L'articolo L’oro della Patria nella legge di bilancio 2026 proviene da Giurdanella.it.
]]>Secondo l’autore non è dubbia la proprietà dell’oro perché questo è stato acquistato dal 1949 dalla Banca d’Italia o dal suo ente strumentale, l’Ufficio italiano cambi; semmai è criticabile che la Banca d’Italia sia ormai sì un ente di diritto pubblico ma partecipato in massima parte da soggetti privati.
Conclude che, per assicurare la proprietà alla Patria (senza retorica), sarebbe necessario ri-pubblicizzare la stessa Banca d’Italia anziché l’escamotage di una norma d’interpretazione autentica.
Al di là della rivendicazione “sovranista” dell’iniziativa da parte della maggioranza di governo, la questione è rilevante rispetto al senso della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e alla tutela ultima della sua sovranità.
Come accennato la Banca d’Italia è qualificata “istituto di diritto pubblico” dall’art. 4, comma 1, d.l. 133/2013 e dall’art. 1 dello Statuto.
Il valore nominale del capitale della Banca era stato stabilito in trecento milioni di lire (156.000 euro) ripartito in trecentomila quote di mille lire ciascuna (0,52 euro).
A tutela del pubblico credito e di continuità di indirizzo dell’Istituto di emissione, era prescritto che le quote potessero appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche d’interesse nazionale (all’epoca qualificate enti pubblici economici) e istituti di previdenza e di assicurazione.
A partire dagli anni Novanta, a seguito della concentrazione bancaria degli istituti di credito, la proprietà delle quote si era ridotta in poche mani.
Si rimediò a tale situazione con il citato art. 4 d.l. 133/2013, convertito in legge 5/2014, che autorizzò l’aumento di capitale fino a 7,5 miliardi di euro sempre ripartiti in trecentomila quote da 25.000 euro ciascuna, in modo da diffonderne la proprietà.
Ma lo stesso articolo previde che le quote possono appartenere anche a banche e imprese di assicurazioni con sede in Italia, quindi private, nonché a fondi di previdenza.
Attualmente la massima parte del capitale è di proprietà di soggetti privati:
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/index.html
Se l’oro è di proprietà della Banca d’Italia, tuttavia il capitale di questa di proprietà in massima parte privata.
L’unica garanzia di (doverosa) sovranità è che le banche e le imprese di assicurazioni abbiano sede in Italia, ma ciò significa poco giacché la proprietà azionaria di esse può essere estera.
A me sembra che l’oro detenuto dalla Banca d’Italia possa rientrare nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili, di cui all’art. 826, terzo comma, del codice civile cioè di beni destinati a un pubblico servizio.
Sussistono i requisiti individuati dalla giurisprudenza per costituire tale qualità: “la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cons. St., sez. V, 100/2024).
Anche le somme di denaro già destinate a una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all’attuazione di una funzione istituzionale della p.a., sono qualificate dalla giurisprudenza beni patrimoniali indisponibili.
Tali beni “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 828, secondo comma).
Prima che dalla titolarità del capitale della Banca d’Italia, quindi, la garanzia di destinazione dell’oro sta nel vincolo di destinazione a un pubblico servizio.
Ma sulla gestione dell’oro dello Stato italiano giocano i vincoli che derivano dall’inserimento della Banca d’Italia nel Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), governato dalla Banca centrale europea, e regolato da uno statuto: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbinstitutionalprovisions2012it.pdf
L’art. 31.1. dello statuto del SEBC prevede che le banche centrali europee possono compiere operazioni in adempimento agli obblighi internazionali in conformità all’art. 23.
L’art. 23 tratta anche dell’acquisto o vendita di “tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi”.
Però l’art. 31.2. subordina “tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta (…) nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera” all’autorizzazione della Banca centrale europea, se superano certi limiti.
Qui s’innesta l’intervento dell’ultima legge di bilancio, che ha occasionato l’articolo da cui siamo partiti.
L’art. 1, comma 2, l. 199/2025 ha previsto quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano”.
A sua volta l’art. 4, comma 2, d.P.R. 148/1988 prevede che: “La Banca d’Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea”.
La disposizione della legge di bilancio, quindi, significa che sono fatti salvi i poteri di controllo della Banca centrale europea in merito alle operazioni sulle riserve da parte della Banca d’Italia, ma viene ribadito che l’oro è di proprietà del Popolo italiano.
In verità l’art. 31.2. dello statuto del SEBC menziona espressamente le operazioni in valuta estera mentre l’art. 23 distingue queste operazioni da quelle sui metalli preziosi. Il confronto testuale tra l’art. 23 e l’art. 31 sembrerebbe condurre alla conclusione che l’autorizzazione della Banca centrale europea avrebbe per oggetto solo le operazioni in valuta estera quindi che la gestione dell’oro sarebbe rimasta nella piena potestà dello Stato italiano.
Ammettendo che, invece, l’art. 4 d.P.R. 148/1988 e l’art. 31 dello statuto SBCE riguardino anche le operazioni sui metalli preziosi, il senso del recente intervento della legge di bilancio sarebbe che la decisione di ultima istanza sulla gestione dell’oro italiano spetta all’Italia anzi al Popolo italiano, il quale rimane proprietario dello stesso.
Si potrebbe cioè ipotizzare una decisione finale sulla gestione senza l’autorizzazione della Banca centrale europea o contro un divieto della stessa.
Certo, per ora sembra uno scenario puramente teorico ma l’evoluzione tanto rapidissima quanto inaspettata dello scenario geopolitico mondiale potrebbe condurre alla crisi tra sovranità nazionale e vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
Dovrebbe quindi operare il cosiddetto controlimite all’attuazione diretta nel nostro ordinamento della normativa di provenienza eurounitaria, se fosse in gioco un valore tutelato dalla nostra Costituzione. Invero, “la costituzionalità delle norme internazionali è, quindi, un generale controlimite, id est una precondizione ineludibile per il funzionamento del meccanismo di interposizione plasmato dall’articolo 117” della Costituzione che garantisce l’attuazione degli accordi internazionali (Cons. St., sez. V, n. 1326/2020).
Mi sembra confermato che l’intervento della legge di bilancio sull’oro non è tanto un’affermazione propagandistica quanto il segnale di una possibile (benché a oggi improbabile) crisi del rapporto tra ordinamento nazionale ed eurounitario.
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]]>L'articolo Il Consiglio di Stato ritorna ad affermare l’obbligo di gara in materia di concessioni balneari proviene da Giurdanella.it.
]]>L’appellante era una società che, dopo la vendita forzata, aveva acquistato il complesso aziendale di cui faceva parte uno stabilimento balneare e che, per ciò stesso, riteneva di essere subentrata al precedente titolare nel rapporto di concessione balneare.
In particolare, la società ha presentato appello avverso una sentenza del Tar Liguria con cui veniva dichiarato improcedibile il suo ricorso avente ad oggetto delibere adottate dal comune di Rapallo, con le quali era stato stabilito che i titolari di concessioni balneari dovessero presentare, entro 30/04/2021, un’istanza di rinnovo delle stesse.
Il ricorrente denunciava il contrasto di dette delibere con la L. 145/2018, con la quale era stata prevista la proroga automatica (successivamente dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato) delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2033; tuttavia, medio tempore, era intervenuta la nuova legge di bilancio n. 118/2022, che stabiliva un nuovo termine assai ridotto per la scadenza delle concessioni.
Secondo la prospettazione dell’appellante, l’amministrazione comunale aveva omesso di adottare atti attuativi della legge di bilancio del 2022, con ciò esponendosi a censura di illegittimità delle delibere per contrasto con la precedente L. 145/2018, ritenuta ancora efficace per i rapporti già in essere.
Il Consiglio di Stato ha chiarito la natura della l. 118/2022, la quale rientra nel paradigma della “legge provvedimento”, ossia un atto che “partecipa della natura di atto amministrativo – in quanto non disciplina in via astratta e generale lo statuto di tutte le future concessioni demaniali marittime, ma dispone in concreto su casi e rapporti, ancorché numerosi, specifici e determinati (o, comunque, agevolmente determinabili) – e, dunque, provvede direttamente ed immediatamente per tutte le concessioni in essere al momento della sua entrata in vigore”.
Dunque, l’art 3 della L. 118/2022 (contenente “disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”) assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia.
È interessante sottolineare l’ulteriore passaggio argomentativo del Collegio, il quale ha chiarito che, anche se la proroga prevista dal predetto art. 3 non fosse automatica (rendendo necessario un atto attuativo da parte dell’Amministrazione) e, quindi, il ricorrente mantenesse l’interesse a ottenere la declaratoria di illegittimità delle delibere comunali che hanno disposto la riduzione della durata delle concessioni contrariamente a quanto previsto dalla l. 145/2018, l’effetto non sarebbe la reviviscenza dell’originario regime di durata delle concessioni, bensì l’apertura di una procedura competitiva volta a assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale.
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