magistrato Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/magistrato/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 16 Jan 2025 18:59:40 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Responsabilità civile dei magistrati: si definitivo alle norme https://www.giurdanella.it/2015/02/responsabilita-civile-magistrati-norme-definitive/ Wed, 25 Feb 2015 17:04:18 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26768 La Camera dei Deputati  ha approvato in via definitiva la proposta di legge (C.2738 e abb.) recante “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati” (Approvata dal Senato il 20 novembre 2014). Di seguito il testo della proposta di legge: *** ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme […]

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La Camera dei Deputati  ha approvato in via definitiva la proposta di legge (C.2738 e abb.) recante “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati” (Approvata dal Senato il 20 novembre 2014).

Di seguito il testo della proposta di legge:

***

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

ART. 2.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « che derivino da privazione della libertà personale » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione Atti Parlamentari di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decretolegge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ».

ART. 3.

(Modifiche all’articolo 4 ed abrogazione dell’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. All’articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) al comma 4, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».

2. L’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.

ART. 4.

(Modifica dell’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. L’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».

ART. 5.

(Modifica all’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. All’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto ».

ART. 6.

(Modifica all’articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: « , entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 5, » sono soppresse.

ART. 7.

(Modifica all’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117).

1. All’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Il mancato esercizio dell’azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell’accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell’anno precedente e sull’esercizio della relativa azione di regresso ».

 

Qui il testo della proposta di legge su Responsabilità civile dei magistrati

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Bando magistratura illegittimo: dal web monta la polemica https://www.giurdanella.it/2014/11/bando-magistratura-illegittimo-dal-web-monta-la-polemica/ Fri, 28 Nov 2014 12:52:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25759 Il bando per il concorso di magistratura 2015 è illegittimo. Ammessi alla partecipazione soltanto i praticanti meritevoli che abbiano completato i 18 mesi di pratica presso l’Avvocatura dello Stato. Esclusi illegittimamente tutti i neogiuristi (ugualmente meritevoli) che invece hanno deciso di svolgere la pratica forense presso un’altra Amministrazione pubblica o presso uno studio legale privato. A puntare […]

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Il bando per il concorso di magistratura 2015 è illegittimo. Ammessi alla partecipazione soltanto i praticanti meritevoli che abbiano completato i 18 mesi di pratica presso l’Avvocatura dello Stato. Esclusi illegittimamente tutti i neogiuristi (ugualmente meritevoli) che invece hanno deciso di svolgere la pratica forense presso un’altra Amministrazione pubblica o presso uno studio legale privato.

A puntare il dito è stato l’avv. Carmelo Giurdanella (non nuovo al tema) il quale, nell’editoriale pubblicato ieri, ha chiarito le ragioni giuridiche della sua posizione critica nei confronti del bando attuale.

In sintesi: in aggiunta ai classici requisiti presenti da tempo (abilitazione all’esercizio della professione forense, diploma presso una SSPL, dottorato di ricerca) il D.L. 90/2014 ha introdotto da quest’anno un’ingiustificata discriminazione, consentendo di accedere al concorso in magistratura ai laureati (non ancora abilitati) che abbiano svolto 18 mesi di pratica presso l’Avvocatura dello Stato e che abbiano determinati requisiti di merito (aver conseguito un voto di laurea pari o superiore a 105/110 ovvero una media curriculare pari o superiore a 27/30 negli esami delle materie oggetto del concorso a Procuratore dello Stato). Rimangono ingiustificatamente fuori i laureati con gli stessi requisiti di merito, ma che abbiano svolto la pratica presso altre avvocature pubbliche o presso studi legali privati. Non è da poco il fatto che tutti i bravi laureati stanno facendo la fila per fare la pratica (solo) in avvocatura dello Stato, disertando gli altri studi legali, privati e pubblici.

Dal web è partito il tam-tam mediatico. La rivista giuridica Leggioggi.it ha prontamente rilanciato l’articolo. Anche lo storico portale web diritto.it ha dedicato un articolo alla vicenda.

Dopo pochi giorni la vicenda ha acquisito una rilevanza tale che un quotidiano di rilevanza nazionale, il Fatto Quotidiano, ha dedicato un interessante articolo da prima pagina consultabile a questo link

 

La polemica ha preso vita anche su Facebook. All’interno dei numerosi gruppi di studenti e aspiranti magistrati ci si è confrontanti animatamente discusso sulla vicenda.

Nel gruppo “Concorso magistratura 2014” nonostante si possa immaginare una contrarietà ad un allargamento del numero dei possibili partecipanti, qualcuno afferma che “è palese l’incostituzionalità, possibile che non ve ne rendiate conto? […] colui che possedeva i requisiti di accesso, ma ha scelto di effettuare il tirocinio presso uno studio privato (peraltro non potendo sapere che la propria scelta sarebbe stata influente ai fini del concorso per magistratura), si trova nella stessa identica posizione di chi ha svolto il tirocinio presso l’AdS.” altri polemicamente invece scrivono: “Questi sono tutti espedienti per far lavorare gratuitamente i giovani nelle amministrazioni statali!”

Nel gruppo “Avvocati, Praticanti e Studenti Vs Riforma Esame di Abilitazione“ che vanta quasi 12.000 iscritti ad esempio c’è chi commenta stizzito “Il bando è fortemente illegittimo…Speriamo che lo impugnino!!!!” oppure chi in riferimento a tutti i nuovi laureati ignari della questione aggiunge “E tutti i ragazzi che stanno intraprendendo il tirocinio????? Cosa dovrebbero fare adesso??”

Il confronto in rete (e non solo) sta continuando animatamente anche in queste ore.

Alla luce delle nuove osservazioni, il Ministero prenderà una posizione ufficiale e per evitare complicazioni deciderà di rimediare?

Qui l’articolo originario:

Concorso magistratura 2015: bando illegittimo?

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Concorso magistratura 2015: bando illegittimo? https://www.giurdanella.it/2014/11/concorso-magistratura-2015-bando-illegittimo/ Thu, 27 Nov 2014 08:42:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25741 La pratica presso l'Avvocatura dello Stato pesa di più della pratica presso uno studio legale privato o altra avvocatura pubblica?

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Pubblichiamo in anteprima l’editoriale dell’avvocato Carmelo Giurdanella in uscita su LeggiOggi.it. In sintesi, si rileva l’illegittimità del bando di magistratura 2015, nella parte in cui ammette i praticanti laureati con più di 105/110 che abbiano compiuto la pratica di 18 mesi in Avvocatura dello Stato, ma li esclude se hanno compiuto la medesima pratica presso uno studio legale privato. La pratica presso l’avvocatura dello Stato pesa di più della pratica svolta presso uno studio legale privato o presso qualunque altra avvocatura pubblica?

A pochi giorni dalla pubblicazione del bando per il concorso di magistratura 2015 è possibile fare una prima valutazione delle novità da esso introdotte in merito ai requisiti necessari per potervi accedere.

In particolar modo, novità di primissimo rilievo è la possibilità che i laureati in possesso di particolari requisiti, previsti dalla legge, e che abbiano svolto per 18 mesi uno stage formativo presso gli uffici giudiziari o la pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato possano accedere, per ciò solo e senza necessità di frequentare una Scuola di specializzazione, al concorso.

Si tratta di una novità introdotta dall’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e riservata ai soli laureati di età inferiore ai 30 anni e che abbiano conseguito un voto di laurea pari o superiore a 105 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

La ratio della disposizione sembrerebbe essere quella di agevolare gli studenti più meritevoli, garantendo loro una via di accesso al concorso meno onerosa rispetto a quella ordinaria.

Tuttavia, la norma non è esente da critiche e lascia residuare molti dubbi in relazione alla disparità di trattamento che la stessa crea in relazione agli aspiranti candidati cui, pur in possesso degli stessi requisiti di merito richiesti dalla legge, viene negato l’accesso al concorso per il solo fatto di aver svolto il periodo di pratica forense presso uno studio legale privato o presso avvocatura pubblica diversa dall’avvocatura dello Stato.

Tale disparità di trattamento configura profili di illegittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 2 e 3 Cost., dal momento che si tratta di una violazione irragionevole del principio di uguaglianza, il quale vieta di trattare in maniera diversa situazioni analoghe: non sembra, infatti, che intercorra una differenza tale, tra i due tipi di pratica, da giustificare l’introduzione di un tale discrimine.

E’ già successo: la Corte Costituzionale ha dichiarato, nel 2010, l’illegittimità di una previsione che “attribuisce rilievo decisivo ad un requisito di ordine meramente formale (era l’iscrizione all’albo forense) del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto agli altri aspiranti solo abilitati a svolgere la professione di avvocato”.

Qui ciò che rileva è la differenza, sempre meramente formale, tra uno studio professionale pubblico (l’avvocatura dello Stato) e tutti gli altri studi professionali, sia privati che pubblici. Da ciò l’indubbia illegittimità della previsione normativa e, a cascata, del bando di concorso appena pubblicato, che esclude i praticanti provenienti da studi legali “privati” o da altri avvocature pubbliche diverse dall’avvocatura dello Stato.

Roma, 27 novembre 2014

avv. Carmelo Giurdanella
studio@giurdanella.it

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Concorso magistratura. Il TAR Lazio sospende le date delle prove https://www.giurdanella.it/2014/06/concorso-magistratura-il-tar-lazio-sospende-le-date-delle-prove/ Sun, 08 Jun 2014 13:33:14 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23421 Il testo dell'ordinanza del Tar Lazio che sospende le date delle prove scritte del concorso magistratura

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Il Ministro della Giustizia Orlando ha dichiarato ieri: “Vorremmo che la Giustizia diventasse una risorsa per il Paese, che se funziona bene crea ricchezza e aumenta la competitività“. Il Tar Lazio, con ordinanza depositata sul concorso magistratura (presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti), ha dimostrato che ricchezza e competitività sono sì obiettivi da perseguire, ma non certo dal potere giurisdizionale.

Emblematico il caso deciso dal TAR Lazio, sul concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30.10.2013,  Il ricorrente, disabile, aveva chiesto di articolare lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi, richiesta rigettata dal decreto ministeriale del 7 marzo 2014,  che aveva disposto lo svolgimento delle prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014.

Era la richiesta di un solo individuo, contro l’interesse di tutti gli altri partecipanti, ed in teoria dello stesso Ministero, al celere svolgimento delle prove.

Ebbene, ha osservato il Collegio: “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.

Dunque, il diritto o, meglio, l’interesse legittimo di un concorrente vale di più di tutte le altre esigenze organizzative, più o meno reali, evidenziate dall’Amministrazione resistente.

Ecco la lezione che il Tar Lazio ci ha impartito l’altro ieri: che non tocca alla giurisdizione, ma agli altri poteri, al legislativo ed all’esecutivo, lavorare per aumentare la ricchezza e la produttività del sistema Italia (o invece per ucciderlo, come ci insegna il caso “Mose”).

Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza del TAR Lazio.

.    .    .

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Ordinanza del 6 giugno 2014 numero 2563

(presidente Elia Orciuolo, estensore Giampiero Lo Presti) 

(…)

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti connessi.

(…)

Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;

Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere giurisdizionale dello Stato;

Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68;

Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia dell’anonimato o del buon andamento della procedura;

Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate;

Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori;

Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti;

Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

Depositata in segreteria il 6 giugno 2014

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