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]]>Il decreto ministeriale del 4 luglio 2019 prevede due differenti meccanismi incentivanti in base alla potenza e alla tipologia di impianto di cui dispone l’operatore economico: il primo consiste nella raccolta dell’energia da parte del Gestore dei servizi energetici (società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze), il quale eroga la tariffa spettante al produttore; il secondo sistema consiste nell’erogazione a monte di un incentivo economico il cui valore corrisponde alla differenza tra la tariffa e il prezzo zonale orario (ossia il prezzo sul mercato elettrico che varia in base all’ora nella quale l’energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l’impianto). Il decreto ministeriale del luglio 2019 stabilisce che allorquando la predetta differenza assuma valore negativo, il GSE proceda al conguaglio ovvero a richiedere all’operatore la differenza, con il risultato che quest’ultimo non solo non riceverà alcun incentivo, ma sarà tenuto a versare una somma di denaro al Gestore dei servizi energetici.
Mentre gli impianti con potenza inferiore a 250 kW possono scegliere tra i due sistemi incentivanti, quelli con una potenza uguale o superiore possono accedere al solo incentivo economico.
Il Consiglio di Stato ha rilevato tre ordini di ragioni che portano a dubitare circa la compatibilità comunitaria della disciplina sopra descritta:
Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha deciso di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea da cui si attende nei prossimi mesi una risposta chiarificatrice.
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]]>Il decreto prevede una procedura semplificata per accedere agli incentivi, nuove modalità di erogazione delle risorse ed estensione della misura anche agli impianti di potenza più elevata. A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione.
Le principali novità introdotte rispetto al meccanismo finora adottato sono:
In arrivo dunque nuovi incentivi a favore degli interventi di promozione dell’efficienza energetica.
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]]>Di seguito, la parte riguardante il Mercato del Lavoro.
Nel disegno di legge gli interventi a favore del mercato del lavoro sono rivolti in primo luogo alla proroga di determinati strumenti di sostegno al reddito e di incentivazione al lavoro, anche in favore dei giovani, incrementando altresì le misure a favore dei lavoratori cd. esodati. Oltre a ciò sono previste una serie di misure agevolative in materia fiscale e contributiva e specifiche misure di razionalizzazione della spesa.
Misure fiscali e contributive per il lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ rimodula la misura delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed altre categorie assimilate. Per effetto dell’esame presso il Senato, rispetto alle norme vigenti è stato innalzato l’importo della detrazione spettante per i redditi non superiori a 8.000 euro e sono stati rimodulati sia gli importi delle detrazioni, sia le fasce di reddito per cui esse spettano (comma 76);
§ prevede la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo modalità da definire, con effetto dal 1° gennaio 2014, con specifico decreto interministeriale adottato su proposta dell’I.N.A.I.L. (comma 77);
§ riconosce, dal 1° gennaio 2014, un aumento delle indennità dovute dall’I.N.A.I.L. a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico, pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo I.S.T.A.T. intervenuta nel periodo 2000-2013 (comma 78);
§ reca disposizioni concernenti le rendite ai superstiti dei soggetti deceduti per infortuni sul lavoro (comma 79);
§ reca disposizioni concernenti la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, prorogando di sei mesi i tempi previsti dalla normativa vigente per il periodo transitorio (commi 81 ed 82);
§ prevede, a decorrere dal 2014, l’integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato (comma 83);
§ sopprime la riduzione, prevista dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dal 4 per cento al 2,6 per cento, della misura dell’aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (comma 84);
§ l’istituzione di un Fondo per l’incentivazione di iniziative per partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani diazionariato per lavoratori dipendenti (comma 120).
Misure di sostegno al lavoro
In sintesi il provvedimento in esame:
§ interviene per finanziare, relativamente all’anno 2014, ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria(commi 122 e 123);
§ proroga al 2017 l’agevolazione, consistente nell’erogazione di un trattamento economico pari all’80% dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali situati in specifici territori con organico superiore a 1.800 unità lavorative nei settori della sanità privata (comma 125);
§ in materia di esodati in primo luogo incrementa di 6.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il contingente dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 per i quali trovano applicazione i requisiti previdenziali previgenti alla riforma pensionistica. Inoltre, introduce un vincolo di destinazione concernente le risorse finanziarie fin qui stanziate a favore delle diverse categorie di esodati, prevedendo che eventuali trasferimenti tra categorie possano essere disposti esclusivamente con decreto interministeriale a seguito di apposita conferenza di servizi (commi 126 e 127);
§ ai fini del potenziamento di misure e iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, prevede che l’incentivo straordinario volto all’assunzione e la stabilizzazione di giovani fino a 29 anni possa essere ulteriormente finanziato dalle regioni e dalle province autonome. Inoltre si prevede laproroga di determinate fattispecie contrattuali (strettamente indispensabili per l’attività di gestione dei fondi strutturali europei) da parte delle province, in vista dell’avvio della cd. Youth Guarantee e per consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego (comma 135);
§ a favore dei lavori socialmente utili, autorizza una spesa complessiva pari a 110 milioni di euro in favore dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli, Palermo e della regione Calabria, nonché nei comuni con meno di 50.000 abitanti (comma 132).
Misure di razionalizzazione della spesa
In sintesi il provvedimento in esame:
§ riduce di 15 milioni di euro, per il 2014, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali (comma 271);
§ riduce di 95 milioni di euro per il 2014 lo stanziamento per la proroga, per il biennio 2013-2014, delle misure per la detassazione dei contratti di produttività(comma 272);
§ concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. La norma consente che, a decorrere dal 2014, gli enti previdenziali adempiano gli obblighi di contenimento della spesa a cui sono soggetti sulla base della normativa vigente, effettuando, in via sostitutiva, un riversamento in favore dell’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell’anno 2010 (comma 276).
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]]>Ecco in sintesi tutte le novità del decreto c.d. ecobonus:
Cosa puoi fare
Fino al 31 dicembre 2013 è possibile continuare a usufruire di alcune agevolazioni fiscali introdotte o prorogate dal “Decreto eco-bonus” (decreto legge 63/2013 convertito dalla legge n. 90 /2013 ). Per poter ottenere la detrazione, si devono indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).
Riqualificazione energetica degli edifici
Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
Per gli interventi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si potrà godere dell’agevolazione fino al 30 giugno 2014. Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
Bonus mobili
Con lo stesso provvedimento è stata introdotta, per gli immobili oggetto di ristrutturazione, anche la possibilità di detrarre le spese sostenute, tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013, per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+.
Effettuare l’adeguamento antisismico
La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Il ddl sulla Legge di Stabilità, approvata in Consiglio dei Ministri e ora all’esame del Parlamento, prevede la proroga degli incettivi fino al 2015. Per diventare esecutive le agevolazioni dovranno essere confermate da Camera e Senato.
Cosa puoi detrarre
Risparmio energetico
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle
seguenti misure:
Dal 1° gennaio 2014 – per i condomini dal 1° luglio 2014 – l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota del 65% occorre far riferimento:
RICORDA CHE:
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è necessario acquisire i seguenti documenti:
– l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti).
NB: l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
– l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.
NB: per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione si applica all’acquisto di mobili (come, ad esempio, letti – armadi – cassettiere – librerie – scrivanie – tavoli – sedie – comodini – divani – poltrone – credenze – materassi – apparecchi di illuminazione) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (ad esempio, frigoriferi – congelatori – lavatrici – asciugatrici – lavastoviglie – apparecchi di cottura – stufe elettriche – piastre riscaldanti elettriche – forni a microonde – apparecchi elettrici di riscaldamento – radiatori elettrici – ventilatori elettrici – apparecchi per il condizionamento).
Come avere diritto alla detrazione
I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; – il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
I beni rientranti nelle agevolazioni e l’applicazione delle detrazioni CIRCOLARE N. 29/E dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto risparmiare
Il Governo, con il dl 63/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% e per un importo fino a 96.000 euro, per ogni unità immobiliare. La detrazione va spalmata in 10 annualità di pari importo.
La detrazione aumenta fino al 65% se gli interventi sono effettuati per il miglioramento o l’adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici o se gli interventi sono effettuati su edifici ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità adibiti ad abitazione principale o ad attività produttiva.
Il decreto legge ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute per il periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.
La detrazione ha un tetto massimo, come riportato nella tabella seguente:
| Tipo di intervento | Detrazione massima |
|---|---|
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
| Involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti) | 60.000 euro |
| Installazione di pannelli solari | 60.000 euro |
| Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | 30.000 euro |
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 o 65% delle spese sostenute.
Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo.
Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso.
Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di 100.000 euro – e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio – tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di 30.000 euro, sarà possibile usufruire della detrazione massima di 90.000 euro.
Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento.
ATTENZIONE: Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.
Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza.
Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati. Questo vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, in quanto i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa e non beni strumentali.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazioneedilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.
Normativa
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 commi 344-345-346-347
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 1 commi da 20 a 24 e 286
Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 29, comma 6
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 31, comma 1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009
Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 25)
Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)
Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
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]]>Ecco tutti i numeri delle misure economiche approvate dal Governo Letta
Si definiscono interventi con oneri nel 2014 per 11,6 mld:
3,7 mld per sgravi fiscali, di cui:
2,5 mld per il lavoro, di cui:
1,5 mld per ridurre l’Irpef per le fasce medio-basse (1,7 nel 2015, 1,8 nel 2016).
0,04 mld per ridurre l’Irap sulla quota lavoro (0,11 nel 2015, 0,2 nel 2016)
1 mld per ridurre i contributi sociali sulle imprese (1,1 nel 2015, 1,2 nel 2016)
1,0 mld per trasferire risorse ai Comuni per ridurre il prelievo della service tax (Tirse)
0,13 mld per l’IVA sulle cooperative sociali
0,07 mld per contributi al trasferimento di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
1 mld per gli investimenti degli enti territoriali
0,5 mld per pagare debiti commerciali in conto capitale (importo a cui si aggiungeranno i proventi connessi con operazioni di rientro dei capitali e con la rivalutazione del capitale della Banca d’Italia)
3,9 mld (di cui 0,8 in conto capitale) per spese connesse con “politiche invariate”; di cui:
0,85 mld per le missioni all’estero
0,6 mld per la cassa integrazione in deroga
0,3 mld per la ricostruzione dell’Aquila
0,3 mld per la manutenzione straordinaria della rete autostradale
0,06 mld per il semestre di Presidenza UE
0,38 mld per il 5 per 1000
0,33 mld per gli interventi per gli autotrasportatori
0,23 mld per università e policlinici universitari
0,1 mld per i lavoratori socialmente utili
0,3 mld per il Fondo Politiche Sociali
0,25 mld per il Fondo per i non autosufficienti
0,25 mld per la Carta acquisti e altre misure di contrasto alla povertà
2,5 mld (di cui 1,6 in conto capitale) per nuovi progetti di spesa, di cui:
0,7 mld a RFI per il contratto di programma 2012-2016, manutenzione straordinaria rete ferroviaria e interventi per la velocizzazione del corridoio adriatico, nodi e interoperabilità
0,24 mld ad ANAS per la prosecuzione del programma messa in sicurezza di ponti e viadotti, per il completamento asse autostradale Salerno – Reggio Calabria e per il reintegro delle risorse di alcuni contratti
0,2 mld per il completamento dei lavori del MOSE
0,12 mld per il Fondo solidarietà nazionale in agricoltura
0,12 mld per la mobilità sanitaria internazionale
0,1 mld per il Fondo Sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020
Si reperiscono risorse per 8,6 mld
3,5 mld derivano da tagli di spesa; di cui
2,5 mld da tagli al bilancio dello Stato
1,0 mld da tagli alla spesa delle regioni
3,2 mld derivano da dismissioni, rivalutazione cespiti e partecipazioni, trattamento perdite
2,2 mld dalla revisione del trattamento delle perdite di banche, assicurazioni e altri intermediari
0,3 mld da misure riguardanti la rivalutazione delle attività delle imprese
0,2 mld da misure riguardanti il riallineamento del valore delle partecipazioni
0,5 mld da vendita di immobili
1,9 mld derivano da interventi fiscali
0,9 mld dall’incremento dell’aliquota del bollo sulle attività finanziarie
0,46 mld dal visto di conformità per le compensazioni sulle imposte dirette
0,5 mld dalla riduzione delle spese fiscali attraverso interventi selettivi sulle agevolazioni fiscali da definire entro il gennaio 2014.
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