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]]>Giova premettere che la giurisdizione su tale ambito originariamente apparteneva al giudice amministrativo, sennonché con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stata attribuita alle sezioni riunite della Corte dei conti.
Tuttavia, con l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, il legislatore, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c., ha limitato la giurisdizione del giudice contabile “ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
Secondo le amministrazioni ricorrenti la lettera della norma consentirebbe di riaffermare la giurisdizione del giudice amministrativo per gli ulteriori profili contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con sentenza n.17/2023.
Preliminarmente, la Corte ha ricordato che l’elenco ISTAT rappresenta uno strumento statistico di fondamentale importanza per l’Unione Europea, poiché assolve all’obbiettivo di consentire una corretta e comparabile analisi delle situazioni economiche di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per garantire il rispetto degli obbiettivi di bilancio e l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, ex art. 126 TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.
Il raggiungimento di questi obbiettivi è imposto a tutte le pubbliche amministrazioni (L. 243/2012) e proprio a tal fine l’ISTAT redige annualmente un elenco individuando le amministrazioni s inserite nel conto economico in base al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC10)
Tuttavia, nel tempo l’elenco ISTAT ha assunto una funzione non più soltanto contabile, giacché da esso discendono effetti differenti a seconda della normativa richiamata per la sua applicazione.
La giurisprudenza amministrativa e contabile ha ritenuto che l’inclusione nell’elenco ha natura provvedimentale ( ex multis v. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5617/2015; Corte dei conti – sezioni riunite, n. 7/2013 che hanno sul punto affermato trattarsi di “accertamento costitutivo”, ravvisandovi “margini di discrezionalità tecnica, richiedente il “possesso di conoscenze specialistiche”).
Da quanto precede discende la necessità di una verifica giudiziale sulla corretta compilazione dell’elenco ad opera di ISTAT.
Si è già detto che, con l’art. 23-quater del d.l.137/2020 il legislatore sembra esser intervenuto a riperimetrare la giurisdizione del giudice contabile, rimettendogli la sola verifica della corretta applicazione della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa pubblica.
Sul punto, le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno osservato che con la predetta novella legislativa ha escluso la possibilità per i giudici contabili “di statuire in modo vincolante a fini diversi da quelli relativi della normativa nazionale”, escludendo per il ricorrente “la disponibilità di mezzi di tutela, quali l’annullamento (produttivo di effetti erga omnes) o la disapplicazione a garanzia di altri effetti/fini, tra cui, quelli del diritto Ue.”
Da ciò, per la Corte dei Conti discenderebbe l’incompatibilità con l’ordinamento europeo dell’articolo 23 quater d.l. 137/2020 giacché:
a) determinerebbe, per la natura “esclusiva” della giurisdizione contabile ex art. 11, comma 6, c.g.c. e per l’inesistenza di una giurisdizione generale dell’autorità giurisdizionale amministrativa per l’annullamento degli atti, “l’insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari” dell’elenco ISTAT;
b) in ogni caso, violerebbe il principio di autosufficienza del ricorso non potendo il soggetto interessato limitarsi a “proporre un unico ricorso per vedere esaminata la sua domanda”.
La Corte di Cassazione , da un lato, ha condiviso lettura fornita dalla Corte dei Conti circa la portata restrittiva dell’articolo 23 quater sulla giurisdizione contabile, ma, dall’altro, non ha avallato la conclusione circa l’inesistenza di uno strumento giurisdizionale di tutela a favore dei cittadini.
Difatti, come affermato dalla Corte Costituzionale la giurisdizione “nelle materie di contabilità pubblica”, come prevista dalla Costituzione e alla stregua della sua conformazione storica, è dotata non di una “assoluta”, ma solo di una tendenziale generalità, da ciò discenderebbe la persistenza di una competenza generale e residuale del giudice amministrativo per il sindacato di atti aventi natura provvedimentale quale è, appunto, l’elenco ISTAT.
La Cassazione, dunque, ha affermato che “A fronte della «contrazione» dell’ambito della giurisdizione, pertanto, si deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione del giudice amministrativo chiamato, nell’ambito della sua generale giurisdizione di legittimità disciplinata dall’art. 7 c.p.a … ad operare il vaglio della legittimità dell’azione amministrativa e la tutela degli interessi legittimi alla luce degli usuali vizi del provvedimento, riconducibili alla incompetenza, all’eccesso di potere ed alla violazione di legge.”
La Cassazione ha altresì superato l’argomentazione della carenza di autosufficienza del ricorso eventualmente proposto per l’annullamento dell’elenco, giacché non sarà necessaria la contestuale proposizione di un ricorso innanzi alla Corte dei Conti.
Infatti, ha ribadito il Collegio “la tutela giurisdizionale di annullamento è attribuita al solo giudice amministrativo, con la conseguente autosufficienza, sotto questo profilo, del ricorso al medesimo proposto, senza necessità – in coerenza con i principi affermati dalla Corte di giustizia – di una duplicazione dei ricorsi.”
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]]>I ricorrenti contestano l’elenco Istat in quanto molti Comuni risulterebbero classificati in maniera assolutamente non aderente alla realtà.
Con l’ordinanza n. 3770/2015 depositata il 5 marzo, il Tar Lazio, sezione seconda, ha ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa e per tali motivi ha disposto che l’Istat depositi la documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Il Tar ha altresì fissato l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
Di seguito il testo dell’ordinanza
***
N. 03770/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01968/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2015, proposto da:
Comune di Moricone, Anci Lazio, Comune di Bagno Regio, Comune di Ischia di Castro, Comune di Genazzano, Comune di Rignano Flaminio, Comune di Magliano Romano, Comune di Torrice, Comune di Carbognano, Comune di Sgurgola, Comune di Arpino, Comune di Roccapriora, Comune di Cori, Comune di Bassano Romano, Comune di Lariano, Comune di Fondi, Comune di Paliano, Comune di Aquino, Comune di Piedimonte Sangermano, Comune di Montelibretti, Comune di Capranica, Comune di San Lorenzo Nuovo, Comune di Tessennano, Comune di Tuscania, Comune di Gavignano, Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Casalvieri, Comune di Nazzano, Comune di Rocca di Papa, Comune di San Vito Romano, Comune di Posta Fibreno, Comune di Morlupo, Comune di Castelliri, Comune di Anci Lazio, Comune di Olevano Romano, Comune di Priverno, Comune di Castelnuovo Cilento, Comune di Sezze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istat – Istituto Nazionale di Statistica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Anagni ed altri, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29;
Comune di Bellegra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Riccardi, con domicilio eletto presso Emanuele Riccardi in Roma, Via G. Nicotera, 29; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
per l’annullamento
– dei provvedimenti inerenti l’esenzione dal versamento dell’imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) decreto legislativo n. 504/92;
– di ogni altro atto comunque connesso o coordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ministero dell’Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Istat – Istituto Nazionale di Statistica;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, acquisire dall’Istat una dettagliata relazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa;
Ritenuto di fissare, in ragione della connessione con altre controversie in discussione alla stessa udienza, l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, dispone che l’Istat depositi la documentazione di cui in motivazione presso la Segreteria della Sezione entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Fissa l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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