L'articolo L’ “accelerazione” dei procedimenti amministrativi nel Decreto Rilancio proviene da Giurdanella.it.
]]>Tale iter emergenziale, integralmente confermato dalla legge di conversione n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è strettamente connesso al percorso di digitalizzazione e decentramento che, negli ultimi anni, sta gradatamente investendo la P.A.
La norma suindicata investe, però, questioni di rilevanza costituzionale, perché prevede un corpus di misure che incidono su diritti civili e sociali “essenziali” riconosciuti dall’art. 117 comma 2 lett. m) e, pertanto, hanno il pregio di prevalere su ogni disciplina regionale.
Di seguito, i vari punti toccati dell’art. 264.
1. I procedimenti avviati su istanza di parte aventi ad oggetto erogazione di benefici economici (art. 264 primo comma lett. a)
L’articolo 264 investe l’affannosa questione dei procedimenti su istanza del cittadino aventi ad oggetto l’erogazione da parte di pubbliche amministrazioni di benefici economici in relazione all’emergenza COVID-19.
Sul punto la norma espressamente dispone che per le erogazioni economiche (indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà siano in grado di sostituire ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti di volta in volta dalla normativa di riferimento, nel rispetto chiaramente del codice antimafia e delle misure di prevenzione.
Ciò fa sì che alle Amministrazioni non sia più concesso richiedere documenti e informazioni già in qualche modo in loro possesso, anche tramite controlli incrociati. E per questo è << nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti in possesso dell’amministrazione procedente o di altra P.A.>>
Si badi che, in ogni caso, per tali erogazioni è fatta salva la possibilità di ricorrere alla revoca ex. art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ma solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.
In particolare le amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni suindicate nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio in relazione al rischio e all’entità del beneficio, anche in fase successiva all’erogazione.
Sul punto, è bene precisare che la dichiarazione mendace conduce alla revoca di eventuali benefici già erogati nonché al divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall’atto di decadenza, salvo necessità di interventi a favore dei minori o in caso di situazioni familiari e sociali di particolare disagio.
2. L’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi
L’articolo in commento ha il merito di aver ridotto il termine previsto per l’annullabilità d’ufficio dei provvedimenti illegittimi quando adottati in relazione all’emergenza COVID-19.
Questi ultimi infatti possono essere annullati d’ufficio, sussistendo ragioni di interesse pubblico, entro tre mesi, in deroga, dunque, al “termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi” previsto all’art. 21 nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Tale termine decorre:
– dall’adozione del provvedimento quando questo è espresso;
– dalla formazione del silenzio assenso in caso contrario;
– dalla scadenza del termine per l’adozione se si tratta di provvedimento soggetto a S.C.I.A.
Tuttavia, la predetta annullabilità è possibile anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base:
– di false rappresentazioni dei fatti;
– di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false e mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
3. Conclusione del procedimento in ipotesi di silenzio assenso
L’iter di semplificazione dei procedimenti amministrativi de quo non poteva non avere un occhio di riguardo anche alle ipotesi di silenzio c.d. assenso intercorrente tra amministrazioni pubbliche e tra queste ultime e gestori di beni o servizi pubblici, per le quali in luogo al consueto termine di 45 giorni ( ad eccezione dei provvedimenti per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o tutela della salute dei cittadini per i quali si parla di 90 giorni), la norma prevedere che il responsabile del procedimento sia tenuto ad adottare il provvedimento espresso conclusivo entro il termine ridotto di 30 giorni dal silenzio assenso.
4. Interventi edilizi
Infine, merita attenzione il modo in cui la copertura normativa emergenziale ha investito anche gli interventi in materia edilizia necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID- 19.
Premesso che detti interventi consistono in opere contingenti e temporanee, destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, essi devono essere realizzati secondo i seguenti criteri:
– il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio,
– la previa comunicazione di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione attestante la finalità di opere necessarie per far fronte all’emergenza COVID-19.
E’ comunque possibile per l’interessato richiedere il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di assenso. Quanto detto non ricorre se si versa in attività edilizia libera. Ciò non toglie che il cittadino possa richiedere l’eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020.
Al netto di quanto su esposto, è evidente come le Istituzioni abbiano voluto mettere su “carta” un processo di snellimento dell’operato della P.A in rapporto diretto col cittadino, iniziato da qualche anno, e che, tuttavia, ad oggi va a rilento.
L’art. 264 potrebbe, dunque, fare da apripista. Non resta dunque che attendere con la speranza che tale eccezione necessitata dalla circostanza di far fronte all’emergenza COVID-19, possa diventare un domani la regola del buon andamento della P.A di cui all’art. 97 della nostra Costituzione.
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]]>L'articolo Annullamento in autotutela, la motivazione sull’interesse pubblico proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Sicilia – Palermo, sez. II, 20 marzo 2019, n. 810
L’annullamento d’ufficio in autotutela di un’autorizzazione in sanatoria è l’occasione per il TAR Sicilia per chiarire una serie di principi sui provvedimenti in autotutela e sui presupposti dell’art 21-nonies della Legge 241/1990.
Posto che l’annullamento in autotutela presuppone che a) l’atto da annullare sia illegittimo e b) che vi sia un interesse pubblico alla sua rimozione, il Tar segnala che l’obbligo di motivazione in materia di presenza di interesse pubblico non è della stessa consistenza per tutti gli atti, in quanto in alcuni settori tale obbligo di motivazione è particolarmente affievolito.
Quanto all’obbligo di motivare in ordine all’interesse pubblico, secondo la giurisprudenza citata in sentenza, “quando il vizio che inficia l’atto amministrativo è significativamente grave, in quanto implica la violazione di regole e principi posti a presidio di beni di particolare rilevanza, il potere di autotutela, pur non assumendo natura meramente vincolata, si caratterizza per una più intensa considerazione dell’interesse pubblico al ritiro rispetto a quello al mantenimento in vita del provvedimento di primo grado con la conseguenza che il giudizio di prevalenza del primo sul secondo richiede una motivazione meno pregnante“(Cons Stato, Sez. V, 11/6/2018, n. 3588).
È stato, infatti, affermato che “che l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati: “al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi “(Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 8)”.
Alla luce di queste considerazione, il Tar Sicilia ha ritenuto che l’obbligo motivazionale in materia di interesse pubblico è particolarmente affievolito in materia ambientale.
Infatti, posto che l’interesse ambientale e alla tutela del territorio ha nell’Ordinamento un valore particolarmente pregnante, come emerge dal complesso della normativa, è stato ritenuto che, sotto il profilo del rapporto tra interesse pubblico al ritiro e interesse alla conservazione dell’atto di primo grado, l’onere motivazionale è adeguatamente assolto attraverso il riferimento a tutte le circostanze di fatto da cui ha originato la decisione di procedere in autotutela e al richiamo ai costi per la collettività che dalla compromissione di detto interesse.
Quanto ai tempi entro i quali è stato adottato il provvedimento di annullamento in autotutela, il TAR chiarisce che se l’annullamento è intervenuto prima di 18 mesi dall’adozione dell’atto, spetta al ricorrente la dimostrazione, assente nel caso di specie, che l’esercizio del potere di autotutela fosse possibile in tempi più ristretti.
In altre parole, anche se non è detto che un annullamento in autotutela entro i 18 mesi sia di per sé ragionevole, vi è comunque una presunzione di ragionevolezza, a meno di prova contraria: non esiste un obbligo di motivazione sulla ragionevolezza del termine.
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]]>L'articolo Il TAR Piemonte sulla revoca dell’alienazione di un immobile comunale per interesse pubblico sopravvenuto proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo il Collegio, la decisione dell’amministrazione di disporre la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dare seguito alla gara in via definitiva, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non può essere considerata quale attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva).
Infatti, “nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e […] la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 16 maggio 2016 n. 5733)”.
Infine, per quanto concerne il riconoscimento alla parte ricorrente di un indennizzo, il Collegio ha affermato la non sussistenza di tale diritto dal momento che la revoca riguardava un atto di aggiudicazione “provvisoria”, e quindi un atto per sua natura privo di “effetti durevoli”.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 17/07/2017
N. 00861/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
VENEZIANI FLAVIA e BRUNETTI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluca Ubertini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Elena Ribaldone in Torino, corso Re Umberto, 6;
contro
COMUNE DI VERBANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Simone e Alberto Savatteri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Savatteri in Torino, via Pietro Micca, 3;
nei confronti di
DITTA APT GLOBAL S.R.L., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) con il ricorso introduttivo:
– della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2016 del Comune di Verbania con la quale è stato deliberato di “di acclarare l’interesse pubblico sopravvenuto, per quanto specificato in premessa, che non consente di procedere alla alienazione. Di autorizzare pertanto il Dirigente: a) all’immediata revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria per l’alienazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Ranzoni n. 40 meglio identificata al catasto fabbricati al fg. 22 mappale 73 sub 5, con consequenziale rimozione di tutti gli atti presupposti alla gara come consentito in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n 241/90 e s.m.i. e già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23.05.1924 n. 827) oltre che, come evidenziato nell’avviso di asta pubblica, in merito al momento dell’insorgenza del vincolo da parte del Comune di Verbania, procrastinando quanto deciso con deliberazione di C.C. n. 77/2015; b) di richiedere al Dirigente di avviare un’attività di verifica di rifunzionalizzazione del compendio di “Palazzo Pretorio”, finalizzata ad una valorizzazione dello stesso, anche in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande; la verifica potrà essere estesa anche ad altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazione dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il Teatro. c) di procedere, nelle more del punto b), all’assegnazione temporanea dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni n. 40 per massimo anni uno, senza però che ciò comporti particolari aggravi o differimenti nel rientro della disponibilità del bene stesso; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000″;
– della determinazione dirigenziale n. 590 del 21.4.2016, a firma del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Settore Patrimonio, Demanio e Impianti Sportivi, 4° Dipartimento Programmazione territoriale, avente ad oggetto la “revoca della vendita dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni 40”, con la quale è stato determinato “per quanto sopra premesso ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4.2016, la revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria per l’alienazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale sita in Piazza Ranzoni 40 meglio identificata al catasto fabbricati al fg. 22 mappale 73 sub 5, con consequenziale rimozione di tutti gli atti presupposti alla gara, in via di autotutela ai sensi del sopra citato art. 21 quinquies della l. 241/90 e s.m.i.; la restituzione all’aggiudicatario provvisorio del deposito cauzionale provvisorio; la trasmissione del presente atto e della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19.4. 2016 – ai soggetti interessati; al 2° Dipartimento – Settore Contabilità”;
– di ogni altro atto o provvedimento, connesso, preordinato o successivo;
b) con motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2016:
– della deliberazione del consiglio comunale di Verbania n. 101 del 7 luglio 2016, con cui si è stabilito di ratificare la delibera della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 e di stralciare l’immobile in questione dal Piano delle Alienazioni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Verbania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Ubertini per la parte ricorrente, nessuno presente per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 77 del 3 giugno 2015, il Comune di Verbania approvava il Piano delle alienazioni immobiliari per il triennio 2015-2017, nel quale includeva, tra gli altri, l’immobile denominato “ex Casa della Gomma” di mq 53, sito in Piazza Ranzoni n. 40 all’interno del compendio immobiliare dell’ex Municipio di Intra, identificato in catasto al Fg 22 mappale 73 sub 5, sottoposto a vincolo storico-artistico.
1.1. Ottenuta l’autorizzazione all’alienazione da parte della Soprintendenza, con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2015 veniva indetta l’asta pubblica per l’alienazione della predetta unità immobiliare, per un prezzo stimato a base d’asta di € 181.300,00 e con termine fino al 18 gennaio 2016 per la presentazione delle offerte.
1.2. Entro il termine previsto dal bando, pervenivano due offerte: quella dei signori Brunetti Stefano e Veneziani Flavia, di € 210.000,00; e quella della società APT Global s.r.l., di € 191.400,00.
1.3. Con verbale del 19 gennaio 2016, era disposta l’”aggiudicazione provvisoria” della gara in favore dei migliori offerenti sig.ri Brunetti Stefano e Veneziani Flavia, per l’importo offerto di € 210.000,00.
1.4. Successivamente, tuttavia, la procedura di gara non perveniva all’aggiudicazione definitiva in favore dei migliori offerenti, dal momento che con delibera n. 125 del 19 aprile 2016 la giunta comunale di Verbania adottava un atto denominato “atto di indirizzo ai fini della revoca della vendita dell’unità immobiliare sita in Piazza Ranzoni n. 40”, con il quale accertava “l’interesse pubblico sopravvenuto” dell’amministrazione comunale a non procedere ulteriormente all’alienazione dell’immobile, dando mandato all’organo dirigenziale di provvedere all’immediata revoca del verbale di aggiudicazione provvisoria e di avviare successivamente un’attività di “verifica di rifunzionalizzazione del compendio di “Palazzo Pretorio”, finalizzata ad una valorizzazione dello stesso”, sia nella prospettiva di un utilizzo degli spazi da parte del Parco Nazionale della Val Grande, sia in relazione “ad altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazioni dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il teatro”.
1.5. Le sopravvenute ragioni di interesse pubblico ostative all’alienazione dell’immobile erano individuate, in particolare:
– nella circostanza che il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, occupante l’unità immobiliare sita al civico 24 dello stesso stabile, aveva di recente comunicato all’amministrazione di non essere in grado di operare il trasferimento presso la nuova sede di via Alzari, il che faceva “venir meno (secondo la giunta) la scelta complessiva in merito alla proprietà di Piazza Ranzoni”;
– nella circostanza che con nota del 6 aprile 2016 il Parco Nazionale della Val Grande aveva richiesto al Comune l’assegnazione di spazi comunali non utilizzati e collocati in posizione cruciale per la comunicazione turistica, per la presentazione a Verbania del Parco Nazionale della Val Grande; richiesta che, secondo la giunta, configurava un “sopravvenuto interesse pubblico rilevante, verificata l’opportunità di insediare spazi di presentazione del Parco Nazionale della Val Grande anche nel compendio del “Palazzo Pretorio”.
1.6. Dando seguito a quanto deliberato dalla giunta, con determinazione dirigenziale n. 590 del 21 aprile 2016 era disposta la revoca dell’aggiudicazione provvisoria della gara e la restituzione agli aggiudicatari provvisori del deposito cauzionale provvisorio.
2. Con ricorso spedito per la notifica il 20 giugno 2016 e depositato il 28 giugno successivo, i sig.ri Veneziani Flavia e Brunetti Stefano, aggiudicatari provvisori, impugnavano i due provvedimenti da ultimo citati e ne chiedevano l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
2.1) incompetenza della giunta comunale ad adottare il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria relativa all’unità immobiliare di Piazza Ranzoni n. 40, trattandosi di un atto di competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, non essendo mai stata revocata né modificata la deliberazione del consiglio comunale che aveva incluso detto immobile nel piano delle alienazioni;
2.2) violazione degli artt. 38 comma 6 e 40 comma 2 del Regolamento comunale per la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Verbania, dal momento che l’amministrazione ha omesso di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, sebbene:
– avesse accertato già in data 12 e 15 febbraio 2016, attraverso l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e la comunicazione antimafia della Prefettura, il possesso in capo ai ricorrenti dei requisiti soggettivi prescritti dal bando;
– fossero già decorsi 90 giorni dall’esperimento del pubblico incanto;
2.3) sviamento di potere e violazione degli artt. 97 della Costituzione, 21 quinquies e 21 nonies L. 241/90: il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non sarebbe sorretto da adeguata istruttoria, da adeguata motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto che impedivano di procedere all’aggiudicazione definitiva e sul bilanciamento degli interessi in gioco, nonchè sulle ragioni che hanno impedito all’amministrazione di addivenire tempestivamente all’aggiudicazione definitiva; il provvedimento, in realtà, sarebbe dipeso da ragioni esclusivamente politiche, da cui lo sviamento di potere; le ragioni addotte nel provvedimento di giunta sarebbero solo apparenti e non veritiere;
2.4) illegittimità della determinazione dirigenziale n. 590/2016 per aver dato dichiaratamente esecuzione ad un provvedimento illegittimo (la delibera di giunta impugnata), e per non aver dato esecuzione, invece, alla delibera di consiglio comunale n. 77 del 3 giugno 2015, ancora efficace.
3. Il Comune di Verbania si costituiva all’udienza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, preannunziando l’intenzione del consiglio comunale di ratificare in quegli stessi giorni l’impugnata delibera della giunta comunale. Su istanza di parte, l’udienza era quindi rinviata a data successiva.
4. In effetti, con deliberazione n. 101 del 7 luglio 2016 il consiglio comunale di Verbania, dopo ampia discussione, stabiliva di ratificare la delibera della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 e di stralciare l’immobile in questione dal Piano delle Alienazioni.
5. I ricorrenti impugnavano quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti notificati il 5 ottobre 2016 e depositati il 7 ottobre successivo, con i quali:
5.1) ribadivano l’insussistenza di concrete e attuali ragioni di interesse pubblico sopravvenute idonee a giustificare la revoca della procedura di gara e dell’aggiudicazione provvisoria;
5.2) deducevano la persistente illegittimità della determinazione dirigenziale n. 590 del 21 aprile 2016 di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto adottata in esecuzione di un provvedimento illegittimo (per incompetenza della giunta comunale) e non rinnovata dopo l’adozione della delibera consiliare di ratifica del 7 luglio 2016; in subordine, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., ovvero, in via ancora più subordinata, la condanna al pagamento dell’indennità di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90.
6. All’udienza pubblica del 14 giugno 2017, in prossimità della quale la difesa comunale integrava le proprie difese, la causa era trattenuta per la decisione.
Il collegio osserva quanto segue.
7. La censura di incompetenza relativa dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della sopravvenuta adozione, in corso di causa, della deliberazione n. 101 del 7 luglio 2016 con cui il consiglio comunale di Verbania ha ratificato, con effetto retroattivo, la deliberazione della giunta comunale n. 125 del 19 aprile 2016 impugnata dai ricorrenti: secondo noti principi, infatti, l’esercizio del potere di ratifica spettante all’organo competente, che trae fondamento dall’art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249 – tuttora vigente e non incompatibile con l’art. 21-nonies, comma 2 L. n. 241/90 – sana con efficacia retroattiva l’atto viziato da incompetenza relativa ancorché quest’ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente (T.A.R. Torino, sez. I, 04 dicembre 2009 n. 3278; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2015, n. 3340).
La sanatoria ex tunc del provvedimento impugnato, viziato da incompetenza relativa, vanifica nel contempo l’ulteriore censura di illegittimità derivata della determinazione dirigenziale n. 590/2016, formulata dai ricorrenti con il quarto motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo aggiunto.
8. Sono infondate anche le censure di violazione di legge dedotte dai ricorrenti con il secondo motivo del ricorso introduttivo in relazione agli artt. 38 comma 6 e 40 comma 2 del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Verbania; in particolare, l’art. 38 comma 6 del regolamento prevede che “l’aggiudicazione [provvisoria] diviene definitiva una volta verificato il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario”, mentre l’art. 40 comma 2 prevede che “l’aggiudicazione definitiva deve comunque essere approvata entro novanta giorni da quello in cui è stato esperito il pubblico incanto”.
8.1. Osserva il collegio che il termine di 90 giorni previsto dall’art. 40 comma 2 del regolamento, in mancanza di espressa previsione di perentorietà, ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio, e in ogni caso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria (del 19 aprile 2016) è intervenuto nel rispetto del predetto termine, tenuto conto che il pubblico incanto si è tenuto il 19 gennaio 2016.
8.2. La verifica dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario, prevista dall’art. 38 comma 6, non produce ipso iure la trasformazione dell’aggiudicazione da “provvisoria” a “definitiva”, ma richiede l’adozione da parte dell’amministrazione di un atto formale di accertamento, che nella specie è mancato (essendo maturati, nelle more, i presupposti per la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, poi effettivamente disposta).
9. Infondate, infine, sono le residue censure dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto, in ordine all’insussistenza di sopravvenute ragioni di interesse pubblico alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
9.1. Giova premettere che, secondo consolidati principi giurisprudenziali:
– nelle procedure di evidenza pubblica l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, che si inserisce nell’ambito della procedura di scelta del contraente come sub-procedimento e quindi come fase necessaria, ma non decisiva, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata solo con l’aggiudicazione definitiva;
– l’aggiudicazione provvisoria, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, e all’amministrazione è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all’aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato sez. IV 12 gennaio 2016 n. 67);
– la decisione dell’amministrazione di procedere alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e di non dar corso definitivo alla gara svolta, in presenza di ragioni di pubblico interesse, non è neanche da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell’aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell’unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 16 maggio 2016 n. 5733);
– ne consegue che, una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento, mentre dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 05 settembre 2016 n. 9543).
9.2. Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati sono stati adottati allorchè la procedura di gara era pervenuta alla fase della sola aggiudicazione provvisoria, e sono stati determinati da un esplicito ripensamento dell’amministrazione comunale in ordine alla destinazione funzionale del bene oggetto della procedura di gara.
In un primo tempo il consiglio comunale, con la deliberazione n. 77 del 3 giugno 2015 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2015-2017, aveva ritenuto che l’immobile potesse essere alienato, unitamente ad altri 15 immobili comunali, per esigenze sostanzialmente “di cassa”, tenuto conto anche della circostanza che negli ultimi decenni, a far data quanto meno dagli anni sessanta, l’immobile era stato locato dall’amministrazione a privati per l’esercizio di attività commerciali (barbiere prima, e “Casa della Gomma” poi, fino al 2010); peraltro, come emerge dalla stessa relazione illustrativa del sindaco allegata a tale provvedimento, la decisione era stata assunta non senza perplessità e riserve, dando atto che nel 2010 la disdetta del contratto di locazione era stata data dalla precedente amministrazione per destinare i locali a “presidio centro culturale-turistico”, ma che tale destinazione non si era potuta attuare anche a causa del commissariamento del Comune; che allo stato le esigenze di bilancio erano percepite come preponderanti, senza però escludere la possibilità di un futuro ripensamento del Comune nel caso si fosse trovata una valida alternativa all’alienazione dell’immobile (“E’ evidente che se troviamo una alternativa l’ex casa della gomma il Comune di Verbania se la tiene e non la vende, ma 49 metri quadrati ad un prezzo di mercato di 3 mila e 700 euro, fanno 183 mila Euro…”: così il sindaco nella propria relazione illustrativa, riportata a pag. 3 della delibera consiliare).
Gli atti di causaevidenziano che nei mesi successivi la questione della “vendita di Palazzo pretorio” ha continuato a tenere banco sia negli scranni consiliari (e in seno agli stessi gruppi di maggioranza), sia nella cittadinanza (con raccolte di firme a sostegno della volontà di “non procedere alla vendita”), sia sugli organi di stampa, a conferma del fatto che la decisione di alienare l’immobile continuava a suscitare profonde perplessità in ampi strati della cittadinanza e della rappresentanza politico-amministrativa.
9.3. In questo contesto complessivo va collocata la delibera di giunta n. 125 del 19 aprile 2016, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nella quale si addiviene alla determinazione di non procedere ulteriormente alla vendita dell’immobile in considerazione dell’”interesse pubblico sopravvenuto” a conservare la proprietà dell’immobile per destinarlo ad attività istituzionali dell’ente civico, in particolare al fine di “verificare l’opportunità di insediare spazi di presentazione del Parco Nazionale della Val Grande anche nel compendio di Palazzo Pretorio”, ma senza escludere “altre ipotesi di uso conseguenti alla collaborazione con altre realtà cittadine, associazioni dei commercianti ed eventuale sede dell’istituenda Fondazione per il Teatro”.
9.4. Dal tenore del provvedimento e della sua motivazione sembra di percepire che l’amministrazione non abbia ancora le idee sufficientemente chiare su quale concreta destinazione pubblica imprimere al bene: viene ipotizzato l’utilizzo da parte del Parco Nazionale della Val Grande, a cui anche il Comune di Verbania pare aver aderito, ma nel contempo non si escludono altre finalità istituzionali, allo stato ancora tutte da definire. Ciò, però, non configura, come ritiene la parte ricorrente, un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, perché se pure non è chiara la concreta destinazione pubblica che l’amministrazione intende imprimere al bene, è però chiaro, per contro, che l’amministrazione intende vincolare il bene ad un utilizzo pubblico/istituzionale, quale che sia; e in tale prospettiva ritiene indispensabile conservare la proprietà dell’immobileper poter valutare in tempi più o meno prossimi a quale concreta finalità istituzionale destinare l’immobile.
9.5. Si tratta, secondo il collegio, di un interesse pubblico meritevole di tutela, benchè non ancora pervenuto ad una definizione di dettaglio, tanto più in considerazione della fase in cui, nel caso di specie, è sopravvenuta la decisione dell’amministrazione di revocare la procedura di gara, e cioè subito dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva: una fase in cui, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’aggiudicatario provvisorio non è ancora titolare in modo stabile del bene della vita, ma di una mera aspettativa non qualificata o di fatto alla conclusione del procedimento, sicchè all’amministrazione è riconosciuta la possibilità di procedere alla revoca o all’annullamento dell’aggiudicazione o anche dell’intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali.
9.6. Alla luce di tali considerazioni, le censure formulate dai ricorrenti sono infondate e vanno respinte.
9.7. La legittimità dei provvedimenti impugnati esclude la sussistenza di un fatto ingiusto e di un comportamento dell’amministrazione contrario ai principi di buona fede precontrattuale, e quindi vanifica il presupposto principale della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, che va quindi anch’essa respinta.
9.8. Nemmeno è possibile riconoscere alla parte ricorrente l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies L. n. 241/90, dal momento che la revoca ha avuto ad oggetto un atto di aggiudicazione “provvisoria”, e quindi un atto per sua natura privo di “effetti durevoli”. E’ stato affermato, a questo riguardo, che “Ancorché in presenza di un’aggiudicazione provvisoria, in caso di revoca degli atti di gara non spetta l’indennizzo di cui all’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 perché la revoca va ad incidere su un provvedimento destinato ad essere superato dall’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento ad evidenza pubblica, e non su un provvedimento « ad effetti durevoli » come previsto dalla norma legislativa” (TAR Trento, sez. I, 30 novembre 2016, n. 4040; in senso analogo TAR Latina, sez. I, 19 settembre 2016 n. 559; TAR Lazio-Roma, sez. III, 16 maggio 2016, n. 5733).
10. In conclusione, alla stregua di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
11. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa l’obiettiva peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Ariberto Sabino Limongelli | Carlo Testori | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Il TAR Piemonte sulla revoca dell’alienazione di un immobile comunale per interesse pubblico sopravvenuto proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Rapporto tra ordine di demolizione ed interesse pubblico: il CdS rimette questione all’A.P. proviene da Giurdanella.it.
]]>In particolare, il Collegio ha rimesso al vaglio dell’A.P. la questione “se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”.
L’affare si presenta controverso per la presenza di due principali orientamenti:
a) secondo il primo orientamento, che parrebbe maggioritario, l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa (VI, 10 maggio 2016 n. 1774; VI, 11 dicembre 2013 n. 5943; VI, 23 ottobre 2015 n. 4880; V, 11 luglio 2014 n. 4892; IV, 4 maggio 2012 n. 2592);
b) E’ tuttavia presente un secondo orientamento giurisprudenziale, che, conforme a quello invocato dagli appellanti (IV, 4 febbraio 2014, n. 1016), pur consapevole del prevalente indirizzo contrario, individua tuttavia “casi-limite in cui può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi” (VI, 14 agosto 2015 n. 3933): considerazioni che fanno leva sul lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso (o della sua conoscenza da parte dell’Amministrazione: V, 9 settembre 2013 n. 4470, in un caso peraltro in cui la buona fede è stata esclusa), sulla buona fede del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione diverso dal responsabile dell’abuso e sull’assenza, per mezzo del trasferimento del bene, di un intento volto a eludere la comminatoria del provvedimento sanzionatorio (in tal senso, anche VI, 18 maggio 2015 n. 2512; V, 15 luglio 2013 n. 3847)
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
Pubblicato il 24/03/2017
N. 01337/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2015, proposto da:
Fiorella Bartolucci, Fabio Bartolucci e Annamaria Bartolucci, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Antonella Mascaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 22;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Catia Livio e Francesco Di Mauro, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Mauro in Roma, via Padre Semeria, 33;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I quater, n. 7519/2014, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2015 il Cons. Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Buonfiglio, per delega di Mascaro, e Di Mauro;
1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dai sig.ri Bartolucci Fiorella, Annamaria e Fabio per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Fiumicino prot. n. 14889 del 26 febbraio 2014 con cui era stata ingiunta la demolizione delle opere edili abusivamente realizzate sull’immobile sito in quel Comune, località Isola Sacra, via F. Martinengo nn. 81-83.
Per quel che qui rileva, il ricorso è stato respinto alla luce di quell’orientamento giurisprudenziale ex multis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 79) secondo il quale “l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare”.
Propongono ricorso in appello gli interessati evidenziando come, nonostante l’edificio fosse stato ultimato nel 1982, e sin da quel momento l’Amministrazione fosse a conoscenza dell’esistenza dello stesso, l’ordinanza era stata notificata soltanto a ben 32 anni dall’ultimazione del fabbricato in argomento. Tale inerzia aveva ingenerato una posizione di affidamento rispetto alla quale l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di una congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente che giustificasse il sacrificio dei ricorrenti i quali, peraltro, semplicemente ereditando la proprietà dell’edificio nel 2009, dalla dante causa Fiozzi Concetta, risultavano addirittura estranei a qualsivoglia realizzazione abusiva.
Veniva, quindi, in altri termini lamentato che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e la risposta sanzionatoria, con il conseguente affidamento medio tempore maturato dagli attuali proprietari, l’Amministrazione comunale non avesse dato conto alcuno, con idonea motivazione, delle ragioni di attualità, concretezza e specificità del pubblico interesse, diverso dal mero ripristino della legalità, sotteso al provvedimento sanzionatorio.
A sostegno del ricorso in appello gli interessati invocano la pronuncia della IV Sezione (4 febbraio 2014, n. 1016) secondo la quale: “Il provvedimento di rimozione dell’abuso è atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo; pertanto, le sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l’abuso è stato consumato, salvo i casi in cui sia pacifico che:
a) l’acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di rimozione, non è responsabile dell’abuso;
b) l’alienazione non sia avvenuta al solo fine di eludere il successivo esercizio dei poteri repressivi;
c) tra la realizzazione dell’abuso, il successivo acquisto, e, più ancora, l’esercizio da parte dell’autorità dei poteri repressivi, sia intercorso un lasso temporale ampio”.
Tale pronuncia costituisce l’esempio più approfondito di quel filone giurisprudenziale che valorizza il decorso del tempo come elemento influente sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio.
2. In effetti, nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, sembrano potersi individuare sul tema due orientamenti giurisprudenziali, ancorché non sempre compiutamente esplicitati.
Secondo il primo orientamento, che parrebbe maggioritario, l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa (VI, 10 maggio 2016 n. 1774; VI, 11 dicembre 2013 n. 5943; VI, 23 ottobre 2015 n. 4880; V, 11 luglio 2014 n. 4892; IV, 4 maggio 2012 n. 2592). E si è precisato che ammettere la sostanziale estinzione di un abuso edilizio per decorso del tempo significherebbe configurare una sorta di sanatoria extra ordinem, di fatto, che potrebbe operare anche quando l’interessato non abbia inteso (o potuto) avvalersi del corrispondente istituto legislativamente previsto (VI, 5 gennaio 2015 n. 13).
3. E’ tuttavia presente un secondo orientamento giurisprudenziale, che, conforme a quello invocato dagli appellanti (IV, 4 febbraio 2014, n. 1016), pur consapevole del prevalente indirizzo contrario, individua tuttavia “casi-limite in cui può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi” (VI, 14 agosto 2015 n. 3933): considerazioni che fanno leva sul lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso (o della sua conoscenza da parte dell’Amministrazione: V, 9 settembre 2013 n. 4470, in un caso peraltro in cui la buona fede è stata esclusa), sulla buona fede del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione diverso dal responsabile dell’abuso e sull’assenza, per mezzo del trasferimento del bene, di un intento volto a eludere la comminatoria del provvedimento sanzionatorio (in tal senso, anche VI, 18 maggio 2015 n. 2512; V, 15 luglio 2013 n. 3847).
Nella stessa scia, è stato sottolineato -ma, si badi, in relazione a “semplici difformità” della costruzione dal titolo edificatorio sussistente- che il decorso del tempo incide sulla certezza dei rapporti giuridici e può incidere significativamente con le possibilità di difesa dell’interessato sia rispetto all’amministrazione sia nei confronti del dante causa (V, 15 luglio 2013 n. 3847, seguìta da V, 24 novembre 2013 n. 2013 e IV, 4 marzo 2014 n. 1016; la medesima decisione richiama V, 29 maggio 2006 n. 3270, che, pur facendo riferimento alla rilevanza della tipologia dell’abuso, non limita il principio della rilevanza dell’affidamento alle “semplici difformità”).
4. Gli appellanti, in punto di fatto, evidenziano che i requisiti richiesti dall’orientamento a loro favorevole si riscontrano nel caso in esame:
a) gli attuali proprietari dell’immobile, destinatari del provvedimento demolitorio, hanno acquistato il diritto reale de quo per successione ereditaria dalla dante causa Concetta Fiozzi, unica responsabile dell’abuso avvenuto nel 1982;
b) la modalità di trasferimento della proprietà mortis causa
evidentemente esclude qualsivoglia intento finalistico elusivo dell’esercizio dei poteri repressivi spettanti all’autorità amministrativa competente;
c) tra la realizzazione dell’edificio in argomento e l’ordinanza di demolizione sono trascorsi ben 32 anni.
5. Sussiste dunque un contrasto tra quel filone giurisprudenziale (richiamato dalla sentenza qui appellata) che ritiene ininfluente il decorso del tempo e quell’orientamento (invocato dagli appellanti) che, a determinate condizioni, richiede invece una specifica motivazione in ordine all’adozione di un provvedimento sanzionatorio.
Il Collegio ritiene comunque di dover osservare che, nell’arco temporale decorrente dalla commissione dell’abuso (anno 1982) e l’adozione del provvedimento impugnato (anno 2014) sono intervenuti ben tre condoni edilizi disciplinati dalle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326.
Dagli elementi di fatto forniti dagli appellanti si desume che la loro dante causa non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà concesse dalle leggi richiamate e di ottenere il condono per l’immobile abusivamente realizzato, previa corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione stabilite dalla normativa sopra citata. Invero, nella prospettazione degli appellanti, il trasferimento mortis causa dell’immobile assorbirebbe l’omissione della presentazione delle domande di condono, realizzando una sorta di sanatoria extra ordinem, formatasi per il mero decorso del tempo (sia pure prolungato), ed esonerando ratione temporis gli appellanti da una presentazione, sia pur tardiva delle stesse (ammesso che -osserva la Sezione- una tale evenienza sia possibile).
Il Collegio ritiene ancora di dover evidenziare che la sussistenza di un interesse pubblico attuale era richiesto dalla giurisprudenza per l’annullamento (in autotutela) di un preesistente provvedimento valutato in seguito illegittimo. La giurisprudenza invocata dagli appellanti estende, quindi, con una radicale innovazione di sistema, al “fatto illecito” (quale deve considerarsi una costruzione realizzata senza titolo abilitativo) quel che originariamente era richiesto solo per un “atto illegittimo”. E’ peraltro vero che un lasso di tempo straordinariamente lungo tra la commissione dell’abuso (da parte di terzi) e la sanzione, tempo intercorso anche a causa dell’inerzia serbata dall’amministrazione, potrebbe essere ritenuto in sé idoneo a giustificare un affidamento da parte del soggetto estraneo alla commissione dell’abuso; affidamento che, se non può certo elidere in radice il potere sanzionatorio, ne richiede una giustificazione in termini di attualità e concretezza, in relazione, oltre che al tempo, alla consistenza dell’abuso medesimo e ad altre circostanze fattuali che si assumano rilevanti.
In conclusione, il Collegio, ai sensi dell’articolo 99 c.p.a., rimette l’affare all’Adunanza plenaria, perché possa essere decisa la seguente questione:
“Se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Andrea Pannone | Filippo Patroni Griffi | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Rapporto tra ordine di demolizione ed interesse pubblico: il CdS rimette questione all’A.P. proviene da Giurdanella.it.
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