legge elettorale Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/legge_elettorale/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 10 Apr 2021 15:08:07 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Italicum: l’attesa decisione della Consulta https://www.giurdanella.it/2017/01/italicum-la-decisione-della-consulta/ Thu, 26 Jan 2017 09:20:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32748 La Corte Costituzionale, nella giornata di ieri 25 gennaio 2017, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste. Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni relative alla previsione del turno di ballottaggio tra i […]

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La Corte Costituzionale, nella giornata di ieri 25 gennaio 2017, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dai Tribunali ordinari di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste.

Con tale decisione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni relative alla previsione del turno di ballottaggio tra i due partiti più votati al primo turno che abbiano riportato meno del 40% dei voti e la possibilità di scelta del collegio nel caso di candidature plurime.

Le elezioni rimangono a turno unico e viene mantenuto soltanto il premio di maggioranza per la lista che prende almeno il 40% (alla lista saranno assegnati 340 seggi su 617, pari al 55% dei seggi, restando esclusi dal calcolo il seggio della Valle d’Aosta e i 12 deputati eletti all’estero.

Rimane vigente il sistema dei c.d. “capilista bloccati”, ma non delle liste boloccate. I capilista saranno i primi ad ottenere un seggio e potranno essere eletti in più collegi, ma in tal caso non potranno scegliere personalmente il proprio collegio di elezione, ma saranno scelti con sorteggio. Dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze (ogni elettore ne potrà esprimere al massimo due).

La Consulta ha, infine, precisato che “all’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione”.

Si riporta di seguito il testo del Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale.

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Decisione sulla legge elettorale cd. Italicum

Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.

Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.

Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.

Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.

All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.

dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017.

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Italicum: prevista per oggi 24 gennaio l’udienza della Consulta https://www.giurdanella.it/2017/01/italicum-prevista-per-oggi-24-gennaio-ludienza-della-consulta/ Tue, 24 Jan 2017 11:59:42 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32732 E’ prevista per oggi 24 gennaio 2017 l’udienza della Corte Costituzionale per la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate sull’Italicum. La Consulta è chiamata ad esaminare i punti cruciali dell’Italicum: dall’attribuzione dei seggi, al premio di maggioranza, all’ipotesi di ballottaggio, ai capilista bloccati. A trasmettere gli atti alla Corte affinché valuti la legittimità costituzionale dell’Italicum, sono stati […]

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E’ prevista per oggi 24 gennaio 2017 l’udienza della Corte Costituzionale per la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate sull’Italicum.

La Consulta è chiamata ad esaminare i punti cruciali dell’Italicum: dall’attribuzione dei seggi, al premio di maggioranza, all’ipotesi di ballottaggio, ai capilista bloccati. A trasmettere gli atti alla Corte affinché valuti la legittimità costituzionale dell’Italicum, sono stati i tribunali di Messina, Torino, Genova, Perugia e Trieste.

Inoltre, la stessa Consulta ha diramato due comunicati stampa.

Il primo, datato 16 gennaio 2017, è un comunicato contenente le questioni oggetto di trattazione nell’udienza pubblica di oggi; nel secondo comunicato del 17 gennaio 2017, invece, la Consulta ha reso noto che l’udienza pubblica odierna sarà esclusivamente dedicata alla discussione dell’Italicum, con conseguente rinvio a nuovo ruolo delle altre cause per le quali era prevista la discussione nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio 2017.

Clicca qui per il testo del Comunicato stampa del 16 gennaio 2017

Clicca qui per il testo del Comunicato stampa del 17 gennaio 2017

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Italicum: udienza della Consulta il 24 gennaio 2017 https://www.giurdanella.it/2016/12/italicum-la-consulta-fissa-ludienza-per-il-24-gennaio-2017/ Wed, 07 Dec 2016 09:46:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=32335 La Corte costituzionale ha fissato per l’udienza del 24 gennaio 2017 la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate sull’Italicum. Lo ha comunicato la Consulta con un comunicato stampa. Il presidente della Corte, Paolo Grossi, ha dunque fissato la nuova data per l’avvio del vaglio della legge elettorale. La Consulta è chiamata ad esaminare i punti […]

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La Corte costituzionale ha fissato per l’udienza del 24 gennaio 2017 la discussione sulle eccezioni di costituzionalità sollevate sull’Italicum. Lo ha comunicato la Consulta con un comunicato stampa. Il presidente della Corte, Paolo Grossi, ha dunque fissato la nuova data per l’avvio del vaglio della legge elettorale.

La Consulta è chiamata ad esaminare i punti cruciali dell’Italicum: dall’attribuzione dei seggi, al premio di maggioranza, all’ipotesi di ballottaggio, ai capilista bloccati. A trasmettere gli atti alla Corte affinché valuti la legittimità costituzionale dell’Italicum, sono stati fino a questo momento i tribunali di Messina, Torino, Genova e Perugia.

L’udienza sul vaglio di costituzionalità dell’Italicum era stata inizialmente fissata per il 4 ottobre 2016, in quanto si riteneva che il referendum costituzionale si svolgesse in data anteriore. Poi lo slittamento della consultazione popolare aveva indotto il presidente Grossi a disporre il rinvio dell’udienza per attendere l’esito del referendum sulle riforme.

Sul rinvio della Consulta hanno inciso soprattutto due fattori: da una parte il rischio “interferenza”, dall’altro il fatto che prima del risultato del referendum costituzionale non si sapeva quale sarebbe stato il sistema elettorale del Senato. Sistema che sarebbe cambiato notevolmente se vi fosse stata la vittoria del sì nella consultazione elettorale del 4 dicembre.

Clicca qui per il Comunicato della Consulta

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Coordinamento democrazia costituzionale: questa sera il primo incontro del comitato provinciale https://www.giurdanella.it/2016/02/30525/ Fri, 12 Feb 2016 16:25:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30525 Questa sera alle ore 18:00 a Ragusa si terrà la prima iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale della Provincia di Ragusa; si tratta di un comitato di cittadini e rappresentanti della società civile che ha come scopo la difesa della Costituzione e, nello specifico, il sostegno alla campagna referendaria sulle recenti modifiche varate dall’attuale Governo. Già da parecchi mesi, […]

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Questa sera alle ore 18:00 a Ragusa si terrà la prima iniziativa del Coordinamento democrazia costituzionale della Provincia di Ragusa; si tratta di un comitato di cittadini e rappresentanti della società civile che ha come scopo la difesa della Costituzione e, nello specifico, il sostegno alla campagna referendaria sulle recenti modifiche varate dall’attuale Governo.

Già da parecchi mesi, tanti cittadini in tutta Italia si stanno infatti mobilitando per tutelare e valorizzare i principi della democrazia della nostra Costituzione, sia per attivare l’opinione pubblica sia per incentivare un dibattito politico sul punto; e peraltro, al coordinamento nazionale hanno aderito anche illustri costituzionalisti, personalità della cultura nonché numerosi parlamentari.

Il problema centrale delle modifiche operate sulla Costituzione, ma anche delle ulteriori leggi di recente approvate dal Parlamento, risiede nel fatto che viene chiaramente concentrato nelle mani dell’esecutivo un eccessivo potere, che rischia seriamente di ridurre il ruolo degli altri soggetti istituzionali.

L’abolizione del Senato, la contestuale riduzione dei poteri del Parlamento, unitamente alla nuova legge elettorale, infatti, consentiranno ad un solo partito, pur sostenuto da una minoranza di elettori, di definire la politica where to buy https://www.rustburgpharmacy.com nazionale e, inoltre, di determinare l’elezione dei principali organi di garanzia costituzionale.

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento all’ambito locale, che con il riassetto dei collegi elettorali, il territorio ibleo rischierebbe di rimanere escluso dalla rappresentanza in Parlamento.

Di tutto ciò si discuterà durante l’incontro odierno, a cui interverranno i tanti esponenti locali che hanno aderito al comitato, e in primis il referente del coordinamento provinciale Avv. Cesare Borrometi, e al quale sarà presente anche l’Avv. Carmelo Giurdanella, da sempre sensibile alle tematiche relative alla difesa dei principi della nostra Carta Costituzionale.

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Italicum, ecco il testo dellla bozza di legge elettorale https://www.giurdanella.it/2014/01/italicum-ecco-il-testo-dellla-bozza-legge-elettorale/ Thu, 23 Jan 2014 10:34:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21055 Il nuovo sistema elettorale per la Camera dei Deputati ed il Senato

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Ecco il testo del modello elettorale che il leader del Partito democratico Matteo Renzi, dopo l’incontro con Silvio Berlusconi, ha redatto e proposto di ribattezzare Italicum.

Lo schema prevede un sistema elettorale misto a doppio turno, in grado di assicurare sempre una maggioranza il giorno stesso delle elezioni e quindi in grado di produrre governabilità.

SCARICA IL TESTO

Nuovo sistema elettorale per la Camera dei Deputati ed il Senato (cd. Italicum)

Articolo 1
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio»;

2. All’articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»

3. All’articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:

«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge .4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. »

4. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.-1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e’ effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B”

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali sono eletti un numero di deputati non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

5. All’articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l’eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;

6. L’articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale.”

7. all’articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;

b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali»;

8. dopo l’articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:

“Articolo 14-ter.

1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.”

9. All’articolo 18 bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o. in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”

b)il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento alPunità inferiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

10. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole “con diversi contrassegni” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni”;

11. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole “indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,” sono sostituite dalle seguenti: “del capoluogo della regione”;

12. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 3) le parole da “riduce al limite prescritto” sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’art. 18 bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al medesimo comma.”

b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7 bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell’articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini della dall’accertamento e procedono ai sensi delTarticolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali;»

13. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazione:

a) al comma 1, numero 2), dopo le parole: “I contrassegni di ciascuna lista,” sono aggiunte le seguenti: “e i nominativi dei relativi candidati”;

b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: “alla prefettura capoluogo della circoscrizione” con le parole: “alla prefettura del comune capoluogo di regione”

14. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”.

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del turno di ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio”.

15. Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.»

16. AH’articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 1) a 7) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che si siano presentate almeno in un quarto del totale

dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle dAosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera

a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

9) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:

a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera

c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell’ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

b) al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

«9-bis) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma

1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) »

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).

A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione”

17. L’art. 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;

19. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;

20. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;

21. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;

22. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;

23. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;

24. dopo l’articolo 93, sono inseriti i seguenti:

«ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all’articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno che lo contraddistingue , nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell’articcolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

3.1 partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All’atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.

5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.

6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;

«ART. 93-ter 1. L’elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.

2 II modello di scheda per l’elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

3. L’elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

«ART. 93-quater 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49)..

3. Per l’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due,… sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria, A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.

4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.

5 Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno

6.1 seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell’articolo 83 determinano l’assegnazione del premio di maggioranza.

Articolo 2
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 533 del 1993”, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai

commi 3 e 4 l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma dell’articolo 16, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio

2-bis. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B”

2ter. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali sono eletti un numero di deputati non inferiore a tre e non superiore a sei. fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

I collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

2. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: “nei collegi plurinominali di ciascuna regione”.

3. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

4. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità inferiore, e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”

5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole “ufficio elettorale regionale” con le seguenti: “ufficio elettorale circoscrizionale”;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “I contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti:

“e i cognomi e i nomi dei relativi candidati”;

c) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole “recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte

le seguenti: “e il cognome e il nome dei relativi candidati;

d) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;

e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggi.

10. L’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15

1. L’ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella eneo scrizione regionale”.

11. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: “Delle operazioni dell’ufficio elettorale nazionale”.

12. L’articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«1. L’Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina le cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d’Aosta e nel Trentino Alto Adige;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella nel complesso delle circoscrizioni della regione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista.

8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente, Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

9) L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nelle circoscrizioni di ciascuna regione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:

a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);

c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna.

In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un’unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.

g) qualora la regione sia costituita da più di una circoscrizione, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra le circoscrizioni della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni circoscrizione divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell’ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.

9) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).

3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10).

A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.»

4. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.

5. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

1. Il presidente dell’ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. »

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l’attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio. »

14. L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

16. All’articolo 19, comma 2, le parole “nell’ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell’articolo 17, comma 8” sono sostituite con le seguenti: “nell’ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all’articolo 17”.

 

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Corte Costituzionale: la sentenza anti-Porcellum … https://www.giurdanella.it/2013/12/corte-costituzionale-la-sentenza-anti-porcellum/ Thu, 05 Dec 2013 06:06:00 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19020 Porcellum Incostituzionale: premio di maggioranza no e voto di preferenza sì

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Corte Costituzionale: la sentenza anti-Porcellum

Arriva la fine del Porcellum. La Consulta ha diramato ieri una nota, sulla incostituzionalità dell’attuale legge elettorale, n. 270/2005, comunicando che:

“La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione.

La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali “bloccate”, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza.

Le motivazioni saranno rese note con la pubblicazione della sentenza, che avrà luogo nelle prossime settimane e dalla quale dipende la decorrenza dei relativi effetti giuridici.

Resta fermo che il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali.”

Tutti gli aggiornamenti sulla legge elettorale

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Legge elettorale. il testo oggi in Corte Costituzi… https://www.giurdanella.it/2013/12/legge-elettorale-ordinanza-remissione-corte-costituzionale/ Tue, 03 Dec 2013 07:55:03 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18740 Ilegittimo il "porcellum": il premio di maggioranza al Senato e l'abolizione del voto di preferenza

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Legge elettorale. il testo oggi in Corte Costituzionale

Di seguito, il testo integrale dell’ordinanza di rimessione sul “porcellum”, a firma della Corte di Cassazione (qui la sintesi, qui la scheda sui possibili risultati).

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Corte di Cassazione, sezione prima civile

Ordinanza 17 maggio 2013 n. 12060

(presidente Vitrone, relatore Lamorgese)

Aldo Bozzi ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno – (solleva questione di legittimità costituzionale).

(…)

Svolgimento del processo

Nel novembre 2009 il sig. Aldo Bozzi, in qualità di cittadino elettore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270/2005 e, in particolare, nelle elezioni del 2006 e 2008, egli aveva potuto esercitare (e potrebbe esercitare ancora nel futuro) il diritto di voto secondo modalità configurate dalla predetta legge in senso contrario a principi costituzionali del voto “personale ed eguale, libero e segreto” (art. 48, comma 2, Cost.) e “a suffragio universale e diretto” (artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost.).

Nell’espressione del voto personale e diretto sarebbe implicito, a suo avviso, il diritto di esprimere la preferenza ai singoli candidati, possibilità esclusa dalla legge elettorale citata, la quale, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, affida agli organi di partito la designazione di coloro che devono essere nominati, con conseguente creazione di un effettivo e concreto vincolo di mandato dell’eletto nei confronti degli organi di partito che lo hanno prescelto, in violazione dell’art. 67 Cost. secondo il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Inoltre il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato dall’attribuzione di un “premio di maggioranza” alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, senza nemmeno la previsione di una soglia minima in voti o seggi, con l’effetto di riconoscere un valore diverso ai singoli voti, a seconda che rientrino nel “quoziente elettorale di maggioranza” o “di minoranza”, e di attribuire a non significative “minoranze” uscite dalle urne (anche ampiamente inferiori al 50%) ben 340 seggi alla Camera e la maggioranza qualificata del 55% dei seggi al Senato.

Il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato anche per il peculiare “premio di maggioranza” attribuito per l’elezione del Senato su base regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto espresso dall’elettore residente nelle regioni più popolose concorrerebbe all’attribuzione di un premio di maggioranza ben più elevato di quello cui potrebbe concorrere l’elettore delle regioni meno popolose). Inoltre arbitraria sarebbe la previsione dell’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo di ciascuna lista o coalizione, che avrebbe l’effetto di coartare la libertà del voto e di condizionare l’autonomia del Capo dello Stato nella nomina del Presidente del Consiglio di Ministri.

L’attore ha chiesto quindi di dichiarare che il suo diritto di voto non può essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le modalità previste e garantite dalla Costituzione e dal Protocollo 1 della CEDU, nonché nel rispetto delle forme e dei limiti concernenti il potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio di Ministri, e di conseguenza ha chiesto di ripristinarlo secondo modalità conformi alla legalità costituzionale. A tal fine, in relazione agli artt. 1, comma 2; 3; 48, comma 2 e 4; 56, comma 1; 67; 117, comma 1; 138 Cost. e 3 Prot. 1 CEDU, ha eccepito, in via incidentale, l’illegittimità costituzionale, quanto all’elezione della Camera dei Deputati, degli artt. 1, comma 1; 4, comma 2; 59; 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; quanto all’elezione del Senato, degli artt. 14, 16, 17, 19, 27 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; inoltre, ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 14 bis, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957 e 8 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo vigente, a causa della dedotta limitazione del potere del Presidente della Repubblica. Nel giudizio di primo grado sono intervenuti ad adiuvandum venticinque cittadini elettori e si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’ interno.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 18 aprile 2011, ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità delle domande per difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire, nel merito ha rigettato le domande giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale.

Il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano, nel quale i convenuti hanno reiterato le eccezioni preliminari già proposte, è stato definito con sentenza 24 aprile 2012 che ha rigettato l’appello, giudicando manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità.

Infatti, ad avviso dei giudici di merito, il principio del voto uguale deve intendersi nel senso formale che “nell’urna ogni voto è ‘uguale’ agli altri voti, ha lo stesso ‘valore’ quale che sia il censo, il sesso o altra connotazione del votante ed identica uguaglianza di ‘peso’ si riscontra nello scrutinio e nei conteggi”; anche il principio del voto diretto deve intendersi nel senso formale di contribuire “direttamente all’elezione dei rappresentanti parlamentari, a differenza di altri sistemi elettorali di secondo grado in cui l’elettore designa un proprio rappresentante a far parte di un collegio più ristretto che poi elegge il componente dell’assemblea legislativa”; quanto al sistema delle ed. “liste bloccate”, a causa dell’eliminazione del voto dì preferenza, la corte, premesso che la Costituzione non garantisce né assicura il voto di preferenza, ha osservato che rimane pur sempre la libertà dell’elettore di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato cui eventualmente avrebbe dato la preferenza; i dedotti effetti distorsivi sul consenso elettorale (anche in relazione al premio di maggioranza) sono solo indiretti e non integrano lesioni costituzionali, ma hanno rilevanza come oggetto di valutazioni politiche ai fini dell’esercizio della discrezionalità del legislatore; né infine è ravvisabile alcun pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato per effetto dell’indicazione del nominativo del “capo della coalizione” sulla scheda elettorale.

Aldo Bozzi e gli altri cittadini elettori ricorrono per cassazione formulando tre motivi illustrati da memoria. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione 

1.- Nel primo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, i ricorrenti imputano ai giudici di appello di essersi

limitati ad esaminare e a rigettare la questione di legittimità costituzionale, senza motivare la decisione di rigetto nel merito della proposta domanda di accertamento, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e le norme che prevedono l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. Ili, comma 6, Cost.; 132 n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.).

1.1.- Il motivo è infondato. La Corte territoriale, avendo rigettato le eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della dedotta lesione del diritto di voto, in quanto imputabile all’esercizio di un potere (legislativo) discrezionale e insindacabile in materia elettorale.

2.- Nel secondo motivo i ricorrenti imputano alla corte di merito di avere erroneamente rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale di norme nelle quali, secondo una diffusa opinione dottrinaria, sono presenti diversi profili intrinsecamente irrazionali e “aspetti problematici” (Corte cost. n. 13/2012, n. 15 e 16/2008). Essi reiterano l’istanza di rimessione alla Corte costituzionale delle medesime questioni di costituzionalità già sollevate (in particolare con riguardo al premio di maggioranza e alle preferenze), che ritengono rilevanti e non manifestamente infondate.

Con riguardo all’attribuzione del premio di maggioranza su base regionale, ne deducono ulteriormente l’irrazionalità trattandosi di norme concernenti l’elezione di un parlamento nazionale che deve esprimere un governo nazionale (del tutto avulso dai consensi riscossi in ogni singola regione) e non un governo regionale. In altri termini, il premio di maggioranza non verrebbe a premiare il partito o la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale, ma irragionevolmente solo quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle regioni più popolose che assegnano il maggior numero di seggi, con la conseguenza che esso si traduce (e si è tradotto) in un “premio di minoranza”, con conseguente venir meno della ratio del premio che è quella di favorire una maggiore stabilità degli esecutivi, essendo invece favorita la ingovernabilità. I ricorrenti rilevano infine che la legge elettorale del Senato era stata modellata dal legislatore del 2005 sui principi della contestuale riforma costituzionale (che prevedeva la creazione del “Senato federale”) che successivamente fu bocciata all’esito del referendum confermativo del 25 giugno 2006.

3.- E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni di costituzionalità, valutare se sussista in capo ai ricorrenti l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo conforme alla Costituzione. Il tribunale, decidendo sull’eccezione sollevata dalle Amministrazioni convenute nel giudizio di merito, ha valutato positivamente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, implicitamente ritenendo “più ampia [la] latitudine dell’interesse ad agire, della legittimazione e della facoltà di azione concessa a ogni elettore” (in tal senso è Cass. n. 4103/1982). La corte di appello, nel confermare “integralmente” la sentenza del tribunale, ha rigettato l’eccezione che (come risulta dalla sentenza qui impugnata) era stata riproposta in appello, ma le Amministrazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità e quindi non hanno proposto il ricorso incidentale in via condizionata che sarebbe stato necessario per investire questa Corte della questione della esistenza dell’interesse ad agire.

3.1.- E tuttavia, una volta riconosciuto l’interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in conformità della disciplina costituzionale, quale diritto politico di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione delle elezione per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosità. In questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di meritevolezza o di rilevanza dell’ interesse azionato, che si risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio incerto quantomeno nel quando e perciò inidoneo ad assurgere a giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di questioni di diritto soltanto in via teorica. 3.1.1.- A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla) meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c. (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall’art. 1322, comma 2, c.c.), si può replicare che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), è sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l’attualità della lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966).

Del resto, come si è detto, è discutibile che si tratti realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse dei ricorrenti non è tanto quello di sapere di non avere potuto esercitare (nelle elezioni già svolte) e di non potere esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma è quello di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In tal modo ci si allontana dall’archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive.

Se così è, senza affermare la natura in re ipsa dell’interesse ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l’accertamento richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale al giudice.

L’espressione del voto – attraverso la quale si manifestano la sovranità popolare (art. 1, comma 2, Cost.) e la stessa dignità dell’uomo – costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU) e “permanente” dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato di incertezza al riguardo è fonte di un pregiudizio concreto e ciò è sufficiente per giustificare la meritevolezza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

Una interpretazione della normativa elettorale che, valorizzando la tipicità delle azioni previste in materia (di tipo impugnatorio o concernenti l’ineleggibilità, la decadenza o l’incompatibilità dei candidati), escludesse in radice ovvero condizionasse la proponibilità di azioni come quella qui proposta al maturare di tempi indefiniti o al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali), entrerebbe in conflitto con i parametri costituzionali (artt. 24 e 113, comma 2) della effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (diversa potrebbe essere la conclusione nel caso in cui sia invocato nel giudizio di merito il riconoscimento preventivo della pienezza del diritto di elettorato passivo, che si assuma leso da una legge incostituzionale che preveda l’ineleggibilità, quando quel diritto non sia stato esercitato né contestato: quella lesione potrebbe materializzarsi soltanto dopo che il consiglio regionale abbia deciso “sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti”, non potendo l’interesse ad agire desumersi dalla mera “intenzione” di un cittadino di candidarsi in una competizione elettorale, v. Corte cost. n. 84/2006).

3.2.- Si potrebbe ancora obiettare che non si potrebbe distinguere tra l’oggetto del giudizio di merito principale e quello del giudizio avente ad oggetto l’esame della questione di costituzionalità. In altri termini, non vi sarebbe la possibilità di configurare la questione di costituzionalità come incidentale rispetto ad un giudizio principale che non sarebbe suscettibile di essere definito con una pronuncia di merito.

Ci si riferisce evidentemente alla tesi secondo cui l’incidentalità che caratterizza il giudizio costituzionale esige una maggiore ampiezza del giudizio a quo e, dunque, la necessità di una statuizione ulteriore da parte del giudice di merito in relazione alla domanda proposta, pur dopo che la Corte costituzionale abbia deciso la questione di costituzionalità. Questa statuizione ulteriore costituisce il segno ineludibile che la questione è stata sollevata, appunto, davvero in via incidentale e non, surrettiziamente, in via principale, perché altrimenti sarebbe violato il divieto di accesso diretto alla Corte costituzionale che distingue il nostro ordinamento da altri ordinamenti dove tale accesso è consentito (l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 stabilisce che è possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale “nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale” e “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”).

La tesi sopra ricordata (elaborata rispetto al problema della c.d. fictio litis) è condivisibile nella misura in cui il giudizio a quo deve effettivamente essere mirato a far ottenere un bene della vita proprio o comunque “concettualmente” distinguibile dalla caducazione della norma di legge all’esito del giudizio di costituzionalità, e così non è nei casi in cui il petitum del giudizio di merito consista esclusivamente nell’impugnazione diretta di una norma di legge ritenuta incostituzionale. La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che costituiscano “l’oggetto esclusivo del giudizio a quo” (n. 256/1982, n. 127/1998), nei casi in cui non sia ravvisabile alcuna questione di merito (n. 214/1986), o non sia possibile individuare, venuta meno la norma censurata, un provvedimento ulteriore emanabile dal giudice a quo per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo principale (n. 175/2003, n. 38/2009).

3.2.1. – A queste obiezioni i giudici di merito hanno replicato evidenziando che la proposta questione di legittimità costituzionale “non esaurisce la controversia di merito” ed ha rispetto ad essa una “portata più ampia in quanto introdotta mediante la formulazione di una domanda di accertamento”. Questa è un’affermazione sostanzialmente condivisibile. Infatti non potrebbe ritenersi che vi sia coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito. Quest’ultima accerta l’avvenuta lesione del diritto azionato e, allo stesso tempo, lo ripristina nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale. Il punto merita una riflessione ulteriore.

3.2.1. Si deve considerare che l’autonomia tra l’oggetto del giudizio di merito e di quello costituzionale risulta più evidente nelle azioni di condanna, ma non scompare nelle azioni di accertamento e, a maggior ragione, in quelle di accertamento-costitutive.

Come osservato da una autorevole dottrina, ci sono leggi che creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali nel momento stesso in cui la legge entra in vigore si trovano già pregiudicati da esse, senza bisogno dell’avverarsi di un fatto che trasformi l’ipotesi legislativa in un concreto comando. In tali casi l’azione di accertamento può rappresentare l’unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta. L’esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l’accesso alla Corte costituzionale, che è subordinato alla rilevanza della questione di costituzionalità rispetto alla definizione di un giudizio comune, di certo non può tradursi in un ostacolo che precluda quell’accesso qualora si debba rimuovere un’effettiva e concreta lesione di valori costituzionali primari. Una interpretazione in senso opposto indurrebbe a dubitare della compatibilità del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art. 134 Cost. (v. Corte cost. n. 130/1971).

3.2.3.- E’ necessario tenere presente che il requisito della rilevanza “va valutato allo stato degli atti al momento dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione” (Corte cost. n. 367/1991), esso riguardando “solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato” (Corte cost. n. 110/2000), “essendo irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo” (Corte cost. n. 241/2008), né ha effetti sulla rilevanza della questione “l’avvenuto svolgimento della competizione elettorale” (Corte cost. n. 236/2010). La medesima Corte ha puntualizzato che “nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi” (Corte cost. n. 4/2000) .

Anche la giurisprudenza della Cassazione è nel senso che la questione di costituzionalità può formare oggetto autonomo di impugnazione quando, attraverso la sua riproposizione, si tenda ad ottenere, per effetto dell’eliminazione dall’ordinamento della norma denunciata, una decisione diversa e più favorevole di quella adottata dalla sentenza impugnata (v., tra le altre, Cass. n. 5775/1987). Fallace sarebbe quindi l’obiezione (cui si è già in parte risposto al p. 3.2.1) secondo cui l’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte cost. verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente, nella successiva fase del giudizio principale, con l’effetto di escludere 1’incidentalità del giudizio costituzionale. Infatti, il giudizio sulla rilevanza va fatto, come si è detto, nel momento in cui il dubbio di costituzionalità è posto, dalla cui dimostrata fondatezza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale) è possibile avere solo una conferma e non certo una smentita della correttezza di quel giudizio sulla rilevanza.

4.- Sebbene la questione di giurisdizione sia coperta dal giudicato interno (l’eccezione è stata rigettata dai giudici di merito e non riproposta in questa sede) è opportuno evidenziare che la conclusione qui raggiunta, in ordine all’ammissibilità dell’azione introdotta avanti al giudice ordinario, non collide con la competenza riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), alle quali spetta di conoscere ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ammissione delle liste in materia di convalida dell’elezione dei propri componenti, nonché al giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente (v. Cass., sez. un., n. 3731/2013, n. 9151/2008). Tale competenza, infatti, non interferisce con la giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei diritti politici in particolare, che è il giudice ordinario, senza bisogno di invocare il pur vigente art. 2 della legge n. 2248/1865, ali. E (non essendo parte nella controversia una Pubblica amministrazione intesa come articolazione del potere esecutivo).

5.- Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si deve valutare se siano non manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, di cui si è riconosciuta la rilevanza, non potendo il giudizio sulla dedotta lesione del diritto di voto essere definito indipendentemente da esse.

A seguire la tesi espressa dai giudici di merito, i quali le hanno giudicato manifestamente infondate, sul presupposto della particolare ampiezza della discrezionalità di cui gode il legislatore in materia, si dovrebbe ritenere che le leggi elettorali sfuggano di per sé al sindacato di costituzionalità, rappresentando (come si è pure problematicamente sostenuto da una parte della dottrina) una sorta di “zona d’ombra” o “zona franca” sottratta al giudizio di costituzionalità.

5.1.- Questa impostazione non è condivisibile. Il fatto che la materia dei sistemi elettorali non abbia costituito oggetto di un’espressa disciplina nella Costituzione, che ha rimesso al legislatore ordinario la scelta e la configurazione del sistema elettorale, non significa che le norme legislative in materia non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento e, in particolare, con il principio costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il vincolo costituzionale al legislatore di rispettare i parametri del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea con una consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri (l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”; di “suffragio universale diretto, libero e segreto” parla anche l’art. 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a proposito dell’elezione dei membri del Parlamento europeo; sulla stessa linea gli artt. 38 della Costituzione tedesca, 61 di quella belga e, sull’uguaglianza del voto, l’art. 3 di quella francese del 1958).

Né varrebbe l’obiezione secondo cui, rientrando le leggi elettorali nella categorìa delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale poiché una eventuale sentenza costituzionale avrebbe come effetto quello di creare un inammissibile vulnus al principio (da ultimo ribadito da Corte cost. n. 13/2012) di continuità e costante operatività degli organi costituzionali, al cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili.

In realtà, come evidenziato da un’autorevole dottrina, è dubbio che tale principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell’ammissibilità dei referendum abrogativi, sia trasferibile negli stessi termini anche in presenza di una illegittimità costituzionale conclamata (perché si finirebbe per tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, fatto questo grave se si considera la rilevanza essenziale della legge elettorale per la vita democratica di un Paese).

E’ opportuno puntualizzare che la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 né a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti – così anticipando le conclusioni – la disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali. Tale conclusione – ad avviso del Collegio – non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera “cosmesi normativa” e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione (compreso quello di cui all’art. 27, ult. parte, legge n. 87/1953), o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte.

6. Venendo al merito delle questioni di legittimità costituzionale, non sono manifestamente infondate quelle concernenti l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza; è manifestamente infondata quella concernente la dedotta menomazione dei poteri del Capo dello Stato.

7. Con riguardo al premio di maggioranza per la Camera, l’art. 83 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifica “se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi” (comma 1 n. 5); “Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza” (comma 2; la ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni è prevista nel comma successivo). 7.1.- La legge n. 270/2005 ha in tal modo introdotto un premio di maggioranza assegnato (a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti. E’ sufficiente uno scarto minimo di voti per fare attribuire alla lista o coalizione vincente alla Camera un vantaggio in termini di seggi (340) rispetto a tutte le altre liste o coalizioni, che è ancor più evidente se si considera che il premio è attribuito a prescindere dal raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. L’effetto è di trasformare una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, con un vantaggio rispetto alle altre liste o coalizioni che determina una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.).

La Corte costituzionale ha più volte segnalato al Parlamento “l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi” (Corte cost. n. 15/2008 e, per il Senato, n. 16/2008; v. anche la n. 13/2012); il Capo dello Stato (nel discorso del 22 aprile 2013 al Parlamento in seduta comune) ha osservato che si tratta di un premio “abnorme”.

La finalità avuta di mira dalla legge n. 270/2005 è stata quella di assicurare la durata della legislatura e la governabilità. Del resto, durante i lavori preparatori della Costituzione, l’ordine del giorno Perassi (II Sottoc., 4 settembre 1946) aveva espresso l’opportunità che la forma parlamentare venisse disciplinata “con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo”.

Se quindi è vero che tale finalità può giustificare una limitata deroga al principio della rappresentanza e la sottrazione alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto in base a un calcolo proporzionale), tuttavia occorre pur sempre che il meccanismo che consente la traduzione dei voti in seggi non determini una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole e, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.

Ciò è quanto realizzato dalla legge n. 270/2005. Il premio per la Camera, come si è detto, ha la funzione di trasformare anche modeste maggioranze relative di voti in maggioranze assolute di seggi, con un effetto ben più grave del premio previsto dalla legge n. 148/1953, che (sulla scia della legge francese n. 519/1951, ed. loi scèlèrate) attribuiva alle liste che avessero già ottenuto la maggioranza assoluta dei voti una quota aggiuntiva di seggi (si parlava di premio “alla” maggioranza) al fine di far raggiungere il 64% del totale dei seggi, e persino di quello previsto dalla legge n. 2444/1923 (ed. legge Acerbo) che richiedeva il raggiungimento del venticinque per cento dei voti validi per far scattare il premio dei due terzi dei seggi.

Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, come è stato notato in dottrina, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse); dall’altro, esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura. Esso è quindi manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.), nonché lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, comma 2, Cost.) e rappresentanza democratica (art. 1, comma 2, e 67 Cost.). E’ vero, come ha ricordato la Corte di appello, che il principio costituzionale dell’uguaglianza del voto “non si estende al risultato delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi” (Corte cost. n. 15 e 16/2008 cit., n. 107/1996, n. 429/1992) . Tuttavia la distorsione provocata dall’attribuzione del suddetto premio costituisce non già un mero inconveniente di fatto (che può riscontrarsi in vari sistemi elettorali) ma il risultato di un meccanismo che è irrazionale perché normativamente programmato per tale esito. Ed è per questo che i ricorrenti correttamente invocano come norma-parametro anche l’art. 48, comma 2, Cost., poiché ad essere compromessa è proprio la “parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso” nella quale l’uguaglianza del voto consiste (Corte cost. n. 173/2005, n. 107/1996).

8.- Per il Senato, l’art. 17 del d. lgs. n. 533/1993, nel testo sostituito dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale regionale verifica “se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore” (comma 2) ; “Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore” (comma 4; la ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni è disciplinata nei commi successivi).

8.1.- Il dubbio di legittimità costituzionale del premio per il Senato, oltre che per la mancanza di una soglia minima di voti e/o di seggi (v. Corte cost. n. 16/2008), sorge per l’ulteriore profilo di irrazionalità intrinseco in un meccanismo che di fatto contraddice lo scopo che dichiara di voler perseguire (quello di assicurare la governabilità). Infatti, essendo il premio diverso per ogni regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di esprimersi e di contare, perché il Senato è un’assemblea unitaria e il governo è nazionale.

In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo perfetto, “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.

8.2.- La violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.) è per il Senato ancor più evidente se si considera che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia regione per regione ed è maggiore nelle regioni più grandi e popolose, con l’effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) è diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

Né varrebbe obiettare che l’art. 57, comma 1, Cost. prevede che il Senato sia “eletto a base regionale”, essendo qui in discussione non l’attribuzione dei seggi su base regionale ma le caratteristiche e gli effetti di un premio (alle singole liste o coalizioni di liste) che se introdotto dal legislatore ordinario deve esserlo rispettando il principio di uguaglianza di tutti i cittadini nel territorio nazionale.

9.- Con riguardo all’abolizione del voto di preferenza, il dubbio di legittimità costituzionale investe, per l’elezione della Camera, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005, secondo cui “Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista” (l’ulteriore disposizione censurata dai ricorrenti, secondo cui il voto è “attribuito a liste di candidati concorrenti”, era già contenuta nel testo originario dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957). Inoltre la legge n. 270/2005, sopprimendo nell’art. 59 del citato d.P.R. il secondo comma (che così recitava: “Una scheda valida per l’elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale”) , ha lasciato in vigore solo il comma 1 (“Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista”) il quale è anch’esso investito, in via consequenziale, dal dubbio di costituzionalità (gli artt. 58 e 60 ss. del d.P.R. n. 361/1957, in parte sostituiti o soppressi dalla legge n. 270/2005, disciplinavano poi le modalità di espressione del voto).

Per l’elezione del Senato, il dubbio investe l’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 533/1993, come sostituito dalla legge n. 270/2005, secondo cui “Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” (gli articoli successivi, ora sostituiti e in parte soppressi, disciplinavano le modalità del voto nel precedente sistema elettorale; l’ulteriore disposizione, censurata dai ricorrenti, sulla attribuzione del seggio vacante “nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista”, era già contenuta nel testo originario dell’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs.).

9.1. – E’ stata così abolita qualsiasi possibilità per l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli è costretto a svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla dottrina, l’elettore può votare solo una lista “bloccata”; l’elezione sarà determinata esclusivamente dall’ordine di lista stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiché è tale ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.

I ricorrenti dubitano della legittimità costituzionale di questo sistema.

La questione non è manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

9.1. – Gli artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost. stabiliscono che il suffragio è “diretto” (oltre che “universale”) per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, comma 2, Cost. stabilisce che il voto è “personale” e “libero” (oltre che “eguale” e “segreto”); l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”, in linea con le costituzioni di altri paesi europei (i deputati “sono eletti direttamente dai cittadini” secondo l’art. 61 della Costituzione belga; l’art. 38 della Costituzione tedesca stabilisce che “I deputati del Bundestag sono eletti con elezioni a suffragio universale, dirette, libere, uguali e segrete”) .

La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto “diretto”, esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto “indiretto” in qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.

Il dubbio è se possa considerarsi come “diretto” oppure come sostanzialmente “indiretto”, e quindi incompatibile con la Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in definitiva è rimessa la designazione dei candidati.

I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2 Cost.), “con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni rappresentative da eleggere né con il corpo elettorale. La loro è una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, cioè di intermediazione; essi “concorrono alla espressione del voto” (per usare le parole dell’art. 4 della Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo elettorale. Vi è da chiedersi se sia rispettato il nucleo sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, presuppone evidentemente l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

Vi è anche da chiedersi se possa ritenersi realmente “libero” il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione “libertà di voto senza preferenza” assume il significato di un “drammatico ossimoro”) e se possa ritenersi “personale” un voto che è invece “spersonalizzato”.

Né varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista assegnato dagli organi di partito.

In definitiva è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore del 2005 costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco.

10.- Nel terzo motivo di ricorso è censurato l’inserimento nell’art. 14 bis del d.P.R. n. 361/1957, ad opera della legge n. 270/2005, della indicazione del nome e cognome della persona “come unico capo della coalizione” da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, con l’effetto che il Presidente della Repubblica non potrebbe contraddire tale indicazione contenuta nel simbolo della coalizione o lista di “minoranza” vincente anche per un solo voto. In tal modo la convergente previsione del “premio di maggioranza”, combinata con il “sistema delle liste bloccate” e con l’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo della lista o della coalizione, quale indicazione coartante la discrezionalità del Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, si tradurrebbe in una surrettizia trasformazione della Repubblica da “parlamentare” a “presidenziale”.

10.1.- La questione di costituzionalità, che è alla base del motivo in esame, è manifestamente infondata. E’ sufficiente considerare che il richiamato art. 14 bis, comma 3, ult. parte, del d.P.R. n. 361/1957, puntualizza che “Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”, risultando smentita la tesi della menomazione dei poteri del Capo dello Stato nella formazione del governo.

11. – Nella memoria illustrativa i ricorrenti adombrano ulteriori profili di incostituzionalità della legge n. 270/2005, per la diversità delle soglie di accesso alla Camera e al Senato e per la previsione solo per la Camera di soglie più basse (anche sotto il 2%) per le liste coalizzate.

11.1. La generica deduzione, tuttavia, non si è tradotta in una eccezione di legittimità costituzionale di specifiche disposizioni di legge. E comunque la modulazione delle soglie di accesso alle due Camere rientra nella piena discrezionalità del legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva delle liste, può provvedervi con una pluralità di soluzioni e di meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si sottraggono al sindacato di costituzionalità.

11.1. In conclusione, sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate nel giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.), aventi ad oggetto:

– l’art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per l’elezione della Camera dei Deputati, in relazione agli artt. 3 e 48, comma 2, Cost.;

– l’art. 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per l’elezione del Senato della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 48, comma 2, Cost.;

– gli artt. 4, comma 2, e 59, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per la Camera, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU;

– l’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per il Senato, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 58, comma 1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU.

P.Q.M.

La Corte dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, 58, comma 1, 67 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, e 83, commi 1, n. 5, e 2 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005. Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati ed alle parti del presente giudizio.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale.

Sospende il giudizio in corso. Si comunichi a cura della Cancelleria.

Roma, 21 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2013

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Corte Costituzionale, la legge elettorale alla sbarra https://www.giurdanella.it/2013/12/corte-costituzionale-la-legge-elettorale-alla-sbarra/ Tue, 03 Dec 2013 07:05:30 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18944 In contestazione il porcellum: il premio di maggioranza al Senato e l'abolizione del voto di preferenza

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Oggi la Corte Costituzionale è chiamata a decidere sull’ordinanza di remissione della Corte di Cassazione, sezione prima civile (presidente Vitrone, relatore Lamorgese, qui il testo). In contestazione il “porcellum”, ed in particolare la legittimità costituzionale del premio di maggioranza e dell’abolizione del voto di preferenza (qui la scheda sui possibili esiti).

Sul premio di maggioranza in Senato 

Sostiene la Corte di Cassazione che, “essendo il premio diverso per ogni regione, il risultato è una sommatoria casuale dei premi regionali che finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di esprimersi e di contare, perché il Senato è un’assemblea unitaria e il governo è nazionale.

In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo perfetto, “il Governo deve avere la fiducia delle due Camere” (art. 94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.

Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse”.

Sull’abolizione del voto di preferenza

Osserva la Cassazione che “è stata abolita qualsiasi possibilità per l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli è costretto a svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla dottrina, l’elettore può votare solo una lista “bloccata”; l’elezione sarà determinata esclusivamente dall’ordine di lista stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiché è tale ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.

La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto “diretto”, esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto “indiretto” in qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.

Il dubbio è se possa considerarsi come “diretto” oppure come sostanzialmente “indiretto”, e quindi incompatibile con la Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in definitiva è rimessa la designazione dei candidati.

I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2 Cost.), “con metodo democratico a determinare la politica nazionale” (art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni rappresentative da eleggere né con il corpo elettorale. La loro è una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni, cioè di intermediazione; essi “concorrono alla espressione del voto” (per usare le parole dell’art. 4 della Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo elettorale. Vi è da chiedersi se sia rispettato il nucleo sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, presuppone evidentemente l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori.

Vi è anche da chiedersi se possa ritenersi realmente “libero” il voto quando all’elettore è sottratta la facoltà di scegliere l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione “libertà di voto senza preferenza” assume il significato di un “drammatico ossimoro”) e se possa ritenersi “personale” un voto che è invece “spersonalizzato”.

Né varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui è ricompreso il candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista assegnato dagli organi di partito”.

Qui il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione

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La Consulta e il “Porcellum”: ecco i 4 possibili esiti https://www.giurdanella.it/2013/12/la-consulta-il-porcellum-lesito-possibi/ Mon, 02 Dec 2013 17:56:04 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18908 La Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge elettorale "Porcellum"

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La Corte Costituzionale si pronunzia (martedì 3 dicembre) sulla legittimità costituzionale del sistema elettorale vigente, il famigerato “Porcellum” (qui la sintesi e qui il testo integrale dell’ordinanza di rimessione della Cassazione).

Questi i possibili esiti della decisione:

Il primo contempla l’ipotesi che la Consulta pronunci la conformità della legge elettorale ai parametri costituzionali; in tal caso gli italiani dovrebbero tenersi il sistema a liste bloccate e sperare in una novella legislativa.

Il secondo scenario è una pronuncia con cui si dichiari incostituzionale sic et sempliciter il “Porcellum”, con la possibile reviviscenza del sorpassato sistema elettorale (“Mattarellum”n.d.r., che prevede il 75% dei seggiu assegnati con maggioritario uninominale e il restante 25% col metodo proporzionale).

La terza strada concerne la declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale per mancata indicazione della soglia minima per l’applicazione del premio di maggioranza. In quest’ultimo caso la parola passerebbe ai partiti che dovrebbero modificarne le disposizioni ed individuare il numero dei seggi che consente il diritto al premio.

Certo, considerando l’efficacia retroattiva delle pronunce costtituzionali, anche in questo caso si porrebbe il problema degli effetti già prodotti dal sistema elettorale in vigore: non sarebbe incostituzionale solo la norma, ma l’intero Parlamento eletto.

Quarta ipotesi, non remota, sembra quella di un Giudice attendista: ossia la possibilità che la Corte Costituzionale si chiami momentaneamente fuori dal precario equilibrio della politica e opti per un rinvio a qualche mese… lasciando ai partiti il tempo per fare ammenda…

Attendendo la decisione… nel frattempo qualche seggiola parlamentare trema…

porcellum

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Legge elettorale, il 3 dicembre la Corte Costituzi… https://www.giurdanella.it/2013/11/legge-elettorale-il-3-dicembre-la-corte-costituzionale-decide/ Fri, 29 Nov 2013 08:43:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18742 La questione di costituzionalità relativa alla legge elettorale ("Porcellum") vigente, sollevata dalla Corte di Cassazione

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Legge elettorale, il 3 dicembre la Corte Costituzionale decide

All’udienza pubblica del 3 dicembre prossimo, la Corte Costituzionale deciderà (relatore Tesauro) sulla questione di costituzionalità relativa alla legge elettorale (“Porcellum“) vigente, sollevata dalla Corte di Cassazione. Ieri Beppe Grillo, nel suo blog (“Le elezioni sono come i pavesini“), ha proposto il giorno unico del voto.

Si riporta di seguito, il testo dell’ordinanza di rimessione del 17 maggio scorso [Qui il ruolo d’udienza di martedì prossimo].

.  .  .

N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 maggio 2013

Ordinanza del 17 maggio 2013 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bozzi Aldo ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno

Elezioni – Elezioni per la Camera dei deputati – Previsione che qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, non abbia già’ conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza (c.d. “premio di maggioranza”) – Irragionevolezza – Lesione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio di rappresentanza democratica.

– D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 83, commi primo, n. 5, e secondo. – Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, e 67.

Elezioni – Elezioni per il Senato della Repubblica – Previsione che nel caso la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione non abbia conseguito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all’unita’ superiore, l’Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55% dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all’unita’ superiore (cosiddetto “premio di maggioranza”) – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto.

– Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 17, commi 2 e 4. – Costituzione, artt. 3 e 48, comma secondo.

Elezioni – Elezioni per la Camera dei deputati – Prevista disciplina delle modalita’ di espressione del diritto di voto mediante attribuzione dello stesso a liste di candidati concorrenti, senza possibilita’ per l’elettore di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio del concorso dei partiti politici alla espressione del voto – Violazione del principio del suffragio diretto – Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

– D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 4, comma secondo, e 59, primo comma. – Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 49, 56, primo comma, e 117, primo comma.

Elezioni – Elezioni per il Senato della Repubblica – Prevista disciplina delle modalita’ di espressione del diritto di voto mediante contrassegno sulla lista prescelta, senza possibilita’ di espressione del voto di preferenza previsto dalla normativa precedente – Irrazionalita’ – Violazione del principio di uguaglianza del voto – Violazione del principio del concorso dei partiti politici alla espressione del voto – Violazione del principio del suffragio diretto – Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU.

– Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, art. 14, comma 1.

– Costituzione, artt. 3, 48, comma secondo, 49, 58, primo comma, e 117, primo comma.

(GU n.25 del 19-6-2013 )

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso

n. 18249-2012 proposto da:

Bozzi Aldo (c.f. BZZLDA34C12H501E), Setti Andrea Franco (c.f.

STTNRF45E11F205O), Posa Massimiliano (c.f. PSOMSM66B05F839U),

Salatino Maria (c.f. SLTMRA41R44F839G), Di Maro Biagio (c.f.

DMRBGI58E27F799W), Nidasio Daniela (c.f. NDSDNL47C50F205P), Porqueddu

Giuseppe (c.f. PRQGPP35T06G962Z), Oliviero Gianfranco (c.f.

LVRGFR65R03F839W), Franciosi Carla (c.f. FRNCRL47L48H803R), Barbera

Annagrazia (c.f. BRBNGR48L49B041K), Esposito Maddalena (c.f.

SPSMDL71L56G812M), Pinto Federica (c.f. PNTFRC91E71F839B), Moretti

Paolo (c.f. MRTPLA69T10E648U), Vetrano Giuseppe, Maniaci Fausto (c.f.

MNCSTF41D24L219L), Provenzali Gino (c.f. PRVGNI38A04E897I), Luciani

Luigi (c.f. LCNLGU49C11F051D), Migliavacca Bossi Dario (c.f.

MGLDRA48D18F205C), Di Somma Nicoletta (c.f. DSMNLT64H56F839B), Tani

Claudio Stefano (c.f. TNACLD44A09B819K), Brognoli Michele (c.f.

BRGMHL68B07B157F), Gallo Domenico (c.f. GLLDNC52A01A309B), Oliviero

Aldo (c.f. LVRLDA34A01F839H), Zecca Emilio (c.f. ZCCMLE34M25H501K),

Steccanella Maurizio (c.f. STCMRZ35E16F257U), Besostri Felice,

elettivamente domiciliati in Roma, Via degli Scipioni, 268-A, presso

l’avvocato Bozzi Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati Bozzi Aldo, Tani Claudio Stefano, giusta procure in

calce al ricorso, ricorrenti;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero

dell’interno, intimati;

Avverso la sentenza n. 1419/2012 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 24 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21 marzo 2013 dal Consigliere dott. Antonio Pietro Lamorgese;

Uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Tani e Besostri Felice con

delega, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e rimessione alla Corte costituzionale.


Svolgimento del processo

Nel novembre 2009 il sig. Aldo Sozzi, in qualita’ di’ cittadino

elettore, ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano,

la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno,

deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il

Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in

vigore della legge n. 270/2005 e, in particolare, nelle elezioni del

2006 e 2008, egli aveva potuto esercitare (e potrebbe esercitare

ancora nel futuro) il diritto di voto secondo modalita’ configurate

dalla predetta legge in senso contrario a principi costituzionali del

voto «personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, coma 2, Cost.)

e «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, comma 1, e 58, comma

1, Cost.).

Nell’espressione del voto personale e diretto sarebbe implicito,

a suo avviso, il diritto di esprimere la preferenza ai singoli

candidati, possibilita’ esclusa dalla legge elettorale citata, la

quale, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati

nella medesima lista, affida agli organi di partito la designazione

di coloro che devono essere nominati, con conseguente creazione di un

effettivo e concreto vincolo di mandato dell’eletto nei confronti

degli organi di partito che lo hanno prescelto, in violazione

dell’art. 67 Cost. secondo il quale ogni membro del Parlamento

rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di

mandato.

Inoltre il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato

dall’attribuzione di un «premio di maggioranza» alla lista che abbia

ottenuto anche un solo voto in piu’ delle altre, senza nemmeno la

previsione di una soglia minima in voti o seggi, con l’effetto di

riconoscere un valore diverso ai singoli voti, a seconda che

rientrino nel «quoziente elettorale di maggioranza» o «di minoranza»,

e di attribuire a non significative «minoranze» uscite dalle urne

(anche ampiamente inferiori al 50%) ben 340 seggi alla Camera e la

maggioranza qualificata del 55% dei seggi al Senato.

Il principio di uguaglianza del voto sarebbe violato anche per il

peculiare «premio di maggioranza» attribuito per l’elezione del

Senato su base regionale (essendo il numero dei seggi assegnati ad

ogni regione proporzionale alla popolazione residente, il voto

espresso dall’elettore residente nelle regioni piu’ popolose

concorrerebbe all’attribuzione di un premio di maggioranza ben piu’

elevato di quello cui potrebbe concorrere l’elettore delle regioni

meno popolose). Inoltre arbitraria sarebbe la previsione

dell’inserimento nella scheda elettorale del nome del capo di

ciascuna lista o coalizione, che avrebbe l’effetto di coartare la

liberta’ del voto e di condizionare l’autonomia del Capo dello Stato

nella nomina del Presidente del Consiglio di ministri.

L’attore ha chiesto quindi di dichiarare che il suo diritto di

voto non puo’ essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le

modalita’ previste e garantite dalla Costituzione e dal Protocollo l

della CEDU, nonche’ nel rispetto delle forme e dei limiti concernenti

il potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente

del Consiglio di ministri, e di conseguenza ha chiesto di

ripristinarlo secondo modalita’ conformi alla legalita’

costituzionale. A tal fine, in relazione agli artt. 1, comma 2; 3;

48, comma 2 e 4; 56, comma 1; 67; 117, comma 1; 138 Cost. e 3 Prot. 1

CEDU, ha eccepito, in via incidentale, l’illegittimita’

costituzionale, quanto all’elezione della Camera dei deputati, degli

artt. 1, comma 1; 4, comma 2; 59; 83, commi 2, 3, 4 e 5, del d.P.R.

n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; quanto

all’elezione del Senato, degli artt. 14, 16, 17, 19, 27 del d.lgs. n.

533/1993, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; inoltre, ha

eccepito l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 14-bis, comma 3,

del d.P.R. n. 361/1957 e 8 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo vigente,

a causa della dedotta limitazione del potere del Presidente della

Repubblica.

Nel giudizio di primo grado sono intervenuti ad adiuvandum

venticinque cittadini elettori e si sono costituiti la Presidenza del

Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 18 aprile 2011, ha rigettato

le eccezioni preliminari di inammissibilita’ delle domande per

difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire, nel

merito ha rigettato le domande giudicando manifestamente infondate le

proposte eccezioni di illegittimita’ costituzionale.

Il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Milano, nel

quale i convenuti hanno reiterato le eccezioni preliminari gia’

proposte, e’ stato definito con sentenza 24 aprile 2012 che ha

rigettato l’appello, giudicando manifestamente infondate le proposte

questioni di costituzionalita’. Infatti, ad avviso dei giudici di

merito, il principio del voto uguale deve intendersi nel senso

formale che «nell’urna ogni voto e’ “uguale” agli altri voti, ha lo

stesso “valore” quale che sia il censo, il sesso o altra connotazione

del votante ed identica uguaglianza di “peso” si riscontra nello

scrutinio e nei conteggi»; anche il principio del voto diretto deve

intendersi nel senso formale di contribuire «direttamente

all’elezione dei rappresentanti parlamentari, a differenza di altri

sistemi elettorali di secondo grado in cui l’elettore designa un

proprio rappresentante a far parte di un collegio piu’ ristretto che

poi elegge il componente dell’assemblea legislativa»; quanto al

sistema delle cd. «liste bloccate», a causa dell’eliminazione del

voto di preferenza, la corte, premesso che la Costituzione non

garantisce ne’ assicura il voto di preferenza, ha osservato che

rimane pur sempre la liberta’ dell’elettore di scegliere tra l’una e

l’altra lista in cui e’ ricompreso il candidato cui eventualmente

avrebbe dato la preferenza; i dedotti effetti distorsivi sul consenso

elettorale (anche in relazione al premio di maggioranza) sono solo

indiretti e non integrano lesioni costituzionali, ma hanno rilevanza

come oggetto di valutazioni politiche ai fini dell’esercizio della

discrezionalita’ del legislatore; ne’ infine e’ ravvisabile alcun

pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato per effetto

dell’indicazione del nominativo del «capo della coalizione» sulla

scheda elettorale.

Aldo Bozzi e gli altri cittadini elettori ricorrono per

cassazione formulando tre motivi illustrati da memoria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero

dell’interno non hanno svolto attivita’ difensiva.

 

Motivi della decisione

1. – Nel primo motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale, i

ricorrenti imputano ai giudici di appello di essersi limitati ad

esaminare e a rigettare la questione di legittimita’ costituzionale,

senza motivare la decisione di rigetto nel merito della proposta

domanda di accertamento, in tal modo violando il principio di

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e le

norme che prevedono l’obbligo di motivazione dei provvedimenti

giurisdizionali (artt. 111, comma 6, Cost.; 132 n. 4 c.p.c.; 118

disp. att. c.p.c.),

1.1. – Il motivo e’ infondato, La Corte territoriale, avendo

rigettato le eccezioni di illegittimita’ costituzionale delle norme

censurate della legge n. 270/2005, ha implicitamente rigettato nel

merito la domanda proposta, escludendo la rilevanza giuridica della

dedotta lesione del diritto di voto, in quanto imputabile

all’esercizio di un potere (legislativo) discrezionale e

insindacabile in materia elettorale.

2. – Nel secondo motivo i ricorrenti imputano alla corte di

merito di avere erroneamente rigettato l’eccezione di illegittimita’

costituzionale di norme nelle quali, secondo una diffusa opinione

dottrinaria, sono presenti diversi profili intrinsecamente

irrazionali e “aspetti problematici” (Corte cost. n. 13/2012, n. 15 e

16/2008). Essi reiterano l’istanza di rimessione alla Corte

costituzionale delle medesime questioni di costituzionalita’ gia’

sollevate (in particolare con riguardo al premio di maggioranza e

alle preferenze), che ritengono rilevanti e non manifestamente

infondate.

Con riguardo all’attribuzione del premio di maggioranza su base

regionale, ne deducono ulteriormente l’irrazionalita’ trattandosi di

norme concernenti l’elezione di un parlamento nazionale che deve

esprimere un governo nazionale (del tutto avulso dai consensi

riscossi in ogni singola regione) e non un governo regionale. In

altri termini, il premio di maggioranza non verrebbe a premiare il

partito o la coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti a

livello nazionale, ma irragionevolmente solo quelli che hanno

ottenuto il maggior numero di voti nelle regioni piu’ popolose, che

assegnano il maggior numero di seggi, con la conseguenza che esso si

traduce (e si e’ tradotto) in un “premio di minoranza”, con

conseguente venir meno della ratio del premio che e’ quella di

favorire una maggiore stabilita’ degli esecutivi, essendo invece

favorita la ingovernabilita’. I ricorrenti rilevano infine che la

legge elettorale del Senato era stata modellata dal legislatore del

2005 sui principi della contestuale riforma costituzionale (che

prevedeva la creazione del “Senato federale”) che successivamente fu

bocciata all’esito del referendum confermativo del 25 giugno 2006.

3. – E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni

di costituzionalita’, valutare se sussista in capo ai ricorrenti

l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum

sostanziale e’ diretto al riconoscimento della pienezza del diritto

di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la

dichiarazione di illegittimita’ costituzionale delle norme della

legge n. 270/2005 che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo

conforme alla Costituzione.

Il tribunale, decidendo sull’eccezione sollevata dalle

Amministrazioni convenute nel giudizio di merito, ha valutato

positivamente l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti,

implicitamente ritenendo “piu’ ampia [la] latitudine dell’interesse

ad agire, della legittimazione e della facolta’ di azione concessa a

ogni elettore” (in tal senso e’ Cass. n. 4103/1982). La corte di

appello, nel confermare “integralmente” la sentenza del tribunale, ha

rigettato l’eccezione che (come risulta dalla sentenza qui impugnata)

era stata riproposta in appello, ma le Amministrazioni non hanno

svolto attivita’ difensiva in questa sede di legittimita’ e quindi

non hanno proposto il ricorso incidentale in via condizionata che

sarebbe stato necessario per investire questa Corte della questione

della esistenza dell’interesse ad agire.

3.1. – E tuttavia, una volta riconosciuto l’interesse ad agire

per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in

conformita’ della disciplina costituzionale, quale diritto politico

di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione

delle elezione per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre

confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame

sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere

dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio

costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosita’. In

questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di

meritevolezza o di rilevanza dell’interesse azionato, che si

risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio

incerto quantomeno nel quando e percio’ inidoneo ad assurgere a

giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di

questioni di diritto soltanto in via teorica.

3.1.1. – A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla)

meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo

richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c. (a differenza di quanto

previsto in materia negoziale dall’art. 1322, coma 2, c.c.), si puo’

replicare che, ai fini della proponibilita’ delle azioni di mero

accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), e’

sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva

sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un

rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale

idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per

il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta

volonta’ della legge, senza che sia necessaria l’attualita’ della

lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n.

1952/1976, n. 2209/1966).

Del resto, come si e’ detto, e’ discutibile che si tratti

realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse

dei ricorrenti non e’ tanto quello di sapere di non avere potuto

esercitare (nelle elezioni gia’ svolte) e di non potere esercitare

(nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo

conforme a Costituzione, ma e’ quello di rimuovere un pregiudizio che

invero non e’ dato da una mera situazione di incertezza ma da una

(gia’ avvenuta) modificazione della realta’ giuridica che postula di

essere rimossa mediante un’attivita’ ulteriore, giuridica e

materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente

il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori

costituzionali. In tal modo ci si allontana dall’archetipo delle

azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni

costitutive o di accertamento-costitutive.

Se cosi’ e’, senza affermare la natura in re ipsa dell’interesse

ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte

della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l’accertamento

richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente

ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale

al giudice.

L’espressione del voto – attraverso la quale si manifestano la

sovranita’ popolare (art. 1, coma 2, Cost.) e la stessa dignita’

dell’uomo – costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2,

48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. 1 CEDU) e “permanente” dei cittadini,

i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e

devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato

di incertezza al riguardo e’ fonte di un pregiudizio concreto e cio’

e’ sufficiente per giustificare la meritevolezza dell’interesse ad

agire in capo ai ricorrenti.

Una interpretazione della normativa elettorale che, valorizzando

la tipicita’ delle azioni previste in materia (di tipo impugnatorio o

concernenti l’ineleggibilita’, la decadenza o l’incompatibilita’ dei

candidati), escludesse in radice ovvero condizionasse la

proponibilita’ di azioni come quella qui proposta al maturare di

tempi indefiniti o al verificarsi di condizioni non previste dalla

legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali),

entrerebbe in conflitto con i parametri costituzionali (artt. 24 e

113, comma 2) della effettivita’ e tempestivita’ della tutela

giurisdizionale (diversa potrebbe essere la conclusione nel caso in

cui sia invocato nel giudizio di merito il riconoscimento preventivo

della pienezza del diritto di elettorato passivo, che si assuma leso

da una legge incostituzionale che preveda l’ineleggibilita’, quando

quel diritto non sia stato esercitato ne’ contestato: quella lesione

potrebbe materializzarsi soltanto dopo che il consiglio regionale

abbia deciso «sulle cause di ineleggibilita’ dei propri componenti»,

non potendo l’interesse ad agire desumersi dalla mera «intenzione» di

un cittadino di candidarsi in una competizione elettorale, v. Corte

cost. n. 84/2006).

3.2. – Si potrebbe ancora obiettare che non si potrebbe

distinguere tra l’oggetto del giudizio di merito principale e quello

del giudizio avente ad oggetto l’esame della questione di

costituzionalita’. In altri termini, non vi sarebbe la possibilita’

di configurare la questione di costituzionalita’ come incidentale

rispetto ad un giudizio principale che non sarebbe suscettibile di

essere definito con una pronuncia di merito.

Ci si riferisce evidentemente alla tesi secondo cui

l’incidentalita’ che caratterizza il giudizio costituzionale esige

una maggiore ampiezza del giudizio a quo e, dunque, la necessita’ di

una statuizione ulteriore da parte del giudice di merito in relazione

alla domanda proposta, pur dopo che la Corte costituzionale abbia

deciso la questione di costituzionalita’. Questa statuizione

ulteriore costituisce il segno ineludibile che la questione e’ stata

sollevata, appunto, davvero in via incidentale e non,

surrettiziamente, in via principale, perche’ altrimenti sarebbe

violato il divieto di accesso diretto alla Corte costituzionale che

distingue il nostro ordinamento da altri ordinamenti dove tale

accesso e’ consentito (l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87

stabilisce che e’ possibile sollevare una questione di legittimita’

costituzionale «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita’

giurisdizionale» e «qualora il giudizio non possa essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della questione»).

La tesi sopra ricordata (elaborata rispetto al problema della

c.d. fictio litis) e’ condivisibile nella misura in cui il giudizio a

quo deve effettivamente essere mirato a far ottenere un bene della

vita proprio o comunque «concettualmente» distinguibile dalla

caducazione della norma di legge all’esito del giudizio di

costituzionalita’, e cosi’ non e’ nei casi in cui il petitum del

giudizio di merito consista esclusivamente nell’impugnazione diretta

di una norma di legge ritenuta incostituzionale. La Corte

costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimita’

costituzionale che costituiscano «l’oggetto esclusivo del giudizio a

quo» (n. 256/1982, n. 127/1998), nei casi in cui non sia ravvisabile

alcuna questione di merito (n. 214/1986), o non sia possibile

individuare, venuta meno la norma censurata, un provvedimento

ulteriore emanabile dal giudice a quo per realizzare la tutela della

situazione giuridica fatta valere dal ricorrente nel processo

principale (n. 175/2003, n. 38/2009).

3.2.1. – A queste obiezioni i giudici di merito hanno replicato

evidenziando che la proposta questione di legittimita’ costituzionale

«non esaurisce la controversia di merito» ed ha rispetto ad essa una

«portata piu’ ampia in quanto introdotta mediante la formulazione di

una domanda di accertamento». Questa e’ un’affermazione

sostanzialmente condivisibile. Infatti non potrebbe ritenersi che vi

sia coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo

della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce

il giudizio di merito. Quest’ultima accerta l’avvenuta lesione del

diritto azionato e, allo stesso tempo, lo ripristina nella pienezza

della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza

costituzionale. Il punto merita una riflessione ulteriore.

3.2.2.- Si deve considerare che l’autonomia tra l’oggetto del

giudizio di merito e di quello costituzionale risulta piu’ evidente

nelle azioni di condanna, ma non scompare nelle azioni di

accertamento e, a, maggior ragione, in quelle di

accertamento-costitutive.

Come osservato da una autorevole dottrina, ci sono leggi che

creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a

determinati soggetti, i quali nel momento stesso in cui la legge

entra in vigore si trovano gia’ pregiudicati da esse, senza bisogno

dell’avverarsi di un fatto che trasformi l’ipotesi legislativa in un

concreto comando. In tali casi l’azione di accertamento puo’

rappresentare l’unica strada percorribile per la tutela

giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non

sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta.

L’esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l’accesso alla

Corte costituzionale, che e’ subordinato alla rilevanza della

questione di costituzionalita’ rispetto alla definizione di un

giudizio comune, di certo non puo’ tradursi in un ostacolo che

precluda quell’accesso qualora si debba rimuovere un’effettiva e

concreta lesione di valori costituzionali primari. Una

interpretazione in senso opposto indurrebbe a dubitare della

compatibilita’ del medesimo art. 23 della legge n. 87/1953 con l’art.

134 Cost. (v. Corte cost. n. 130/1971).

3.2.3. – E’ necessario tenere presente che il requisito della

rilevanza «va valutato allo stato degli atti al momento

dell’emanazione dell’ordinanza di rimessione» (Corte cost. n.

367/1991), esso riguardando «solo il momento genetico in cui il

dubbio di costituzionalita’ viene sollevato» (Corte cost. n.

110/2000), «essendo irrilevante questione di fatto se le parti del

giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della

decisione con la quale si e’ chiuso il giudizio medesimo» (Corte

cost. n. 241/2008), ne’ ha effetti sulla rilevanza della questione

«l’avvenuto svolgimento della competizione elettorale» (Corte cost.

n. 236/2010). La medesima Corte ha puntualizzato che «nel giudizio di

legittimita’ costituzionale in via incidentale, la circostanza che la

dedotta incostituzionalita’ di una o piu’ norme legislative

costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, non

impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza,

ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum

separato e distinto dalla questione di legittimita’ costituzionale,

sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (Corte

cost. n. 4/2000).

Anche la giurisprudenza della Cassazione e’ nel senso che la

questione di costituzionalita’ puo’ formare oggetto autonomo di

impugnazione quando, attraverso la sua riproposizione, si tenda ad

ottenere, per effetto dell’eliminazione dall’ordinamento della norma

denunciata, una decisione diversa e piu’ favorevole di quella

adottata dalla sentenza impugnata (v., tra le altre, Cass. n.

5775/1987).

Fallace sarebbe quindi l’obiezione (cui si e’ gia’ in parte

risposto al p. 3.2.1) secondo cui l’eventuale pronuncia di

accoglimento della Corte cost. verrebbe a consumare ex se la tutela

richiesta al giudice remittente, nella successiva fase del giudizio

principale, con l’effetto di escludere l’incidentalita’ del giudizio

costituzionale. Infatti, il giudizio sulla rilevanza va fatto, come

si e’ detto, nel momento in cui il dubbio di costituzionalita’ e’

posto, dalla cui dimostrata fondatezza (per effetto della sentenza

della Corte costituzionale) e’ possibile avere solo una conferma e

non certo una smentita della correttezza di quel giudizio sulla

rilevanza.

4. – Sebbene la questione di giurisdizione sia coperta dal

giudicato interno (l’eccezione e’ stata rigettata dai giudici di

merito e non riproposta in questa sede) e’ opportuno evidenziare che

la conclusione qui raggiunta, in ordine all’ammissibilita’

dell’azione introdotta avanti al giudice ordinario, non collide con

la competenza riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte

parlamentari (art. 66 Cost.), alle quali spetta di conoscere ogni

questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle

relative all’ammissione delle liste in materia di convalida

dell’elezione dei propri componenti, nonche’ al giudizio definitivo

su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai singoli

Uffici elettorali circoscrizionali e all’Ufficio centrale durante la

loro attivita’ o posteriormente (v. Cass., sez. un., n. 3731/2013, n.

9151/2008). Tale competenza, infatti, non interferisce con la

giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei

diritti politici in particolare, che e’ il giudice ordinario, senza

bisogno di invocare il pur vigente art. 2 della legge n. 2248/1865,

all. E (non essendo parte nella controversia una Pubblica

amministrazione intesa come articolazione del potere esecutivo).

5. – Venendo ad esaminare il secondo motivo di ricorso, si deve

valutare se siano non manifestamente infondate le proposte questioni

di legittimita’ costituzionale della legge elettorale n. 270/2005, di

cui si e’ riconosciuta la rilevanza, non potendo il giudizio sulla

dedotta lesione del diritto di voto essere definito indipendentemente

da esse.

A seguire la tesi espressa dai giudici di merito, i quali le

hanno giudicato manifestamente infondate, sul presupposto della

particolare ampiezza della discrezionalita’ di cui gode il

legislatore in materia, si dovrebbe ritenere che le leggi elettorali

sfuggano di per se’ al sindacato di costituzionalita’, rappresentando

(come si e’ pure problematicamente sostenuto da una parte della

dottrina) una sorta di «zona d’ombra» o «zona franca» sottratta al

giudizio di costituzionalita’.

5.1. – Questa impostazione non e’ condivisibile.

Il fatto che la materia dei sistemi elettorali non abbia

costituito oggetto di un’espressa disciplina nella Costituzione, che

ha rimesso al legislatore ordinario la scelta e la configurazione del

sistema elettorale, non significa che le norme legislative in materia

non debbano essere concepite in un quadro coerente con i principi

fondamentali dell’ordinamento e, in particolare, con il principio

costituzionale di uguaglianza, inteso come principio di

ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il vincolo costituzionale al

legislatore di rispettare i parametri del voto personale, eguale,

libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea con una

consolidata tradizione costituzionale comune agli Stati membri

(l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla «scelta

del corpo legislativo»; di «suffragio universale diretto, libero e

segreto» parla anche l’art. 39 della Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea, a proposito dell’elezione dei membri del

Parlamento europeo; sulla stessa linea gli artt. 38 della

Costituzione tedesca, 61 di quella belga e, sull’uguaglianza del

voto, l’art. 3 di quella francese del 1958).

Ne’ varrebbe l’obiezione secondo cui, rientrando le leggi

elettorali nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie,

non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in

caso di illegittimita’ costituzionale poiche’ una eventuale sentenza

costituzionale avrebbe come effetto quello di creare un inammissibile

vulnus al principio (da ultimo ribadito da Corte cost. n, 13/2012) di

continuita’ e costante operativita’ degli organi costituzionali, al

cui funzionamento quelle leggi sono indispensabili.

In realta’, come evidenziato da un’autorevole dottrina, e’ dubbio

che tale principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale ai

fini dell’ammissibilita’ dei referendum abrogativi, sia trasferibile

negli stessi termini anche in presenza di una illegittimita’

costituzionale conclamata (perche’ si finirebbe per tollerare la

permanente vigenza di norme incostituzionali, fatto questo grave se

si considera la rilevanza essenziale della legge elettorale per la

vita democratica di un Paese).

E’ opportuno puntualizzare che la proposta questione di

legittimita’ costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n.

270/2005 ne’ a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella

discrezionalita’ del legislatore, ma a ripristinare nella legge

elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti –

cosi’ anticipando le conclusioni – la disciplina del premio di

maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente

idoneita’ del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi

costituzionali. Tale conclusione – ad avviso del Collegio – non e’

contraddetta ne’ ostacolata dalla eventualita’ che si renda

necessaria un’opera di mera «cosmesi normativa» e di ripulitura del

testo per la presenza di frammenti normativi residui, che puo’ essere

realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha

a disposizione (compreso quello di cui all’art. 27, ult. parte, legge

n. 87/1953), o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati

dalla stessa Corte.

6. – Venendo al merito delle questioni di legittimita’

costituzionale, non sono manifestamente infondate quelle concernenti

l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e

il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza; e’

manifestamente infondata quella concernente la dedotta menomazione

dei poteri del Capo dello Stato.

7. – Con riguardo al premio di maggioranza per la Camera, l’art.

83 del d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla sostituzione

operata dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale

nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che

ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia

conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5); «Qualora la coalizione

di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

validi espressi ai sensi del comma i non abbia gia’ conseguito almeno

340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi

necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio

assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista.

Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le

liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo cosi’

il quoziente elettorale nazionale di maggioranza» (comma 2; la

ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste e coalizioni e’

prevista nel comma successivo).

7.1. – La legge n. 270/2005 ha in tal modo introdotto un premio

di maggioranza assegnato (a livello nazionale per la Camera e a

livello regionale per il Senato) alla lista o coalizione di liste che

abbia ottenuto il maggior numero di voti. E’ sufficiente uno scarto

minimo di voti per fare attribuire alla lista o coalizione vincente

alla Camera un vantaggio in termini di seggi (340) rispetto a tutte

le altre liste o coalizioni, che e’ ancor piu’ evidente se si

considera che il premio e’ attribuito a prescindere dal

raggiungimento di un minimo di voti o di seggi. L’effetto e’ di

trasformare una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche

molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, con un vantaggio

rispetto alle altre liste o coalizioni che determina una oggettiva e

grave alterazione della rappresentanza democratica (artt. 1, comma 2,

e 67 Cost.).

La Corte costituzionale ha piu’ volte segnalato al Parlamento

«l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di

una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di

maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di

seggi» (Corte cost. n. 15/2008 e, per il Senato, n. 16/2008; v. anche

la n. 13/2012); il Capo dello Stato (nel discorso del 22 aprile 2013

al Parlamento in seduta comune) ha osservato che si tratta di un

premio «abnorme».

La finalita’ avuta di mira dalla legge n. 270/2005 e’ stata

quella di assicurare la durata della legislatura e la governabilita’.

Del resto, durante i lavori preparatori della Costituzione, l’ordine

del giorno Perassi (II Sottoc., 4 settembre 1946) aveva espresso

l’opportunita’ che la forma parlamentare venisse disciplinata «con

dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di

stabilita’ dell’azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del

parlamentarismo».

Se quindi e’ vero che tale finalita’ puo’ giustificare una

limitata deroga al principio della rappresentanza e la sottrazione

alla minoranza di un certo numero di seggi (cui essa avrebbe diritto

in base a un calcolo proporzionale), tuttavia occorre pur sempre che

il meccanismo che consente la traduzione dei voti in seggi non

determini una sproporzione talmente grave da risultare irragionevole

e, quindi, in violazione dell’art. 3 Cost.

Cio’ e’ quanto realizzato dalla legge n. 270/2005. Il premio per

la Camera, come si e’ detto, ha la funzione di trasformare anche

modeste maggioranze relative di voti in maggioranze assolute di

seggi, con un effetto ben piu’ grave del premio previsto dalla legge

n. 148/1953, che (sulla scia della legge francese n. 519/1951, cd.

loi scelerate) attribuiva alle liste che avessero gia’ ottenuto la

maggioranza assoluta dei voti una quota aggiuntiva di seggi (si

parlava di premio «alla» maggioranza) al fine di far raggiungere il

64% del totale dei seggi, e persino di quello previsto dalla legge n.

2444/1923 (cd. legge Acerbo) che richiedeva il raggiungimento del

venticinque per cento dei voti validi per far scattare il premio dei

due terzi dei seggi.

Si tratta di un meccanismo premiale che, da un lato, come e’

stato notato in dottrina, incentivando (mediante una complessa

modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il

raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio,

contraddice l’esigenza di assicurare la governabilita’, stante la

possibilita’ che, anche immediatamente dopo le elezioni, la

coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne

facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che

l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di

un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla

con riferimento ai governi successivi, basati su coalizioni diverse);

dall’altro, esso provoca una ,alterazione degli equilibri

istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del

premio e’ in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra

l’altro, restano in carica per un tempo piu’ lungo della legislatura.

Esso e’ quindi manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.),

nonche’ lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, comma

2, Cost.) e rappresentanza democratica (art. 1, comma 2, e 67 Cost.).

E’ vero, come ha ricordato la Corte di appello, che il principio

costituzionale dell’uguaglianza del voto «non si estende al risultato

delle elezioni ma opera esclusivamente nella fase in cui viene

espresso, con conseguente esclusione del voto multiplo e del voto

plurimo, considerato che qualsiasi sistema elettorale implica un

grado piu’ o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva

della distribuzione dei seggi» (Corte cost. n. 15 e 16/2008 cit., n.

107/1996, n. 429/1992). Tuttavia la distorsione provocata

dall’attribuzione del suddetto premio costituisce non gia’ un mero

inconveniente di fatto (che puo’ riscontrarsi in vari sistemi

elettorali) ma il risultato di un meccanismo che e’ irrazionale

perche’ normativamente programmato per tale esito. Ed e’ per questo

che i ricorrenti correttamente invocano come norma-parametro anche

l’art. 48, comma 2, Cost., poiche’ ad essere compromessa e’ proprio

la “parita’ di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto

viene espresso” nella quale l’uguaglianza del voto consiste (Corte

cost. n. 173/2005, n. 107/1996).

8. – Per il Senato, l’art. 17 del d.lgs. n. 533/1993, nel testo

sostituito dalla legge n. 270/2005, prevede che l’Ufficio elettorale

regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che

ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito

della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei

seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unita’

superiore» (comma 2); «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2

abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna

alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il

maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per

raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con

arrotondamento all’unita’ superiore» (comma 4; la ripartizione dei

seggi restanti tra le altre liste e coalizioni e’ disciplinata nei

commi successivi).

8.1. – Il dubbio di legittimita’ costituzionale del premio per il

Senato, oltre che per la mancanza di una soglia minima di voti e/o di

seggi (v. Corte cosa. n. 16/2008), sorge per l’ulteriore profilo di

irrazionalita’ intrinseco in un meccanismo che di fatto contraddice

lo scopo che dichiara di voler perseguire (quello di assicurare la

governabilita’). Infatti, essendo il premio diverso per ogni regione,

il risultato e’ una sommatoria casuale dei premi regionali che

finiscono per elidersi tra loro e possono addirittura rovesciare il

risultato ottenuto dalle liste e coalizioni di lista su base

nazionale. Le diverse maggioranze regionali non avranno mai modo di

esprimersi e di contare, perche’ il Senato e’ un’assemblea unitaria e

il governo e’ nazionale.

In tal modo si favorisce la formazione di maggioranze

parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione

del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e si

compromette sia il funzionamento della nostra forma di governo

parlamentare nella quale, secondo i dettami del bicameralismo

perfetto, «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere» (art.

94, comma 1, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa che

l’art. 70 Cost. attribuisce paritariamente alla Camera e al Senato.

8.2. – La violazione dei principi di ragionevolezza e uguaglianza

del voto (artt. 3 e 48, comma 2, Cost.) e’ per il Senato ancor piu’

evidente se si considera che l’entita’ del premio, in favore della

lista o coalizione che ha ottenuto piu’ voti, varia regione per

regione ed e’ maggiore nelle regioni piu’ grandi e popolose, con

l’effetto che il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare

allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) e’ diverso a

seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

Ne’ varrebbe obiettare che l’art. 57, comma 1, Cost. prevede che

il Senato sia «eletto a base regionale», essendo qui in discussione

non l’attribuzione dei seggi su base regionale ma le caratteristiche

e gli effetti di un premio (alle singole liste o coalizioni di liste)

che se introdotto dal legislatore ordinario deve esserlo rispettando

il principio di uguaglianza di tutti i cittadini nel territorio

nazionale.

9. – Con riguardo all’abolizione del voto di preferenza, il

dubbio di legittimita’ costituzionale investe, per l’elezione della

Camera, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel testo

risultante dalla sostituzione operata dalla legge n. 270/2005,

secondo cui «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della

lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,

da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di’ ciascuna

lista» (l’ulteriore disposizione censurata dai ricorrenti, secondo

cui il voto e’ «attribuito a liste di candidati concorrenti», era

gia’ contenuta nel testo originario dell’art. 1, comma 1, del d.P.R.

n. 361/1957). Inoltre la legge n. 270/2005, sopprimendo nell’art. 59

del citato d.P.R. il secondo comma (che cosi’ recitava: «Una scheda

valida per l’elezione del candidato nel collegio uninominale

rappresenta un voto individuale»), ha lasciato in vigore solo il

comma 1 («Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un

voto di lista») il quale e’ anch’esso investito, in via

consequenziale, dal dubbio di costituzionalita’ (gli artt. 58 e 60

ss. del d.P.R. n. 361/1957, in parte sostituiti o soppressi dalla

legge n. 270/2005, disciplinavano poi le modalita’ di espressione del

voto).

Per l’elezione del Senato, il dubbio investe l’art. 14, comma 1,

del d.lgs. n. 533/1993, come sostituito dalla legge n. 270/2005,

secondo cui «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla

scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il

contrassegno della lista prescelta» (gli articoli successivi, ora

sostituiti e in parte soppressi, disciplinavano le modalita’ del voto

nel precedente sistema elettorale; l’ulteriore disposizione,

censurata dai ricorrenti, sulla attribuzione del seggio vacante

«nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella

lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine

progressivo di lista», era gia’ contenuta nel testo originario

dell’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs.).

9.1. – E’ stata cosi’ abolita qualsiasi possibilita’ per

l’elettore di esprimere una preferenza (i nomi dei candidati non

compaiono neppure sulla scheda e per conoscerli egli e’ costretto a

svolgere apposite ricerche). Come diffusamente evidenziato dalla

dottrina, l’elettore puo’ votare solo una lista «bloccata»;

l’elezione sara’ determinata esclusivamente dall’ordine di lista

stabilito dal partito all’atto della presentazione, poiche’ e’ tale

ordine, e non il voto del cittadino elettore, a distinguere la

posizione di candidato certamente eletto o, al contrario, non eletto.

I ricorrenti dubitano della legittimita’ costituzionale di questo

sistema. La questione non e’ manifestamente infondata per le ragioni

che seguono.

9.2. – Gli artt. 56, comma 1, e 58, comma 1, Cost. stabiliscono

che il suffragio e’ «diretto» (oltre che «universale») per l’elezione

dei deputati e dei senatori; l’art. 48, comma 2, Cost. stabilisce che

il voto e’ «personale» e «libero» (oltre che «eguale» e «segreto»);

l’art. 3 prot. 1 CEDU riconosce al popolo il diritto alla «scelta del

corpo legislativo», in linea con le costituzioni di altri paesi

europei (i deputati «sono eletti direttamente dai cittadini» secondo

l’art. 61 della Costituzione belga; l’art. 38 della Costituzione

tedesca stabilisce che «I deputati del Bundestag sono eletti con

elezioni a suffragio universale, dirette, libere, uguali e segrete»).

La nostra Carta fondamentale, nel prevedere il voto «diretto»,

esclude quindi implicitamente (ma chiaramente) il voto «indiretto» in

qualsiasi forma esso possa essere congegnato dal legislatore.

Il dubbio e’ se possa considerarsi come «diretto» oppure come

sostanzialmente «indiretto», e quindi incompatibile con la

Costituzione, un voto che non consente all’elettore di esprimere

alcuna preferenza, ad esempio indicando il nominativo di un candidato

sulla scheda, ma solo di scegliere una lista di partito, cui in

definitiva e’ rimessa la designazione dei candidati.

I partiti concorrono, con le altre formazioni sociali (art. 2

Cost.), «con metodo democratico a determinare la politica nazionale»

(art. 49 Cost.), ma non si identificano con le istituzioni

rappresentative da eleggere ne’ con il corpo elettorale. La loro e’

una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e

le istituzioni, cioe’ di intermediazione; essi «concorrono alla

espressione del voto» (per usare le parole dell’art. 4 della

Costituzione francese), ma non possono sostituirsi al corpo

elettorale. Vi e’ da chiedersi se sia rispettato il nucleo

sostanziale dell’art. 67 Cost. che, prevedendo che «Ogni membro del

Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza

vincolo di mandato», presuppone evidentemente l’esistenza di un

mandato conferito direttamente dagli elettori.

Vi e’ anche da chiedersi se possa ritenersi realmente «libero» il

voto quando all’elettore e’ sottratta la facolta’ di scegliere

l’eletto (ad avviso di una parte della dottrina, l’espressione

«liberta’ di voto senza preferenza» assume il significato di un

«drammatico ossimoro») e se possa ritenersi «personale» un voto che

e’ invece «spersonalizzato».

Ne’ varrebbe sostenere in senso contrario che l’elettore sarebbe

libero di scegliere tra l’una e l’altra lista in cui e’ ricompreso il

candidato prescelto. La sua elezione infatti non dipenderebbe dal

numero di voti ottenuti ma dall’ordine di candidatura nella lista

assegnato dagli organi di partito.

In definitiva e’ dubbio che l’opzione seguita dal legislatore del

2005 costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e

costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco.

10. – Nel terzo motivo di ricorso e’ censurato l’inserimento

nell’art. 14-bis del d.P.R. n. 361/1957, ad opera della legge n.

270/2005, della indicazione del nome e cognome della persona «come

unico capo della coalizione» da parte dei partiti o gruppi politici

organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a

governare, con l’effetto che il Presidente della Repubblica non

potrebbe contraddire tale indicazione contenuta nel simbolo della

coalizione o lista di «minoranza» vincente anche per un solo voto. In

tal modo la convergente previsione del «premio di maggioranza»,

combinata con il «sistema delle liste bloccate» e con l’inserimento

nella scheda elettorale del nome del capo della lista o della

coalizione, quale indicazione coartante la discrezionalita’ del

Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio

dei ministri, si tradurrebbe in una surrettizia trasformazione della

Repubblica da «parlamentare» a «presidenziale».

10.1. – La questione di costituzionalita’, che e’ alla base del

motivo in esame, e’ manifestamente infondata. E’ sufficiente

considerare che il richiamato art. 14-bis, comma 3, ult. parte, del

d.P.R. n. 361/1957, puntualizza che «Restano ferme le prerogative

spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92,

secondo comma, della Costituzione», risultando smentita la tesi della

menomazione dei poteri del Capo dello Stato nella formazione del

governo.

11. – Nella memoria illustrativa i ricorrenti adombrano ulteriori

profili di incostituzionalita’ della legge n. 270/2005, per la

diversita’ delle soglie di accesso alla Camera e al Senato e per la

previsione solo per la Camera di soglie piu’ basse (anche sotto il

2%) per le liste coalizzate.

11.1. – La generica deduzione, tuttavia, non si e’ tradotta in

una eccezione di legittimita’ costituzionale di specifiche

disposizioni di legge. E comunque la modulazione delle soglie di

accesso alle due Camere rientra nella piena discrezionalita’ del

legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva

delle liste, puo’ provvedervi con una pluralita’ di soluzioni e di

meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si

sottraggono al sindacato di costituzionalita’.

12. – In conclusione, sono rilevanti e non manifestamente

infondate le questioni di costituzionalita’ sollevate nel giudizio,

tutte incidenti sulle modalita’ di esercizio della sovranita’

popolare (artt. 1, comma 2, e 67 Cost.), aventi ad oggetto:

l’art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. n. 361/1957, nel

testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza

per l’elezione della Camera dei Deputati, in relazione agli artt. 3 e

48, comma 2, Cost.;

l’art. 17, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 533/1993, nel testo

risultante dalla legge n. 270/2005, sul premio di maggioranza per

l’elezione del Senato della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e

48, comma 2, Cost.;

gli artt. 4, comma 2, e 59, comma 1, del d.P.R. n. 361/1957,

nel testo risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza

per la Camera, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 56, comma

1, e 117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU;

l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533/1993, nel testo

risultante dalla legge n. 270/2005, sul voto di preferenza per il

Senato, in relazione agli artt. 3, 48, comma 2, 49, 58, comma 1, e

117, comma 1, Cost., anche alla luce dell’art. 3 Prot. 1 CEDU.

 

P.Q.M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione

agli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 49, 56, comma 1, 58, comma 1,

67 e 117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3

Prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle

liberta’ fondamentali, le questioni di’ legittimita’ costituzionale

degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, e 83, commi 1, n. 5, e 2 del

d.P.R. n. 361/1957, nel testo risultante dalla legge n. 270/2005; 14,

comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533/1993, nel testo

risultante dalla legge n. 270/2005.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al

Presidente dei Consiglio dei ministri, nonche’ di darne comunicazione

al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della

Camera dei deputati ed alle parti del presente giudizio.

Dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della

documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte

comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente: Vitrone 

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