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]]>TAR Lombardia — Brescia, Sez. II, 28 gennaio 2019, n. 85
I titolari di un locale notturno bergamasco hanno fatto ricorso al Tar Lombardia nei confronti di una limitazione degli orari di esercizio dell’impresa da parte del Comune, che in sostanza ne impedirebbero l’attività, prescrivendone un orario di apertura massimo tra le 6 e le 00.30 del giorno successivo.
L’art. 3, comma I, del DL n. 138/2011 (convertito con modificazioni in L. n. 148/2011) impone ai Comuni di conformare il proprio ordinamento al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
Per quanto riguarda le limitazioni di orario, la normativa consentirebbe l’apertura libera, salvo il potere attribuito al Sindaco di limitare l’orario, ma soltanto “con riferimento a singoli esercizi, intere vie, zone o quartieri, sulla base della documentazione istruttoria sia di carattere urbanistico (volta a identificare le zone della città potenzialmente esposte a problemi di convivenza tra attività commerciali e funzioni residenziali, in relazione alla presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi) che di ordine pubblico e sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.) agli atti dell’Amministrazione”.
Ciò al fine di consentire la convivenza tra le diverse destinazioni, per finalità di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell’ordine pubblico e, pertanto, pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche.
Nel caso di specie il Tar ha ritenuto che doveva ritenersi del tutto assente il presupposto legittimante, rappresentato dall’accertamento del fatto che la musica o la presenza di persone all’esterno del locali fossero percepibili, oltre il livello di normale tollerabilità e quindi potessero recare danno al riposo e al diritto alla quiete pubblica nelle zone residenziali limitrofe.
Ne discende che il provvedimento del Comune di Bergamo è stato ritenuto privo di adeguata motivazione e del supporto necessario perché ai sensi delle vigente normativa e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la rilevante limitazione all’esercizio dell’attività imprenditoriale possa trovare legittimo riconoscimento.
Tale provvedimento, secondo il TAR, sarebbe in contrasto rispetto:
– alla disposizione (art. 3 del d.l. 138/2011) che ha abrogato ogni indebita restrizione dell’esercizio dell’attività economiche, se non giustificata dalla protezione della salute umana, di cui non è, nella fattispecie, in alcun modo dimostrata la messa in pericolo;
– al principio generale secondo cui anche la limitazione dell’orario di apertura deve fondarsi su specifiche esigenze di tutela della salute e/o dell’ordine pubblico;
– al principio di proporzionalità della limitazione di derivazione comunitaria;
Se del caso, conclude la sentenza, il Comune avrebbe potuto, al più, imporre l’adozione di misure idonee a evitare che la musica sia percepita all’esterno, ma non incidere sull’orario di apertura.
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]]>L'articolo L’Antitrust sanziona i Consigli Notarili di Milano, Verona e Bari proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del comunicato stampa AGCM del 13 giugno 2013, nonché dei provvedimenti AGCM adottati contro il Consiglio Notarile di Milano (provv. I749), il Consiglio Notarile di Bari (provv. I750) e il Consiglio Notarile di Verona (provv. I753).
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]]>L'articolo Rating Legalità: Antitrust approva il regolamento proviene da Giurdanella.it.
]]>Il regolamento, che ha ricevuto il parere favorevole dei ministeri dell’Interno e della Giustizia, è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Ricordiamo che il rating di legalità sarà operativo entro fine anno.
Nel regolamento si legge che potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Qui il testo del comunicato stampa dell'Agcm.
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]]>L'articolo Professione Avvocato 2012, un anno di riforme proviene da Giurdanella.it.
]]>MERCATO DELLE PROFESSIONI: TRA DEONTOLOGIA E CONCORRENZA.
Catania, 21 dicembre 2012, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;
– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;
– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;
– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;
– gli appalti di servizi legali;
– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;
– tipologie di compenso per l’incarico professionale.
Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.
Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui
o inviare una e-mail all'indirizzo:formazione@cesda.it
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]]>L'articolo Nuovo Corso CeSDA: Mercato delle professioni, tra Deontologia e Concorrenza proviene da Giurdanella.it.
]]>Si svolgerà a Catania, il 21 dicembre 2012, dalle ore 9.00 alle 18.00 la giornata di Alta Formazione organizzata da CeSDA, Centro Studi di Diritto Amministrativo, sul Mercato delle Professioni: tra Deontologia e Concorrenza.
Il corso verterà sui seguenti argomenti:
– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;
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Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it
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]]>Il corso verterà sui seguenti argomenti:
– Il decreto liberalizzazioni: abrogazione delle tariffe, parametri, compenso preventivo e tirocinio: come cambia l’attività dell’avvocato in un mercato libero e concorrenziale;
– pubblicità e deontologia: normativa vigente e orientamenti professionali;
– l’avvocato al tempo di internet: sito, posta elettronica e pec, social network;
– l’avvocato “pubblico” e la doppia deontologia;
– gli appalti di servizi legali;
– disciplina delle società di professionisti alla luce del decreto liberalizzazioni;
– tipologie di compenso per l’incarico professionale.
Il corso è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e dà diritto a n. 8 crediti formativi.
Per iscriversi, è necessario compilare ed inoltrare il form disponibile qui: https://www.cesda.it/iscrizioni/formiscrizione.php o inviare una e-mail all'indirizzo: formazione@cesda.it
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]]>L'articolo Tar Lombardia: dl Cresci Italia, resta salvo il limite di distanza tra farmacie proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar Milano con la sentenza numero 2313 del 13 settembre scorso ha confermato che,con il Dl Cresci-Italia, resta valido il limite minimo di 200 metri per la distanza fra esercizi. Nel caso specifico tra nuova farmacia e farmacie già aperte.
Il Tribunale accoglie così il ricorso di un farmacista e boccia il provvedimento dell’Asl che autorizzava il trasferimento dell’esercizio gestito da un concorrente, in uno stabile che ricade nella sua zona di competenza, peraltro nel pieno centro di Milano.
Nonostante la liberalizzazione, infatti, sopravvive la programmazione territoriale delle farmacie: la riforma dell’ordinamento di categoria introdotta dal decreto 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, fa salve numerose norme preesistenti, fra cui quella di cui all’articolo 1, comma 4, legge 2 aprile 1968 n. 475 secondo cui “chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale ,deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”
Inoltre, col il Dl Cresci-Italia, non si può più parlare di “pianta organica” delle farmacie e della procedura ad essa correlata. Si precisa che la localizzazione ora “è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte,, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle “zone” può dunque avvenire in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)”. L'unico limite come già enunciato resta solamente quello del rispetto, da parte di una nuova farmacia, della distanza minima di 200 metri dalle farmacie aperte.
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]]>L'articolo Liberalizzazione farmacie: pur garantendo quelli obbligatori si può aprire ad orari diversi proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito, il testo integrale della sentenza n. 3555/2012 del Consiglio di Stato:
N. 03555/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05928/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5928 del 2012, proposto da:
Matilde De Tommasis quale legale rappresentante Farmacia De Tommasis di Giuseppe De Tommasis e C. S.n.c.; Paolo Cotroneo in qualità di legale rappresentante Farmacia Cotroneo Bruno del Dott.Paolo Cotroneo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Regus in Roma, piazza del Popolo N. 18;
contro
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli,
Asl Napoli 1 Centro,
Farmacia Paola Carraturo;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Palumbo, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 01099/2012, resa tra le parti, concernente precisazioni sugli orari di turni e ferie delle farmacie;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Comune di Napoli;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dai ricorrenti in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Laurenza su delega di Ceceri e Bove su delega di Palumbo;
RITENUTO:
– che la disciplina amministrativa dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e primario di garantire continuativamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità;
– che tradizionalmente il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre che turni di apertura, anche turni di chiusura; ciò in vista della protezione di interessi pure apprezzabili dal punto di vista pubblico, ma certamente secondari rispetto a quello primario sopra evidenziato;
– che peraltro il sopravvenuto art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 ora dispone: «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»;
– che questa disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi;
– che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi;
– che, in questa situazione, il ricorso proposto in primo grado possiede il fumus boni iuris sufficiente a giustificare la concessione della tutela cautelare richiesta, salva ed impregiudicata ogni diversa decisione del giudice di primo grado sul merito della controversia ivi comprese eventuali questioni di costituzionalità le quali peraltro allo stato non sembrano di immediata evidenza;
– che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate in ragione della novità della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (ricorso numero: 5928/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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]]>L'articolo Appalti: favorite le imprese da bollino blu proviene da Giurdanella.it.
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]]>Il 22 luglio scorso ha segnato, secondo quanto disposto dal Decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012, la fine dei tariffari professionali. Il passaggio al nuovo sistema è stato reso ancora più severo dal Consiglio di Stato che è intervenuto sulla questione con il parere n. 3126/2012, fornendo alcuni suggerimenti/correzioni al regolamento del Ministero della Giustizia che definisce i parametri cui deve fare riferimento il giudice per la liquidazione dei compensi dei professionisti.
Tra i vari suggerimenti, vi è l'obbligo del preventivo scritto da produrre in giudizio. Il Cds ha infatti proposto di “inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente e che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare”. Ciò al fine “ di rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere”. Ha chiesto, inoltre, al Ministero di Giustizia di evitare che i nuovi parametri si prestino a fungere da tariffa mascherata, invitandolo a stralciare dal testo, i cosiddetti parametri a forbice, che presentano cioè un valore minimo e uno massimo, per dare maggiore risalto, invece, al metodo del valore medio da cui sarà poi il giudice a decidere se e quanto scostarsi.
Infine, il Cds ha sottolineato che l'adeguamento, previsto dal regolamento ministeriale, delle vecchie tariffe secondo gli indici Istat, da utilizzare come base di partenza per il calcolo dei compensi, non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali e che viceversa può essere contenuto in una misura, più bassa, considerato il momento di grave crisi economica e finanziaria del Paese.
Se già le reazioni al decreto legge erano state tutt'altro che positive, il parere del Consiglio di Stato non ha certo contribuito ad ingerire più facilmente la pillola. “Futuro nero” denuncia il segretario dell’Associazione nazionale forense, Ester Perifano, preoccupata soprattutto dell'adeguamento delle vecchie tariffe “Basta qualche semplice calcolo per appurare che, in particolare per il settore civile, i parametri ministeriali rimangono lontanissimi dall’adeguamento al mutato costo della vita delle vecchie tariffe, ormai risalenti al 2004. In alcuni casi, l’abbattimento raggiunge il 50%”.
Tutto ciò sembrerebbe essere a discapito dei professionisti più giovani, che alla luce di tali parametri (punti di riferimento non solo nei rapporti tra privati ma anche negli appalti pubblici), si vedranno riconoscere esclusivamente i compensi liquidati in via giudiziale.
Di tutt'altro colore è l'opinione del presidente nazionale tributaristi Lapet Roberto Falcone, il quale ha accolto con molto soddisfazione l'obbligo del preventivo scritto. Da tempo infatti i tributaristi sostenevano la necessità dell'obbligo di sottoscrizione del mandato professionale. Ad avviso di Falcone “L'obbligatorietà del preventivo suggerita dal Consiglio di Stato giunge a dare ulteriore conferma al nostro convincimento. L'accordo scritto configura da un canto una garanzia di trasparenza ed equità per l'utente, dall'altro una tutela per il professionista, tale da consentirgli di superare in sede giudiziale, con estrema facilità, l'onere probatorio, ottenendo l'immediata esecuzione delle sue prestazioni creditizie”.
Ma per l'ANF (associazione nazionale forense), invece, il nuovo sistema continua a destare molta preoccupazione: “Siamo al limite dell’elemosina”, tuona sarcasticamente la Perifano.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 23 luglio 2012, all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/07/23/consiglio-di-stato-dopo-laddio-alle-tariffe-obbligo-del-preventivo-scritto/
L'articolo Liquidazione compensi avvocati, Consiglio di Stato: obbligo del preventivo scritto proviene da Giurdanella.it.
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