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]]>Sono inclusi i lavoratori a tempo determinato (nel limite della durata del rapporto di lavoro alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato) e i lavoratori con rapporto di lavoro part-time. Sono esclusi, invece, i lavoratori autonomi, i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata[1], gli addetti ai lavori domestici e i lavoratori parasubordinati).
Tali lavoratori dipendenti devono essere:
Tale diritto può essere esteso ai parenti e affini entro il terzo grado ma solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati [2], a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno [3];
[1] Nel caso di rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa è articolata su 6giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta.
[2] L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (divorzio, separazione legale o abbandono).
[3] Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
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]]>Ad avviso della Corte, tale condotta ha integrato una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 del codice civile, idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro.
La Corte di Appello aveva infatti constatato che a fronte delle 24 ore di permessi retribuiti concessi, il lavoratore aveva tenuto una condotta compatibile alle esigenze assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per circa 4 ore, pari per l’appunto al 17% del tempo totale.
La Cassazione ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte di Appello e legittimo il licenziamento operato dal datore di lavoro, rigettando pertanto il ricorso del lavoratore.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 737/2014, pubblicata il 22 settembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento del reclamo proposto da S.E.VE.L. – Società Europea Veicoli Leggeri S.p.a. e in riforma della sentenza del Tribunale di Lanciano in data 7/7/2014, respingeva la domanda di S.A. volta alla dichiarazione dì illegittimità del licenziamento disciplinare intirnatogli il 13/12/2012 per giusta causa, consistita nella condotta di abuso posto in essere nella fruizione dei permessi ai sensi della I. 5 febbraio 1992, n. 104 nei giorni 22, 26 e 28 novembre 2012, allorquando il lavoratore era stato visto recarsi presso l’abitazione del parente assistito soltanto per complessive quattro ore e tredici minuti, pari al 17,5% dei tempo totale concesso.
La Corte osservava a sostegno della propria decisione come la sanzione irrogata dovesse ritenersi proporzionata all’evidente intenzionalità della condotta e alla natura della stessa, indicativa di un sostanziale e reiterato disinteresse dei lavoratore al rispetto delle esigenze aziendali e dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratto,
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 I. 4 novembre 2010, n. 183 per avere la Corte, pur riconoscendo che, a seguito dell’entrata in vigore di detta norma, erano venuti meno i requisiti della “continuità” e della “esclusività”, affermato che l’assistenza dovesse comunque uniformarsi ai criteri di sistematicità e di adeguatezza, già elaborati dall’INPS nell’ambito della disciplina previgente.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: deduce al riguardo che la Corte aveva ritenuto insufficiente un’attività assistenziale pari al 17,5% dei tempo complessivo dei permessi, così implicitamente riconoscendo che potrebbe essere sufficiente prestare assistenza anche per una percentuale inferiore al 100% dei monte ore e peraltro in difetto di una normativa che indichi quale siail livello percentuale minimo richiesto affinché la condotta assistenziale possa legittimamente rapportarsi ai permessi.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c. per avere la Corte di appello trascurato di considerare, nella necessaria valutazione complessiva della condotta dei lavoratore, che egli non aveva avuto alcuna intenzione di non prestare assistenza al familiare, essendosi anzi regolarmente recato da lui e non essendosi allontanato dalla propria abitazione per momenti di svago o per andare a svolgere altre attività lavorative; con la conseguenza che la condotta posta in essere, ove pure suscettibile, per ipotesi, di rilievo disciplinare, non poteva certamente, in assenza di un consapevole intento elusivo, condurre all’applicazione della sanzione espulsiva.
Il ricorso deve essere respinto.
Il primo motivo è, infatti, del tutto inconferente rispetto alla decisione adottata dalla Corte territoriale, la quale si fonda non sul tipo di assistenza ex art. 33, comma 3, I. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dalla legislazione successiva, che il lavoratore avrebbe dovuto prestare alla persona con handicap, ma sulla utilizzazione dei permessi mensili “per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi”: comportamento, questo, nelle valutazioni dellaCorte, “oggettivamente grave, tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso per giusta causa (v. sent. impugnata, penultima pagina, ove è sintetizzata la ratio decidendi).
Il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile, posto che, con lo stesso, viene dedotto il vizio dì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè un vizio che rispecchia la formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. anteriore alla modifica apportata dall’art. 54 d. 1. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella 1. 7 agosto 2012, n. 134, e che si applica alle sentenze che, come quella impugnata con il ricorso in esame, risultano pubblicate a decorrere dall’11/9/2012.
Il terzo motivo è infondato.
Al riguardo si deve preliminarmente osservare che il piano assistenziale, e pertanto della sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio (nel(a specie, 3 giorni di permesso mensile retribuito), e quello della condotta successiva dei lavoratore, che abbia conseguito tale beneficio e durante il tempo della sua fruizione, restano distinti, ben potendo il datore di lavoro procedere ad una propria e autonoma valutazione di tale condotta nell’ottica del rispetto dei canone di buona fede che presiedeall’esecuzione dei contratto di lavoro, come di ogni altro (art. 1375 c.c.).
Su tale premessa è da osservare come la sentenza impugnata si sottragga alla censura in oggetto.
La Corte territoriale, infatti, dopo avere richiamato la circostanza, peraltro pacifica, che l’A. – a fronte di 24 ore di permessi retribuiti concessi nei giorni 22, 26 e 28 novembre 2012 – aveva tenuto una condotta compatibile con le motivazioni assistenziali poste a sostegno della richiesta solo per quattro ore e 13 minuti, pari al 17,5% dei tempo totale (v. sentenza, p. 5), ha sottolineato come tale condotta, dimostrando “un sostanziale disinteresse del lavoratore per le esigenze aziendali”, fosse tale da integrare “una grave violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., idonea a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro” (pp. 6-7).
Né può dubitarsi della conclusione così raggiunta dalla Corte di appello sul rilievo che l’A. si è comunque sempre recato in ognuno di tali giorni presso l’abitazione del parente da assistere,~l carattere abusivo della condotta dai medesimo posta in essere, e conseguentemente ia sua idoneità a integrare la violazione dei canoni richiamati e\una giusta causa di recesso datoriale,risultando dagli indici di fatto accertati nella sentenza impugnata, sia relativi alla percentuale dei tempo destinato all’attività di assistenza rispetto a quello totale dei permessi, sia relativi alle altre modalità temporali in cui tale attività risulta prestata, caratterizzate – come la sentenza ha posto in rilievo (p. 3) – da un’evidente, quanto anch’essa non contestata, irregolarità, sia in termini di fascia oraria, sia in termini di durata della permanenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in curo 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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]]>Gli articoli di riferimento sono l’art. 33 della L. 104/1992 e gli art. 33 e 42 del D.lgs. 151/2001, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011.
Tali norme dispongono innanzitutto che i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
Riguardo poi la tipologia di permessi, si specifica che i lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
Nel secondo caso, figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni, i genitori possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
2. tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza.
Sia nel primo che nel secondo caso, i genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Infine nel terzo caso, i genitori dei figli disabili in situazione di gravità sopra gli 8 anni, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010).
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]]>I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
a) disabili in situazione di gravità;
b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
c) coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità;
d) parenti o affini di terzo grado, se i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi non spettano nel lavoro a domicilio, nel lavoro domestico, nel lavorato agricolo a tempo determinato a giornata, nel lavoro autonomo o parasubordinato,
Le norme di riferimento sono contenute nella legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita’ e della paternita’, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53).
In particolare, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede, all’art. 33 (Agevolazioni), comma 2 che (i superiori soggetti):
2. (…) possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo’ essere riconosciuto a piu’ di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita’. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu’ persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonche’ quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al domicilio della persona da assistere e non puo’ essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita’ puo’ usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravita’.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilita’ disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, all’art. 33 (Prolungamento del congedo) così prevede:
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
L’art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave), dispone infine che:
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravita’ e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e’ riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita’, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
(…) 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. ((29))
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo’ superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo e’ accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu’ di un lavoratore per l’assistenza alla stessa
persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non puo’ fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennita’ corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e’ coperto da contribuzione figurativa; l’indennita’ e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennita’ e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita’ previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita’. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennita’ dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e’ prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternita’, l’indennita’ di cui al presente comma e’ corrisposta con le modalita’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita’ e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
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]]>L'articolo Concorso magistratura, il testo del decreto del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>Le ragioni del Ministero della Giustizia ”connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.)” erano state considerate “recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.
Ora, è intervenuto il Consiglio di Stato che, con decreto “inaudita altera parte”, scritto dal presidente della quarta sezione, Riccardo Virgilio, ha rimesso tutto a posto, riforma/annullando l’ordinanza del Tar Lazio (in calce il testo integrale della decisione).
Il decreto presidenziale (che nulla dice sul fumus) è provvisorio e dovrà essere confermato, dal Collegio, il prossimo 1 luglio. Nel frattempo, però. le prove del 25, 26 e 27 giugno potranno (regolarmente?) svolgersi.
. . .
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente (Riccardo Virgilio)
ha pronunciato il presente
Decreto
sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro G.N.;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUA n. 02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario – mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.; Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014; che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui sopra.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.
Il Presidente (Riccardo Virgilio)
Depositato in segreteria il 9 giugno 2014
L'articolo Concorso magistratura, il testo del decreto del Consiglio di Stato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorso magistratura. Il TAR Lazio sospende le date delle prove proviene da Giurdanella.it.
]]>Emblematico il caso deciso dal TAR Lazio, sul concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30.10.2013, Il ricorrente, disabile, aveva chiesto di articolare lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, richiesta rigettata dal decreto ministeriale del 7 marzo 2014, che aveva disposto lo svolgimento delle prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014.
Era la richiesta di un solo individuo, contro l’interesse di tutti gli altri partecipanti, ed in teoria dello stesso Ministero, al celere svolgimento delle prove.
Ebbene, ha osservato il Collegio: “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.
Dunque, il diritto o, meglio, l’interesse legittimo di un concorrente vale di più di tutte le altre esigenze organizzative, più o meno reali, evidenziate dall’Amministrazione resistente.
Ecco la lezione che il Tar Lazio ci ha impartito l’altro ieri: che non tocca alla giurisdizione, ma agli altri poteri, al legislativo ed all’esecutivo, lavorare per aumentare la ricchezza e la produttività del sistema Italia (o invece per ucciderlo, come ci insegna il caso “Mose”).
Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Lazio.
. . .
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
Ordinanza del 6 giugno 2014 numero 2563
(presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti)
(…)
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.
(…)
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;
Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;
Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;
Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;
Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;
Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;
Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
Depositata in segreteria il 6 giugno 2014
L'articolo Concorso magistratura. Il TAR Lazio sospende le date delle prove proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge 104: circolare Inps sul congedo straordinario proviene da Giurdanella.it.
]]>Nell’ottica di valorizzazione della solidarietà familiare e del potenziamento della cura e del benessere a favore dei soggetti svantaggiati, la Corte Costituzione ha allargato il novero dei soggetti lavoratori che possono fruire dei benefici riconosciuti ai familiari del disabile, ma precisando anche un tassativo ordine di priorità nella fruizione degli stessi.
Ed infatti, parenti ed affini entro il terzo grado potranno godere dei giorni di congedo parentale solo laddove gli altri soggetti – che abbiano rapporto di parentela più prossimo- manchino, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti, in questo preciso e tassativo ordine:
-Il primo beneficiario è il coniuge convivente con la persona gravemente disabile.
-In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio).
-In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e anche della madre ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
-Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.
-In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado.
Con la circolare del 15 novembre 2013 l’Inps, adeguandosi alla decisione della Consulta, fornisce in dettaglio i requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo straordinario e le modalità per la presentazione delle domande.
Documenti utili:
1) sentenza Corte Costituzionale_203 del 2013
2) Circolare Inps_numero_159_del_15 novembre 2013
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]]>L'articolo Studi legali e legge 104: addio barriere architettoniche proviene da Giurdanella.it.
]]>Ciò è quanto stabilito dal Tar Emilia Romagna- Parma, con sentenza n. 303/2013, depositata il 6 novembre. Il T.A.R. Parma ha infatti riconosciuto la legittimità della prescrizione contenuta nel regolamento urbano ed edilizio del Comune di Parma il quale inserisce gli studi professionali degli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e al gratuito patrocinio tra gli edifici aperti al pubblico ed in quanto tali necessariamente visitabili, accessibili e adattabili.
A nulla sono valse, ai fini decisori, le difese dell’Ordine degli Avvocati di Parma, basate sul fatto che gli studi legali non possano essere considerati sic et sempliciter luoghi di accesso indiscriminato al pubblico, trattandosi comunque di proprietà privata, il cui ingresso può essere inibito o limitato dal professionista.
Queste infatti le parole del Tar emiliano: “L’avvocato, dunque, esercita in detti casi un munus pubblicum di particolare interesse per la collettività, al quale accede poiché iscritto in appositi elenchi, l’inserimento nel quale avviene a domanda dell’interessato e non certo d’ufficio, né in via autoritativa. L’appartenenza alle suddette categorie professionali, in definitiva, è il frutto di una libera scelta del professionista; scelta che, da una parte comporta il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato, dall’altra impone al professionista l’onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche. (omissis) D’altra parte richiedere la visitabilità quale livello di fruizione degli edifici, anche con riguardo agli studi professionali e, segnatamente, delle con riguardo agli studi delle suindicate circoscritte categorie di avvocati, risulta in linea con la ratio della normativa in tema di abolizione delle barriere architettoniche, ditalchè l’impugnata disciplina regolamentare si profila immune anche dal proposto vizio di violazione di legge.
Non vi è dubbio che la ratio della legge sia quella di garantire anche al soggetto disabile la possibilità di usufruire, nella massima autonomia possibile, delle prestazioni rese dal professionista presso il proprio studio, senza che ciò incontri limiti o impedimenti derivanti dall’esistenza di barriere architettoniche”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della sentenza
L'articolo Studi legali e legge 104: addio barriere architettoniche proviene da Giurdanella.it.
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