indennizzo Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/indennizzo/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 21 Nov 2018 08:34:41 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 La misura dell’indennizzo da revoca ex. art. 21 quinquies https://www.giurdanella.it/2018/11/la-misura-dellindennizzo-da-revoca-ex-art-21-quinquies/ Wed, 21 Nov 2018 08:34:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=38299 Le condizioni per un indennizzo e un risarcimento danni in caso di revoca ex art. 21 quinquies della legge 241/90

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In seguito a revoca di un provvedimento amministrativo in primo luogo si profila il diritto all’indennizzo, qualora vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato. In secondo luogo, potrebbe configurare anche responsabilità di tipo risarcitorio, qualora la revoca si palesi illegittima.

La seconda sezione del T.A.R Campania, ha pubblicato in data 20/08/2018, la sentenza n. 5242/2018, in cui ha accertato la sussistenza  del diritto alla liquidazione dell’indennizzo ex. art. 21 quinques della L. 241/90, in merito alla mancata approvazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia ai sensi dell’art. 7 della L. R. 19/2009. (Tar Campania, sez. II, 20 agosto 2018, n. 5243)

La circostanza fattuale su cui muove il giudizio instaurato presso la sezione del T.A.R. Campania, attiene alla richiesta di liquidazione dell’indennizzo di parte ricorrente, rispetto alla deliberazione del Comune resistente recante la mancata approvazione degli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia, comportando di conseguenza, l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura selettiva indetta ai fini della realizzazione di interventi finalizzati alla costruzione di alloggi per le giovani coppie all’interno del territorio del Comune chiamato in causa.

I pregiudizi indennizzabili in caso di revoca

Nel rigettare la richiesta attorea, il Collegio si è soffermato ad analizzare i presupposti applicativi dell’indennizzo derivante da revoca, previsto dalla legge 241/90. In fase di premessa, il T.A.R. ha posto in esame le varie conseguenze che possono derivare dal provvedimento di revoca a disposizione della P.A., l’articolo 21- quinques, L. 241/90.

In primo luogo, si profila il diritto all’indennizzo, qualora vi siano dei pregiudizi in danno dei soggetti interessati dal provvedimento revocato ed in secondo luogo, potrebbe configurare anche responsabilità di tipo risarcitorio, qualora la revoca si palesi illegittima.

Il pregiudizio indennizzabile in caso di utilizzo dello strumento revocatorio, qualora si riscontri la legittimità dello stesso, da parte della P.A. è quantificabile limitatamente al solo pregiudizio immediatamente subito quindi, al solo “danno emergente”, tenuto conto “sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”.

Mentre nel caso di richiesta risarcitoria tale quantificazione si estende, previo accertamento di tipo probatorio, a tutto il pregiudizio interamente subito, ovvero relativo al danno emergente ed al lucro cessante, derivante dall’illegittima violazione della sfera giuridico patrimoniale del soggetto leso.

Per quanto concerne il potere di revoca attivabile dalla P.A., il collegio del T.A.R. Campania evidenzia le considerazioni effettuate dal Consiglio di Stato, in cui si è rilevato che “di fronte ad un atto espressivo di apprezzamenti di carattere ampiamente discrezionale, riconducibile ad una diversa valutazione del medesimo interesse pubblico che aveva originariamente indotto l’amministrazione ad emettere l’atto poi ritirato, qualsiasi affidamento privato è destinato a soccombere, tanto è vero che l’art. 21-quinquies più volte citato non attribuisce ad esso alcun rilievo impeditivo all’esercizio del relativo potere, diversamente da quanto previsto per l’annullamento d’ufficio dal successivo art. 21-nonies.

La prima delle norme della legge generale sul procedimento amministrativo ora citato tutela infatti il contrapposto interesse destinato unicamente sul piano patrimoniale, attraverso l’indennizzo e dunque mediante un ristoro pecuniario conseguente ad un atto lecito ma pregiudizievole per i contrapposti interessi privati (in questi termini: Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5082).

Il Collegio ha considerato come il venire meno della Convenzione, nonostante la stessa fosse stata stipulata tra il Consorzio ricorrente e l’Amministrazione Comunale resistente, era riconducibile al negativo esito della Conferenza di Servizi, la quale risultava necessaria al fine di mutare la destinazione urbanistica dell’area in cui doveva localizzarsi l’intervento finalizzato alla costruzione di alloggi per le giovani coppie, in seno alla quale non sono stati acquisiti tutti i dovuti assensi, così come invece contemplato, all’interno della stipulata Convenzione rep n. 17/2008 all’articolo 5. Tale disposizione richiamata, era da identificare quale espressa causa di esonero da responsabilità, soprattutto dal punto di vista patrimoniale per il Comune.

Da ciò ne è scaturito il rigetto del gravame, in cui è stato riconosciuto come non possibile la concessione in favore del Consorzio ricorrente alcun indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/90, dato atto della mancata possibilità di concedere l’indennizzo dato atto della circostanza prevista e pattuita quale condizione risolutiva della stipulata Convenzione.

Si riporta in allegato la sentenza in commento Tar Campania, sez. II, 20 agosto 2018, n. 5243

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Indennizzo “vittima del dovere”: ininfluente parentela con membri della criminalità organizzata https://www.giurdanella.it/2017/12/indennizzo-vittima-del-dovere-ininfluente-parentela-membri-della-criminalita-organizzata/ Tue, 05 Dec 2017 11:51:57 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=34621 Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 5641 del 1° dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del diniego  della liquidazione dell’indennizzo ad una “vittima del dovere“, per il solo fatto che quest’ultima avesse un rapporto di parentela di quarto grado con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Nel caso di specie il Ministero dell’Interno […]

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Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 5641 del 1° dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità del diniego  della liquidazione dell’indennizzo ad una “vittima del dovere“, per il solo fatto che quest’ultima avesse un rapporto di parentela di quarto grado con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

Nel caso di specie il Ministero dell’Interno appellante aveva invocato tale legame di parentela non concedendo i benefici previsti per le c.d. “vittime del dovere“, in pretesa applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.

Il Collegio ha affermato che l’art. 2-quinquies, d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, riguarda solo i familiari delle vittime ed ha carattere eccezionale e che, pertanto, non può avere estensione analogica anche alle stesse vittime che siano sopravvissute.

Per le vittime, infatti, non ci sono meccanismi ostativi legati alla semplice parentela, con la prova dell’insussistenza, in concreto del rischio che le somme riconosciute possano contribuire all’accrescimento di organizzazioni criminali.

Così i giudici di Palazzo Spada: “Ciò che l’avvocatura chiede non è quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, ossia un’interpretazione funzionale che accerti un significato della norma più ampio di quello risultante dalla semplice interpretazione letterale, ma un’interpretazione analogica, ossia l’applicazione della lettera della disposizione a casi che non rientrano nel suo ambito ma che sono asseritamente accomunati dalla medesima ratio“.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha, infine, ribadito che “la vittima era del tutto estranea ad ambienti e logiche criminali, in quanto svolgeva, al momento dell’agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui“.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

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Pubblicato il 01/12/2017

N. 05641/2017 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8096 del 2015, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Cepparulo, Enrico Tedeschi, con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO – SEZIONE II n. 01371/2015, resa tra le parti, concernente diniego di concessione dei benefici di cui alla legge n. 302/1990.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2017 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Ugo Cepparulo, Enrico Tedeschi e l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 11/02/2011 il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, presentava al Ministero degli Interni domanda per il riconoscimento dei benefici di cui alla normativa vigente per le c.d. “Vittime del Dovere”, in conseguenza dei fatti occorsi in data 13/09/1982 in Monteforte Irpino (AV), allorquando lo stesso veniva fatto oggetto di un agguato camorristico unitamente al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Avellino, dr. Antonio Gagliardi, di cui era l’autista.

2. Con provvedimento n. 311 del 14/01/2015 il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, in considerazione del fatto che due cugini del -OMISSIS-risultano aver riportato condanne ex art. 416 bis c.p.

Con ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno, l’istante chiedeva l’annullamento del suddetto provvedimento, con condanna dell’Amministrazione convenuta al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 266/2005.

3. Con sentenza n. 1371 del 17 /06/2015 il TAR adito accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

4. Avverso tale sentenza propone ora appello il Ministero dell’Interno. A supporto del gravame deduce, in sintesi, la violazione del disposto di cui all’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.

5. Nel giudizio si è costituito il sig. -OMISSIS-ed ha chiesto la reiezione del gravame.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 30 novembre 2017.

DIRITTO

1. Emerge dagli atti che l’appellante rimase vittima, unitamente al dott. Antonio Gagliardi – all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica di Avellino – di un gravissimo agguato camorristico, il 13 settembre 1982, mentre conduceva, nell’esercizio dei suoi compiti istituzionali, l’autovettura blindata a bordo della quale viaggiava il Procuratore. La vettura venne raggiunta da un centinaio di colpi d’arma da fuoco. I due rimasero gravemente feriti.

Dagli atti emerge che proprio la condotta tenuta dal -OMISSIS-nel contesto specifico contribuì a salvare la vita allo stesso Procuratore.

Per il tentato omicidio vennero condannati, tra gli altri, -OMISSIS-, cugini dell’odierno appellato.

1.1. Proprio il legame di parentela da ultimo citato, ha costituito la ragione che ha indotto il Ministero a respingere i benefici per le c.d. “vittime del dovere”, in pretesa applicazione dell’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009.

1.2. La disposizione citata, rubricata “Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata” prevede che “1. Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell’evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.

2. Il Ministero, nell’atto di appello richiama la valenza ostativa di tale disposizione, finalizzata – come del resto correttamente osservato dal Tar – ad escludere il rischio che la morte di un soggetto, quale conseguenza di delitto perpetrato dalla criminalità organizzata, possa divenire l’occasione per procurare danaro alla stessa associazione criminale che lo stesso legislatore si propone di contrastare.

Secondo l’appellante, data la finalità, non vi sarebbe ragione alcuna per non estendere l’applicazione della norma ostativa, oltre che ai familiari superstiti della vittima, anche alla stessa vittima sopravvissuta, pena la frustrazione degli obiettivi che il legislatore si è posto nel combattere la pervasività delle associazioni mafiose. Una diversa interpretazione finirebbe per trattare diversamente situazioni di fatto analoghe, connotate dai medesimi rischi.

3.Ritiene il Collegio che non vi siano i margini per l’invocata interpretazione estensiva.

La legge n. 302/1990 prevede:

1. “una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa […]a chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi […];

b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali […]” (art. 1);

2. una elargizione di euro 200.000 “ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all’articolo 1” (art. 4).

Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali sono richieste per la concessione dei benefici nei confronti di tutti i soggetti destinatari (art. 9-bis).

3.1. Nei confronti dei familiari superstiti l’art. 2-quinquies D.L. 151/2008, così come modificato dall’art. 2, co. 21, L. 94/2009, pone l’ulteriore condizione che “il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

L’analisi testuale del combinato disposto, tuttavia, non lascia dubbi circa il fatto che l’ulteriore condizione ostativa sia stata individuata dal legislatore solo per i familiari superstiti. Ciò che l’avvocatura chiede non è quindi un’interpretazione estensiva della disposizione, ossia un’interpretazione funzionale che accerti un significato della norma più ampio di quello risultante dalla semplice interpretazione letterale, ma un’interpretazione analogica, ossia l’applicazione della lettera della disposizione a casi che non rientrano nel suo ambito ma che sono asseritamente accomunati dalla medesima ratio.

3.2. Com’è noto il procedimento interpretativo per analogia non si applica alle norme eccezionali (art. 14 disp. prel.). Questo già basterebbe a respingere la tesi dell’Avvocatura, posto che non può dubitarsi che una norma che lega al mero rapporto di parentela sino al quarto grado, con soggetti condannati o anche solo rinviati a giudizio per fatti di mafia, la presunzione di vicinanza agli ambienti delinquenziali, è norma di cautela eccezionale, autorizzata ad incidere sul diritto di difesa costituzionalmente protetto (la presunzione infatti è assoluta) nei soli casi espressamente contemplati dal legislatore, e non oltre.

3.3. Ma ciò che è più importante per la corretta soluzione della questione esegetica prospettata è proprio la ratio della norma. Essa ha, come sopra sottolineato, riguardo ai familiari della vittima e non già alle stesse vittime, perché: a) Il familiare è un danneggiato in via riflessa. Non coincidendo la sua posizione con quella della vittima “primaria”, soggetto al quale i criminali hanno tolto la vita in ragione del ruolo, delle funzioni o del comportamento serbato in rappresentanza o difesa delle istituzioni, della dignità personale e dei valori dell’onestà e della rettitudine, la legge impone condizioni eccezionali che valgano ad escludere anche il più lontano sospetto che i benefici economici possano ridondare in favore degli stessi ambienti criminali combattuti e osteggiati, sino al punto di “forzare” il diritto di difesa attraverso una presunzione iure et de iure di vicinanza, associata al mero legame di parentela o affinità; b. Nel caso della vittima primaria (superstite), l’indagine istruttoria e rigorosa circa l’estraneità del medesimo agli ambienti criminali prevista in via generale dalla norma base (comma 2 lett. b) dell’art. 1 della legge n. 302/1990), nonché l’accertamento dell’insussistenza di un concorso nella commissione del fatto delittuoso lesivo, sono fattori di per sè sufficienti, se considerati alla luce delle lesioni che il soggetto ha subito in ragione del ruolo rivestito o del comportamento serbato in opposizione alla criminalità, a garantire che non si inneschino fenomeni di sviamento o di speculazione; c) In ogni caso, anche se si volesse dare rilievo, come non irragionevolmente sostiene l’Avvocatura, al rischio che la vittima, apparentemente onesta ed esente da mende, stringa un pactum sceleris con un’associazione criminale per assicurarsi il prezzo, o parte del prezzo, del suo sacrificio, non potrebbe giammai negarsi alla vittima, nell’applicazione delle presunzioni de quibus, la possibilità di provare l’insussistenza di rapporti di commistione di interessi o di frequentazione, e più in generale l’insussistenza, in concreto, del rischio che il mero legame parentale possa dar luogo a traslazione di somme in favore degli ambienti criminali cui i parenti o gli affini appartengono. Pena l’insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3.4. Nel caso di specie, la vittima, oltre ad essere totalmente estranea ad ambienti e logiche criminali, svolgeva, al momento dell’agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui. 3.5. In nessun atto si adombrano sospetti di vicinanza agli ambienti mafiosi, né si indicano elementi concreti, o rapporti, che possano minimamente offuscare la limpidezza e la significatività del comportamento della vittima, prima, durante e dopo i fatti.

4. L’appello è pertanto respinto. Ne consegue l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al riconoscimento dell’indennizzo ed alla liquidazione delle somme spettanti.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dal sig. -OMISSIS-per la propria difesa in giudizio, forfettariamente liquidate in €. 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulio Veltri Franco Frattini

IL SEGRETARIO

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Cessione bonaria: la PA non può procedere all’espropriazione https://www.giurdanella.it/2016/01/cessione-bonaria-la-pa-non-puo-procedere-allespropriazione/ Mon, 25 Jan 2016 10:08:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30297 Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 106 del 15 gennaio 2016 ha chiarito che l’Amministrazione non può procedere all’esproprio se l’interessato ha dichiarato la disponibilità alla cessione bonaria. D’altra parte però non sussiste  in capo all’amministrazione, un obbligo a contrarre, attribuendo effetti obbligatori alla comunicazione della misura dell’indennità di esproprio seguita da manifestazione di […]

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 106 del 15 gennaio 2016 ha chiarito che l’Amministrazione non può procedere all’esproprio se l’interessato ha dichiarato la disponibilità alla cessione bonaria. D’altra parte però non sussiste  in capo all’amministrazione, un obbligo a contrarre, attribuendo effetti obbligatori alla comunicazione della misura dell’indennità di esproprio seguita da manifestazione di disponibilità dell’interessato ad addivenire alla cessione bonaria.

Il Collegio ha richiamato la sentenza n.9990 dell’8 maggio 2014 della Corte di Cassazione secondo cui  “L’iter procedurale della cessione volontaria di un bene oggetto di espropriazione per pubblica utilità, non consente di individuare, prima della stipula del contratto definitivo di cessione del bene, un contratto preliminare tra l’ente espropriante e il proprietario espropriando…;…nell’intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell’espropriante e la dichiarazione di condivisione dell’espropriando) non è ravvisabile un contratto preliminare rispetto a quello successivo di cessione volontaria del bene perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo nel senso che il primo dei due si limita a fornire alla controparte gli elementi di conoscenza necessari perché questi possa consapevolmente decidere di optare per il proseguo del procedimento oblatorio, ovvero per una soluzione negoziale, mentre il secondo, a sua volta, si limita a dichiarare che condivide la stima effettuata dal primo, dichiarandosi, quindi, disponibile ad una cessione su base negoziale del terreno;…La scelta del proprietario espropriando di concludere il procedimento espropriativo con la cessione volontaria del bene, ha essenzialmente l’effetto di attribuire al proprietario espropriando: a) il diritto di pretendere dall’espropriante che abbandoni il procedimento ablatorio in corso e acquisisca la proprietà del bene con attività negoziale; b) di ottenere l’indennità secondo i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 12; ma non anche l’effetto di obbligare la Pubblica Amministrazione a porre in essere il contratto di cessione del bene, perché l’amministrazione che ha iniziato un siffatto procedimento non è obbligata per legge a completarlo, e quindi, neppure, a porre in essere il contratto di cessione, né è configurabile in capo al privato che abbia concluso detto accordo un diritto ad essere espropriato.”

Pertanto  ciò che è precluso all’Amministrazione è di procedere all’esproprio se l’interessato ha dichiarato la disponibilità alla cessione bonaria e in tal senso deve intendersi che ” il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà”, secondo la formulazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 327/2001, e non anche che l’Amministrazione sia obbligata a stipulare il negozio di cessione bonaria, salva naturalmente la scadenza dei termini per le espropriazioni e quindi del vincolo espropriativo.

Si riporta di seguito il testo della sentenza.

***

N. 00109/2016REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8537 del 2014, proposto da:
Comune di Spoltore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Del Federico, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, per mandato a margine dell’appello;

contro

Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni, Ida Tatoni, rappresentati e difesi dall’avv. Donato Di Campli, e elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Giovanni Da Empoli n. 6, presso lo studio dell’avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

nei confronti di

Giovanna Tatoni, quale erede di Giovanni Tatoni, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara n. 319 del 3 luglio 2014, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 558/2010, proposto per l’annullamento della nota del 31 agosto 2010 recante di diniego di cessione bonaria di terreni assoggettati a procedura espropriativa, con declaratoria dell’obbligo del Comune di Spoltore di procedere alla conclusione del procedimento nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, e con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 3.500,00

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni e Ida Tatoni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Corea, per delega dell’avv. Del Federico, per l’appellante Comune di Spoltore e l’avv. Di Campli per gli appellati Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni e Ida Tatoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Il Comune di Spoltore con deliberazione consiliare n. 74 del 3 novembre 2000 ha adottato, e con successiva deliberazione consiliare n. 5 del 5 febbraio 2001 ha approvato una variante al piano di attrezzature produttive D4 (P.A.P.), con conseguente assoggettamento a vincolo espropriativo di suoli in comproprietà di Giovanni Tatoni, Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni, Ida Tatoni, cui è seguito l’avviso di deposito degli atti espropriativi e indicazione del valore di stima e dell’indennità di esproprio per un importo totale di circa € 450.000,00.

Con nota del 1° gennaio 2005 gli interessati hanno dichiarato di aderire alla stima e con successiva nota del 10 maggio 2010 hanno diffidato il Comune a procedere alla stipula dell’atto di cessione bonaria.

Il Comune, previa comunicazione del preavviso di diniego, ha rigettato l’istanza di cui alla diffida, e gli interessati ha impugnato il diniego di cessione bonaria con il ricorso in primo grado n.r. 558/2010, riassunto dagli altri comproprietari a seguito del decesso di Giovanni Tatoni.

Con la sentenza in epigrafe n. 319 del 3 luglio 2014 il T.A.R. ha ritenuto infondati i rilievi svolti dal Comune nel diniego nonché le relative eccezioni svolte in giudizio -sostanzialmente imperniate sulla natura non provvedimentale ma negoziale dell’atto, sull’inesistenza dell’obbligo di procedere alla stipulazione dell’accordo di cessione bonaria, sulla “interruzione” della procedura espropriativa in difetto di soggetti interessati all’assegnazione del lotto-, e ritenuto sussistente un diritto potestativo alla stipulazione dell’accordo di cessione bonaria, ha accolto il ricorso annullando il diniego e ordinando di concludere il procedimento entro un termine assegnato.

2.) Con appello notificato il 9 ottobre 2014 e depositato il 23 ottobre 2014, il Comune di Spoltore ha impugnato la sentenza deducendone l’erroneità e ingiustizia per i motivi di seguito sintetizzati:

1) Assenza di provvedimento amministrativo. Carenza d’interesse, perché la nota n. 227876 di prot. del 31 agosto 2010, con cui si è significato che non si intendeva procedere alla stipulazione dell’accordo di cessione bonaria, non ha contenuto e effetti provvedimentali, costituendo mera comunicazione di volontà negoziale.

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, perché la rinuncia da parte dell’assegnatario del lotto determina interruzione della procedura di espropriazione, che non è destinata ad avere ulteriore corso, e infatti i terreni sono rimasti nella disponibilità degli interessati e su di essi non è stata eseguita alcuna trasformazione urbanistica.

Sotto altro profilo la mera accettazione dell’indennità di esproprio di cui alla stima non perfeziona alcun accordo, né assume efficacia obbligatoria in ordine alla stipulazione dell’accordo di cessione, e non attribuisce alcun diritto potestativo in capo agli interessati accettanti.

Nel giudizio si sono costituiti gli appellati Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni e Ida Tatoni che, con memorie difensive depositate il 6 novembre 2014 e il 15 maggio 2015, hanno dedotto in sintesi:

1) l’inammissibilità dell’appello, che non conterrebbe critiche puntuali alla sentenza, per genericità dei relativi motivi ex art. 101 c.p.a.;

2) l’infondatezza dell’appello, perché la nota comunale gravata ha natura provvedimentale, tanto che è stata preceduta da comunicazione d’avvio ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e attiene a cessione bonaria, e perché i rilievi svolti dal Comune sono irrilevanti:

– sia quanto alla rinuncia dell’assegnatario del lotto, che non ha impedito l’avvio della procedura espropriativa, essendo stata anzi approvata variante di ampliamento del p.a.p. con delibera n. 55/2009:

– sia quanto ad una pretesa interruzione della procedura stessa, mai formalizzata, e con cui contrasta l’approvazione e pubblicazione del regolamento per l’assegnazione delle aree del piano delle attività produttive, dovendosi in definitiva riconoscere che, a fronte dell’accettazione del valore di stima dell’indennità, è sorto in capo agli interessati il diritto alla stipula dell’atto di cessione bonaria (e al perfezionamento del relativo subprocedimento) e il correlativo obbligo dell’Amministrazione comunale.

Con successive memorie di replica, depositate il 21 (Comune di Spoltore) e il 22 maggio 2015 (Paolo Tatoni, Panfilo Tatoni e Ida Tatoni) le parti hanno controdedotto ai rispettivi assunti.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso proposto in primo grado.

3.1) In limine deve disattendersi l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi.

Tanto con il primo quanto con il secondo motivo è stata evidenziata l’erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta qualificazione provvedimentale della nota comunale n. 227876 di prot. del 31 agosto 2010 e alla sussistenza di un diritto potestativo in ordine alla stipulazione dell’accordo di cessione bonaria, nel primo e nel secondo caso con argomentazioni giuridiche la cui portata critica risulta commisurata ai rilievi svolti dal giudice amministrativo abruzzese.

3.2) Ancora in via pregiudiziale, e per completezza, deve evidenziarsi che né le parti né la sentenza si sono dati carico di valutare il profilo della giurisdizione in ordine all’oggetto della domanda, come individuabile nel nesso tra petitum e causa petendi (c.d. petitum sostanziale), costituito, in definitiva dall’accertamento dell’obbligo di procedere alla stipulazione di un negozio di cessione dell’immobile.

Infatti, solo qualora sia stata già stipulata la cessione essa assume valore di atto sostitutivo del provvedimento espropriativo, e quindi le relative questioni rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133 comma 1 lettera a) n. 2 c.p.a. oltre che, e sempre per il riferimento agli accordi, ex art. 133 comma 1 numero 2) lettera g) c.p.a.

Peraltro la cognizione di tale profilo pregiudiziale è precluso dal disposto dell’art. 9 c.p.a. che non ne consente, com’è noto, il rilievo d’ufficio nel giudizio d’appello, salvo che esso sia stato dedotto con specifico motivo avverso la sentenza che abbia statuito anche in modo implicito sulla giurisdizione,ciò che non si è inverato nel caso di specie.

3.3) Nel merito, e a prescindere da ogni altra questione attinente alla natura della nota comunale e alle ragioni ivi addotte a sostegno del rifiuto di stipulare l’accordo di cessione bonaria, è destituita di fondamento giuridico la domanda proposta in primo grado perché -e in ciò devono condividersi le censure dedotte con il secondo motivo d’appello-, deve recisamente escludersi che possa affermarsi la sussistenza, in capo all’amministrazione, di un obbligo a contrarre, attribuendo effetti obbligatori alla comunicazione della misura dell’indennità di esproprio seguita da manifestazione di disponibilità dell’interessato ad addivenire alla cessione bonaria.

Come ha precisato la Corte di Cassazione, infatti, “L’iter procedurale della cessione volontaria di un bene oggetto di espropriazione per pubblica utilità, non consente di individuare, prima della stipula del contratto definitivo di cessione del bene, un contratto preliminare tra l’ente espropriante e il proprietario espropriando…;…nell’intervenuto scambio fra le parti dei due atti (la comunicazione dell’espropriante e la dichiarazione di condivisione dell’espropriando) non è ravvisabile un contratto preliminare rispetto a quello successivo di cessione volontaria del bene perché nessuno degli atti in questione ha un contenuto volitivo, ma solo conoscitivo nel senso che il primo dei due si limita a fornire alla controparte gli elementi di conoscenza necessari perché questi possa consapevolmente decidere di optare per il proseguo del procedimento oblatorio, ovvero per una soluzione negoziale, mentre il secondo, a sua volta, si limita a dichiarare che condivide la stima effettuata dal primo, dichiarandosi, quindi, disponibile ad una cessione su base negoziale del terreno;…La scelta del proprietario espropriando di concludere il procedimento espropriativo con la cessione volontaria del bene, ha essenzialmente l’effetto di attribuire al proprietario espropriando: a) il diritto di pretendere dall’espropriante che abbandoni il procedimento ablatorio in corso e acquisisca la proprietà del bene con attività negoziale; b) di ottenere l’indennità secondo i criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 12; ma non anche l’effetto di obbligare la Pubblica Amministrazione a porre in essere il contratto di cessione del bene, perché l’amministrazione che ha iniziato un siffatto procedimento non è obbligata per legge a completarlo, e quindi, neppure, a porre in essere il contratto di cessione, né è configurabile in capo al privato che abbia concluso detto accordo un diritto ad essere espropriato.” (cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990).

In altri termini, ciò che è precluso all’Amministrazione è di procedere all’esproprio se l’interessato ha dichiarato la disponibilità alla cessione bonaria e in tal senso deve intendersi che ” il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà”, secondo la formulazione dell’art. 45 del d.P.R. n. 327/2001, e non anche che l’Amministrazione sia obbligata a stipulare il negozio di cessione bonaria, salva naturalmente la scadenza dei termini per le espropriazioni e quindi del vincolo espropriativo.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

4.) In definitiva in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza gravata, deve rigettarsi il ricorso proposto in primo grado.

5.) La peculiarità e relativa novità della questione giuridica esaminata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 8537 del 2014:

1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara n. 319 del 3 luglio 2014, rigetta il ricorso proposto in primo grado;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Decreti ingiuntivi al TAR per danno da ritardo della PA https://www.giurdanella.it/2014/03/decreti-ingiuntivi-la-pa-lumaca/ Tue, 18 Mar 2014 12:34:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21888 Le linee guida sull'art. 28 DL 69/2013 che ha introdotto l'indennizzo per danno da ritardo della PA

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Se la Pubblica Amministrazione tarda nella conclusione del procedimento ad istanza di parte è possibile chiedere al Tar un decreto ingiuntivo per ottenere l’indennizzo da ritardo.

La direttiva della Funzione Pubblica del 9 gennaio scorso (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) fornisce linee guida per l’applicazione dell’articolo 28 del DL 69/2013,  che ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione  dei procedimenti ad istanza di parte.

La novità ha carattere transitorio (diciotto mesi), riguarda solo le imprese e i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa e solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013.

La norma è volta ad agevolare le imprese, infatti, l’indennizzo viene pagato per il solo fatto che siano scaduti tutti i termini per la conclusione del procedimento da parte della PA.

Non occorrerà, dunque, dimostrare né che l’Amministrazione sia stata negligente e colpevole, né che sia incorsa in errore inescusabile o abbia agito in mala fede.

Più nel dettaglio, per ottenere l’indennizzo non sarà sufficiente attendere il termine per la conclusione del procedimento, ma sarà necessario aver provveduto ad attivare entro 20 giorni l’intervento sostitutivo (ossia l’intervento di un altro funzionario).

Una volto trascorso inutilmente anche il secondo termine (attribuito al nuovo funzionario per chiudere la pratica), allora e solo allora sarà dovuto l’indennizzo.

Nel momento in cui si chiede l’intervento sostitutivo dovrà anche essere richiesto l’indennizzo e nell’ipotesi in cui, scaduti tutti i termini, l’amministrazione adotti l’atto, la somma verrà erogata lo stesso e senza pretendere altra specifica richiesta dall’interessato.

Se non provvede, quest’ultimo potrà adire il Tar e chiedere un decreto ingiuntivo che ordini all’Amministrazione di ottemperare. L’impresa, infine, ha anche la possibilità di agire contro il silenzio della PA al fine di ottenere una sentenza che la condanni all’adozione del provvedimento.

Le due azioni potranno comunque essere esperite contestualmente dall’interessato.

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Il danno da mero ritardo dopo il decreto del “fare” https://www.giurdanella.it/2013/07/il-danno-da-ritardo-dopo-il-decreto-del-fare/ Tue, 30 Jul 2013 06:00:37 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15230 Il governo Letta ha introdotto, con il decreto Fare, un indennizzo automatico per il danno da mero ritardo, che tuttavia presenta significative limitazioni

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Dall’introduzione del dovere di concludere il procedimento entro un termine prestabilito, risalente alla legge 241 del 1990, il legislatore si è sforzato di escogitare rimedi efficaci nel caso in cui tale obbligo non fosse rispettato dall’ufficio. Così è stata prevista una specifica responsabilità disciplinare del responsabile del procedimento (che nei casi estremi diventa responsabilità penale), l’intervento sostitutivo del superiore gerarchico, il ricorso giurisdizionale contro il silenzio, e infine il risarcimento del danno da ritardo.

L’ultima novità è l’introduzione, con l’art. 28 del decreto del “fare” (n. 69/2013), di una forma di indennizzo automatico da ritardo nella conclusione del procedimento. Secondo le nuove norme, le pubbliche amministrazioni corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento a istanza di parte, per cui la legge prevede l’obbligo di pronunciarsi.

Ma sono diverse le limitazioni di questo strumento. Innanzitutto il risarcimento non è affatto automatico: in primo luogo occorre che l’interessato abbia richiesto al superiore gerarchico entro un termine perentorio di sette giorni un intervento sostitutivo, a quel punto l’indennizzo scatterà solo nel caso in cui anche il superiore gerarchico non rispetti il termine previsto per l’esercizio del potere sostitutivo.

La somma dovrà essere complessivamente non superiore a 2.000 euro, realizzando quindi un risarcimento parziale; per ogni risarcimento ulteriore occorrerà provare il dolo o la colpa.

Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso al TAR. Ma se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condannerà il ricorrente a pagare in favore dell’amministrazione una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

In ogni caso il nuovo rimedio ha carattere provvisorio e sperimentale, dato che vige solo per i procedimenti riguardanti l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e solamente trascorsi 18 mesi da questa data si stabilirà se confermarlo, rimodularlo o abbandonarlo.

Va segnalato che è nell’aria una modifica significativa della normativa in sede di conversione del decreto, allo scopo di aumentarne l’utilità. Probabile che l’indennizzo venga esteso a tutti i procedimenti a istanza di parte (quindi non solo alle imprese) e che la procedura per l’ottenimento venga semplificata.

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Decreto Fare: previsto un indennizzo per il ritardo del procedimento amministrativo https://www.giurdanella.it/2013/06/decreto-fare-previsto-un-indennizzo-per-il-ritardo-del-procedimento-amministrativo/ Wed, 19 Jun 2013 06:00:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14608 Tra le previsioni spicca l' indennizzo in denaro a cui le imprese (e successivamente anche i privati) avranno diritto nel caso in cui la PA ritardi nella conclusione del procedimento

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Nella riunione del 15 giugno 2013 il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato un decreto legge che prevede misure urgenti per il rilancio economico del Paese, denominato “Decreto Fare”.
Tra i vari interventi contenuti nel provvedimento, spicca la previsione di un indennizzo in denaro a cui le imprese (e successivamente anche i privati) avranno diritto nel caso in cui la pubblica amministrazione ritardi nella conclusione del procedimento.
Nello schema del provvedimento, reso noto dal Governo tramite un comunicato, tra le misure a sostegno delle imprese, si legge infatti che “viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. Se non liquidata, la somma può essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata”.
L’obiettivo di tale previsione è sicuramente quello di garantire tempi certi di chiusura delle procedure, attraverso una semplificazione e velocizzazione dei procedimenti stessi.
Scaduto infruttuosamente il termine per l’adozione del provvedimento si avrà dunque diritto ad un indennizzo di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro (il tetto massimo è però stato dimezzato rispetto a quello previsto all’interno della bozza del decreto precedente all’approvazione).
Per il momento tale misura sarà avviata in via sperimentale con riferimento alle sole imprese, per poi essere estesa, fra circa un anno, anche ai singoli cittadini.
Secondo quanto indicato nel comunicato del Governo, alla scadenza del termine del procedimento, il funzionario inadempiente dovrebbe essere sostituito da un soggetto responsabile del potere sostitutivo, al quale, in caso di mancata conclusione, spetterà il compito di liquidare la somma dovuta a titolo di indennizzo.
Nel caso in cui ciò non avvenga l’interessato avrà diritto a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per il riconoscimento della somma, e la conseguente liquidazione, attraverso una procedura semplificata che dovrebbe evitare un eccessivo dilungamento dei tempi.
Affinché tale strumento, sicuramente utile in astratto a dissuadere le PP.AA. da eventuali ritardi, sia effettivamente applicabile è necessario, però, che i tempi del singolo procedimento siano resi conoscibili in modo chiaro e inequivocabile da parte dell’amministrazione procedente.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo dello schema del Governo, reso noto tramite il comunicato del 15 giugno 2013, relativo al “Decreto Fare”.

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