lavoro Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/lavoro-2/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 09 Oct 2024 20:23:11 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Intelligenza Artificiale e lavoro: alcune pronunce https://www.giurdanella.it/2024/09/intelligenza-artificiale-alcune-pronunce/ Tue, 03 Sep 2024 16:13:24 +0000 https://www.giurdanella.it/?p=57087 Quando si affronta la tematica dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale si enfatizza più volte la necessità di mantenere un approccio antropocentrico, ossia di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Peraltro, nonostante l’aumentata fiducia nei processi basati su sistemi di I.A., permane comunque la necessità che l’uomo mantenga il controllo su di essi, […]

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Quando si affronta la tematica dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale si enfatizza più volte la necessità di mantenere un approccio antropocentrico, ossia di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Peraltro, nonostante l’aumentata fiducia nei processi basati su sistemi di I.A., permane comunque la necessità che l’uomo mantenga il controllo su di essi, anche tramite la possibilità di modificare le soluzioni cui addiviene il sistema di intelligenza artificiale.

Ciò premesso, l’Intelligenza Artificiale è ormai ampiamente utilizzata da numerose piattaforme che gestiscono i servizi delivery e riveste oggi un ruolo centrale (se non esclusivo) nell’organizzazione e distribuzione del carico di lavoro tra i c.d. rider.

Non sono poche le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolte importanti aziende di delivery, chiamate a rispondere di condotte antisindacali e a fare chiarezza sui sistemi automatizzati utilizzati per la gestione dei lavoratori.

A tal proposito, riveste particolare interesse una sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo, la n. 3570/2020, la quale, seppur vertente sulla qualificazione del rapporto di lavoro tra un fattorino e l’azienda convenuta, illustra chiaramente la modalità di organizzazione del lavoro, integralmente automatizzate e gestite da un algoritmo che assegna un determinato punteggio ai singoli rider (“punteggio d’eccellenza”) in base al quale quest’ultimi saranno più o meno avvantaggiati nella prenotazione dei turni di lavoro per le settimane successive.

La suddetta pronuncia elenca i parametri per l’assegnazione del punteggio:

  • “Attività in cd “alta domanda” del partner convenzionato che incide nella misura del 35%;

  • Efficienza che incide nella misura del 35%;

  • Il feedback dell’ utente che incide nella misura del 15%;

  • Esperienza che incide nella misura del 10% ;

  • Il feedback dei partner che incide nella misura del 5% .”

Ad essere premiata è la maggiore produttività, senza che si tenga conto delle condizioni soggettive in cui verso il lavoratore, il quale potrebbe non essere disponibile nei giorni di “alta domanda” per motivi religiosi (si pensi alle persone di fede ebraica le quali sono tenute ad astenersi dal compiere qualsiasi lavoro il sabato) o familiari; la produttività, inoltre, viene valutata senza tenere in considerazioni innumerevoli fattori che possono ridurla .

Con un’altra pronuncia, resa ancora dal Tribunale di Palermo – sezione Lavoro, una nota azienda di delivery è stata condannata per condotta antisindacale con l’ordine di fornire all’organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati come previsto dal “decreto trasparenza” (d.lgs. 104/2022).

In quel caso, la società aveva rifiutato di fornire informazioni sul concreto funzionamento dell’algoritmo su cui si basava il sistema di monitoraggio e gestione dei lavoratori, eccependo l’esistenza di un segreto industriale tutelato dal decreto legge 48/2023 successivo al d.lgs. 104/2022.

Tuttavia, il Giudice del lavoro ha fornito una lettura coordinata delle due discipline, richiamando un recente intervento del Garante della privacy il quale ha chiarito che tra le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore e alle organizzazioni sindacali rientrano quelle attinenti ai sistemi decisionali automatizzati utilizzati, alle loro concrete modalità di funzionamento, ai parametri utilizzati per addestrarli, alle modalità eventualmente utilizzate per correggere soluzioni adottate da tali sistemi.

La giurisprudenza, dunque, sembra aver preso coscienza già da tempo dei rischi insiti nell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, mentre il legislatore – europeo e nazionale – muove i primi passi nel percorso di regolazione di questo fenomeno.

Non resta, dunque, che attendere l’applicazione pratica di discipline di recente introduzione come l’A.I. Act per comprendere se il tessuto normativo sarà adeguato a rispondere alle sempre mutevoli esigenze del presente.

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Legge di bilancio 2018: le novità sui contratti di lavoro https://www.giurdanella.it/2017/12/legge-bilancio-2018-le-novita-materia-lavoro/ Wed, 20 Dec 2017 10:55:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=35139 Importanti novità sono previste nella Legge di Bilancio 2018 in materia di lavoro. Il disegno di legge che da stesera approda alla Camera in vista dell’approvazione definitiva contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e ampliare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Ecco […]

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Importanti novità sono previste nella Legge di Bilancio 2018 in materia di lavoro.

Il disegno di legge che da stesera approda alla Camera in vista dell’approvazione definitiva contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, misure per promuovere la formazione professionale e ampliare il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Ecco una sintesi delle principali misure.

Benefici fiscali e sgravi contributivi

E’ stata prevista una riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1 ° gennaio 2018, assumeranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 30 e 35 anni, che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

Bonus 80 euro

Si prevede l’innalzamento delle soglie di reddito utili per l’accesso al cd. bonus “80 euro”, con conseguente ampliamento dei soggetti beneficiari.

Nuove assunzioni

Saranno introdurre misure complementari volte all’assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con età superiore ai 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi).

IRAP

Si prevede l’innalzamento della quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che nel 2018 viene resa integralmente deducibile (rispetto al 70 per cento della disciplina previgente).

Lavoratori autonomi

Sono previste nuove forme di imprenditoria in agricoltura, con previsione per il 2018 di un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio  per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

Viene elevato a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (comma 228).

Formazione professionale

In primo luogo si introduce, per il 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, prevedendo uno stanziamento di 250 milioni di euro (per il 2019). Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Si prevedono, inoltre, stanziamenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e all’alternanza scuola-lavoro, per le attività di formazione relative all’apprendistato professionalizzante (15 milioni di euro) (commi 59-61, introdotti al Senato).

2 milioni riguarderanno lanche il cofinanziamento del Programma Erasmus nell’ambito dei percorsi di istruzione.

Ammortizzatori sociali

E’ stata inserita, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese di rilevanza economica strategica a livello regionale, con organico superiore a 100 unità, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

E’ stato, inoltre, esteso l’assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale ed incrementata all’82 per cento l’aliquota contributiva dovuta dal datore di lavoro nel caso di licenziamenti collettivi.

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Legge di Stabilità 2016: le novità del settore lavoro https://www.giurdanella.it/2016/01/legge-di-stabilita-2016-le-novita-del-settore-lavoro/ Fri, 15 Jan 2016 08:36:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30203 Per quanto riguarda il settore del lavoro, la legge di stabilità 2016 prevede innanzitutto la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per […]

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Per quanto riguarda il settore del lavoro, la legge di stabilità 2016 prevede innanzitutto la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 178-181).

Viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182, 184-191).

Viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016), degli ammortizzatori sociali in deroga (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 304 e 307).

Si prevede il prolungamento, a tutto il 2016, dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione e dell’integrazione salariale per i contratti di solidarietà stipulati da aziende artigiane (comma 310).

Si introduce la possibilità di cumulare il riscatto degli anni di laurea con il riscatto del periodo di maternità facoltativa fuori dal rapporto di lavoro (comma 298) e si provvede alla rivalutazione degli indennizzi per il danno biologico (comma 303).

Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 205).

Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 203 e 204).

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste più stringenti limitazioni alturn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25%) (commi 227-228) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 466-467, 469-470). Per le ulteriori misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al paragrafo “pubblico impiego e amministrazioni pubbliche”.

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Giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca di incarico professionale https://www.giurdanella.it/2012/05/giurisdizione-del-giudice-ordinario-materia-di-revoca-di-incarico-professionale/ Mon, 30 Apr 2012 22:00:00 +0000 Tar Sicilia-Palermo, sentenza n.869/2012

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“…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando al caso di specie tali principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

E’ quanto ha affermato il Tar Sicilia-Palermo nella sentenza numero 869 del 20 aprile scorso.

Di seguito il testo della sentenza

…

Tar Sicilia-Palermo, Sezione Prima

Sentenza numero 869 del 20 aprile 2012

(estensore Maisano, presidente D’Agostino)

(…)

FATTO

Con ricorso notificato in data 6.5.2010 e depositato il successivo 18.5 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come correttamente eccepito dalla difesa erariale.

Come recentemente ribadito dal C.G.A. nella decisione n. 402 del 31 maggio 2011, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 3 luglio 2006 n. 15199; 3 gennaio 2007 n. 4) e del Consiglio di Stato (C. di St., V, 12 giugno 2009 n. 3737; C.G.A. 6 maggio 2008 n. 390) “…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando alla fattispecie per cui è causa tali condivisibili principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore delle amministrazioni costituite, in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 20 aprile 2012.

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Appalto di servizi o servizio pubblico? https://www.giurdanella.it/2012/03/appalto-di-servizi-o-servizio-pubblico/ Fri, 30 Mar 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1550/2012

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Il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1550 del 19 marzo scorso ha riaffermato un principio già consolidatosi in giurisprudenza, secondo il quale ai fini della qualificazione di un rapporto giuridico non deve aversi riguardo tanto al nomen juris speso dalle parti per designarlo, quanto alle caratteristiche da esso effettivamente assunte nella sua concreta attuazione (cfr. di recente C.d.S., V, 18 marzo 2010, n. 1581 : nel caso in cui la P.A. ponga in essere, anche se sotto il nomen iuris di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto per essersi proceduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative (eventuali) differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; più indietro nel tempo v. ad es. V, 10 aprile 2000, n. 2061; 13 giugno 1998, n. 824; 21 dicembre 1994, n. 1549; 29 ottobre 1991, n. 1281).

Nel caso di specie, il Comune si duole che il Tribunale abbia fatto riferimento parametrico alla retribuzione prevista per il personale di ruolo addetto a mansioni simili, laddove avrebbe dovuto reputare sufficiente il compenso in concreto convenuto anno per anno, in tesi congruo. Costituisce, tuttavia, interpretazione consolidata, dalla quale non sono state fornite valide ragioni per discostarsi, quella che insegna che l’art. 2126 c.c. permette al dipendente interessato di conseguire le differenze retributive tra il trattamento spettante al personale di ruolo di qualifica corrispondente alle mansioni svolte col contratto nullo ed il trattamento, diverso, di fatto corrisposto per il periodo di esecuzione del rapporto sub judice (C.d.S., V, 9 novembre 2004, n. 7220; V, 18 settembre 2003, n. 5293; VI, 11 marzo 2004, n. 1234; V, 7 settembre 2001, n. 4671; V, 18 marzo 1998, n. 314).

Lo stesso indirizzo è del resto seguito anche dalla Suprema Corte, che ha più volte puntualizzato che un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico, funzionale ai fini istituzionali dello stesso ente, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, non impedisce, secondo l’orientamento appunto prevalente della Corte, l’applicazione dell’art. 2126 c.c., con il diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico regolare.

Di seguito il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione quinta

Sentenza numero 1550 del 19 marzo 2012

(estensore Gaviano, presidente Trovato)

(…)

FATTO e DIRITTO

L’interessata adiva il T.A.R. per la Campania impugnando il silenzio serbato dal Comune di Rocca d’Evandro sulla richiesta da lei avanzata per ottenere l’inquadramento in ruolo nella qualifica corrispondente alle mansioni espletate, come bidella-refezionista, negli anni 1979-1994, con il riconoscimento delle conseguenti spettanze. Resisteva al ricorso l’Amministrazione intimata. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale adìto, per un verso, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di accertamento dell’instaurazione tra le parti di un unico rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato; per altro verso, accoglieva la domanda tesa al riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito di fatto dalla ricorrente e quanto, invece, sarebbe stato di sua astratta spettanza in applicazione del contratto collettivo per il personale degli enti locali, con la conferente regolarizzazione contributiva. Avverso tale decisione, nella parte in cui favorevole alla ricorrente, il Comune di Rocca d’Evandro proponeva indi il presente appello, le cui tesi venivano riprese con una successiva memoria. L’Amministrazione deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di poter assimilare il rapporto tra le parti al modello del pubblico impiego, in quanto il rapporto controverso non sarebbe stato in realtà qualificabile come rapporto di lavoro subordinato, bensì di lavoro autonomo.

Il primo Giudice, inoltre, nel determinare il compenso riconosciuto alla ricorrente, avrebbe fatto arbitrariamente riferimento alla retribuzione prevista dalla disciplina collettiva per il personale di ruolo addetto a mansioni simili, laddove si sarebbe dovuto invece applicare il diverso compenso convenuto anno per anno in concreto, del quale veniva predicata la congruità. Si costituiva in giudizio in resistenza all’appello l’originaria ricorrente, che, dedotta l’infondatezza dell’impugnativa, concludeva per la sua reiezione. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’appello è infondato.

1 E’ indubbiamente vero che al rapporto nullo possono essere connesse le conseguenze di cui all’art. 2126 c.c. unicamente quando lo stesso, benché costituito senza il rispetto delle modalità prescritte, sia per il resto assimilabile al rapporto di lavoro subordinato costituito nelle forme legali, del quale presenti tutti i caratteristici indici rilevatori (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2718; sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6352, 30 agosto 2006, n. 5062 e 6 dicembre 1999, n. 2057). Con riferimento alla natura del rapporto oggetto di controversia è agevole osservare, però, che le deduzioni svolte dall’appellante a sostegno della qualificazione in chiave di lavoro autonomo da esso proposta risultano prive di consistenza.

Il primo Giudice ha rilevato come dagli elementi forniti dalla ricorrente si desumesse che quest’ultima era soggetta alle direttive impartite dall’Amministrazione in ordine ai tempi ed ai modi di effettuazione della prestazione, nonché all’orario di lavoro. Era lo stesso Comune, inoltre, a fornire i mezzi di produzione e le attrezzature, e a farsi carico dei costi delle forniture necessarie per la prestazione del servizio. Le prestazioni, si potrebbe qui aggiungere, dovevano necessariamente essere svolte su base quotidiana presso la Scuola designata, e con divieto per la lavoratrice di farsi sostituire. Ora, l’appellante non mette minimamente in discussione tutti questi elementi. Si limita a sostenere che la pretesa natura autonoma della prestazione lavorativa sarebbe dimostrata dal “carattere temporaneo degli incarichi”, aventi durata commisurata all’anno scolastico piuttosto che estesa all’intero anno solare. La natura autonoma del rapporto sarebbe sorretta, altresì, dalla qualificazione risultante dai contratti sottoscritti tra le parti, che lo definiscono come “appalto di servizio”. E’ tuttavia –fin troppo- agevole far notare che quello della durata limitata del rapporto è solo, in realtà, un dato neutro ed incolore, in quanto nulla toglie che una relazione collaborativa anche di breve durata possa atteggiarsi sia come prestazione autonoma, sia come lavoro subordinato. Ed è appunto in questo secondo senso che depongono, nel caso concreto, le incontestate risultanze valorizzate dal primo Giudice. D’altra parte, è pacifica l’acquisizione giurisprudenziale secondo la quale ai fini della qualificazione di un rapporto giuridico non deve aversi riguardo tanto al nomen juris speso dalle parti per designarlo, quanto alle caratteristiche da esso effettivamente assunte nella sua concreta attuazione (cfr. di recente C.d.S., V, 18 marzo 2010, n. 1581 : nel caso in cui la P.A. ponga in essere, anche se sotto il nomen iuris di contratto di appalto ovvero d’opera, un rapporto avente in realtà le caratteristiche del lavoro subordinato, seppur nullo di diritto per essersi proceduto all’assunzione senza il superamento del prescritto concorso o della eventuale prova selettiva, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione trova comunque applicazione l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative (eventuali) differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale; più indietro nel tempo v. ad es. V, 10 aprile 2000, n. 2061; 13 giugno 1998, n. 824; 21 dicembre 1994, n. 1549; 29 ottobre 1991, n. 1281).

2 Infondato è anche il motivo di appello concernente le spettanze di pertinenza della ricorrente. Il Comune si duole che il Tribunale abbia fatto riferimento parametrico alla retribuzione prevista per il personale di ruolo addetto a mansioni simili, laddove avrebbe dovuto reputare sufficiente il compenso in concreto convenuto anno per anno, in tesi congruo. Costituisce, tuttavia, interpretazione consolidata, dalla quale non sono state fornite valide ragioni per discostarsi, quella che insegna che l’art. 2126 c.c. permette al dipendente interessato di conseguire le differenze retributive tra il trattamento spettante al personale di ruolo di qualifica corrispondente alle mansioni svolte col contratto nullo ed il trattamento, diverso, di fatto corrisposto per il periodo di esecuzione del rapporto sub judice (C.d.S., V, 9 novembre 2004, n. 7220; V, 18 settembre 2003, n. 5293; VI, 11 marzo 2004, n. 1234; V, 7 settembre 2001, n. 4671; V, 18 marzo 1998, n. 314). Lo stesso indirizzo è del resto seguito anche dalla Suprema Corte, che ha più volte puntualizzato che un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico, funzionale ai fini istituzionali dello stesso ente, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, non impedisce, secondo l’orientamento appunto prevalente della Corte, l’applicazione dell’art. 2126 c.c., con il diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico regolare (Cass. Civ., Sez. lavoro: 17 ottobre 2005, n. 20009; 9 febbraio 1999, n. 1105; 23 aprile 2001, n. 5996; 2 aprile 2002, n. 4686; 3 luglio 2003, n. 10551). 3 Per le ragioni esposte l’appello deve essere senz’altro respinto. Le spese processuali sono liquidate, secondo soccombenza, dal seguente dispositivo

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge. Condanna il Comune appellante al rimborso all’appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che sono liquidate nella misura di euro millecinquecento, oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 19 marzo 2012.

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Diritto a differenze retributive per mansioni svolte e indennità per rischio radiologico. https://www.giurdanella.it/2012/03/diritto-differenze-retributive-mansioni-svolte-e-indennita-rischio-radiologico/ Wed, 28 Mar 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.1708/2012

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“In relazione alla questione concernente il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, si deve ricordare che, nel settore sanitario, per principio giurisprudenziale pacifico (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4548 del 1 agosto 2011, Sez. V, n. 6998 del 30 dicembre 2011), il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori è possibile solo:

– quando tali mansioni sono state effettivamente svolte in un posto di qualifica superiore, previsto nella pianta organica e in quel momento vacante;

– quando il lavoratore sia stato incaricato dello svolgimento delle predette mansioni con un formale atto di incarico adottato dai competenti organi dell’ente.

Con riferimento al personale con qualifica diversa da quello di medico o tecnico di radiologia che poteva essere esposto al rischio radiologico, la Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 1992 n. 343, aveva affermato che “la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori cui si può applicare la stessa disciplina in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente”.

Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza ha affermato che, ai fini della percezione dell’indennità di rischio, mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale la legge ricollega una presunzione assoluta di esposizione al rischio, per il personale di altre qualifiche è indispensabile che le situazioni lavorative concrete comportino una esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione, e che l’individuazione di detto personale sia effettuata secondo le modalità previste dal quarto comma dell’art. 58 del D.P.R. 20.5.1987 n. 270 (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6452 del 7 dicembre 2011)”.

E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1708 del 26 marzo scorso.

Per il testo integrale della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2003/200300466/Provvedimenti/201201708_11.XML

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Competenza Stato-Regioni in tema di lavori pubblici https://www.giurdanella.it/2012/03/competenza-stato-regioni-tema-di-lavori-pubblici/ Mon, 19 Mar 2012 23:00:00 +0000 Corte Costituzionale, sentenza n.52/2012

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La Suprema Corte, nella sentenza numero 52 del 9 marzo scorso, ha accolto la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che fissava, nelle procedure di aggiudicazione di lavori ed opere pubbliche, dei criteri di selezione dei concorrenti diversi da quelli statuiti dal Decreto legislativo n.163 del 2006.

L’articolo 4,comma 3,del decreto infatti stabilisce che “in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella statale”.

La Corte ha precisato che “l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza”e che “nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato”.

Pertanto, vista la tutela di cui godono questi valori in Costituzione(art. 117 secondo comma, lettera e), non è consentito al Legislatore regionale fissare parametri che non siano volti alla loro salvaguardia.

Di seguito il testo della sentenza

…

Corte Costituzionale

Sentenza numero 52 del 9 marzo 2012

(redattore Cassese, presidente Quaranta)

(…)

Considerato in diritto

1.— Con ricorso notificato il 13 giugno 2011 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il 15 giugno 2011 (reg. ric. n. 60 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale). L’art. 2, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011), stabiliva, al comma 4, che «Nel rispetto del principio di cui all’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» e, al comma 5, che «La soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito all’elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi». Ad avviso del ricorrente, tali previsioni violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere e), in materia di tutela della concorrenza, e l), in materia di ordinamento civile, della Costituzione.

2.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011 ha modificato l’art. 2 impugnato, abrogando il comma 5 e sostituendo il comma 4. Tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che le disposizioni censurate – rimaste in vigore per oltre sei mesi nella loro formulazione originaria – non abbiano trovato attuazione medio tempore, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 341 del 2010 e n. 164 del 2009).

3.— La questione è fondata.

3.1.― L’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 20 del 2011, detta previsioni in materia di aggiudicazione di lavori od opere pubblici che riguardano l’ammissibilità delle offerte e, perciò, attengono alla fase della procedura di evidenza pubblica che precede la stipulazione del contratto. Con riferimento a tale fase, questa Corte ha precisato che «l’ambito materiale prevalente è quello della tutela della concorrenza» e che «nello specifico settore degli appalti pubblici vengono in rilievo norme che si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza “per” il mercato» (da ultimo, sentenza n. 43 del 2011).

L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabilisce che in tema di «qualificazione e selezione dei concorrenti» le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa» da quella statale. Gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, dello stesso codice prevedono, rispettivamente, che «Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture», e che «Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture». Le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime. Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

3.2.— Tali argomentazioni possono applicarsi anche allo ius superveniens, in quanto la nuova formulazione dell’art. 2, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2011, come sostituito dall’art. 22 della legge regionale n. 20 del 2011, è sostanzialmente coincidente con quella della disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia il testo vigente dell’art. 2, comma 4, infatti, individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo – il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante – l’inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.

4.— Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall’art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012

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Codice del Lavoro https://www.giurdanella.it/2012/03/codice-del-lavoro-0/ Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000 Maggioli Editore - 2012

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Il volume è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, tra i quali:
– il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo;

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Parte Prima – Normativa nazionale fondamentale.
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Mobbing: criteri necessari per una corretta pretesa risarcitoria https://www.giurdanella.it/2012/02/mobbing-criteri-necessari-una-corretta-pretesa-risarcitoria/ https://www.giurdanella.it/2012/02/mobbing-criteri-necessari-una-corretta-pretesa-risarcitoria/#comments Tue, 28 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.856/2012

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Occorre, per prima cosa, richiamare la definizione che il Consiglio di Stato dà sul concetto di mobbing. Nella sentenza n.3648 del 15 giugno 2011 afferma, infatti, che per mobbing si intende comunemente “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica”.

Il Consiglio di Stato nella sentenza numero 856 del 17 febbraio scorso, ha affermato che “ai fini della configurabilità di una siffatta condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio…

Nel verificare l’integrazione di una tale evenienza è quindi necessario attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati dal lavoratore, da apprezzare per accertare tra l’altro:

– da un lato, l’idoneità offensiva della condotta datoriale (desumibile dalle sue caratteristiche di persecuzione e discriminazione),

– e, dall’altro, la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.

E’ in primo luogo necessaria, quindi, che sia fornita la prova dell’esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue dominanti finalità i singoli atti cui viene riferito.

D’altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di mobbing, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se può emergere che vi è una ragionevole ed alternativa spiegazione al comportamento datoriale.



Se il lavoratore non riesce a dimostrare l’organicità della strategia vessatoria a proprio carico, il Giudice avrà modo di acclarare solo l’illegittimità o meno di talune procedure attivate dal datore di lavoro”.

Di seguito, il testo della sentenza.

…

Consiglio di Stato, Sezione sesta

Sentenza numero 856 del 17 febbraio 2012

(estensore Garofoli, presidente Severini)

(…)

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Giova considerare che, come già dalla Sezione chiarito con la sentenza 15 giugno 2011, n. 3648, per mobbing si intende comunemente – in assenza di una definizione normativa – una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore, tale che ne consegua un effetto lesivo della sua salute psicofisica.

Ai fini della configurabilità di una siffatta condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti la molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio; l’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore; la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.

Nel verificare l’integrazione di una tale evenienza è quindi necessario, anche in ragione della indeterminatezza normativa della figura, attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi lamentati dal lavoratore, da apprezzare per accertare tra l’altro:

– da un lato, l’idoneità offensiva della condotta datoriale (desumibile dalle sue caratteristiche di persecuzione e discriminazione),

– e, dall’altro, la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.

Ne consegue che la ricorrenza di un’ipotesi di condotta mobbizzante andrà esclusa quante volte la valutazione complessiva dell’insieme di circostanze addotte (ed accertate nella loro materialità), pur se idonea a palesare, singulatim, elementi od episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di ordinaria verosimiglianza, il carattere esorbitante ed unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.

E’ in primo luogo necessaria, quindi, che sia fornita la prova dell’esistenza di un sovrastante disegno persecutorio, tale da piegare alla sue dominanti finalità i singoli atti cui viene riferito.

D’altra parte, determinati comportamenti non possono essere qualificati come costitutivi di mobbing, ai fini della pronuncia risarcitoria richiesta, se può emergere che vi è una ragionevole ed alternativa spiegaz
ione al comportamento datoriale.

Nella specie, non è dato escludere questo carattere con riferimento all’atto – peraltro mai contestato – di assegnazione, nel mese di aprile del 2004, alla sezione tutela degli assicurati, servizio tutela degli utenti, con funzioni di dirigente capo della sezione, alla circostanza della meno intensa partecipazione del ricorrente alle riunioni interne ed esterne, oltre che all’attività convegnistica, alla denunciata progressiva riduzione del personale della sezione alla quale è addetto il ricorrente, alla sostenuta contrazione dell’attività didattica, a livello universitario, e pubblicistica dell’appellante.

Tanto premesso, come condivisibilmente sostenuto dal giudice di primo grado, ritiene il Collegio che gli indicati elementi costitutivi della figura di mobbing non siano presenti nel caso di specie. In particolare, non può dirsi in alcun modo provata l’esistenza di un disegno persecutorio elaborato e perseguito dall’ISVAP in danno dell’odierno ricorrente.

Va sottolineato a questi riguardi che in sé un atto illegittimo, o più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante, occorrendo che ricorrano tutti gli altri ed ulteriori elementi sopra richiamati. Perciò, l’eventuale accertamento giurisdizionale dell’illegittimità degli atti della procedura per la promozione ai gradi superiori della dirigenza non permette – da sé sola considerata- di affermare l’integrazione della fattispecie di mobbing: tanto più che al riscontro della indicata illegittimità lo stesso giudice di prima istanza è pervenuto – con distinta sentenza n. 3706 del 2011 –

avendo accertato vizi di tipo solo procedimentale, in specie il difetto di motivazione della delibera gravata in relazione alla mancata predeterminazione delle posizioni dirigenziali da ricoprire.


Non è in senso più generale emersa la presenza di un complessivo disegno persecutorio qualificato da comportamenti materiali, ovvero da provvedimenti, contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché di discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa.

A maggior ragione risulta indimostrata la complessità ed organicità della strategia vessatoria che, sola, può consentire di accedere alla prospettata ipotesi di mobbing.

Alla stregua delle esposte ragioni l’appello va quindi respinto.

Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 17 febbraio 2012.

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Dipendente pubblico nominato consigliere dell’Ordine https://www.giurdanella.it/2012/02/dipendente-pubblico-nominato-consigliere-dellordine/ Sun, 26 Feb 2012 23:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.718/2012

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 718 del 14 febbraio scorso, si è pronunciato sul tema della legittimazione processuale degli Ordini Professionali a proporre autonoma impugnazione del parere con cui si ritenga ineleggibile un dipendente pubblico -a causa del suo rapporto di lavoro dipendente nei confronti della pubblica amministrazione- a consigliere di un Ordine professionale.

Nel caso in questione,infatti, il Collegio afferma che “ai sensi dell’art. 3 , comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l’esercizio di libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico – professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

L’art. 10, comma 3 della medesima legge prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all’albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce , di per sé, l’iscrizione all’albo che avviene , in questi casi, con la specifica annotazione
“.

Di seguito, il testo della sentenza

…

Consiglio di Stato, Sezione quinta

Sentenza numero 718 del 14 febbraio 2012

(estensore Quadri, presidente Trovato)

(…)

DIRITTO

L’appello è fondato nei termini che seguono.

Oggetto del ricorso sono una serie di atti concernenti il divieto di presentazione della candidatura all’elezione di componente del Consiglio dell’Ordine provinciale dei dottori agronomi da parte di un dipendente della Regione Campania.

L’atto di diffida inviato al dipendente poggia sul parere fornito al Settore stato giuridico ed inquadramento della Regione , per l’adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari, da parte del dirigente dell’Area generale di coordinamento affari generali in data 7 ottobre 2009, anch’esso oggetto di impugnazione, con il quale si rileva l’incompatibilità tra i compiti svolti dal Presidente ed i componenti del Consiglio dell’ordine (attività dirette alla repressione esercizio abusivo della professione, designazione di rappresentanti , liquidazione di onorari) e le funzioni di pubblico dipendente regionale cui è vietato l’esercizio di attività libero professionale.

In relazione alla portata di tali atti è necessario accertare la legittimazione all’impugnazione da parte dell’Ordine provinciale in relazione alla sussistenza di un proprio interesse leso.

Questo lamenta la lesione del proprio interesse alla legittima costituzione dell’organo consiliare, impedita dal parere della regione e dagli atti che ne sono scaturiti nei confronti degli interessati.

In linea generale, vanno richiamati i principi per cui gli enti esponenziali di una categoria di soggetti, di cui hanno la rappresentanza istituzionale a tutela della professione, sono legittimati a ricorrere per la tutela di un interesse collettivo perseguito dall’associazione. La situazione tutelata è autonoma e differenziata dalle posizioni individuali ed è unitariamente imputabile all’ente.

Inoltre, gli ordini professionali, per le funzioni di autogoverno ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi della propria sfera giuridica, come soggetti di diritto (cfr. Cons. St. Sez. V, 12.8.2011, n. 4776; 8.2.2011, n. 861, 12. 7.2010, n. 4480; 2.10.2009, n. 6011; Sez. VI, 8.2.2011, n. 831).

Ritiene il Collegio che costituisca interesse autonomo e differenziato unitariamente imputabile all’ordine professionale quello alla legittima composizione dei propri organi di governo. Qualsiasi atto che impedisca l’esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo , così provocando una alterazione della composizione degli organi elettivi, deve , pertanto, essere considerato lesivo di una situazione differenziata e qualificata dell’ente, che è legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse alla legittima costituzione dei propri organi che si riflette nell’azione di autogoverno degli appartenenti alla categoria professionale di cui esso rappresenta gli interessi.

Alla luce di tale premessa, si rileva che la nota indirizzata al dott. … riguarda ,in effetti, come ritenuto dal primo giudice, esclusivamente il rapporto di lavoro tra la Regione ed i propri dipendenti, essendo prodromica all’apertura di un procedimento disciplinare, con la conseguenza che relativamente ad essa non può rinvenirsi una legittimazione ad impugnare dell’ente esponenziale, che non è legittimato ad esercitare un controllo dell’attività del pubblico impiegato (Cons. St. Sez. V, 2.10.2009, n. 6011).

Neanche sussiste un interesse all’impugnativa delle circolari in materia di autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, non contenendo esse alcun riferimento alla eleggibilità alla carica di consigliere, ma solo allo svolgimento di attività libero professionale.

Non impugnabile è poi la nota prot. n. 20894963964 del 9.11.2009, contenente una mera richiesta di indicazione dei dipendenti titolari di cariche elettive, non avente alcun effetto lesivo.

Diversamente, il parere 7 ottobre 2009, stabilendo l’ineleggibilità del dipendente regionale, in quanto titolare di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, in seno al Consiglio dell’Ordine (preordinato ad un generale diniego di autorizzazione nei confronti di chiunque ne faccia richiesta) assume carattere direttamente lesivo dell’interesse alla legittima costituzione del proprio organo consiliare dell’ente, che è, pertanto, legittimato ad impugnarlo.

Né il ricorso può considerarsi inammissibile sotto il diverso profilo della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.

Secondo piani principi, gli atti endoprocedimentali non possono essere impugnati disgiuntamente dal provvedimento finale del procedimento in cui si inseriscono, in quanto atti preparatori, sforniti di autonoma capacità lesiva immediata, sicchè i relativi vizi possono essere fatti valere solo in sede di impugnativa dell’atto che li recepisca (ex multis, Cons. St. Sez. V, 11.5.2009, n. 2876).

Tuttavia, quando il parere costituisca atto terminale di un procedimento, rappresentando la conclusione negativa della determinazione dell’amministrazione, esso deve intendersi come atto munito del requisito della lesività, in relazione al quale sussiste l’interesse (e l’onere) di impugnazione. La lesività, invero, non dipende dal nomen o dalla collocazione nell’ambito del procedimento, ma dal carattere costitutivo degli effetti che vi si ricollegano (Cons. St. Sez. IV, 6.7.2009, n. 4338; 10.5.2007, n. 2183).

Nella specie, il parere ha sortito l’immediato effetto di impedire la candidatura di dipendenti regionali al Consiglio, così ledendo l’interesse dell’Ordine alla legittima composizione dell’organo consiliare.


Nel merito, i motivi riproposti dall’Ordine di violazione di legge e di regolamenti in materia di eleggibilità di dipendenti pubblici come componenti del Consiglio dell’ordine provinciale sono fondati.

Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 8.7.2005, n. 169 possono essere eletti al Consiglio dell’ordine tutti gli iscritti all’albo dei dottori agronomi e forestali.

Ai sensi dell’art. 3 , comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l’esercizio di libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico – professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

L’art. 10, comma 3 della medesima legge prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all’albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce , di per sé, l’iscrizione all’albo che avviene , in questi casi, con la specifica annotazione.

L’iscrizione costituisce requisito per l’esercizio del diritto di elettorato passivo nell’organo consiliare , a prescindere dallo svolgimento – che può , in effetti, essere vietato, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza – dell’attività libero professionale.

Se ne deduce che illegittimo è il sacrificio del diritto di elettorato passivo e conseguentemente, per quanto qui interessa, delle modalità di costituzione dell’organo consiliare, per effetto del divieto imposto ai dipendenti regionali di candidarsi alle elezioni del Consiglio.

Né tale divieto trova giustificazione nell’attività svolta dai componenti del Consiglio , che si dirige nei confronti dei professionisti e, per i profili evidenziati dalla Regione – come la repressione dell’esercizio abusivo della professione, la designazione di rappresentanti in seno a commissioni, l’inflizione di sanzioni disciplinari – non diverge neanche dalle finalità perseguite dall’amministrazione, in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, per lo gli stessi scopi sanzionatori di comportamenti illeciti.

All’amministrazione regionale, che conserva ed esercita i propri poteri riguardo all’autorizzazione del pubblico dipendente ad assolvere funzioni estranee ai propri compiti istituzionali, non è dato, quindi, impedire la costituzione dell’organo consiliare secondo le regole stabilite dalla disciplina sulla composizione degli organi degli ordini professionali.


In conclusione, l’appello va accolto nei limiti esposti, con il conseguente annullamento del parere dell’amministrazione regionale prot. n. 2009 857662 del 7 ottobre 2009.

La peculiarità della questione trattata giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il parere dell’amministrazione regionale prot. n. 2009 857662 del 7 ottobre 2009.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2012.

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