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]]>Detto ciò, la circolare ricorda che l’art. 9 del DL n. 179/2012 ha introdotto l’obbligo per le PA di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità e assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi, su formale segnalazione degli interessati anche in via telematica.
Per quanto concerne le modifiche alla L. 4/2004 si sottolinea come sia stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della legge, dovendosi considerare quali soggetti erogatori, non solo le pubbliche amministrazioni ex Dlgs n. 165/2001 e soggetti diversi dalle PA erogatori di servizi informatici o telematici con contenuti di pubblica utilità e di pubblico interesse, ma anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”. L’insieme di tali soggetti è obbligato a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro, “nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” (e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”).
Il CAD invece è stato modificato nel senso di prevedere in capo alle singole amministrazioni, all’art. 13, un obbligo di formazione informatica dei propri dipendenti mediante l’attuazione di specifiche politiche in tal senso, e all’art. 23-ter comma 5-bis, di consentire la fruibilità di dati e documenti amministrativi informatici formati o detenuti dalle amministrazioni, indipendentemente dalla condizione di disabilità personale di chi chiede di accedervi, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione del servizio. Esemplificando “ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto”.
La circolare infine si chiude con l’avvertimento che l‘inosservanza delle disposizioni in tema di accessibilità informatica delle pubbliche amministrazioni produce specifiche responsabilità ed è passibile di sanzione: rileva infatti ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ex Dlgs n. 165/2001, ferme restando eventuali ed ulteriori responsabilità penali e civili.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale.
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