Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
L'articolo Ricorso Legge Pinto e istanza di prelievo proviene da Giurdanella.it.
]]>Sentenza Corte Costituzionale n. 34 del 6.03.2019
Il ricorso Legge Pinto e l’illegittimità costituzionale della necessaria presentazione dell’istanza di prelievo quale rimedio preventivo all’irragionevole durata del processo amministrativo.
I. Premessa
La legge 89/2001 e successive modifiche, meglio nota come “Legge Pinto”, ha affermato in ambito nazionale un principio già riconosciuto in ambito europeo, dall’art. 6 CEDU, e cioè il riconoscimento di un’equa riparazione alle parti processuali a seguito dalla lesione del loro diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole.
Tale diritto viene riconosciuto alle parti oltre che nel processo penale e civile anche nel processo amministrativo.
II. I rimedi preventivi come condizione di procedibilità. Valore dell’istanza di prelievo nei giudizi di equa riparazione per lesione del diritto alla ragionevole durata del processo amministrativo.
Oggetto di questa disamina è capire quali siano i requisiti per poter proporre un ricorso Legge Pinto volto ad ottenere un’equa riparazione nel caso in cui un giudizio amministrativo non si sia concluso nei termini definiti dalla legge come “ragionevoli”. Più precisamente, in questo articolo, si vuole affrontare un tema che ha interessato molti giudici italiani negli ultimi mesi e cioè se è costituzionalmente legittimo dichiarare improponibile un ricorso Legge Pinto per il solo fatto che non sia stata presentata “istanza di prelievo” nel procedimento amministrativo presupposto, riconoscendo pertanto alla stessa valore di rimedio preventivo necessario ai fini della richiesta della riparazione.
Sul punto, è recentissima la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 2019, depositata il 6.03.2019, che ha affrontato questo tema caldo in giurisprudenza atteso che è la stessa Corte Costituzionale a sottolineare nella premessa che vi sono state ben quindici ordinanze di contenuto sostanzialmente identico ritenute dalla Corte di Cassazione rilevanti e non manifestamente infondate in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, 13, 46, par. 1 della CEDU. E’ stata pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito e successivamente modificato.
Per capire a fondo la questione è opportuno richiamare il testo dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, appena richiamato, il quale stabilisce che: «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione».
Quanto appena detto è inserito anche nel nuovo art. 1 ter, comma 3, della L. 89/2001 (Legge Pinto), così come modificato dalla legge n. 208 del 2015, il quale stabilisce che l’istanza di prelievo, come «rimedio preventivo», deve presentarsi «almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2bis» (e, cioè, tre anni per il primo grado e due anni per il secondo grado) e nuovamente ribadito nel successivo art. 2, comma 1, della medesima legge, il quale afferma che «è inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi della irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter».
Il dettato normativo, così come appena delineato, ad una prima interpretazione letterale, sembrerebbe abbastanza chiaro nel prevedere l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha preventivamente esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo e precisamente, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, non abbia presentato l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, c.p.a.
Quanto appena detto ha infatti comportato il rigetto di diversi ricorsi per equa riparazione, da parte delle diverse Corti d’Appello adite, qualora mancasse la presentazione di un’istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto.
Di segno però diametralmente opposto vi sono sempre state le pronunce della Corte EDU (solo per citare le due più importanti ricordiamo Daddi/Italia e Olivieri/Italia) che hanno posto l’attenzione sul contrasto tra la Convenzione EDU e il tessuto normativo italiano, così come sopra esplicato, atteso che, alla luce di quanto predisposto dalla normativa italiana, sembrerebbe che il diritto della parte ad ottenere l’equa riparazione per la violazione dell’art. 2, comma 1, L. 89/2001 sia subordinato all’assolvimento della suddetta condizione di proponibilità, anche se l’istanza di prelievo non è di per sé idonea a consentire un’efficace accelerazione della decisione di merito.
E’ stato infatti più volte affermato dai giudici della Corte EDU la non logicità di questa condizione se si considera appunto che l’istanza di prelievo non rappresenta uno strumento volto ad accelerare la decisione di merito della causa e pertanto la stessa finisce per essere solo una “condizione formale” che produce l’effetto di ostacolare l’accesso alla procedura interna.
Alla luce di ciò è evidente come la disposizione di cui all’art. 54, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008, così come convertito e successivamente modificato, viola l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, ed è proprio questo che ha condotto la Corte Costituzionale ad affermare nella sentenza n. 34 del 2019 che l’aver proposto nell’ambito del giudizio amministrativo presupposto l’istanza di prelievo non può essere considerato un requisito fondamentale ai fini dell’ammissibilità o meno del ricorso per l’equa riparazione.
Ma vediamo più nel dettaglio che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale sul punto.
Al paragrafo 6.1 della sentenza in commento la Corte Costituzionale, riprendendo l’orientamento della Corte EDU ha affermato che i rimedi preventivi, quelli cioè volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono da ammettere, o addirittura da preferire, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzano la decisione da parte del giudice competente; finalità che, come è stato più volte affermato, non è sicuramente perseguita dall’istanza di prelievo giacché il sistema nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza stessa.
Continua la Corte affermando “(…) l’istanza di prelievo, cui fa riferimento l’art. 54, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «può» segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.
(..) In tema di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, andava riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’istaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o alla sua ritardata presentazione”.
Tutto ciò è vale anche nel caso in cui sia intervenuta la perenzione dei processi amministrativi cui si riferiva la pretesa indennitaria.
Per sottolineare infatti l’assoluta indipendenza del ricorso per equa riparazione per irragionevole durata del processo rispetto all’interesse che si manifesta nel giudizio presupposto è stata ribadita dalla Corte l’assoluta ininfluenza della omessa istanza di fissazione dell’udienza nel giudizio amministrativo e della susseguente intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso.
E ciò in coerenza, del resto, alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, la quale stabilisce che, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo.
III. Conclusione
In conclusione si può affermare che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire un elemento indiziante di una sopravvenuta carenza dell’interesse della parte alla decisione del ricorso ma un tale elemento potrà assumere rilievo soltanto ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001 (che può variare da un minimo di €400 a un massimo di €800 per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo), ma non potrà viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.
Da quanto fin qui affermato è evidente la conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 34 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e pertanto d’ora in poi sarà possibile presentare un ricorso Legge Pinto anche nel caso in cui non sia stata preventivamente presentata istanza di prelievo ex art. 71 c.p.a. nel processo amministrativo presupposto senza correre il rischio che sia dichiarato inammissibile con possibile contestuale condanna alle spese.
Per maggiori dettagli si allega il testo integrale della sentenza commentata della Corte Costituzionale n. 34 del 2019.
Sentenza Corte Costituzionale n. 34 del 6.03.2019
L'articolo Ricorso Legge Pinto e istanza di prelievo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Istanza di prelievo come condizione di proponibilità del ricorso ex Legge Pinto: fondata la questione di legittimità costituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dall’ordinanza: “La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/53, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e ai parametri interposti degli artt. 6, par. 1, 13 e 46, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la l. 4 agosto 1955, n. 848, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (secondo cui “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’art. 2, comma 1, l. 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, ne’ con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.”), convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dall’art. 1, comma 3, lettera a), numero 6), del d.lgs. correttivo 15 novembre 2011, n. 195″.
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Daddi/Italia e Olivieri/Italia), nelle quali era stato ravvisato come sia la norma sia la prassi giudiziaria hanno dimostrato che l’istanza di prelievo non rappresenta un’efficace strumento volto ad accelerare la decisione in merito alla causa sottoposta all’esame del tribunale e soprattutto che la condizione di ammissibilità di un ricorso «Pinto» previsto dall’articolo 54, comma 2 della legge n. 112/08 risulta essere “una condizione formale che produce l’effetto di ostacolare l’accesso alla procedura interna”.
Clicca qui per il testo dell’ordinanza della Cassazione
L'articolo Istanza di prelievo come condizione di proponibilità del ricorso ex Legge Pinto: fondata la questione di legittimità costituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Compatibilità legge Pinto con normativa UE: il TAR Piemonte rimette questione alla CGUE proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ stata rimessa alla Corte di giustizia U.E. la seguente questione interpretativa:
“Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione si fonda su uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché con il principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001 (introdotto dalla legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016: n.d.r.), la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’“equa riparazione” sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza di rimessione.
***
Pubblicato il 28/03/2017
N. 00418/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2016, proposto da:
Graziano Garavaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Dani Colapietro De Maria C.F. CLPDNA57R07E463J, Piergiorgio Castagna C.F. CSTPGR68A20L219T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Piergiorgio Castagna in Torino, corso Tassoni, 25;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
Per:
l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 719/11 della Corte d’Appello di Torino, Sezione Civile I-bis, reso il 16 marzo 2011, depositato il 31 marzo 2011, munito di formula esecutiva il 17 maggio 2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01; d’ora in poi anche “Raccomandazioni”) della Corte di Giustizia della Unione Europea;
Visti gli art. 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sulla Unione Europea (TUE) e 267 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE);
Visti lo Statuto ed il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Unione Europea;
Visti gli articoli 79 comma 1 e 112 e seguenti del Decreto legislativo n. 104 del 2010, Allegato 1 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giungo 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), recante il Codice del processo amministrativo;
Visto l’articolo 5 sexies della Legge n. 89 del 24 marzo 2001;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
A – Esposizione succinta dell’oggetto della controversia.
Con legge dello Stato n. 89 del 24 marzo 2001, art. 1, la Repubblica Italiana ha previsto che il soggetto che sia parte di un processo ha diritto ad esperire rimedi preventivi al fine di evitare che il processo stesso si svolga in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima. Alla parte che, pur avendo esperito i rimedi preventivi, abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo, la norma citata riconosce il diritto ad ottenere una “equa riparazione” alle condizioni e nella misura stabilite negli articoli successivi della Legge.
L’art. 3 della Legge n. 89/2001, in particolare, stabilisce che la domanda finalizzata al riconoscimento della “equa riparazione” si propone con ricorso al presidente della Corte d’Appello nel cui distretto ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio di cui si lamenta la irragionevole durata.
Con decreto V.G. n. 1001/2010, pubblicato il 31/03/2011, la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto il diritto del sig. Graziano Garavaldi, parte ricorrente nel presente giudizio, ad ottenere l’ ” equa riparazione” con riferimento alla eccessiva durata del procedimento fallimentare svoltosi innanzi al Tribunale di La Spezia, aperto con sentenza del 31/12/1994 dichiarativa del fallimento della Cantieri s.r.l. , nell’ambito del quale il sig. Garavaldi aveva chiesto la ammissione al passivo fallimentare per un credito di ragguardevole importo.
In particolare, con il decreto indicato al punto che precede la Corte d’Appello di Torino ha riconosciuto a favore del sig. Garavaldi un equo indennizzo pari ad Euro 8.416,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed oltre a 2/3 delle spese del procedimento, liquidate in tale misura in complessive Euro 870,00, oltre ad accessori di legge. Per l’effetto la Corte d’Appello di Torino ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare a favore del ricorrente le somme indicate.
L’anzidetto decreto della Corte d’Appello di Torino è stato munito di formula esecutiva il 17/05/2011 ed è stato notificato al Ministero della Giustizia, in Roma, il 21 ottobre 2011.
Il decreto medesimo è quindi divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Il sig. Garavaldi, a mezzo del proprio difensore, con lettera raccomandata del 25/05/2012 ha chiesto al Ministero della Giustizia di dare esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Torino n. C.G. 1001/2010, chiedendo il pagamento di complessivi Euro 9.802,10.
La richiesta stragiudiziale di pagamento veniva rinnovata con lettere raccomandate del 25 gennaio e 21 giugno 2013, alle quali il Ministero intimato non ha dato alcun riscontro.
Il sig. Garavaldi, pertanto, ha introitato, innanzi questo Tribunale Amministrativo Regionale, il procedimento giurisdizionale disciplinato dagli articoli 112 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo italiano, finalizzato ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi ad una sentenza o ad un provvedimento equiparato del Giudice Ordinario passato in giudicato.
Il ricorso proposto innanzi questo Tribunale dal sig. Garavaldi, per ottenere dal Ministero della Giustizia l’attuazione degli obblighi stabiliti nel sopra citato decreto della Corte d’Appello di Torino, è stato depositato il 9 settembre 2016 ed è stato chiamato alla udienza dell’11 gennaio 2017, allorché il difensore del sig. Garavaldi ha insistito nella domanda , dando atto che nel frattempo non era intervenuto alcun pagamento da parte del Ministero: nella occasione il Collegio ha trattenuto il ricorso a decisione.
B. Il contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nel caso di specie ed il diritto della Unione Europea.
B.1.: Il diritto nazionale.
Gli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo italiano (Allegato 1 al D. L.vo n. 104 del 2010) disciplinano il procedimento c.d. di ottemperanza, che consente di ottenere, dal Giudice Amministrativo, l’attuazione degli obblighi che in una sentenza passata in giudicato siano stati accertati a carico di una pubblica amministrazione. Detta attuazione avviene, prima di tutto, fissando alla pubblica amministrazione un termine massimo entro il quale la stessa deve assumere spontaneamente i provvedimenti necessari a conformarsi al giudicato; in secondo luogo mediante nomina di un commissario ad acta, che ha l’autorità di adottare, in sostituzione dei funzionari della pubblica amministrazione, i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) sono state apportate modifiche alla L. n. 89 del 24 marzo del 2001. In particolare, nel corpo della legge è stato inserito l’art. 5 sexies il quale si legge come segue:
“1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge , il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1.Le amministrazione pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai comma precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. 8. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000,00 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento agli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Le dichiarazione già complete o regolari , già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto di cui ai commi 9 e 10.”
La disposizione suindicata introduce, in favore della pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 180 giorni aggiuntivi rispetto ai 120 giorni dall’avvenuta notificazione del titolo esecutivo già previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30/97, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici dispongono di un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Ne deriva che il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento, prima che sia decorso un termine complessivo di dieci mesi dalla formazione del titolo esecutivo.
E’ opinione del Collegio che la disposizione di legge contenuta nell’art. 5 sexies cit. deve essere interpretata nel senso che il soggetto al quale sia stato riconosciuto un indennizzo a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di un procedimento giurisdizionale non può intraprendere alcuna azione giudiziaria esecutiva, finalizzata al recupero di tale indennizzo, se prima non abbia posto in essere tutti gli adempimenti previsti al comma 1 dell’art. 5 sexies L. 89/2001 e se non siano decorsi almeno sei mesi dal momento in cui i suddetti adempimenti si sono perfezionati, stante che entro tale termine il Ministero è tenuto ad effettuare il pagamento. In conseguenza della entrata in vigore della norma sopra riportata il Ministero debitore viene così di fatto a disporre, per effettuare il pagamento, di un termine dilatorio di sei mesi, e ciò a prescindere dal momento in cui è stato pronunciato il titolo giudiziale che riconosce ad un soggetto l’ “equa riparazione” per irragionevole durata di un processo: che si tratti di un credito riconosciuto nell’anno 2010 o di un credito riconosciuto nell’anno 2016 l’Amministrazione statale gode del suddetto ulteriore termine dilatorio per effettuare il pagamento. Occorre inoltre considerare che il termine semestrale entro il quale il Ministero è tenuto ad effettuare il pagamento, prima del cui decorso è precluso all’interessato di intraprendere azioni esecutive finalizzate al recupero del credito, decorre solo ove la documentazione indicata all’art. 5 sexies comma 1 sia assolutamente completa: pertanto qualsiasi inesattezza o dimenticanza di fatto comporta l’allungamento del termine dilatorio di cui si è detto, e ciò in assenza di qualsiasi onere, in capo all’Amministrazione, di segnalare tempestivamente la incompletezza o inesattezza della documentazione fornita. Infine si deve rilevare che l’autocertificazione, con cui l’interessato attesta di non aver ricevuto alcun pagamento dalla Amministrazione, ai sensi dell’art. 5 sexies comma 2 ha una durata semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della Amministrazione stessa; può quindi verificarsi, ove la documentazione inizialmente fornita dall’interessato venga successivamente integrata a causa di inesattezze o di incompletezza, che l’autocertificazione ex art. 5 sexies comma 1 prodotta in origine dall’interessato perda efficacia prima che sia decorso il termine semestrale assegnato all’Amministrazione per effettuare il pagamento, atteso che per la medesima il termine semestrale decorre solo dal momento in cui la documentazione è completa: ebbene, con riferimento ad una simile ipotesi è opinione del Collegio che la norma deve essere interpretata nel senso che la rinnovazione della autocertificazione di cui all’art. 5 sexies comma 1 comporta comunque che per l’Amministrazione il termine semestrale per effettuare il pagamento ricomincia a decorrere nuovamente dall’inizio, a prescindere dal fatto che una parte del termine semestrale possa essere già decorso nella vigenza dell’originaria autocertificazione prodotta dall’interessato; per effetto di tale meccanismo il termine semestrale assegnato alla Amministrazione per effettuare il pagamento può facilmente raggiungere una durata prossima a quella annuale, se non addirittura essere superiore.
B.2. Il diritto della Unione.
Premesso quanto sopra in ordine alle norme del diritto italiano rilevanti per il caso di specie, occorre a questo punto considerare che il rimedio della “equa riparazione” per irragionevole durata di un processo è stato introdotto nell’ordinamento italiano in esito alle numerose sentenze con le quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – ratificata dalla Repubblica Italiana ai sensi della L. 848/1955 -, in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole che deve essere osservato nella trattazione di qualsiasi procedimento giurisdizionale.
Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Trattato sulla Unione Europea “I diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto della Unione in quanto principi generali”; pertanto anche il diritto affermato all’art. 6 paragrafo 1 della citata Convenzione, secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole..” costituisce oggi principio generale del diritto della Unione Europea. Del resto anche nella Carta dei diritti fondamentali della Unione europea – alla quale l’art. 6 comma 1 del Trattato sulla Unione Europea annette lo stesso valore giuridico dei Trattati – all’art. 47 comma 2 viene riconosciuto il diritto di ogni persona “a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge…”.
L’art. 67 TFUE stabilisce al comma 1 che “L’Unione realizza uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”, ed al comma 4 soggiunge che “L’Unione facilita l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziarie in materia civile”.
Tale concetto è ribadito dagli artt. 81 e 82 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea. L’a 82 TFUE afferma che “1. L’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transazionali, fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario, al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:……e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili agli Stati membri……”. Anche l’art. 83 TFUE statuisce che “La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie…”.
C. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale.
Il Collegio non ignora che tanto le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea quanto quelle della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, non modificano le competenze della Unione europea come definite dai Trattati. In conseguenza di ciò una domanda di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE non potrebbe fondarsi unicamente sulla violazione di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea o dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e ciò per la ragione che, secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, “la Corte può interpretare il diritto della Unione unicamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite” (ordinanza nella causa C-520/15, punto 18); correlativamente, “ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto della Unione, la Corte non è competente in merito e le disposizioni della Carta, eventualmente richiamate, non possono giustificare, di per sé, tale competenza” (ibidem, punto 20).
Il Collegio considera, tuttavia, che l’ “equa riparazione”, che la legge 89/2001 riconosce a colui che abbia subito una lesione per effetto della irragionevole durata di un procedimento giurisdizionale, in realtà costituisce un concreto strumento a mezzo del quale lo Stato italiano persegue lo scopo di contenere la durata nel tempo di qualsiasi procedimento giurisdizionale: ciò per la ragione che l’obbligo di indennizzare il soggetto leso dalla irragionevole durata di un processo induce lo Stato italiano ad implementare ed a mantenere misure organizzative, di vario tipo, idonee a contenere la durata dei procedimenti giudiziari. Del contenimento della durata dei procedimenti giurisdizionali beneficiano, evidentemente, anche le parti dei procedimenti che hanno ad oggetto controversie in materie di interesse per l’Unione Europea: ciò dicasi, a titolo di mero esempio, per le controversie che hanno ad oggetto l’adempimento di obbligazioni previste in contratti transazionali, in relazione ai quali sussista la giurisdizione del giudice italiano; lo stesso può affermarsi in relazione alle procedure di insolvenza che si svolgano innanzi le Autorità italiane e che vedano interessati soggetti creditori provenienti da altri Stati membri; o ancora in relazione alle cause risarcitorie che trovino causa in una illegittima decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero nelle cause di diritto di famiglia in cui i coniugi siano cittadini o residenti di diversi Stati membri.
Rileva pertanto il Collegio che la legge 89/2001, perseguendo lo scopo di contenere la durata di qualsiasi procedimento giurisdizionale, indirettamente tutela anche gli scopi del diritto della Unione Europea quante volte una controversia abbia ad oggetto una materia che rientra nelle competenze della Unione Europea.
Del resto, che lo svolgimento delle procedure giudiziarie all’interno dei singoli Stati membri sia di interesse per l’Unione laddove esse abbiano ad oggetto materie transazionali, è testimoniato dagli artt. 67, 81 e 82 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, sopra ricordati. Benché l’ “equa riparazione” riconosciuta dallo Stato italiano per la irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali non possa essere considerata quale una misura obbligatoria ai sensi degli artt. 81 e 82 del Trattato FUE, ovvero ai sensi di un regolamento o di una direttiva specifica, tuttavia pare al Collegio che essa in concreto contribuisce a perseguire gli scopi della Unione nelle materie transazionali, in particolare contribuendo alla creazione di uno spazio di giustizia fondato sul rispetto dei principi fondamentali ed evitando di vanificare, con l’eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali, l’utilità del reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari, sul quale si fonda nella Unione la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Lo Stato italiano, comunque, con la legge n. 89/2001 ha implicitamente riconosciuto la necessità di accordare un indennizzo per irragionevole durata del processo quale misura idonea ad indurre una maggior efficienza del sistema giudiziario italiano, efficienza che – come detto – è essenziale sia ai fini della cooperazione giudiziaria nell’ambito della Unione Europea, che si basa sul reciproco riconoscimento dei titoli giudiziari, sia al fine di garantire l’efficace applicazione giudiziaria delle norme europee, e con essa anche la creazione di uno spazio di giustizia comune ed il corretto funzionamento del mercato comune interno. Il Collegio dubita pertanto che nel momento in cui il medesimo Stato italiano implementa misure tali da paralizzare l’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto per irragionevole durata di un processo, esso si pone, per questo solo fatto, in contrasto con gli scopi perseguiti dagli articoli 67, 81 e 82 TFUE e in generale dalle norme europee che disciplinano una certa materia avente rilevanza transnazionale.
L’art. 5 sexies della L. 89/2001, introdotto con la legge n. 208/2015, onerando il soggetto creditore della “equa riparazione” di una serie di adempimenti che costituiscono condizione imprescindibile affinché questi possa ottenere il pagamento della indennità già riconosciutagli ed allungando in maniera significativa il termine entro il quale lo Stato deve emettere il mandato di pagamento, di fatto, almeno in parte, vanifica gli effetti della L. 89/2001, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che al soggetto creditore viene imposto di attendere il pagamento per un significativo lasso di tempo senza poter, nel frattempo, intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria, così rimanendo privato sia della possibilità di invocare, in un secondo momento, l’ “equa riparazione” connessa alla irragionevole durata del procedimento esecutivo, sia del diritto di reclamare il danno connesso al ritardato pagamento dell’indennizzo, reso legale dall’art. 5 sexies L. 89/2001.
D. Formulazione del quesito.
Sulla base di quanto sino ad ora osservato il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:
“Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa, sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con il principio rinveniente dall’ articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione si fonda su uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché con il principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di “equa riparazione” per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’ “equa riparazione” sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari.”
E. Rilevanza della questione con riferimento al caso di specie.
Il sig. Garavaldi ha agito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per ottenere il pagamento della “equa riparazione” che allo stesso è stata riconosciuta a causa della irragionevole durata di una procedura fallimentare, nella quale egli si era insinuato per ottenere la liquidazione di un credito di natura ingente: trattasi quindi di indennizzo riconosciuto in relazione alla irragionevole durata di un procedimento di insolvenza, la cui disciplina rientra nell’ambito delle competenze della Unione, tanto da essere stata fatta oggetto di plurimi regolamenti, e da ultimo dal Regolamento n. 848/2015.
Il ricorrente, tuttavia, pur avendo depositato il ricorso per ottemperanza dopo l’entrata in vigore dell’art. 5 sexies della L. 89/2001, non ha posto in essere gli adempimenti indicati al comma 1 di tale disposizione, ragione per cui il Collegio dovrebbe, per questo solo fatto, dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi del comma 7 della citata disposizione di legge. Non dovendo applicare al caso di specie il più volte citato articolo 5 sexies, invece, il ricorso potrebbe essere pianamente accolto.
F. – Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria.
Ai sensi delle Raccomandazioni si dispone che la Segreteria di questa Sezione trasmetta alla cancelleria della Corte di Giustizia, mediante plico raccomandato, il fascicolo di causa.
Visto l’art. 79 cod. proc. amm. e il punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva, una volta ricevuta la notificazione della decisione emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v. il punto 34 delle Raccomandazioni).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
a) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;
b) dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti indicati in motivazione, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto, in futuro, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
c) sospende il presente giudizio fino alla notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Roberta Ravasio | Domenico Giordano | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Compatibilità legge Pinto con normativa UE: il TAR Piemonte rimette questione alla CGUE proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Termine dilatorio di 300 giorni sentenze ex legge Pinto: sollevata questione legittimità costituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>Si legge dalla sentenza: “Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della L. n. 89/2001, come modificata dalla L. n. 208/2015, per violazione:
– dell’art. 3 della Costituzione;
– degli artt. 24, primo e secondo comma; 113, secondo comma; 117, primo comma, della Costituzione.
– dell’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione”.
Il TAR Liguria ha, pertanto, ravvisato un regime normativo e procedimentale ingiustificatamente e sporporzionatamente favorevole all’Amministrazione debitrice di somme ex legge Pinto, la cui irragionevolezza discende, ad avviso del Collegio, dall’insussistenza di presupposti che possano legittimare un regime procedimentale deteriore per il pagamento e l’esecuzione di tali crediti, i quali trovano titolo proprio nel protrarsi nel tempo di un processo oltre il limite ragionevole, cioè in un colpevole ritardo dell’amministrazione.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Liguria.
***
Pubblicato il 17/10/2016
N. 01007/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2016, proposto da:
Marco Vitalizi, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Motta e Giorgio Valenti, con domicilio eletto presso Gianluca Motta in Genova, via XII Ottobre 2/131;
Nicola Melani, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Motta e Giorgio Valenti, con domicilio eletto presso Gianluca Motta in Genova, via XII Ottobre 2/131;
Giorgio Valenti, in proprio e rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Motta, con domicilio eletto presso Gianluca Motta in Genova, via XII Ottobre 2/131;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;
per l’ottemperanza del decreto rep. 1693 del 17.8.2012, rg.vg.434/2012, della Corte d’appello di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con decreto rep. 1693 del 17.8.2012, emesso nell’ambito del procedimento rubricato sub R.G.V.G. n. 434/2012, la Corte d’Appello di Genova ha riconosciuto ai sigg. Marco Vitalizi e Nicola Melani il diritto a ricevere l’equo indennizzo per la durata eccessiva di un processo di cui il medesimo è stato parte, ai sensi della Legge 24/03/2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto), contestualmente liquidando la relativa somma, oltre alle spese legali distratte in favore dell’avv. Giorgio Valenti, antistatario.
Come risulta dalla certificazione depositata, detto decreto è passato in giudicato.
Notificato il titolo esecutivo in data 15.10.2014, risulta altresì decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D. L. 31/12/1996, n. 669 (convertito con modificazioni nella L. 31/12/1996, n. 305) quale condizione di procedibilità delle azioni di esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 2/7/2010, n. 104 (giudizio di ottemperanza), notificato in data 12.1.2016 e depositato il successivo 20.1.2016, i sigg. Marco Vitalizi e Nicola Melani e l’avv. Giorgio Valenti hanno quindi adito l’intestato Tribunale Amministrativo Regionale per conseguire l’attuazione del decreto della Corte d’Appello di Genova.
I ricorrenti hanno altresì formulato domanda di nomina di un commissario ad acta, cui affidare il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione intimata, in caso di persistenza dell’inadempimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, eccependo l’improcedibilità del ricorso.
In particolare, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che il nuovo art. 5-sexies della L. n. 89/2001 (inserito dall’art. 1, comma 777, della Legge 28/12/2015, n. 208, c.d. Legge di stabilità per il 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ha introdotto a favore dell’Amministrazione debitrice un termine dilatorio di sei mesi per effettuare il pagamento delle somme liquidate, termine che non decorre prima che il creditore abbia provveduto ad una serie di adempimenti indicati dal comma 1 del medesimo art. 5-sexies.
Inoltre, la difesa erariale ha osservato che il comma 7 dell’art. 5-sexies preclude al creditore di proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento liquidatorio, prima che sia decorso il termine semestrale di cui al sopra citato comma 5.
Alla camera di consiglio del 29.9.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il collegio dubita della costituzionalità dell’art. 5-sexies della L. n. 89/2001 (come introdotto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 208/2015), per contrasto con gli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 111 commi primo e secondo, 113 comma secondo e 117 primo comma della Costituzione.
1. Le disposizioni normative della cui incostituzionalità si tratta.
Le disposizioni normative sospettate di incostituzionalità sono i commi 1, 4, 5, 7 e 11 dell’art. 5-sexies.
Il comma 1 è così formulato: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché’ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”.
Il comma 4 prevede che “Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso”.
Ai sensi del comma 5, “L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti”.
Il comma 7 dispone che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”.
Il comma 11 recita: “Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta”.
Con la Legge di stabilità per il 2016, il Legislatore ha dunque novellato la disciplina di cui alla L. n. 89/2001, introducendo ex novo un procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute dall’Amministrazione a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata di un processo.
Il nuovo art. 5-sexies, nella parte sopra citata, impone al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto (comma 1).
Tale dichiarazione rappresenta una condizione necessaria per ottenere il pagamento da parte dell’Amministrazione debitrice, giacché il comma 4 della disposizione in discussione stabilisce che la mancanza, l’incompletezza ovvero l’irregolarità della documentazione richiesta precluda all’Amministrazione l’emissione dell’ordine di pagamento.
Per altro verso, viene introdotto un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi di cui al primo comma, entro il quale l’Amministrazione debitrice può effettuare il pagamento (comma 5) e prima del quale il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l’ottemperanza del provvedimento liquidatorio (comma 7).
Detto termine di 180 giorni va ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in via generale dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, per tutti i crediti vantati nei confronti di un’Amministrazione dello Stato.
La cumulabilità e non alternatività dei due termini si evince chiaramente dalla lettera dell’art. 5-sexies comma 11, il quale prevede che in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al primo comma, il pagamento non possa essere disposto neppure nell’ambito dei procedimenti esecutivi già in corso, cioè quelli per i quali il termine contemplato dal predetto art. 14 D. L. n. 669/1996 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo) costituiva già condizione per procedere ad esecuzione forzata.
Ne deriva che il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento, prima che sia decorso un termine di dieci mesi.
2. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale.
La rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale discende dalla diretta applicabilità al caso in esame delle norme la cui costituzionalità è messa in discussione (Corte cost., ordd. nn. 264/2015; 111/2009; 70/2009; 403/2002).
Difatti, com’è noto, la rilevanza di una questione di legittimità costituzionale va valutata alla stregua del criterio della pregiudizialità, in virtù del quale la rilevanza va affermata ogni qualvolta la causa non possa essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione (Corte cost., sentt. nn. 270/2010; 151/2009; 38/2009; 303/2007; 50/2007; 84/2006; ordd. nn. 220/2010; 175/2003).
Nella fattispecie in esame, non è dubitabile l’applicazione dell’art. 5-sexies L. n. 89/01, atteso che la l’art. 1 comma 777 della l. n. 208/2015 è entrato in vigore il primo gennaio 2016, mentre il ricorso è stato notificato e depositato successivamente a tale data, con la conseguente piena sussumibilità della fattispecie nell’impero della nuova norma.
L’applicazione della norma, che per la sua chiarezza non si presta ad interpretazioni adeguatrici, determinerebbe pertanto inevitabilmente – come eccepito dalla difesa erariale – una pronuncia di inammissibilità ovvero di improcedibilità del ricorso per l’ottemperanza del decreto indicato in epigrafe, in quanto non risulta che i ricorrenti abbiano adempiuto gli obblighi dichiarativi di cui al comma 1.
Di qui la rilevanza della questione.
3. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità ed i parametri costituzionali violati.
La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale discende dalle considerazioni che seguono.
3.1. Violazione dell’art. 3 Cost.
Il complesso normativo sopra richiamato viola in primo luogo i principi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
L’art. 5-sexies, nella parte sopra citata, introduce infatti un procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute ai sensi della L. n. 89/2001, ovvero per procedere alla relativa esecuzione forzata, irragionevolmente ed irrazionalmente discriminatorio nei confronti dei creditori di tali somme, rispetto al resto dei creditori di somme di danaro nei confronti della P.A.
La disciplina generale che regola l’esecuzione forzata dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione statale è quella sancita dall’art. 14 del D. L. 31/12/1996, n. 669 (convertito con modifiche dalla L. 31/12/1996, n. 305), che costituisce dunque la norma da assumere a confronto nel giudizio di ragionevolezza, ovvero il così detto tertium comparationis.
Il primo comma del suddetto art. 14 stabilisce che “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Di regola, dunque, il creditore nei confronti di un’amministrazione statale deve attendere un periodo di circa 4 mesi, decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo, prima di poter procedere all’esecuzione forzata del proprio credito.
La ratio di siffatta previsione è quella di accordare all’Amministrazione debitrice, attraverso il differimento dell’esecuzione, uno spatium adimplendi per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, in modo da contemperare l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche (così Corte cost., sent. n. 142/1998).
Per le somme di cui alla L. n. 89/2001, invece, l’art. 5-sexies comma 5 introduce un ulteriore ed aggiuntivo (vedi supra) termine dilatorio di sei mesi – decorrenti dall’assolvimento degli obblighi dichiarativi di chi al comma 1 della medesima disposizione – entro il quale l’Amministrazione può anche non effettuare il pagamento ed il creditore non può procedere ad esecuzione forzata o proporre ricorso per ottemperanza.
Ne deriva un regime normativo e procedimentale ingiustificatamente favorevole all’Amministrazione debitrice di somme ex L. n. 89/2001, la cui irragionevolezza discende, ad avviso del Collegio, dall’insussistenza di qualsivoglia presupposto legittimante un regime procedimentale deteriore per il pagamento e l’esecuzione di tali crediti, i quali – oltretutto – trovano titolo proprio nel protrarsi nel tempo di un processo oltre il limite ragionevole, cioè in un colpevole ritardo dell’amministrazione, ritardo per così dire già “certificato” dalla Corte d’appello.
Invero, vista la finalità che governa il sopra citato art. 14 del D.L. n. 669/1996, pare che il procedimento di cui all’art. 5-sexies rappresenti un inutile e gravatorio duplicato normativo, irragionevolmente operante con esclusivo riferimento ai crediti di cui alla L. n. 89/2001.
Sotto altro e distinto profilo, la nuova condizione di ammissibilità rappresenta un ulteriore vulnus al principio di uguaglianza, nella misura in cui determina una graduazione puramente temporale delle ragioni creditorie, in contrasto con il principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 comma 1 del codice civile.
3.2. Violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, secondo comma Cost.
La disciplina in esame si pone altresì in contrasto con il principio di effettività del diritto di difesa sancito dagli artt. 24, commi 1 e 2, e 113, comma 2, della Costituzione.
Com’è noto, la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita non può consistere semplicemente nella possibilità di proporre una domanda ad un giudice.
L’art. 24 della Costituzione costituisce la garanzia di effettività che alle singole situazioni sostanziali protette dall’ordinamento corrispondano forme di tutela omogenee, tali da assicurare la soddisfazione agli interessi materiali dei quali quelle situazioni sono espressione (T.A.R. Piemonte, ord. 17/12/2015, n. 1747).
Il comma 7 dell’art. 5-sexies, nel disporre che “Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento”, introduce un apprezzabile ostacolo procedurale alla tutela giurisdizionale del creditore rimasto insoddisfatto.
La previsione di un termine semestrale (ulteriore rispetto al quello di 120 giorni previsto dal citato art. 14 del D.L. n. 669/1996) – che non decorre se non dalla data di adempimento degli obblighi comunicativi di cui al primo comma dell’art. 5-sexies – si traduce nell’impossibilità per il cittadino di agire in via immediata e diretta per il soddisfacimento del proprio credito, pur essendo egli in possesso di un titolo esecutivo perfetto.
Al tal riguardo, giova rammentare che la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare come il diritto di difesa sia frustrato non soltanto allorquando le norme vigenti consentono che sia radicalmente impedito il loro esercizio, pur formalmente riconosciuto, “ma anche se è possibile che si creino, senza la previsione di adeguati rimedi, situazioni tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio stesso” (sent. 8/5/2009, n. 142).
In altri termini, i precetti costituzionali dei quali si sospetta la violazione non impongono che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, ma impediscono che vengano imposti oneri o modalità tali da comprimere l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (in tal senso, Corte cost. 16/4/2014, n. 98; ord. n. 386/2004; sent. n. 99/2000; sent. n. 472/1999; sent. n. 63/1977).
Ed invero, se da un lato la giurisprudenza costituzionale riconosce un’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali (tra le ultime, sentenze n. 23/2015, n. 243 e n. 157/2014), dall’altro “resta naturalmente fermo il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenza n. 335 del 2004)” (Corte cost., 3/3/ 2016, n. 44).
La previsione di un ulteriore termine – oltretutto più lungo di quello che il Legislatore ha ritenuto congruo per il pagamento di tutti gli altri debiti della P.A. – pare dunque essere una scelta ingiustificata anche rispetto alle esigenze di effettività della tutela creditoria del cittadino.
3.3. Violazione degli artt. 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost. per il tramite degli artt. 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti UE.
Sotto altro profilo, l’art. 5-sexies, nella parte la cui costituzionalità è messa in discussione, appare in contrasto con il principio del giusto processo sancito, nell’ordinamento europeo e nazionale:
a) dall’art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo cui ad ogni individuo, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati, spetta un “ricorso effettivo” dinanzi ad un giudice e che la causa sia esaminata “entro un termine ragionevole”;
b) dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] entro un termine ragionevole” e ad un “ricorso effettivo” dinanzi ad una magistratura nazionale;
c) dall’art. 111 primo comma della Costituzione, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il “giusto processo” regolato dalla legge.
Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza costituzionale è da tempo costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, par. 1, della Convenzione) – integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui stabilisce l’obbligo per la legislazione interna di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (cfr. Corte cost. sentt. 4/12/2009, n. 317; 26/11/2009, n. 311; 27/2/2008, n. 39; 24/10/2007, nn. 348 e 349).
In caso di ipotizzato contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della prima in senso conforme alla Convenzione e, ove tale verifica dia esito negativo, egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al suindicato parametro.
Orbene, l’ormai consolidata interpretazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU fatta propria dalla Corte di Strasburgo, si concretizza nel principio per cui il tempo occorrente per conseguire l’esecuzione di una decisione di condanna al pagamento di un indennizzo da eccessiva durata del processo, specie se costringe l’interessato a proporre un’azione esecutiva, fa parte a tutti gli effetti del processo stesso, e quindi va computato ai fini del rispetto da parte dello Stato del diritto fondamentale alla durata ragionevole dell’iter processuale (Cons. di Stato, 17/2/2014, n. 754).
Per quanto concerne invece l’art. 47 della Carta dei diritti UE, secondo la giurisprudenza comunitaria, esso costituisce la riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nonché un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e che è stato poi sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cfr., ex multis: Corte Giust. UE, sent. 28/2/2013, C-334/12, Réexamen).
Ciò premesso, dai convergenti principi del diritto europeo e della Costituzione italiana discende la necessità che il processo amministrativo debba assicurare, da un punto di vista funzionale e sostanziale, una tutela piena ed effettiva dei ricorrenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Invero, il processo può dirsi giusto se offre una garanzia di efficienti forme di tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dai ricorrenti.
Così, in osservanza del principio di cooperazione leale stabilito dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, le modalità procedurali dei ricorsi non devono rendere praticamente impossibile od anche solo eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.
Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato che l’esigenza di effettività attiene alla definizione delle modalità procedurali che reggono le azioni giudiziarie (cfr. Corte Giust. UE, sent. 18/3/2010, C-317/08, Alassini; sent. 27/6/2013, C-93/12, ET Agrokonsulting).
Alla luce di tali considerazioni generali, il Collegio sospetta che l’art. 5-sexies della L. n. 89/2001, nella parte in cui preclude al creditore che non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui al primo comma della medesima disposizione di agire in via esecutiva per ottenere il soddisfacimento del proprio credito ovvero di proporre ricorso per l’ottemperanza del decreto liquidatorio, si ponga in contrasto con il principio del giusto processo sancito dall’art. 111, primo comma, della Costituzione, nonché (per il tramite dell’art. 117, primo comma, della Costituzione) con il diritto ad un processo di ragionevole durata e ad un ricorso effettivo sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti UE e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La previsione di una condizione di proponibilità del ricorso per ottemperanza configura, infatti, un ingiustificato privilegio per la Pubblica Amministrazione inadempiente che si traduce, sul piano della tutela giurisdizionale, in una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe ed in un apprezzabile ostacolo processuale per il soddisfacimento del credito del cittadino.
4. Conclusioni.
Il Collegio, per le ragioni sopra esposte, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della L. n. 89/2001, come modificata dalla L. n. 208/2015, per violazione:
– dell’art. 3 della Costituzione;
– degli artt. 24, primo e secondo comma; 113, secondo comma; 117, primo comma, della Costituzione.
– dell’art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
Resta sospesa ogni decisione sul ricorso in epigrafe, dovendo la questione essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
visti gli artt. 1 della L. cost. 9/2/1948, n. 1 e 23 della L. 11/3/1953, n. 87;
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della L. n. 89/2001 (come introdotti dalla L. n. 208/2015) in relazione agli artt. 3; 24, commi 1 e 2; 111, commi 1 e 2; 113, comma 2; 117, primo comma, della Costituzione;
sospende il giudizio in corso;
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata alla Presidenza del Senato della Repubblica ed alla Presidenza della Camera dei Deputati.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Roberto Pupilella | ||
IL SEGRETARIO
L'articolo Termine dilatorio di 300 giorni sentenze ex legge Pinto: sollevata questione legittimità costituzionale proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Stabilità 2016 e Legge Pinto: i chiarimenti del Ministero Giustizia proviene da Giurdanella.it.
]]>La legge di stabilità 2016 prevede che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate in base alla legge n.89/2001, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n.445/2000, attestante:
Il Ministero informa che tale dichiarazione, con la relativa documentazione, dovrà essere inviata alla Corte di Appello che ha emesso il decreto di condanna e che provvede al pagamento dello stesso.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art.5 sexies, comma 3, legge n.89/2001, potrà essere utilizzato questo MODELLO.
Clicca qui per l’avviso del Ministero
L'articolo Stabilità 2016 e Legge Pinto: i chiarimenti del Ministero Giustizia proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge di Stabilità 2016: modifiche alla legge Pinto e al processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>Nel dettaglio, il comma 777 interviene sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno.
Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha specificato che, nel processo civile, il rimedio preventivo della richiesta di trattazione orale della causa può essere richiesto anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale.
Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.
Il comma 781 modifica, invece, le disposizioni del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza per pagamento di somme (art. 114), che l’indennità di mora decorre dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e la sua non manifesta iniquità ove stabilita in misura pari agli interessi legali.
Iin relazione all’istanza di prelievo di cui all’art. 71 del Codice (con cui la parte può segnalare l’urgenza del ricorso) un articolo aggiuntivo prevede la possibilità che il giudice, apprezzate le circostanze, possa decidere con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Si riporta di seguito il testo dei commi suddetti:
777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevole durata del processo). – 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all’articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi’ rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa puo’ essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. L’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l’ordine di priorita’ nella trattazione dei procedimenti»;
b) all’articolo 2, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. E’ inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter»;
c) all’articolo 2, il comma 2-quinquies e’ sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all’articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita’ delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell’articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia’ proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta’ della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all’articolo 2-bis, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma puo’ essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu’ di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu’ di cinquanta.
1-ter. La somma puo’ essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L’indennizzo e’ riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu’ giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo’ essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e’ disposta su istanza di parte»;
g) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e’ svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile»;
h) all’articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Non puo’ essere designato il giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l’articolo 5-quinquies e’ inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. – (Modalita’ di pagamento). – 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione e’ ancora tenuta a corrispondere, la modalita’ di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche’ a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita’ semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e’ individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non puo’ essere emesso.
5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, ne’ proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l’azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensivita’ della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore puo’ delegare all’incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo’ essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia’ trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validita’ anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
m) all’articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis».
781. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita’ di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita’ non puo’ considerarsi manifestamente iniqua quando e’ stabilita in misura pari agli interessi legali»;
b) dopo l’articolo 71 e’ inserito il seguente: «Art. 71-bis. – (Effetti dell’istanza di prelievo). – 1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo’ definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
L'articolo Legge di Stabilità 2016: modifiche alla legge Pinto e al processo amministrativo proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Pinto, niente indennizzo se la causa è infondata? proviene da Giurdanella.it.
]]>E’ questo l’ultimo orientamento della VI sezione della Suprema Corte, che con la recentissima sentenza dell’ 11 marzo 2015 n. 4890 ha respinto il ricorso di un gruppo di poliziotti che si erano rivolti al giudice amministrativo per ottenere l’inserimento nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio il 60% dell’indennità integrativa speciale.
Il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto la richiesta sulla base di un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli anni successivi al deposito dei ricorsi. I ricorrenti però hanno invocato il diritto all’indennizzo per l’eccessiva durata del procedimento presso il Tar.
Ad avviso della Corte nel caso in esame, dopo la sentenza della Corte costituzionale 243/93 e l’emanazione della legge 87/94, era vana la speranza dei poliziotti di ottenere la liquidazione nella misura richiesta.
Quindi la Corte, pur non considerando pretestuoso il ricorso originario proposto davanti al giudice amministrativo, ha rilevato che la sopravvenuta sentenza della Consulta ha tolto ogni possibilità di successo del ricorso stesso.
Tale novità giurisprudenziale ha reso dunque scontato l’esito del giudizio, eliminando qualsiasi incertezza e sofferenza nei ricorrenti, presupposti del diritto al risarcimento.
Concludendo, alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, non sussiste dunque «patema da ritardo» se la parte è consapevole dell’inconsistenza delle sue richieste.
L'articolo Legge Pinto, niente indennizzo se la causa è infondata? proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Pinto: la Corte Costituzionale registra l’inconsistenza della tutela e ammonisce il legislatore inerte proviene da Giurdanella.it.
]]>La suddetta norma, letta in combinato con la disposizione che sancisce : «Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: […] il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili» , ha fatto si che l’impianto normativo venisse interpretato nel senso di ritenere preclusa la possibilità di proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata.
Il Giudice delle Leggi, pur non avendo potuto , per ragioni puramente formali, dichiarare incostituzionale la norma nella parte in cui non consente la possibilità di intraprendere il giudizio per equa riparazione durante la pendenza del giudizio “dante causa”, ne approfitta per “tirare le orecchie” al legislatore inerte.
“Il rimedio interno” – sostiene la Corte Costituzionale – “come attualmente disciplinato dalla legge Pinto, risulta carente. La Corte EDU, infatti, ha ritenuto che il differimento dell’esperibilità del ricorso alla definizione del procedimento in cui il ritardo è maturato ne pregiudichi l’effettività e lo renda incompatibile con i requisiti al riguardo richiesti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo”.
E ancora, “il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo (…) impongono tuttavia di evidenziare che non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia”
L'articolo Legge Pinto: la Corte Costituzionale registra l’inconsistenza della tutela e ammonisce il legislatore inerte proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Legge Pinto, cosa cambia con il Dl Sviluppo 2012 proviene da Giurdanella.it.
]]>Da un lato, la novella legislativa snellisce le modalità di ricorso: decide infatti, con decreto inaudita altera parte, un giudice monocratico di Corte d’Appello su una domanda modellata sulla forma del ricorso per ingiunzione di pagamento.
La riforma introduce inoltre parametri fissi sia sul quantum risarcitorio che sui tempi di durata ragionevole del giudizio: il giudice liquiderà infatti una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà considerato integrato ed esistente solo se risultino superati i sei anni di durata del giudizio (tre anni in primo grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità).
Viene ribadito il termine decadenziale della domanda: il ricorso può essere proposto esclusivamente entro sei mesi dal provvedimento giudiziale definitivo che conclude il procedimento, e non sarà più possibile invocare l’equa riparazione in pendenza di giudizio.
Da un’altra angolazione però, le modifiche normative apportate dilatano oltremodo la discrezionalità decisoria del Collegio rispetto alla verifica sulla esistenza stessa del danno. Il giudice infatti, nell’accertare la violazione il giudice valuta :
Peraltro, il decreto tipizza i casi in cui non è possibile chiedere e ottenere alcun indennizzo, ossia:
E, dulcis in fundo, al comma 5 quater, si manifesta la beffa: qualora infatti la domanda sia, agli occhi del giudicante, inammissibile o manifestamente infondata, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende!
Tutto “merito” del legislatore italiano, che – con un decreto legge!- è riuscito a trasformare un diritto tutelato dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo in un nuovo eventuale introito per le Casse dello Stato!!
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 25 settembre 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/09/25/modifiche-alla-legge-pinto-oltre-al-danno-la-beffa/
L'articolo Legge Pinto, cosa cambia con il Dl Sviluppo 2012 proviene da Giurdanella.it.
]]>