Iva Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/iva/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 29 Jun 2016 07:51:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 IVA: nuove norme dal Consiglio Europeo sui buoni sconto https://www.giurdanella.it/2016/06/iva-nuove-norme-dal-consiglio-europeo-sui-buoni-sconto/ Wed, 29 Jun 2016 07:51:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31549 Il 27 giugno 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva intesa ad aumentare la certezza del diritto per le operazioni che comportano l’utilizzo di buoni, tramite l’armonizzazione delle disposizioni nazionali sull’IVA in questo settore. La direttiva è volta a ridurre il rischio di disallineamenti nelle norme fiscali nazionali che possono condurre alla doppia imposizione, alla […]

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Il 27 giugno 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva intesa ad aumentare la certezza del diritto per le operazioni che comportano l’utilizzo di buoni, tramite l’armonizzazione delle disposizioni nazionali sull’IVA in questo settore.

La direttiva è volta a ridurre il rischio di disallineamenti nelle norme fiscali nazionali che possono condurre alla doppia imposizione, alla non imposizione o ad altre conseguenze indesiderate. Ciò può accadere quando un buono è emesso in uno Stato membro e utilizzato in un altro, e in particolare quando i buoni sono scambiati.

I buoni vengono usati sempre più spesso e sono presenti in varie forme: carte telefoniche prepagate, buoni regalo e buoni sconto per l’acquisto di beni o servizi, ecc.

Con un ambito di applicazione più ristretto rispetto alla proposta della Commissione del 2012, la direttiva definisce i buoni monouso e i buoni multiuso e stabilisce le norme per determinare il valore imponibile delle operazioni in entrambi i casi.

Gli Stati membri avranno fino al 31 dicembre 2018 per recepire la direttiva nelle legislazioni e regolamentazioni nazionali. Le disposizioni si applicheranno solo ai buoni emessi dopo tale data.

La direttiva è stata adottata senza discussione in una sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”.

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Cassazione: illegittima l’Iva sulla tassa rifiuti https://www.giurdanella.it/2016/03/cassazione-illegittima-liva-sulla-tassa-rifiuti/ Fri, 18 Mar 2016 09:30:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30861 Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016 hanno ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha natura di tributo, sicché non è assoggettabile ad IVA. Si chiude così la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tassa rifiuti. Secondo giurisprudenza costante della stessa Corte “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, […]

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Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5078 del 15 marzo 2016 hanno ribadito che la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ha natura di tributo, sicché non è assoggettabile ad IVA.

Si chiude così la questione dell’applicabilità dell’IVA alla tassa rifiuti. Secondo giurisprudenza costante della stessa Corte “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’ art. 49, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non è  assoggettabile ad Iva, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’ art. 3 del d.p.r. n. 633/1972, non quando si paga un’imposta, sia pur destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente” (sentenze n. 3293/2012; n. 3756/2012; 5831/2012).

Le società dei servizi ambientali dovranno quindi restituire le somme percepite illegittimamente dai contribuenti.

Si allega il testo della sentenza

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Decreto Split Payment: il testo in Gazzetta sui rimborsi IVA https://www.giurdanella.it/2015/03/decreto-split-payment-testo-in-gazzetta-rimborsi-iva/ Sun, 15 Mar 2015 11:05:32 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27043 Ottenere i rimborsi IVA, per chi utilizza il metodo dello split payment sarà adesso più facile: è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 20 Febbraio 2015. Lo Split Payment (oggetto sin da subito di critiche di legittimità) è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 con l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. La Pubblica Amministrazione paga al fornitore […]

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Ottenere i rimborsi IVA, per chi utilizza il metodo dello split payment sarà adesso più facile: è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 20 Febbraio 2015.

Lo Split Payment (oggetto sin da subito di critiche di legittimità) è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 con l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. La Pubblica Amministrazione paga al fornitore il prezzo del bene o del servizio e versa l’Iva direttamente allo Stato, sdoppiando il pagamento, in modo tale che chi incassa la fattura non ometta di versare a sua volta l’imposta all’Erario.

Tornando alle recenti modifiche si segnala che, con il decreto cui sopra, è stata eliminata la priorità che garantita dal DM 22 Marzo 2007 ai soggetti che dimostravano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  • eccedenza detraibile di importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta di rimborso annuale ed a 3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Rimane ferma la necessità, per ottenere il rimborso prioritario, di rientrare nelle ulteriori condizioni richieste dall’art 30, secondo comma, lettera A del  D.P.R. 633/1972 e cioè, essere soggetti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando tra queste anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17-ter del decreto IVA.

L’importo dei rimborsi inoltre non può essere superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel relativo periodo. Si tratta di un ulteriore requisito, ancora in vigore, previsto dall’art 8, secondo comma del DM 23 Gennaio 2015.

L’entrata in vigore delle disposizioni in questione si deve fare riferimento alle richieste di rimborso relative al prmo trimestre dell’anno d’imposta 2015 (il termine è fissato per il 30 aprile 2015).

Risultano chiare le intenzioni del Governo di contrastare l’impatto negativo che lo Split payment ha avuto sui fornitori della Pubblica Amministrazione, dovuto al costante situazione creditoria in cui essi si trovano a fini dell’IVA a causa del mancato addebito dell’imposta in via di rivalsa.

Da segnalare inoltre una disposizione presente all’interno del Decreto cd. Milleproroghe che prevede l’aumento dal 10 al 20% l’importo contrattuale dell’anticipazione che le PA sono tenute a corrispondere ai fornitori in merito ai contratti di pubblico appalto.

 

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GU: Rimborsi IVA in caso di split payment per la … https://www.giurdanella.it/2015/03/27035/ Fri, 06 Mar 2015 13:08:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27035 GU: Rimborsi IVA in caso di split payment per la PA Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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GU: Rimborsi IVA in caso di split payment per la PA
Il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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IVA ridotta sugli ebook? La Corte di Giustizia dice no https://www.giurdanella.it/2015/03/iva-ridotta-sugli-ebook-la-corte-di-giustizia-dice-no/ Fri, 06 Mar 2015 12:04:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27006 Non è possibile applicare un’aliquota IVA ridotta per la vendita di ebook. La decisione della Corte di Giustizia Europe assume particolare rilevanza in funzione delle recenti modifiche introdotte con la legge di stabilità 2015. Andando al merito della questione, secondo la Corte di Giustizia Europea infatti “La direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA […]

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Non è possibile applicare un’aliquota IVA ridotta per la vendita di ebook. La decisione della Corte di Giustizia Europe assume particolare rilevanza in funzione delle recenti modifiche introdotte con la legge di stabilità 2015.
Andando al merito della questione, secondo la Corte di Giustizia Europea infatti “La direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». La fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici”.
Così ha statuito la Quarta sezione della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 5 marzo 2015 nelle cause  C-479/13 e C-502/13 aventi ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposte dalla Commissione contro Francia e Lussemburgo, ree di applicare un’aliquota IVA ridotta sugli ebook.

La Corte di Giustizia ha accolto  i ricorsi per inadempimento della Commissione, rilevando innanzitutto che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.

Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta sugli ebook in quanto, secondo la corte, equiparabili ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.

Ed ora, cosa succederà in Italia?
Ricordiamo infatti che l’IVA ridotta sugli ebook è stata introdotta in Italia dal primo gennaio di quest’anno passando dal 22% al 4% (come per i libri cartacei) grazie a un comma della Legge di Stabilità 2015. (Consulta lo Speciale legge di stabilità 2015)

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Split Payment applicabile ai professionisti? https://www.giurdanella.it/2015/02/split-payment-applicabile-ai-professionisti/ Wed, 18 Feb 2015 16:08:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26696 In arrivo “nuove regole” per il pagamento dell’IVA. A poche settimane dall’entrata in vigore nascono i primi dubbi sull’applicazione del nuovo sistema di versamento dell’IVA per i professionisti. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene in merito al meccanismo di liquidazione dell’IVA, dal quale dovrebbero essere esclusi i professionisti. Tuttavia, molte Pubbliche Amministrazioni intendono applicarlo anche a […]

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In arrivo “nuove regole” per il pagamento dell’IVA. A poche settimane dall’entrata in vigore nascono i primi dubbi sull’applicazione del nuovo sistema di versamento dell’IVA per i professionisti.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene in merito al meccanismo di liquidazione dell’IVA, dal quale dovrebbero essere esclusi i professionisti. Tuttavia, molte Pubbliche Amministrazioni intendono applicarlo anche a loro, alcune persino in modo retroattivo.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene in merito alla questione dell’esclusione o meno dei professionisti dallo split payment. Questo meccanismo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e prevede che l’Iva dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni ai fornitori di beni e servizi dovrà essere versata dalle stesse strutture pubbliche direttamente all’erario. Da questo nuovo procedimento sono, tuttavia, esclusi i liberi professionisti. Questi ultimi, pertanto, continueranno a ricevere dal committente l’Iva dovuta per le proprie prestazioni contestualmente al compenso, provvedendo poi direttamente al versamento nei tempi e secondo le modalità vigenti.

“Tuttavia – ha fatto rilevare Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri – nonostante le prescrizioni normative, il nostro Consiglio ha ricevuto, già nel mese di gennaio 2015, numerose segnalazioni di Amministrazioni Pubbliche che intendono applicare lo split payment per la liquidazione dei compensi ad ingegneri per lavori debitamente svolti. In alcuni casi, addirittura, le Amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero per versamenti Iva riguardanti attività svolte nel 2014”.

“E’ evidente – ha concluso Zambrano – che tale situazione deriva dalla scarsa chiarezza della norma. A questo proposito, auspichiamo un intervento urgente ed esplicativo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

– Per ulteriori informazioni sullo split payment consulta il nostro approfondimento

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Legge di stabilità 2015: tutte le misure verso l’approvazione https://www.giurdanella.it/2014/12/legge-di-stabilita-2015-le-misure-approvazione/ Mon, 22 Dec 2014 12:39:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26324 La legge di stabilità 2015 procede l’iter verso l’approvazione. Dopo il voto in Senato che ha riguardato l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo si attende solo il voto a Montecitorio, che verosimilmente arriverà entro 48 ore. Il Governo ha dichiarato che non porrà la questione di fiducia. Dopo il nostro speciale realizzato al momento della […]

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La legge di stabilità 2015 procede l’iter verso l’approvazione. Dopo il voto in Senato che ha riguardato l’approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo si attende solo il voto a Montecitorio, che verosimilmente arriverà entro 48 ore.

Il Governo ha dichiarato che non porrà la questione di fiducia. Dopo il nostro speciale realizzato al momento della presentazione della manovra, gli aggiornamenti a seguito delle modifiche apportate in prima battuta alla Camera, ecco adesso una guida (quasi definitiva) a tutte le misure contenute nella legge di stabilità.

Inoltre visto il successo dell’ebook pubblicato l’anno scorso con il commento al testo della legge di stabilità 2014, abbiamo deciso di proporre anche quest’anno il nostro approfondimento che è già in corso di redazione.

Ma quali sono le principali novità che interesseranno le famiglie e le imprese italiane a seguito dell’approvazione della legge di stabilità? Analizziamole schematicamente:

Misure per le famiglie

IMU e TASI: Confermate le aliquote del 2014 in attesa della regolamentazione della nuova tassa comunale unica denominata local tax.

Manutenzioni edilizie: confermato il credito di imposta per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico con detrazioni rispettivamente al 50% e al 65%. 65% anche per i lavori che riguardano la prevenzione antisismica.

80 euro e bonus bebè: rimangono esclusi pensionati e autonomi dal bonus di 80 euro in busta-paga ma si stabilizza per i lavoratori dipendenti. Il credito d’imposta Irpef, introdotto dal decreto-legge 66/2014, è riconosciuto per un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro.
Bonus bebè, riconosciuto un assegno di 960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, a condizione che l’Isee familiare non superi i 25 mila euro. Buoni acquisto da mille euro per le mamme con almeno quattro figli e un Isee fino a 8.500 euro.

TFR in busta paga: introdotta la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di ottenere nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, le quote del trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate nel medesimo periodo. La misura è finalizzata ad aumentare la liquidità. In relazione alla conseguente riduzione di liquidità per i datori di lavoro, si prevedono alcune forme di compensazione o di finanziamento. Le quote di Tfr in oggetto sono sottoposte alla tassazione Irpef ordinaria, anziché alla tassazione separata Irpef prevista per i trattamenti di fine rapporto. Il governo sul punto ha tentato soluzioni diverse che sono risultate molto dispendiose. Le quote di Tfr non vengono computate nel reddito ai fini del bonus di 80 euro.

Tassazione fondi pensione e casse previdenziali: Resta invariato l’aumento della tassazione sui fondi pensione dall’11,5% al 20% ma il governo ha voluto inserire nella legge di Stabilità un correttivo per quei fondi che s’impegnino in investimenti infrastrutturali. Nasce a questo scopo il credito di imposta del 9%, con tetto di 80 milioni, per i Fondi pensione che investiranno in economia reale. Questa misura, nelle intenzioni del governo, dovrebbe andare a compensare l’aumento della tassazione al 20%.

Altre misure

Irap: tagli per gli autonomi 

Dopo essere stata ridotta pochi mesi fa, l’aliquota Irap torna a salire, ma con la deducibilità del costo del lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato, e un credito d’imposta «compensativo» per chi non ha dipendenti. Credito di imposta del 10% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. La misura riguarda 1,4 milioni di automi che, non avendo dipendenti, non possono dedurre dall’Irap il costo del lavoro e sarebbero dunque penalizzati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 3,5% al 3,9% previsto dalla legge di stabilità.

Credito d’imposta per casse e fondi pensione

Viene inserito il credito d’imposta del 6 e del 9% per gli investimenti strutturali per le Casse previdenziali e i Fondi pensione, che sterilizza per le quote reinvestite l’aumento delle tasse sui rendimenti previsto nella manovra che per i fondi passa dall’11,5% al 20% e per le casse dal 20% al 26%.

Fecondazione eterologa

Per garantire di fatto l’applicazione della sentenza della Consulta viene introdotto il Registro dei donatori: anche in Italia sarà possibile la fecondazione eterologa.

Mobilità per i dipendenti delle Province

I lavoratori delle Province saranno ricollocati presso altri uffici pubblici di Comuni e Regioni per i primi due anni. A seguire, dal 2017 al via le procedure di mobilità.

Canone Rai

Nessuna modifica al Canone Rai che rimarrà invariato per l’anno 2015. Rinviate tutte le proposte di modifica.

Lotto: anticipo della gara di affidamento

La gara per l’affidamento del gioco del Lotto viene anticipata di un anno; previsti 750 milioni in 4 anni, di cui 350 il primo anno.

Patronati: tagli ridotti

Il taglio delle risorse ridotto a 35 milioni di euro. Si passa da una riduzione iniziale fissata a 150 mln, che alla Camera era scesa a 75 milioni  e che adesso viene ulteriormente ritoccata a poco più di un quarto dell’importo iniziale.

Sgravi contributivi: diminuito il taglio alle risorse

Scende fino a 208 milioni di euro il taglio delle risorse da destinare agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello legata alla produttività. L’asticella inizialmente fissata a 200 mln, era salita a 283 mln nel passaggio alla Camera, mentre al Senato torna vicino ai livelli inizialmente fissati.

Terna, ecco le norme per la cessione della rete elettrica Fs

Ecco le norme per regolare la cessione della rete elettrica delle Ferrovie dello Stato a Terna. Come indicato nella relazione tecnica, la modifica prevede l’inserimento nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica della rete di trasmissione di proprietà del gruppo Fs, in esito alla sua acquisizione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale

Poste italiane: finanziamenti in arrivo

Previsti ben 535 milioni per Poste Italiane. La norma si rende necessaria per dare attuazione alla sentenza del tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2013, in materia di aiuti di Stato. Sono inoltre previste misure di razionalizzazione del servizio di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale.

Election day e accorpamento

Eezioni regionali e locali da svolgersi in un unico giorno, rendendo più efficaci le possibilità di risparmio perseguite dalla norma sull’election day.

Regime “de minimis”

Sarà possibile utilizzare il regime dei «minimi» per i redditi cumulati fino a 20.000 euro. Dal nuovo sistema sono esclusi i lavoratori dipendenti e assimilati prevalenti dalle agevolazioni, per chi supera la soglia dei 20.000 euro. Il nuovo regime forfettario, che sostituisce Irpef, Ires, Iva e Irap, si applica a tetti di reddito più ampi, ma con un’aliquota superiore, del 15% invece dell’attuale 5%. Il limite di reddito varia a seconda delle categorie, dai 15 mila euro annui per le imprese edili ai 40 mila di quelle alberghiere e della ristorazione. Tali contribuenti saranno esentati dagli obblighi della contabilità Iva, che tuttavia non potranno detrarre, dall’obbligo della dichiarazione, dall’Irap, da studi di settore e spesometro.

Aumento IVA sul pellet

Sale al 22% l’iva applicata sul pellet in legno (il combustibile ricavato da segatura).Attualmente è del 10% e l’incremento, secondo quanto si legge nella relazione tecnica, dovrebbe portare maggiori entrate pari a 96 milioni.

Cernobyl: contributi per il “sarcofago”

Nuove risorse per il sarcofago dell’ex centrale nucleare di Chernobyl, pari a 10,8 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Il contributo a ammonta a 824.000 euro nel 2015, che salgono a 2,5 a partire dal 2016

Società partecipate verso la chiusura

È prevista la chiusura o l’accorpamento delle società partecipate di piccole dimensioni. Sono previste delle multe per chi non rispetta i tagli previsti. Addio alle mini-società pubbliche che servono più che altro agli amministratori per incassare potere ed emolumenti. Comuni, Regioni, Università, enti portuali, sostanzialmente ogni amministrazione territoriale, dovrà fare un piano di razionalizzazione delle partecipate entro marzo e vararlo entro dicembre. (fonte corriere.it)

Per ulteriori informazioni consulta il nostro Speciale cliccando qui

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Aumento Iva 22%, la circolare dell’Agenzia delle E… https://www.giurdanella.it/2013/11/aumento-iva-22-la-circolare-dellagenzia-delle-entrate/ Wed, 06 Nov 2013 10:24:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17732 Aumento Iva 22%, la circolare dell’Agenzia delle Entrate Con la circolare 32/E del 5 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha dettato delle  indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria al 22%. Il documento rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute […]

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Aumento Iva 22%, la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare 32/E del 5 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha dettato delle  indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria al 22%.

Il documento rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare 45/E del 2011 e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1° gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non più con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima dell’inizio del trasporto o della spedizione è stata emessa la fattura, l’operazione, solo con riferimento all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento di acconti.

Il documento illustra poi il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Ecco, nel dettaglio, alcuni dei punti toccati dalla circolare.

Per i conguagli a credito delle bollette conta l’ultima fattura del periodo – Nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi di acqua, luce e gas l’aliquota Iva ordinaria da applicare è quella indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui si riferisce il conguaglio e nei limiti dell’imposta addebitata in fattura con la stessa aliquota. Per l’eventuale credito in più da restituire, occorre far riferimento alle fatture immediatamente precedenti fino al recupero completo degli importi. L’Agenzia fornisce così un criterio alternativo rispetto a quelli dettati nella circolare 45/E del 2011. La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il cliente risulta a debito anziché a credito, l’aliquota Iva da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.

I tempi per correggere gli errori – Gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011. In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

  • Liquidazione periodica  mensile – periodo di fatturazione ottobre e novembre: termine per il versamento acconto Iva 27 dicembre;
  • Liquidazione periodica  mensile – periodo di fatturazione dicembre : termine  liquidazione annuale (16 marzo);
  • Liquidazione periodica trimestrale – periodo di fatturazione quarto trimestre: termine liquidazione annuale (16 marzo).

 

Leggi la circolare dell’Agenzia delle Entrate

 

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Legge Stabilità 2014, i punti principali del testo del Governo https://www.giurdanella.it/2013/10/legge-stabilita-2014-i-punti-principali-del-testo-approvato-dal-governo/ Thu, 17 Oct 2013 08:20:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17143 Persone, Famiglia, Società, Imprese, Investimenti, Service Tax, Fondi europei

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Ecco la sintesi dei punti principali contenuti nella Legge di Stabilità 2014.

Cinque le macro aree di intervento:

  1. INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE, SOCIETÀ
  2. INTERVENTI PER LE IMPRESE
  3. INVESTIMENTI
  4. LA SERVICE TAX
  5. IL COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014‐2020

 

INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE, SOCIETÀ

  • Riduzione dell’Irpef per i lavoratori dipendenti
  • Contributo di solidarietà sui redditi alti
  • Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni
  • Nuove misure contro la povertà
  • Interventi per gli esodati
  • 5 x 1000
  • Finanziamento del Fondo per le Università
  • Potenziamento della Protezione Civile
  • Piano per la difesa del suolo

INTERVENTI PER LE IMPRESE

  • Riduzione del costo del lavoro per le imprese
  • Detrazione dell’Irap per i nuovi assunti
  • Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
  • Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
  • Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
  • Delineato l’intervento di cofinanziamento dei fondi strutturali europei per il periodo 2014‐2020
  • Definito lo stanziamento del Fondo di sviluppo e coesione per il periodo 2014‐ 2020
  • Stop all’aumento IVA
  • Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
  • Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

 

INVESTIMENTI

  • Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni
  • Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico,
  • Fondi ANAS per le infrastrutture e Salerno‐Reggio Calabria
  • Ricostruzione de L’Aquila
  • Ecobonus e ristrutturazioni edilizie
  • Fondi per il trasporto pubblico Locale
  • Completamento del sistema MOSE di Venezia
  • Alta Velocità Brescia Padova, Alta Velocità Napoli Bari

Legge Stabilità 2014, leggi il testo approvato e aggiornato

Legge Stabilità 2014, guarda il video della conferenza stampa di presentazione

PERSONE, FAMIGLIE, SOCIETÀ

Riduzione dell’IRPEF per i lavoratori dipendenti

  • Per i lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo tra 8.001 e 15.000 euro e per quelli con reddito lordo annuo tra 15.001 e 55.000 diminuisce l’Irpef, grazie all’aumento della detrazione.
  • Per esempio, i lavoratori che percepiscono un reddito lordo annuo tra 15.001 e 20.000 euro registreranno un sollievo fiscale pari a un risparmio di 152 euro.

 

Contributo di solidarietà sui redditi alti

Viene prorogato per il triennio 2014‐2016 il contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro.

 

Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni

  • La Legge di Stabilità stanzia ulteriori 600 milioni di euro per rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Nel 2013 il governo Letta aveva già finanziato la CIG per quasi due miliardi.
  • Per il 2014 sono quindi già disponibili risorse per un totale di 2 miliardi di euro.

 

Nuove misure contro la povertà

  • La Legge di Stabilità incrementa di 250 milioni di euro, per il 2014, il Fondo per la carta acquisti destinata ai cittadini che versano in condizione di maggiore disagio economico.
  • È rifinanziato con 250 milioni di euro per il 2014 il Fondo per la non autosufficienza. Potranno accedere al Fondo anche le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (sla).
  • Al Fondo per le Politiche Sociali vengono assegnati 300 milioni di euro per il 2014.

 

Interventi per gli esodati

La Legge di Stabilità interviene sulla questione “esodati”, già affrontata dal governo nel mese di settembre. Saranno infatti altri 6.000 i lavoratori che saranno ammessi al pensionamento con le vecchie regole.

 

5 x 1000

La Legge di Stabilità stanzia, per il 2014, 400 milioni di euro per il 5 x 1000. I fondi saranno destinati al finanziamento di associazioni di volontariato, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

 

Finanziamento del Fondo per le Università

La Legge di Stabilità incrementa di 150 milioni di euro per il 2014 il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università.

 

Potenziamento della Protezione Civile

La Legge di Stabilità stanzia 50 milioni di euro. Ulteriori risorse da destinare alla Protezione Civile saranno ottenute dalla vendita di un Airbus 319 e due Falcon 900 facenti parte della flotta degli aerei di Stato, saranno destinate alla flotta anti‐incendio penalizzata dai tagli delle ultime leggi di bilancio.

 

Piano per la difesa del suolo

La Legge di Stabilità stanzia complessivamente 180 milioni di euro per la tutela del suolo (30 per il 2014, 50 per il 2015 e 100 per il 2016) affinché:

  • il Ministero dell’Ambiente verificherà, entro il 1° marzo 2014, la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l’esigenza di velocizzare gli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l’incolumità delle persone;
  • entro il 30 aprile i soggetti impegnati in interventi contro il dissesto idrogeologico dovranno finalizzare le risorse disponibili presentando specifica informativa al CIPE;
  • nel caso in cui i lavori non partano entro il 31 dicembre 2014 ci sarà la revoca del finanziamento statale.

Viene inoltre creato un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per il 2016 per finanziare un piano di tutela e gestione delle risorse idriche finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani.

Infine è istituito un Fondo di 30 milioni per il 2014 e altri 30 per il 2015 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive.

 

INTERVENTI PER LE IMPRESE

Riduzione del costo del lavoro per le imprese

La Legge di Stabilità rende più conveniente il lavoro stabile, tagliando i costi per le imprese per un totale di 1,2 miliardi di euro per il 2014.

Tre gli interventi previsti:

  • IRAP Deduzione dall’IRAP del costo del personale per i nuovi assunti a tempo indeterminato a partire dall’anno di imposta 2014 per un massimo di 15.000 euro all’anno per ciascun nuovo assunto (solo per le assunzioni che incrementano il numero totale dei dipendenti, considerando anche il personale delle società controllate).
  • Contributi sociali La Legge di Stabilità stanzia 1 miliardo per la riduzione dei contributi INAIL versati dalle aziende.
  • Incentivi per il lavoro stabile La Legge di Stabilità prevede la restituzione completa del contributo addizionale ASPI 1,4% nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Potenziamento dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

Gli utili reinvestiti generano crescita e sviluppo. Per questo motivo la Legge di Stabilità aumenta l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese. La Legge di Stabilità riduce lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio. Con l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) la deduzione dal reddito complessivo di importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio passa dal 3% di oggi al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016.

 

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

La legge di Stabilità prevede la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Questo provvedimento permette alle imprese di far valere la loro reale patrimonializzazione e avere una maggiore base sulla quale calcolare gli ammortamenti.

 

Incremento del Fondo di garanzia per le PMI

La Legge di Stabilità rifinanzia il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese per 1,8 miliardi di euro, che consentirà di attivare nuove risorse per circa 27 miliardi di euro nel triennio.

Il Fondo di Garanzia permette l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese. È una fonte preziosa e spesso unica di accesso al credito per le PMI.

Con il Fondo di Garanzia lo Stato crede e scommette nelle proprie imprese.

 

Stop all’aumento IVA per le imprese sociali

L’Iva resta al 4%

La legge di stabilità 2013 prevedeva che a partire dal prossimo anno scattasse dal 4 al 10% l’aumento dell’aliquota Iva di asili, ospizi e Residenze Sanitarie Assistenziali, assistenza domiciliare, comunità per minori, centri per disabili ecc. gestiti dalle cooperative sociali. L’aumento èstato cancellato: l’Iva resta al 4%. Stanziati 130 milioni per questa finalità.

 

Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo

La Legge di Stabilità stanzia 300 milioni complessivi per il triennio 2014‐2016 per i contratti di sviluppo, finanziamenti agevolati per investimenti volti al rafforzamento della struttura produttiva del nostro Paese, soprattutto al Sud.

 

Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

Con la Legge di Stabilità, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per finanziamenti agevolati per progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel programma quadro comunitario Orizzonte 2020.

 

INVESTIMENTI

 

Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per Province e Comuni

Si prevede che nel Patto di stabilità per gli enti locali non siano considerati –per un importo complessivo di 1 miliardo di di euro per il 2014 – i pagamenti in conto capitale (ossia quelli destinati agli investimenti) sostenuti dai Comuni.

Per accelerare, inoltre, il percorso già in atto, il pagamento dei debiti pregressi degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) relativi a spese in conto capitale è escluso dal Patto di Stabilità interno, per complessivi 500 milioni di euro nel 2014.

È fatto divieto a Regioni ed enti locali di:

  • stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
  • rinegoziare derivati già in essere alla data di entrata in vigore della legge;
  • stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

 

Completamento del sistema MOSE di Venezia

La Legge di Stabilità stanzia risorse per il riavvio immediato dei lavori del sistema MOSE di Venezia sino alla sua completa e definitiva realizzazione. A tal fine, nell’ambito di una programmazione pluriennale e previa presa d’atto del CIPE, si autorizza la spesa di:

  • 200 milioni di euro per il 2014
  • 100 milioni di euro per il 2015
  • 71 milioni di euro per il 2016
  • 30 milioni di euro per il 2017

 

Ricostruzione de L’Aquila

Per accelerare la ricostruzione post‐terremoto, è anticipata l’erogazione di risorse destinate a l’Aquila che ammontano complessivamente a 1,3 miliardi di euro (500 milioni all’anno nel biennio 2014‐2015 e 300 milioni nel 2016).

Sono inoltre stanziati 7,5 milioni di euro nel triennio 2014‐2016 per il terremoto del Pollino.

 

Fondi ANAS per le infrastrutture e Salerno‐Reggio Calabria

In linea con quanto già avviato con il “decreto Fare”, la Legge di Stabilità stanzia risorse per la manutenzione straordinaria della rete stradale e la prosecuzione degli interventi previsti dall’accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e l’Anas. Per il 2014 le risorse autorizzate ammontano a 335 milioni di euro.

Via libera anche allo sblocco di ulteriori risorse per la Salerno‐Reggio Calabria (secondo stralcio del Macrolotto 4), con lo stanziamento di 50 milioni di euro per il 2014, 170 per il 2015 e 120 per il 2016.

 

Manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e velocizzazione del Corridoio Adriatico, Alta Velocità Brescia Padova, Alta Velocità Napoli Bari

La Legge di Stabilità stanzia risorse per oltre 1 miliardo di euro, nel triennio, per la rete ferroviaria italiana. In particolare, si autorizzano:

  • 400 milioni di euro per il 2014 per la manutenzione straordinaria ferroviaria;
  • 100 milioni di euro (50 all’anno nel biennio 2015‐2016) per l’AV Napoli‐Bari (tratte Cancello‐Frasso Telesino e variante alla linea Roma‐Napoli Comune di Maddaloni);
  • 240 milioni di euro (120 all’anno nel biennio 2015‐2016) per l’AV Milano Venezia (tratta Brescia Padova) e Napoli Bari (tratta Frasso Telesino‐Vitulano);
  • 400 milioni per il la velocizzazione del Corridoio Adriatico (100 nel 2014 e 150 all’anno nel biennio 2015‐2016).

 

Trasporto pubblico locale

La legge di Stabilità stanzia complessivamente risorse per 500 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e regionale nel triennio. In particolare, si autorizzano:

  • 100 milioni di euro all’anno per il triennio 2014‐2016 per gomma;
  • 200 milioni di euro per il 2014 per l’acquisto del materiale rotabile ferroviario.

 

Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

La Legge di Stabilità proroga a tutto il triennio 2014‐2016 gli sconti per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico.

Le detrazioni saranno pari rispettivamente al 50% e al 65% per il 2014 – confermando l’agevolazione introdotta per il 2013 – e

scenderanno al 40% e al 50% per il successivo biennio 2015‐2016.

 

SERVICE TAX

La nuova Service Tax «Vedo, pago, voto»

Con la Legge di Stabilità arriva finalmente il riordino del sistema di tassazione locale che pone l’Italia in linea con gli standard europei.

Nel complesso l’operazione consentirà un alleggerimento del carico tributario sugli immobili pari ad 1 miliardo di euro. La cifra verrà infatti trasferita dallo Stato ai Comuni che dunque non subiranno perdite di risorse. Saranno i sindaci a decidere le modalità attraverso le quali applicare gli sgravi.

La nuova Service Tax avrà due gambe:

La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti (TARI). È calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti e la versa chi occupa l’immobile.

La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI). È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari. Nel caso di immobili affittati il conduttore partecipa per una piccola quota, tra il 10 e il 30%.

Sulla prima casa al posto di IMU e TARES si verserà la tassa sui servizi municipali. Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l’aliquota massima è fissata al 2,5 per mille.

Per le altre proprietà immobiliari il Comune potrà riscuotere l’imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all’IMU, ma la somma tra le due non potrà essere superiore alla cifra prevista applicando l’attuale aliquota massima dell’IMU.

La Service Tax vuol dire piena autonomia: una tassa locale pagata ai Comuni per pagare i servizi dei Comuni.

 

COFINANZIAMENTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014‐2020

 

Il cofinanziamento dei Fondi Strutturali europei 2014‐2020

La Legge di Stabilità stanzia significative risorse per il nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei e nazionali per le politiche di coesione territoriale, impegnando il governo a fare la propria parte per i prossimi anni in modo strutturato con il concorso di Ue e regioni. In particolare, si stanziano 24 miliardi di euro di quota di compartecipazione nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE).

La Legge di Stabilità ha stanziato 54,8 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo Fas) per il 2014‐2020 per infrastrutture, di cui l’80% in favore del Mezzogiorno.

In totale si arriva quindi a circa 110 miliardi di euro nei prossimi sette anni per le politiche di coesione territoriale.

 

 

 

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Aumento Iva al 22 %, Circolare Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito [leggi il comunicato del 30 settembre], in relazione all’aumento dell’Iva al 22 per cento dall’1 ottobre, che già in passato, in occasione dell’aumento Iva al 21%, se in fase di prima applicazione “ragioni di ordine tecnico avessero impedito di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori avrebbero potuto regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento” (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporta alcuna sanzione, a condizione -chiarisce l’Agenzia- che la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota venga versata “nei termini già indicati” dalla Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, che si riporta di seguito.

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Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa
Circolare 45/E  

Oggetto: Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento – Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Roma, 12 ottobre 2011

1. Aumento dell’aliquota IVA ordinaria

L’articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 (di seguito decreto legge), nell’ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, il comma 2-bis, modificando il primo comma dell’articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito: “d.P.R. 633”), ha previsto l’aumento dell’aliquota ordinaria, precedentemente determinata nella misura del 20 per cento, stabilendola nella misura del 21 per cento della base imponibile dell’operazione. Coerentemente, è stato modificato anche il secondo comma dell’articolo 27 del d.P.R. 633, che stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA effettuate dai commercianti al minuto e dagli esercenti le attività indicate nell’articolo 22 del d.P.R. 633, mediante scorporo dell’IVA dal corrispettivo lordo. Inoltre, è stata sostituita la rubrica della tabella B, precedentemente intitolata «Prodotti soggetti all’aliquota del 20 per cento», che recita ora: «Prodotti soggetti a specifiche discipline». Nella citata tabella B sono elencati beni di particolare valore, quali, ad esempio, lavori in platino, pelli da pellicceria, tappeti, ai quali si applica la nuova aliquota ordinaria del 21 per cento. Si ricorda, peraltro, che la predetta aliquota ordinaria si applica, in generale, a tutte le forniture aventi ad oggetto beni e servizi non espressamente indicati nelle tabelle A e B, allegate al d.P.R. 633. Le due aliquote ridotte, stabilite dal secondo comma dell’articolo 16 nella misura del 4 e del 10 per cento si applicano, invece, ai beni e ai servizi rispettivamente elencati nella parte II e nella parte III della tabella A, allegata al d.P.R. 633.

I prodotti soggetti ad aliquote IVA ridotte, tra i quali sono compresi beni e servizi di particolare utilità sociale, quali, ad esempio i prodotti alimentari di maggior consumo (latte, pane, cereali, frutta, ortaggi, carne), i medicinali, le case di abitazione non di lusso, gli appalti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, le prestazioni alberghiere, le erogazioni di acqua e quelle di energia elettrica per uso domestico, non hanno subito maggiorazioni di imposta a seguito della manovra di stabilizzazione della finanza pubblica. Il comma 2-ter del decreto legge stabilisce che l’aliquota del 21 per cento si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell’imposta si realizza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 settembre. Al riguardo si forniscono, di seguito, chiarimenti sull’applicazione della nuova aliquota con particolare riguardo alle modalità operative, al fine di consentire ai contribuenti una più agevole gestione degli adempimenti conseguenti.

2. Il momento di effettuazione dell’operazione

Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, il momento di effettuazione delle operazioni deve essere individuato in base alle disposizioni che contengono la relativa disciplina, recate, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dall’articolo 6 del d.P.R. 633, per quanto concerne gli acquisti intracomunitari di beni, dall’art. 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e per quanto concerne le importazioni, dall’articolo 201 del codice doganale comunitario.

3. Acconti e fatture anticipate

Per quanto concerne le cessioni di beni, mobili e immobili, e le prestazioni di servizi, nel caso in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell’imposta indicati dall’articolo 6 del“d.P.R. 633”, o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, è previsto (articolo 6, quarto comma) che l’operazione si consideri effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento. Anche per gli acquisti intracomunitari di beni, se anteriormente al verificarsi della consegna è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo (articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 331 del 1993).
Pertanto, gli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20 per cento, non dovranno subire regolarizzazioni, fermo restando che la maggior aliquota del 21 per cento sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri eventuali acconti pagati successivamente a tale data. Analogamente, se entro il 16 settembre, è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta soggetta all’aliquota del 20 per cento anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata.

4. Fatture ad esigibilità differita

In linea generale, l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo del d.P.R. 633. Tuttavia, per determinate operazioni, l’articolo 6 del d.P.R. 633 prevede il differimento della esigibilità dell’imposta – cioè il momento in cui l’erario può richiedere il pagamento del tributo – all’atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo.

Anche se il debito IVA nei confronti dell’Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura, che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita”, e della relativa registrazione.

a) Operazioni con lo Stato ed enti pubblici

Il differimento dell’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento del corrispettivo è previsto, tra l’altro, quando si effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali (regioni, comuni e province) e dei relativi consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri e di quelli di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, nonché degli enti di assistenza e di previdenza. Per tali cessioni, il comma 2-quater dell’articolo 2 del decreto legge stabilisce che l’aumento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali entro il 16 settembre (giorno precedente all’entrata in vigore della legge) sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del d.P.R. 633, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
La previsione sembra subordinare l’applicazione della aliquota del 20 per cento alla circostanza che la fattura emessa entro il 16 settembre sia stata entro tale data anche annotata nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 (o nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24) del citato d.P.R. 633.
Si ricorda che l’adempimento della registrazione deve essere posto in essere, ai sensi del richiamato articolo 23, in linea generale, entro quindici giorni dalla emissione della fattura, con riferimento alla data della emissione.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti (tanto soggetti passivi quanto consumatori finali) diversi dagli enti indicati dall’articolo 6, quinto 7 comma, del d.P.R. 633, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 20 per cento rileva esclusivamente il momento di effettuazione dell’operazione, senza che alcun rilievo abbiano gli adempimenti di registrazione della fattura o del corrispettivo.
Ciò premesso, appare chiaro che un’interpretazione letterale del richiamato articolo 2, comma 2-quater, del decreto legge che ponesse – ai fini del mantenimento dell’aliquota del 20 per cento – l’ulteriore condizione dell’annotazione della fattura in data anteriore al 17 settembre, porrebbe gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati nell’articolo 6, quinto comma del d.P.R. 633, in una condizione deteriore rispetto a quella riservata agli altri cessionari o committenti.
Una lettura di tal genere, anche a volere trascurare i possibili riflessi in tema di legittimità costituzionale della norma, si porrebbe in contrasto con la ratio generalmente perseguita dal legislatore, intesa a far salvi, per quanto possibile, gli stanziamenti di bilancio degli enti pubblici in relazione ai cambi di aliquota, ratio che ha condotto, tra l’altro, all’introduzione (d.P.R. n. 313 del 1997) del regime di “esigibilità differita”.
Tale regime, come è noto, comporta che l’operazione si consideri effettuata in base ai criteri normali dettati dall’articolo 6 del d.P.R. 633, mentre la sola esigibilità è rinviata al momento del pagamento del corrispettivo.
La regola sull’esigibilità differita, contenuta nell’articolo 6, quinto comma, del d.P.R. 633, comporta che, in caso di modifiche dell’aliquota IVA, la misura dell’imposta si determina sulla base della sola effettuazione dell’operazione (che coincide con l’emissione della fattura, se la stessa precede la consegna del bene). In virtù delle considerazioni sopra rappresentate, si ritiene, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica, che il richiamato articolo 2, comma 2- quater, debba essere letto nel senso di ritenere sufficiente, anche in relazione alle operazioni dallo stesso disciplinate, la emissione della fattura entro il 16 settembre per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento anziché di quella del 21 per cento. L’adempimento della registrazione delle fatture, richiesto espressamente dalla norma, si ritiene che possa intervenire entro i normali termini indicati dall’articolo 23 del d.P.R. 633.

b) Applicazione dell’IVA di cassa

L’aliquota IVA applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione anche per le operazioni interessate dal c.d. regime “IVA di cassa”, previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale regime – applicabile da parte dei soggetti, con un volume d’affari non superiore a duecentomila euro, che, operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni – non deroga ai criteri generali di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura, ma consiste nella possibilità di emettere fattura con esigibilità differita.

5. Commercio al minuto

In considerazione della introduzione della nuova aliquota del 21 per cento è stato modificato il secondo comma dell’articolo 27 del d.P.R. 633, adeguando le modalità di calcolo dell’imposta da parte dei commercianti al minuto. Per tali soggetti, infatti, poiché il corrispettivo incassato è comprensivo di IVA, per determinare l’imposta dovuta è necessario effettuare lo scorporo dell’imposta da tale ammontare.

Per eseguire tale operazione, l’articolo 27, secondo comma, del d.P.R. 633 consentiva, prima delle modifiche apportate dal decreto legge, di utilizzare due procedure alternative: – il metodo della “percentuale di scorporo”, con il quale il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile, ed – il “metodo matematico”, con il quale prima si determina l’imponibile, dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4 per cento, 110 per l’aliquota del 10 per cento e 120 per l’aliquota del 20 per cento), e successivamente si applica a tale imponibile l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta. Con il decreto legge è stata prevista la possibilità di utilizzare solo il metodo matematico, che garantisce una più precisa individuazione dell’imposta applicabile.
Pertanto, i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633, a partire dalla prima liquidazione successiva all’entrata in vigore del decreto legge, devono effettuare lo scorporo dell’imposta dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per i valori sopra indicati e per 121 quando è applicabile l’imposta nella misura del 21 per cento.
Qualora, per difficoltà di ordine tecnico-procedurale, siano applicate le “percentuali di scorporo” anziché il “metodo matematico”, eventuali errori e differenze nella determinazione dell’imposta possono essere sanati nei termini indicati al successivo paragrafo 6 (correzione degli errori). I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del d.P.R. 633, nell’effettuare la liquidazione periodica relativa all’arco temporale in cui si verifica la compresenza dell’aliquota del 20 e di quella del 21 per cento (mese di settembre ovvero, per i contribuenti trimestrali, terzo trimestre), devono operare lo scorporo tendo conto distintamente dei corrispettivi soggetti all’una o all’altra delle predette aliquote (applicando, naturalmente, a tal fine distinte percentuali ai diversi importi).

Per i soggetti che determinano l’imposta con il metodo di ventilazione dei corrispettivi, previsto dal D.M. 24 febbraio 1973, in base al quale annotano globalmente l’ammontare giornaliero dei corrispettivi, senza distinzione di aliquota, e successivamente, in proporzione alle aliquote applicate agli acquisti effettuati nell’anno, ripartiscono le vendite, in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dal 19 al 20 per cento, per effetto del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, con la circolare 1 ottobre 1997, n. 259/E, è stato precisato che, in assenza di specifiche disposizioni normative, ai fini della applicazione delle diverse aliquote, occorre tener conto anche di quelle vigenti prima dell’entrata in vigore della norma, risultanti dalle fatture di acquisto e dalle bollette doganali di importazione. Tali indicazioni possono ritenersi tuttora valide e, pertanto, si ritiene che, in sede di ventilazione dei corrispettivi l’aliquota del 21 per cento trova applicazione solo in presenza di acquisti effettuati scontando la medesima aliquota.

6. Correzione degli errori

Con il comunicato stampa n. 156 del 16 settembre u.s. sono state impartite le prime istruzioni in vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota del 21 per cento. In tale sede è stato precisato, in particolare, che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile.

Diversi settori economici, caratterizzati da complessità tecniche o gestionali, per la tipologia dei servizi erogati o per l’elevato numero di utenti, hanno rappresentato che il termine della prima liquidazione, indicato nel comunicato stampa come termine utile per la regolarizzazione delle fatture emesse con la aliquota del 20 per cento anziché del 21 per cento, non è sufficiente a garantire la corretta applicazione dell’imposta. Si ritiene, quindi, utile fornire le seguenti ulteriori indicazioni per consentire la regolarizzazione di cui sopra entro un termine più ampio, in modo, tuttavia, da contemperare le esigenze degli operatori con quelle del maggior gettito che la manovra deve garantire al bilancio dello Stato nell’anno 2011. Nell’ottica di assicurare all’erario le maggiori entrate, collegate all’aumento dell’aliquota IVA, previste per l’anno 2011, si ritiene che la eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota possa avvenire: – per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre; – per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre. Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Saranno, altresì, corrisposti gli interessi ove le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento. 

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 20 per cento. Il cessionario o il committente che, avendo acquistato i beni o i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è tenuto, entro il trentesimo giorno da quello della registrazione, a provvedere alla regolarizzazione delle fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota (art. 6 comma 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), può effettuare la regolarizzazione, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, oltre tale termine ma entro il termine del 30 aprile.

7. Settori particolari

a) Agenzie di viaggio

In base al particolare meccanismo cosiddetto “base da base”, dettato per le agenzie di viaggi e turismo dall’articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, tali imprese devono calcolare l’IVA dovuta allo Stato non già procedendo a una detrazione analitica dell’imposta, bensì calcolando la differenza tra i corrispettivi dovuti all’agenzia e i costi sostenuti per gli acquisti a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, e scorporando poi l’imposta ordinaria dal margine lordo così ottenuto. Tale meccanismo non consente di dare rilevanza al pagamento degli acconti per individuare il momento impositivo dell’operazione giacché ciò che rileva è il corrispettivo globale del viaggio. Il regolamento di attuazione dell’art. 74-ter (decreto del Ministero delle Finanze n. 340 del 1999), art.1, comma 6, prevede, infatti, che “ Le operazioni … si considerano in ogni caso rese all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all’atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore.”

In base alle regole di applicazione dell’IVA alle operazioni ricadenti nell’ambito applicativo del regime speciale in discorso, la base imponibile, infatti, non è costituita dal corrispettivo di ciascuna transazione bensì dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’impresa di viaggi ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Fermo restando quanto sopra precisato in relazione alla possibilità di regolarizzare successivamente le fatture emesse, la parte imponibile da assoggettare al 20 per cento e quella da assoggettare al 21 per cento devono essere determinate sulla base del rapporto percentuale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente entro il 16 settembre (o con inizio del viaggio intervenuto entro tale data) e quelli pagati successivamente.

b) Regime speciale del margine

Analoghe considerazioni valgono anche per i soggetti che determinano l’imposta in base al regime del margine con il metodo globale, previsto per la rivendita di determinati beni usati (dall’articolo 36, comma 6, del decreto legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995, ad esempio, per le cessioni di veicoli usati). Diversamente da quanto previsto per metodo analitico – in base al quale il margine, costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita e i costi di acquisto del bene deve essere determinata in riferimento ad ogni singola operazione – il metodo globale comporta che la base imponibile sia determinata in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento. La quota di margine da assoggettare al 20 per cento e quella da assoggettare al 21 per cento andranno quindi determinate proporzionalmente sulla base percentuale delle operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.

c) Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc

In relazione alle erogazioni di acqua, luce, gas e simili è stato rappresentato che il normale rapporto con l’utenza può estrinsecarsi nell’emissione di note di accredito e di addebito in relazione ai conteggi effettuati sulla base di letture effettive, a fronte di precedenti bollettazioni fondate sui consumi presunti. Con la risoluzione 24 ottobre 1990, n. 571646, è stato precisato che, in sede di conguaglio, nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata. Nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse (bollette emesse entro il 16 settembre con aliquota del 20 per cento e bollette emesse successivamente con aliquota del 21 per cento), qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 20 e quelli fatturati al 21 per cento, si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. In particolare, qualora nel periodo interessato dal conguaglio sia stata applicata, per la maggior parte di tempo, l’aliquota del 20 per cento (ad esempio nel caso in cui il conguaglio si riferisca periodo luglio-agosto- settembre 2011), la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20 per cento. Al contrario si dovrà applicare l’aliquota del 21 per cento nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata applicata per la maggior parte del periodo stesso l’aliquota del 21 per cento (ad esempio, nel caso in cui il conguaglio si riferisca al periodo settembre-ottobre-novembre).

L'articolo Aumento Iva al 22 %, Circolare Agenzia Entrate

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