informatici Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/informatici/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 27 Jan 2014 12:02:04 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Informatici: Il Tar Lazio li ammette all’Albo Ingegneri https://www.giurdanella.it/2013/12/informatici-il-tar-li-ammette-allalbo-degli-ingegneri/ Thu, 05 Dec 2013 07:59:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19002 I laureati in Informatica del vecchio ordinamento potranno sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza che si riporta di seguito. La controversia, promossa dall’Associazione  nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita  dal Miur rispetto ad una […]

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I laureati in Informatica del vecchio ordinamento potranno sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione. Lo ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza che si riporta di seguito.

La controversia, promossa dall’Associazione  nazionali laureati in scienze dell’informazione e dell’informatica, aveva ad oggetto l’ interpretazione fornita  dal Miur rispetto ad una circolare applicativa  concernente la norma di riordino – dpr 328/2001-  che ha disposto la suddivisione dell’Albo degli Ingegneri in tre settori di specializzazione, inserendo nel settore dell’informazione le attività professionali storicamente svolte dai laureati in informatica (mai contemplate prima tra quelle inerenti la professione di ingegnere). La contestata  interpretazione infatti ha impedito, per dieci anni,  ai laureati in informatica  del vecchio ordinamento ( a differenza dei laureati in informatica di nuovo ordinamento e ai laureati in ingegneria) di sostenere gli esami per l’accesso alla sezione A dell’albo degli Ingegneri, settore dell’Informazione.

Il Tar Lazio ha bocciato l’interpretazione ministeriale sostenendo che l’entrata in vigore di un “ nuovo sistema  di studio e dalla correlata possibilità di accedere a specifiche professioni deve armoniosamente raccordarsi con il sistema pregresso, e che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è (era,  all’epoca della proposizione del ricorso) di nuova istituzione, sicché “non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano  liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso”.

Dunque, a parere del Giudice Amministrativo non si  giustifica la rigorosa interpretazione ministeriale della norma intesa proprio a salvaguardare il “valore dei titoli di studio e abilitativi  conseguiti in conformità al precedente ordinamenti”.

Qui il testo integrale della sentenza del TAR LAZIO. Di seguito, riportiamo la motivazione.

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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Sentenza del 27 novembre 2013 numero 10163

(presidente Maria Luisa De Leoni, estensore Giulia Ferrari)

 

(…)

1. Il ricorso è fondato, anche alla luce delle argomentazioni espresse da una pressocché costante giurisprudenza formatasi sul punto (Tar Lazio, sez. III bis, 18 febbraio 2011, n. 155; id. 22 aprile 2010, n. 8046; Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116; Tar Lecce 19 gennaio 2004, n. 653).

L’impugnata circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica n. 2126 del 28 maggio 2002 ha interpretato l’art. 8, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (“Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”), nel senso che “i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di stato continuano ad essere titoli validi per l’accesso allo stesso. Al contrario le lauree che, nell‘ambito del previgente ordinamento, non consentivano l’accesso agli esami di stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami “.

Osserva il Collegio che la suddetta interpretazione non risulta condivisibile alla luce del disposto del precitato art. 8, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo 11, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell‘art. 17, comma 95, l. 15 maggio 1997 n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II”.

Il tenore letterale della norma e la sua intitolazione sono già di per sé soli sufficienti ad escludere l’interpretazione che di essa ha dato il Ministero, essendo più ragionevole ritenere che il legislatore, con tale norma di salvaguardia, abbia voluto da un lato tutelare gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri che, infatti, possono iscriversi all’interno della sezione A, nei settori a loro scelta, senza sostenere alcun esame (art. 49, d.P.R. n. 328 del 2001 cit.); dall’altro, dare la possibilità a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea secondo il previgente ordinamento di partecipare agli esami di stato per conseguire le abilitazioni professionali relative.

Tale norma non distingue tra lauree che in passato consentivano o meno l’accesso ad attività protette e, dunque, non si riferisce solamente a coloro che hanno conseguito o conseguiranno la “vecchia” laurea in ingegneria, ma a tutti i titoli di studio che abbiano come sbocco professionale l’esercizio di un’attività per cui attualmente viene richiesta l’abilitazione e ciò, dunque, vale anche per la laurea in Scienze dell’Informazione conseguita dai ricorrenti.

A queste considerazioni vanno aggiunge quelle espresse dal Tar Veneto 30 novembre 2005, n. 4116, per il quale contrasta con la ratio del sistema impedire l’accesso all’esame di stato a coloro che hanno ottenuto la laurea in Informatica in base al vecchio ordinamento, considerato anche che l’esame di stato per l’abilitazione alle professioni di tipo informatico è di nuova istituzione, sicchè non pare ammissibile discriminare coloro che, nel vigente ordinamento, potevano liberamente esercitarle, privandoli della possibilità di accedere all’esame stesso.

Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell’istruzione che, con nota del 6 giugno 2012 n. 2100, ha affermato che l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all’esame di stato per l’iscrizione ai diversi Albi. Ciò in quanto è “proprio l’esame di stato il momento di verifica dell’idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni”. Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che “tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di stato”.

2. L’illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano l’annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata.

(…)

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La certificazione di qualita’ nelle gare d’informatica https://www.giurdanella.it/2010/09/la-certificazione-di-qualita-nelle-gare-dinformatica/ Sat, 11 Sep 2010 22:00:00 +0000 (ordinanza 1089/2010)

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Il Tar Catania ha confermato l’aggiudicazione, da parte del Comune di Catania, del servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, a Engineering Tributi, difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Chiara Carosi e Carmelo Giurdanella.

Il Tar, con ordinanza della sua terza sezione (presidente estensore Calogero Ferlisi), ha sancito il principio secondo cui l’oggetto della certificazione di qualità, in una gara ad oggetto informatico, non può essere generico, ma deve fare riferimento alle peculiari caratteristiche della gara (nella specie “informatica fiscale”).

Si legge nell’ordinanza, che “non sembra presentare sufficienti profili di fondatezza alla luce delle specifiche difese dispiegate dal Comune di Catania e dalla controinteressata Engineering Tributi Spa circa la inadeguatezza della certificazione ISO 9001:2008 prodotta dalla ricorrente rispetto all’oggetto del bando (inerente il servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, “anche mediante la creazione di nuovi moduli software …”) … e la certificazione richiesta dal bando (“per l’attività oggetto dell’appalto”), in relazione alla peculiarità dell’oggetto del servizio de quo (lotta all’evasione fiscale), non appare irragionevolmente restrittiva della partecipazione alla gara e quindi al principio di libera concorrenza“.

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Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Ordinanza 9 settembre 2010 n. 1089



(presidente estensore Ferlisi)

N. 01089/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 02147/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2010, proposto da Halley Consulting Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio eletto presso Pietro Paterniti La Via in Catania, viale XX Settembre,19;

contro

Comune di Catania, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Macri’, con domicilio eletto presso Daniela Macri’ in , via G. Oberdan, 141; Comune di Catania – Direzione Patrimonio Provveditorato Economato – P.O. Contratti e Appalti;

nei confronti di

Engineering Tributi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Giurdanella, Stefano Vinti, Chiara Carosi, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Catania, via Trieste, 36;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 79/10 del 7.7.2010 con cui la Commissione esaminatrice ha ammesso a partecipare alla gara la società controinteressata Engineering Tributi S.p.A. e ha ritenuto, invece, di dover approfondire la posizione della Halley Consulting s.r.l.;

– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 81/10 del 9.7.2010;

– del provvedimento di cui al verbale di gara n. 82/10 del 9.7.2010;

– ove occorra, del bando di gara per l’affidamento del servizio di attuazione di modalità tecnico operative, finalizzate alla implementazione e alla messa a punto di teniche di incrocio tra tutte le banche dati disponibili al fine di incrementare in tempi brevi il gettito ICI e TARSU.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Engineering Tributi Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, ad una prima delibazione, non sembra presentare sufficienti profili di fondatezza alla luce delle specifiche difese dispiegate dal Comune di Catania e dalla controinteressata Engineering Tributi Spa circa la inadeguatezza della certificazione ISO 9001:2008 prodotta dalla ricorrente rispetto all’oggetto del bando (inerente il servizio per l’incrocio informatizzato di tutte le banche dati disponibili per la lotta all’evasione fiscale, per ICI e TARSU, “anche mediante la creazione di nuovi moduli software …”);

– che la certificazione richiesta dal bando (cfr. punto 5: “per l’attività” oggetto dell’appalto”), in relazione alla peculiarità dell’oggetto del servizio de quo (lotta all’evasione fiscale), non appare irragionevolmente restrittiva della partecipazione alla gara e quindi al principio di libera concorrenza cui pure si fa cenno in ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III^, rigetta l’istanza cautelare di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Alba Paola Puliatti, Consigliere

Depositata in segreteria il 9 settembre 2010

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