Liberalizzazioni Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/liberalizzazioni/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Sat, 09 Mar 2019 09:49:47 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Le limitazioni di orario alle attività commerciali https://www.giurdanella.it/2019/03/le-limitazioni-di-orario-alle-attivita-commerciali/ Mon, 11 Mar 2019 05:29:31 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=47709 I criteri e principi che i comuni devono rispettare se limitano l'attività economica privata, in particolare con la previsione degli orari di apertura massimi

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Le limitazioni di orario di apertura delle attività commerciali devono essere rispettose del principio di proporzionalità, e dell’art. 3 del d.l. 138/2011, che ha abrogato ogni indebita restrizione dell’esercizio dell’attività economiche che non sia giustificata dalla protezione della salute umana, adeguatamente dimostrata.

TAR Lombardia — Brescia, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 85

I titolari di un locale notturno bergamasco hanno fatto ricorso al Tar Lombardia nei confronti di una limitazione degli orari di esercizio dell’impresa da parte del Comune, che in sostanza ne impedirebbero l’attività, prescrivendone un orario di apertura massimo tra le 6 e le 00.30 del giorno successivo.

I principi generali di liberalizzazione obbligatori per i Comuni

L’art. 3, comma I, del DL n. 138/2011 (convertito con modificazioni in L. n. 148/2011) impone ai Comuni di conformare il proprio ordinamento al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Le possibili limitazioni di orario: la necessità di ragioni concrete e il rispetto del principio di proporzionalità

Per quanto riguarda le limitazioni di orario, la normativa consentirebbe l’apertura libera, salvo il potere attribuito al Sindaco di limitare l’orario, ma soltanto “con riferimento a singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) agli atti dell’Amministrazione”.

Ciò al fine di consentire la convivenza tra le diverse destinazioni, per finalità di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’ordine pubblico e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche.

Nel caso di specie il Tar ha ritenuto che doveva ritenersi del tutto assente il presupposto legittimante, rappresentato dall’accertamento del fatto che la musica o la presenza di persone all’esterno del locali fossero percepibili, oltre il livello di normale tollerabilità e quindi potessero recare danno al riposo e al diritto alla quiete pubblica nelle zone residenziali limitrofe.

Ne discende che il provvedimento del Comune di Bergamo è stato ritenuto privo di adeguata motivazione e del supporto necessario perché ai sensi delle vigente normativa e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la rilevante limitazione all’esercizio dell’attività imprenditoriale possa trovare legittimo riconoscimento.

Tale provvedimento, secondo il TAR, sarebbe in contrasto rispetto:

– alla disposizione (art. 3 del d.l. 138/2011) che ha abrogato ogni indebita restrizione dell’esercizio dell’attività economiche, se non giustificata dalla protezione della salute umana, di cui non è, nella fattispecie, in alcun modo dimostrata la messa in pericolo;

– al principio generale secondo cui anche la limitazione dell’orario di apertura deve fondarsi su specifiche esigenze di tutela della salute e/o dell’ordine pubblico;

– al principio di proporzionalità della limitazione di derivazione comunitaria;

Se del caso, conclude la sentenza, il Comune avrebbe potuto, al più, imporre l’adozione di misure idonee a evitare che la musica sia percepita all’esterno, ma non incidere sull’orario di apertura.

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L’Antitrust sanziona i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari https://www.giurdanella.it/2013/06/agcm-sanzionati-i-consigli-notarili-di-milano-verona-e-bari-per-restrizione-della-concorrenza/ Thu, 27 Jun 2013 06:00:10 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=14589 Sanzionati i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari per aver posto in essere delle intese restrittive della concorrenza

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Con tre delibere, emanate all’esito della riunione del 30 maggio 2013 e pubblicate mediante comunicato stampa del 13 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari per aver posto in essere delle intese restrittive della concorrenza ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 287/1990, in quanto volte a garantire comportamenti omogenei, in termini di prezzo, da parte di tutti i professionisti del proprio distretto.
Tramite alcune deliberazioni, tra loro distinte ma aventi tutte analoga finalità, i suddetti Consigli Notarili hanno infatti richiesto ai notai, minacciando anche il ricorso a provvedimenti disciplinari, di allinearsi alle tariffe indicate, attuando così delle condotte “restrittive della concorrenza finalizzate a reintrodurre le tariffe abrogate dalla legge quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi”.
Va infatti ricordato che con la cd. Riforma Bersani (D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006) è iniziato un processo di liberalizzazione delle attività professionali, compredente anche l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, che ha riguardato anche le attività notarili e che si è concluso con l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2013 (cd. “Cresci Italia”).
L’AGCM, concluse le relative istruttorie, ha così diffidato i Consigli dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi, individuando inoltre l’importo delle relative sanzioni, come calcolate sulla base dei contributi associativi dovuti dai notai del distretto, rispettivamente in 99.403 euro per il Consiglio di Milano, 10.227 euro per il Consiglio di Bari e 20.445 per quello di Verona.
In base a quanto riportato nel comunicato stampa dell’Antitrust, “i tre Consigli, sia pur con modalità differenziate, hanno in sostanza cercato di vanificare l’intervento liberalizzatore voluto dal legislatore con il decreto legge ‘Cresci Italia’: attraverso il principio dell’adeguatezza del compenso alla prestazione professionale veniva nella sostanza richiesto di ancorare le tariffe praticate alla clientela a quelle ministeriali abrogate dal legislatore. Per garantire comportamenti omogenei, in termini di prezzo, da parte di tutti i professionisti del distretto, i Consigli ricorrevano poi alla minaccia di azioni disciplinari”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del comunicato stampa AGCM del 13 giugno 2013, nonché dei provvedimenti AGCM adottati contro il Consiglio Notarile di Milano (provv. I749), il Consiglio Notarile di Bari (provv. I750) e il Consiglio Notarile di Verona (provv. I753).

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Rating Legalità: Antitrust approva il regolamento https://www.giurdanella.it/2012/12/rating-legalita%E2%80%99-antitrust-approva-regolamento-0/ Mon, 17 Dec 2012 11:55:35 +0000 L’Antitrust, nella riunione del 14 novembre 2012, ha varato il regolamento sul rating di legalità (Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) che stabilisce criteri e modalità di attribuzione dei punteggi. Il regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole dei ministeri dell’Interno e della Giustizia, è in attesa di essere pubblicato […]

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L’Antitrust, nella riunione del 14 novembre 2012, ha varato il regolamento sul rating di legalità (Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) che stabilisce criteri e modalità di attribuzione dei punteggi.

Il regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole dei ministeri dell’Interno e della Giustizia, è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

Ricordiamo che il rating di legalità sarà operativo entro fine anno.

Nel regolamento si legge che potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. 

Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Qui il testo del comunicato stampa dell'Agcm.

Qui il testo del regolamento.

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Professione Avvocato 2012, un anno di riforme https://www.giurdanella.it/2012/12/professione-avvocato-2012-un-anno-di-riforme/ Mon, 10 Dec 2012 17:47:31 +0000 Dal decreto Liberalizzazioni all'incostituzionalità della mediazione obbligatoria, dalla riforma forense agli appalti dei servizi legali. Come cambia e cambierà la professione forense e il mercato delle professioni.

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Il  2012 è stato un anno di importanti novità per la professione forense.
L'inizio è stato abbastanza traumatico con l'entrata in vigore, dal 25 gennaio, del Decreto Liberalizzazioni (d.l. n. 1/2012), che ha stravolto la professione abolendo i tariffari professionali ed imponendo all'avvocato  di concordare con il cliente il proprio compenso, per iscritto, «al momento del conferimento dell'incarico»
Il decreto è stato accolto favorevolmente invece dagli studenti e dai giovanti praticanti, in quanto ha ridotto la pratica prevista per l’accesso alle professioni regolamentate a diciotto mesi, prevedendo inoltre  che i primi sei mesi possano essere svolti, in presenza di apposita convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea.
Il 2012 sul finire ha riservato per molti avvocati una piacevole notizia: la Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, delle norme che hanno introdotto la mediazione nelle controversie civili e commerciali, nella parte in cui si prevede il carattere obbligatorio della mediazione. Una vittoria per molti avvocati che consideravano tale sistema fallimentare e per i quali, l’obbligatorietà e i costi alti  costituivano un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla  Costituzione italiana.
Le riforme hanno toccato anche gli avvocati amministrativisti-appaltisti. Numerosi infatti i provvedimenti che hanno modificato il codice degli appalti. Tra le varie modifiche citiamo l’introduzione dell’accertamento definitivo della violazione di cui al comma 1 lett g.) dell’art. 38, operata dal decreto Semplificazione fiscale (D.L. 2 marzo 2012, n. 16)  che dispone l'esclusione dagli appalti per i soggetti che abbiano "commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". Tale decreto, inoltre, ha dato inizio al travagliato percorso normativo dell’istituto della responsabilità solidale tra appaltatore/subappaltore estendendo la responsabilità anche al committente, istituto che poi è stato rimodificato dal Decreto Sviluppo, il quale ha circoscritto l’applicazione ai soli appalti privati. Sull’argomento sono intervenuti per cercare di fornire adeguati chiarimenti, anche l'Agenzia delle Entrate e l'Ance, ma i dubbi e le ombre permangono.
Il 2012 ha portato novità anche per altre professioni. Per farne un esempio, pensiamo al Decreto Sanità che ha modificato la procedura  per l’attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, rimettendo alla legislazione regionale “i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi”, e fissando dei principi molto vincolanti, tra essi la formazione di un “profilo professionale” del dirigente da incaricare, da inviare alla Commissione che sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali, del volume dell’attività svolta e del colloquio, individua “una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti” .
Il 2012 ha confermato forse che le professioni sono sempre più a rischio di fallimento, per questo i professioni si stanno adoperando per trovare fonti di guadagno alternative.
Sempre più avvocati, per esempio, stanno percorrendo la strada degli appalti dei servizi legali, ossia partecipano alle procedure pubbliche bandite dagli Enti per l’affidamento di incarichi e/o di consulenze legali ad avvocati esterni, ma le alternative non finiscono qui.
Un’interessante visione delle novità normative 2012 e delle prospettive future per la professione forense saranno oggetto del prossimo corso di formazione CeSDA, in programma per il 21 dicembre a Catania.
A seguire il programma e la locandina del corso.

MERCATO DELLE PROFESSIONI: TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA.
Catania, 21 dicembre 2012, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;
– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;
– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;
– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;
– gli appalti di servizi legali;
– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;
– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui

o inviare una e-mail all'indirizzo:formazione@cesda.it

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Nuovo Corso CeSDA: Mercato delle professioni, tra Deontologia e Concorrenza https://www.giurdanella.it/2012/12/nuovo-corso-cesda-mercato-delle-professioni-tra-deontologia-e-concorrenza/ Fri, 07 Dec 2012 12:27:36 +0000   Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza. Il corso verterà sui seguenti argomenti:   – Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in […]

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Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.

Il corso verterà sui seguenti argomenti:

 

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;

– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;

– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;

– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;

– gli appalti di servizi legali;

– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;

– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it 

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Corso CeSDA: Mercato delle professioni, tra Deontologia e Concorrenza https://www.giurdanella.it/2012/12/corso-cesda-mercato-delle-professioni-tra-deontologia-e-concorrenza/ Fri, 07 Dec 2012 12:19:38 +0000 Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.Docente, l'Avv. Carmelo Giurdanella

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Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.

Il corso verterà sui seguenti argomenti:

 

– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;

– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;

– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;

– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;

– gli appalti di servizi legali;

– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;

– tipologie di compenso per l’incarico professionale.

Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.

Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it 

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Tar Lombardia: dl Cresci Italia, resta salvo il limite di distanza tra farmacie https://www.giurdanella.it/2012/11/tar-lombardia-dl-cresci-italia-resta-salvo-il-limite-di-distanza-tra-farmacie/ Mon, 05 Nov 2012 17:09:43 +0000 Il Tar Milano con la sentenza numero 2313 del 13 settembre scorso ha confermato che,con il Dl Cresci-Italia, resta valido il limite minimo di 200 metri per la distanza fra esercizi. Nonostante la liberalizzazione, sopravvive dunque la programmazione territoriale delle farmacie

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Il Tar Milano con la sentenza numero 2313 del 13 settembre scorso ha confermato che,con il Dl Cresci-Italia, resta valido il limite minimo di 200 metri per la distanza fra esercizi. Nel caso specifico tra nuova farmacia e farmacie già aperte.

Il Tribunale accoglie così il ricorso di un farmacista e boccia il provvedimento dell’Asl che autorizzava il trasferimento dell’esercizio gestito da un concorrente, in uno stabile che ricade nella sua zona di competenza, peraltro nel pieno centro di Milano.

Nonostante la liberalizzazione, infatti, sopravvive la programmazione territoriale delle farmacie: la riforma dell’ordinamento di categoria introdotta dal decreto 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, fa salve numerose norme preesistenti, fra cui quella di cui all’articolo 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale ,deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”

Inoltre, col il Dl Cresci-Italia, non si può più parlare di “pianta organica” delle farmacie e della procedura ad essa correlata. Si precisa che la localizzazione ora “è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte,, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle “zone” può dunque avvenire in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)”. L'unico limite come già enunciato resta solamente quello del rispetto, da parte di una nuova farmacia, della distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte.

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Liberalizzazione farmacie: pur garantendo quelli obbligatori si può aprire ad orari diversi https://www.giurdanella.it/2012/10/liberalizzazione-farmacie-pur-garantendo-quelli-obbligatori-si-puo-aprire-ad-orari-diversi/ Mon, 15 Oct 2012 13:57:00 +0000 I giudici del Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 3555 del primo settembre scorso, hanno focalizzato l’attenzione su una disposizione introdotta con il decreto legge n.1 del 2012 (decreto liberalizzazioni), in materia di liberalizzazione degli orari e dei turni delle farmacie.

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I giudici del Consiglio di Stato, nell’ordinanza n. 3555 del primo settembre scorso, hanno focalizzato l’attenzione su una  disposizione introdotta con il decreto legge n.1 del 2012 (decreto liberalizzazioni), in materia di liberalizzazione degli orari e dei turni delle farmacie.
L’articolo 11 comma 8 del decreto, fatto salvo l’obbligo per il farmacista di rispettare gli obblighi di apertura dell’esercizio imposti dalle autorità per un determinato turno o per un certo orario, riconosce la facoltà di  aprire e chiudere l’attività anche ad orari diversi, senza che un determinato provvedimento amministrativo possa intervenire imponendo alcun obblighi.
Quindi, alla luce di questa norma, i provvedimenti amministrativi in materia restano validi ma solamente nella parte in cui impongono alle singole farmacie di restare aperte in determinati orari o turni.
Questo allo scopo di “garantire continuamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza”.  
Divengono, invece, non vincolanti nella parte in cui, tali provvedimenti, prevedono che gli esercizi restino chiusi ad orari e turni diversi.
Sulla base di questa disposizione è stata accolta l’istanza cautelare di due farmacisti nell’ambito di una controversia dinanzi al Tar Campania su provvedimenti inerenti orari di turni e ferie delle farmacie, che vede i due professionisti contrapposti all’Ordine dei farmacisti, all’Asl  e ad un concorrente.
In conclusione, una volta che il farmacista rispetta i turni obbligatori, per il resto, è libero di aprire o chiudere a suo piacimento, senza l’intervento di provvedimenti amministrativi ad hoc.

Di seguito, il testo integrale della sentenza n. 3555/2012 del Consiglio di Stato:

N. 03555/2012 REG.PROV.CAU.

 

N. 05928/2012 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5928 del 2012, proposto da:

Matilde De Tommasis quale legale rappresentante Farmacia De Tommasis di Giuseppe De Tommasis e C. S.n.c.; Paolo Cotroneo in qualità di legale rappresentante Farmacia Cotroneo Bruno del Dott.Paolo Cotroneo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Regus in Roma, piazza del Popolo N. 18;

contro

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli,
Asl Napoli 1 Centro,
Farmacia Paola Carraturo;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Palumbo, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 01099/2012, resa tra le parti, concernente precisazioni sugli orari di turni e ferie delle farmacie;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comune di Napoli;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dai ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Laurenza su delega di Ceceri e Bove su delega di Palumbo;

RITENUTO:

– che la disciplina amministrativa dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e primario di garantire continuativamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità;
– che tradizionalmente il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre che turni di apertura, anche turni di chiusura; ciò in vista della protezione di interessi pure apprezzabili dal punto di vista pubblico, ma certamente secondari rispetto a quello primario sopra evidenziato;
– che peraltro il sopravvenuto art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 ora dispone: «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»;
– che questa disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi;
– che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;
– che, in questa situazione, il ricorso proposto in primo grado possiede il fumus boni iuris sufficiente a giustificare la concessione della tutela cautelare richiesta, salva ed impregiudicata ogni diversa decisione del giudice di primo grado sul merito della controversia ivi comprese eventuali questioni di costituzionalità le quali peraltro allo stato non sembrano di immediata evidenza;
– che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in ragione della novità della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (ricorso numero: 5928/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
  
  
IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Appalti: favorite le imprese da bollino blu https://www.giurdanella.it/2012/09/appalti-favorite-le-imprese-da-bollino-blu/ Tue, 11 Sep 2012 12:11:26 +0000 Il recente Dl liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) ha instituito il “bollino blu della legalità” atto a misurare la legalità delle imprese, controllando e valutando lo status giudiziario dei vari responsabili delle società, i certificati antimafia, la rete delle forniture.

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Il recente Dl liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) ha instituito il “bollino blu della legalità” atto a  misurare la legalità delle imprese, controllando e valutando lo status giudiziario dei vari responsabili delle società, i certificati antimafia, la rete delle forniture.
Tale normativa finalizzata ad una più efficace lotta all'illegalità, con riferimento alla tutela dei consumatori e delle imprese, prevede anche una sorta di agevolazione economica premiante per le imprese virtuose sotto forma di assegnazione di un “rating di legalità”.
Le imprese che operando nel rispetto delle leggi,che siano dotate di sistemi anti-corruzione e di codici etici, che denunciano il racket e tentativi di infiltrazione o che aderiscono fattivamente alle associazioni antimafia, verrebbero favorite in termini di priorità nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e di accesso al credito.
Questa normativa che ha accolto le proposte più volte evidenziate da magistrati, ricercatori, operatori economici, sembra ispirarsi alle white list  previste al momento solo per la regione Abruzzo ed il comune di Milano.
Le white list sono elenchi di imprese giudicate non soggette ad inquinamento mafioso, a seguito di controlli preventivi, dalle prefetture  e che, alla luce della loro integrità etica, vengono esonerate per un anno da ogni incombenza burocratica in relazione alla qualificazione anti-mafia.
Tale strumento potrebbe servire a rendere più trasparente il mondo degli appalti e dell'edilizia, e potrebbe essere sperimentato proprio in tale settore.
Intanto il 12 settembre scade il termine per la presentazione di osservazioni alla bozza di Regolamento istruttorio del rating di legalità di cui all'art. 5 ter del Decreto Liberalizzazioni.
Attendiamo gli ulteriori sviluppi.

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Liquidazione compensi avvocati, Consiglio di Stato: obbligo del preventivo scritto https://www.giurdanella.it/2012/07/liquidazione-compensi-avvocati-consiglio-di-stato-obbligo-del-preventivo-scritto/ Tue, 24 Jul 2012 12:34:33 +0000   Il 22 luglio scorso ha segnato, secondo quanto disposto dal Decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012, la fine dei tariffari professionali. Il passaggio al nuovo sistema è stato reso ancora più severo dal Consiglio di Stato che è intervenuto sulla questione con il parere n. 3126/2012, fornendo alcuni suggerimenti/correzioni al regolamento del Ministero della Giustizia che definisce i parametri […]

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Il 22 luglio scorso ha segnato, secondo quanto disposto dal Decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012, la fine dei tariffari professionali. Il passaggio al nuovo sistema è stato reso ancora più severo dal Consiglio di Stato che è intervenuto sulla questione con il parere n. 3126/2012, fornendo alcuni suggerimenti/correzioni al regolamento del Ministero della Giustizia che definisce i parametri cui deve fare riferimento il giudice per la liquidazione dei compensi dei professionisti.

Tra i vari suggerimenti, vi è l'obbligo del preventivo scritto da produrre in giudizio. Il Cds ha infatti proposto di “inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente e che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare”. Ciò al fine “ di rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra  professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere”. Ha chiesto, inoltre, al Ministero di Giustizia di evitare che i nuovi parametri si prestino a fungere da tariffa mascherata, invitandolo a stralciare dal testo, i cosiddetti parametri a forbice, che presentano cioè un valore minimo e uno massimo, per dare maggiore risalto, invece, al  metodo del valore medio da cui sarà poi il giudice a decidere se e quanto scostarsi.

Infine, il Cds ha sottolineato che l'adeguamento, previsto dal regolamento ministeriale, delle vecchie tariffe secondo gli indici Istat, da utilizzare come base di partenza per il calcolo dei compensi, non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali e che viceversa può essere contenuto in una misura, più bassa, considerato il momento di grave crisi economica e finanziaria del Paese.

Se già le reazioni al decreto legge erano state tutt'altro che positive, il parere del Consiglio di Stato non ha certo contribuito ad ingerire più facilmente la pillola. “Futuro nero” denuncia il segretario  dell’Associazione nazionale forense, Ester Perifano,  preoccupata soprattutto dell'adeguamento delle vecchie tariffe  “Basta qualche semplice calcolo per appurare  che, in particolare per il settore civile, i parametri ministeriali rimangono lontanissimi dall’adeguamento al mutato costo della vita delle vecchie tariffe, ormai risalenti al 2004. In alcuni casi, l’abbattimento raggiunge il 50%”.

Tutto ciò sembrerebbe essere a discapito dei professionisti più giovani, che alla luce di tali parametri (punti di riferimento non solo nei rapporti tra privati ma anche negli appalti pubblici), si vedranno riconoscere esclusivamente i compensi liquidati in via giudiziale.

Di tutt'altro colore è l'opinione del presidente nazionale tributaristi Lapet Roberto Falcone, il quale ha accolto con molto soddisfazione l'obbligo del preventivo scritto. Da tempo infatti i tributaristi sostenevano la necessità dell'obbligo di sottoscrizione del mandato professionale. Ad avviso di Falcone “L'obbligatorietà del preventivo suggerita dal Consiglio di Stato giunge a dare ulteriore conferma al nostro convincimento. L'accordo scritto configura da un canto una garanzia di trasparenza ed equità per l'utente, dall'altro una tutela per il professionista, tale da consentirgli di superare in sede giudiziale, con estrema facilità, l'onere probatorio, ottenendo l'immediata esecuzione delle sue prestazioni creditizie”.

Ma per l'ANF (associazione nazionale forense), invece, il nuovo sistema continua a destare molta preoccupazione: “Siamo al limite dell’elemosina”, tuona sarcasticamente la Perifano.

Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 23 luglio 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/07/23/consiglio-di-stato-dopo-laddio-alle-tariffe-obbligo-del-preventivo-scritto/

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