immigrati Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/immigrati/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 06 May 2015 13:49:52 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Decreto Flussi 2015, il testo e tutte le istruzioni https://www.giurdanella.it/2015/05/decreto-flussi-2015-il-testo-e-tutte-le-istruzioni/ Wed, 06 May 2015 13:49:52 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27960 Il 14 aprile 2015 è  stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015″. […]

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Il 14 aprile 2015 è  stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è attualmente in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015″.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo decreto, quest’anno sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.

Rispetto all’anno passato sono 2.000 le quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”.

Delle 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.

Dalle ore 9,00 del 5 maggio sarà possibile il pre-caricamento delle domande, mentre l’invio sarà possibile dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto sino al 31 dicembre 2015.

Si attende dunque la pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Clicca qui per il testo integrale del DPCM

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Lo statuto del migrante irregolare – Guida alle normative https://www.giurdanella.it/2015/03/lo-statuto-del-migrante-irregolare-guida-alle-normative/ Mon, 02 Mar 2015 15:04:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26758 E’ stato pubblicato il 9° ebook della collana “I quaderni di Giurdanella.it“. L’opera dal titolo “Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici“affronta la delicata questione riguardante l’immigrazione irregolare. A seguito dello scandalo di Roma capitale circa il giro di affari attorno ai centri di accoglienza per rifugiati e immigrati, l’autore Graziana Muratore, […]

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E’ stato pubblicato il 9° ebook della collana “I quaderni di Giurdanella.it“.

L’opera dal titolo “Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici“affronta la delicata questione riguardante l’immigrazione irregolare. A seguito dello scandalo di Roma capitale circa il giro di affari attorno ai centri di accoglienza per rifugiati e immigrati, l’autore Graziana Muratore, ha voluto ricostruire  il sistema di norme che riconosce e tutela i diritti dei migranti irregolari.

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Di seguito l’indice

INDICE

INTRODUZIONE.. 1

CAPITOLO I  – EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA.. 5

  1. L’IMMIGRAZIONE PRIMA DEL TRATTATO DI MAASTRICHT.. 5

1.1 Gli Accordi di Schengen. 10

  1. IL TRATTATO DI MAASTRICHT E LA CREAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA: L’IMMIGRAZIONE NELLA STRUTTURA A TRE PILASTRI. 13
  2. IL TRATTATO DI AMSTERDAM E L’ATTRIBUZIONE ALL’UNIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA.. 16

3.1 L’acquis di Schengen. 18

  1. DAL CONSIGLIO DI TAMPERE AL PROGRAMMA PLURIENNALE DI STOCCOLMA: OBIETTIVI E RISULTATI. 19

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL TRATTATO DI LISBONA.. 28

CAPITOLO II  – MIGRANTE IRREGOLARE  E DIRITTI FONDAMENTALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.. 31

  1. LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MIGRANTE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE E GENERALE.. 31

1.1 Il diritto internazionale generale e il trattamento dello straniero. 31

1.2 La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici 34

1.3 Il sistema internazionale di protezione dei rifugiati: la Convenzione di Ginevra. 39

  1. LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STRANIERI NEL SISTEMA DELLA CEDU 54

2.1 Garanzie previste dall’art. 5§1 e dall’art. 2 Prot. n. 4 a tutela della libertà personale: nozioni convenzionali di “privazione” e “restrizione”. 55

2.2 Il trattenimento dello straniero (art. 5§1 lett. f): principio e soluzioni giurisprudenziali 58

2.3 Il divieto di espulsioni collettive ex art. 4 Protocollo n. 4 e la sentenza Hirsi Jamaa  60

2.4 Il Protocollo n. 7 e le garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri 65

2.5 La tecnica di protezione “par ricochet”. 66

CAPITOLO III – IL MIGRANTE IRREGOLARE NELL’ORDINAMENTO UE: LA DIRETTIVA “RIMPATRI”. 70

  1. LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MIGRANTE NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA.. 70
  2. LA DIRETTIVA “RIMPATRI”: PROPOSTA E PROCEDURA DI CODECISIONE 73
  3. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA.. 87
  4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA.. 88

4.1 La sentenza Arslan e la non applicazione della direttiva ai richiedenti asilo. 91

  1. LA DISCIPLINA DEL RIMPATRIO.. 95

5.1 La partenza volontaria. 96

5.2 L’allontanamento coatto. 98

5.3 Il minore irregolare: la direttiva e l’interesse superiore del bambino. 103

  1. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA E L’INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA.. 104

CAPITOLO IV – L’ORDINAMENTO ITALIANO E IL FENOMENO MIGRATORIO ALLA LUCE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEE.. 118

  1. BREVI CENNI SULLA NORMATIVA INTERNA.. 118
  2. PROFILI DI INCOMPATIBILITA’ TRA IL TESTO UNICO E LA DIRETTIVA “RIMPATRI” 132

2.1 La sentenza El Dridi e il reato di inottemperanza all’ordine questorile di allontanamento  136

2.2 La sentenza El Dridi nell’ordinamento italiano. 139

  1. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA “RIMPATRI” NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 143

3.1 La legge 129/11: scelte di fondo e perplessità. 143

3.2 La giurisprudenza della Corte di giustizia dopo l’entrata in vigore della legge di attuazione  149

  1. NUOVE IPOTESI DI RIFORMA DEL DIRITTO NAZIONALE DELL’IMMIGRAZIONE: LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI CLANDESTINITA’ DI CUI ALL’ART. 10-BIS T.U. 154

CONCLUSIONI. 156

BIBLIOGRAFIA.. 159

  1. LETTERATURA.. 159
  2. FONTI DOCUMENTALI. 165
    1. Trattati 165
    2. Legislazione UE.. 167
    3. Legislazione italiana. 171
    4. Giurisprudenza. 172

 

 

 

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Scandalo Roma capitale: le norme sull’immigrazione irregolare https://www.giurdanella.it/2015/02/scandalo-roma-capitale-norme-immigrazione-irregolare/ Wed, 25 Feb 2015 14:38:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26755 L’immigrazione irregolare è un tema di grande attualità, soprattutto alla luce dello scandalo Roma Capitale e dell’aumento vertiginoso del numero di immigrati provenienti clandestinamente dalle coste nord-africane. Cesda.it di recente ha pubblicato un ebook dal titolo Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici all’interno del quale vengono approfondite e commentate tutte le normative vigenti […]

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L’immigrazione irregolare è un tema di grande attualità, soprattutto alla luce dello scandalo Roma Capitale e dell’aumento vertiginoso del numero di immigrati provenienti clandestinamente dalle coste nord-africane.
Cesda.it di recente ha pubblicato un ebook dal titolo Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici all’interno del quale vengono approfondite e commentate tutte le normative vigenti in tema di immigrazione e di rispetto dei diritti fondamentali dello straniero.

“Tu c’hai idea quanto ce guadagno sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno”: quest’intercettazione riassume, in poche parole, uno degli aspetti più inquietanti su cui lo scandalo di Roma capitale ha fatto luce, ossia il giro di affari attorno ai centri di accoglienza per rifugiati e immigrati.

A parlare è Salvatore Buzzi, il signore delle cooperative romane, che svela così qual è il suo business principale; e la sua è un’affermazione che fa molto riflettere, poiché mostra, in tutta la sua crudezza, il degrado di una classe politica ed imprenditoriale in cui è possibile che un fenomeno come la migrazione irregolare venga sfruttato per appropriarsi indebitamente delle somme destinate al finanziamento per i centri d’accoglienza dei clandestini.

Tutto ciò rende così ancora più tragico il destino di chi, andato via dalla propria terra per cercare altrove un futuro migliore, vede i propri diritti calpestati ed asserviti alle logiche speculative di coloro che, senza scrupoli, si arricchiscono alle sue spalle, pur essendo sempre pronti a sollevare l’opinione pubblica contro un fenomeno che è nel loro stesso interesse coltivare.

Ritengo, quindi, che sia quanto mai utile, in questo momento, ricostruire, in un’ottica nazionale ed internazionale, il sistema di norme che riconosce e tutela i diritti dei migranti irregolari, perché non si dimentichi mai che, a differenza di quello che molti pensano, essi non sono merci, ma persone, la cui dignità va sempre tutelata.

Innanzitutto, va rilevato come, in ragione delle particolari caratteristiche del fenomeno, una risposta effettiva ed efficace allo stesso non possa essere data dalle politiche nazionali: vi è la necessità, cioè, che sia l’Unione europea a intervenire, al fine di armonizzare le politiche degli Stati membri e garantire standard di trattamento e tutela dei diritti dei migranti irregolari quanto più uniformi possibile. Si tratta di un compito non semplice, che sconta le reticenze degli Stati nel cedere porzioni della loro sovranità relativamente a un potere, quello del potere di limitare l’ingresso degli stranieri nel loro territorio, che essi vorrebbero invece gelosamente conservare; inoltre, non si può prescindere dall’influenza che, sull’opinione pubblica, hanno i mass media, i quali diffondono l’idea di una pericolosa equiparazione tra immigrazione e criminalità, che rende ancora più impopolare l’emanazione di una normativa in materia, che riesca ad assicurare ai migranti irregolari il rispetto delle garanzie proprie di uno Stato di diritto.

Alla luce di quanto precede, si procederà anzitutto a illustrare le tappe dell’evoluzione della politica comunitaria in materia di immigrazione, dalle origini fino ai giorni nostri. In particolare, verranno prese in considerazione le misure adottate dall’Unione europea al fine di prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina, in relazione all’evoluzione della competenza comunitaria in materia, segnata dal passaggio dalla cooperazione intergovernativa, la cui più alta espressione è costituita dagli Accordi di Schengen del 1985, a una vera e propria politica comune dell’immigrazione, che costituisce presupposto indispensabile per la realizzazione di quello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che rappresenta oggi uno degli obiettivi più importanti dell’Unione.

Nel secondo capitolo, si passerà a esaminare gli strumenti internazionali in tema di tutela dei diritti fondamentali e di tutela dei richiedenti la protezione internazionale. Si tratta di strumenti che non possono non essere presi in considerazione, dal momento che essi risultano vincolanti per un gran numero di Stati e la stessa Unione europea si impegna a osservare quanto vi è sancito. In particolare, l’attenzione sarà rivolta alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sulla prima, perché essa costituisce un punto di riferimento imprescindibile per la tutela di tutti coloro che, pur essendo giunti clandestinamente in uno Stato diverso da quello d’origine o di residenza, non possano essere respinti in quanto rischierebbero di essere, nel loro Paese, sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti; sulla seconda, perché essa non solo riafferma una serie di diritti già riconosciuti da altri strumenti internazionali, ma gode anche dell’operatività della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha affermato, in tema di tutela dei diritti degli stranieri, una serie di principi la cui importanza va sottolineata, nella misura in cui consente di assicurare a tali soggetti delle garanzie che le norme non affermano esplicitamente. L’attenzione sarà focalizzata, dunque, su diverse pronunce della Corte EDU, al fine di valutare l’evoluzione che la stessa ha comportato in tema di protezione dei diritti dell’immigrato irregolare.

Nel terzo capitolo, dopo un esame preliminare della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si passerà ad analizzare la direttiva 2008/115/CE, detta anche direttiva “rimpatri”. Essa costituisce il primo testo normativo europeo a occuparsi di stabilire una disciplina comune in materia di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi che si trovino a soggiornare illegalmente nel territorio di uno Stato membro, ed è anche la prima direttiva a essere stata adottata utilizzando la procedura di codecisione, che vede Parlamento europeo e Consiglio nel ruolo di co-legislatori. Ci si soffermerà nel valutare l’impatto che il ricorso a tale procedura ha avuto sulla disciplina contenuta nella direttiva e sulle modifiche che, nel tempo, l’originaria proposta avanzata dalla Commissione europea ha subito. Si passerà, poi, a evidenziare i profili di criticità della direttiva, che sono in parte dovuti al fatto dell’essere la stessa frutto di un compromesso tra le istituzioni legiferanti, compromesso che ha visto prevalere le istanze del Consiglio e, con esse, le logiche securitarie degli Stati, pur avendo la direttiva introdotto una serie di garanzie che alcuni Stati membri non prevedevano prima del suo recepimento, una fra tutte la fissazione di un termine massimo per il trattenimento dello straniero irregolare. Anche in questo caso, si prenderanno infine in considerazione una serie di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale ha avuto, e continua ad avere, un ruolo di primaria importanza nell’assicurare il rispetto, da parte degli Stati, della direttiva. L’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia permetterà di valutare quali siano stati i profili più controversi nell’attuazione della direttiva “rimpatri”, e quali soluzioni siano state ritenute dalla Corte più idonee a garantire l’effetto utile della stessa.

Infine, nel quarto e ultimo capitolo, si esamineranno i rapporti tra legislazione italiana in materia di immigrazione e normativa europea. In particolare, si prenderà anzitutto in considerazione l’evoluzione della normativa nazionale in materia, evidenziando, di volta in volta, i profili problematici della stessa e le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno talvolta dichiarato l’illegittimità. Ci si soffermerà sulla sentenza resa nel caso El Dridi, con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea, dopo aver rilevato l’inadempimento dell’Italia, la quale non aveva recepito nel termine previsto la direttiva “rimpatri”, ha affermato che la previsione di una sanzione penale, volta a criminalizzare la permanenza dello straniero sul territorio italiano in violazione dell’ordine di espulsione, è incompatibile con le norme e gli obiettivi della direttiva stessa, perché ne ostacola l’applicazione. Si procederà, quindi, ad analizzare la normativa di attuazione della direttiva “rimpatri”, la quale ha sollevato una serie di dubbi riguardo alla possibilità che, con essa, il legislatore italiano abbia voluto, più che recepirne le disposizioni nel diritto interno, eluderne l’applicazione. Si prenderanno in considerazione altre pronunce, rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea dopo l’emanazione della legge di attuazione della direttiva 2008/115/CE, le quali, nondimeno, hanno avuto lo stesso, impietoso epilogo: la normativa italiana, anche dopo il recepimento della direttiva, continua a presentare profili di incompatibilità con gli obiettivi che la stessa si prefigge. Infine, si darà conto di un recente disegno di legge con il quale il legislatore italiano, forse anche dopo le continue censure mosse dai giudici del Lussemburgo nei confronti di tale fattispecie, depenalizza l’immigrazione clandestina, riportando così la normativa nazionale a un piano di maggiore coerenza con quella europea.

[…]

Questo articolo è tratto dall’introduzione dell’ebook “Lo statuto del migrante irregolare. Fra esigenze di rimpatrio e imperativi garantistici“ di Graziana Muratore, febbraio 2015, edizione Cesda.

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Gestione centri accoglienza immigrati. Le motivazioni del Tar Sicilia https://www.giurdanella.it/2014/01/gestione-centri-accoglienza-immigrati-le-motivazioni-del-tar-palermo/ Thu, 16 Jan 2014 07:23:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19758 Annullata la revoca dell'aggiudicazione: il DURC era in regola

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E’ stata depositata lo scorso 19 dicembre la sentenza n. 2497/13 del Tar Sicilia riguardo l’appalto di servizio da diciotto milioni di euro per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati in Caltanissetta con cui  il  Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’impresa, assistita dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, prima aggiudicataria in via definitiva, e poi destinataria di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione stessa, per presunta irregolarità del DURC presentato in sede di gara.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che il Collegio, pur ritenendo fondata la questione della violazione degli artt. 49, 56 e 101 del TFUE, poiché la nozione rigida di “violazione contributiva grave” di cui all’art. 38 del codice degli appalti, contrasterebbe con i principi comunitari di proporzionalità e ragionevolezza dagli stessi enunciati, ha  rilevato che in questo caso non sia necessaria la  devoluzione alla Corte di Giustizia, in virtù della fondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduceva che non sussisterebbe il presupposto della definitività dell’accertamento della irregolarità previsto dall’art. 38 del Codice Contratti.

Infatti il DURC costituente presupposto della revoca impugnata è stato impugnato innanzi al Tribunale del lavoro di Catania, che non si è ancora pronunciato. Ad avviso del Collegio ne consegue che la controversia non è stata definita con pronuncia passata in giudicato e dunque va esclusa la definitività dell’accertamento. Così statuendo il Tar Palermo ho accolto il ricorso annulando la revoca dell’affidamento.

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Gestione centri accoglienza immigrati. Tar Sicilia accoglie il ricorso sul DURC https://www.giurdanella.it/2013/12/appalto-centri-accoglienza-immigrati-pian-del-lago-il-tar-annulla-la-revoca-dellaggiudicazione/ Tue, 17 Dec 2013 16:26:32 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18743 Finale a sorpresa per l’appalto di servizio da diciotto milioni di euro per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati, espletato per il Ministero dell’Interno da una Prefettura siciliana. Con il dispositivo di sentenza n. 2270, depositato il 27 novembre scorso, il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’impresa, prima aggiudicataria in via definitiva, e poi destinataria […]

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Finale a sorpresa per l’appalto di servizio da diciotto milioni di euro per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati, espletato per il Ministero dell’Interno da una Prefettura siciliana. Con il dispositivo di sentenza n. 2270, depositato il 27 novembre scorso, il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’impresa, prima aggiudicataria in via definitiva, e poi destinataria di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione stessa, prontamente impugnato in sede giurisdizionale.

La vicenda, seguita dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, concerneva la presunta irregolarità del DURC presentato in sede di gara.

L’impresa ricorrente ha fatto valere in giudizio sia la non definitività della violazione contributiva lamentata (essendo oggetto di controversia giudiziaria) sia l’assoluta irrisorietà della violazione accertata dall’istituto previdenziale, anche avuto riguardo al (rilevantissimo) valore della gara.

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Decreto flussi, domande entro il 31 dicembre 2013 https://www.giurdanella.it/2013/12/decreto-flussi-domande-entro-31-dicembre-2013/ Tue, 17 Dec 2013 08:33:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19522 Immigrazione: scadono alle ore 24 del 31 dicembre 2013 i termini per la presentazione delle istanze relative ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari non stagionali 2012 e per le conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro […]

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Immigrazione: scadono alle ore 24 del 31 dicembre 2013 i termini per la presentazione delle istanze relative ai flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari non stagionali 2012 e per le conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Le modalità di presentazione delle istanze sono contenute nella Circolare Interno/Lavoro n. 4119 del 2013 sugli immigrati, che si riporta di seguito:


Ministero dell’Interno – Ministero del Lavoro

Circolare numero 4119 del 2013

Oggetto: Proroga termini istanze per 1) ingressi ex art. 23 T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi teni da altro Stato membro dell’Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 4).

La quota di n. 4.000 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dal DPCM 13.03.2012, in oggetto indicato, risulta essere stata utilizzata dagli sportelli unici per l’immigrazione (SUI) in misura fortemente ridotta (circa il 7% del totale della quota).

Si conviene, pertanto, sulla necessità che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze (v. Modello B-PS), già fissato al 30 giugno 2013 con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012, sia prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2013.

Le Direzioni Territoriali del Lavoro – come già avvenuto finora – per le istanze di questo tipo inviate al SUI, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’assunzione provvederanno a segnalare alla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. La Direzione Generale, dopo aver riscontrato che il nominativo dei lavoratori rientri tra quelli inseriti nelle liste predisposte sulla base delle comunicazioni pervenute a conclusione dei programmi svolti nei Paesi di origine, provvede all’attribuzione delle relative quote tramite il sistema informatizzato SILEN. La DTL rilascia a tal fine il parere di competenza necessario ai fini del successivo rilascio del nulla osta al lavoro per l’ingresso del lavoratore formato all’estero.

Alla stessa data del 31 dicembre 2013 è da intendersi prorogato il termine ultimo per la richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell ‘Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (n. 500) e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo (n. 250). Le relative quote sono state fissate dall’art. 4 del DPCM 16/10/2012 in oggetto indicato e risultano al momento utilizzate nella misura, rispettivamente, del 50% e del 5% circa.

Le domande (v. Modello LS: lavoro subordinato – LSI: lavoro domestico – LS2: lavoro autonomo) saranno presentate con le modalità telematiche e con le procedure già indicate con nota di queste Amministrazioni del 26.11.2012 a cui si rinvia.

Roma, 28 giugno 2013

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Tragedia Lampedusa: risoluzione Parlamento UE D… https://www.giurdanella.it/2013/10/tragedia-lampedusa-la-risoluzione-del-parlamento-ue/ Thu, 24 Oct 2013 08:16:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17502 Tragedia Lampedusa: risoluzione Parlamento UE Dopo il tragico naufragio di Lampedusa dello scorso 3 ottobre costato la vita ad almeno 366 migranti, il Parlamento Europeo fa un passo avanti e, in una risoluzione, chiede allo Stato italiano di rivedere la legge Bossi-Fini sull’immigrazione, di riconoscere l’obbligo di soccorso in mare e di affermare chiaramente che […]

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Tragedia Lampedusa: risoluzione Parlamento UE

Dopo il tragico naufragio di Lampedusa dello scorso 3 ottobre costato la vita ad almeno 366 migranti, il Parlamento Europeo fa un passo avanti e, in una risoluzione, chiede allo Stato italiano di rivedere la legge Bossi-Fini sull’immigrazione, di riconoscere l’obbligo di soccorso in mare e di affermare chiaramente che la migrazione legale e’ preferibile alla clandestina.

Il testo integrale della risoluzione del Parlamento UE

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Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta … https://www.giurdanella.it/2013/10/17109/ Wed, 16 Oct 2013 08:09:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17109 Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 : Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche’ in materia di immigrazione. Il provvedimento è entrato in vigore ieri 15 ottobre 2013. Di seguito il testo integrale del […]

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Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 è stato pubblicato il Decreto-Legge 15 ottobre 2013, n. 120 : Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche’ in materia di immigrazione.

Il provvedimento è entrato in vigore ieri 15 ottobre 2013.

Di seguito il testo integrale del provvedimento:

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio  della  finanza  pubblica  nonche'  in
materia di immigrazione. (13G00164)

(GU n.242 del 15-10-2013 – Suppl. Ordinario n. 70)

 Vigente al: 15-10-2013
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

               Disposizioni in materia di immigrazione 

  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
                               Art. 2 

       Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali 

  1. Per l'anno 2013,  ad  integrazione  del  fondo  di  solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in  attuazione  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 380, e' riconosciuto  un  contributo  per  un  importo
complessivo di 120 milioni di euro,  ripartito  tra  i  comuni  nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto. 
  2. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui  all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai  fini
del patto di stabilita' interno 2013. 
  3. Alla copertura dell'onere derivante dal  comma  1,  pari  a  120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2013  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in  termini  di
minori interessi attivi per il bilancio  dello  Stato,  pari  a  euro
1.000.000  a  decorrere   dall'anno   2014   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. All'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno  2013
le  percentuali  da  applicare  alla  media  della   spesa   corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta  dai  certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a  19,61  per  cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a  15,61  per
cento e per i comuni con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti a 12,81 per cento. 
    2-ter.  Nell'ambito  della  manovra  di  finanza  pubblica  e  in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti  locali  potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere  sul  patto  di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»; 
    b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014". 
  6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che  presentano,  in  ciascuno  degli  anni  dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano  di  rientro,  ovvero  del  programma
operativo di prosecuzione dello  stesso,  verificato  dai  competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005,  un  disavanzo  sanitario,  di  competenza  del  singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un  gettito  pari  al  valore  medio  annuo  del  disavanzo
sanitario  registrato  nel  medesimo  biennio.   Alle   regioni   che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario,  di  competenza  del  singolo  esercizio  e  prima   delle
coperture,  inferiore,  ma  non  decrescente,  rispetto  al   gettito
derivante  dalla  massimizzazione   delle   predette   aliquote,   e'
consentita la  riduzione  delle  predette  maggiorazioni,  ovvero  la
destinazione del relativo  gettito  a  finalita'  extrasanitarie,  in
misura tale da garantire  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
regionale un gettito pari  al  valore  massimo  annuo  del  disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette  riduzioni  o
destinazione  a  finalita'  extrasanitarie  sono  consentite   previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di  un  Programma
operativo 2013-2015  approvato  dai  citati  Tavoli,  ferma  restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo  le  vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in  caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto  dal  comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo  sanitario  maggiore  di
quello programmato e coperto.». 
  7.  Al  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
    "La dotazione per il 2014 della Sezione di  cui  all'articolo  2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo  2014,  con  le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per
il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
    "10-bis.  Ai  fini  dell'assegnazione  delle   anticipazioni   di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi  8  e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014  della  Sezione  di  cui  all'articolo  2,   nonche'   ai   fini
dell'erogazione  delle  risorse  gia'  assegnate  con   decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva."; 
    c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti: 
    "All'atto dell'estinzione  da  parte  della  Regione  dei  debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o  di
altre   pubbliche   amministrazioni,   ciascun    ente    locale    o
amministrazione   pubblica   interessata    provvede    all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile  finanziario  dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce  formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto  pagamento  dei  rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili  ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia'  estinti  dalla
Regione alla data del 30  settembre  2013,  ovvero  entro  30  giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei  restanti  casi
Sulla  base  delle  certificazioni  di  cui  al  periodo  precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro  i  successivi  15
giorni,  al  Tavolo  di  cui  al  comma  4   un'unica   comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni  interessate,  dei  propri  debiti   a   fronte   dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il  mancato  adempimento  da
parte delle Regioni,  degli  enti  locali  e  delle  altre  pubbliche
amministrazioni alle disposizioni  di  cui  al  quarto  e  al  quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive
modificazioni.". 
  8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre  2013
e il termine di  15  giorni  entro  il  quale  la  sezione  d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
                               Art. 3 

                      Disposizioni finanziarie 

  1. Al  fine  di  consentire  il  rientro  dallo  scostamento  dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per  l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative  alle  spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e  rese  indisponibili  per
ciascun Ministero secondo quanto  indicato  nell'allegata  tabella  B
tali    da    assicurare    complessivamente     un     miglioramento
dell'indebitamento  netto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  590
milioni di euro per il medesimo anno. 
  2. Le quote di risorse accantonate  relative  alle  spese  correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese  iscritte  negli  stati  di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e  innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'  connesse  allo
svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano  2015.  Per  effettive,
motivate e documentate esigenze, su  proposta  delle  Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli  accantonamenti
di   cui   al   primo   periodo,   con   invarianza   degli   effetti
sull'indebitamento netto delle  pubbliche  amministrazioni,  restando
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. 
  3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al  comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249  milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno  2013  sul
fondo per la concessione dei contributi per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio  in
attuazione del presente decreto.
                               Art. 4 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013 

                             NAPOLITANO 

                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 

                            Alfano, Ministro dell'interno 

                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 

                            Delrio, Ministro per gli affari regionali
                            e le autonomie 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

L'articolo Immigrazione, misure urgenti. Il DL in Gazzetta

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Permesso di soggiorno per immigrati: stop ai ritardi cronici da parte della PA https://www.giurdanella.it/2013/09/permesso-di-soggiorno-per-immigrati-stop-ai-ritardi-cronici-da-parte-della-pa/ Thu, 19 Sep 2013 06:30:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=16021 Il Tar Lazio ha accolto il ricorso collettivo di alcuni immigrati contro il Ministero dell'Interno per violazione dei termini di conclusione del procedimento sull’istanza di rilascio per i familiari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo

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Con Sentenza n. 8154 del 2013, i giudici romani del T.A.R. Lazio, Sez. II quater,  si sono espressi circa il ricorso collettivo, cd:”CLASS ACTION”, proposto da alcuni Immigrati e da alcuni sindacati, come CGL, INCA E Federconsumatori contro il Ministero dell’Interno,”per la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e interessi, derivanti dal mancato rilascio, entro i termini prescritti dalla legge“, del “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.” T.U. sull’ immigrazione D.lgs 286/1998 e non anche D.lgs 198/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Nel caso di specie, i ricorrenti vantano due diverse pretese. La prima, relativa alla violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo entro 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’“art. 9 comma 1 del D.lgs 198/2009, Testo sull’Immigrazione”. La seconda pretesa, ritenuta comunque inammissibile dal Collegio, volta ad ottenere il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, per i familiari del richiedente, anche qualora essi non abbiamo compiuto i cinque anni di residenza nel territorio dello Stato, “art 29 comma 1, D. lgs 25 n. 286/1998 (Legge Turco-Napolitano). Sulla base della prima pretesa vantata, a conferma della violazione subita, gli stessi affermano di aver anche realizzato,quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.lgs 198/2000, rubricato “Procedimento”, relativamente alla diffida posta in essere per il mancato esito entro il termine di 90 giorni per l’adozione di tali permessi.
Alla luce di quanto detto, è sulla base dell‘art. 1 comma 1 del D.lgs 198/2009 rubricato “Presupposti dell’azione e Legittimazione ad agire” che: << Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge.. >>. Legittimazione, altresì riconosciuta dall’art. 1 comma 4 del D.lgs 198/2009 poichè stabilisce che, << Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1 >>.
In conclusione, il Tar Lazio pertanto ha ordinato con Sentenza, all’Amministrazione intimata, di porre rimedio alla situazione mediante “L’ adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza“. Trattasi questo di un primo passo significativo, che di certo non risolve le diverse situazioni in cui versano milioni di immigrati presenti in Italia, ma che contribuisce a far chiarezza su una questione che ha suscitato profonde polemiche, a volte interpretata in chiave discriminatoria nei confronti dei nuovi cittadini italiani.

Per ulteriori approfondimento si rende disponibile il testo integrale della sentenza

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