L'articolo Italicum: l’attesa decisione della Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni relative alla previsione del turno di ballottaggio tra i due partiti più votati al primo turno che abbiano riportato meno del 40% dei voti e la possibilità di scelta del collegio nel caso di candidature plurime.
Le elezioni rimangono a turno unico e viene mantenuto soltanto il premio di maggioranza per la lista che prende almeno il 40% (alla lista saranno assegnati 340 seggi su 617, pari al 55% dei seggi, restando esclusi dal calcolo il seggio della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti all’estero.
Rimane vigente il sistema dei c.d. “capilista bloccati”, ma non delle liste boloccate. I capilista saranno i primi ad ottenere un seggio e potranno essere eletti in più collegi, ma in tal caso non potranno scegliere personalmente il proprio collegio di elezione, ma saranno scelti con sorteggio. Dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà esprimere al massimo due).
La Consulta ha, infine, precisato che “all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.
Si riporta di seguito il testo del Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale.
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Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum
Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017.
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]]>L'articolo Italicum: prevista per oggi 24 gennaio l’udienza della Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>La Consulta è chiamata ad esaminare i punti cruciali dell’Italicum: dall’attribuzione dei seggi, al premio di maggioranza, all’ipotesi di ballottaggio, ai capilista bloccati. A trasmettere gli atti alla Corte affinché valuti la legittimità costituzionale dell’Italicum, sono stati i tribunali di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste.
Inoltre, la stessa Consulta ha diramato due comunicati stampa.
Il primo, datato 16 gennaio 2017, è un comunicato contenente le questioni oggetto di trattazione nell’udienza pubblica di oggi; nel secondo comunicato del 17 gennaio 2017, invece, la Consulta ha reso noto che l’udienza pubblica odierna sarà esclusivamente dedicata alla discussione dell’Italicum, con conseguente rinvio a nuovo ruolo delle altre cause per le quali era prevista la discussione nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio 2017.
Clicca qui per il testo del Comunicato stampa del 16 gennaio 2017
Clicca qui per il testo del Comunicato stampa del 17 gennaio 2017
L'articolo Italicum: prevista per oggi 24 gennaio l’udienza della Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Italicum: udienza della Consulta il 24 gennaio 2017 proviene da Giurdanella.it.
]]>La Consulta è chiamata ad esaminare i punti cruciali dell’Italicum: dall’attribuzione dei seggi, al premio di maggioranza, all’ipotesi di ballottaggio, ai capilista bloccati. A trasmettere gli atti alla Corte affinché valuti la legittimità costituzionale dell’Italicum, sono stati fino a questo momento i tribunali di Messina, Torino, Genova e Perugia.
L’udienza sul vaglio di costituzionalità dell’Italicum era stata inizialmente fissata per il 4 ottobre 2016, in quanto si riteneva che il referendum costituzionale si svolgesse in data anteriore. Poi lo slittamento della consultazione popolare aveva indotto il presidente Grossi a disporre il rinvio dell’udienza per attendere l’esito del referendum sulle riforme.
Sul rinvio della Consulta hanno inciso soprattutto due fattori: da una parte il rischio “interferenza”, dall’altro il fatto che prima del risultato del referendum costituzionale non si sapeva quale sarebbe stato il sistema elettorale del Senato. Sistema che sarebbe cambiato notevolmente se vi fosse stata la vittoria del sì nella consultazione elettorale del 4 dicembre.
Clicca qui per il Comunicato della Consulta
L'articolo Italicum: udienza della Consulta il 24 gennaio 2017 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Coordinamento democrazia costituzionale: questa sera il primo incontro del comitato provinciale proviene da Giurdanella.it.
]]>Già da parecchi mesi, tanti cittadini in tutta Italia si stanno infatti mobilitando per tutelare e valorizzare i principi della democrazia della nostra Costituzione, sia per attivare l’opinione pubblica sia per incentivare un dibattito politico sul punto; e peraltro, al coordinamento nazionale hanno aderito anche illustri costituzionalisti, personalità della cultura nonché numerosi parlamentari.
Il problema centrale delle modifiche operate sulla Costituzione, ma anche delle ulteriori leggi di recente approvate dal Parlamento, risiede nel fatto che viene chiaramente concentrato nelle mani dell’esecutivo un eccessivo potere, che rischia seriamente di ridurre il ruolo degli altri soggetti istituzionali.
L’abolizione del Senato, la contestuale riduzione dei poteri del Parlamento, unitamente alla nuova legge elettorale, infatti, consentiranno ad un solo partito, pur sostenuto da una minoranza di elettori, di definire la politica where to buy https://www.rustburgpharmacy.com nazionale e, inoltre, di determinare l’elezione dei principali organi di garanzia costituzionale.
A ciò si aggiunga, con specifico riferimento all’ambito locale, che con il riassetto dei collegi elettorali, il territorio ibleo rischierebbe di rimanere escluso dalla rappresentanza in Parlamento.
Di tutto ciò si discuterà durante l’incontro odierno, a cui interverranno i tanti esponenti locali che hanno aderito al comitato, e in primis il referente del coordinamento provinciale Avv. Cesare Borrometi, e al quale sarà presente anche l’Avv. Carmelo Giurdanella, da sempre sensibile alle tematiche relative alla difesa dei principi della nostra Carta Costituzionale.
L'articolo Coordinamento democrazia costituzionale: questa sera il primo incontro del comitato provinciale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Italicum, ecco il testo dellla bozza di legge elettorale proviene da Giurdanella.it.
]]>Lo schema prevede un sistema elettorale misto a doppio turno, in grado di assicurare sempre una maggioranza il giorno stesso delle elezioni e quindi in grado di produrre governabilità.
Nuovo sistema elettorale per la Camera dei Deputati ed il Senato (cd. Italicum)
Articolo 1
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio»;
2. All’articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»
3. All’articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge .4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. »
4. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 n. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3.-1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e’ effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B”
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali sono eletti un numero di deputati non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
5. All’articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l’eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;
6. L’articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
Presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale.”
7. all’articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;
b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali»;
8. dopo l’articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
“Articolo 14-ter.
1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.”
9. All’articolo 18 bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o. in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”
b)il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento alPunità inferiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
10. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole “con diversi contrassegni” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni”;
11. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole “indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “del capoluogo della regione”;
12. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 3) le parole da “riduce al limite prescritto” sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’art. 18 bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al medesimo comma.”
b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7 bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell’articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini della dall’accertamento e procedono ai sensi delTarticolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali;»
13. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazione:
a) al comma 1, numero 2), dopo le parole: “I contrassegni di ciascuna lista,” sono aggiunte le seguenti: “e i nominativi dei relativi candidati”;
b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: “alla prefettura capoluogo della circoscrizione” con le parole: “alla prefettura del comune capoluogo di regione”
14. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”.
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del turno di ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio”.
15. Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.»
16. AH’articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 7) sono sostituiti dai seguenti:
«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che si siano presentate almeno in un quarto del totale
dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle dAosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera
a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
9) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:
a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera
c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.
g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell’ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.
b) al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
«9-bis) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma
1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) »
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione”
17. L’art. 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
19. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
20. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;
21. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
22. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
23. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;
24. dopo l’articolo 93, sono inseriti i seguenti:
«ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all’articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno che lo contraddistingue , nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell’articcolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
3.1 partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All’atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
«ART. 93-ter 1. L’elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
2 II modello di scheda per l’elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
3. L’elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
«ART. 93-quater 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49)..
3. Per l’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due,… sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria, A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.
4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.
5 Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno
6.1 seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell’articolo 83 determinano l’assegnazione del premio di maggioranza.
Articolo 2
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 533 del 1993”, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai
commi 3 e 4 l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma dell’articolo 16, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio
2-bis. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B”
2ter. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali sono eletti un numero di deputati non inferiore a tre e non superiore a sei. fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
I collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
2. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: “nei collegi plurinominali di ciascuna regione”.
3. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
4. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità inferiore, e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”
5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole “ufficio elettorale regionale” con le seguenti: “ufficio elettorale circoscrizionale”;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “I contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti:
“e i cognomi e i nomi dei relativi candidati”;
c) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole “recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte
le seguenti: “e il cognome e il nome dei relativi candidati;
d) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;
e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggi.
10. L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
1. L’ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella eneo scrizione regionale”.
11. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: “Delle operazioni dell’ufficio elettorale nazionale”.
12. L’articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina le cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d’Aosta e nel Trentino Alto Adige;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella nel complesso delle circoscrizioni della regione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente, Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
9) L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nelle circoscrizioni di ciascuna regione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:
a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;
b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna.
In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un’unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.
g) qualora la regione sia costituita da più di una circoscrizione, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra le circoscrizioni della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni circoscrizione divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell’ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.
9) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).
A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.»
4. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
5. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
13. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
1. Il presidente dell’ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. »
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l’attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio. »
14. L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
16. All’articolo 19, comma 2, le parole “nell’ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell’articolo 17, comma 8” sono sostituite con le seguenti: “nell’ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all’articolo 17”.
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]]>L'articolo Corte Costituzionale: la sentenza anti-Porcellum
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Arriva la fine del Porcellum. La Consulta ha diramato ieri una nota, sulla incostituzionalità dell’attuale legge elettorale, n. 270/2005, comunicando che:
“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione.
La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza.
Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici.
Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.”
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]]>Di seguito, il testo integrale dell’ordinanza di rimessione sul “porcellum”, a firma della Corte di Cassazione (qui la sintesi, qui la scheda sui possibili risultati).
. . .
Corte di Cassazione, sezione prima civile
Ordinanza 17 maggio 2013 n. 12060
(presidente Vitrone, relatore Lamorgese)
Aldo Bozzi ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno – (solleva questione di legittimità costituzionale).
(…)
Svolgimento del processo
Nel novembre 2009 il sig. Aldo Bozzi, in qualità di cittadino elettore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270/2005 e, in particolare, nelle elezioni del 2006 e 2008, egli aveva potuto esercitare (e potrebbe esercitare ancora nel futuro) il diritto di voto secondo modalità configurate dalla predetta legge in senso contrario a principi costituzionali del voto “personale ed eguale, libero e segreto” (art. 48, comma 2, Cost.) e “a suffragio universale e diretto” (artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost.).
Nell’espressione del voto personale e diretto sarebbe implicito, a suo avviso, il diritto di esprimere la preferenza ai singoli candidati, possibilità esclusa dalla legge elettorale citata, la quale, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, affida agli organi di partito la designazione di coloro che devono essere nominati, con conseguente creazione di un effettivo e concreto vincolo di mandato dell’eletto nei confronti degli organi di partito che lo hanno prescelto, in violazione dell’art. 67 Cost. secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Inoltre il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato dall’attribuzione di un “premio di maggioranza” alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, senza nemmeno la previsione di una soglia minima in voti o seggi, con l’effetto di riconoscere un valore diverso ai singoli voti, a seconda che rientrino nel “quoziente elettorale di maggioranza” o “di minoranza”, e di attribuire a non significative “minoranze” uscite dalle urne (anche ampiamente inferiori al 50%) ben 340 seggi alla Camera e la maggioranza qualificata del 55% dei seggi al Senato.
Il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato anche per il peculiare “premio di maggioranza” attribuito per l’elezione del Senato su base regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto espresso dall’elettore residente nelle regioni più popolose concorrerebbe all’attribuzione di un premio di maggioranza ben più elevato di quello cui potrebbe concorrere l’elettore delle regioni meno popolose). Inoltre arbitraria sarebbe la previsione dell’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo di ciascuna lista o coalizione, che avrebbe l’effetto di coartare la libertà del voto e di condizionare l’autonomia del Capo dello Stato nella nomina del Presidente del Consiglio di Ministri.
L’attore ha chiesto quindi di dichiarare che il suo diritto di voto non può essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le modalità previste e garantite dalla Costituzione e dal Protocollo 1 della CEDU, nonché nel rispetto delle forme e dei limiti concernenti il potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio di Ministri, e di conseguenza ha chiesto di ripristinarlo secondo modalità conformi alla legalità costituzionale. A tal fine, in relazione agli artt. 1, comma 2; 3; 48, comma 2 e 4; 56, comma 1; 67; 117, comma 1; 138 Cost. e 3 Prot. 1 CEDU, ha eccepito, in via incidentale, l’illegittimità costituzionale, quanto all’elezione della Camera dei Deputati, degli artt. 1, comma 1; 4, comma 2; 59; 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; quanto all’elezione del Senato, degli artt. 14, 16, 17, 19, 27 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; inoltre, ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 14 bis, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957 e 8 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo vigente, a causa della dedotta limitazione del potere del Presidente della Repubblica. Nel giudizio di primo grado sono intervenuti ad adiuvandum venticinque cittadini elettori e si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’ interno.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 18 aprile 2011, ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande per difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire, nel merito ha rigettato le domande giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale.
Il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano, nel quale i convenuti hanno reiterato le eccezioni preliminari già proposte, è stato definito con sentenza 24 aprile 2012 che ha rigettato l’appello, giudicando manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità.
Infatti, ad avviso dei giudici di merito, il principio del voto uguale deve intendersi nel senso formale che “nell’urna ogni voto è ‘uguale’ agli altri voti, ha lo stesso ‘valore’ quale che sia il censo, il sesso o altra connotazione del votante ed identica uguaglianza di ‘peso’ si riscontra nello scrutinio e nei conteggi”; anche il principio del voto diretto deve intendersi nel senso formale di contribuire “direttamente all’elezione dei rappresentanti parlamentari, a differenza di altri sistemi elettorali di secondo grado in cui l’elettore designa un proprio rappresentante a far parte di un collegio più ristretto che poi elegge il componente dell’assemblea legislativa”; quanto al sistema delle ed. “liste bloccate”, a causa dell’eliminazione del voto dì preferenza, la corte, premesso che la Costituzione non garantisce né assicura il voto di preferenza, ha osservato che rimane pur sempre la libertà dell’elettore di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato cui eventualmente avrebbe dato la preferenza; i dedotti effetti distorsivi sul consenso elettorale (anche in relazione al premio di maggioranza) sono solo indiretti e non integrano lesioni costituzionali, ma hanno rilevanza come oggetto di valutazioni politiche ai fini dell’esercizio della discrezionalità del legislatore; né infine è ravvisabile alcun pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato per effetto dell’indicazione del nominativo del “capo della coalizione” sulla scheda elettorale.
Aldo Bozzi e gli altri cittadini elettori ricorrono per cassazione formulando tre motivi illustrati da memoria. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Nel primo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, i ricorrenti imputano ai giudici di appello di essersi
limitati ad esaminare e a rigettare la questione di legittimità costituzionale, senza motivare la decisione di rigetto nel merito della proposta domanda di accertamento, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e le norme che prevedono l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. Ili, comma 6, Cost.; 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.).
1.1.- Il motivo è infondato. La Corte territoriale, avendo rigettato le eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della dedotta lesione del diritto di voto, in quanto imputabile all’esercizio di un potere (legislativo) discrezionale e insindacabile in materia elettorale.
2.- Nel secondo motivo i ricorrenti imputano alla corte di merito di avere erroneamente rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale di norme nelle quali, secondo una diffusa opinione dottrinaria, sono presenti diversi profili intrinsecamente irrazionali e “aspetti problematici” (Corte cost. n. 13/2012, n. 15 e 16/2008). Essi reiterano l’istanza di rimessione alla Corte costituzionale delle medesime questioni di costituzionalità già sollevate (in particolare con riguardo al premio di maggioranza e alle preferenze), che ritengono rilevanti e non manifestamente infondate.
Con riguardo all’attribuzione del premio di maggioranza su base regionale, ne deducono ulteriormente l’irrazionalità trattandosi di norme concernenti l’elezione di un parlamento nazionale che deve esprimere un governo nazionale (del tutto avulso dai consensi riscossi in ogni singola regione) e non un governo regionale. In altri termini, il premio di maggioranza non verrebbe a premiare il partito o la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale, ma irragionevolmente solo quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle regioni più popolose che assegnano il maggior numero di seggi, con la conseguenza che esso si traduce (e si è tradotto) in un “premio di minoranza”, con conseguente venir meno della ratio del premio che è quella di favorire una maggiore stabilità degli esecutivi, essendo invece favorita la ingovernabilità. I ricorrenti rilevano infine che la legge elettorale del Senato era stata modellata dal legislatore del 2005 sui principi della contestuale riforma costituzionale (che prevedeva la creazione del “Senato federale”) che successivamente fu bocciata all’esito del referendum confermativo del 25 giugno 2006.
3.- E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni di costituzionalità, valutare se sussista in capo ai ricorrenti l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo conforme alla Costituzione. Il tribunale, decidendo sull’eccezione sollevata dalle Amministrazioni convenute nel giudizio di merito, ha valutato positivamente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, implicitamente ritenendo “più ampia [la] latitudine dell’interesse ad agire, della legittimazione e della facoltà di azione concessa a ogni elettore” (in tal senso è Cass. n. 4103/1982). La corte di appello, nel confermare “integralmente” la sentenza del tribunale, ha rigettato l’eccezione che (come risulta dalla sentenza qui impugnata) era stata riproposta in appello, ma le Amministrazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità e quindi non hanno proposto il ricorso incidentale in via condizionata che sarebbe stato necessario per investire questa Corte della questione della esistenza dell’interesse ad agire.
3.1.- E tuttavia, una volta riconosciuto l’interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in conformità della disciplina costituzionale, quale diritto politico di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione delle elezione per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosità. In questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di meritevolezza o di rilevanza dell’ interesse azionato, che si risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio incerto quantomeno nel quando e perciò inidoneo ad assurgere a giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di questioni di diritto soltanto in via teorica. 3.1.1.- A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla) meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c. (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall’art. 1322, comma 2, c.c.), si può replicare che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), è sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l’attualità della lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966).
Del resto, come si è detto, è discutibile che si tratti realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse dei ricorrenti non è tanto quello di sapere di non avere potuto esercitare (nelle elezioni già svolte) e di non potere esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma è quello di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In tal modo ci si allontana dall’archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive.
Se così è, senza affermare la natura in re ipsa dell’interesse ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l’accertamento richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale al giudice.
L’espressione del voto – attraverso la quale si manifestano la sovranità popolare (art. 1, comma 2, Cost.) e la stessa dignità dell’uomo – costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU) e “permanente” dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato di incertezza al riguardo è fonte di un pregiudizio concreto e ciò è sufficiente per giustificare la meritevolezza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Una interpretazione della normativa elettorale che, valorizzando la tipicità delle azioni previste in materia (di tipo impugnatorio o concernenti l’ineleggibilità, la decadenza o l’incompatibilità dei candidati), escludesse in radice ovvero condizionasse la proponibilità di azioni come quella qui proposta al maturare di tempi indefiniti o al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali), entrerebbe in conflitto con i parametri costituzionali (artt. 24 e 113, comma 2) della effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (diversa potrebbe essere la conclusione nel caso in cui sia invocato nel giudizio di merito il riconoscimento preventivo della pienezza del diritto di elettorato passivo, che si assuma leso da una legge incostituzionale che preveda l’ineleggibilità, quando quel diritto non sia stato esercitato né contestato: quella lesione potrebbe materializzarsi soltanto dopo che il consiglio regionale abbia deciso “sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti”, non potendo l’interesse ad agire desumersi dalla mera “intenzione” di un cittadino di candidarsi in una competizione elettorale, v. Corte cost. n. 84/2006).
3.2.- Si potrebbe ancora obiettare che non si potrebbe distinguere tra l’oggetto del giudizio di merito principale e quello del giudizio avente ad oggetto l’esame della questione di costituzionalità. In altri termini, non vi sarebbe la possibilità di configurare la questione di costituzionalità come incidentale rispetto ad un giudizio principale che non sarebbe suscettibile di essere definito con una pronuncia di merito.
Ci si riferisce evidentemente alla tesi secondo cui l’incidentalità che caratterizza il giudizio costituzionale esige una maggiore ampiezza del giudizio a quo e, dunque, la necessità di una statuizione ulteriore da parte del giudice di merito in relazione alla domanda proposta, pur dopo che la Corte costituzionale abbia deciso la questione di costituzionalità. Questa statuizione ulteriore costituisce il segno ineludibile che la questione è stata sollevata, appunto, davvero in via incidentale e non, surrettiziamente, in via principale, perché altrimenti sarebbe violato il divieto di accesso diretto alla Corte costituzionale che distingue il nostro ordinamento da altri ordinamenti dove tale accesso è consentito (l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 stabilisce che è possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale “nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale” e “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”).
La tesi sopra ricordata (elaborata rispetto al problema della c.d. fictio litis) è condivisibile nella misura in cui il giudizio a quo deve effettivamente essere mirato a far ottenere un bene della vita proprio o comunque “concettualmente” distinguibile dalla caducazione della norma di legge all’esito del giudizio di costituzionalità, e così non è nei casi in cui il petitum del giudizio di merito consista esclusivamente nell’impugnazione diretta di una norma di legge ritenuta incostituzionale. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che costituiscano “l’oggetto esclusivo del giudizio a quo” (n. 256/1982, n. 127/1998), nei casi in cui non sia ravvisabile alcuna questione di merito (n. 214/1986), o non sia possibile individuare, venuta meno la norma censurata, un provvedimento ulteriore emanabile dal giudice a quo per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo principale (n. 175/2003, n. 38/2009).
3.2.1. – A queste obiezioni i giudici di merito hanno replicato evidenziando che la proposta questione di legittimità costituzionale “non esaurisce la controversia di merito” ed ha rispetto ad essa una “portata più ampia in quanto introdotta mediante la formulazione di una domanda di accertamento”. Questa è un’affermazione sostanzialmente condivisibile. Infatti non potrebbe ritenersi che vi sia coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito. Quest’ultima accerta l’avvenuta lesione del diritto azionato e, allo stesso tempo, lo ripristina nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale. Il punto merita una riflessione ulteriore.
3.2.1. Si deve considerare che l’autonomia tra l’oggetto del giudizio di merito e di quello costituzionale risulta più evidente nelle azioni di condanna, ma non scompare nelle azioni di accertamento e, a maggior ragione, in quelle di accertamento-costitutive.
Come osservato da una autorevole dottrina, ci sono leggi che creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali nel momento stesso in cui la legge entra in vigore si trovano già pregiudicati da esse, senza bisogno dell’avverarsi di un fatto che trasformi l’ipotesi legislativa in un concreto comando. In tali casi l’azione di accertamento può rappresentare l’unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta. L’esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l’accesso alla Corte costituzionale, che è subordinato alla rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla definizione di un giudizio comune, di certo non può tradursi in un ostacolo che precluda quell’accesso qualora si debba rimuovere un’effettiva e concreta lesione di valori costituzionali primari. Una interpretazione in senso opposto indurrebbe a dubitare della compatibilità del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art. 134 Cost. (v. Corte cost. n. 130/1971).
3.2.3.- E’ necessario tenere presente che il requisito della rilevanza “va valutato allo stato degli atti al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione” (Corte cost. n. 367/1991), esso riguardando “solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato” (Corte cost. n. 110/2000), “essendo irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo” (Corte cost. n. 241/2008), né ha effetti sulla rilevanza della questione “l’avvenuto svolgimento della competizione elettorale” (Corte cost. n. 236/2010). La medesima Corte ha puntualizzato che “nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi” (Corte cost. n. 4/2000) .
Anche la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che la questione di costituzionalità può formare oggetto autonomo di impugnazione quando, attraverso la sua riproposizione, si tenda ad ottenere, per effetto dell’eliminazione dall’ordinamento della norma denunciata, una decisione diversa e più favorevole di quella adottata dalla sentenza impugnata (v., tra le altre, Cass. n. 5775/1987). Fallace sarebbe quindi l’obiezione (cui si è già in parte risposto al p. 3.2.1) secondo cui l’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte cost. verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente, nella successiva fase del giudizio principale, con l’effetto di escludere 1’incidentalità del giudizio costituzionale. Infatti, il giudizio sulla rilevanza va fatto, come si è detto, nel momento in cui il dubbio di costituzionalità è posto, dalla cui dimostrata fondatezza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale) è possibile avere solo una conferma e non certo una smentita della correttezza di quel giudizio sulla rilevanza.
4.- Sebbene la questione di giurisdizione sia coperta dal giudicato interno (l’eccezione è stata rigettata dai giudici di merito e non riproposta in questa sede) è opportuno evidenziare che la conclusione qui raggiunta, in ordine all’ammissibilità dell’azione introdotta avanti al giudice ordinario, non collide con la competenza riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), alle quali spetta di conoscere ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste in materia di convalida dell’elezione dei propri componenti, nonché al giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente (v. Cass., sez. un., n. 3731/2013, n. 9151/2008). Tale competenza, infatti, non interferisce con la giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei diritti politici in particolare, che è il giudice ordinario, senza bisogno di invocare il pur vigente art. 2 della legge n. 2248/1865, ali. E (non essendo parte nella controversia una Pubblica amministrazione intesa come articolazione del potere esecutivo).
5.- Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si deve valutare se siano non manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, di cui si è riconosciuta la rilevanza, non potendo il giudizio sulla dedotta lesione del diritto di voto essere definito indipendentemente da esse.
A seguire la tesi espressa dai giudici di merito, i quali le hanno giudicato manifestamente infondate, sul presupposto della particolare ampiezza della discrezionalità di cui gode il legislatore in materia, si dovrebbe ritenere che le leggi elettorali sfuggano di per sé al sindacato di costituzionalità, rappresentando (come si è pure problematicamente sostenuto da una parte della dottrina) una sorta di “zona d’ombra” o “zona franca” sottratta al giudizio di costituzionalità.
5.1.- Questa impostazione non è condivisibile. Il fatto che la materia dei sistemi elettorali non abbia costituito oggetto di un’espressa disciplina nella Costituzione, che ha rimesso al legislatore ordinario la scelta e la configurazione del sistema elettorale, non significa che le norme legislative in materia non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento e, in particolare, con il principio costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il vincolo costituzionale al legislatore di rispettare i parametri del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea con una consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri (l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”; di “suffragio universale diretto, libero e segreto” parla anche l’art. 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a proposito dell’elezione dei membri del Parlamento europeo; sulla stessa linea gli artt. 38 della Costituzione tedesca, 61 di quella belga e, sull’uguaglianza del voto, l’art. 3 di quella francese del 1958).
Né varrebbe l’obiezione secondo cui, rientrando le leggi elettorali nella categorìa delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale poiché una eventuale sentenza costituzionale avrebbe come effetto quello di creare un inammissibile vulnus al principio (da ultimo ribadito da Corte cost. n. 13/2012) di continuità e costante operatività degli organi costituzionali, al cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili.
In realtà, come evidenziato da un’autorevole dottrina, è dubbio che tale principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell’ammissibilità dei referendum abrogativi, sia trasferibile negli stessi termini anche in presenza di una illegittimità costituzionale conclamata (perché si finirebbe per tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, fatto questo grave se si considera la rilevanza essenziale della legge elettorale per la vita democratica di un Paese).
E’ opportuno puntualizzare che la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 né a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti – così anticipando le conclusioni – la disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Tale conclusione – ad avviso del Collegio – non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera “cosmesi normativa” e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione (compreso quello di cui all’art. 27, ult. parte, legge n. 87/1953), o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte.
6. Venendo al merito delle questioni di legittimità costituzionale, non sono manifestamente infondate quelle concernenti l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza; è manifestamente infondata quella concernente la dedotta menomazione dei poteri del Capo dello Stato.
7. Con riguardo al premio di maggioranza per la Camera, l’art. 83 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifica “se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi” (comma 1 n. 5); “Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza” (comma 2; la ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni è prevista nel comma successivo). 7.1.- La legge n. 270/2005 ha in tal modo introdotto un premio di maggioranza assegnato (a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti. E’ sufficiente uno scarto minimo di voti per fare attribuire alla lista o coalizione vincente alla Camera un vantaggio in termini di seggi (340) rispetto a tutte le altre liste o coalizioni, che è ancor più evidente se si considera che il premio è attribuito a prescindere dal raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. L’effetto è di trasformare una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, con un vantaggio rispetto alle altre liste o coalizioni che determina una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.).
La Corte costituzionale ha più volte segnalato al Parlamento “l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi” (Corte cost. n. 15/2008 e, per il Senato, n. 16/2008; v. anche la n. 13/2012); il Capo dello Stato (nel discorso del 22 aprile 2013 al Parlamento in seduta comune) ha osservato che si tratta di un premio “abnorme”.
La finalità avuta di mira dalla legge n. 270/2005 è stata quella di assicurare la durata della legislatura e la governabilità. Del resto, durante i lavori preparatori della Costituzione, l’ordine del giorno Perassi (II Sottoc., 4 settembre 1946) aveva espresso l’opportunità che la forma parlamentare venisse disciplinata “con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”.
Se quindi è vero che tale finalità può giustificare una limitata deroga al principio della rappresentanza e la sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto in base a un calcolo proporzionale), tuttavia occorre pur sempre che il meccanismo che consente la traduzione dei voti in seggi non determini una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole e, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.
Ciò è quanto realizzato dalla legge n. 270/2005. Il premio per la Camera, come si è detto, ha la funzione di trasformare anche modeste maggioranze relative di voti in maggioranze assolute di seggi, con un effetto ben più grave del premio previsto dalla legge n. 148/1953, che (sulla scia della legge francese n. 519/1951, ed. loi scèlèrate) attribuiva alle liste che avessero già ottenuto la maggioranza assoluta dei voti una quota aggiuntiva di seggi (si parlava di premio “alla” maggioranza) al fine di far raggiungere il 64% del totale dei seggi, e persino di quello previsto dalla legge n. 2444/1923 (ed. legge Acerbo) che richiedeva il raggiungimento del venticinque per cento dei voti validi per far scattare il premio dei due terzi dei seggi.
Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, come è stato notato in dottrina, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse); dall’altro, esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura. Esso è quindi manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.), nonché lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, comma 2, Cost.) e rappresentanza democratica (art. 1, comma 2, e 67 Cost.). E’ vero, come ha ricordato la Corte di appello, che il principio costituzionale dell’uguaglianza del voto “non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi” (Corte cost. n. 15 e 16/2008 cit., n. 107/1996, n. 429/1992) . Tuttavia la distorsione provocata dall’attribuzione del suddetto premio costituisce non già un mero inconveniente di fatto (che può riscontrarsi in vari sistemi elettorali) ma il risultato di un meccanismo che è irrazionale perché normativamente programmato per tale esito. Ed è per questo che i ricorrenti correttamente invocano come norma-parametro anche l’art. 48, comma 2, Cost., poiché ad essere compromessa è proprio la “parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso” nella quale l’uguaglianza del voto consiste (Corte cost. n. 173/2005, n. 107/1996).
8.- Per il Senato, l’art. 17 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo sostituito dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale regionale verifica “se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore” (comma 2) ; “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore” (comma 4; la ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni è disciplinata nei commi successivi).
8.1.- Il dubbio di legittimità costituzionale del premio per il Senato, oltre che per la mancanza di una soglia minima di voti e/o di seggi (v. Corte cost. n. 16/2008), sorge per l’ulteriore profilo di irrazionalità intrinseco in un meccanismo che di fatto contraddice lo scopo che dichiara di voler perseguire (quello di assicurare la governabilità). Infatti, essendo il premio diverso per ogni regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di esprimersi e di contare, perché il Senato è un’assemblea unitaria e il governo è nazionale.
In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo perfetto, “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.
8.2.- La violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.) è per il Senato ancor più evidente se si considera che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia regione per regione ed è maggiore nelle regioni più grandi e popolose, con l’effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) è diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.
Né varrebbe obiettare che l’art. 57, comma 1, Cost. prevede che il Senato sia “eletto a base regionale”, essendo qui in discussione non l’attribuzione dei seggi su base regionale ma le caratteristiche e gli effetti di un premio (alle singole liste o coalizioni di liste) che se introdotto dal legislatore ordinario deve esserlo rispettando il principio di uguaglianza di tutti i cittadini nel territorio nazionale.
9.- Con riguardo all’abolizione del voto di preferenza, il dubbio di legittimità costituzionale investe, per l’elezione della Camera, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005, secondo cui “Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista” (l’ulteriore disposizione censurata dai ricorrenti, secondo cui il voto è “attribuito a liste di candidati concorrenti”, era già contenuta nel testo originario dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957). Inoltre la legge n. 270/2005, sopprimendo nell’art. 59 del citato d.P.R. il secondo comma (che così recitava: “Una scheda valida per l’elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale”) , ha lasciato in vigore solo il comma 1 (“Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista”) il quale è anch’esso investito, in via consequenziale, dal dubbio di costituzionalità (gli artt. 58 e 60 ss. del d.P.R. n. 361/1957, in parte sostituiti o soppressi dalla legge n. 270/2005, disciplinavano poi le modalità di espressione del voto).
Per l’elezione del Senato, il dubbio investe l’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 533/1993, come sostituito dalla legge n. 270/2005, secondo cui “Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” (gli articoli successivi, ora sostituiti e in parte soppressi, disciplinavano le modalità del voto nel precedente sistema elettorale; l’ulteriore disposizione, censurata dai ricorrenti, sulla attribuzione del seggio vacante “nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista”, era già contenuta nel testo originario dell’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs.).
9.1. – E’ stata così abolita qualsiasi possibilità per l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli è costretto a svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla dottrina, l’elettore può votare solo una lista “bloccata”; l’elezione sarà determinata esclusivamente dall’ordine di lista stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiché è tale ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.
I ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale di questo sistema.
La questione non è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.
9.1. – Gli artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost. stabiliscono che il suffragio è “diretto” (oltre che “universale”) per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, comma 2, Cost. stabilisce che il voto è “personale” e “libero” (oltre che “eguale” e “segreto”); l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”, in linea con le costituzioni di altri paesi europei (i deputati “sono eletti direttamente dai cittadini” secondo l’art. 61 della Costituzione belga; l’art. 38 della Costituzione tedesca stabilisce che “I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni a suffragio universale, dirette, libere, uguali e segrete”) .
La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto “diretto”, esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto “indiretto” in qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.
Il dubbio è se possa considerarsi come “diretto” oppure come sostanzialmente “indiretto”, e quindi incompatibile con la Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in definitiva è rimessa la designazione dei candidati.
I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2 Cost.), “con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni rappresentative da eleggere né con il corpo elettorale. La loro è una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, cioè di intermediazione; essi “concorrono alla espressione del voto” (per usare le parole dell’art. 4 della Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo elettorale. Vi è da chiedersi se sia rispettato il nucleo sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, presuppone evidentemente l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.
Vi è anche da chiedersi se possa ritenersi realmente “libero” il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione “libertà di voto senza preferenza” assume il significato di un “drammatico ossimoro”) e se possa ritenersi “personale” un voto che è invece “spersonalizzato”.
Né varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista assegnato dagli organi di partito.
In definitiva è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore del 2005 costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco.
10.- Nel terzo motivo di ricorso è censurato l’inserimento nell’art. 14 bis del d.P.R. n. 361/1957, ad opera della legge n. 270/2005, della indicazione del nome e cognome della persona “come unico capo della coalizione” da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, con l’effetto che il Presidente della Repubblica non potrebbe contraddire tale indicazione contenuta nel simbolo della coalizione o lista di “minoranza” vincente anche per un solo voto. In tal modo la convergente previsione del “premio di maggioranza”, combinata con il “sistema delle liste bloccate” e con l’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo della lista o della coalizione, quale indicazione coartante la discrezionalità del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, si tradurrebbe in una surrettizia trasformazione della Repubblica da “parlamentare” a “presidenziale”.
10.1.- La questione di costituzionalità, che è alla base del motivo in esame, è manifestamente infondata. E’ sufficiente considerare che il richiamato art. 14 bis, comma 3, ult. parte, del d.P.R. n. 361/1957, puntualizza che “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”, risultando smentita la tesi della menomazione dei poteri del Capo dello Stato nella formazione del governo.
11. – Nella memoria illustrativa i ricorrenti adombrano ulteriori profili di incostituzionalità della legge n. 270/2005, per la diversità delle soglie di accesso alla Camera e al Senato e per la previsione solo per la Camera di soglie più basse (anche sotto il 2%) per le liste coalizzate.
11.1. La generica deduzione, tuttavia, non si è tradotta in una eccezione di legittimità costituzionale di specifiche disposizioni di legge. E comunque la modulazione delle soglie di accesso alle due Camere rientra nella piena discrezionalità del legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva delle liste, può provvedervi con una pluralità di soluzioni e di meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si sottraggono al sindacato di costituzionalità.
11.1. In conclusione, sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate nel giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.), aventi ad oggetto:
– l’art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per l’elezione della Camera dei Deputati, in relazione agli artt. 3 e 48, comma 2, Cost.;
– l’art. 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per l’elezione del Senato della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 48, comma 2, Cost.;
– gli artt. 4, comma 2, e 59, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per la Camera, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU;
– l’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per il Senato, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 58, comma 1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU.
P.Q.M.
La Corte dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, 58, comma 1, 67 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, e 83, commi 1, n. 5, e 2 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005. Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati ed alle parti del presente giudizio.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale.
Sospende il giudizio in corso. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Roma, 21 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2013
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]]>Sul premio di maggioranza in Senato
Sostiene la Corte di Cassazione che, “essendo il premio diverso per ogni regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di esprimersi e di contare, perché il Senato è un’assemblea unitaria e il governo è nazionale.
In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo perfetto, “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.
Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse”.
Sull’abolizione del voto di preferenza
Osserva la Cassazione che “è stata abolita qualsiasi possibilità per l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli è costretto a svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla dottrina, l’elettore può votare solo una lista “bloccata”; l’elezione sarà determinata esclusivamente dall’ordine di lista stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiché è tale ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.
La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto “diretto”, esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto “indiretto” in qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.
Il dubbio è se possa considerarsi come “diretto” oppure come sostanzialmente “indiretto”, e quindi incompatibile con la Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in definitiva è rimessa la designazione dei candidati.
I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2 Cost.), “con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni rappresentative da eleggere né con il corpo elettorale. La loro è una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, cioè di intermediazione; essi “concorrono alla espressione del voto” (per usare le parole dell’art. 4 della Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo elettorale. Vi è da chiedersi se sia rispettato il nucleo sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, presuppone evidentemente l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.
Vi è anche da chiedersi se possa ritenersi realmente “libero” il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione “libertà di voto senza preferenza” assume il significato di un “drammatico ossimoro”) e se possa ritenersi “personale” un voto che è invece “spersonalizzato”.
Né varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista assegnato dagli organi di partito”.
Qui il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione
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]]>L'articolo La Consulta e il “Porcellum”: ecco i 4 possibili esiti proviene da Giurdanella.it.
]]>Questi i possibili esiti della decisione:
Il primo contempla l’ipotesi che la Consulta pronunci la conformità della legge elettorale ai parametri costituzionali; in tal caso gli italiani dovrebbero tenersi il sistema a liste bloccate e sperare in una novella legislativa.
Il secondo scenario è una pronuncia con cui si dichiari incostituzionale sic et sempliciter il “Porcellum”, con la possibile reviviscenza del sorpassato sistema elettorale (“Mattarellum”n.d.r., che prevede il 75% dei seggiu assegnati con maggioritario uninominale e il restante 25% col metodo proporzionale).
La terza strada concerne la declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale per mancata indicazione della soglia minima per l’applicazione del premio di maggioranza. In quest’ultimo caso la parola passerebbe ai partiti che dovrebbero modificarne le disposizioni ed individuare il numero dei seggi che consente il diritto al premio.
Certo, considerando l’efficacia retroattiva delle pronunce costtituzionali, anche in questo caso si porrebbe il problema degli effetti già prodotti dal sistema elettorale in vigore: non sarebbe incostituzionale solo la norma, ma l’intero Parlamento eletto.
Quarta ipotesi, non remota, sembra quella di un Giudice attendista: ossia la possibilità che la Corte Costituzionale si chiami momentaneamente fuori dal precario equilibrio della politica e opti per un rinvio a qualche mese… lasciando ai partiti il tempo per fare ammenda…
Attendendo la decisione… nel frattempo qualche seggiola parlamentare trema…
L'articolo La Consulta e il “Porcellum”: ecco i 4 possibili esiti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge elettorale, il 3 dicembre la Corte Costituzi… proviene da Giurdanella.it.
]]>All’udienza pubblica del 3 dicembre prossimo, la Corte Costituzionale deciderà (relatore Tesauro) sulla questione di costituzionalità relativa alla legge elettorale (“Porcellum“) vigente, sollevata dalla Corte di Cassazione. Ieri Beppe Grillo, nel suo blog (“Le elezioni sono come i pavesini“), ha proposto il giorno unico del voto.
Si riporta di seguito, il testo dell’ordinanza di rimessione del 17 maggio scorso [Qui il ruolo d’udienza di martedì prossimo].
. . .
N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2013
Ordinanza del 17 maggio 2013 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bozzi Aldo ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno
Elezioni – Elezioni per la Camera dei deputati – Previsione che qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, non abbia già’ conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza (c.d. “premio di maggioranza”) – Irragionevolezza – Lesione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio di rappresentanza democratica.
– D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 83, commi primo, n. 5, e secondo. – Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, e 67.
Elezioni – Elezioni per il Senato della Repubblica – Previsione che nel caso la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all’unita’ superiore, l’Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all’unita’ superiore (cosiddetto “premio di maggioranza”) – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto.
– Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 17, commi 2 e 4. – Costituzione, artt. 3 e 48, comma secondo.
Elezioni – Elezioni per la Camera dei deputati – Prevista disciplina delle modalita’ di espressione del diritto di voto mediante attribuzione dello stesso a liste di candidati concorrenti, senza possibilita’ per l’elettore di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio del concorso dei partiti politici alla espressione del voto – Violazione del principio del suffragio diretto – Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
– D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 4, comma secondo, e 59, primo comma. – Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, e 117, primo comma.
Elezioni – Elezioni per il Senato della Repubblica – Prevista disciplina delle modalita’ di espressione del diritto di voto mediante contrassegno sulla lista prescelta, senza possibilita’ di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio del concorso dei partiti politici alla espressione del voto – Violazione del principio del suffragio diretto – Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.
– Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 14, comma 1.
– Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 49, 58, primo comma, e 117, primo comma.
(GU n.25 del 19-6-2013 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
n. 18249-2012 proposto da:
Bozzi Aldo (c.f. BZZLDA34C12H501E), Setti Andrea Franco (c.f.
STTNRF45E11F205O), Posa Massimiliano (c.f. PSOMSM66B05F839U),
Salatino Maria (c.f. SLTMRA41R44F839G), Di Maro Biagio (c.f.
DMRBGI58E27F799W), Nidasio Daniela (c.f. NDSDNL47C50F205P), Porqueddu
Giuseppe (c.f. PRQGPP35T06G962Z), Oliviero Gianfranco (c.f.
LVRGFR65R03F839W), Franciosi Carla (c.f. FRNCRL47L48H803R), Barbera
Annagrazia (c.f. BRBNGR48L49B041K), Esposito Maddalena (c.f.
SPSMDL71L56G812M), Pinto Federica (c.f. PNTFRC91E71F839B), Moretti
Paolo (c.f. MRTPLA69T10E648U), Vetrano Giuseppe, Maniaci Fausto (c.f.
MNCSTF41D24L219L), Provenzali Gino (c.f. PRVGNI38A04E897I), Luciani
Luigi (c.f. LCNLGU49C11F051D), Migliavacca Bossi Dario (c.f.
MGLDRA48D18F205C), Di Somma Nicoletta (c.f. DSMNLT64H56F839B), Tani
Claudio Stefano (c.f. TNACLD44A09B819K), Brognoli Michele (c.f.
BRGMHL68B07B157F), Gallo Domenico (c.f. GLLDNC52A01A309B), Oliviero
Aldo (c.f. LVRLDA34A01F839H), Zecca Emilio (c.f. ZCCMLE34M25H501K),
Steccanella Maurizio (c.f. STCMRZ35E16F257U), Besostri Felice,
elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni, 268-A, presso
l’avvocato Bozzi Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati Bozzi Aldo, Tani Claudio Stefano, giusta procure in
calce al ricorso, ricorrenti;
Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero
dell’interno, intimati;
Avverso la sentenza n. 1419/2012 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 24 aprile 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21 marzo 2013 dal Consigliere dott. Antonio Pietro Lamorgese;
Uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Tani e Besostri Felice con
delega, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e rimessione alla Corte costituzionale.
Svolgimento del processo
Nel novembre 2009 il sig. Aldo Sozzi, in qualita’ di’ cittadino
elettore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano,
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno,
deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il
Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 270/2005 e, in particolare, nelle elezioni del
2006 e 2008, egli aveva potuto esercitare (e potrebbe esercitare
ancora nel futuro) il diritto di voto secondo modalita’ configurate
dalla predetta legge in senso contrario a principi costituzionali del
voto «personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, coma 2, Cost.)
e «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, comma 1, e 58, comma
1, Cost.).
Nell’espressione del voto personale e diretto sarebbe implicito,
a suo avviso, il diritto di esprimere la preferenza ai singoli
candidati, possibilita’ esclusa dalla legge elettorale citata, la
quale, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati
nella medesima lista, affida agli organi di partito la designazione
di coloro che devono essere nominati, con conseguente creazione di un
effettivo e concreto vincolo di mandato dell’eletto nei confronti
degli organi di partito che lo hanno prescelto, in violazione
dell’art. 67 Cost. secondo il quale ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Inoltre il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato
dall’attribuzione di un «premio di maggioranza» alla lista che abbia
ottenuto anche un solo voto in piu’ delle altre, senza nemmeno la
previsione di una soglia minima in voti o seggi, con l’effetto di
riconoscere un valore diverso ai singoli voti, a seconda che
rientrino nel «quoziente elettorale di maggioranza» o «di minoranza»,
e di attribuire a non significative «minoranze» uscite dalle urne
(anche ampiamente inferiori al 50%) ben 340 seggi alla Camera e la
maggioranza qualificata del 55% dei seggi al Senato.
Il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato anche per il
peculiare «premio di maggioranza» attribuito per l’elezione del
Senato su base regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad
ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto
espresso dall’elettore residente nelle regioni piu’ popolose
concorrerebbe all’attribuzione di un premio di maggioranza ben piu’
elevato di quello cui potrebbe concorrere l’elettore delle regioni
meno popolose). Inoltre arbitraria sarebbe la previsione
dell’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo di
ciascuna lista o coalizione, che avrebbe l’effetto di coartare la
liberta’ del voto e di condizionare l’autonomia del Capo dello Stato
nella nomina del Presidente del Consiglio di ministri.
L’attore ha chiesto quindi di dichiarare che il suo diritto di
voto non puo’ essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le
modalita’ previste e garantite dalla Costituzione e dal Protocollo l
della CEDU, nonche’ nel rispetto delle forme e dei limiti concernenti
il potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente
del Consiglio di ministri, e di conseguenza ha chiesto di
ripristinarlo secondo modalita’ conformi alla legalita’
costituzionale. A tal fine, in relazione agli artt. 1, comma 2; 3;
48, comma 2 e 4; 56, comma 1; 67; 117, comma 1; 138 Cost. e 3 Prot. 1
CEDU, ha eccepito, in via incidentale, l’illegittimita’
costituzionale, quanto all’elezione della Camera dei deputati, degli
artt. 1, comma 1; 4, comma 2; 59; 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R.
n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; quanto
all’elezione del Senato, degli artt. 14, 16, 17, 19, 27 del d.lgs. n.
533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; inoltre, ha
eccepito l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 14-bis, comma 3,
del d.P.R. n. 361/1957 e 8 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo vigente,
a causa della dedotta limitazione del potere del Presidente della
Repubblica.
Nel giudizio di primo grado sono intervenuti ad adiuvandum
venticinque cittadini elettori e si sono costituiti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 18 aprile 2011, ha rigettato
le eccezioni preliminari di inammissibilita’ delle domande per
difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire, nel
merito ha rigettato le domande giudicando manifestamente infondate le
proposte eccezioni di illegittimita’ costituzionale.
Il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano, nel
quale i convenuti hanno reiterato le eccezioni preliminari gia’
proposte, e’ stato definito con sentenza 24 aprile 2012 che ha
rigettato l’appello, giudicando manifestamente infondate le proposte
questioni di costituzionalita’. Infatti, ad avviso dei giudici di
merito, il principio del voto uguale deve intendersi nel senso
formale che «nell’urna ogni voto e’ “uguale” agli altri voti, ha lo
stesso “valore” quale che sia il censo, il sesso o altra connotazione
del votante ed identica uguaglianza di “peso” si riscontra nello
scrutinio e nei conteggi»; anche il principio del voto diretto deve
intendersi nel senso formale di contribuire «direttamente
all’elezione dei rappresentanti parlamentari, a differenza di altri
sistemi elettorali di secondo grado in cui l’elettore designa un
proprio rappresentante a far parte di un collegio piu’ ristretto che
poi elegge il componente dell’assemblea legislativa»; quanto al
sistema delle cd. «liste bloccate», a causa dell’eliminazione del
voto di preferenza, la corte, premesso che la Costituzione non
garantisce ne’ assicura il voto di preferenza, ha osservato che
rimane pur sempre la liberta’ dell’elettore di scegliere tra l’una e
l’altra lista in cui e’ ricompreso il candidato cui eventualmente
avrebbe dato la preferenza; i dedotti effetti distorsivi sul consenso
elettorale (anche in relazione al premio di maggioranza) sono solo
indiretti e non integrano lesioni costituzionali, ma hanno rilevanza
come oggetto di valutazioni politiche ai fini dell’esercizio della
discrezionalita’ del legislatore; ne’ infine e’ ravvisabile alcun
pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato per effetto
dell’indicazione del nominativo del «capo della coalizione» sulla
scheda elettorale.
Aldo Bozzi e gli altri cittadini elettori ricorrono per
cassazione formulando tre motivi illustrati da memoria.
La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero
dell’interno non hanno svolto attivita’ difensiva.
Motivi della decisione
1. – Nel primo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, i
ricorrenti imputano ai giudici di appello di essersi limitati ad
esaminare e a rigettare la questione di legittimita’ costituzionale,
senza motivare la decisione di rigetto nel merito della proposta
domanda di accertamento, in tal modo violando il principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e le
norme che prevedono l’obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali (artt. 111, comma 6, Cost.; 132 n. 4 c.p.c.; 118
disp. att. c.p.c.),
1.1. – Il motivo e’ infondato, La Corte territoriale, avendo
rigettato le eccezioni di illegittimita’ costituzionale delle norme
censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel
merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della
dedotta lesione del diritto di voto, in quanto imputabile
all’esercizio di un potere (legislativo) discrezionale e
insindacabile in materia elettorale.
2. – Nel secondo motivo i ricorrenti imputano alla corte di
merito di avere erroneamente rigettato l’eccezione di illegittimita’
costituzionale di norme nelle quali, secondo una diffusa opinione
dottrinaria, sono presenti diversi profili intrinsecamente
irrazionali e “aspetti problematici” (Corte cost. n. 13/2012, n. 15 e
16/2008). Essi reiterano l’istanza di rimessione alla Corte
costituzionale delle medesime questioni di costituzionalita’ gia’
sollevate (in particolare con riguardo al premio di maggioranza e
alle preferenze), che ritengono rilevanti e non manifestamente
infondate.
Con riguardo all’attribuzione del premio di maggioranza su base
regionale, ne deducono ulteriormente l’irrazionalita’ trattandosi di
norme concernenti l’elezione di un parlamento nazionale che deve
esprimere un governo nazionale (del tutto avulso dai consensi
riscossi in ogni singola regione) e non un governo regionale. In
altri termini, il premio di maggioranza non verrebbe a premiare il
partito o la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a
livello nazionale, ma irragionevolmente solo quelli che hanno
ottenuto il maggior numero di voti nelle regioni piu’ popolose, che
assegnano il maggior numero di seggi, con la conseguenza che esso si
traduce (e si e’ tradotto) in un “premio di minoranza”, con
conseguente venir meno della ratio del premio che e’ quella di
favorire una maggiore stabilita’ degli esecutivi, essendo invece
favorita la ingovernabilita’. I ricorrenti rilevano infine che la
legge elettorale del Senato era stata modellata dal legislatore del
2005 sui principi della contestuale riforma costituzionale (che
prevedeva la creazione del “Senato federale”) che successivamente fu
bocciata all’esito del referendum confermativo del 25 giugno 2006.
3. – E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni
di costituzionalita’, valutare se sussista in capo ai ricorrenti
l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum
sostanziale e’ diretto al riconoscimento della pienezza del diritto
di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la
dichiarazione di illegittimita’ costituzionale delle norme della
legge n. 270/2005 che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo
conforme alla Costituzione.
Il tribunale, decidendo sull’eccezione sollevata dalle
Amministrazioni convenute nel giudizio di merito, ha valutato
positivamente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti,
implicitamente ritenendo “piu’ ampia [la] latitudine dell’interesse
ad agire, della legittimazione e della facolta’ di azione concessa a
ogni elettore” (in tal senso e’ Cass. n. 4103/1982). La corte di
appello, nel confermare “integralmente” la sentenza del tribunale, ha
rigettato l’eccezione che (come risulta dalla sentenza qui impugnata)
era stata riproposta in appello, ma le Amministrazioni non hanno
svolto attivita’ difensiva in questa sede di legittimita’ e quindi
non hanno proposto il ricorso incidentale in via condizionata che
sarebbe stato necessario per investire questa Corte della questione
della esistenza dell’interesse ad agire.
3.1. – E tuttavia, una volta riconosciuto l’interesse ad agire
per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in
conformita’ della disciplina costituzionale, quale diritto politico
di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione
delle elezione per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre
confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame
sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere
dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio
costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosita’. In
questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di
meritevolezza o di rilevanza dell’interesse azionato, che si
risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio
incerto quantomeno nel quando e percio’ inidoneo ad assurgere a
giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di
questioni di diritto soltanto in via teorica.
3.1.1. – A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla)
meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo
richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c. (a differenza di quanto
previsto in materia negoziale dall’art. 1322, coma 2, c.c.), si puo’
replicare che, ai fini della proponibilita’ delle azioni di mero
accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), e’
sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva
sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un
rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale
idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per
il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta
volonta’ della legge, senza che sia necessaria l’attualita’ della
lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n.
1952/1976, n. 2209/1966).
Del resto, come si e’ detto, e’ discutibile che si tratti
realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse
dei ricorrenti non e’ tanto quello di sapere di non avere potuto
esercitare (nelle elezioni gia’ svolte) e di non potere esercitare
(nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo
conforme a Costituzione, ma e’ quello di rimuovere un pregiudizio che
invero non e’ dato da una mera situazione di incertezza ma da una
(gia’ avvenuta) modificazione della realta’ giuridica che postula di
essere rimossa mediante un’attivita’ ulteriore, giuridica e
materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente
il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori
costituzionali. In tal modo ci si allontana dall’archetipo delle
azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni
costitutive o di accertamento-costitutive.
Se cosi’ e’, senza affermare la natura in re ipsa dell’interesse
ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte
della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l’accertamento
richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente
ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale
al giudice.
L’espressione del voto – attraverso la quale si manifestano la
sovranita’ popolare (art. 1, coma 2, Cost.) e la stessa dignita’
dell’uomo – costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2,
48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU) e “permanente” dei cittadini,
i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e
devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato
di incertezza al riguardo e’ fonte di un pregiudizio concreto e cio’
e’ sufficiente per giustificare la meritevolezza dell’interesse ad
agire in capo ai ricorrenti.
Una interpretazione della normativa elettorale che, valorizzando
la tipicita’ delle azioni previste in materia (di tipo impugnatorio o
concernenti l’ineleggibilita’, la decadenza o l’incompatibilita’ dei
candidati), escludesse in radice ovvero condizionasse la
proponibilita’ di azioni come quella qui proposta al maturare di
tempi indefiniti o al verificarsi di condizioni non previste dalla
legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali),
entrerebbe in conflitto con i parametri costituzionali (artt. 24 e
113, comma 2) della effettivita’ e tempestivita’ della tutela
giurisdizionale (diversa potrebbe essere la conclusione nel caso in
cui sia invocato nel giudizio di merito il riconoscimento preventivo
della pienezza del diritto di elettorato passivo, che si assuma leso
da una legge incostituzionale che preveda l’ineleggibilita’, quando
quel diritto non sia stato esercitato ne’ contestato: quella lesione
potrebbe materializzarsi soltanto dopo che il consiglio regionale
abbia deciso «sulle cause di ineleggibilita’ dei propri componenti»,
non potendo l’interesse ad agire desumersi dalla mera «intenzione» di
un cittadino di candidarsi in una competizione elettorale, v. Corte
cost. n. 84/2006).
3.2. – Si potrebbe ancora obiettare che non si potrebbe
distinguere tra l’oggetto del giudizio di merito principale e quello
del giudizio avente ad oggetto l’esame della questione di
costituzionalita’. In altri termini, non vi sarebbe la possibilita’
di configurare la questione di costituzionalita’ come incidentale
rispetto ad un giudizio principale che non sarebbe suscettibile di
essere definito con una pronuncia di merito.
Ci si riferisce evidentemente alla tesi secondo cui
l’incidentalita’ che caratterizza il giudizio costituzionale esige
una maggiore ampiezza del giudizio a quo e, dunque, la necessita’ di
una statuizione ulteriore da parte del giudice di merito in relazione
alla domanda proposta, pur dopo che la Corte costituzionale abbia
deciso la questione di costituzionalita’. Questa statuizione
ulteriore costituisce il segno ineludibile che la questione e’ stata
sollevata, appunto, davvero in via incidentale e non,
surrettiziamente, in via principale, perche’ altrimenti sarebbe
violato il divieto di accesso diretto alla Corte costituzionale che
distingue il nostro ordinamento da altri ordinamenti dove tale
accesso e’ consentito (l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87
stabilisce che e’ possibile sollevare una questione di legittimita’
costituzionale «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita’
giurisdizionale» e «qualora il giudizio non possa essere definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione»).
La tesi sopra ricordata (elaborata rispetto al problema della
c.d. fictio litis) e’ condivisibile nella misura in cui il giudizio a
quo deve effettivamente essere mirato a far ottenere un bene della
vita proprio o comunque «concettualmente» distinguibile dalla
caducazione della norma di legge all’esito del giudizio di
costituzionalita’, e cosi’ non e’ nei casi in cui il petitum del
giudizio di merito consista esclusivamente nell’impugnazione diretta
di una norma di legge ritenuta incostituzionale. La Corte
costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale che costituiscano «l’oggetto esclusivo del giudizio a
quo» (n. 256/1982, n. 127/1998), nei casi in cui non sia ravvisabile
alcuna questione di merito (n. 214/1986), o non sia possibile
individuare, venuta meno la norma censurata, un provvedimento
ulteriore emanabile dal giudice a quo per realizzare la tutela della
situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo
principale (n. 175/2003, n. 38/2009).
3.2.1. – A queste obiezioni i giudici di merito hanno replicato
evidenziando che la proposta questione di legittimita’ costituzionale
«non esaurisce la controversia di merito» ed ha rispetto ad essa una
«portata piu’ ampia in quanto introdotta mediante la formulazione di
una domanda di accertamento». Questa e’ un’affermazione
sostanzialmente condivisibile. Infatti non potrebbe ritenersi che vi
sia coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo
della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce
il giudizio di merito. Quest’ultima accerta l’avvenuta lesione del
diritto azionato e, allo stesso tempo, lo ripristina nella pienezza
della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza
costituzionale. Il punto merita una riflessione ulteriore.
3.2.2.- Si deve considerare che l’autonomia tra l’oggetto del
giudizio di merito e di quello costituzionale risulta piu’ evidente
nelle azioni di condanna, ma non scompare nelle azioni di
accertamento e, a, maggior ragione, in quelle di
accertamento-costitutive.
Come osservato da una autorevole dottrina, ci sono leggi che
creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a
determinati soggetti, i quali nel momento stesso in cui la legge
entra in vigore si trovano gia’ pregiudicati da esse, senza bisogno
dell’avverarsi di un fatto che trasformi l’ipotesi legislativa in un
concreto comando. In tali casi l’azione di accertamento puo’
rappresentare l’unica strada percorribile per la tutela
giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non
sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta.
L’esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l’accesso alla
Corte costituzionale, che e’ subordinato alla rilevanza della
questione di costituzionalita’ rispetto alla definizione di un
giudizio comune, di certo non puo’ tradursi in un ostacolo che
precluda quell’accesso qualora si debba rimuovere un’effettiva e
concreta lesione di valori costituzionali primari. Una
interpretazione in senso opposto indurrebbe a dubitare della
compatibilita’ del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art.
134 Cost. (v. Corte cost. n. 130/1971).
3.2.3. – E’ necessario tenere presente che il requisito della
rilevanza «va valutato allo stato degli atti al momento
dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione» (Corte cost. n.
367/1991), esso riguardando «solo il momento genetico in cui il
dubbio di costituzionalita’ viene sollevato» (Corte cost. n.
110/2000), «essendo irrilevante questione di fatto se le parti del
giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della
decisione con la quale si e’ chiuso il giudizio medesimo» (Corte
cost. n. 241/2008), ne’ ha effetti sulla rilevanza della questione
«l’avvenuto svolgimento della competizione elettorale» (Corte cost.
n. 236/2010). La medesima Corte ha puntualizzato che «nel giudizio di
legittimita’ costituzionale in via incidentale, la circostanza che la
dedotta incostituzionalita’ di una o piu’ norme legislative
costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, non
impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza,
ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum
separato e distinto dalla questione di legittimita’ costituzionale,
sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (Corte
cost. n. 4/2000).
Anche la giurisprudenza della Cassazione e’ nel senso che la
questione di costituzionalita’ puo’ formare oggetto autonomo di
impugnazione quando, attraverso la sua riproposizione, si tenda ad
ottenere, per effetto dell’eliminazione dall’ordinamento della norma
denunciata, una decisione diversa e piu’ favorevole di quella
adottata dalla sentenza impugnata (v., tra le altre, Cass. n.
5775/1987).
Fallace sarebbe quindi l’obiezione (cui si e’ gia’ in parte
risposto al p. 3.2.1) secondo cui l’eventuale pronuncia di
accoglimento della Corte cost. verrebbe a consumare ex se la tutela
richiesta al giudice remittente, nella successiva fase del giudizio
principale, con l’effetto di escludere l’incidentalita’ del giudizio
costituzionale. Infatti, il giudizio sulla rilevanza va fatto, come
si e’ detto, nel momento in cui il dubbio di costituzionalita’ e’
posto, dalla cui dimostrata fondatezza (per effetto della sentenza
della Corte costituzionale) e’ possibile avere solo una conferma e
non certo una smentita della correttezza di quel giudizio sulla
rilevanza.
4. – Sebbene la questione di giurisdizione sia coperta dal
giudicato interno (l’eccezione e’ stata rigettata dai giudici di
merito e non riproposta in questa sede) e’ opportuno evidenziare che
la conclusione qui raggiunta, in ordine all’ammissibilita’
dell’azione introdotta avanti al giudice ordinario, non collide con
la competenza riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte
parlamentari (art. 66 Cost.), alle quali spetta di conoscere ogni
questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle
relative all’ammissione delle liste in materia di convalida
dell’elezione dei propri componenti, nonche’ al giudizio definitivo
su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli
Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio centrale durante la
loro attivita’ o posteriormente (v. Cass., sez. un., n. 3731/2013, n.
9151/2008). Tale competenza, infatti, non interferisce con la
giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei
diritti politici in particolare, che e’ il giudice ordinario, senza
bisogno di invocare il pur vigente art. 2 della legge n. 2248/1865,
all. E (non essendo parte nella controversia una Pubblica
amministrazione intesa come articolazione del potere esecutivo).
5. – Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si deve
valutare se siano non manifestamente infondate le proposte questioni
di legittimita’ costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, di
cui si e’ riconosciuta la rilevanza, non potendo il giudizio sulla
dedotta lesione del diritto di voto essere definito indipendentemente
da esse.
A seguire la tesi espressa dai giudici di merito, i quali le
hanno giudicato manifestamente infondate, sul presupposto della
particolare ampiezza della discrezionalita’ di cui gode il
legislatore in materia, si dovrebbe ritenere che le leggi elettorali
sfuggano di per se’ al sindacato di costituzionalita’, rappresentando
(come si e’ pure problematicamente sostenuto da una parte della
dottrina) una sorta di «zona d’ombra» o «zona franca» sottratta al
giudizio di costituzionalita’.
5.1. – Questa impostazione non e’ condivisibile.
Il fatto che la materia dei sistemi elettorali non abbia
costituito oggetto di un’espressa disciplina nella Costituzione, che
ha rimesso al legislatore ordinario la scelta e la configurazione del
sistema elettorale, non significa che le norme legislative in materia
non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi
fondamentali dell’ordinamento e, in particolare, con il principio
costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il vincolo costituzionale al
legislatore di rispettare i parametri del voto personale, eguale,
libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea con una
consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri
(l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla «scelta
del corpo legislativo»; di «suffragio universale diretto, libero e
segreto» parla anche l’art. 39 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, a proposito dell’elezione dei membri del
Parlamento europeo; sulla stessa linea gli artt. 38 della
Costituzione tedesca, 61 di quella belga e, sull’uguaglianza del
voto, l’art. 3 di quella francese del 1958).
Ne’ varrebbe l’obiezione secondo cui, rientrando le leggi
elettorali nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie,
non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in
caso di illegittimita’ costituzionale poiche’ una eventuale sentenza
costituzionale avrebbe come effetto quello di creare un inammissibile
vulnus al principio (da ultimo ribadito da Corte cost. n, 13/2012) di
continuita’ e costante operativita’ degli organi costituzionali, al
cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili.
In realta’, come evidenziato da un’autorevole dottrina, e’ dubbio
che tale principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale ai
fini dell’ammissibilita’ dei referendum abrogativi, sia trasferibile
negli stessi termini anche in presenza di una illegittimita’
costituzionale conclamata (perche’ si finirebbe per tollerare la
permanente vigenza di norme incostituzionali, fatto questo grave se
si considera la rilevanza essenziale della legge elettorale per la
vita democratica di un Paese).
E’ opportuno puntualizzare che la proposta questione di
legittimita’ costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n.
270/2005 ne’ a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella
discrezionalita’ del legislatore, ma a ripristinare nella legge
elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti –
cosi’ anticipando le conclusioni – la disciplina del premio di
maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente
idoneita’ del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi
costituzionali. Tale conclusione – ad avviso del Collegio – non e’
contraddetta ne’ ostacolata dalla eventualita’ che si renda
necessaria un’opera di mera «cosmesi normativa» e di ripulitura del
testo per la presenza di frammenti normativi residui, che puo’ essere
realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha
a disposizione (compreso quello di cui all’art. 27, ult. parte, legge
n. 87/1953), o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati
dalla stessa Corte.
6. – Venendo al merito delle questioni di legittimita’
costituzionale, non sono manifestamente infondate quelle concernenti
l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e
il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza; e’
manifestamente infondata quella concernente la dedotta menomazione
dei poteri del Capo dello Stato.
7. – Con riguardo al premio di maggioranza per la Camera, l’art.
83 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione
operata dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale
nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia
conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5); «Qualora la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi espressi ai sensi del comma i non abbia gia’ conseguito almeno
340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi
necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio
assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le
liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi’
il quoziente elettorale nazionale di maggioranza» (comma 2; la
ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni e’
prevista nel comma successivo).
7.1. – La legge n. 270/2005 ha in tal modo introdotto un premio
di maggioranza assegnato (a livello nazionale per la Camera e a
livello regionale per il Senato) alla lista o coalizione di liste che
abbia ottenuto il maggior numero di voti. E’ sufficiente uno scarto
minimo di voti per fare attribuire alla lista o coalizione vincente
alla Camera un vantaggio in termini di seggi (340) rispetto a tutte
le altre liste o coalizioni, che e’ ancor piu’ evidente se si
considera che il premio e’ attribuito a prescindere dal
raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. L’effetto e’ di
trasformare una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche
molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, con un vantaggio
rispetto alle altre liste o coalizioni che determina una oggettiva e
grave alterazione della rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2,
e 67 Cost.).
La Corte costituzionale ha piu’ volte segnalato al Parlamento
«l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di
una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di
maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di
seggi» (Corte cost. n. 15/2008 e, per il Senato, n. 16/2008; v. anche
la n. 13/2012); il Capo dello Stato (nel discorso del 22 aprile 2013
al Parlamento in seduta comune) ha osservato che si tratta di un
premio «abnorme».
La finalita’ avuta di mira dalla legge n. 270/2005 e’ stata
quella di assicurare la durata della legislatura e la governabilita’.
Del resto, durante i lavori preparatori della Costituzione, l’ordine
del giorno Perassi (II Sottoc., 4 settembre 1946) aveva espresso
l’opportunita’ che la forma parlamentare venisse disciplinata «con
dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di
stabilita’ dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del
parlamentarismo».
Se quindi e’ vero che tale finalita’ puo’ giustificare una
limitata deroga al principio della rappresentanza e la sottrazione
alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto
in base a un calcolo proporzionale), tuttavia occorre pur sempre che
il meccanismo che consente la traduzione dei voti in seggi non
determini una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole
e, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.
Cio’ e’ quanto realizzato dalla legge n. 270/2005. Il premio per
la Camera, come si e’ detto, ha la funzione di trasformare anche
modeste maggioranze relative di voti in maggioranze assolute di
seggi, con un effetto ben piu’ grave del premio previsto dalla legge
n. 148/1953, che (sulla scia della legge francese n. 519/1951, cd.
loi scelerate) attribuiva alle liste che avessero gia’ ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti una quota aggiuntiva di seggi (si
parlava di premio «alla» maggioranza) al fine di far raggiungere il
64% del totale dei seggi, e persino di quello previsto dalla legge n.
2444/1923 (cd. legge Acerbo) che richiedeva il raggiungimento del
venticinque per cento dei voti validi per far scattare il premio dei
due terzi dei seggi.
Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, come e’
stato notato in dottrina, incentivando (mediante una complessa
modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il
raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio,
contraddice l’esigenza di assicurare la governabilita’, stante la
possibilita’ che, anche immediatamente dopo le elezioni, la
coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne
facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che
l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di
un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla
con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse);
dall’altro, esso provoca una ,alterazione degli equilibri
istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del
premio e’ in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra
l’altro, restano in carica per un tempo piu’ lungo della legislatura.
Esso e’ quindi manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.),
nonche’ lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, comma
2, Cost.) e rappresentanza democratica (art. 1, comma 2, e 67 Cost.).
E’ vero, come ha ricordato la Corte di appello, che il principio
costituzionale dell’uguaglianza del voto «non si estende al risultato
delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene
espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto
plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un
grado piu’ o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva
della distribuzione dei seggi» (Corte cost. n. 15 e 16/2008 cit., n.
107/1996, n. 429/1992). Tuttavia la distorsione provocata
dall’attribuzione del suddetto premio costituisce non gia’ un mero
inconveniente di fatto (che puo’ riscontrarsi in vari sistemi
elettorali) ma il risultato di un meccanismo che e’ irrazionale
perche’ normativamente programmato per tale esito. Ed e’ per questo
che i ricorrenti correttamente invocano come norma-parametro anche
l’art. 48, comma 2, Cost., poiche’ ad essere compromessa e’ proprio
la “parita’ di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto
viene espresso” nella quale l’uguaglianza del voto consiste (Corte
cost. n. 173/2005, n. 107/1996).
8. – Per il Senato, l’art. 17 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo
sostituito dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale
regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito
della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei
seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unita’
superiore» (comma 2); «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2
abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna
alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per
raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento all’unita’ superiore» (comma 4; la ripartizione dei
seggi restanti tra le altre liste e coalizioni e’ disciplinata nei
commi successivi).
8.1. – Il dubbio di legittimita’ costituzionale del premio per il
Senato, oltre che per la mancanza di una soglia minima di voti e/o di
seggi (v. Corte cosa. n. 16/2008), sorge per l’ulteriore profilo di
irrazionalita’ intrinseco in un meccanismo che di fatto contraddice
lo scopo che dichiara di voler perseguire (quello di assicurare la
governabilita’). Infatti, essendo il premio diverso per ogni regione,
il risultato e’ una sommatoria casuale dei premi regionali che
finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il
risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base
nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di
esprimersi e di contare, perche’ il Senato e’ un’assemblea unitaria e
il governo e’ nazionale.
In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze
parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione
del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si
compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo
parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo
perfetto, «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere» (art.
94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che
l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.
8.2. – La violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza
del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.) e’ per il Senato ancor piu’
evidente se si considera che l’entita’ del premio, in favore della
lista o coalizione che ha ottenuto piu’ voti, varia regione per
regione ed e’ maggiore nelle regioni piu’ grandi e popolose, con
l’effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare
allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) e’ diverso a
seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.
Ne’ varrebbe obiettare che l’art. 57, comma 1, Cost. prevede che
il Senato sia «eletto a base regionale», essendo qui in discussione
non l’attribuzione dei seggi su base regionale ma le caratteristiche
e gli effetti di un premio (alle singole liste o coalizioni di liste)
che se introdotto dal legislatore ordinario deve esserlo rispettando
il principio di uguaglianza di tutti i cittadini nel territorio
nazionale.
9. – Con riguardo all’abolizione del voto di preferenza, il
dubbio di legittimita’ costituzionale investe, per l’elezione della
Camera, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo
risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005,
secondo cui «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della
lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,
da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di’ ciascuna
lista» (l’ulteriore disposizione censurata dai ricorrenti, secondo
cui il voto e’ «attribuito a liste di candidati concorrenti», era
gia’ contenuta nel testo originario dell’art. 1, comma 1, del d.P.R.
n. 361/1957). Inoltre la legge n. 270/2005, sopprimendo nell’art. 59
del citato d.P.R. il secondo comma (che cosi’ recitava: «Una scheda
valida per l’elezione del candidato nel collegio uninominale
rappresenta un voto individuale»), ha lasciato in vigore solo il
comma 1 («Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un
voto di lista») il quale e’ anch’esso investito, in via
consequenziale, dal dubbio di costituzionalita’ (gli artt. 58 e 60
ss. del d.P.R. n. 361/1957, in parte sostituiti o soppressi dalla
legge n. 270/2005, disciplinavano poi le modalita’ di espressione del
voto).
Per l’elezione del Senato, il dubbio investe l’art. 14, comma 1,
del d.lgs. n. 533/1993, come sostituito dalla legge n. 270/2005,
secondo cui «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta» (gli articoli successivi, ora
sostituiti e in parte soppressi, disciplinavano le modalita’ del voto
nel precedente sistema elettorale; l’ulteriore disposizione,
censurata dai ricorrenti, sulla attribuzione del seggio vacante
«nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella
lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine
progressivo di lista», era gia’ contenuta nel testo originario
dell’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs.).
9.1. – E’ stata cosi’ abolita qualsiasi possibilita’ per
l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non
compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli e’ costretto a
svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla
dottrina, l’elettore puo’ votare solo una lista «bloccata»;
l’elezione sara’ determinata esclusivamente dall’ordine di lista
stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiche’ e’ tale
ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la
posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.
I ricorrenti dubitano della legittimita’ costituzionale di questo
sistema. La questione non e’ manifestamente infondata per le ragioni
che seguono.
9.2. – Gli artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost. stabiliscono
che il suffragio e’ «diretto» (oltre che «universale») per l’elezione
dei deputati e dei senatori; l’art. 48, comma 2, Cost. stabilisce che
il voto e’ «personale» e «libero» (oltre che «eguale» e «segreto»);
l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla «scelta del
corpo legislativo», in linea con le costituzioni di altri paesi
europei (i deputati «sono eletti direttamente dai cittadini» secondo
l’art. 61 della Costituzione belga; l’art. 38 della Costituzione
tedesca stabilisce che «I deputati del Bundestag sono eletti con
elezioni a suffragio universale, dirette, libere, uguali e segrete»).
La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto «diretto»,
esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto «indiretto» in
qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.
Il dubbio e’ se possa considerarsi come «diretto» oppure come
sostanzialmente «indiretto», e quindi incompatibile con la
Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere
alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato
sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in
definitiva e’ rimessa la designazione dei candidati.
I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2
Cost.), «con metodo democratico a determinare la politica nazionale»
(art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni
rappresentative da eleggere ne’ con il corpo elettorale. La loro e’
una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e
le istituzioni, cioe’ di intermediazione; essi «concorrono alla
espressione del voto» (per usare le parole dell’art. 4 della
Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo
elettorale. Vi e’ da chiedersi se sia rispettato il nucleo
sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che «Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato», presuppone evidentemente l’esistenza di un
mandato conferito direttamente dagli elettori.
Vi e’ anche da chiedersi se possa ritenersi realmente «libero» il
voto quando all’elettore e’ sottratta la facolta’ di scegliere
l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione
«liberta’ di voto senza preferenza» assume il significato di un
«drammatico ossimoro») e se possa ritenersi «personale» un voto che
e’ invece «spersonalizzato».
Ne’ varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe
libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui e’ ricompreso il
candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal
numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista
assegnato dagli organi di partito.
In definitiva e’ dubbio che l’opzione seguita dal legislatore del
2005 costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e
costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco.
10. – Nel terzo motivo di ricorso e’ censurato l’inserimento
nell’art. 14-bis del d.P.R. n. 361/1957, ad opera della legge n.
270/2005, della indicazione del nome e cognome della persona «come
unico capo della coalizione» da parte dei partiti o gruppi politici
organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a
governare, con l’effetto che il Presidente della Repubblica non
potrebbe contraddire tale indicazione contenuta nel simbolo della
coalizione o lista di «minoranza» vincente anche per un solo voto. In
tal modo la convergente previsione del «premio di maggioranza»,
combinata con il «sistema delle liste bloccate» e con l’inserimento
nella scheda elettorale del nome del capo della lista o della
coalizione, quale indicazione coartante la discrezionalita’ del
Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio
dei ministri, si tradurrebbe in una surrettizia trasformazione della
Repubblica da «parlamentare» a «presidenziale».
10.1. – La questione di costituzionalita’, che e’ alla base del
motivo in esame, e’ manifestamente infondata. E’ sufficiente
considerare che il richiamato art. 14-bis, comma 3, ult. parte, del
d.P.R. n. 361/1957, puntualizza che «Restano ferme le prerogative
spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92,
secondo comma, della Costituzione», risultando smentita la tesi della
menomazione dei poteri del Capo dello Stato nella formazione del
governo.
11. – Nella memoria illustrativa i ricorrenti adombrano ulteriori
profili di incostituzionalita’ della legge n. 270/2005, per la
diversita’ delle soglie di accesso alla Camera e al Senato e per la
previsione solo per la Camera di soglie piu’ basse (anche sotto il
2%) per le liste coalizzate.
11.1. – La generica deduzione, tuttavia, non si e’ tradotta in
una eccezione di legittimita’ costituzionale di specifiche
disposizioni di legge. E comunque la modulazione delle soglie di
accesso alle due Camere rientra nella piena discrezionalita’ del
legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva
delle liste, puo’ provvedervi con una pluralita’ di soluzioni e di
meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si
sottraggono al sindacato di costituzionalita’.
12. – In conclusione, sono rilevanti e non manifestamente
infondate le questioni di costituzionalita’ sollevate nel giudizio,
tutte incidenti sulle modalita’ di esercizio della sovranita’
popolare (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.), aventi ad oggetto:
l’art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel
testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza
per l’elezione della Camera dei Deputati, in relazione agli artt. 3 e
48, comma 2, Cost.;
l’art. 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo
risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per
l’elezione del Senato della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e
48, comma 2, Cost.;
gli artt. 4, comma 2, e 59, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957,
nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza
per la Camera, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 56, comma
1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU;
l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533/1993, nel testo
risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per il
Senato, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 58, comma 1, e
117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU.
P.Q.M.
Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione
agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, 58, comma 1,
67 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3
Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali, le questioni di’ legittimita’ costituzionale
degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, e 83, commi 1, n. 5, e 2 del
d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; 14,
comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533/1993, nel testo
risultante dalla legge n. 270/2005.
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al
Presidente dei Consiglio dei ministri, nonche’ di darne comunicazione
al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della
Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale;
Sospende il giudizio in corso.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Roma, 21 marzo 2013
Il Presidente: Vitrone
L'articolo Legge elettorale, il 3 dicembre la Corte Costituzi… proviene da Giurdanella.it.
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