inconferibilità Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/inconferibilita/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 16 Apr 2019 08:23:16 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Marito e moglie nella stessa procedura: nessun divieto https://www.giurdanella.it/2019/04/incompatibilita-divieto-marito-moglie-coniugio/ Tue, 16 Apr 2019 08:23:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=49237 Corte Costituzionale: il coniuge può partecipare a un concorso nello stessa università dell'altro, perché la loro situazione è diversa da quella dei parenti o degli affini.

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La Corte Costituzionale, nel salvare la c.d. Legge Gelmini (240/2010) che non prevede anche il rapporto tra marito e moglie come motivo di incompatibilità nell’assegnazione degli incarichi a chiamata all’Università,  stabilisce che il rapporto di coniugio tra marito e moglie può e deve essere trattato diversamente da quello di parentela e affinità. Infatti sono diversi gli interessi da tutelare, tra i quali la tutela dell’unità familiare.

Corte Costituzionale, sentenza n. 78/2019

All’Università di Catania veniva nominata, per chiamata diretta, una professoressa che era moglie di un altro professore, appartenente allo stesso dipartimento che aveva chiesto l’attivazione della procedura.

Si è posto il problema dell’eventuale estensione del divieto, previsto dalla legge 240/2010 per parenti e affini fino al quarto grado, anche al caso dei coniugi, dato che in questo caso il livello di familiarità sarebbe della massima intensità.

Infatti all’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010 (c.d. Legge Gelmini),  non si prevede, tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata.

Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, pronunciatasi con la decisione n.78 del 9 aprile 2019, nel caso del rapporto tra marito e moglie vi sono una serie di considerazioni che rendono la questione diversa rispetto a quella della partecipazione dei parenti e degli affini alla stessa procedure, e ciò rende possibile al legislatore trattare diversamente il caso dei coniugi.

Vi è, in particolare,  la tutela dell’ordinamento al principio dell’unità familiare.

Inoltre, si legge nella sentenza, un eventuale divieto potrebbe essere facilmente aggirato, dato che potrebbe essere eluso semplicemente non sposandosi.

L’Ordinanza di rimessione: la legge è irragionevole dove prevede l’ostatività del rapporto di affinità e non il coniugio

La sentenza della Corte Costituzionale muove dall’Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il quale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo.

Tale disposizione normativa vieta la partecipazione ai procedimenti di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la stessa chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo, ma non prevede espressamente il rapporto di coniugio

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, l’art. 3 Cost. per l’irragionevolezza insita nella mancata previsione del rapporto di coniugio tra le situazioni ostative alla partecipazione alle procedure selettive, a fronte della espressa previsione del rapporto di affinità, il quale presuppone il rapporto coniugale.

Sarebbe violato anche l’art. 97 Cost., per contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

La distinzione tra parenti, affini e coniugi è ragionevole, perché il matrimonio richiede un altro bilanciamento degli interessi in gioco

Secondo la Corte Costituzionale, la norma è legittima anche se non prevede il coniugio tra le condizioni che precludono la partecipazione ai procedimenti di chiamata.

La Consulta premette che la previsione dei divieti citati serve a garantire l’imparzialità delle procedure. Attraverso la previsione di limitazioni riferite alla situazione soggettiva dei possibili candidati, la legge n. 240 del 2010 ha inteso rafforzare, in termini assoluti e preclusivi, le garanzie di imparzialità della scelta dell’amministrazione.

Il fatto che essa non includa il coniugio come motivo di incandidabilità degli aspiranti alla chiamata non può ritenersi, pertanto, irragionevole.

Secondo la sentenza, il coniugio richiede un diverso bilanciamento, poiché esso pone a fronte dell’imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell’unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate.

Le peculiarità del rapporto matrimoniale rispetto alle altre condizioni di parentela ed affinità

Devono essere tenute presenti, si legge nel provvedimento, le peculiarità del vincolo matrimoniale rispetto a tutte le altre situazioni personali contemplate dalla disposizione censurata.

In particolare, il matrimonio scaturisce di frequente da una relazione che, nell’università come altrove, si forma nell’ambiente di lavoro dove si radicano le prospettive future di entrambe le parti. Si caratterizza per l’elemento volontaristico, viceversa mancante negli altri rapporti considerati, e comporta convivenza, responsabilità e doveri di cura reciproca e dei figli, così come previsto dal codice civile.

La considerazione di tali elementi differenziali vale a giustificare, su un piano di ragionevolezza, il trattamento riservato dalla disposizione censurata al vincolo derivante dal matrimonio. Se, da un lato, la comune residenza coniugale costituisce elemento di garanzia dell’unità familiare, dall’altro lato, la presenza dell’elemento volontaristico può rendere eludibile e, quindi, priva di effetti, la eventuale previsione normativa dell’incandidabilità del coniuge, frustrandone così le stesse finalità.

Appare dunque più aderente alle esigenze qui in gioco un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l’imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati

È inoltre significativo, osservano i giudici costituzionali,  che in altri sistemi giuridici vicini al nostro, da un lato, vengono promossi percorsi accademici che favoriscono l’unità familiare, e dall’altro lato,  l’esigenza di preservare l’accesso alla carriera accademica da possibili condizionamenti è soddisfatta attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dell’incandidabilità.

L’attuale regolazione delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di chiamata costituisce, dunque, il risultato di un bilanciamento non irragionevole tra la pluralità degli interessi in gioco. La disposizione censurata non si pone, secondo la sentenza 78/2019, in contrasto con il parametro di cui all’art. 3 Cost., né lede i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

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Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: Delibera dell’ANAC https://www.giurdanella.it/2017/04/33600/ Fri, 21 Apr 2017 09:32:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33600 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: la delibera ANAC in G.U. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017 la delibera dell’ANAC del 29 marzo 2017 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari” (Delibera n. 328). […]

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Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: la delibera ANAC in G.U.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017 la delibera dell’ANAC del 29 marzo 2017 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari” (Delibera n. 328).

Clicca qui per il testo della delibera ANAC in Gazzetta

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Riforma PA, nuove regole su inconferibilità e incompatibilità https://www.giurdanella.it/2015/05/riforma-pa-nuove-regole-su-inconferibilita-e-incompatibilita/ Fri, 08 May 2015 11:08:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28035 L’articolo 7 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo finalizzata alla riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato. Cosa prevede la delega? L’art. 7 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina di: Presidenza del […]

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L’articolo 7 del ddl Riforma PA contiene una delega al Governo finalizzata alla riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato.

Cosa prevede la delega?

L’art. 7 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina di:

  • Presidenza del Consiglio;
  • Ministeri;
  • Agenzie governative nazionali;
  • Enti pubblici non economici.

E’ prevista inoltre una delega (da esercitarsi nei dodici mesi successivi a ciascun decreto legislativo delegato) per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive, rispetto a ciascun decreto legislativo che sia adottato.

Alcuni principi e criteri direttivi riguardano l’amministrazione sia centrale sia periferica, dello Stato, altri riguardano solo l’amministrazione centrale e le Prefetture.

Con riferimento all’amministrazione centrale e a quella periferica i principi e i criteri che il Governo deve rispettare sono:

  • riduzione di uffici e di personale preposti ad attività strumentali (e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni a cittadini e imprese);
  • “possibilità” di gestione unitaria dei servizi strumentali (mediante uffici comuni e “previa l’eventuale” collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui);
  • razionalizzazione delle funzioni di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;
  • riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente e del territorio – ed in questo ambito, riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, con loro “eventuale assorbimento” nelle funzioni delle altre forze di polizia (ferma restando “la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti”);
  • riordino nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

Con  riferimento alla sola amministrazione centrale, il Governo dovrà precisare:

1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell’unità dell’indirizzo e alla promozione dell’attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;

3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand’anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;

4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un’adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;

5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l’effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;

6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;

Con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli:

  • riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:

  • razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, in base a criteri inerenti all’estensione territoriale, alla popolazione residente, all’eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche;
  • trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
  • attribuzione al Prefetto della responsabilità dell’erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell’Ufficio territoriale dello Stato – e di rappresentanza dell’amministrazione statale;
  • coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo;
  • confluenza nell’Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato;
  • definizione dei criteri per l’individuazione e l’organizzazione della sede unica dell’Ufficio territoriale dello Stato;
  • individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell’ambito dell’Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;
  • individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate.

Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa

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Enti locali, incarichi a consulenti esterni. Quale la disciplina? https://www.giurdanella.it/2013/09/enti-locali-incarichi-a-dirigenti-esterni-quale-la-disciplina/ https://www.giurdanella.it/2013/09/enti-locali-incarichi-a-dirigenti-esterni-quale-la-disciplina/#comments Fri, 06 Sep 2013 06:00:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15116 Sintesi della disciplina riguardante il conferimento di incarichi a consulenti esterni negli enti locali

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Lo scopo degli incarichi esterni è quello di reperire all’esterno dell’organizzazione di un ente risorse che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo.

La norma fondamentale che disciplina interamente gli incarichi a consulenti esterni, si trova nel d.lgs. 165/2001 che al comma 6, art. 7 (come più volte modificato) recita:

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita’:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita’ dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ((; non e’ ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario e’ consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico));
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attivita’ informatica nonche’ a supporto dell’attivita’ didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche’ senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessita’ di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilita’ amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e’ soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 3, del presente decreto.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonche’ degli organismi operanti per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Dal testo dell’articolo emerge che  gli incarichi possono essere conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa  ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dalla specializzazione in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attivita’ che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi. La norma indica inoltre i presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico riguardo soprattutto l’oggetto della prestazione.

La L. 244/2007 con l’art. 3 comma 56 è intervenuta sulla disciplina prevedendo che “con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita’ a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita’ per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e’ fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”.

Interessante anche la disposizione, introdotta con l’art. 3, comma 54 della legge 244/2007, in forza della quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, sul proprio sito web accessibile al pubblico, i provvedimenti concernenti gli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.

 

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Società pubbliche, il punto su incompatibilità e inconferibilità https://www.giurdanella.it/2013/07/societa-pubbliche-il-punto-su-incompatibilita-e-inconferibilita/ Wed, 10 Jul 2013 06:30:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14961 Anche alle società pubbliche si applicano le norme moralizzatrici introdotte dal Dlgs 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Tuttavia non tutte le società rientrano nell’applicazione del decreto, ma solo quelle che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e […]

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Anche alle società pubbliche si applicano le norme moralizzatrici introdotte dal Dlgs 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Tuttavia non tutte le società rientrano nell’applicazione del decreto, ma solo quelle che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche (le società strumentali) o di gestione di servizi pubblici, purché siano sottoposte a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.(controllo di diritto, di fatto, indiretto) da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Le norme non si applicano invece a «enti di diritto privato regolati o finanziati», ossia alle società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici. Sembrerebbe che tale triplice condizione vada intesa in senso cumulativo.

Inoltre l’inconferibilità e l’incompatibilità non attiene a tutti gli incarichi di gestione all’interno della società, ma solo a presidente con deleghe di gestione diretta e di amministratore delegato. È per esempio possibile indicare come consiglieri d’amministrazione senza deleghe dirigenti e dipendenti dell’ente controllante, purché non rientrino tra quanti (articolo 9, comma 1) non abbiano incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati (Delibera Civit 47/2013). Per l’incarico di presidente del CDA, quindi, l’inconferibilità non sussiste se gli sono attribuito i soli poteri organizzativi dei lavori dell’organo o i poteri codicistici di rappresentanza legale.

Sono tre le cause di inconferibilità degli incarichi: la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, laprovenienza da incarichi e cariche in enti privati, nonchè da organi di indirizzo politico. Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituirà invece causa di incompatibilità.

Esiste altresì un articolato apparato sanzionatorio: si va dalla nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione di legge alla nullità dei relativi contratti, dalla decadenza dall’incarico alla risoluzione del relativo contratto dopo 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile anticorruzione. Sul versante soggettivo invece, si va dall’obbligo, per quest’ultimo, di segnalazione delle possibili violazioni alla Corte dei Conti all’Avcm e all’Autorità nazionale anticorruzione (che ha poteri di sospensione della procedura di conferimento dell’incarico) alla previsione di responsabilità erariale per le conseguenze economiche degli atti nulli adottati e, infine, alla sospensione per tre mesi dal conferimento di incarichi per i componenti degli organi interessati.

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Anticorruzione: approvato il Dlgs sulle incompatibilità per gli incarichi dirigenziali https://www.giurdanella.it/2013/04/anticorruzione-approvato-il-dlgs-sulle-incompatibilita-per-gli-incarichi-dirigenziali/ https://www.giurdanella.it/2013/04/anticorruzione-approvato-il-dlgs-sulle-incompatibilita-per-gli-incarichi-dirigenziali/#comments Thu, 04 Apr 2013 06:00:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=11585 Approvato il d.lgs attuativo della legge Severino in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali nella P.A.

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Il Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della legge Severino (L. n. 190/2012) in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, per la prima volta specificamente considerati nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

La delega, contenuta negli artt. 49 e 50 della L. n.. 190/2012, riferiva genericamente l’inconferibilità, che si riscontra a monte del conferimento dell’incarico dirigenziale, ai casi in cui il potenziale destinatario dell’incarico avesse tenuto comportamenti o assunto cariche o svolto attività che lasciassero presumere la possibile sussistenza di un conflitto di interessi, mentre riferiva l’incompatibilità alle situazioni di conflitto a valle, cioè tra incarico dirigenziale già assunto e attività o cariche in potenziale conflitto con l’interesse pubblico sotteso al primo.

Saranno tre le cause di inconferibilità degli incarichi: la presenza di condanne penali anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione, la provenienza da incarichi e cariche in enti privati, nonchè da organi di indirizzo politico. Lo svolgimento di funzioni in organi di indirizzo politico costituirà invece causa di incompatibilità.

Previsto altresì un articolato apparato sanzionatorio: si va dalla nullità dell’atto di conferimento dell’incarico adottato in violazione di legge alla nullità dei relativi contratti, dalla decadenza dall’incarico alla risoluzione del relativo contratto dopo 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile anticorruzione. Sul versante soggettivo invece, si va dall’obbligo, per quest’ultimo, di segnalazione delle possibili violazioni alla Corte dei Conti all’Avcm e all’Autorità nazionale anticorruzione (che ha poteri di sospensione della procedura di conferimento dell’incarico) alla previsione di responsabilità erariale per le conseguenze economiche degli atti nulli adottati e, infine, alla sospensione per tre mesi dal conferimento di incarichi per i componenti degli organi interessati.

I primi commentatori hanno evidenziato come siano rimasti inascoltati i suggerimenti dell’Antitrust contenuti nella relazione inviata al Parlamento, che segnalava la necessità di un divieto generale per gli ex membri di Governo di ricoprire cariche presso enti pubblici o privati comunque riconducibili alla PA. Il decreto delegato infatti si limita a rinviare sul punto alla L. n. 215/2004 sul conflitto di interessi che preclude per il solo anno successivo alla cessazione della carica politica la possibilità di assumere incarichi in enti pubblici economici o in società con fini di lucro o di svolgere attività professionale. In pratica, non si ostacolerebbe l’assunzione di un incarico di direttore generale nella stessa amministrazione che fino a poco tempo prima quello stesso soggetto dirigeva politicamente.

In attesa del testo del Dlgs, si riporta lo stralcio il testo del comunicato del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, per la parte che qui interessa.

Consiglio dei Ministri n.73 del 21/03/2013

21 Marzo 2013

(…)

C. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, il Consiglio ha approvato un decreto legislativo in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni.
La legge 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ai commi 49 e 50 dell’articolo 1, delega il Governo a disciplinare i casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice.
La normativa di delega costituisce uno degli elementi fondamentali della strategia di prevenzione dei fenomeni di corruzione e cattiva amministrazione che la legge ha inteso introdurre, a rafforzamento delle misure, finora prevalentemente penali, di contrasto ai suddetti fenomeni.
La grande innovazione rispetto alla disciplina vigente sta nel fatto che la legge di delega, per la prima volta nel nostro ordinamento, considera specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, allo scopo di creare le condizioni per assicurarne lo svolgimento in modo imparziale.
Questa imparzialità, secondo il legislatore delegante, deve essere assicurata sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, ha assunto cariche o svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.
In conformità alla delega, nello schema di decreto legislativo sono individuati tre ordini di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice:
1) le condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione;
2) la provenienza da incarichi e cariche in enti privati;
3) la provenienza da organi di indirizzo politico.
Si prevede, inoltre, una causa di incompatibilità con cariche in organi di indirizzo politico.
Per le ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità sono previste sia sanzioni di carattere obiettivo, volte a colpire l’atto adottato in violazione di legge, sia sanzioni di carattere subiettivo, volte a far valere la responsabilità degli autori della violazione.
Sotto il profilo oggettivo si stabilisce la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità, nonché la nullità dei relativi contratti.
Si stabilisce, inoltre, la decadenza dagli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei relativi contratti, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione istituito presso ciascuna amministrazione.
Sotto il profilo soggettivo si stabilisce che il responsabile del piano anticorruzione deve segnalare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione (che può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.
Si stabilisce, inoltre, che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati e non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza; il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri, per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante, per le Regioni, le Province e i Comuni da un commissario ad acta nominato dal Ministro dell’Interno.

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