localizzazione impianti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/localizzazione_impianti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Fri, 10 Jan 2014 09:29:50 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Consiglio di Stato: il Comune non può porre limiti generici all’area dove installare antenna cellulari https://www.giurdanella.it/2013/01/consiglio-di-stato-il-comune-non-puo-porre-limiti-generici-allarea-dove-installare-antenna/ Fri, 18 Jan 2013 12:26:21 +0000 E' illegittima le delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell'impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”. E' quanto emerge dalla sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (Giorgio Giovannini, Presidente), che ha respinto così il ricorso dell'amministrazione comunale.

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E' illegittima le delibera del Comune che, pur autorizzando la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, pone però dei limiti generici sui criteri di localizzazione dell'impianto: in particolare, un astratto “fuori dal centro abitato”.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 44 del 9 gennaio 2013, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (Giorgio Giovannini, Presidente), che ha respinto così il ricorso dell'amministrazione comunale.
Nel 2006, infatti la società Autostrade per l’Italia SpA ricorreva al Tar Campania per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di San Prisco (Caserta) aveva negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto di telefonia mobile in prossimità della carreggiata dell’autostrada A1. Il Comune infatti  aveva adottato una delibera nel quale individuava come sito idoneo all’installazione degli impianti di telefonia mobile un terreno di gran lunga distante dal centro abitato.

Con la sentenza n. 14448 del 2007 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania accoglieva il ricorso, osservando che, “come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 5 dicembre 2005, n. 6961, l’individuazione di un unico sito per installare un impianto di telefonia mobile, scelto unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, costituisce un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione ed in quanto tale è da ritenersi illegittima”. Ad avviso del giudice di prime cure, infatti, il comune poteva legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali omogenei ma non poteva “introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee”.

Da qui, l'appello del Comune al Consiglio di Stato. Nel merito, il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di decisione del Consiglio di Stato (Sez.VI, 9 giugno 2006, n. 3452).
In base a tale indirizzo giurisprudenziale si ritiene che alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).

Qui il testo integrale della sentenza 

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Obbligo distanze minime tra impianti di carburante: è restrizione della libertà di stabilimento https://www.giurdanella.it/2012/05/obbligo-distanze-minime-tra-impianti-di-carburante-e-restrizione-della-liberta-di/ Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.2456/2012

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“La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime), deve essere ritenuta del tutto superata alla luce di recente pronuncia della Corte di giustizia UE in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della liberà di stabilimento (cfr. Corte giustizia Unione europea, 11 marzo 2010, n. 384/08).



L’art. 43 Ce (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 Ce (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.

Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni.

E’ stato infatti evidenziato che:

a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti;

b) i controlli per la tutela dei suindicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze;

c) la tutela dei consumatori, sub specie di “razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva”, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale;

d) in ogni caso tale “razionalizzazione” si rivela, sul piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio”.

E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 2456 del 27 aprile scorso.

Per il testo della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200306253/Provvedimenti/201202456_11.XML

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