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]]>L’INPS, nella sua nota, aveva motivato il diniego d’accesso sulla base di una presunta infondatezza della motivazione dell’istanza stessa.
Tuttavia come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, “a sussistenza dell’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3595/2016 e 6676/2014)”.
Pertanto, il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego operato dall’INPS.
Per quanto riguarda il diniego operato da Equitalia, il TAR ha rilevato che “il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore, il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento, sufficienza di motivazione etc.) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente”.
In conclusione, il fatto che l’unico originale sia quello a suo tempo trasmesso non costituisce ragione sufficiente per rifiutare il rilascio di una copia conforme al documento che rimane in possesso di Equitalia o di un duplicato.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 15/07/2017
N. 00262/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2017, proposto dalla Ecoinox Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giacomo Saviano, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Equitalia Servizi di Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Frabetti, domiciliata ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Oreste Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Avvocatura Inps viale Basetti 10;
per l’annullamento
dei provvedimenti di rigetto con cui Equitalia S.R. spa e l’Inps – Direzione Provinciale di Parma hanno illegittimamente rifiutato l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dagli stessi e, in particolare:
copia conforme all’originale di tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito relativi al proprio ruolo così come notificati;
copia conforme del ruolo nominativo integrale completo;
relate di notifica delle suddette cartelle;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116 comma 4 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Equitalia Servizi di Riscossione e di Inps;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 22 aprile 2017 e depositato il successivo 26 aprile, la società Ecoinox impugna le note con le quali Equitalia e INPS hanno negato l’accesso alle copie degli atti richiesti.
Avverso il diniego di accesso la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 241/90 e dell’art. 2 del dpr 184/2006, nonché dell’art. 24 Cost., in quanto il gravato rifiuto le impedirebbe di tutelare i propri diritti in tutte le forme consentite dall’ordinamento.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge 241/90, l’eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità delle motivazioni, in quanto essa non ha avuto accesso né ai ruoli nominativi, né agli originali delle cartelle di pagamento né dal cassetto previdenziale Inps è possibile accedere ai documenti richiesti. La circostanza che i ruoli vengono formati esclusivamente in via telematica non comporta l’impossibilità per la società di Riscossione di rendere accessibili gli stessi in quanto allo stato esistenti. La ricorrente insiste, poi, sulla legittimità della richiesta presentata atteso che l’obbligo di ostensione delle cartelle è stata reiteratamente affermata dalla giurisprudenza, che ha escluso l’equipollenza di documenti che l’amministrazione giudica equipollenti come ha escluso la sussistenza di impedimenti all’accesso, non rilevandosi esigenze di segretezza.
Il 12 maggio 2017 si è costituita l’INPS con una memoria nella quale resiste nel merito, contestando la sussistenza di un interesse attuale della ricorrente non risultando esecuzioni in corso.
Il 29 maggio 2017 si è costituita Equitalia Servizi di Riscossione con una memoria con la quale eccepisce la nullità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente, in quanto priva del nome e cognome del sottoscrittore della procura e della sua esatta qualificazione, e resiste nel merito.
Con memoria del 22 giugno 2017 la ricorrente replica alle controdeduzioni avversarie affermando che:
– “Il cassetto previdenziale” a cui si riferisce l’INPS nella propria nota fornisce soltanto un mero elenco di documenti (avvisi di addebito) senza però consentire all’utente di poterli scaricare e verificarne il contenuto;
– la procura alle liti riporta in modo chiaro ed inequivoco tutti gli elementi necessari per la sua validità (il nome del legale rappresentante e la sua qualità di amministratore unico, nonché il timbro).
Con memoria depositata il 4 luglio 2017 l’Inps insiste nell’eccepire l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, allegando che:
– tutti gli avvisi di competenza Inps sono stati notificati via pec e non risulta che vi siano in atto azioni esecutive da parte di Equitalia;
– in data 31.5.2016 ha presentato ad Equitalia domanda di pagamento dilazionato, dimostrando di conoscere bene le proprie inadempienze contributive, ed ha anche intrapreso azione giudiziaria innanzi al Giudice del lavoro di Parma.
Seguono altre memorie di replica.
Nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2017, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di nullità della procura alle liti, sollevata da Equitalia.
L’eccezione è infondata.
La procura non risulta priva della qualifica del sottoscrittore, essendo riportato nel timbro, in calce alla firma, che si tratta dell’Amministratore Unico della Ecoinox, ovvero, in base a quanto si legge nella visura della CCIAA, della sig.ra Bottarelli Valentina.
Ne consegue l’assenza di incertezza alcuna in ordine al soggetto che ha conferito la suddetta procura.
Del pari infondata è l’eccepita improcedibilità del ricorso per avere la ricorrente presentato domanda di rateizzazione non integrando la stessa acquiescenza ovvero rinuncia alla contestazione degli addebiti (vedi Cass. Civ. Sez. Trib. 3347/2017).
Nel merito il ricorso è fondato, in parte, nei limiti meglio di seguito esposti.
Con riguardo alla nota dell’INPS, ove si legge che il diniego si basa sulla infondatezza della motivazione dell’istanza di accessoper avere la società ricorrente fatto domanda di accesso motivata dalla esigenza di accertare l’esatta corrispondenza tra la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito ed il ruolo formatosi ai fini della ricorribilità dinanzi all’A.G. competente, la ragione posta a base del diniego è frutto di una errata applicazione dell’art. 22 della legge 241/90, contenente previsioni che individuano, quale interessato, il soggetto che abbia un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Nel caso in esame l’ente previdenziale ha negato l’accesso, sindacando i motivi della ricorrente, benchè fosse evidente che la stessa avesse un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione dei documenti da cui sono scaturiti i debiti iscritti a ruolo. Non spetta a chi riceve l’accesso valutare l’utilità ai fini difensivi degli atti di cui si chiede l’accesso, fermo restando che nel caso sub judice una qualche utilità appare evidente, trattandosi di accesso a cartelle di pagamento ed avvisi di addebito a carico della società ricorrente (cfr. ex multis CdS IV 4286/2014).
Del pari infondata è l’asserita assenza di procedimenti esecutivi in corso. Ad integrare il requisito dell’attualità dell’interesse è sufficiente quanto riportato nei ruoli depositati in atti (vedi, ad es. estratto di ruolo datato 29/3/2017, ruolo 2015 n° 1076 avviso di addebito 378201500001746668 000).
Come affermato dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio, la sussistenza dell’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3595/2016 e 6676/2014).
Il rifiuto è, pertanto, illegittimo e va annullato.
Con riguardo alla nota di Equitalia ed all’asserito, da parte ricorrente, rifiuto di consentire l’accesso a copie conformi del ruolo nominativo, sulla scorta della inesistenza di ruoli in forma cartacea, sostituiti da estratti di ruolo attestati conformi all’originale, l’accesso non può dirsi negato (cfr. tra le altre Tar Salerno II 955/2017).
Il ricorrente peraltro non specifica quali sarebbero gli elementi non riportati nei suddetti estratti ai quali Equitalia ha consentito l’accesso.
Diverso discorso per le cartelle di pagamento, attesa la non equipollenza delle stesse con gli estratti di ruolo (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, VI Sezione, n. 01813 del 13/04/2016).
Considerato che non vi è prova in atti che Equitalia abbia provveduto all’inoltro del duplicato, come, invece, si dichiara nella nota impugnata, la censura è ammissibile ed è altresì fondata.
La cartella esattoriale è prevista dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (attualmente, il modello vigente è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 aprile 2008). I documenti prodotti in giudizio sono invece degli elaborati informatici (gli estratti di ruolo) formati dall’Ente impositore contenente, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria. La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti, atteso che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, non è permesso all’amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente (cfr. sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 2834 del 9.6.2015 e n.2422 del 12.5.2014).
Come di recente rilevato dal giudice amministrativo (vedi Tar Lazio II bis 4890/2017) “(a)nche le pronunce della Corte di Cassazione che escludono l’onere del concessionario di produrre (in giudizio) copia integrale della cartella – citate dalla difesa di Equitalia nella memoria difensiva e nel corso della discussione – risultano, ad un’attenta lettura, riguardare specificamente l’ipotesi, diversa da quella in questione, in cui “la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa”” (cfr. Cass.Pen., Sez.II, 23.06.2015 n. 12888; Cass. Civ., Sez.III, 9.06.2016 n.11794).
Il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore, il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento, sufficienza di motivazione etc.) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente.
La circostanza che l’unico originale sia quello a suo tempo trasmesso non sembra costituire ragione sufficiente per negare il rilascio di una copia conforme al documento che rimane in possesso di Equitalia ovvero di un duplicato (cfr. Tar del Lazio II bis 4890/2017).
Per quanto riguarda le relate di notifica delle cartelle, Equitalia ha depositato una parte delle ricevute della spedizione via posta elettronica certificata, sistema attraverso il quale attesta di avere notificato le cartelle di pagamento.
Mancano, tuttavia, le relate delle Cartelle elencate dalla ricorrente nella memoria di replica (37820150000159911 – 37820150000366329 – 37820150001746668 – 37820160001018221 – 07820150003483757 – 07820150005794609 – 07820150009808161 – 07820160008720953 – 37820170000041906) in relazione alle quali deve accogliersi la doglianza ed estendersi l’ordine di ostensione e copia.
Con riguardo, infine, alla regolarità dell’istanza di accesso, Equitalia evidenzia la mancata sottoscrizione digitale da parte della sig.ra Bottarelli Valentina, Amministratore Unico di Ecoinox.
Il suddetto rilievo appare strumentale, nel caso di specie, avendo già a suo tempo Equitalia chiesto ed ottenuto l’integrazione della documentazione, relativa alla corretta identificazione della appartenenza della sottoscrizione della delega da parte della sig.ra Bottarelli, ovvero il documento di identità, richiesta da ritenersi inutilmente vessatoria ove l’istanza fosse stata irrimediabilmente irrituale come ora afferma Equitalia.
Equitalia, peraltro, in riscontro di detta richiesta, ha concesso l’accesso agli estratti di ruolo.
Per quanto sopra osservato il ricorso va accolto, in parte, nei termini di cui sopra e per l’effetto dichiara l’obbligo delle intimate società di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui sopra e per l’effetto dichiara l’obbligo delle intimate società di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso e specificata in parte motiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Anna Maria Verlengia | Sergio Conti | |
IL SEGRETARIO
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]]>L'articolo APE sociale: i chiarimenti dell’INPS proviene da Giurdanella.it.
]]>L’INPS ha precisato che in caso di stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, di dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.
Si legge dalla nota INPS: “Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Clicca qui per il testo della nota INPS
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]]>L'articolo Rilascio DURC: le circolari dell’INPS e dell’INAIL proviene da Giurdanella.it.
]]>Quindi, quanti hanno proposto richiesta di rottamazione entro lo scorso 21 aprile, se richiesto, otterranno il rilascio immediato del DURC positivo senza dover aspettare il saldo della prima rata o dell’unica rata relativa al piano di rottamazione da approvarsi, ragion per cui in caso di parziale o ritardato versamento dell’unica rata, si verificherà l’annullamento dei DURC rilasciati da parte degli enti deputati al controllo.
Inoltre, l’INPS sul punto ha pubblicato la circolare n. 80 del 2 maggio 2017, che fornisce istruzioni operative sulla disciplina prevista dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Si legge nella circolare: “A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità”.
Anche l’INAIL si è espresso sulla questione. Si legge dalla circolare n. 18 del 28 aprile 2017: “A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva.
Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.
Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione”.
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]]>L'articolo Pratica Forense all’INPS: pubblicati i bandi. Domande entro il 20 luglio proviene da Giurdanella.it.
]]>Da lunedì 20 giugno 2016 è disponibile la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS.
I bandi regionali e quello riferito ai posti disponibili presso il Coordinamento generale Legale sono pubblicati sul sito istituzionale (www.inps.it) oltre che esposti presso le Direzioni regionali ed i Consigli degli ordini degli avvocati territorialmente competenti.
Per poter svolgere la pratica presso l’Avvocatura dell’INPS, occorre possedere i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
– essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
– se già iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine, non avere una anzianità di iscrizione superiore a 6 (sei) mesi.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
La domanda per l’ammissione alla pratica forense di cui ai predetti bandi dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it – Homepage – Concorsi e Gare – Concorsi – Bandi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS) dalle ore 12,00 del 20 giugno 2016 fino alle ore 14,00 del 20 luglio 2016. Saranno escluse le domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata (quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto).
La domanda di ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata per uno soltanto degli Uffici Legali dell’INPS citati nell’art. 1 dei bandi. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum vitae redatto nel formato europeo (in .pdf).
Dalla predetta procedura resta esclusa la Regione Trentino Alto Adige che procederà alla pubblicazione del bando di propria competenza secondo le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo e con modalità non telematiche.
Le Direzioni regionali verificheranno il possesso dei requisiti prescritti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale, valuterà l’idoneità dei candidati sulla base dei criteri riportati nel bando e formerà la graduatoria.
Per l’Avvocatura centrale, la procedura sopra descritta sarà svolta a cura della Direzione centrale Risorse Umane d’intesa con il Coordinamento generale legale.
Le liste definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto.
Clicca qui per scaricare il bando e compilare la domanda
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]]>L'articolo INPS: dal 23 maggio obbligatoria la CIG con ticket proviene da Giurdanella.it.
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Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia sarà rilasciata a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l’acquisizione online e offline a partire dal 6 settembre c.a.
L’Uniemens sarà pertanto lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all’Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio, con l’obiettivo di rendere più agevole ed automatica la comunicazione e l’elaborazione di tutte le informazioni necessarie per la concessione della CIGO e il controllo dei relativi limiti e requisiti, soggettivi e aziendali, così come delineati dalla riforma di cui al D.lgs. 148/15.
Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità. Con successivo messaggio verranno illustrati i servizi in corso di realizzazione che consentiranno l’invio delle suddette richieste mediante Uniemens in alternativa all’invio dei modd. SR41.
Il messaggio richiama il contenuto del messaggio 17014 del 19 ottobre 2012, specificando che per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile la applicazione UNICIGO, richiamabile all’interno delle funzioni di “CIG Ordinaria” dalla voce “Flusso web” sul link “Domanda semplificata (UNICIGO)”.
Per l’invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice (“ticket”) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>. Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di cig richiesta.
In conformità a quanto previsto dalla circolare INPS n. 197 del 02/12/2015 emanata a seguito del D.Lgs. n.148 del 14/09/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà obbligatoriamente indicata l’Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione, selezionandola tra quelle censite su UNIEMENS. Tra le Unità Produttive UNIEMENS selezionabili risulterà sempre presente quella corrispondente alla Sede Principale dell’azienda. Qualora l’Unità Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS. Si richiama l’attenzione sul fatto che potranno essere censite su UNIEMENS solo Unità Produttive conformi alla citata circolare.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni concernenti la gestione del ticket e del relativo flusso Uniemens anche nei casi di fruizione della cassa integrazioni guadagni straordinaria.
Clicca qui per il testo del messaggio in pdf
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]]>L'articolo Voucher baby sitting: nuova procedura telematica proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel 2016 i voucher corrisposti alle madri lavoratrici per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, saranno erogati esclusivamente in modalità telematica. Lo precisa l’Inps con la circolare n. 75, del 6 maggio 2016.
Il beneficio, introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 della legge 92/2012, è stato prorogato dalla legge di stabilità 2106 anche per l’anno in corso. Può essere richiesto dalle madri al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, per un massimo di sei mesi.
Nel periodo 2013-2015 il servizio è stato erogato sotto forma di voucher cartacei che le madri potevano ritirare presso le sedi Inps. Ma, come precisato con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015, l’Istituto non eroga più voucher cartacei. Pertanto, in applicazione di tale disposizione e in aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal d.lgs. 81/2015, per consentire l’assegnazione dei voucher baby sitting e per la successiva gestione degli stessi senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei in sede, è stata implementata la procedura telematica esistente, introducendo nuove funzionalità internet.
Nella circolare n.75 sono contenute tutte le disposizioni operative per consentire alle madri lavoratrici di ottenere il bonus, di gestirli e di restituirli in caso di mancato uso.
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]]>L'articolo Garanzia Giovani: all’Inps il controllo sulla legittima fruizione del bonus proviene da Giurdanella.it.
]]>Il bonus occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani è destinato ai datori di lavoro privati che assumono i giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Con circolare numero 59 del I aprile scorso l’Inps dà indicazioni alle proprie strutture territoriali in merito all’organizzazione e alla gestione delle attività di controllo delegate.
In particolare l’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:
I Controlli on Desk consistono in:
I Controlli sul posto consistono in:
Il controllo deve essere effettuato sul campione che verrà fornito alle sedi interessate mediante successiva PEI – pari almeno al 5% (cinque per cento) dei lavoratori oggetto del beneficio, avvalendosi di documentazione cartacea ed elettronica in possesso dell’Istituto e di altri enti, pubblici o privati (controllo on desk) ed, in via residuale, presso la sede legale del datore di lavoro o il luogo di instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali è stata autorizzata la fruizione del beneficio (controllo sul posto).
Ricordiamo che l’incentivo spetta per le seguenti tipologie di rapporti:
a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. Si specifica, al riguardo, che in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga, il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi;
c. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, per il quale è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. Nel caso in cui la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto;
d. trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine: nell’ipotesi in cui per il rapporto trasformato si sia già goduto del bonus occupazionale, l’incentivo per il rapporto a tempo indeterminato spetta ai datori di lavoro che ne facciano richiesta con la riduzione dell’importo già percepito.
Ai datori di lavoro che assumono con una delle sopra elencate tipologie contrattuali un giovane registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” viene riconosciuto un incentivo di tipo economico, il cui valore varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita al giovane. Per il bonus occupazionale l’entità dell’incentivo varia da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 6000 euro.
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]]>L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita con decreto legislativo numero 22 del 2015 (vedi articolo 16, comma 1) e attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015.
Ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:
La circolare 47 specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del Progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.
La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:
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]]>Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Di conseguenza il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
La suddetta comunicazione andrà resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
Nel caso invece di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività.
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]]>E’ possibile richiedere il contributo economico utilizzabile alternativamente:
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente:
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.
La domanda può essere inviata fino al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).
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