istruzione Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/istruzione/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 14 Dec 2021 12:01:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Diritto d’accesso ai dati universitari del figlio da parte del genitore separato https://www.giurdanella.it/2012/05/diritto-daccesso-ai-dati-universitari-del-figlio-da-parte-del-genitore-separato/ Fri, 18 May 2012 14:10:44 +0000 Il Tar Puglia-Bari nella sentenza numero 872 del 2 maggio scorso ha riconosciuto il diritto del genitore separato di accedere agli atti e/o ai dati relativi alla situazione concernente l’andamento degli studi universitari del proprio figlio maggiorenne e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l’effettiva iscrizione all’università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli […]

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Il Tar Puglia-Bari nella sentenza numero 872 del 2 maggio scorso ha riconosciuto il diritto del genitore separato di accedere agli atti e/o ai dati relativi alla situazione concernente l’andamento degli studi universitari del proprio figlio maggiorenne e, in particolare, non solo agli atti riguardanti l’effettiva iscrizione all’università, ma anche quelli aventi ad oggetto gli esami sostenuti e superati.
“Si esclude, infatti, che tali dati siano inerenti alla sfera personale dello studente e, quindi, non rilasciabili senza il suo specifico consenso; e ciò sul rilievo che, alla stregua del rapporto padre-figlio, il padre ha nei confronti del figlio, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria del figlio ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli”.

Di seguito il testo della sentenza.

…

Tar Puglia-Bari, Sezione Seconda

Sentenza numero 872 del 2 maggio 2012
(estensore, presidente Guadagno)

(…)

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso il sig. Claudio Cassone ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Politecnico di Bari in data 22.12.2011 di diniego dell’istanza di accesso ai documenti, presentata in data 18.11.2011 e l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia [nome]  deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell’impossibilità di conoscere l’effettiva iscrizione della figlia all’Università e gli esami eventualmente sostenuti anche al fine di verificare la veridicità di tale assunto e conseguentemente la legittimità della partecipazione alle spese che gli vengono richiesti a tale titolo.

Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Bari e la controinteressata [nome], che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Al riguardo il Collegio rileva la controinteressata figlia [nome], maggiorenne, si oppone alla richiesta del genitore ed assume di essere iscritta di essere iscritta al terzo anno del corso di Laurea in ingegneria dei sistemi industriali ed elettronici di durata triennale della facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Bari e di aver sostenuto nove esami, depositando in giudizio un certificato della Direzione Didattica – Settore Segreteria Studenti del Politecnico di Bari in data 21 novembre 2011.

Orbene, da tale certificazione, prodotta in copia informe, risulta la suindicata iscrizione al terzo anno, ma manca qualsiasi indicazione in ordine agli esami sostenuti e superati dalla figlia dell’odierna ricorrente.

In proposito si osserva che la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St. n. 555/2006), in materia di accesso agli atti, ha ritenuto che la domanda di accesso a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons.. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, n. 2283/2002; C. Stato, sez. VI, n. 1414/2000); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, (C. Stato, sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22.7.1998, n. 1201). Pertanto, anche se il diritto di accesso è preordinato – ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990 e succ. mod.- ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale, è indubbio che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente si rivolgono, e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva. Tale posizione, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’ attività amministrativa.

In base alle suesposte considerazioni, va annullato l’impugnato provvedimento di totale diniego adottato dal Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 23 del D. L.vo n. 196/2003 sull’erroneo presupposto che tutti i dati richiesti siano inerenti alla sfera personale della studentessa e non possano essere rilasciati senza il suo specifico consenso, in quanto non tiene adeguatamente conto del rapporto padre-figlia intercorrente tra controinteressata e ricorrente, che in quanto padre ha nei confronti della figlia sia pure maggiorenne non solo dei doveri, comprensivi anche dell’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, ivi compreso quello di conoscere anche gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell’art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli.

La domanda di accesso va pertanto accolta limitatamente alla visione ed all’eventuale rilascio di certificazione comprovante l’iscrizione in atto della figlia [nome] , nonché gli esami sostenuti con indicazione sia della data di svolgimento che della votazione riportata e tale certificazione deve essere aggiornata alla data odierna.

Vanno invece rigettate e non possono trovare accoglimento tutte le ulteriori richieste di accesso formulate da parte ricorrente, in quanto esulanti dal perseguimento delle finalità che il sig. Cassone assume di perseguire ed attinenti alla sfera personale della studentessa.

Pertanto il ricorso va parzialmente accolto nei limiti evidenziati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia e della soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) annulla l’impugnato provvedimento di diniego,

b) accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’intimato Policlinico di Bari il parziale rilascio di copia degli atti nei sensi indicati in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 2 maggio 2012.

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Superamento pre-esame presso altre università dell’UE: non riconosciuto https://www.giurdanella.it/2012/04/superamento-pre-esame-presso-altre-universita-dellue-non-riconosciuto/ Wed, 18 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n. 2063/2012

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“L’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).

Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni”.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 2063 dello scorso 10 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione Sesta

Sentenza numero 2063 del 1 aprile 2012

(estensore Contessa, presidente Coraggio)

(…)

DIRITTO

1. Giungono alla decisione del Collegio cinque ricorsi in appello proposti dall’Università degli Studi de L’Aquila avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell’Abruzzo con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcuni studenti i quali avevano seguito il primo anno di corsi presso Università rumene e, per l’effetto, sono stati annullati i provvedimenti con cui l’Università aveva respinto l’istanza di iscrizione al secondo anno del corso di studi.

2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).

3. Gli appelli in epigrafe sono fondati.

3.1. La prima questione che il Collegio ritiene di affrontare concerne il passaggio delle sentenze gravate con cui il T.A.R. ha affermato che il diniego di ammissione degli appellati al secondo anno di corsi concretasse una violazione dei princìpi comunitari in tema di libera circolazione e di soggiorno di cui all’art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE).

Giova ribadire al riguardo che le pretese vantate dai ricorrenti in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi) non rinvengono alcun fondamento nell’ambito del diritto comunitario. Sotto tale aspetto, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla conclusioni cui, in punto di diritto, è giunto nel corso della fase cautelare e in relazione alle quali gli stessi appellati non hanno fornito nuovi o ulteriori elementi. Ed infatti (anche ad ammettere l’equipollenza fra il corso di studi frequentato in Romania dall’appellato e l’omologo corso di studi italiano), l’ordinamento comunitario garantisce – a talune condizioni – il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario).

Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell’ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni.

Giova sottolineare al riguardo che: – altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre – ben altra cosa è il c.d. ‘riconoscimento accademico’, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri.

Se ciò è vero per il c.d. ‘riconoscimento accademico’ in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni (che qui vengono in rilievo) di cui alla l. 264 del 1999 circa l’accesso ai corsi di laurea e l’individuazione dei presupposti e delle condizioni per l’accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo; – lo stesso articolo 149 del TCE (che il Tribunale ha ritenuto determinante al fine di rilevare l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo) si limita a fissare quale obiettivo meramente tendenziale dell’operato della Comunità quello di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio.

Tuttavia, lo stesso articolo 149, al comma 4, chiarisce che l’azione della Comunità si limita all’adozione di mere ‘azioni di incentivazione’, “ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Il medesimo comma 4, al secondo trattino, stabilisce che, in subjecta materia, gli Organi comunitari possano, altresì adottare raccomandazioni (che, come è noto, sono annoverate fra gli atti non vincolanti degli Organi comunitari). Conseguentemente, le sentenze in epigrafe sono meritevoli di riforma per aver ritenuto l’illegittimità de jure communitario di atti limitativi (pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario) in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato poneva vincoli di sorta.

4. In sede di memoria per l’udienza di merito, alcuni degli appellanti hanno affermato che, anche a prescindere dai risvolti comunitari della questione, era la stessa disciplina organica di Ateneo a consentire loro l’iscrizione ai corsi di laurea per gli anni successivi al primo. Vengono, in particolare, richiamate le previsioni di cui agli articoli 19 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i quali non porrebbero alcuna sorta di pregiudiziale con riferimento alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 per ciò che riguarda l’accesso agli anni successivi al primo . In definitiva, nella tesi degli appellati, era lo stesso Regolamento didattico dell’Università ad ammettere la loro iscrizione, a ciò non ostando le previsioni di cui alla più volte richiamata legge n. 264 del 1999.

4.1. L’argomento non può essere condiviso. Si osserva al riguardo che la tesi in questione (la quale, a ben vedere, si fonda piuttosto su un’omissione del Regolamento didattico, che non su previsioni espresse favorevoli agli appellati) si scontra a propria volta contro un dato testuale incontestabile rinvenibile nell’ambito del bando di iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo. In particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 2 del bando in questione (non impugnato) indicava quali espresse ‘condizioni’ per l’accesso agli anni di corso successivi al primo: a) l’iscrizione in corso presso facoltà di medicina e chirurgia di altri Atenei italiani (requisito – questo – pacificamente non posseduto dagli appellati), ovvero b) l’aver vinto il concorso nazionale di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia (requisito – anche questo – pacificamente non posseduto dagli appellati).

4.2. Per le medesime ragioni deve considerarsi destituita di fondamento la tesi (sostenuta dagli appellati in sede di memoria per l’udienza di merito) secondo cui l’appello in epigrafe sarebbe inammissibile per una sorta di immanente inconciliabilità fra le posizioni sostanziali proprie – rispettivamente – del Ministero e dell’Università appellanti. La tesi in questione è infondata, in quanto infondato è il presupposto logico-fattuale su cui essa poggia (ossia, la circostanza che l’Ateneo avrebbe espressamente ammesso all’iscrizione agli anni successivi al primo gli studenti provenienti da Università straniere i quali non avevano mai svolto il test di ingresso di cui alla legge 264 del 1999).

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione dei primi ricorsi. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze gravate, dispone la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 10 aprile 2012.

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Segni di riconoscimento: annullamento della prova scritta di un concorso https://www.giurdanella.it/2012/04/segni-di-riconoscimento-annullamento-della-prova-scritta-di-un-concorso/ Tue, 03 Apr 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1740/2012

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“In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto.

Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento”.

E’ qunato ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1740 del 26 marzo scorso.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Quinta sezione

Sentenza numero 1470 del 26 marzo 2012

(estensore Quadri, presidente Baccarini)

(…)

FATTO e DIRITTO

Su ricorso proposto dalla Sig.ra Liccardo, il T.a.r. Campania , con sentenza n. 2451/2011, ha annullato la graduatoria definitiva del concorso pubblico per un posto di assistente sociale indetto dal Comune di San Gennaro Vesuviano, ritenendo segno di riconoscimento l’apposizione su uno degli elaborati scritti (redazione di una relazione istruttoria da parte di un assistente sociale) della candidata vincitrice Alessandra Aiello di una cancellatura atta ad oscurare, in maniera che tuttavia rendeva visibile la scrittura sottostante, il nome ed il cognome della stessa.

Propone appello l’interessata, deducendo l’errore della motivazione del T.a.r. con cui era stata rappresentata falsamente la realtà, data l’assoluta non visibilità né decifrabilità del nome della ricorrente come asseritamente apposto al di sotto della cancellatura . Non emergerebbero affatto elementi atti a comprovare in modo inequivoco la sua intenzione di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione, essendo, tra l’altro, il nome dell’assistente sociale autore della relazione istruttoria di pura fantasia e , comunque, totalmente cancellato, in modo da renderlo invisibile come segno di riconoscimento.

Si è costituita la controinteressata, deducendo che nella seconda prova scritta la dott.ssa Aiello aveva apposto per esteso il proprio nome e cognome, poi cancellato, ma comunque visibile e leggibile, tale da violare l’anonimato della prova.

Si è altresì costituito il Comune a sostegno dell’appellante, concludendo per l’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 30009/2011, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata, non riscontrando nella copia dell’elaborato esibito in giudizio la visibilità del nome e cognome della candidata e disponendo in via istruttoria l’acquisizione dell’originale della prova scritta in contestazione.

L’incombente istruttorio è stato eseguito dal Comune di San Gennaro Vesuviano ed all’udienza del 13 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’appello è fondato.

Dall’esame dell’originale dell’elaborato acquisito in giudizio, emerge la presenza di una pluralità di cancellature a penna, tali da rendere invisibili le parole sottostanti.

In particolare, al termine dell’elaborato, vi sono due cancellature, l’una sul lato sinistro , di piccola dimensione, tale da non poter neanche nascondere nome e cognome, ove fossero stati apposti per esteso, l’altra, sul lato destro, di dimensioni maggiori, che – quanto meno ad occhio nudo – oscura ed occulta totalmente la scrittura sottostante ed attraverso la quale non risulta visibile il supposto nome e cognome della candidata.

Ciò precisato quanto alla non riconoscibilità del nome della candidata, occorre ulteriormente accertare se , in ogni caso, la presenza della cancellatura costituisca segno di riconoscimento che consenta di individuare il soggetto che lo ha apposto.

A riguardo, occorre richiamare i piani principi per cui, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l’anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto ( cfr.Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento.

L’appello va, pertanto, accolto.

La singolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata , respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 26 marzo 2012.

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Sì all’assunzione di insegnanti di sostegno se l’handicap è grave https://www.giurdanella.it/2012/03/si-allassunzione-di-insegnanti-di-sostegno-se-lhandicap-e-grave/ Fri, 16 Mar 2012 23:00:00 +0000 Tar Lazio-Roma, sentenza. 2266/2012

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Il Tar Lazio-Roma nella sentenza n.2266 dello 6 marzo scorso ha accolto il ricorso con il quale alcune famiglie romane hanno contestato i provvedimenti con cui le scuole hanno ridotto le ore di sostegno per carenza di personale idoneo (c.d. insegnanti di sostegno).

Il Tribunale ha affermato il principio secondo il quale “in presenza di bambini con handicap particolarmente gravi occorre integrare il numero degli insegnanti ricorrendo a una flessibilità organizzativa o assumendo insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato”. I ricorrenti, nello specifico, lamentavano la violazione dell’articolo 38 della Costituzione (che prevede il diritto all’educazione e all’avviamento professionale dei disabili) e di una serie di altre leggi che fissavano rigidamente un limite al numero degli insegnanti, pur in presenza di disabilità gravo. Cosa che è “stata dichiarata costituzionalmente illegittima” dalla Corte costituzionale nella sentenza n.80 del 26 febbraio 2010.

Di seguito il testo della sentenza.

…

Tar Lazio-Roma, Sezione Terza Bis

Sentanza numero 2266 del 6 marzo 2012

(estensore Restaino, presidente Speranza)

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 8369 del 2011, proposto da: Saccone Luigi e Maria Romani, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Alessandro Saccone, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Gambardella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 34; contro Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; Ufficio Scolastico Regionale per Lazio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento riconoscimento del diritto all’apporto completo di n. 25 ore di sostegno settimanali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata”; Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

“- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”, dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai “diritti inviolabili dell’uomo”, esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla “pari dignità sociale”, esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle “condizioni personali”;

“- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che “la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione”;

“- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

“- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

“- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

“- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 in quanto contrastanti con il “quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili”.

“- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che “la scelta … di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato” incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto “detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave”; “la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità ….( e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”…”;

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra (22 ore) ;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo (“pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010”) fa “salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”: e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio; Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, “in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda … condanna [l’amministrazione] … all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”;

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie ai sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 6 marzo 2012.

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Esame di Stato:se squilla il cellulare è sempre bocciatura? https://www.giurdanella.it/2012/02/esame-di-statose-squilla-il-cellulare-e-sempre-bocciatura/ Thu, 09 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.391/2012

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Detenere un cellulare durante le prove d’esame di stato non comporta la bocciatura perché la norma ne sanziona solo l’uso.

La bocciatura, però, è legittima se non viene osservato l’ammonimento della commissione di consegnarlo prima dell’inizio di ciascuna prova.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.391 del 27 gennaio scorso.

Di seguito, il testo della sentenza.

…

Consiglio di Stato, Sezione sesta

 

Sentenza numero 391 del 27 gennaio 2012

(estensore Boccia, presidente Maruotti)

(…)

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. Lombardia accoglieva il ricorso n. 1673 del 2010, proposto dal signor Salvatore Palopoli avverso il provvedimento della commissione d’esame di Stato, con il quale era stato escluso dalle prove dell’esame di Stato, svoltesi presso l’I.I.S Kandisky di Milano. L’esclusione era stata determinata dal fatto che il suo telefono cellulare, riposto nella tasca dei pantaloni, squillava durante lo svolgimento della prova d’esame. In data 20 settembre 2010, in sede di esecuzione della sentenza, si ricostituiva la commissione d’esame ed il signor Palopoli veniva chiamato a sostenere le prove scritte ed orali dell’esame di Stato, che superava con votazione di sessanta centesimi. Avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia, in data 22 Settembre 2010, interponeva appello il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che chiedeva la sospensione della esecutività della sentenza impugnata , che era disposta da questa Sezione con l’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2010. Si costituiva in giudizio l’appellato, in data 12 ottobre 2010. In data 26 ottobre 2011, con decreto del dirigente dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia, veniva annullato l’esito dell’esame di Stato sostenuto dall’interessato, che impugnava tale decreto davanti al T.A.R. Lombardia, ove il relativo giudizio è ancora pendente.

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello in epigrafe, proposta da parte appellata. Innanzitutto, esso risulta notificato entro il prescritto termine di decadenza, non applicandosi – contrariamente a quanto dedotto dall’appellato – l’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971. Inoltre, non rileva il fatto che nell’atto di appello non vi è una indicazione cronologica delle date in cui vi è stata l’esecuzione della sentenza gravata e la proposizione dell’impugnazione, poiché la stessa esecuzione non può essere considerata quale acquiescenza, avendo l’Amministrazione doverosamente eseguito la sentenza, in attesa delle statuizioni del giudice d’appello. Infine, non si applica l’art. 4 bis della legge 168 del 2005, il cui ambito di applicazione riguarda lo svolgimento di esami di ammissione in albi e non anche le prove dell’esame di maturità.

3. Quanto al merito, la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’odierno appellato, ritenendo che l’espulsione dalle prove d’esame potesse aver luogo solo in caso di “utilizzo” del telefono cellulare e ciò in considerazione del fatto che la normativa in vigore prescrive il divieto di introduzione e detenzione di apparati telefonici cellulari nelle sedi d’esame, ma ne sanziona solo l’utilizzazione, con l’espulsione dalle predette sedi.

Dalla lettura testuale della nota ministeriale n.3614 dell’11 maggio 2010, infatti, risulta che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo…….” e che “nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove”.

In proposito, va rilevato che la nota ministeriale invitava anche i dirigenti scolastici ad “avvertire” i candidati di tali disposizioni e che tale invito veniva raccolto dal presidente della commissione d’esame, come risulta dal verbale della commissione stessa del 22 giugno 2010, n.5.Le norme vigenti in materia di pubblici esami richiamate dalla circolare e dal presidente della commissione d’esame sono l’art. 13 del D.R.P. 9 maggio 1994, n. 487 e l’art.6 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 Entrambi i predetti articoli vietano taluni comportamenti, quali ad esempio quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ecc.. Ed entrambi prevedono l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni.

Da quanto appena esposto risulta che il legislatore del tempo avesse individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti l’introduzione e l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso. Ma lo sviluppo tecnologico ha imposto di rivedere questa scelta. In questa prospettiva va dunque inquadrata la nota ministeriale sopracitata che, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli “adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato. Anno scolastico 2009-2010”, ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell’evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa.

Al riguardo, la Sezione osserva che il testo della circolare non risulta del tutto univoco: la locuzione “sorpresi ad utilizzarli”, infatti, può essere ragionevolmente intesa nel senso che l’illecito si concretizzi solamente quando si sia colti in contatto con altri (sotto il profilo verbale o della comunicazione di dati, comunque avvenga), con esclusione dunque del caso in cui risulti la ‘mera disponibilità’ di un telefono cellulare, acceso o spento che sia. Tale esclusione non si sarebbe potuta disporre, sulla base della circolare ministeriale sopra riportata, nel caso di specie, caratterizzato dal fatto lo studente aveva con sé un telefono cellulare che è squillato perché era stata azionata la sveglia. Tuttavia, nel caso di specie l’accoglimento dell’appello si impone perché il presidente della commissione d’esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati “alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno…., secondo quanto previsto dalla vigente normativa”, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d’esame del 22 giugno 2010, n.5). Non avendo l’appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d’esame.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi devono seguire il principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8051 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado n. 1673 del 2010. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che quantifica in Euro 100,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2012.

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Il testo della riforma Gelmini https://www.giurdanella.it/2010/12/il-testo-della-riforma-gelmini/ Tue, 28 Dec 2010 23:00:00 +0000 (approvata il 23 dicembre)

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Il Senato ha approvato, lo scorso 23 dicembre, le “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

L’Aula ha approvato con 161 voti favorevoli, 98 contrari e sei astensioni, le norme proposte dall’originario ddl 1905-B, approvato dal Senato il 29 luglio 2010 e modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2010.

Qui il testo approvato (in PDF)

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Sulla sponsorizzazione dei banchi scolastici https://www.giurdanella.it/2010/12/sulla-sponsorizzazione-dei-banchi-scolastici/ Tue, 28 Dec 2010 23:00:00 +0000 (sentenza 28 dicembre 2010)

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Con sentenza depositata ieri, il Tar Puglia-Bari è intervenuto su una procedura di sponsorizzazione per fornitura di arredi scolastici, indetta dalla provincia di Barletta-Andria-Trani.

1) Il ricorso

La FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori Democratici Puglia, Rete degli Studenti Medi – BAT, ha impugnato l’avviso di procedura di sponsorizzazione per fornitura arredi scolastici, pubblicato sul sito della Provincia BAT (https://www.provincia.barletta-andria-trani.it).

I ricorrenti lamentavano la violazione dei principi comunitari in materia di evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità) ed il principio di neutralità della pubblica amministrazione in quanto i messaggi pubblicitari apposti sugli arredi scolastici inciderebbero negativamente sul processo formativo della personalità dei minori che frequentano le aule scolastiche.

2) La decisione del TAR Bari

2a) Sulla legittimazione delle associazioni di categoria



Il Tar ha anzitutto ritenuto che “deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell’ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto“.

Nel concreto – secondo il Tar – “né una associazione sindacale (nel caso di specie FLC-CGIL), né una associazione di genitori (rectius Coordinamento Genitori Democratici Puglia), né una associazione di studenti (i.e. Rete degli Studenti Medi – BAT) ovvero i soggetti che le stesse rappresentano possono dirsi realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici”.

2b) Sulla sponsorizzazione dei banchi scolastici

Secondo il Tar, la sponsorizzazione è consentita dalla normativa vigente.

In particolare, l’art. 43 della legge n. 449/1997, prevede, al comma 1:

“Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”.)



E l’art. 119 del dlgs n. 267/2000, al comma 1, recita

“In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”



Il Tar conclude nel senso che “l’amministrazione … si è semplicemente avvalsa di una possibilità prevista dalla legislazione vigente”.

Aggiunge, infine, che “allo stato, non è possibile prevedere quale tipo di sponsorizzazione-pubblicità verrà in concreto apposta sugli arredi scolastici (ciò si potrà affermare unicamente all’esito dell’espletamento della gara, e soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi rappresentata dal relativo ente esponenziale sarà eventualmente ipotizzabile una legittimazione del medesimo ente esponenziale ad agire in sede giurisdizionale)”.



Inoltre, “il bando correttamente contempla una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni ‘vietate’ riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia”.

. . . . .


Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

Sentenza numero 4312 del 28 dicembre 2010



(presidente Urbano, relatore Cocomile)


(…)

FATTO e DIRITTO

Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse e di legittimazione al ricorso in capo alle associazioni ricorrenti.

Invero le tre associazioni esponenziali ricorrenti FLC-CGIL (Federazione Lavoratori della Conoscenza) Puglia, Coordinamento Genitori Democratici Puglia e Rete degli Studenti Medi – BAT impugnano con l’atto introduttivo l’avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT pubblicato sul sito della Provincia suddetta in data 14.9.2010, sostenendo che sarebbero violati i principi comunitari in materia di evidenza pubblica (trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità) ed il principio di neutralità che deve ispirare l’agire della pubblica amministrazione in quanto – a dire delle stesse ricorrenti – i messaggi pubblicitari apposti sugli arredi scolastici potrebbero incidere negativamente sul processo formativo della personalità dei minori che frequentano le aule scolastiche.

Tuttavia va evidenziato che le associazioni odierne ricorrenti sono prive di un interesse concreto ed attuale a muovere le censure di cui ricorso introduttivo oltre che di legitimatio ad causam.

Come rammentato da T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 15 giugno 2010, n. 2848 con argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere “La legitimatio ad causam, che l’ordinamento riconosce a soggetti collettivi esponenziali di interessi adespoti, quali sono le associazioni di categoria e dei consumatori, non importa anche una dequotazione dei principi processuali che connotano il processo amministrativo e che sono imperniati sulla necessità dell’accertamento dell’interesse al ricorso, scaturente da una lesione immediata ed attuale, il quale seguita a costituire ineludibile condizione dell’azione in ogni materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dell’ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto.”.

In termini analoghi si era espresso in precedenza Cons. Stato, Sez. VI, 1° febbraio 2007, n. 416.

Nel caso di specie a ben vedere le associazioni ricorrenti agiscono dinanzi a questo T.A.R. per la tutela giudiziale della astratta legalità dell’azione amministrativa il che certamente non può essere consentito allo stato attuale dell’evoluzione del processo amministrativo.

Allo stesso tempo le associazioni ricorrenti non provano quale lesione immediata ed attuale della propria sfera giuridica e dei fini statutari dalle stesse istituzionalmente perseguiti derivi dalla adozione dell’atto impugnato posto che né una associazione sindacale (nel caso di specie FLC-CGIL), né una associazione di genitori (rectius Coordinamento Genitori Democratici Puglia), né una associazione di studenti (i.e. Rete degli Studenti Medi – BAT) ovvero i soggetti che le stesse rappresentano possono dirsi realmente incisi in senso negativo ed in via immediata ed attuale da un avviso pubblico di procedura di sponsorizzazione per la fornitura di arredi scolastici negli istituti della Provincia BAT.

Va altresì evidenziato che la sponsorizzazione di cui al gravato avviso pubblico è espressamente disciplinata dall’art. 43 legge n. 449/1997 (si veda in particolare il comma 1: “Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.”) e dall’art. 119 dlgs n. 267/2000 (“1. In applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”) e che pertanto l’amministrazione evocata in giudizio si è semplicemente avvalsa di una possibilità prevista dalla legislazione vigente; che, allo stato, non è possibile prevedere quale tipo di sponsorizzazione-pubblicità verrà in concreto apposta sugli arredi scolastici (ciò si potrà affermare unicamente all’esito dell’espletamento della gara, e soltanto in caso di sponsorizzazioni concretamente lesive della sfera di interessi rappresentata dal relativo ente esponenziale sarà eventualmente ipotizzabile una legittimazione del medesimo ente esponenziale ad agire in sede giurisdizionale); che comunque il bando correttamente contempla una apposita clausola finale di salvaguardia che impedisce le sponsorizzazioni “vietate” riguardanti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse e di legittimazione ad agire.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum Camero Pompeo.

Per il resto le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:

1) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;

2) dichiara compensate le spese di giudizio per quanto concerne i rapporti tra le associazioni ricorrenti e la posizione dell’interventore ad opponendum Camero Pompeo;

3) dichiara per il resto irripetibili le spese di giudizio.

Depositata in segreteria il 28 dicembre 2010

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