integrazione del contraddittorio Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/integrazione-del-contraddittorio/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 02 Oct 2018 15:16:30 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 TAR Lazio: Pubblici proclami, pubblicazione solo sul sito web della PA https://www.giurdanella.it/2013/12/tar-lazio-pubblici-proclami-pubblicazione-sito-web-pa/ Tue, 10 Dec 2013 09:17:36 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19218 “Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente”. Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9506/2013 (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Ines Simona Pisano). La decisione si colloca all’interno di una causa per […]

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“Ai fini dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall’inserimento sul sito web della PA resistente”. Lo ha stabilito, per la prima volta, la sezione III bis del Tar Lazio, con l’ordinanza n. 9506/2013 (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Ines Simona Pisano).

La decisione si colloca all’interno di una causa per l’annullamento dell’esclusione dal concorso per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia primaria, nel quale la ricorrente chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato alla prova preselettiva.

Nel concedere l’integrazione, il TAR Lazio si discosta notevolmente dalla scarna giurisprudenza di riferimento, esercitando in modo innovativo il proprio potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, discendente dal combinato disposto di cui all’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), ed all’art. 151 c.p.c. (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”).

Per un verso, l’ordinanza disapplica l’art. 150 comma 3 c.p.c. nella parte in cui prescrive che in ogni caso debba essere inserito in Gazzetta Ufficiale un estratto dell’atto; per altro verso, in virtù dell’applicazione estensiva dall’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, cd. “Decreto Trasparenza”, prevede che la notifica possa effettuarsi esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Significativa, inoltre, la ratio della decisione che si colloca perfettamente nella attuale fase di “evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”.

Quest’argomento, tra gli altri, verrà affrontato il 12 dicembre 2013 al DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).

Nel corso della sessione dedicata al Processo Amministrativo Telematico, infatti, l’Avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, già estensore del Codice dell’Amministrazione Digitale, terrà la relazione “Le notifiche mediante pubblicazione telematica degli atti processuali”. Si segnala inoltre che, nella medesima sessione, interverrà la stessa Cons. Ines Pisano, estensore dell’ordinanza in commento, con un intervento dal titolo “Le notifiche via PEC nel processo amministrativo”.

Qui di seguito la motivazione dell’Ordinanza.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

(…)

Vista l’istanza della ricorrente, depositata in data 10 ottobre 2013, con la quale, nel manifestare l’intenzione di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, si chiede l’autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Manda la Segreteria di comunicare la presente ordinanza, anche a mezzo PEC, ai difensori costituiti nonché all’amministrazione resistente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

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Integrità del contraddittorio per una decisione in forma semplificata https://www.giurdanella.it/2012/04/integrita-del-contraddittorio-una-decisione-forma-semplificata/ Wed, 25 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.2397/2012

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“L’art. 60 del codice del processo amministrativo prevede l’ammissibilità di una sentenza in forma semplificata anche in sede cautelare, purchè sia integro il contraddittorio.

Con la nuova disciplina processuale (art. 27 comma 2° cpa) il giudice deve ordinare l’integrazione del contradditorio nei casi in cui non siano già maturate decadenze, come appunto nel caso di specie, salva in ogni caso l’adozione di misure cautelari interinali”.



E’ quanto ha sottolineato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2397 del lo scorso 23 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione Sesta

Sentenza numero 2394 del 23 aprile 2012

(estensore Scanderbeg, presidente Maruotti)

(…)

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

– con il primo motivo di appello, l’appellante deduce la violazione del contraddittorio processuale per avere il giudice di primo grado reso sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 del cpa, dichiarando inammissibile il ricorso n. 1771 del 2011 per omessa notifica almeno ad un soggetto controinteressato, senza avvedersi che alla data di svolgimento della camera di consiglio non era ancora decorso il termine decadenziale di 60 giorni per la notifica del ricorso a tutte le parti necessarie;

– l’appello, trattenuto in decisione nella camera di consiglio e previo avvertimento ai difensori delle parti circa la sua possibile definizione con sentenza, può essere effettivamente definito con sentenza in forma semplificata, essendo manifestamente fondato;

– sussiste effettivamente il vizio dedotto con l’atto d’appello, poiché l’art. 60 del cpa consente al collegio di definire il giudizio in sede della decisione della domanda cautelare solo dopo aver accertato, tra l’altro, la completezza del contraddittorio;

– nel caso di specie tale disposizione non è stata correttamente applicata, atteso che il Tar ha rilevato la inammissibilità del ricorso per omessa sua notifica all’unica effettiva controinteressata (individuata dalla stesso giudice di primo grado nella signora Berardi Doriana), senza considerare che la ricorrente era ancora nei termini per notificarle il ricorso, non essendo ancora decorsi, alla data della udienza camerale in cui è stata assunta la impugnata sentenza, sessanta giorni dalla pubblicazione della impugnata graduatoria;

– in disparte le questioni in ordine alla corretta individuazione, ad opera del primo giudice, del controinteressato pretermesso, appare evidente che la decisione in forma semplificata non poteva comunque essere assunta a contraddittorio non integro, atteso che con la nuova disciplina processuale (art. 27 comma 2° cpa) il giudice deve ordinare l’integrazione del contradditorio nei casi in cui non siano già maturate decadenze, come appunto nel caso di specie, salva in ogni caso l’adozione di misure cautelari interinali;

– per di più, nella specie l’originaria ricorrente ha notificato una copia del ricorso alla signora Berardi in data 16 novembre 2011 (depositandola subito dopo presso la Segreteria del TAR), e dunque entro il termine di decadenza (poiché la graduatoria risulta pubblicata il 30 settembre 2011) e prima ancora della pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta in data 30 novembre 2011);

– l’appello va accolto, ai sensi degli artt. 60 e 74 del cpa, e va disposto l’annullamento della impugnata sentenza e la rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art.105 cpa, affinché il giudizio prosegua previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio;

– quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura processuale del motivo che ha condotto all’accoglimento dell’appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello n. 1914 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’annullamento della impugnata sentenza e la rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado per l’ulteriore trattazione del ricorso n. 1771 del 2011.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 23 aprile 2012.

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Integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami https://www.giurdanella.it/2012/04/integrazione-del-contraddittorio-mediante-pubblici-proclami/ Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1969/2012

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E’ inammissibile l’integrazione del contradditorio ordinata dal giudice amministrativo, effettuata mediante pubblicazione per estratto della sola sentenza non definitiva del medesimo giudizio, e non anche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, come prescritto dal regolamento giudiziario.

“La notifica degli atti tramite pubblici proclami, appare già una eccezione al regime ordinario di conoscenza degli atti processuali, e come tale va adottata solamente nei casi indicati dalla disciplina processuale, appare del tutto lesivo dei diritti delle controparti che la conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di un giudizio che li riguarda debba avvenire non solo tramite sistemi di conoscenza indiretta, ma anche imponendo loro una concreta ed onerosa attivazione di poteri che sorgono successivamente alla decisione di partecipare alla fase processuale”.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1969 dello scorso 3 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione Quarta

Sentenza numero 1969 del 3 aprile 2012

(estensore Sabatino, presidente Trotta)

(…)

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; considerato che i ricorsi n. 1682/2012 e 1433/2012 sono stati proposti avverso le medesime sentenze, ossia quella non definitiva n. 4293 del 18 maggio 2011 e quella conclusiva del giudizio n. 9230 del 24 novembre 2011, e che pertanto devono essere riuniti, giusta il disposto dell’art. 96 comma 1 del codice del processo amministrativo;

considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, il T.A.R. in ordine alla questione pregiudiziale sollevata in giudizio, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti interessati, da compiersi mediante la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami;

considerato che, con sentenza non definitiva n. 4293 del 2011, il giudice di prime cure aveva stabilito le modalità concrete di tale integrazione, prevedendo che la notificazione degli atti avesse luogo “a mezzo di pubblici proclami, da effettuarsi (senza indicazione nominativa delle singole parti necessarie del giudizio, come sopra individuabili) mediante pubblicazione di estratto del ricorso e dei motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel termine sopra indicato, con deposito presso la Segreteria della Sezione della prova dell’avvenuto perfezionamento del predetto adempimento notiziale nei 30 (trenta) giorni successivi”;

considerato che, nonostante tale espressa previsione, l’originario ricorrente ha provveduto alla sola pubblicazione per estratto della sentenza non definitiva del Tar Lazio n. 4293 del 2011 e non del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti come prescritto dal regolamento giudiziario; considerato che tale modalità, in disparte ogni considerazione sulla marcata elusione al disposto dell’ordinanza del giudice, appare in palese violazione degli art. 150 c.p.c., dell’art 49 e 35 del d. lgs 104/2010 e 101 c.p.c. e del principio di proporzionalità;

considerato che la notifica per i pubblici proclami deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile, e meno disagevole, la conoscenza effettiva dell’atto così notificato da parte dei destinatari, dovendo avere un contenuto minimo ineludibile (giurisprudenza pacifica, ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2010 , n. 7135; Consiglio di Stato, sez. IV, 2 luglio 2010, n. 7) e che pertanto appare del tutto perplessa l’argomentazione con cui il T.A.R. ha ritenuto di superare l’eccezione proposta dalla parte, in quanto non può ritenersi rispettato il diritto di difesa quando si pretende che la conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio debba poi avvenire mediante accesso agli atti processuali;

considerato che, al contrario, se la notifica degli atti tramite pubblici proclami, appare già una eccezione al regime ordinario di conoscenza degli atti processuali, e come tale va adottata solamente nei casi indicati dalla disciplina processuale, appare del tutto lesivo dei diritti delle controparti che la conoscenza dell’esistenza e dei contenuti di un giudizio che li riguarda debba avvenire non solo tramite sistemi di conoscenza indiretta, ma anche imponendo loro una concreta ed onerosa attivazione di poteri che sorgono successivamente alla decisione di partecipare alla fase processuale;

considerato che la valutazione della mancata corretta integrazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di primo grado rende evidente la sua improcedibilità, che deve allora essere dichiarata in sede di appello, in relazione all’eccezione ritualmente sollevata dall’avvocatura erariale;

considerato che, data la particolarità della questione, si può disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

1. Dispone la riunione degli appelli n. 1433 del 2012 e n. 1682 del 2012;

2. Accoglie gli appelli riuniti n. 1433 del 2012 e n. 1682 del 2012 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 4293 del 18 maggio 2011 e n. 9230 del 24 novembre 2011, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;

3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 3 aprile 2012.

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