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]]>Sul rapporto tra l’art. 48 del codice Appalti e le nuove disposizioni appena citate era peraltro già intervenuta l‘Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale, nella determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha sostenuto che l’art. 48 sia norma speciale che comporta, rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 445/2000, oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata.
La conclusione a cui giunge l’AVCP è dunque che, “anche alla luce delle modifiche apportate dal citato art. 15 della l. n.183/2011, rimangono in vigore le modalità di comprova del possesso dei requisiti previste dall’art. 48”.
Tale orientamento è però stato smentito dalla sentenza 4785/2013 del Consiglio di Stato.
Il ragionamento dei giudici di Palazzo Spada parte dal presupposto che lo stesso Codice dei contratti pubblici prevede espressamente l’utilizzo delle disposizione di cui al d.P.R. 445/2000, per cui non possono che trovare applicazione le innovazioni introdotte con l’art. 15 della legge 183/2011.
Secondo quanto riportato dalla sentenza in esame, dunque, “gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la “specialità” della disciplina dei contratti pubblici”.
Questa interpretazione non contrasta, secondo il Consiglio di Stato, neanche con la norma transitoria di cui all‘art. 6-bis del Codice degli appalti (introdotto dal d.l. 5/2012), secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale sui contratti pubblici, le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla “normativa vigente”.
Per i giudici, “il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina degli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012”; da ciò consegue che fino all’attivazione della Banca Dati, le stazioni appaltanti dovranno procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti auto dichiarati dai concorrenti (dopo l’attivazione, infatti, i controlli d’ufficio diventeranno centralizzati attraverso il riferimento diretto alla stessa Banca Dati).
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato, sezione Terza, 26 settembre 2013, n. 4785.
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]]>L’art. 25 della legge n. 183/2011 infatti ha modificato il dettato dell’art. 366 c.p.c. aggiungendo, dopo le parole “se il ricorrente non ha eletto il domicilio in Roma”, l’inciso “ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”. Tale modifica normativa ha comportato che, ove il professionista abbia effettuato la predetta comunicazione, la notifica non deve esser più fatta in Cancelleria, pena l’irregolarità della stessa.
Nella caso di specie, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del deposito della relazione del giudice relatore era stata fatta presso la Cancelleria e non alla casella Pec dell’avvocato del ricorrente, che così ha ottenuto il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire una rituale notifica.
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]]>Vigente al: 4-9-2013
Art. 10
Riforma degli ordini professionali e societa’ tra professionisti
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: ‘5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400′.
3. E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((Le societa’ cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre)).
4. Possono assumere la qualifica di societa’ tra professionisti le societa’ il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attivita’ professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualita’ di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche’ dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purche’ in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita’ di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa’ e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e’ iscritta la societa’ procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa’ non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi));
c) criteri e modalita’ affinche’ l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla societa’ sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente; ((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita’ civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attivita’ professionale));
d) le modalita’ di esclusione dalla societa’ del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti.
6. La partecipazione ad una societa’ e’ incompatibile con la partecipazione ad altra societa’ tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi’ come la societa’ e’ soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista puo’ opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita’ professionali a lui affidate)).
8. La societa’ tra professionisti puo’ essere costituita anche per l’esercizio di piu’ attivita’ professionali.
9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonche’ i diversi modelli societari)) gia’ vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e’ abrogata.
12. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
L'articolo Legge 12 novembre 2011, n. 183 – art. 10 proviene da Giurdanella.it.
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