L'articolo Il Tar ha annullato la revoca dello SPRAR a Riace proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Calabria – Reggio Calabria, 21 maggio 2019, n. 356
Come riportato dalla stampa, il Ministero dell’Interno aveva deciso di chiudere il sistema Sprar all’interno del Comune di Riace per “palesi irregolarità”, poche settimane dopo l’arresto del sindaco del comune calabrese, Domenico Lucano.
Il Tar, nella sentenza riportata del 21 maggio 2019, ha annullato la revoca principalmente perché viziata da contraddittorietà, in particolare tra l’atto con il quale si autorizzava il proseguimento del servizio, e la successiva nota di revoca di gennaio.
A ciò si è aggiunta la carenza delle minime garanzie procedimentali per il Comune, in particolare la previa diffida.
I giudici, pertanto, hanno ritenuto gli atti del Ministero illegittimi “in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, lo stesso progetto era stato autorizzato dall’amministrazione alla prosecuzione”.
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Di seguito si riporta il testo integrale della sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria
Pubblicato il 21/05/2019
N. 00356/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2019, proposto da Comune di Riace (RC), in persona del Vice Sindaco in carica Giuseppe Gervasi, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Trucco, Daniela Consoli e Nazzarena Zorzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – Direzione Centrale Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, nonché Ministero dell’Interno, Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Associazione “ITALIASTATODIDIRITTO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Valeria Gioffrè ed Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento del Ministero dell’Interno Dip. LCI D.C. Servizi Civili per Immigrazione e Asilo Protocollo 0017646 del 9/10/18, notificato il 9/10/18 con cui si dispone la revoca dei benefici accordati al Comune di Riace con il D.M. 11616 del 21.12.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 10.12.2018 e depositato il 03.01.2019, il Comune di Riace ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell’Interno — Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi civili per l’immigrazione, disposta l’applicazione di 34 punti di penalità, ha revocato i benefici accordati alla ricorrente amministrazione con il D.M. 11616 del 21.12.2016, che consistevano in un finanziamento annuale di euro 2.021.404,00 per un progetto triennale che prevedeva l’accoglienza di 165 immigrati.
2. Premette in fatto il Comune ricorrente che, sin dagli ultimi anni del secolo scorso, a Riace si è dato vita in modo volontario ad un’attività di accoglienza di persone richiedenti asilo provenienti da diverse parti del mondo. Si è trattato, in sintesi, di un modello spontaneo di accoglienza diffusa proteso, per un verso, alla positiva integrazione dei richiedenti asilo nella comunità locale, e, per altro verso, al contrasto dell’endemico spopolamento dell’entroterra calabrese a causa dell’emigrazione dei suoi abitanti.
Nel 2002 – istituzionalizzato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) con l’introduzione alla l. 28 febbraio 1990, n. 39 dell’art. 1 sexies – il Comune di Riace è stato tra i primi ad aderirvi, partecipando ai bandi periodici del Ministero dell’Interno per il finanziamento dell’accoglienza sul territorio locale; precisa anzi la difesa del Comune, che tutti i progetti presentati sono stati finanziati dal Ministero dell’Interno.
Da ultimo, con il D.M. 11616 del 21.12.2016 veniva accordato all’amministrazione ricorrente il finanziamento del progetto per il triennio 2017/2019, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (artt. 1 – 4) e, attraverso l’approvazione delle linee guida riportate in allegato allo stesso decreto (artt. 1 – 40), sono state dettate le modalità di redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la formazione delle graduatorie, per l’ammissione alla prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del sostegno finanziario, nonché l’individuazione dei servizi da assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza.
2.1. Tanto premesso, espone la difesa del Comune di Riace che nel corso delle varie attività di monitoraggio, finalizzate alla verifica del corretto impiego delle risorse erogate, gli uffici preposti non hanno rilevato sostanziali criticità sino al luglio 2016, allorquando, nel corso di un’ispezione condotta dal Servizio Centrale, si rilevarono una serie di inosservanze afferenti alla solo parziale corrispondenza delle strutture utilizzate per l’accoglienza con quanto indicato in banca dati, all’individuazione di strutture inadeguate, alla mancata registrazione di tutti i contratti di locazione, alla presenza tra i beneficiari di soggetti presenti in accoglienza da tempo ampiamente superiore a quello indicato nelle linee guida, alla pratica di erogare ai beneficiari una sorta di bonus cartaceo piuttosto che il previsto contributo in denaro, al mancato svolgimento di procedure di evidenza pubblica per individuare gli enti attuatori del progetto finanziato, alla dubbia professionalità del personale di questi enti, alla mancata attivazione di tutti i servizi previsti per i beneficiari, al mancato puntuale monitoraggio delle attività di accoglienza attivate dai ridetti enti attuatori di cui il Comune, titolare del finanziamento, si avvale.
Ai rilievi del Servizio centrale il Comune fece seguito con nota del 31.10.2016, ritenuta tuttavia non esaustiva, per cui, in data 23.12.2016, il Servizio Centrale richiese ulteriori integrazioni rispetto a quelle fornite dal Comune.
2.2. Nel dicembre 2016, sollecitata dal Ministero, la Prefettura di Reggio Calabria ha eseguito presso lo SPRAR di Riace una nuova ispezione, all’esito della quale vennero mosse all’ente un’ulteriore serie di contestazioni che riguardarono, oltre ai profili già indicati, la proroga degli affidamenti a firma del solo Sindaco senza mandato della Giunta, il reperimento diretto degli appartamenti da parte degli enti gestori (senza ricerche di mercato o avvisi pubblici), il fatto che alcuni immobili utilizzati per l’accoglienza appartenessero a parenti di impiegati comunali, l’esosità dei canoni di locazione, i rapporti di parentela tra il personale degli enti gestori ed i componenti dell’amministrazione comunale, gli omessi controlli da parte del Comune sugli enti gestori, sulla presenza degli ospiti e sulle prestazioni fatturate.
Anche a questi rilievi il Comune ricorrente ritiene di aver dato puntuale riscontro, con nota prot. 4374 del 17.7.2017, contestando la fondatezza di tutte le criticità rilevate.
2.3. La sostanziale persistenza delle evidenziate criticità fu sottolineata il 6 ottobre 2017, in occasione della trasmissione, da parte del Servizio Centrale, al Comune di Riace del Report di monitoraggio all’esito di un’ulteriore ispezione svoltasi il 5 e 6 settembre 2017. Anche tale nota venne riscontrata dal Comune di Riace, in data 26.10.2017, con nota prot. 6454.
Ulteriori note finalizzate a sottolineare le ripetute criticità furono inviate al Comune dalla resistente amministrazione dell’Interno il 17 dicembre 2017 ed il 15 giugno 2018.
2.4. Infine, il 30 luglio 2018, il Ministero dell’Interno inviò al Comune di Riace con nota prot. 5044, il preavviso di applicazione penalità exart. 27 Linee Guida DM 10.8.2016, comunicando la decurtazione del punteggio attribuito al progetto finanziato secondo il seguente schema:
– mancato aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio Centrale: punti 2
– mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati e/o mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida anche in termini di standard qualitativi e quantitativi: punti 8
– erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all’accoglienza: punti 14
– mancata presentazione della rendicontazione: punti 10
– variazione dell’ente attuatore senza la preventiva autorizzazione: punti 10;
per un ammontare complessivo di 44 punti di penalità.
3. Nonostante le osservazioni presentate dal Comune ricorrente, con nota prot. 5219 del 9 agosto 2018, il Ministero ha concluso il procedimento con il provvedimento gravato, contro il quale è perciò insorto il Comune di Riace con il ricorso in epigrafe, affidato alle seguenti censure:
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 27 del D.M. 10.8.2016 correlato con l’art. 1 sexies D.L. 30.12.1989 n. 416 convertito dalla legge 28.2.1990 n. 39.
Sostiene la difesa del Comune ricorrente che lo specifico obbligo previsto dall’art. 27 di contestare ogni violazione, assegnando un termine per provvedere pena la decurtazione del punteggio, non sia mai stato ottemperato da parte della Direzione centrale nei confronti dell’ente locale. Non sarebbe rinvenibile, infatti, nessun atto che provenga dalla Direzione centrale e che abbia tutti gli elementi previsti dall’art. 27 del DM 10.8.2016. Nei numerosi atti che sono stati inviati all’ente locale da parte del Servizio centrale SPRAR, dalla Direzione centrale del Ministero e dalla Prefettura (in un contesto molto spesso di grave confusione e sovrapposizione, con ambiti temporali differenti), non è dato rinvenire un atto adottato dalla Direzione centrale del Ministero relativo ad ogni inosservanza riscontrata, che contenga la formale intimazione all’Ente locale di un termine entro il quale ottemperare alle presunte inosservanze riscontrate, pena la revoca del contributo concesso.
3.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 18, co. 3, DM 10 agosto 2016 — incompetenza — eccesso di potere nella forma del travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Osserva la difesa del Comune di Riace come molte delle pretese inosservanze evidenziate nel provvedimento finale della Direzione Centrale, che poggiano sulle relazioni ispettive della Prefettura e del Servizio centrale SPRAR, si riferiscano all’anno 2016, rientrante nel progetto concernente il triennio 2014/2016. Il progetto dell’Ente locale per il triennio 2014/2016, tuttavia, si chiuse senza formali contestazioni, ed il Comune fu legittimato a presentare l’istanza di prosecuzione, ottenendo dalla Commissione deputata l’autorizzazione alla prosecuzione del progetto per il triennio 2017/2019, con decreto ministeriale del 20 dicembre 2016.
Illegittimamente, quindi, il Ministero avrebbe, da un lato, autorizzato il finanziamento del progetto del Comune in prosecuzione del triennio 2014-2016 senza averne rilevato criticità o determinato penalità e, dall’altro, assunto dopo un provvedimento che fonda le penalità, e dunque la revoca, su criticità connesse a quel precedente triennio e, comunque, per inosservanze già superate.
3.3. Violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 27 DM 10.8.2016; eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento.
3.3.1. Premette la difesa del ricorrente che il Comune di Riace non ha ricevuto il saldo, nella misura del 30% (pari a circa 600.000 euro), del contributo dovuto dal Ministero per l’anno 2017, mentre non ha ricevuto nulla per quanto concerne l’anno 2018. Tanto premesso, si sottolinea l’impatto negativo sulle attività progettuali della mancanza di risorse economiche conseguente ai ritardi o alla mancata erogazione dei fondi. In sostanza, in ragione del fatto che le erogazioni vengono effettuate giusta rendicontazione di spese già effettuate, si evidenzia che i rilievi che hanno portato alla revoca dei benefici accordati, sarebbero stati, per lo più, determinati dalle inadempienze del Ministero, che hanno impattato negativamente sulla capacità del sistema locale di assicurare continuità alla piena erogazione dei servizi di accoglienza e di sostegno all’integrazione sociale previsti dallo SPRAR.
Sotto questo profilo, la difesa del Comune ricorrente contesta la conclamata possibilità che gli enti finanziati possano “attivare l’anticipo fatture con istituti di credito i cui interessi passivi possono essere rendicontati“, stante l’assenza di documentazione che il Comune di Riace avrebbe potuto produrre attestante la debenza delle somme e l’impossibilità di fornire indicazioni sugli importi necessari e sui tempi ipotizzabili per il rientro degli anticipi richiesti. Inoltre si sottolinea l’illegittimità di imporre all’ente locale di stipulare con un Istituto di credito un contratto vantaggioso solo per quest’ultimo ed oneroso per il primo, atteso che l’operazione di anticipi su fattura, per l’istituto è operazione attiva, e per l’ente passiva (senza che il Ministero ne riconosca la spesa o se l’accolli).
3.3.2. Sotto un diverso profilo, si contesta che i differenti atti emessi da parte della Prefettura, del Servizio centrale dello SPRAR, della Direzione dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero dell’Interno, in relazione ai progetti di accoglienza posti in essere dal Comune di Riace nell’ambito dello SPRAR, risultano viziati in vario modo da rilevanti elementi di contraddittorietà. In sostanza, si censura il fatto che il provvedimento impugnato, e quelli ispettivi che l’hanno preceduto, lascino emergere un quadro della realizzazione del progetto totalmente negativa, in palese contraddizione non solo con la risonanza mondiale del “modello Riace”, ma con quanto accertato dalla stessa Prefettura di Reggio Calabria in una relazione del gennaio 2017, nella quale, per inciso, è dato conto dell’impatto negativo sulle attività progettuali dei ritardi nell’erogazione dei contributi.
3.4. Violazione di legge, erronea applicazione di legge, eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione all’art. 27, 4° comma. DM 10.8.2016 concernente l’applicazione dei punti di penalità.
3.4.1. Mancato aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale: punti 2.
Secondo la difesa del Comune ricorrente, tale valutazione sarebbe erronea ed illegittima: mentre infatti, con riferimento alle case utilizzate dal progetto, il Dipartimento sostiene che sussista addirittura una generale “confusione gestionale” in relazione all’aggiornamento della banca dati, in realtà, a seguito di nota del Servizio Centrale in data 03.11.3017, già a fine 2017, la banca dati sarebbe stata integralmente aggiornata. Si sostiene che vi sarebbe stato un errore isolato relativo alla mancata registrazione della Casa Pazzano, e che ritenere detto errore indice di una “confusione gestionale generale” sia una inaccettabile forzatura, chiaro segnale di un atteggiamento pregiudizievole del Dipartimento che ha inteso enfatizzare ed ingigantire ogni problematica di gestione, trasformandola addirittura in una penalizzazione. Quanto invece alla contestata tardiva registrazione dei contratti di affitto essa sarebbe cagionata dalla già rilevata carenza di risorse determinata dai ritardi del Ministero.
3.4.2. Mancata rispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati e/o mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida anche in termini di standard qualitativi e quantitativi: punti 8.
La contestazione sarebbe generica, non essendo esplicitato alcun riferimento alle singole pretese inosservanze, con conseguente lesione dello stesso diritto di difesa. La difesa dell’ente ritiene, tuttavia, di precisare, per quanto attiene al rispetto degli standard abitativi, che le case utilizzate per il progetto sono in linea con l’intero patrimonio edilizio locale, ma assolutamente idonee e curate. Mentre le carenze di manutenzione, riparazione e conduzione eventualmente riscontrabili, sarebbero state interamente determinate dalla drammatica carenza di risorse rispetto al contributo dovuto.
Per quanto attiene all’uso dei c.d “bonus cartacei”, in luogo del denaro, la loro legittimità è stata variamente ribadita dall’assoluta tracciabilità dei pagamenti tramite tale sistema, rafforzato altresì dalla emissione di fatturazione secondo le stesse indicazioni provenienti dallo SPRAR e, pertanto, tale valutazione negativa deve essere totalmente censurata. Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della ispezione dello SPRAR nel settembre 2017, il Comune adeguava ulteriormente il sistema procedendo, come richiesto, alla relativa fatturazione, per cui il provvedimento impugnato risulterebbe infondato sul punto.
Senza dimenticare che il sistema dei “bonus sociali” è stato determinato innanzitutto dal ritardato trasferimento dei fondi previsti nell’ambito del progetto ed ha permesso di sopperire ad una manchevolezza del sistema che si sarebbe riversata sulle persone beneficiarie, a maggior ragione tenendo conto che trattasi di fondi concernenti servizi essenziali alla persona, quali vitto, abbigliamento materiale per l’igiene personale, assistenza ai neonati, ecc..
In relazione a quanto si afferma nel provvedimento impugnato in ordine alla redazione dei progetti individualizzati per i beneficiari /orientamento legale/ corsi di italiano, si osserva che se prima della visita del Servizio Centrale del luglio 2016 potevano sussistere alcune carenze nell’adozione di “Progetti Individualizzati” degli ospiti, a seguito di detta visita, e quindi da più di due anni, l’ente gestore ha provveduto a porvi rimedio, predisponendo per tutti gli ospiti un progetto individualizzato che viene aggiornato costantemente.
In relazione all’orientamento legale, si sottolinea come l’assistenza necessaria ai beneficiari in termini di informazione sulla procedura e di preparazione all’audizione presso la Commissione territoriale competente sia avvenuta tramite gli operatori dell’accoglienza delle equipe dei diversi enti e che le ipotesi di rafforzamento del servizio sono state bloccate dalla mancata erogazione dei fondi.
Per quanto riguarda l’effettuazione dei corsi di lingua italiana, gli stessi sono stati assicurati ai beneficiari attraverso la partecipazione ai corsi CPIA attivati sia a Riace Superiore che a Riace Marina nell’anno scolastico 2016/2017; ne deriva la infondatezza e la genericità dei rilievi mossi in sede di provvedimento impugnato.
In relazione alle attività di formazione e qualificazione professionale, nonché quelle di accompagnamento all’inserimento lavorativo si osserva come sia iniquo ricondurre i tirocini attivati presso le botteghe di Riace superiore a mere attività socioculturali. Si tratterebbe, invece, di attività che sono state strutturate per permettere ai beneficiari di acquisire competenze utili a futuri sbocchi lavorativi nel campo dell’artigianato, del commercio e della produzione artistica e si insiste sul fatto che i tirocini attivati a Riace possono trovare adeguata collocazione, anche sotto il profilo amministrativo, nelle procedure previste dal nuovo manuale di rendicontazione.
Per quanto attiene alla mediazione linguistica e culturale, si ribadisce come la circostanza per cui detta attività sia svolta in prevalenza da ex operatori/operatrici del progetto di accoglienza rappresenti un punto di forza. La contestata mancanza in capo ai mediatori operanti nel progetto di competenze certificate, derivanti dalla frequenza di specifici corsi professionalizzanti, dipenderebbe, da un lato, dalla mancanza nel nostro sistema normativo di una precisa codificazione della figura del mediatore linguistico, e, dall’altro, dall’estrema difficoltà se non l’impossibilità, sotto il profilo economico e di continuità lavorativa, per un ex ospite di allontanarsi dal territorio per frequentare i rari corsi di formazione per mediatori.
Per quanto concerne i rilievi relativi alla professionalità degli operatori SPRAR, alla strutturazione delle equipe ed alla proporzionalità nel numero di operatori coinvolti in relazione al numero di ospiti si osserva anzitutto che in occasione della missione di monitoraggio del 22 e 23 novembre 2017, da parte del Servizio Centrale, sono stati acquisiti gli organigrammi degli enti Città Futura, Oltre Lampedusa e Riace Accoglie, nonché dell’associazione “Centro Italiano Protezione Civile S.S. Medici Riace” e che, al momento di detta visita, gli altri due enti gestori avevano un numero ridottissimo di ospiti. Si osserva altresì che il principale ente gestore del progetto, Città Futura, risulta avere in servizio operatori qualificati aventi competenze diversificate e che, in ogni caso, il numero complessivo degli operatori risulta del tutto adeguato alle esigenze del progetto.
3.4.3. Erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all’accoglienza: punti 14.
Sostiene la difesa del Comune ricorrente che la Direzione Centrale del Ministero sia incorsa in un clamoroso errore di interpretazione dell’art. 27, co. 4, del DM 10.8.2016 che si riferirebbe, infatti, alla erogazione di fondi “a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all’accoglienza” e cioè, secondo la tesi del ricorrente, a coloro che non hanno nessun titolo per entrare nel sistema di accoglienza.
In questo senso deporrebbe sia la lettera stessa della norma (“diversi da quelli ammessi all’accoglienza”), sia la ratio della legge, che non a caso indicherebbe una penalità massima, non graduabile, di 14 punti, che può da sola portare alla revoca del progetto. La decurtazione sarebbe in altri termini ammissibile, solo se le risorse dello SPRAR fossero destinate a persone del tutto fuori dai presupposti che possono condurre all’accoglienza e quindi in una situazione del tutto differente dai c.d. lungo permanenti, che a pieno titolo sono, invece, entrati nel sistema.
Per questi ultimi, al più, potrebbero non essere erogati i contributi (rectius: ammesse a rendicontazione le spese), in relazione al tempo d’esubero, ma la circostanza che questi soggetti siano rimasti nel sistema SPRAR, non potrebbe condurre all’applicazione della grave penalità indicata dall’art. 27.
Nel merito, si contesta la ricostruzione ministeriale che cerca di collocare il programma di accoglienza da parte del Comune di Riace in un quadro di gestione totalmente fuori controllo e caratterizzato da un numero abnorme di situazioni di lunga accoglienza di natura assistenzialistica non giustificate. Si tratterebbe di una ricostruzione che non corrisponde alla realtà, giacché il Comune di Riace avrebbe, invece, seguito quanto più possibile le indicazioni fornite dal Servizio Centrale sulla cessazione delle misure di accoglienza.
3.4.4 Mancata presentazione della rendicontazione: penalità di 10 punti.
A tale riguardo, la difesa del Comune ricorrente osserva che la mancata presentazione della rendicontazione è dovuta alla grandissima difficoltà nella gestione del progetto, conseguente alla ridetta mancata erogazione del contributo dovuto. In ogni caso, la penalizzazione irrogata nell’ammontare di 10 punti sarebbe comunque errata, atteso che, al momento della notifica del provvedimento gravato, non erano trascorsi più di 60 giorni oltre i due mesi dalla scadenza del termine, per cui la decurtazione corretta sarebbe di 8 e non di 10 punti.
3.5. Violazione di legge per mancanza dei requisiti essenziali dell’atto amministrativo: violazione dell’art. 3 legge 241/90.
Il gravato provvedimento omette totalmente qualsiasi indicazione sia in relazione all’autorità giudiziaria avanti la quale proporre il mezzo di impugnazione, sia in relazione al termine stesso per proporlo.
4. In data 17 gennaio 2019, con atto di intervento ad adiuvandum, si è costituita l’associazione “ITALIASTATODIDIRITTO” per chiedere l’accoglimento del ricorso e delle misure cautelari, argomentando circa la fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, ed evidenziando il mancato ricorso ad alcun criterio di gradualità da parte del Ministero nella decurtazione dei punteggi.
5. In data 18 gennaio 2019 si è, infine, costituito il Ministero degli Interni, che con articolata memoria ha chiesto il rigetto del ricorso.
5.1. In estrema sintesi, la difesa erariale sostiene che le ripetute visite ispettive ed i reiterati suggerimenti ed inviti del Ministero al Comune per porre rimedio alle plurime e gravi falle, organizzative e gestionali, riscontrate e lo stesso affiancamento del Comune con personale prefettizio e ministeriale, porrebbero l’amministrazione dell’Interno al riparo da qualsiasi dubbio di pregiudizio contro il “modello Riace” nei confronti del quale sarebbe, invece, evidente la massima benevolenza, atteso che le deduzioni del Comune non hanno mai posto rimedio alle criticità più volte rilevate.
5.2. In diritto l’Avvocatura dello Stato formula un’eccezione preliminare, di inammissibilità del ricorso, per mancanza di specifica censura della motivazione del provvedimento impugnato. Si sostiene che il ricorso si limiti a riproporre le controdeduzioni del Comune a seguito dell’avvio del procedimento, già superate dall’amministrazione, per cui la mancata deduzione di specifiche doglianze, o di elementi o profili di censura ulteriori in grado di inficiare il provvedimento renderebbe il ricorso inammissibile.
5.3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva la difesa erariale che l’amministrazione inviò al Comune di Riace una diffida (prot. n. 1060 del 28.1.2017) motivata per relationem con riferimento alle criticità riscontrate nelle relazioni ispettive (condotte dal Servizio centrale il 20 e 21 luglio 2016 e dalla Prefettura di Reggio Calabria nel dicembre del medesimo anno) – già note all’Amministrazione comunale – invitandolo a “ricomporre con immediatezza tutti gli aspetti di criticità emersi da entrambe le visite“, ed evidenziando che l’eventuale persistenza di essi avrebbe determinato l’applicazione delle penalità previste dal DM 10.8.2016. Sottolinea l’Avvocatura distrettuale che alla data di avvio del procedimento (30 luglio 2018), a distanza di un anno e mezzo dalla diffida di cui sopra, le criticità contestate persistevano.
5.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, l’amministrazione resistente sostiene che, non potendo essere applicati punti di penalità nel mese di dicembre 2016 (data di esame delle richieste di prosecuzione delle attività progettuali per il triennio 2017-2019 da parte della Commissione), la Commissione non poteva, ai sensi delle espresse disposizioni contenute nel richiamato art. 18, comma 3, delle linee guida allegate al DM 10.8.2016, ed in considerazione della disposizione dell’art. 27, che prevede l’invio di una diffida prima dell’applicazione delle penalità, non ammettere alla prosecuzione il progetto di Riace che aveva fatto espressa richiesta in tal senso.
5.5. Quanto al terzo motivo di ricorso, si osserva che il Comune di Riace non può assumere a giustificazione delle criticità emerse sin dal 2016 la carenza di risorse finanziarie, tenuto conto che il contributo è stato regolarmente erogato per tutto il 2016 e quasi integralmente per il 2017, senza contare che le svariate criticità riscontrate sono legate a carenze gestionali ed amministrative e prescindono dalle risorse finanziarie, come nel caso, ad esempio, dell’accoglienza di soggetti estranei al progetto SPRAR, dei beneficiari accolti oltre ai termini di legge, del mancato aggiornamento della banca dati, della mancata presentazione dei rendiconti nei termini prescritti, della situazione indecorosa dal punto di vista dell’igiene, nella quale sono stati rinvenuti alcuni alloggi. La mancata erogazione delle risorse per il 2018 sarebbe, invece, da imputarsi ad una cautela dell’amministrazione centrale, dal momento che i numerosi tagli subiti dall’ente in sede di rendicontazione e l’intervenuto dissesto finanziario avrebbero reso difficile il recupero delle somme indebitamente erogate.
5.6. In riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui il Comune contesta la consistenza delle penalizzazioni subite, la difesa erariale svolge le seguenti controdeduzioni.
5.6.1. Con riferimento al mancato aggiornamento della banca dati, rileva che tale circostanza è accertata e contestata sin dal 2016. Come risulta dal verbale prot. DDCmb/n.5040vp/2016 relativo alla visita ispettiva condotta dal Servizio centrale il 20 settembre 2016 “le strutture utilizzate per l’accoglienza dei beneficiari corrispondono solo parzialmente con quanto indicato in banca dati“. Alle richieste di fornire un quadro chiaro delle strutture in uso, l’ente non ha fornito risposte esaustive tanto che anche nel report del Servizio Centrale datato 6 ottobre 2017 Prot. DDCsp/n.6853/2017 si legge testualmente “La quasi totalità delle strutture inserite in banca dati non coincide con quanto indicato nella dichiarazione allegata alla domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2020, nè relativamente agli indirizzi delle strutture, né alla capienza di ognuna di esse”.
5.6.2. Quanto alla contestata mancata registrazione di contratti di affitto, sottolinea come essa non possa essere imputata a carenza di fondi, ma alla cattiva gestione amministrativa, con conseguenti riflessi anche di natura finanziaria tenuto conto del fatto che la ritardata registrazione comporta l’applicazione di sanzioni.
5.6.3. Quanto agli otto punti di penalità, con cui è stata sanzionata la mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli in effetti erogati, sottolinea che i rilievi formulati non attengono agli aspetti architettonici degli immobili destinati all’accoglienza, ma all’igiene, gestione e conduzione degli stessi e fanno emergere un presidio fortemente limitato, se non assente, da parte degli operatori del progetto. A riprova di ciò si sottolinea la mancanza di visite periodiche alle abitazioni da parte degli enti gestori. Tale circostanza denoterebbe l’assenza nel progetto di azioni mirate ad aumentare il senso di responsabilità dei beneficiari, che non implicano la necessità di risorse finanziarie. Sempre a proposito degli alloggi destinati all’accoglienza SPRAR, sottolinea ancora la difesa erariale che il provvedimento di revoca dà conto dell’ulteriore, gravissima, situazione emersa in occasione della visita condotta dal Servizio centrale nel maggio 2018, non contestata dal ricorrente e relativa agli alloggi “Casa Scalfitri” 1-2-3 e 4 siti in via Pipedo snc, trovati in pessime condizioni igieniche e di arredamento.
5.6.4. Quanto all’uso del bonus, evidenzia che le mancate risposte del Ministero rispetto alle richieste formulate in tal senso dal Comune, avrebbero dovuto essere lette in una chiave di evidente sfavore per l’iniziativa.
5.6.5. Quanto alla questione dell’anticipo fatture, osserva che si tratta di un sistema certamente non imposto, ma indicato quale possibilità anche per fronteggiare l’eventualità di ritardi nei finanziamenti. Quanto all’ulteriore rilievo secondo il quale l’anticipo fatture non può essere richiesto in assenza di documentazione comprovante il credito vantato, si evidenzia che l’ente gestore, a cui compete avvalersi di tale istituto, dovrebbe essere in possesso di idonea convenzione con il Comune, titolo, questo, sufficiente a garantire il credito. Mentre per il Comune il titolo di credito è il decreto di autorizzazione del progetto e di ammissione al finanziamento. In realtà, rileva l’Avvocatura distrettuale, il Comune non ha mai chiesto al Ministero indicazioni sul modo di procedere per attivare il sistema di finanziamento bancario. In ogni caso, osserva ancora l’Avvocatura, che il sistema dei bonus non ha dato luogo all’applicazione di punti di penalità e non ha inciso sul provvedimento di revoca, ma è stato richiamato essenzialmente perché ha prodotto tagli rilevanti alle spese rendicontate che si riflettono, inevitabilmente, sul corretto andamento del progetto, privato di consistenti risorse finanziarie.
5.6.6. Quanto alla contestata mancanza dei progetti individualizzati, osserva che, contrariamente a quanto dichiarato, il Comune non ha mai fatto seguito alla richiesta di inviare detta progettazione.
5.6.7. Quanto ai servizi di orientamento legale, osserva che la strutturazione del servizio – tramite gli operatori dell’accoglienza delle equipe dei diversi enti – risulta differente rispetto a quanto comunicato al Servizio centrale con la nota n. 6104 del 31/10/2016 e, oltre a contrastare con l’organizzazione del servizio in precedenza comunicato, risulta generica (non è chiaro cosa si intenda per “operatori dell’accoglienza delle equipe dei diversi enti”) e priva di idonea documentazione comprovante l’organizzazione del servizio in quanto mai inviata, seppur richiesta.
5.6.8. Quanto ai corsi di italiano, viene ribadito che dalla documentazione inviata emerge che il servizio copre un numero esiguo di beneficiari accolti.
5.6.9. Quanto alle censure relative alle attività di formazione e qualificazione professionale, evidenzia che le contestazioni mosse non sono nel senso di sminuire l’importanza dei tirocini formativi attivati dai gestori, ma, semmai, di evidenziare che tali tirocini possono essere qualificati come attività socio-culturali, che è cosa diversa dall’attivazione di percorsi formativi individualizzati, capaci di far acquisire all’ospite competenze tali da consentirne l’autonomo inserimento nel mondo del lavoro.
5.6.10. Quanto alla mancata acquisizione dell’organigramma degli enti di gestione, osserva che sin dalla visita di monitoraggio effettuata nel luglio 2016, si è rappresentata all’ente l’impossibilità di acquisire documentazione comprovante l’organigramma del personale di ognuno degli enti gestori impiegato nello SPRAR, dal quale evincere con chiarezza i ruoli, le mansioni ed il monte ore di ogni operatore impiegato.
5.6.11. Quanto alla censura relativa all’erogazione dei servizi a favore anche dei lungo permanenti evidenzia, da un lato, che nel “progetto Riace” sono state rinvenute anche persone totalmente estranee al programma di accoglienza SPRAR, puntualmente identificati nei verbali del Servizio centrale al quale il provvedimento fa espresso rinvio; dall’altro, che gli stessi “lungopermanenti” sono soggetti non in possesso dei requisiti di legge per rimanere nel sistema (essendo decorsi i tempi normativamente previsti per l’accoglienza nel sistema). La loro presenza nel sistema deve, pertanto, ritenersi illegittima, perché contra legem. Interpretare la norma come riterrebbe il ricorrente (cioè applicare i punti di penalità solo in caso di soggetti estranei al sistema di accoglienza), significherebbe, a parere dell’Avvocatura erariale, ammettere un’implicita contraddizione della norma stessa che, da un lato, detta precise disposizioni, stabilendo i tempi di permanenza nel progetto dei soggetti accolti e, dall’altro, ne consentirebbe la disapplicazione. In ogni caso si dà conto, con la documentazione versata in atti, dell’esistenza di più casi di soggetti totalmente al di fuori dal sistema di accoglienza e della conseguente applicazione automatica e vincolata della decurtazione di 14 punti.
5.6.12. Viene, infine, altresì contestato il motivo di ricorso a mente del quale la decurtazione di punti connessa alla mancata rendicontazione sarebbe erronea. Premesso che i rendiconti relativi alla precedente annualità devono essere presentati entro il 28 febbraio successivo e che non sono previste sanzioni per i rendiconti presentati entro due mesi dalla scadenza, con circolare n. 9226 del 25.5.2018 la scadenza del termine di presentazione dei rendiconti è stata prorogata al 30.06.2018, ma “ferma restando l’applicazione dei punti di penalità previsti dall’art. 27 delle linee guida allegate al DM 10.8.2016 in caso di ulteriori ritardi (in particolare, 10 punti qualora vengano presentati dall’ 1 luglio all’ 1 agosto p.v., 14 punti qualora vengano presentati successivamente al 2 agosto p.v.”
Poiché, come osserva l’Avvocatura, alla data di emanazione del gravato provvedimento il rendiconto non era stato ancora presentato i punti di penalizzazione irrogati avrebbero dovuto essere addirittura 14 e non 10.
5.7. Quanto all’ultimo motivo di censura, relativo alla mancata indicazione dell’Autorità giudiziaria davanti alla quale proporre mezzo di impugnazione ed ai termini, osserva la difesa erariale come sia principio ricevuto in giurisprudenza che la mancata indicazione dell’autorità cui ricorrere e dei termini per proporre ricorso non costituisce vizio di legittimità del provvedimento amministrativo.
5.8. In conclusione, la difesa erariale, nel chiedere il rigetto del ricorso, sottolinea come le inosservanze contestate rinviano a carenze gravi, strutturali e congenite all’organizzazione ed alla gestione contabile-amministrativa del progetto, sì da far apparire incongruo il tentativo di parte ricorrente di ricondurre l’incontestato caos gestionale, in cui versava il progetto alla mancanza di finanziamenti, invece erogati per tutto il 2017.
Sottolineando, dunque, la sostanziale incapacità del sistema organizzativo sotteso al “Progetto Riace” di gestire in maniera efficiente le più che cospicue risorse finanziarie riversate nel tempo dallo Stato, conclude per l’integrale rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019, convocata per la discussione della domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, il Presidente, su richiesta congiunta delle parti, ha disposto il rinvio della controversia all’udienza pubblica del 3 aprile 2019, in vista della quale le parti si sono scambiate le memorie di rito.
La difesa erariale, in particolare, con memoria depositata il 28 febbraio 2019 ha contestato la legittimità dell’intervento ad adiuvandumdell’associazione ITALIASTATODIDIRITTO che, a propria volta, ha ribadito di essere pienamente legittimata allo spiegato intervento.
7. All’udienza pubblica del 3 aprile 2019 le parti hanno concluso come da separato verbale ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Dev’essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità di vari motivi di ricorso, formulata dalla difesa erariale, in ragione del fatto che l’ente ricorrente si limiterebbe a riversare in giudizio le osservazioni fatte in risposta all’avvio del procedimento di applicazione delle penalità e di revoca, espressamente prese in considerazione dal Ministero nel provvedimento impugnato e rigettate con specifica motivazione, avverso la quale i motivi di ricorso non muovono puntuali doglianze.
L’eccezione è infondata: in disparte ogni considerazione sul fatto che il suo accoglimento implicherebbe un’inammissibile sottrazione al sindacato giurisdizionale delle valutazioni compiute (o omesse) dalla resistente amministrazione nel rigettare le osservazioni dell’ente rispetto alle contestate inosservanze, osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa erariale, le ripetute osservazioni articolate da parte ricorrente nella risposta alla nota di avvio del procedimento, sono solo in minima parte coincidenti con le censure dedotte che, lungi dal riguardare solo le specifiche circostanze che hanno condotto alla decurtazione del punteggio, tendono a contestare la legittimità del procedimento tutto, sotto molteplici profili.
9. La difesa erariale, nella memoria del 28 febbraio 2019, contesta altresì la legittimazione ad intervenire in giudizio dell’associazione “ITALIASTATODIDIRITTO”. Sostiene la resistente amministrazione che, anche a voler accedere alla tesi giurisprudenziale secondo cui, ai fini della ricorrenza dell’interesse di cui all’art. 28, co. 2 c.p.a., è sufficiente un interesse di mero fatto, lo stesso non può avere “solo carattere morale o sociale” (cfr., sul punto, Cons. Stato, V, 21 marzo 2018, n. 1811; C.G.A., 9 gennaio 2017, n. 11).
A tale eccezione ha replicato l’interveniente, evidenziando di avere come scopo sociale quello di difendere e promuovere, anche in sede giurisdizionale, i principi e gli istituti dello Stato di diritto, della democrazia liberale rappresentativa e del federalismo europeo, a difesa dei diritti delle persone e dei gruppi, e di sostenere iniziative per la tutela e l’integrazione delle persone in condizioni svantaggiate, con particolare riferimento agli immigrati presenti nel nostro Paese (art. 2 Statuto) e precisando come, in diversi casi, siano stati ritenuti ammissibili gli interventi ad adiuvandum proposti da alcune associazioni alla luce del collegamento tra l’interesse azionato in via principale e l’interesse di fatto riconosciuto in capo alle intervenienti, proprio in considerazione di quanto dichiarato nei rispettivi statuti associativi.
Osserva al riguardo il Collegio che, come è noto, in base ad un orientamento del tutto consolidato, nel processo amministrativo (da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 27 febbraio 2019, n. 4) l’intervento, ad adiuvandum o ad opponendum, può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. Costituisce ius receptum che, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente ad adiuvandum nel giudizio amministrativo, l’iniziativa processuale debba essere espressione di un interesse – a seconda delle formulazioni – connesso, derivato, dipendente o almeno accessorio o riflesso rispetto a quello proprio della parte principale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3378).
Nel caso di specie, si ritiene, che l’interesse fatto valere dall’interveniente associazione possegga tali caratteristiche, stante che appare evidente l’indiretto sostegno agli scopi associativi statutari che verrebbe dall’accoglimento del ricorso.
10. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.
10.1. È fondato il primo motivo di ricorso afferente alla violazione dell’art. 27 del D.M. 10.8.2016.
10.1.1. La norma citata, in materia di revoca del contributo per cui è causa, premesso che all’atto dell’assegnazione del contributo viene attribuito un punteggio complessivo/annuale di 20 punti, che subisce decurtazioni, nella misura indicata in apposita tabella, a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal decreto e dalle linee guida (comma 1), al comma 2 recita: “Per ogni inosservanza accertata viene inviato all’ente locale un avviso da parte della Direzione centrale, con l’invito a ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio“, specificando poi che “La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo …” (comma 3).
Ebbene, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune di Riace, non si rinviene tra la cospicua documentazione prodotta dall’amministrazione resistente un atto che presenti le caratteristiche puntualmente prescritte dal riportato comma 2.
Osserva il Collegio come tali caratteristiche non possano essere attribuite, come chiede la difesa erariale, alla nota prot. n. 1060 del 28.1.2017, indirizzata dalla Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo al Comune di Riace, con la quale anche in vista del nuovo triennio di finanziamento l’ente viene sollecitato a comunicare le iniziative che vorrà adottare “al fine di ricomporre con immediatezza tutti gli aspetti di criticità emersi durante le visite ispettive”.
A prescindere da ogni considerazione sul fatto che, ove quella nota fosse davvero il punto d’avvio del procedimento culminato con il provvedimento gravato, non si spiegherebbe la necessità della ulteriore nota, prot. 0013477 del 30.07.2018, con la quale la Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo comunicò l’avvio del procedimento finalizzato proprio all’applicazione dell’art. 27 delle linee guida allegate al DM 10.08.2016, appare evidentemente forzato il tentativo dell’Avvocatura distrettuale di attribuire, ex post, alla nota citata la natura di atto di avvio del procedimento oggetto della presente controversia, con valore specifico di avviso/diffida.
La lettura del documento è, infatti, chiarissima e ad esso, coerentemente con il momento storico in cui venne redatto (appena dopo l’ammissione del Comune di Riace al finanziamento del triennio 2017-2019), non può attribuirsi un valore diverso da quello di una nota volta a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sull’esigenza di porre rimedio alle criticità riscontrate nel precedente triennio.
D’altronde, è palesemente irragionevole e contraddittorio ritenere che, ad appena un mese dal decreto con il quale era stato rifinanziato il “sistema Riace”, l’amministrazione resistente abbia inteso diffidare l’ente locale ed avviare il procedimento finalizzato alla decurtazione dei punteggi attribuiti al progetto e, quindi, alla revoca del finanziamento appena concesso.
10.1.2. In ogni caso, anche a voler attribuire alla richiamata nota del 28.01.2017, la natura di atto di avvio del procedimento di revoca del contributo con contestuale diffida, esso violerebbe le regole che presidiano la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo degli interessati.
Osserva il Collegio che disposizioni come il citato art. 27 del D.M. 10.8.2016 rafforzano gli strumenti di partecipazione procedimentale previsti in generale dagli articoli 7 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241, ed ostano alla prassi seguita, nel caso di specie dall’amministrazione resistente nella ripetuta nota del 28.01.2017, di richiamare atti precedenti, senza precisare né le contestazioni che avrebbero potuto portare alla decurtazione del punteggio, nè la consistenza delle decurtazioni ipotizzate e neppure il termine entro il quale porre rimedio alle inosservanze rilevate.
È decisivo, altresì, il fatto che nella nota in discorso nulla sia detto, neanche per relationem, in ordine all’adeguata professionalità degli operatori SPRAR, poi contestata nel provvedimento avversato, ed in ordine al mancato aggiornamento della banca dati, poi motivo di specifica decurtazione del punteggio. Troppo generiche appaiono poi le contestazioni relative alla gestione amministrativo contabile dell’ente che, invece, proprio per la impressionante serie di violazioni e di inefficienze rilevate, hanno avuto un peso senz’altro determinante nel comminare la riduzione del punteggio attribuito al progetto e che, pertanto, avrebbero dovuto essere previamente contestate con ben altra puntualità.
Si aggiunga che la ravvisata illegittimità non rimanda ad un inutile rispetto di vuoti formalismi procedimentali: il forte impatto del provvedimento di revoca del contributo nei confronti del destinatario impone, in base al principio di proporzionalità, che l’agire dell’amministrazione sia quanto più possibile rispettoso delle forme che essa stessa, peraltro, si è data.
Il pieno rispetto delle regole che disciplinano i modi di assunzione delle decisioni da parte delle amministrazioni pubbliche non acquisisce, infatti, valore solo in quanto esse definiscono le “forme” esteriori che l’esercizio del potere deve assumere, prevedendo e regolando i diritti procedimentali dei destinatari del potere stesso: esso diviene rilevante anche e soprattutto in quanto tali regole hanno pure un contenuto sostanziale, poiché individuano le fasi e le modalità attraverso le quali si costruisce e prende corpo, nel contraddittorio con gli interessati, l’esercizio di un potere “proporzionato” al fine che la legge indica all’amministrazione che agisce.
10.2. È fondato anche il secondo motivo di ricorso.
La difesa dell’ente locale si duole del fatto che il Ministero dell’Interno abbia, da un lato, autorizzato il finanziamento del progetto del Comune di Riace per il triennio 2017-2019, in prosecuzione del triennio precedente ai sensi dell’art. 18 del citato D.M., senza avere comminato penalità, e dall’altro, quasi contestualmente, ha assunto un atto che fonda le penalità e, dunque, la revoca su criticità afferenti al precedente triennio.
L’amministrazione resistente replica evidenziando come la Commissione deputata alla valutazione dei progetti per il triennio 2017-2019 non avrebbe potuto non ammettere alla prosecuzione il progetto del Comune di Riace, stante la mancata conclusione del procedimento finalizzato alla decurtazione dei punteggi.
Il Collegio reputa, come già osservato in precedenza, che la contraddittorietà tra la prosecuzione autorizzata a dicembre e la successiva nota di gennaio – ex post qualificata dalla difesa erariale quale momento di avvio del procedimento culminato con la decurtazione dei punteggi – sia manifesta.
La documentazione versata in atti mostra, inconfutabilmente, come le difficoltà del “sistema Riace” fossero note e risalenti, almeno, al precedente triennio.
La nota 8032 del 23 settembre 2016, del Servizio Centrale SPRAR del Ministero dell’Interno, indirizzata per conoscenza anche al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dello stesso Ministero, nel compendiare i risultati, fortemente negativi, della ispezione del luglio 2016 richiedeva al Comune di Riace, titolare del progetto SPRAR, “di allinearsi, entro 30 giorni a partire dalla data della presente comunicazione, alle raccomandazioni descritte sopra, dandone debito riscontro per iscritto al Servizio Centrale e al Ministero dell’Interno”, pena la decurtazione del punteggio attribuito con conseguente revoca totale o parziale del contributo.
Essendosi concluso il procedimento, non con la revoca del finanziamento, ma, anzi, con la sua proroga, non può che essersi ingenerato il ragionevole convincimento dell’avvenuto superamento delle criticità riscontrate.
Il fatto che i risultati delle ispezioni condotte dal Servizio Centrale SPRAR nel luglio 2016 (espressamente richiamate nell’incipit del provvedimento di revoca) e dalla Prefettura di Reggio Calabria nel dicembre dello stesso anno, pur trasmesse al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, non siano state inoltrate alla Commissione deputata alla valutazione dei progetti o, se ciò è stato fatto, che non si sia provveduto ad impedire la proroga del finanziamento, che per altro, come emerge dalla lettura del DM 11616 del 21 dicembre 2016, risulta richiesta dal Comune il 30 ottobre 2016, dunque in data successiva alle visite ispettive condotte dal Servizio Centrale, è chiaro indice dell’illegittimità denunciata col motivo in esame.
L’autorizzazione alla prosecuzione del progetto può, dunque, trovare spiegazione solo con “la massima benevolenza dell’Amministrazione”, di cui dà conto la difesa erariale a pagina 7 della memoria di costituzione, evidentemente attuatasi mettendo a disposizione del Comune risorse umane e finanziarie, nonostante il riscontrato caos gestionale ed operativo, che emerge con chiarezza dagli atti di causa. Ritiene, in altri termini, il Collegio che i riconosciuti ed innegabili meriti del “sistema Riace” abbiano giocato un ruolo decisivo nel ritenere superate (e non penalizzanti a mente del citato art. 27) le criticità rilevate nel precedente triennio, le quali però non avrebbero potuto essere recuperate a posteriori, per motivare la revoca, se non rinnovando per intero il procedimento.
Osserva in definitiva il Collegio come, alla luce della documentazione versata in atti, il progetto avrebbe dovuto essere eventualmente chiuso alla scadenza naturale. Averne autorizzato la prosecuzione, lasciando la gestione di ingenti risorse pubbliche in mano ad un’amministrazione comunale, per quanto ricca di buoni propositi e di idee innovative, ritenuta priva delle risorse tecniche per gestirle in modo puntuale ed efficiente, appare fonte di danno erariale che dovrà essere segnalato alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio, per i rispettivi profili di competenza.
10.2.1. Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso sono fondati, in quanto la decurtazione del punteggio è avvenuta senza il rispetto delle forme e condizioni stabilite dall’art. 27, co. 2, D.M. 10 agosto 2016 in ordine alla previa diffida, e la conseguenziale revoca dei contributi è stata disposta sulla base di rilievi concernenti essenzialmente il progetto attuato nel triennio 2014/2016, in palese contraddizione con la circostanza che nel dicembre 2016, in presenza dei medesimi rilievi, quello stesso progetto era stato autorizzato dall’amministrazione alla prosecuzione.
Ritiene a questo punto il Collegio di dovere comunque vagliare, per ragioni di completezza e sia pure in maniera concisa, anche le ulteriori censure riferite alle inosservanze che hanno condotto alla decurtazione del punteggio, fermo restando quanto evidenziato specie in sede di esame del secondo motivo.
10.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a censurare il fatto che le criticità emerse dalle ispezioni e dai monitoraggi e che hanno portato alla revoca dei benefici accordati, sarebbero stati determinati dalla intempestiva erogazione delle risorse, è infondato.
Va premesso, a questo proposito, che la stessa tipologia del contributo in questione presuppone che l’erogazione finanziaria intervenga a valle della spesa. Conseguentemente, nell’economia della gestione di questi finanziamenti, assumono una valenza centrale proprio gli atti di rendicontazione, nella redazione dei quali l’amministrazione ricorrente non ha brillato né per tempestività (i ritardi nella presentazione dei rendiconti sono stati oggetto di decurtazione del punteggio attribuito al progetto), né per completezza.
In altri termini, i ritardi nell’erogazione dei finanziamenti previsti sono una conseguenza ovvia delle inesattezze e delle omissioni, imputabili esclusivamente al Comune di Riace, nell’attività di doverosa rendicontazione della spesa.
In ogni caso, appare chiaro al Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione ricorrente, larga parte delle criticità ed inefficienze del “sistema Riace” non sono affatto dipese dai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti. La documentazione versata in atti palesa in modo evidente come molte delle carenze gestionali ed amministrative rilevate non possano essere fatte dipendere dai ritardi del Ministero: così deve dirsi per le condizioni igieniche e strutturali degli alloggi, per il mancato o, comunque, intempestivo aggiornamento della banca dati, per la mancata o, comunque, intempestiva, redazione dei progetti individualizzati, per le procedure con le quali, almeno agli albori del progetto, sono stati individuati gli enti gestori, o ancora per la mancata stipula delle convenzioni con gli enti attuatori e per la mancata, o comunque tardiva, comunicazione degli elenchi dei soggetti che operavano all’interno di quegli enti gestori e delle loro specifiche competenze.
10.3.1. Risulta infondato il terzo motivo di ricorso anche con riferimento alla censurata contraddittorietà tra i differenti atti emessi da parte della Prefettura, del Servizio centrale dello SPRAR, della Direzione dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero dell’Interno. Osserva a tal proposito il Collegio che, come ripetutamente evidenziato dalla difesa erariale, l’ispezione condotta con esiti positivi dalla Prefettura di Reggio Calabria nel gennaio 2017, peraltro relativamente al CAS, aveva una finalità evidentemente sociologica e non tecnica. Dunque gli esiti positivi di tale visita ispettiva afferiscono a quel profilo, non certo alle contestate criticità inerenti la gestione del progetto SPRAR. Del resto che il “modello Riace” fosse assolutamente encomiabile negli intenti ed anche negli esiti del processo di integrazione, è circostanza che traspare anche dai più critici tra i monitoraggi compiuti dall’amministrazione resistente.
Quanto al contrasto tra il quadro totalmente negativo che del progetto di accoglienza del Comune di Riace offre il provvedimento impugnato, in palese contraddizione con la risonanza mondiale del “modello Riace”, questo Collegio non può che evidenziare come questo quadro sia corrispondente alla produzione documentale in atti.
La lettura di quest’ultima mostra un quadro di gravi inefficienze rispetto alle quali non sembra affatto casuale che, in concreto, nessun atto del Comune di Riace inerente la gestione del progetto promani dagli organi tecnici dell’ente, in totale ed evidente spregio dei più elementari principi di separazione tra la politica e l’amministrazione.
10.4. È infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale l’amministrazione ricorrente censura le specifiche decurtazioni del punteggio attribuito al progetto.
10.4.1. Quanto al mancato aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio Centrale, osserva il Collegio come, a fronte della puntuale contestazione della difesa erariale che evidenzia che dal verbale prot. DDCmb/n.5040vp/2016 relativo alla visita ispettiva condotta dal Servizio centrale il 20 settembre 2016, risulta che “le strutture utilizzate per l’accoglienza dei beneficiari corrispondono solo parzialmente con quanto indicato in banca dati“, la tesi del Comune ricorrente, per cui già a fine 2017, la banca dati sarebbe stata integralmente aggiornata, non è supportata da idonei riscontri probatori.
10.4.2. Quanto alla mancata rispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati, imputata dal Comune ai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti, colgono nel segno, invece, le considerazioni della difesa erariale, che evidenzia come i rilievi formulati attengano all’igiene, alla gestione ed alla conduzione degli immobili stessi ed evidenziano un presidio fortemente limitato, se non assente, degli operatori del progetto e dell’ente titolare del finanziamento e titolare dei poteri di controllo.
In ordine alla dibattuta questione dell’utilizzo del cosiddetto bonus cartaceo in luogo del denaro, non avendo tale pratica, come pacificamente ammesso dalla stessa difesa erariale, portato ad alcuna decurtazione del punteggio attribuito al progetto, la censura è inammissibile per difetto di interesse.
10.4.3. In ordine alla mancata redazione dei progetti individualizzati per i beneficiari, è rimasta priva di idoneo supporto probatorio la censura per cui l’ente gestore avrebbe predisposto per tutti gli ospiti progetti individualizzati ed aggiornati costantemente, che, invece, come sottolineato dalla difesa erariale non sono mai stati trasmessi.
10.4.4. Risultano pure infondate, perché prive di oggettivi riscontri, le censure del Comune ricorrente relative alla contestata mancata organizzazione del servizio di orientamento legale (non risulta, infatti, mai inviata idonea documentazione comprovante l’organizzazione del servizio); quelle relative alla mancata o limitata effettuazione dei corsi di italiano (assicurati ad un esiguo numero di beneficiari); quelle relative alle attività di formazione e qualificazione professionale (che, per quanto possano essere positivamente apprezzate nell’ottica di un’efficace integrazione, non sono obiettivamente idonee ad un proficuo percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo); quelle relative alla mediazione linguistica e culturale (che, per un verso, non può essere appannaggio esclusivo degli ex ospiti, i quali, per altro verso, ben avrebbero potuto, in un’ottica, questa sì, di efficace inserimento lavorativo, frequentare i corsi di formazione per mediatori); quelle relative alla professionalità degli operatori SPRAR (stante la mancata, o tardiva ed incompleta, trasmissione della documentazione comprovante l’organigramma del personale di ognuno degli enti gestori impiegato nello SPRAR, dal quale evincere con chiarezza i ruoli, le mansioni ed il monte ore di ogni operatore impiegato).
10.4.5. Risulta, altresì, infondata la censura con la quale parte ricorrente si duole della decurtazione di 14 punti in relazione all’erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all’accoglienza. Si tratta della spinosa questione dei lungo permanenti.
Come si disse, sostiene la difesa del Comune ricorrente che la Direzione Centrale del Ministero sia incorsa in un errore di interpretazione dell’art. 27, comma 4, del DM 10.8.2016, che limiterebbe la possibilità di applicare la penalità a quegli enti che erogassero servizi di assistenza a soggetti totalmente estranei al sistema dell’accoglienza e non invece, come nel caso di specie, a coloro che sono entrati a pieno titolo in detto sistema, e che dovrebbero uscirne in ragione della scadenza del periodo massimo di fruizione dei servizi di accoglienza.
La tesi della difesa del Comune ricorrente è suggestiva, ma è smentita dalle risultanze documentali. In particolare la nota prot. 10727 del 18.06.2018 del Servizio centrale di protezione per i rifugiati ed i richiedenti asilo evidenzia la presenza a Riace di diversi soggetti non lungo permanenti, ma totalmente privi di titolo. Ed è smentita anche dallo stesso comportamento del Comune che, sino alla nota (datata 9 agosto 2018) di riscontro all’avvio del procedimento di applicazione della decurtazione del punteggio, lungi dal propugnare la tesi che l’art. 27 consentirebbe di continuare ad assistere i lungo permanenti, ha fatto esclusivo riferimento all’esigenza di non interrompere il loro percorso di accoglienza e di inclusione.
A questo ultimo riguardo, osserva il Collegio, che la fissazione di un termine entro il quale gli immigrati devono in qualche modo uscire dal sistema dell’accoglienza non è irrazionale, anzi risponde all’esigenza di apprestare un aiuto per l’integrazione al maggior numero possibile di persone, stante l’ovvia impossibilità, per ragioni economiche, di apprestare a tutti assistenza per un tempo indefinito.
In altri termini, chi fruisce di risorse pubbliche trasferite per mettere in opera azioni di accoglienza, meritorie ed anche auspicabili, deve attenersi alle regole dettate a livello centrale per la gestione di quelle risorse. In ragione della strutturale limitatezza di queste ultime, la conseguenza discriminatoria di tale comportamento è di precludere ad altri aventi titolo di accedere all’assistenza garantita dallo Stato.
10.4.6. Anche la censura concernente la decurtazione del punteggio per la mancata presentazione della rendicontazione è manifestamente infondata.
Ferme restando le considerazioni già svolte dal Collegio sulla centralità del momento della rendicontazione, risultano per tabulas fondate le osservazioni svolte sul punto dalla difesa erariale. Vista, infatti, la circolare n. 9226 del 25.5.2018, che, da un lato, prorogava la scadenza del termine di presentazione dei rendiconti al 30.06.2018 e, dall’altro, sanzionava con la decurtazione di 10 punti la presentazione di rendiconti presentati dall’01.07.2018 al 01.08.2018, e con la decurtazione di 14 punti la presentazione di rendiconti avvenuta dopo il 02.08.2018, poiché, come osserva l’Avvocatura distrettuale dello Stato, alla data di emanazione del gravato provvedimento, il rendiconto non era stato ancora presentato, i punti di penalizzazione irrogati avrebbero dovuto essere addirittura 14 e non 10.
10.5. È infondata, infine, anche la dedotta violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, stante che il gravato provvedimento omette le doverose indicazioni dell’autorità giudiziaria avanti la quale proporre il mezzo di impugnazione e del termine per proporlo. Al riguardo, il Collegio non può che ricordare come sia assolutamente pacifico in giurisprudenza che la mancata indicazione nel provvedimento dei termini e dell’autorità cui ricorrere determina solo una mera irregolarità non incidente sulla legittimità del provvedimento, dando, al più, titolo al destinatario dell’atto di ottenere la concessione dell’errore scusabile al fine di potersi attivare nella giusta sede (in termini, per tutte, Cons. Stato, III, 16 aprile 2014, n. 1920).
11. Conclusivamente, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione resistente.
In ragione della particolarità e novità della vicenda sussistono giuste ragioni per disporre, tra tutte le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’asilo – Protocollo 0017646 del 9 ottobre 2018.
Spese compensate.
Dispone che, a cura della Segreteria di questo Tribunale, la presente sentenza sia trasmessa alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria ed alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Lazio per i rispettivi profili di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
L'articolo Il Tar ha annullato la revoca dello SPRAR a Riace proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto Legge 113 2018 su sicurezza e immigrazione: il testo in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Decreto, soprannominato Decreto Sicurezza e Immigrazione o Decreto Salvini, è stato varato dal Consiglio dei Ministri del 24 settembre e ha ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Novità anche in materia di subappalto illecito.
Per approfondimenti si rimanda al Dossier dell’Ufficio Studi del Senato “Decreto-legge immigrazione e sicurezza pubblica”
Di seguito si riporta il Comunicato Stampa del Governo sul nuovo decreto
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica e misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché in materia di giustizia sportiva e di regolare svolgimento delle competizioni sportive.
In particolare, il decreto prevede misure volte a:
Il provvedimento interviene primariamente sulla maggiore criticità dell’attuale sistema, individuabile nell’anomala sproporzione tra il numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale espressamente disciplinate a livello europeo (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e il numero di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. In particolare, si elimina l’attuale esercizio discrezionale nella concessione della tutela umanitaria, con l’introduzione di una tipizzazione dei casi di tutela complementare, con precisi requisiti per i soggetti interessati. Viene fatto salvo, comunque, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non respingimento (non refoulement), individuando i profili di rischio in cui il richiedente asilo incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di espulsione.
Per assicurare una efficace e più rapida gestione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, si introducono alcune disposizioni intese a contrastare il ricorso strumentale alla domanda di protezione, intervenendo, nel rispetto delle norme europee, sulle domande reiterate al solo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento. Si introduce poi una specifica procedura per le domande presentate in frontiera dopo che il cittadino straniero è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli e si prevede l’ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo, strumentale all’accertamento dell’identità o della cittadinanza del richiedente.
Ancora in materia di protezione internazionale, si interviene per ampliare il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, inserendovi ipotesi delittuose di particolare gravità e che destano allarme sociale. Per tali reati si prevede, inoltre, in caso di condanna in primo grado, la sospensione del procedimento per la concessione della protezione e l’espulsione del cittadino straniero. Identica procedura è prevista nel caso in cui il soggetto imputato per tali reati, benché non ancora condannato, sia ritenuto di particolare pericolosità sociale.
Il provvedimento introduce poi misure necessarie e urgenti per assicurare l’effettività dei provvedimenti di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a soggiornare nel territorio nazionale, prolungando da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e prevedendo la possibilità di procedere per l’esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione dei Centri per i rimpatri attraverso procedure negoziate, per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie in un arco temporale di tre anni.
Tra le misure principali, il decreto prevede specifici interventi che vanno dalla estensione dei controlli attraverso dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato (maltrattamenti e stalking), alle prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di atti di terrorismo, alla estensione dell’ambito di applicazione del divieto di accesso urbano (DASPO urbano), nonché alla applicazione di quello relativo alle manifestazioni sportive anche a coloro che siano indiziati per reati di terrorismo. Si prevede, altresì, un’apposita disposizione finalizzata a consentire anche alla Polizia municipale di utilizzare in via sperimentale armi comuni ad impulso elettrico.
Si predispongono poi misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l’inasprimento delle pene fissate nei confronti di promotori o organizzatori dell’invasione, nonché con la possibilità, nei confronti degli stessi, di disporre intercettazioni.
Si introducono anche disposizioni volte a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), anche attraverso il rafforzamento della sua organizzazione.
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In allegato il D.L. 4 ottobre 2018 n. 113
L'articolo Decreto Legge 113 2018 su sicurezza e immigrazione: il testo in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nessun potere del Sindaco di un Comune sull’immigrazione proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Catania si pronuncia sulla legittimità di un Ordinanza del Sindaco di un comune siciliano, che disponeva “norme applicative a tutela della salute, delle prescrizioni urbanistiche e della sicurezza pubblica e in materia di locazione e/o cessione a qualunque titolo di immobili ad uso abitativo per accoglienza migranti, rifugiati e richiedenti asilo”.
Con tale provvedimento il Sindaco – in ragione sia dell’assenza di strutture all’uopo idonee, sia della necessità di prevenire criticità connesse al possibile turbamento dell’equilibrio sociale raggiunto dalla comunità locale – ha sancito delle disposizioni con finalità di escludere, o comunque rendere più difficile il collocamento sul territorio di migranti, rifugiati e richiedenti asilo.
I giudici amministrativi siciliani hanno notato che la ragione del provvedimento non è tanto quella igienico-sanitaria, quanto, soprattutto e principalmente, quella della gestione dei migranti, rientrante nella sfera di competenza dello Stato e, più precisamente, del Ministero dell’Interno, e non in quella dei Comuni (o dei Sindaci).
A tale proposito l’art. 117, comma 2, Cost., attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza a disciplinare il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea (lett. a) nonché tutti i vari aspetti connessi all’immigrazione (lett. b).
Tale competenza veniva esercitata emanando il d.lgs. n. 142 del 2015, in attuazione delle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, così demandando al Ministero dell’Interno ed ai Prefetti la competenza e l’esercizio di importanti funzioni in materia.
Non può, per tali ragioni, il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Locale, intervenire con propri atti per regolamentare il fenomeno migratorio, sebbene nell’ambito del proprio territorio comunale.
In allegato la sentenza integrale Tar Sicilia – Catania, Sez. IV, 6 agosto 2018, n. 1671
L'articolo Nessun potere del Sindaco di un Comune sull’immigrazione proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Asili nido: Incostituzionale discriminare i non residenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Dopo la pronuncia della Corte sulle discriminazione degli extracomunitari nell’accesso agli alloggi popolari, si è stabilito che è un criterio irragionevole per l’attribuzione di una beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio.
In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la «funzione familiare» (art. 37, primo comma, Cost.).
La Corte ha quindi ricordato che se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza”.
Qui la sentenza n. 107 del 25 maggio 2018 della Corte Costituzionale
Di seguito il Comunicato Stampa che ha accompagnato la pubblicazione della sentenza
Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, è incostituzionale.
Lo ha stabilito, con la sentenza n. 107 depositata oggi, la Corte costituzionale (relatrice Daria de Pretis). Il legislatore veneto aveva configurato come titolo preferenziale per l’iscrizione dei bambini al nido pubblico la residenza ininterrotta (o l’attività lavorativa, anche non continuativa) per 15 anni in Veneto.
Questa previsione, secondo la Corte costituzionale, contrasta con il principio di uguaglianza, poiché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non essendovi alcuna “ragionevole correlazione” tra la residenza prolungata in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio.
La norma contrasta inoltre con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido e con quella socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato.
Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “la configurazione della residenza protratta come titolo di precedenza, anche rispetto alle famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale degli asili nido”, servizio che “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”. Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.
I giudici costituzionali hanno infine richiamato la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.
Qui la sentenza n. 107 del 25 maggio 2018 della Corte Costituzionale
L'articolo Asili nido: Incostituzionale discriminare i non residenti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Diniego di permesso di soggiorno per reati gravi, in presenza di vincolo familiare proviene da Giurdanella.it.
]]>Infatti la gravità dei reati commessi dallo straniero e la reiterazione delle condotte criminose precludono oggettivamente qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che sarà sempre subvalente rispetto alla sicurezza dello Stato.
Secondo la decisione in commento, Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per traffico di stupefacenti è sufficientemente motivato – ai sensi dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dell’art. 3 della legge 241/90 – anche se l’amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione.
In presenza di reati gravi non è quindi necessario dare specifica motivazione sul perché gli interessi familiari siano cedevoli rispetto agli interessi alla sicurezza dello Stato.
In casi del genere, secondo il Consiglio di Stato, la gravità dei reati commessi dallo straniero e la reiterazione delle condotte criminose precludono oggettivamente qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: esiste una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità.
Il principio affermato da Palazzo Spada è che la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire “scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno”, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano.
Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
Di seguito la sentenza integrale (Cons. Stato, sez III, 4 maggio 2018, n. 2654).
Pubblicato il 04/05/2018
N. 02654/2018REG.PROV.COLL.
N. 04306/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4306 del 2017, proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Liguria – sede di Genova – Sezione II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Giulio Veltri e uditi per l’appellante l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Il sig.-OMISSIS-ha impugnato dinanzi al Tar Liguria il decreto del Questore della Spezia -OMISSIS-di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, opposto a motivo della sussistenza a carico del ricorrente di due condanne inerenti gli stupefacenti.
2. Il Tar ha accolto il ricorso, affermando che, “in presenza di legami familiari debitamente dimostrati, l’amministrazione non può esprimere un diniego senza avere preventivamente analizzato la effettività e la valenza di tali legami e valutato tale situazione subvalente rispetto alle esigenze di tutela sociale postulate dalla norma che prevede l’ostatività della condanna per una serie di reati al rilascio del permesso di soggiorno”.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno. A supporto del gravame lo stesso deduce che, a differenza di quanto affermato in prime cure, l’Amministrazione avrebbe compiuto il bilanciamento, previsto ex lege, fra i reati ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (tra cui rientra il traffico di stupefacenti, ex art. 4, co. 3, d. lgs. n. 286/1998) e la condizione familiare del soggetto agente, pervenendo, tuttavia alla logica conclusione della prevalenza dei reati commessi sulla condizione familiare dello straniero, avuto riguardo alla gravità e alla contiguità temporale, rispetto alla domanda di rinnovo, dei fatti commessi dal sig. -OMISSIS-, nonché alla loro reiterazione. Del resto il legislatore avrebbe ritenuto che la commissione di reati in materia di stupefacenti da parte di uno straniero, sia sintomatica del carattere altamente pericoloso dello stesso, a prescindere dal quantum di pena per essi previsto dal d.P.R. n. 309/1990, e persino nel caso in cui vi siano ancora sentenze passate in giudicato come si evincerebbe dall’art. 4, co. 3, d. lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie vi sarebbero due condanna passate in giudicato, in relazione a fatti gravi e reiterati, l’ultimo dei quali consistente nel trasporto di circa 3 kg di hashish.
4. L’appellato non si è costituito.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2018.
6. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
6.1. Risulta dagli atti di causa che, in data 18.11.2015 la Corte di Appello di Genova, con sentenza divenuta irrevocabile in data 02.02.2016, condannava il sig. -OMISSIS- alla pena della reclusione di anni 1 e quattro mesi ed alla multa di euro 4000,00 ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (“detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti in concorso”); in data 10.02.2016 con sentenza divenuta irrevocabile in data 01.04.2016, il G.I.P. del Tribunale di La Spezia lo condannava nuovamente alla pena di reclusione di anni due ed alla multa pari ad euro 6000,00 ai sensi dell’art. 73, co 4, d.P.R. n. 309/1990 (“detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti”), per avere detenuto e trasportato, a fini di spaccio, n. 30 panetti del peso complessivo di Kg. 2,970 di sostanza stupefacente del tipo hashish.
6.2. Non c’è dubbio che i fatti, definitivamente accertati, siano gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e siano perciò integrate tutte le condizioni per rifiutare allo straniero l’ingresso nel territorio italiano ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, e conseguentemente, per denegarne la permanenza a qualsiasi titolo, giusto il disposto del successivo art. 5, comma 5.
6.3. E’ vero tuttavia che, in forza della disposizione da ultimo citata, nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte costituzionale, n. 202/2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale” .
6.4. Questo non significa – ad avviso del Collegio – che tutte le volte che l’amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato, sia per ciò solo inadempiente all’obbligo di motivazione scaturente dall’ art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dall’art. 3 della legge 241/90. Occorre invece esaminare in concreto, anche al fine di evitare annullamenti meramente formali.
7. Esistono reati già considerati dal legislatore ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé, da imporre l’allontanamento a prescindere dal quantum di pena, finanche nelle more dell’accertamento giudiziario definitivo: in primis lo spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.
7.1. Vi sono poi comportamenti, quali la recidiva, che il legislatore considera sintomatici di pericolosità sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte illecite serbate, e che perciò danno luogo ad un incremento della pena.
8. Nel caso di specie, si aggiunge, oltre alla reiterazione, la gravità dei fatti di rilievo penale, caratterizzata dall’ingente quantitativo di stupefacenti trasportati in territorio italiano a fini di spaccio.
Tali concorrenti elementi, complessivamente considerati, oggettivamente precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che non si traduca in mere e vacue formule motivazionali di stile, in cui la sostanza, dietro le parole e i sillogismi adoperabili, è che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza.
8.1. Del resto la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento – ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno – offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge”.
9. La motivazione del diniego, resa dall’amministrazione, è dunque, nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di pericolosità che oggettivamente ne deriva, in concreto pienamente sufficiente.
10. L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è respinto.
11. Avuto riguardo alla peculiarità del caso e allo stato della giurisprudenza, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Giulio Veltri
Franco Frattini
Di seguito il testo della sentenza Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654
L'articolo Diniego di permesso di soggiorno per reati gravi, in presenza di vincolo familiare proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Incompetente il sindaco sui centri di accoglienza, decide il prefetto sullo sgombero proviene da Giurdanella.it.
]]>Osserva in proposito Collegio, facendo richiamo a recenti indirizzi giurisprudenziali, che il sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall’articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
A tale proposito, il Tar Latina aveva già deciso, con la sentenza 527 del 2017, che è “illegittima, per incompetenza, l’ordinanza sindacale volta a incidere in materia di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in quanto riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture, posto che nell’esercitare il potere attributo dall’art. 54 del Tuel il Sindaco quale ufficiale del Governo, è organo dello Stato e come tale è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con atti di quest’ultimo.
Spetta quindi al Prefetto, eventualmente anche su segnalazione del Sindaco del Comune ove è ubicata la struttura, esercitare i poteri di controllo circa il rispetto delle condizioni offerte dall’operatore in sede di gara per l’affidamento del servizio.”
La carenza dei requisiti delle ordinanze contingibili e urgenti nell’ordine di sgombero di un centro di accoglienza
Inoltre, prosegue il Tar Latina, non, nella fattispecie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 T.U.E.L.
A tal proposito viene citata la costante giurisprudenza su requisiti di una motivata e dimostrata esistenza dei requisiti delle ordinanza urgente: “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).
Pubblicato il 06/04/2018
N. 00202/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2017, proposto da:
Eureka – S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Claudine Pacitti, con domicilio eletto presso lo studio Franco Chiumera in Latina, p.zza Buozzi, 9;
contro
Comune di Torrice, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, in persona del Prefetto pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ope legis domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 3/17 notificata alla società Eureka – S.r.l., notificata il 01/12/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5 aprile 2017, tempestivamente depositato, la società Eureka – S.r.l., operante nel campo della gestione di centri di accoglienza straordinaria e urgente (rifugiati internazionali), ha impugnato l’ordinanza 6.2.2017, n. 3, con cui il Sindaco del Comune di Torrice ha disposto lo sgombero immediato dell’immobile, sito nel territorio comunale, alla Via Trivio, 28, sul rilievo dell’asserito sovraffollamento della struttura, in quanto…”nella stessa risultano essere ospitati n. 10 immigrati, in violazione del DM 5.7.1975, tenuto conto delle dimensioni dell’immobile”.
L’autorità comunale ha, in particolare, adottato l’ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l’incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come allegatamente previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 del TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000.
Con l’impugnata ordinanza contingibile e urgente il Sindaco ha perciò intimato lo sgombero del visto immobile.
La ricorrente, ritenendo la stessa illegittima l’ha dunque impugnata, articolando avverso la medesima censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Più in particolare, la ricorrente assume l’abnormità del provvedimento gravato, esulante dai poteri sindacali contingibili e urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del Tuel e tale da interrompere, in assenza dei necessari presupposti, un servizio di pubblico interesse, definito come tale dalla stessa Prefettura negli atti di assegnazione dei rifugiati alle strutture degli affidatari.
Ad avviso della ricorrente, è incontestabile che l’edificio destinato all’accoglienza dei richiedenti asilo assegnati dalla Prefettura, fosse in linea con le disposizioni regolanti l’abitabilità dei centri di accoglienza dell’immigrazione (art. 11 del d.lgs. 142/15), tanto più che tali Centri sarebbero caratterizzati dalla temporaneità ed individuati dalla Prefettura all’esito di una procedura di evidenza pubblica
Da ciò, nella prospettazione attorea, l’irragionevolezza dell’ordinanza sindacale impugnata, che erroneamente ed immotivatamente aveva imposto lo sgombero di un immobile destinato a soddisfare irrinunciabili e pressanti esigenze pubbliche, sulla base di profili di presunta non idoneità dell’immobile all’uso a cui è stato destinato nonché per difetto delle condizioni igienico sanitarie.
Il provvedimento gravato, ad avviso della ricorrente, difetta altresì dei presupposti di necessità ed urgenza legittimanti siffatto potere sindacale, ex art. 50 e 54 Tuel.
Di converso patente sarebbe, ad avviso della ricorrente, lo sviamento dalla causa tipica del potere de quo, atteso che l’arbitrarietà dell’azione dell’autorità comunale aveva determinato la cessazione e l’interruzione di un pubblico servizio, quale quello svolto dalla Eureka S.r.l. per conto della Prefettura di Frosinone.
Il Comune di Torrice si è costituito, resistendo all’impugnativa.
L’istanza di sospensiva è stata con ordinanza collegiale n. 175/17 emessa nella camera di consiglio del 13 luglio 2017.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 5.4.2018
I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi e fondati sul difetto dei presupposti e sul connesso difetto di motivazione e di istruttoria, nonché sul conseguente eccesso di potere, per travisamento, irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica, possono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso è fondato.
Osserva in proposito Collegio, facendo richiamo a recenti indirizzi giurisprudenziali anche della sezione (sent. n. 527/2017), che il sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall’articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Né ricorrono, nella fattispecie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinemsotteso all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 T.U.E.L.
Ed invero, come ritenuto dalla costante giurisprudenza in materia “l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale, nella quale la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile” (ex multis T.A.R. Torino, sez. II, 05/04/2016, n. 429; in senso analogo Consiglio di Stato, sez. V, 22/03/2016, n. 1189; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697; Id., sez. V, 2 marzo 2015, n. 989: Id., 23 settembre 2015, n. 4466; Id., 25 maggio 2012, n. 3077).
Ne consegue che, in assenza dei motivati e dimostrati presupposti di necessità ed urgenza, l’ordinanza contingibile e urgente, deve ritenersi illegittima per eccesso di potere (per irragionevolezza e) per sviamento dalla causa tipica, non essendo giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e delle garanzie ad esso sottese.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto in epigrafe.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Torrice alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra
Antonio Vinciguerra
IL SEGRETARIO
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]]>Ai sensi dell’art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:
a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.
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]]>Il Collegio ha osservato al riguardo che l’ Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale sotto il profilo della integrazione economica e sociale, ma anche in ordine alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato.
Sotto tale ultimo aspetto possono assumere rilievo situazioni che – anche se non caratterizzate nell’immediato da concreta lesività nei confronti del su riferito interesse primario – possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo.
Nel caso di specie, il nucleo centrale della determinazione negativa era costituito dal riferimento alla circostanza che il ricorrente riveste la carica di segretario di un’ associazione che viene ritenuta vicina ad una ben nota organizzazione recentemente inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche. Il collegio spiega che la valutazione negativa di merito effettuata dall’ Amministrazione investe, quindi, le caratteristiche dell’Associazione, come valutate dalle informazioni degli organi di Polizia, dalla cui attività e scopi l’appellante (in relazione alla carica rivestita) non può dissociare la sua posizione, e tale giudizio di per se stesso risulta sufficiente per negare il riconoscimento della cittadinanza italiana all’interessato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sia sulla sua condotta personale sia sulla eventualità che l’associazione in questione possa svolga in concreto attività associative, che sfocino in vicende illecite penalmente rilevanti .
Infine il Collegio evidenzia che si tratta, quindi, di una precauzione di profilo oggettivo, che si riconduce ai diversi elementi che l’ Amministrazione può prendere in considerazione in sede di concessione della cittadinanza, anche in base a informazioni attinte in via riservata.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
N. 01874/2016REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Mancinelli, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale delloStato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Questura di Ancona;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II QUA n. 15899/2010, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento della cittadinanza italiana di cui al decreto del Ministero dell’Interno 2.2.2005.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Avvocato Valeria Mancinelli e Avv. dello Stato Wally Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il cittadino iraniano meglio in epigrafe indicato, entrato in Italia in data 1.10.1983 con visto di ingresso per motivi di studio (rilasciato dal Consolato Italiano a Teheran), otteneva dapprima il permesso di soggiorno per studio e poi quello per motivi di lavoro subordinato fino a quando, a seguito dell’assassinio a Roma ( nel marzo 1993) di uno dei leader del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana in Italia, di cui era stretto collaboratore, fece istanza per ottenere lo status di Rifugiato alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che glielo riconobbe con decisione del 2.3.1995 .
Successivamente il cittadino iraniano in epigrafe, laureatosi in Ingegneria edile presso l’Università di Ancona, ed ottenuta l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ancona con decorrenza 2.9.1999, con istanza del 7 settembre 1999 avanzava richiesta di concessione della cittadinanza italiana alla Prefettura di Ancona, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. f) della legge n. 9 del 1992.
La domanda era respinta con decreto del Ministero dell’ Interno in data 21 dicembre 1999.
Il provvedimento di diniego, impugnato avanti al T.A.R. per le Marche, era annullato per difetto di motivazione con sentenza n. 75 del 2003.
1.1.L’Amministrazione dell’ Interno procedeva al riesame dell’istanza di naturalizzazione, ma con decreto 2 febbraio 2005 n.K10/40768/R la respingeva nuovamente, richiamando il parere contrario del Prefetto di Ancona nella nota 22.9.2004 con riferimento alle risultanze del rapporto della Questura di Ancona dal quale emergevano elementi tali da far “non ritenere opportuna la concessione ella cittadinanza”.
1.2.Avverso quest’ultimo provvedimento l’interessato proponeva nuovo ricorso avanti al T.A.R. Marche che – riassunto avanti al T.A.R. per il Lazio a seguito di regolamento di competenza – era respinto con sentenza n. 15899 del 2010.
Contro la sentenza di rigetto l’ ing. -OMISSIS- ha proposto l’appello in epigrafe ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo, anche in sede di note conclusive, sull’insussistenza dei presupposti che hanno mosso il Ministero alla pronunzia negativa.
A suo dire, da un lato, il diniego di concessione di cittadinanza sarebbe viziato da carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto erroneamente l’Amministrazione avrebbe sospettato che l’associazione “-OMISSIS-” (di cui dal 2003 è segretario l’interessato) fosse vicina al -OMISSIS-, organizzazione inserita (all’epoca della istanza) nell’elenco delle organizzazioni terroristiche, mentre, dall’altro, il TAR, in pratica, avrebbe posto a carico dello stesso richiedente la prova della mancanza di contatti con il -OMISSIS-, tralasciando, invece, qualsiasi considerazione positiva in ordine sia all’inserimento nel contesto socio-economico cittadino, visto che, laureatosi ad Ancona in ingegneria edile, viene chiamato spesso dalla stessa Questura di Ancona come interprete in quanto parla molto bene la lingua italiana, sia alla laboriosa vita lavorativa, considerato che in alcuni periodi ha lavorato anche come cameriere in alcuni ristoranti dell’area anconetana.
1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’ interno, che ha controdedotto in memoria ai motivi di impugnativa, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 19 marzo 2015, sentiti difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello non è meritevole di accoglimento .
Il primo giudice ha correttamente posto in rilievo – con richiamo a pacifica e concorde giurisprudenza – che l’ Amministrazione gode di un’ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale sotto il profilo della integrazione economica e sociale, ma anche in ordine alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato.
Sotto tale ultimo aspetto possono assumere rilievo situazioni che – anche se non caratterizzate nell’immediato da concreta lesività nei confronti del su riferito interesse primario – possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo.
Inoltre, nel caso di specie, trattandosi di richiesta di cittadinanza collegata al dato strettamente oggettivo della residenza dello straniero in Italia da almeno dieci anni, all’Amministrazione va riconosciuto un potere ampiamente discrezionale nella determinazione conclusiva del procedimento, non sindacabile nei profili dell’opportunità della scelta, stante la natura concessoria del provvedimento, cui non corrisponde la sussistenza di un diritto soggettivo in capo al richiedente.
2.1.Nel caso di specie la statuizione di segno negativo si sottrae alle censure rinnovate in appello di eccesso di potere nei profili del travisamento dei fatti, errato apprezzamento delle prove documentali e carenza di motivazione.
In particolare, quanto all’ultimo profilo di doglianza, è evidente che la valutazione negativa del Ministero trova il suo fondamento nel parere del Prefetto di Ancona e nelle risultanze del rapporto informativo della Questura di Ancona del 30.3.2004, richiamati per relationem nella motivazione .
Tali atti – acquisiti in giudizio in via istruttoria dal giudice di primo grado – hanno posto in condizione l’interessato di ben comprendere le ragioni della statuizione dell’ Amministrazione a lui contraria e di contestarle a mezzo di motivi aggiunti di ricorso.
2.2. Il nucleo centrale della determinazione negativa è costituito dal riferimento alla circostanza che il ricorrente riveste la carica di segretario dell’ associazione -OMISSIS-, che viene “ritenuta vicina alla ben nota organizzazione del -OMISSIS- (-OMISSIS-), recentemente inserita nell’elenco delle organizzazioni terroristiche”(vedi nota Questura di Ancona 30.3.2004 cit.).
La valutazione negativa di merito dell’ Amministrazione investe, quindi, le caratteristiche dell’Associazione, come valutate dalle informazioni degli organi di Polizia, dalla cui attività e scopi l’appellante (in relazione alla carica rivestita) non può dissociare la sua posizione, e tale giudizio di per se stesso risulta sufficiente per negare il riconoscimento della cittadinanza italiana all’interessato, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sia sulla sua condotta personale sia sulla eventualità che l’associazione in questione possa svolga in concreto attività associative, che sfocino in vicende illecite penalmente rilevanti .
Infatti le informazioni di polizia, nella misura in cui rendono ipotizzabile il pericolo per la sicurezza pubblica, sono sufficienti a giustificare, sul piano dell’opportunità e della prevenzione dei pericolo alla sicurezza pubblica, una pronunzia di diniego di riconoscimento di cittadinanza, che si caratterizza per irreversibilità una volta assentito il definitivo ingresso dello straniero nella comunità nazionale.
Si tratta, quindi, di una precauzione di profilo oggettivo, che si riconduce ai diversi elementi che l’ Amministrazione può prendere in considerazione in sede di concessione della cittadinanza, anche in base a informazioni attinte in via riservata e che, nel caso di specie non escludevano una contiguità dell’associazione di cui era segretario l’immigrato con il -OMISSIS-, associazione che nel 2004 (all’epoca delle informazioni riservate) era inserita nell’elenco delle associazioni terroristiche.
2.3.Pur tenendo conto del fatto che, nel frattempo, il Tribunale di Roma con decreto 12 settembre 2005 archiviava il procedimento di indagine aperto nell’aprile 2004 dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’ ing. -OMISSIS-, unitamente ad altri 15 cittadini iraniani, per il reati di cui agli artt. 270 bis e 270 ter c.p. e che il -OMISSIS- è stato cancellato a livello europeo dalla lista delle associazioni terroristiche, tuttavia, tali circostanze positive, in base al principio tempus regit actum, non sono sufficienti a neutralizzare la circostanza che l’Amministrazione, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (2 febbraio 2005), era tenuta a valutare un insieme di elementi indiziari e sintomatici dell’esistenza di una situazione di pericolo, anche solo potenziale, alla sicurezza dello Stato.
2.4. In conclusione la valutazione a suo tempo compiuta dal Ministero non appare viziata sotto i profili della carenza di istruttoria e della motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, ove si consideri che, come già prima accennato, la concessione della cittadinanza determina l’ acquisizione in via definitiva di detto “status”, con la conseguenza che l’accertamento dell’ assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore.
2.5. Peraltro il Collegio ritiene opportuno aggiungere che (come ha rilevato la stessa Amministrazione in giudizio) le invocate favorevoli circostanze sopravvenute potevano essere adeguatamente esposte dall’interessato, già nelle more del giudizio, a sostegno di una richiesta di riesame del diniego da parte dell’Amministrazione, così come, per il futuro, potrà fare l’interessato, ove ritenga di presentare una nuova domanda volta ad ottenere il beneficio cui aspira.
3. L’ appello va, quindi, respinto e, per l’ effetto, va confermata la sentenza impugnata.
In relazione agli specifici profili della controversi le spese del presente grado di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l ‘appello .
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Dante D’Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>In particolare, il supporto di memoria dotato di un nuovo microprocessore a radiofrequenza integrato, di cui all’articolo 4 bis del regolamento, specificato al punto 16 dell’allegato, non sarà più visibile esternamente e garantirà maggiori standard di sicurezza in riferimento a dati anagrafici e biometrici, contenendo inoltre un’immagine del volto e due impronte digitali del richiedente.
Tali dati potranno essere verificati agevolmente da tutte le Autorità di controllo presenti nel territorio dell’Unione. Inoltre l’introduzione di una migliore tecnologia permetterà di rilevare impronte digitali di cittadini stranieri a partire dall’età di sei anni e, attraverso un nuovo dispositivo laser, garantirà maggiori standard anticontraffazione in riferimento all’immagine del richiedente del PSE. Il nuovo titolo di soggiorno sarà obbligatoriamente rilasciato in tutti i casi in cui lo straniero richieda, a partire dal 10 novembre 2015, il rilascio o il rinnovo di un permesso di durata superiore ai 90 giorni nonché ai richiedenti titolari di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di Carta blu UE.
Invece, nessuna procedura da svolgere per chi fosse già in possesso del permesso precedente in quanto quest’ultimo verrà sostituito automaticamente in sede di rinnovo.
Clicca qui per il Regolamento CE n. 380/2008
Clicca qui per il decreto interministeriale 23 luglio 2013
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]]>La Camera dei deputati ha iniziato l’esame di alcune proposte di legge in materia di cittadinanza. E’ attualmente all’esame dell’Assemblea una proposta che prevede l’estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (jus soli) e l’agevolazione dell’accesso alla cittadinanza ai minori che hanno compiuto gli studi in Italia. Il decreto-legge 69/2013 nel frattempo ha semplificato le procedure per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
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