legge comunitaria Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/legge-comunitaria/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 27 Feb 2015 08:25:55 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Appalti: novità sui concorsi di progettazione dal 25 novembre https://www.giurdanella.it/2014/11/appalti-novita-sui-concorsi-di-progettazione-dal-25-novembre/ Wed, 26 Nov 2014 07:36:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25686 La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014,  modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione.   […]

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La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014,  modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dei concorsi di progettazione.

 

TABELLA MODIFICHE

LA NOVITA’ NORMATIVA

Articolo 20

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARK.

1. All’articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o cottimi» sono sostituite dalle seguenti: «essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi»;
b) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

COSA CAMBIA?

Viene specificato che il divieto di affidamento dei contratti pubblici  agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

LA NORMA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA  MODIFICA

Art. 90 D.LGS 163/2006

 8. Gli affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono partecipare agli appalti  o  alle  concessioni  di  lavori  pubblici, nonche’ agli eventuali subappalti o  cottimi,  per  i  quali  abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai  medesimi  appalti, concessioni  di  lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo’ partecipare  un  soggetto  controllato,  controllante   o   collegato all’affidatario di  incarichi  di  progettazione.  Le  situazioni  di controllo e di collegamento si determinano con riferimento  a  quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti  di  cui  al presente   comma   sono   estesi   ai   dipendenti   dell’affidatario dell’incarico  di  progettazione,   ai   suoi   collaboratori   nello svolgimento  dell’incarico  e  ai  loro  dipendenti,   nonche’   agli affidatari di attivita’ di supporto  alla  progettazione  e  ai  loro dipendenti.

 

LA NORMA MODIFICATA IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE

ART. 90 d.lgs. 163/2006

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono ((essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi)), per i quali
abbiano svolto la suddetta attivita’ di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non
puo’ partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
((8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori)).

 

GLI EFFETTI

Dal 25 novembre i progettisti che dimostrano che l’esperienza acquisita nell’ambito dell’espletamento dell’incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione

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Appalti: le novità sull’avvalimento in vigore dal 25 novembre https://www.giurdanella.it/2014/11/appalti-le-novita-sullavvalimento-vigore-dal-25-novembre/ Wed, 26 Nov 2014 07:00:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25681 La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014,  modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dell’avvalimento   TABELLA MODIFICHE   […]

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La legge 30 ottobre 2014 n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata in Gazzetta lo scorso 10 novembre ed in vigore dal 25 novembre 2014,  modifica il Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163 del 2006), intervenendo in particolare sulla disciplina dell’avvalimento

 

TABELLA MODIFICHE

 

LA NOVITA’ NORMATIVA  

Art. 21 Legge 30 ottobre 2014 n. 161
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all’istituto dell’avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12.

1. All’articolo 49 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria».

COSA CAMBIA?

VIENE CONSENTITO L’AVVALIMENTO DI PIU’ IMPRESE AUSILIARIE

LA NORMA PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA  MODIFICA

Art. 49 D.LGS 163/2006

 6. Per i lavori, il concorrente puo’ avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo’ ammettere l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie  in  ragione dell’importo dell’appalto o  della  peculiarita’  delle  prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per  il  concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b),  che  hanno  consentito  il rilascio dell’attestazione in quella categoria.

 

LA NORMA MODIFICATA IN VIGORE DAL 25 NOVEMBRE

ART. 49 d.lgs. 163/2006

6. E’ ammesso l’avvalimento di  piu’  imprese  ausiliarie,  fermo restando, per i lavori, il divieto  di  utilizzo  frazionato  per  il concorrente   dei   singoli    requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma  3,  lettera  b), che  hanno  consentito  il  rilascio   dell’attestazione   in   quella categoria.

 

GLI EFFETTI

Dal 25 novembre ciascun concorrente nell’ambito di un appalto di lavori, servizi o forniture, può avvalersi di più imprese per soddisfare i requisiti previsti dal bando di gara. Viene a cadere il limite di un’impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

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