo a occuparsi di stabilire una disciplina comune in materia di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che si trovino a soggiornare illegalmente nel territorio di uno Stato membro, ed è anche la prima direttiva a essere stata adottata utilizzando la procedura di codecisione, che vede Parlamento europeo e Consiglio nel ruolo di co-legislatori. Ci si soffermerà nel valutare l’impatto che il ricorso a tale procedura ha avuto sulla disciplina contenuta nella direttiva e sulle modifiche che, nel tempo, l’originaria proposta avanzata dalla Commissione europea ha subito. Si passerà, poi, a evidenziare i profili di criticità della direttiva, che sono in parte dovuti al fatto dell’essere la stessa frutto di un compromesso tra le istituzioni legiferanti, compromesso che ha visto prevalere le istanze del Consiglio e, con esse, le logiche securitarie degli Stati, pur avendo la direttiva introdotto una serie di garanzie che alcuni Stati membri non prevedevano prima del suo recepimento, una fra tutte la fissazione di un termine massimo per il trattenimento dello straniero irregolare. Anche in questo caso, si prenderanno infine in considerazione una serie di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha avuto, e continua ad avere, un ruolo di primaria importanza nell’assicurare il rispetto, da parte degli Stati, della direttiva. L’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia permetterà di valutare quali siano stati i profili più controversi nell’attuazione della direttiva “rimpatri”, e quali soluzioni siano state ritenute dalla Corte più idonee a garantire l’effetto utile della stessa.
Infine, nel quarto e ultimo capitolo, si esamineranno i rapporti tra legislazione italiana in materia di immigrazione e normativa europea. In particolare, si prenderà anzitutto in considerazione l’evoluzione della normativa nazionale in materia, evidenziando, di volta in volta, i profili problematici della stessa e le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno talvolta dichiarato l’illegittimità. Ci si soffermerà sulla sentenza resa nel caso El Dridi, con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea, dopo aver rilevato l’inadempimento dell’Italia, la quale non aveva recepito nel termine previsto la direttiva “rimpatri”, ha affermato che la previsione di una sanzione penale, volta a criminalizzare la permanenza dello straniero sul territorio italiano in violazione dell’ordine di espulsione, è incompatibile con le norme e gli obiettivi della direttiva stessa, perché ne ostacola l’applicazione. Si procederà, quindi, ad analizzare la normativa di attuazione della direttiva “rimpatri”, la quale ha sollevato una serie di dubbi riguardo alla possibilità che, con essa, il legislatore italiano abbia voluto, più che recepirne le disposizioni nel diritto interno, eluderne l’applicazione. Si prenderanno in considerazione altre pronunce, rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea dopo l’emanazione della legge di attuazione della direttiva 2008/115/CE, le quali, nondimeno, hanno avuto lo stesso, impietoso epilogo: la normativa italiana, anche dopo il recepimento della direttiva, continua a presentare profili di incompatibilità con gli obiettivi che la stessa si prefigge. Infine, si darà conto di un recente disegno di legge con il quale il legislatore italiano, forse anche dopo le continue censure mosse dai giudici del Lussemburgo nei confronti di tale fattispecie, depenalizza l’immigrazione clandestina, riportando così la normativa nazionale a un piano di maggiore coerenza con quella europea.
[…]
Questo articolo è tratto dall’introduzione dell’ebook “Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici“ di Graziana Muratore, febbraio 2015, edizione Cesda.
L'articolo Scandalo Roma capitale: le norme sull’immigrazione irregolare proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Gestione centri accoglienza immigrati. Le motivazioni del Tar Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>Nelle motivazioni della sentenza si legge che il Collegio, pur ritenendo fondata la questione della violazione degli artt. 49, 56 e 101 del TFUE, poiché la nozione rigida di “violazione contributiva grave” di cui all’art. 38 del codice degli appalti, contrasterebbe con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dagli stessi enunciati, ha rilevato che in questo caso non sia necessaria la devoluzione alla Corte di Giustizia, in virtù della fondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che non sussisterebbe il presupposto della definitività dell’accertamento della irregolarità previsto dall’art. 38 del Codice Contratti.
Infatti il DURC costituente presupposto della revoca impugnata è stato impugnato innanzi al Tribunale del lavoro di Catania, che non si è ancora pronunciato. Ad avviso del Collegio ne consegue che la controversia non è stata definita con pronuncia passata in giudicato e dunque va esclusa la definitività dell’accertamento. Così statuendo il Tar Palermo ho accolto il ricorso annulando la revoca dell’affidamento.
L'articolo Gestione centri accoglienza immigrati. Le motivazioni del Tar Sicilia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Gestione centri accoglienza immigrati. Tar Sicilia accoglie il ricorso sul DURC proviene da Giurdanella.it.
]]>La vicenda, seguita dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, concerneva la presunta irregolarità del DURC presentato in sede di gara.
L’impresa ricorrente ha fatto valere in giudizio sia la non definitività della violazione contributiva lamentata (essendo oggetto di controversia giudiziaria) sia l’assoluta irrisorietà della violazione accertata dall’istituto previdenziale, anche avuto riguardo al (rilevantissimo) valore della gara.
L'articolo Gestione centri accoglienza immigrati. Tar Sicilia accoglie il ricorso sul DURC proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto flussi, domande entro il 31 dicembre 2013 proviene da Giurdanella.it.
]]>Le modalità di presentazione delle istanze sono contenute nella Circolare Interno/Lavoro n. 4119 del 2013 sugli immigrati, che si riporta di seguito:
Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro
Circolare numero 4119 del 2013
Oggetto: Proroga termini istanze per 1) ingressi ex art. 23 T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi teni da altro Stato membro dell’Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 4).
La quota di n. 4.000 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dal DPCM 13.03.2012, in oggetto indicato, risulta essere stata utilizzata dagli sportelli unici per l’immigrazione (SUI) in misura fortemente ridotta (circa il 7% del totale della quota).
Si conviene, pertanto, sulla necessità che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze (v. Modello B-PS), già fissato al 30 giugno 2013 con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012, sia prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro – come già avvenuto finora – per le istanze di questo tipo inviate al SUI, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale, dopo aver riscontrato che il nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi svolti nei Paesi di origine, provvede all’attribuzione delle relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. La DTL rilascia a tal fine il parere di competenza necessario ai fini del successivo rilascio del nulla osta al lavoro per l’ingresso del lavoratore formato all’estero.
Alla stessa data del 31 dicembre 2013 è da intendersi prorogato il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell ‘Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (n. 500) e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo (n. 250). Le relative quote sono state fissate dall’art. 4 del DPCM 16/10/2012 in oggetto indicato e risultano al momento utilizzate nella misura, rispettivamente, del 50% e del 5% circa.
Le domande (v. Modello LS: lavoro subordinato – LSI: lavoro domestico – LS2: lavoro autonomo) saranno presentate con le modalità telematiche e con le procedure già indicate con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012 a cui si rinvia.
Roma, 28 giugno 2013
L'articolo Decreto flussi, domande entro il 31 dicembre 2013 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Tragedia Lampedusa: risoluzione Parlamento UE
D… proviene da Giurdanella.it.
]]>Dopo il tragico naufragio di Lampedusa dello scorso 3 ottobre costato la vita ad almeno 366 migranti, il Parlamento Europeo fa un passo avanti e, in una risoluzione, chiede allo Stato italiano di rivedere la legge Bossi-Fini sull’immigrazione, di riconoscere l’obbligo di soccorso in mare e di affermare chiaramente che la migrazione legale e’ preferibile alla clandestina.
Il testo integrale della risoluzione del Parlamento UE
L'articolo Tragedia Lampedusa: risoluzione Parlamento UE
D… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta
… proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 : Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche’ in materia di immigrazione.
Il provvedimento è entrato in vigore ieri 15 ottobre 2013.
Di seguito il testo integrale del provvedimento:
DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120
Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia di immigrazione. (13G00164)
(GU n.242 del 15-10-2013 – Suppl. Ordinario n. 70)
Vigente al: 15-10-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al
riequilibrio della finanza pubblica in conformita' ai parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre ulteriori misure
in materia di finanza locale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire in materia di immigrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di immigrazione
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di
20 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e'
istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione e' effettuata con
decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo.
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro
nell'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli
introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo;
b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio
2012, n. 109;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
Art. 2
Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali
1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo
complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.
2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno 2013.
3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di
minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro
1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013
le percentuali da applicare alla media della spesa corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per
cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti a 12,81 per cento.
2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»;
b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014".
6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma
operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in
misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo
sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle
coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in
misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o
destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma
operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di
quello programmato e coperto.».
7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:
"La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per
il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data
successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";
b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini
dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva.";
c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti:
"All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di
altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o
amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla
Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi
Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15
giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da
parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche
amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.".
8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013
e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative alle spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per
ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B
tali da assicurare complessivamente un miglioramento
dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590
milioni di euro per il medesimo anno.
2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive,
motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti.
3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul
fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in
attuazione del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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