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]]>Il regolamento in questione, approvato dalla FCC (Federal Communications Commission) abbatte così il principio di divieto di discriminazione in rete: in buona sostanza, gli operatori possano garantire servizi più celeri a chi paga di più
La fine della “Net neutrality” determina, di fatto, l’eliminazione di tutte quelle regole imposte ai provider perché questi non ostacolare ogni forma di accesso libero, dando preminenza ad alcuni siti.
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]]>L'articolo Internet delle cose, interviene il Garante Privacy proviene da Giurdanella.it.
]]>Con internet delle cose si intende il fenomeno per cui la tecnologia permette agli oggetti di “dialogare” ed interagire tra loro attraverso sensori senza l’intervento umano e mediante reti di comunicazione elettronica, (ad esempio impianti di riscaldamento che si accendono da remoto con lo smartphone, frigoriferi che segnalano la scadenza dei cibi, sistemi di trasporto in grado di aumentare automaticamente il numero delle corse sulla base degli accessi registrati ai tornelli, orologi intelligenti che segnalano al nostro medico eventuali anomalie corporee).
Tale possibilità presenta indubbi vantaggi per la vita di tutti i giorni, ma anche rischi che il Garante non intende sottovalutare.
Per tale motivo l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica con cui intende acquisire elementi sulle modalità di informazione degli utenti, anche in vista di un eventuale consenso; sulla possibilità che fin dalla fase di progettazione dei servizi e dei prodotti gli operatori coinvolti adottino soluzioni tecnologiche a garanzia della privacy degli utenti (la cosiddetta “privacy by design”); sul ricorso a tecniche di cifratura e anonimizzazione delle informazioni; sulla interoperabilità dei servizi; sulla adozione di strumenti di certificazione.
Contributi, osservazioni, proposte da parte dei soggetti interessati – a partire dal mondo dell’imprenditoria, dalla ricerca scientifica, dai consumatori – dovranno pervenire, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale , (avvenuta in data 4 maggio 2015), all’indirizzo dell’Autorità di Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica iot@gpdp.it, indicando nell’oggetto il tema di riferimento.
Clicca qui per visionare il testo della deliberazione
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]]>L'articolo Qualificazione giuridica di un Tweet ministeriale. Quid iuris? proviene da Giurdanella.it.
]]>Tutto scaturisce da un progetto di riqualificazione urbanistica di Piazza Verdi, situata nel Comune di La Spezia, il quale prevedeva anche l’abbattimento di un filare di alberi. A seguito della sua approvazione si sono susseguite veementi polemiche che vedevano contrapporsi il Comune e svariate associazioni ambientaliste.
In tale scenario, è intervenuto l’allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Massimo Bray, che, facendo proprie le doglianze delle associazioni ambientaliste, preannunciò con un “tweet” la richiesta di sospensione dei lavori al Comune.
Un siffatto proclama è stato poi affiancato da una serie di provvedimenti adottati dagli organi periferici del Ministero, prontamente impugnati dal Comune dinanzi al Tar Liguria.
Il Consiglio di Stato, pur risolvendo la questione in senso positivo per il Comune, ha rigettato il motivo di ricorso fondato su una ricostruzione del “tweet” alla stregua di un atto amministrativo.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, i più moderni strumenti di comunicazione di massa non possono essere ritenuti equipollenti rispetto alle modalità ordinarie di esplicazione dell’attività amministrativa.
Del resto, diversamente opinando il principio di legalità dell’azione amministrativa, verrebbe svuotato di contenuto. Risulterebbe, quindi, necessario ribadire che la volontà ministeriale debba essere espressa mediante atti tipici.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, se pur non può non tenersi conto dell’influenza che un “cinguettìo” ministeriale possa avere sull’esercizio successivo dell’attività amministrativa, quale spia dell’eccesso di potere in cui è incorsa la pubblica amministrazione qualora l’attività successiva della stessa, illegittima, rinvenga il proprio fondamento giustificativo nel tweet, va precisato che lo stesso è da qualificarsi come un mero atto interno, non idoneo ad esprimere all’esterno la volontà dell’organo di indirizzo politico.
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]]>L'articolo Dichiarazione dei diritti in internet: il testo della Camera proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ la prima volta che in Italia si istituisce in sede parlamentare una Commissione di studio su questi temi. L’idea nasce dalla consapevolezza che considerare Internet uno dei vari media è riduttivo e improprio. Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza.
Ciò richiama tutti ad una precisa responsabilità: fornire un contributo fattivo per giungere finalmente all’adozione di una Carta dei diritti in Internet e questo è l’obiettivo della Commissione.
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