L'articolo Retribuzione magistrati: il TAR Lazio rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>Con l’ordinanza in questione, il TAR Lazio ha rimesso di nuovo alla Consulta la disciplina che ha introdotto il tetto retributivo per i magistrati.
Nel caso di specie si verteva sulla retribuzione di un magistrato ordinario in servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica.
Richiamando altre ordinanze precedenti, il giudice a quo ha ravvisato come la retribuzione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie di Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico tale da comportare una violazione del diritto al lavoro ex art. 4 Cost. e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato, con possibile violazione dell’art. 36, comma 1, Cost.
Ad avviso dei giudici della Prima sezione, assume particolare rilievo la questione per cui, con la riduzione della retribuzione, si configurerebbe una importante compromissione della tutela assistenziale ai sensi dell’art. 38 Cost.
Infine, nell’ordinanza in questione, è stata nuovamente rilevata la possibile lesione allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, con conseguente richiamo alla nota sentenza n. 223 del 2012 resa dalla Consulta, secondo cui tale indipendenza si realizza la predisposizione di una serie di garanzie nei confronti dei componenti, anche attraverso la progressione in carriera ed il trattamento retributivo.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
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N. 08358/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6647 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Franco Ionta, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini C.F. TDSFRC48A24H501P, Gianmaria Covino C.F. CVNGMR80S12H501O, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
a) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto — con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo del Dott. Franco Ionta ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;
b) del provvedimento — di data e tenore sconosciuto – con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del Dott. Franco Ionta dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente, in particolare:
c.1) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 2012 n. 89, avente ad oggetto il limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali;
c.2) ove occorra, delle circolari n. 8/2012 e n. 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c.3) ove occorra, di tutti i successivi aggiornamenti del tetto ai trattamenti retributivi ex art. 23-ter del D.L n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico annuo nella sua interezza o — in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014;
con la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente al versamento e alla restituzione delle somme, nelle more indebitamente trattenute e/o recuperate, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e degli accantonamenti per il trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo;
nonché per la declaratoria
di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014 per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto i profili sotto enunciati, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
nonché per l’annullamento del seguente atto impugnato con motivi aggiunti:
del provvedimento del 1° ottobre 2014 di cui alla nota prot. n. 48952 del 2 ottobre 2014, comunicato con nota prot. n. 66288 del 4 giugno 2015, con il quale è stata disposta l’interruzione, a decorrere dal 1° febbraio 2014, della corresponsione dell’assegno pensionabile ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto in fatto ed in diritto:
1 – Che il dott. Franco Ionta, odierno esponente, magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità attualmente in servizio come Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, rappresenta di aver diritto a percepire, oltre al trattamento economico annuale spettante ai magistrati ordinari alla suddetta valutazione di professionalità e all’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche la speciale indennità pensionabile di cui all’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, quest’ultima in ragione dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ricoperto dal ricorrente dal 4 agosto 2008 al 16 febbraio 2012.
Che con il ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la riduzione del trattamento economico annuo ai sensi dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, nonché il provvedimento con il quale è stata interrotta la corresponsione in favore del medesimo esponente dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in applicazione dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; unitamente ad ogni altro atto annesso, connesso, presupposto o consequenziale.
Il ricorrente chiede inoltre l’accertamento del diritto a percepire, nella loro interezza, o – in via subordinata – nella misura ritenuta dovuta, il trattamento economico annuo spettantegli in virtù del proprio inquadramento nell’organico della Magistratura ordinaria e delle funzioni dallo stesso svolte, senza le riduzioni operate in pretesa applicazione dell’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. n. 214/2011, dell’art. 1, commi 458, 459, 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in l. n. 89/2014, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al versamento ed alla restituzione delle somme nelle more indebitamente trattenute;
2 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al primo motivo di gravame, concerne in primo luogo la vicenda applicativa conseguente all’adozione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce, al comma 1, primo periodo, che, “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;
3 – Che, in attuazione della citata disposizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, in questa sede impugnato, il quale, all’art. 3, stabilisce che, “a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza […] non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell’anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite”.
L’art. 1, commi 471 e 473, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, ha poi statuito quanto segue:
– comma 471: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo”;
– comma 473: “Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni”.
Da ultimo l’art. 13 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha ridotto il tetto massimo fissato dal d.P.C.M. 23 marzo 2012, prevedendo che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”.
4 – Che il contenzioso in esame, avuto riguardo al secondo motivo di gravame e all’atto di motivi aggiunti, riguarda la vicenda applicativa – contestuale seppure indipendente rispetto alla prima questione – conseguente all’adozione dell’art. 1, commi 458 e 459, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147 che hanno statuito quanto segue:
– comma 458: “L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”;
– comma 459: “Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5 – Che il ricorrente afferma l’illegittimità degli atti impugnati deducendo i motivi di ricorso di seguito sintetizzati:
5.1 ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU:
5.1.1 L’introduzione, ad opera dell’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, di un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni (avente natura di “prelievo tributario”), in quanto limitato alla sola categoria dei dipendenti pubblici, sostanzierebbe una violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, che ha ritenuto che l’imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalità di concorso alle pubbliche spese, ad un’unica categoria di soggetti, a parità di reddito lavorativo violi il principio “della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”; a giudizio della Corte, infatti, le disposizioni del D.L. n. 78/2010 – il quale, analogamente al prelievo disposto dall’art. 23-ter in contestazione, prevedeva che a decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 “i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro” – si pongono in evidente contrasto con gli articoli 3, 36 e 53 della Costituzione, in quanto “l’introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”.
Nel caso di specie, l’art. 23-ter citato presenterebbe i medesimi elementi dell’imposta tributaria che sono stati ravvisati dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata, in quanto, in particolare, tale disposizione prevederebbe una decurtazione patrimoniale a carico dei soli dipendenti pubblici interessati e di natura definitiva, non essendo previsto un termine di durata del prelievo né la restituzione ai soggetti passivi delle somme prelevate.
Inoltre, la disposizione non modificherebbe in alcun modo il rapporto sinallagmatico di lavoro che intercorre tra i dipendenti pubblici e lo Stato, i quali – stando all’attuale indirizzo della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 223/2012) – non potrebbero ridurre la loro prestazione lavorativa in proporzione alla diminuita retribuzione.
Infine, l’art. 23-ter, con lo stabilire che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al medesimo articolo siano annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, così manifestandone la destinazione a favore dell’Erario – come confermato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2012 a termini della quale il prelievo de quo serve a raggiungere gli “obiettivi generali della finanza pubblica” – evidenzierebbe il carattere tributario della misura di cui all’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, imposta in spregio ai principi di cui agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione.
5.1.2 Secondo altro profilo di censura, tale decurtazione della remunerazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza e di irretroattività dei trattamenti in pejus, in quanto verrebbe a incidere “a posteriori” illegittimamente sulle retribuzioni e sulle indennità già maturate dai pubblici dipendenti, costituenti oramai diritti quesiti, compromettendo altresì il legittimo affidamento dell’odierno esponente, e tanto, in violazione dell’art. 6 CEDU e, quindi, dell’art. 117 della Costituzione.
Ciò comporterebbe una decurtazione sia del trattamento retributivo che di quello di fine servizio e pensionistico dei dipendenti pubblici coinvolti, derivante dall’accumulo del montante contributivo, e risulterebbe irragionevole, oltrepassando i limiti previsti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, in tema di interventi legislativi idonei ad incidere su diritti quesiti quali quello alla retribuzione e al trattamento pensionistico, di cui, rispettivamente, agli artt. 36 e 38 della Costituzione, ha affermato il principio per cui “nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (in tal senso, sentenza n. 264/2005; in senso conforme, sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).
Anche la Corte di Giustizia UE ha più volte chiarito che, sebbene i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento siano di derivazione comunitaria, cionondimeno essi non impediscono ai legislatori nazionali di intervenire sulla normativa vigente per introdurvi modifiche che comportino un riassetto delle condizioni economiche proprie dei rapporti di durata, tra l’altro, precisando che spetta al giudice nazionale stabilire se le modifiche introdotte siano effettivamente non irrazionali e prevedibili (cfr. Corte di Giustizia CE, 10 settembre 2009, causa C-201/08, Plantanol, punti 46 e segg.; id., 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries, punto 34).
Tuttavia, l’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 non rispetterebbe le condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale affinché l’intervento modificativo del legislatore possa ritenersi razionale, in quanto detta disposizione inciderebbe in termini peggiorativi su un diritto soggettivo perfetto, non costituirebbe una misura graduale e progressiva ma un taglio della retribuzione improvviso e arbitrario, e non avrebbe una finalità perequativa o armonizzatrice dei trattamenti economici toccati, applicandosi unicamente ai dipendenti pubblici.
In merito alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della suddetta questione di legittimità, soggiunge il ricorrente che questa Sezione – seppur con riferimento ai magistrati contabili – si sarebbe già espressa in senso positivo (cfr. ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015).
5.1.3 Sotto un terzo profilo, la citata decurtazione della remunerazione determinerebbe, oltre alla violazione del diritto al lavoro e dell’obbligo di retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto ai sensi degli artt. 4 e 36 della Costituzione, anche un vulnus ai principi di indipendenza e autonomia dei magistrati previsti dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.
Anche in merito a tale censura le recenti ordinanze del TAR Lazio avrebbero prospettato analoghi dubbi e pertanto il ricorrente chiede al Collegio di sollevare la medesima questione di legittimità costituzionale anche nel caso in esame.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23-TER DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO IN L. N. 214/2011, DELL’ART. 1, COMMI 458, 459, 471 E 473, DELLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147, DELL’ART. 13, COMMA 1, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN L. N. 89/2014. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23 MARZO 2012, PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 16 APRILE 2012 N. 89. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 E 117 DELLA COSTITUZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INOSSERVANZA DI CIRCOLARI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, CARENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.
Ribadita l’incostituzionalità dell’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 sotto i vari profili sopra esposti, in seconda battuta il ricorrente contesta l’erronea soppressione delle indennità retributive di sua spettanza, operata in pretesa applicazione, oltretutto retroattiva, dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Tali disposizioni non sarebbero applicabili al caso di specie, giacché farebbero esclusivo riferimento agli impiegati civili dello Stato, mentre i magistrati, pur rientrando nella categoria dei dipendenti pubblici intesa in senso lato, non svolgerebbero funzioni assimilabili in tutto a qualsiasi impiegato dello stato.
Erroneamente, dunque, il Dicastero intimato avrebbe applicato l’art. 1, commi 458 e 459, cit., all’odierno esponente, equiparandone la posizione a quella degli impiegati civili rientrati in ruolo e giungendo ad eliminare l’erogazione in suo favore dell’indennità di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 121/1981, quale indennità speciale di Capo della Polizia Penitenziaria.
6 – Che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per difendere la piena legittimità e doverosità del proprio operato a termini di legge, legge le cui disposizioni vengono altresì argomentatamente ritenute scevre dai dedotti vizi di legittimità costituzionale;
7. Che con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento del 1° ottobre 2014, con il quale è stata interrotta la corresponsione in suo favore dell’assegno personale pensionabile relativo alla speciale indennità prevista dall’art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, riproponendo e specificando le censure svolte con il secondo motivo di ricorso;
8 – Che alla camera di consiglio convocata per l’esame della domanda cautelare, con ordinanza n. 4261/2015 dell’8 ottobre 2015, è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati; che in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 308 del 29 gennaio 2016, ritenute favorevolmente apprezzabili le esigenze dell’appellante, ha accolto l’appello ai fini della fissazione dell’udienza di merito e, per l’effetto, ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza medesima a questo Tribunale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., nella quale avrebbero potuto compiutamente delibarsi le questioni di incostituzionalità prospettate che, ad un sommario esame, al giudice di seconde cure apparivano rilevanti e non manifestamente infondate;
9 – Che all’esito dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2016 il ricorso è stato quindi introitato dal Collegio per la decisione;
10 – Che, ai fini della decisione delle complesse e delicate questioni evocate dall’odierno esponente, vanno tenute distinte le due vicende portate all’attenzione del Collegio: la prima, relativa all’applicazione dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e del successivo art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 – norme che hanno, rispettivamente, introdotto e ulteriormente ridotto il nuovo tetto economico agli emolumenti a carico delle finanze pubbliche – la cui stessa legittimità costituzionale viene posta in dubbio dal ricorrente; la seconda vicenda, legata all’applicazione dell’art. 1, commi 458 e 459, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disposizione che viene sostanzialmente contestata sul solo piano dell’applicabilità al caso concreto e non anche della legittimità;
11 – Che le suddette questioni riguardano entrambe l’odierno esponente in modo diretto e personale, andando ugualmente ad incidere –in pejus – sul suo trattamento retributivo ma che tuttavia discendono da disposizioni normative logicamente indipendenti e sono quindi suscettibili di essere trattate in modo disgiunto e autonomo, di tal che nessuna delle due assume carattere di pregiudizialità o di complementarità rispetto all’altra, mentre solo la prima questione, evocando dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, può formare oggetto di scrutinio nella presente sede; e che pertanto il Collegio rinvia ad altra sede la delibazione della seconda questione, per la decisione della quale, avendo ravvisato la necessità di maggiori ragguagli in ordine al titolo dell’originaria attribuzione al dott. Ionta dell’assegno personale pensionabile e non riassorbibile e alle modalità applicative del lamentato taglio dell’indennità suddetta, con ordinanza n. 7958 del 2016 ha posto a carico delle amministrazioni intimate l’esecuzione di incombenti istruttori;
12 – Che il Collegio deve dunque esaminare le plurime questioni di possibile illegittimità costituzionale, rispettivamente, dei ripetuti art. 23-ter del d.l. n. 201/2011 e 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 – sollevate dal ricorrente ma altresì deducibili d’ufficio e in tal senso integrate anche dal decidente – per la possibile violazione degli artt. 3, 4, 36, 38, 53, 97, 100, 101, 104, 108 e 117 della Costituzione, anche in riferimento all’art. 6 della CEDU;
13 – Che la rilevanza delle indicate questioni di legittimità costituzionale per la decisione del giudizio a quo non appare dubbia alla luce dell’esposizione dei fatti di causa, atteso che i provvedimenti impugnati con il primo motivo di ricorso trovano un’indefettibile base normativa nei citati art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, di modo che il loro eventuale annullamento per illegittimità costituzionale comporterebbe l’illegittimità derivata di quegli atti, con il conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso;
14 – Che ben più complesso è il vaglio della “non manifesta infondatezza” dei numerosi profili di illegittimità costituzionale sopra indicati, riservato al giudice a quo.
Non fondata appare, in primo luogo, la censura riferita al possibile profilo di illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione del principio della tutela dell’affidamento, di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, della Costituzione e 6 della CEDU; come già nelle precitate ordinanze della Sezione, il Collegio osserva che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia ha espressamente chiarito che questo principio è fondamentale nell’ordinamento europeo (fra le altre, la sent. CGUE, 14 settembre 2006, cause riunite C-181/04 e C-183/04, ha sancito che “i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie”), mentre sul piano interno la migliore dottrina e la giurisprudenza gli annettono una valenza costituzionale alla stregua dei principi di legalità (art. 1 Cost.), e di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) in condizioni di eguaglianza davanti alla legge (artt. 3 e 97).
Al riguardo, riconosciuta la piena operatività nel nostro ordinamento del principio di tutela della certezza giuridica e del legittimo affidamento, il Collegio tuttavia osserva che il nuovo tetto economico in esame – introdotto dall’art. 23-ter e ulteriormente ridotto dall’art. 13, comma 1, citt. – risponde agli obiettivi d’interesse pubblico generale lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati quanto al contenimento, alla trasparenza ed alla congruità della spesa pubblica, nel quadro dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione e dei principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., mentre la Corte costituzionale ha più volte chiarito che, salvi i limiti in materia penale derivanti dall’art. 25, comma 2, Cost., non è in linea di principio precluso al legislatore intervenire per mutare la disciplina dei rapporti di durata in corso, anche con disposizioni che modificano in senso sfavorevole situazioni soggettive perfette, purché nel limite del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del principio di affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che non appaiono violati nella fattispecie in esame (in senso conforme, Corte Cost., sentt. n. 92 del 2013, n. 166 del 2012, n. 525 del 2000, n. 211 del 1997, n. 409 del 1995).
La questione in esame si rivela pertanto, a giudizio del Collegio, non fondata.
15 – Che ugualmente non fondata – salvo quanto si dirà al numero successivo – è, per consolidata opinione del Collegio, la possibile questione di legittimità per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. riferita all’effetto delle disposizioni in esame di trattenimento forzoso di una parte (ampia) della remunerazione dell’attività lavorativa, che corrisponderebbe all’imposizione di un prelievo fiscale speciale, ovvero di un prelievo di natura tributaria perché imposto a fini di finanza pubblica e incidente in beni materiali dei percossi, ma discriminatorio in quanto gravante solo sui dipendenti pubblici, lasciando indenne la posizione di coloro che prestino servizio alle dipendenze di un datore di lavoro privato o esercitino attività libero-professionale.
Infatti, considera il Collegio che le descritte finalità di contenimento, trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica determinano, non irragionevolmente, una progressiva decurtazione, disciplinata ex lege, dei possibili ulteriori redditi al raggiungimento del tetto prefissato, indifferenziatamente applicata a tutti i compensi comunque posti a carico della finanza pubblica, senza che ciò possa generare, proprio per la sua trasversalità, indebite disparità di trattamento, divenendo quindi non rilevante, ai fini del giudizio a quo, la sua invocata qualificazione quale imposizione fiscale, che sembra comunque doversi escludere, in quanto la legge, in estrema sintesi, pone un “tetto” a regime all’erogazione a chiunque di somme a titolo retributivo (e pensionistico) poste a carico della finanza pubblica, anziché imporre un prelievo forzoso sulle somme percepite dal singolo interessato oltre il tetto prefissato.
16 – Che a conclusioni più articolate – peraltro già sviluppate da questo Tribunale nelle ripetute ordinanze nn. 5715, 5716, 5718, 5721, 5723, 5725, 5727 del 17 aprile 2015 e nn. 5833, 5835, 5836 e 5839 del 21 aprile 2015 nonché, più di recente, nelle ordinanze nn. 4153/2016 e 4250/2016 – si presta la questione di possibile illegittimità dell’art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e dell’art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, per violazione degli artt. 3, 4, 36 e 38 nonché dagli artt. 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, in quanto il meccanismo del tetto massimo degli emolumenti comporta che la remunerazione dell’esercizio della funzione di giudice ordinario, nella specie il servizio come Procuratore aggiunto della Repubblica, risulti fortemente ridotta con una corrispondente decurtazione del trattamento di fine servizio e pensionistico, sì da determinare una violazione del diritto al lavoro e ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro prestato oltre che un indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
17 – Che in tal modo la scelta dello Stato, mediante le disposizioni di legge in esame, di avvalersi del pieno apporto professionale del ricorrente (nulla la norma dicendo al riguardo, salve le sue eventuali dimissioni per evitare, in applicazione delle citate norme, di prestare attività lavorativa non adeguatamente retribuita) anziché disciplinare normativamente l’ipotesi in esame (ad esempio, prevedendo una opzione per funzioni più limitate e retribuite in minor misura, oppure del tutto onorarie e gratuite) e al tempo stesso di “di auto-esonerarsi” in parte dalla sua retribuzione (non ponendo alcuna deroga al tetto a tale riguardo, malgrado l’elevatissimo standard professionale raggiunto in ragione della delicatezza e dell’impegno delle funzioni da svolgere), appare costituzionalmente irragionevole, con la conseguente possibile violazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, quanto al diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità (oltreché alla qualità) del lavoro, nonché, indirettamente, dell’articolo 38 della Costituzione, in quanto la drastica riduzione della retribuzione – e quindi della relativa contribuzione – precludono la conseguente implementazione della tutela assistenziale e previdenziale garantita dall’ordinamento;
18 – Che a giudizio del Collegio sembra potersi parimenti dedurre la violazione dagli artt. 100, 101, 104 e 108 Cost., quanto al possibile vulnus allo status di indipendenza ed autonomia dei magistrati, protetto dalle predette disposizioni costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale, nel decidere questioni concernenti norme aventi ad oggetto la retribuzione e la disciplina dell’adeguamento retributivo dei magistrati, ha affermato che l’indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche mediante l’ “apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti concernenti, fra l’altro, la progressione in carriera ed il trattamento economico (così, fra le altre, sentenza n. 1 del 1978) che, in un assetto costituzionale dei poteri dello Stato che vede la magistratura come ordine autonomo ed indipendente, non possono esaurirsi in un mero rapporto di lavoro, in cui il contraente-datore di lavoro possa al contempo essere parte e regolatore di tale rapporto” (Corte Cost., sent. n. 223 del 2012);
19 – Che l’accertata rilevanza e non manifesta infondatezza della predetta questione incidentale di legittimità costituzionale dei citati artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, nei termini sopra evidenziati, determina la necessità di rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale sospendendo il presente giudizio fino alla sua decisione, per la parte relativa alla vicenda applicativa conseguente all’adozione delle disposizioni predette.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6647/2015, come in epigrafe proposto, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia nel merito e sulle spese, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, meglio evidenziata in premessa, degli artt. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011 e 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, in relazione agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione.
Dispone la sospensione parziale del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Retribuzione magistrati: il TAR Lazio rimette la questione alla Consulta proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Responsabilità civile dei magistrati: si definitivo alle norme proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito il testo della proposta di legge:
***
ART. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
ART. 2.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « che derivino da privazione della libertà personale » sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove »;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l’emissione Atti Parlamentari di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decretolegge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ».
ART. 3.
(Modifiche all’articolo 4 ed abrogazione dell’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. All’articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;
b) al comma 4, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni ».
2. L’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è abrogato.
ART. 4.
(Modifica dell’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. L’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:
« ART. 7. – (Azione di rivalsa). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.
2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.
3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove».
ART. 5.
(Modifica all’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. All’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto ».
ART. 6.
(Modifica all’articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. All’articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: « , entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 5, » sono soppresse.
ART. 7.
(Modifica all’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117).
1. All’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
« 2-bis. Il mancato esercizio dell’azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell’accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell’anno precedente e sull’esercizio della relativa azione di regresso ».
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]]>L'articolo Raccolta temi concorso magistratura anni precedenti proviene da Giurdanella.it.
]]>Inoltre lo spettro dell’illegittima del bando che abbiamo approfondito in questo articolo, potrebbe aprire l’accesso al concorso a moltissimi aspiranti magistrati. In particolare a coloro che, in possesso di determinati requisiti, abbiano completato la pratica forense di 18 mesi ma non siano ancora abilitati all’esercizio della professione.
A seguire, una raccolta temi estratti e non estratti ai concorsi di magistratura dal 1977 al 2014 divisi per materia (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo):
Per ulteriori informazioni sul concorso di magistratura consulta il nostro speciale cliccando qui
L'articolo Raccolta temi concorso magistratura anni precedenti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorso magistratura 2015. Arriva il bando per 340 posti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Concorso magistratura 2015. Arriva il bando per 340 posti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Ricorso collettivo Concorso in Magistratura 2011 proviene da Giurdanella.it.
]]>BANDO DI CONCORSO 2011 PER MAGISTRATO ORDINARIO
Ci è stato chiesto parere in ordine alla legittimità del nuovo bando di concorso per magistrato ordinario, pubblicato nella G.U. n. 86 del 28 ottobre 2011– 4a serie speciale – concorsi ed esami.
In particolare, sulla legittimità dell’articolo 2, nella parte in cui non consente l’ammissione al concorso anche a coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999.
Riteniamo che la limitazione introdotta dal bando di concorso sia illegittima, dovendo essere consentito ai soggetti immatricolati anteriormente all’anno accademico 1998-1999 di poter essere ammessi a partecipare al concorso in oggetto.
Pertanto, qualora la S.V. volesse farsi tutelare da questo studio legale è necessario che presenti comunque domanda di partecipazione al concorso e conferisca apposito mandato, agli avvocati Carmelo Giurdanella ed Ersilia Guzzetta, entro il 10 dicembre, attraverso le seguenti procedure:
1. personalmente, recandosi presso le seguenti sedi dello studio legale Giurdanella:
– Catania, Via Trieste n. 36, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: mercoledì 9.00 – 14.00
– Vittoria, Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 103, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9.00 – 14.00 e 15.00 – 18.00
– Roma, Via Barbieri 36 (Largo Argentina), previo appuntamento telefonico (095 7223878)
2. per posta, inviando procura notarile e scheda informativa.
Stampare la procura speciale e farla autenticare da un notaio.
Compilare, inoltre, la scheda informativa, e far pervenire il tutto a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
Studio Legale Giurdanella
Via Trieste, 36 – 95127 Catania
Costo
La quota da versare per il ricorso collettivo in oggetto è di € 500 + IVA.
Modalità di pagamento.
1. Contanti presso le suddette sedi dello studio legale Giurdanella
2. Bonifico bancario
intestato a Avv. Carmelo Giurdanella
presso Banca Agricola Popolare di Ragusa
c/c 1109159 abi 5036 cab 26300
IBAN IT 11 W 05036 26300 CC0111109159
Causale: Bando Magistrato Ordinario 2011
3. Vaglia on line (per dettagli clicca qui)
intestato a Chiara Molè
Via Trieste 36, 95127 Catania
4. Assegno bancario o circolare
intestato a Avv. Carmelo Giurdanella
Prova dell’avvenuto pagamento.
La prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere resa via fax (095.6113110), o via e-mail (catania@giurdanella.it) o via raccomandata A/R.
In caso di bonifico bancario, inviare la ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca; in caso di vaglia on-line, inviare numero del vaglia e parola chiave.
Lo Studio legale Giurdanella
L'articolo Ricorso collettivo Concorso in Magistratura 2011 proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Bando di concorso per magistratura: ‘Hanno diritto a partecipare i meri laureati, perché la fase transitoria non si è conclusa’ proviene da Giurdanella.it.
]]>Lamentano la mancata previsione di ammissione “automatica” al concorso dei “laureati in Giurisprudenza iscritti negli anni accademici precedenti al 1998-1999”.
Questi i fatti.
Il nuovo bando di concorso per magistrato ordinario, pubblicato nella G.U. del 28 ottobre 2011, dichiara conclusa la fase transitoria prevista dal decreto Castelli a favore dei laureati in possesso del solo titolo di Laurea, ma iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza prima dell’a.a. 1998-99.
Si tratta di aspiranti magistrati che finora hanno potuto accedere al concorso in virtù del regime transitorio previsto per il passaggio alla nuova disciplina (che ha trasformato quello per magistrato in concorso di “secondo livello”).
Il periodo transitorio, previsto dalla “Riforma Castelli” (D.Lgs. n. 160 del 5 aprile 2006) era di di cinque anni, ma è stato sospeso per un anno, dopo essere rimasto in vigore per soli tre mesi.
Il Bando, adesso, calcola il periodo transitorio, comprendendovi anche il tempo di sospensione dell’efficacia del decreto, col risultato di dichiarare conclusa la fase transitoria quinquennale, calcolata per intero dal 14 maggio 2006 (entrata in vigore decreto Castelli) al 28 ottobre 2011 (nuovo Bando).
Migliaia di aspiranti rimasti fuori ritengono erroneo il criterio di calcolo utilizzato dal Ministero, non potendo considerarsi conclusa una fase transitoria, in realtà rimasta “al palo” un anno e mezzo prima di prendere l’avvio.
Essi pertanto ritengono che dei cinque anni siano trascorsi, al più, solo poco più di un tre anni e mezzo, col risultato che il nuovo Bando entrerebbe a pieno titolo all’interno della “fase transitoria”.
Verrà a questo punto proposto un ricorso collettivo, patrocinato dallo Studio Legale Giurdanella (lo stesso della sentenza della Corte Costituzionale a favore della partecipazione al concorso di magistratura per gli “abilitati non iscritti all’albo”) per ottenere l’ammissione automatica al concorso dei laureati in Giurisprudenza, iscritti negli anni accademici precedenti al 1998-1999.
Deciderà il Tar Lazio, in merito alla richiesta dei ricorrenti di essere ammessi al concorso, ma gli interessati dovranno impugnare il bando entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e dunque entro il prossimo 27 dicembre, nonché presentare nei termini la domanda di partecipazione.
L'articolo Bando di concorso per magistratura: ‘Hanno diritto a partecipare i meri laureati, perché la fase transitoria non si è conclusa’ proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Cambia da oggi il concorso di magistratura: la Corte Costituzionale ammette gli abilitati non iscritti proviene da Giurdanella.it.
]]>Accolta in pieno la tesi difensiva sostenuta dall’avvocato Carmelo Giurdanella, costituitosi innanzi alla Corte Costituzionale, dopo aver ottenuto che il Tar Lazio rimettesse la questione al Giudice delle leggi.
La vicenda è nota. Alcuni giuristi d’impresa e dipendenti PA si erano visti escludere dall’esame di magistratura, nonostante fossero in possesso dell’abilitazione, “perchè non iscritti all’albo” e non potevano essere iscritti per l’incompatiblità derivante dallo status di impiegati, pubblici o privati. Hanno dunque impugnato la loro esclusione dal concorso, lamentando l’illegittimità costituzionale della previsione normativa ostativa.
La Consulta, con sentenza redatta da Alfonso Quaranta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, osservando che:
“Se l’intenzione di valorizzare una pregressa esperienza professionale sarebbe stata ragionevole … non può dirsi altrettanto della scelta, in concreto compiuta dal legislatore, di limitare la partecipazione al concorso per magistrato ordinario esclusivamente agli iscritti all’albo … senza, però, alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di esercizio professionale”.
La disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad ‘un requisito di ordine meramente formale’, l’iscrizione all’albo forense, del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino ‘solo’ abilitati a svolgere la professione di avvocato.
La disposizione … se consente la partecipazione al concorso a chi risulti appena iscritto, al limite persino da un solo giorno, nell’albo forense, la preclude, invece, a quanti abbiano conseguito l’abilitazione, si siano iscritti all’albo ed abbiano svolto la professione addirittura per alcuni anni, per poi doversi cancellare in ragione della sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità”
Adesso il prossimo bando di magistratura dovrà adeguarsi al nuovo precetto normativo e, quindi, ammettere tutti gli abilitati, a prescindere dalla loro iscrizione all’albo degli avvocati.
. . . . .
Corte Costituzionale
Sentenza 15 ottobre 2010 numero 296
(presidente Francesco Amirante, redattore Alfonso Quaranta)
. . . . .
La Corte Costituzionale
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nel procedimento vertente tra T. E. ed altri e il Ministero della Giustizia con ordinanza dell’11 novembre 2008, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione di M. M.;
udito nell’udienza pubblica del 21 settembre 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
udito l’avvocato Carmelo Giurdanella per M. M.
Ritenuto in fatto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario).
1.1.— Il remittente premette, in punto di fatto, di essere investito della domanda di annullamento, previa sospensione, del bando di concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23, del 21 marzo 2008. Deduce, inoltre, che l’articolo 2, lettera g), punto 6, del bando individua, quale requisito di ammissione al concorso, l’iscrizione del candidato all’albo degli avvocati.
Il giudice a quo ritiene che tale prescrizione realizzi una «ingiusta discriminazione» nei confronti di quei candidati che – come le ricorrenti nel giudizio principale – risultino aver conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense, ma che non vogliono o non possono iscriversi nel suddetto albo.
Ritenuta la citata previsione del bando una «pedissequa riproduzione» dell’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 111 del 2007, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, disponendo nel contempo l’ammissione delle ricorrenti, con riserva, al concorso, in attesa di «pronunzia definitiva sull’istanza cautelare», oltre che «della decisione di merito».
1.2.— Tanto premesso, il giudice a quo osserva che il sistema configurato dal d.lgs. n. 160 del 2006, pur a seguito delle modifiche operate dalla legge n. 111 del 2007, ha mantenuto il suo impianto di fondo, «ed in particolare l’opzione in favore del concorso di secondo grado, riservato quindi a soggetti aventi requisiti culturali e/o professionali specifici».
Rileva, inoltre, che tale opzione «non costituisce un’assoluta novità, bensì l’approdo di un travagliato progetto di riforma», alle cui origini si pone l’articolo 17, comma 113, della legge 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). Tale norma delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza».
In attuazione della delega – prosegue il remittente, nel ricostruire analiticamente l’evoluzione normativa intervenuta in materia – venne emanato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)». In particolare, ai sensi dell’art. 6 di tale decreto legislativo (che ebbe a sostituire il testo dell’art. 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»), si scelse di condizionare l’ammissione al concorso – relativamente agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza, a decorrere dall’anno accademico 1998/1999 – al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali, stabilendosi soltanto in via residuale la possibilità di ammissione dei candidati muniti della sola laurea in giurisprudenza. Infatti, unicamente nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati fossero risultate «inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito», era previsto che fossero ammessi – previo, peraltro, superamento della prova preliminare ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto – «anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza».
Successivamente, tuttavia, la citata disposizione – rammenta il TAR remittente – venne modificata, optando il legislatore per la eliminazione della prova preliminare, in forza di quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura).
Su questo sistema si è innestato, innovandolo profondamente, il già citato d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dalla successiva legge n. 111 del 2007, la cui disciplina si caratterizza sia per il venir meno della «preferenza accordata, quale canale privilegiato di accesso alla selezione, alla frequenza delle scuole di specializzazione nelle professioni legali» (concepite, in origine, quale «quale strumento di formazione» comune «a tutti gli operatori del diritto»), sia per la riconosciuta «eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico-professionale propria del magistrato».
In particolare, come detto, il legislatore ha individuato nell’iscrizione all’albo forense una delle condizioni per l’ammissione al concorso, disattendendo «l’originario progetto governativo» che, invece, «richiedeva l’esercizio della professione per almeno tre anni», in conformità alle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso il 31 maggio 2007.
1.3.— Orbene, della scelta compiuta dal legislatore con la norma censurata risulterebbe, secondo il remittente, «arduo comprendere la finalità», avendo l’iscrizione all’albo «valenza puramente formale». Essa nulla aggiungerebbe «alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito l’abilitazione, atteso che l’iscrizione medesima non è subordinata all’effettivo esercizio della professione di avvocato e non postula, quindi, nemmeno l’attualità dell’esperienza dalla stessa derivante».
L’irragionevolezza della previsione, inoltre, risulterebbe confermata dal fatto che «la peculiare formazione degli abilitati all’esercizio della professione forense è omogenea o comunque affine a quella richiesta al magistrato, laddove, viceversa, l’accesso al concorso è consentito anche ai possessori di titoli che non necessariamente denotano il possesso di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e dirigenti amministrativi aventi l’anzianità prescritta) ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica (come i dottori di ricerca)».
Inoltre, essendo «il criterio ispiratore della riforma» di «stampo pluralistico», giacché il legislatore ha scelto di valorizzare pregresse esperienze «eterogenee rispetto alla professione di magistrato», l’esclusione degli abilitati alla professione forense non iscritti all’albo degli avvocati appare al remittente «irrazionale ed arbitraria».
Significativo, al riguardo, risulterebbe – secondo il TAR del Lazio – «il raffronto con l’accesso consentito ai diplomati presso le scuole di specializzazione delle professioni legali», giacché il diploma da essi conseguito è valutato ai fini del compimento della pratica per l’accesso alla professione forense (e notarile) per il periodo di un anno (secondo quanto previsto del Decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, recante «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»).
Orbene, la circostanza che i diplomati presso le suddette scuole di specializzazione, mentre accedono, per ciò solo, al concorso per magistrato ordinario «sono comunque tenuti a compiere un anno di tirocinio per l’ammissione all’esame di avvocato» dovrebbe essere intesa, secondo il giudice a quo, nel senso che «il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato costituisca un quid pluris rispetto al diploma», conseguentemente, sarebbe del tutto irrazionale ammettere costoro al concorso «e che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato».
Infine, osserva il TAR del Lazio, non deve essere dimenticato che «la disciplina dell’accesso in magistratura ordinaria ha incidenza diretta sui valori costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza», sanciti per l’ordine giudiziario dall’art. 104, primo comma, Cost.
Se, dunque, il legislatore può legittimamente porsi alla ricerca di un «punto di equilibrio tra il perseguimento di una composizione pluralistica e paritaria del potere giudiziario e la creazione di un corpo magistratuale altamente qualificato e professionale», a tale obiettivo non sembra, tuttavia, rispondere la norma censurata. Essa subordina la partecipazione al concorso ad «un requisito di ordine meramente formale il quale viene in definitiva a costituire soltanto una incomprensibile, e ingiusta, barriera frapposta a soggetti i quali posseggono una formazione tecnica omogenea a quella richiesta per l’esercizio della funzione cui aspirano». A costoro, infatti, viene preclusa «la chance di pianificare un nuovo percorso di vita e professionale sol perché, allo stato, si trovano ad esercitare attività per le quali è stabilita l’incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato», secondo quanto previsto dall’articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).
1.4.— Non conferente, invece, appare – secondo il TAR rimettente – la comparazione stabilita dalle ricorrenti, sempre in ordine alla ragionevolezza della norma censurata, con la disposizione transitoria di cui all’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006, che contempla l’accesso diretto al concorso dei laureati iscrittisi all’università prima dell’anno accademico 1998-1999.
Nel premettere che «il legislatore gode di ampia discrezionalità nel collocare nel tempo le innovazioni normative», il TAR del Lazio osserva che la disposizione suddetta non appare «manifestamente discriminatoria o irragionevole», giacché essa tende ad un obbiettivo «di tutela delle aspettative di quanti abbiano iniziato il proprio percorso formativo, e correlativamente pianificato la propria esistenza, in epoca anteriore all’avvio del travagliato iter di riforma» della disciplina dell’accesso in magistratura.
1.5.— In forza delle considerazioni sopra illustrate il TAR del Lazio ha, dunque, sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, Cost., dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2006, come sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 111 del 2007, «nella parte in cui richiede, ai fini dell’ammissione al concorso per magistrato ordinario, che gli abilitati all’esercizio della professione forense siano anche iscritti al relativo albo professionale».
2.— Con atto depositato in cancelleria il 18 febbraio 2009 è intervenuta in giudizio M. M., parte ricorrente nel giudizio a quo, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. – della norma censurata e dell’art. 2, lettera g), del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008.
2.1.— Ribadisce la parte privata che «la previsione del requisito meramente formale dell’iscrizione all’albo degli avvocati», quale condizione per l’ammissione al concorso in magistratura, «costituisce soltanto una incomprensibile e ingiusta barriera frapposta a soggetti che, pur possedendo una formazione tecnica omogenea a quella richiesta per l’esercizio delle funzioni di magistrato, esercitano attività ritenute incompatibili con la professione di avvocato».
Ricorrerebbe, dunque, un primo vizio di costituzionalità per «palese violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento», atteso che l’esclusione di soggetti comunque abilitati all’esercizio della professione forense integrerebbe una limitazione non fondata «su finalità o interessi coerenti e conformi alla Costituzione».
Difatti, i titoli di ammissione al concorso dovrebbero essere individuati dal legislatore «nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e coerenza», in modo da garantire l’osservanza «dei principi costituzionali di non discriminazione e di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza».
Nel caso di specie, per contro, tali condizioni non risultano soddisfatte, sicché la Corte costituzionale – nel vagliare la ragionevolezza della censurata disposizione legislativa (scrutinio che implica «un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere»; sentenza n. 89 del 1996) – non potrà che pervenire alla declaratoria di illegittimità della stessa.
2.2.— Ripropone, per il resto, la parte privata le ragioni – già fatte valere nel giudizio principale – volte a contestare la legittimità dell’impugnato bando di concorso nella parte in cui detta una previsione analoga a quella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160 del 2006.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 51 e 104, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario).
1.1.— Il remittente premette, in punto di fatto, di essere investito della domanda di annullamento, previa sospensione, del bando di concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23, del 21 marzo 2008. Deduce, inoltre, che l’articolo 2, lettera g), punto 6, del suddetto bando individua, quale requisito di ammissione al concorso, l’iscrizione del candidato all’albo degli avvocati.
Ad avviso del giudice a quo tale prescrizione realizzerebbe una «ingiusta discriminazione» nei confronti di quei candidati che – come le ricorrenti nel giudizio principale – risultano aver conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense, ma che non vogliono o non possono iscriversi nel suddetto albo.
Orbene, poiché la citata previsione del bando costituisce una «pedissequa riproduzione» dell’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 160 del 2006, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3, lettera b), della legge n. 111 del 2007, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, disponendo nel contempo l’ammissione delle ricorrenti, con riserva, al concorso, in attesa di «pronunzia definitiva sull’istanza cautelare», oltre che «della decisione di merito».
1.2.— Secondo il TAR remittente, la censurata disposizione legislativa violerebbe gli artt. 3, 51 e 104, primo comma, Cost., giacché subordinerebbe – in modo irragionevole – la partecipazione al concorso per magistrato ordinario ad «un requisito di ordine meramente formale», introducendo «una incomprensibile, e ingiusta, barriera frapposta a soggetti» (coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense, senza essere però iscritti nell’albo degli avvocati) che pure «posseggono una formazione tecnica omogenea a quella richiesta per l’esercizio della funzione cui aspirano».
L’irragionevolezza della norma sarebbe resa evidente, innanzitutto, dal fatto che la «valenza puramente formale» dell’iscrizione all’albo nulla aggiungerebbe «alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito l’abilitazione, atteso che l’iscrizione medesima non è subordinata all’effettivo esercizio della professione di avvocato e non postula, quindi, nemmeno l’attualità dell’esperienza dalla stessa derivante».
Il carattere irragionevole della disposizione censurata sarebbe reso evidente, altresì, dalla circostanza che «la peculiare formazione degli abilitati all’esercizio della professione forense è omogenea o comunque affine a quella richiesta al magistrato, laddove, viceversa, l’accesso al concorso è consentito anche ai possessori di titoli che non necessariamente denotano il possesso di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e dirigenti amministrativi aventi l’anzianità prescritta) ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica (come i dottori di ricerca)».
Infine, l’irragionevolezza della disciplina in esame emergerebbe dal confronto con quanto previsto per i diplomati presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali, i quali – mentre accedono al concorso per magistrato ordinario per il solo fatto di aver conseguito tale diploma – «sono comunque tenuti a compiere un anno di tirocinio per l’ammissione all’esame di avvocato». Tale circostanza, difatti, denoterebbe come «il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato costituisca un quid pluris rispetto al diploma» di specializzazione, di talché sarebbe del tutto irrazionale ammettere al concorso per magistrato ordinario coloro che abbiano conseguito detto diploma, mentre analoga possibilità non è prevista, invece, «per coloro che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato».
2.― È intervenuta una delle ricorrenti nel giudizio a quo, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. – della norma censurata, oltre che dell’art. 2, lettera g), del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008.
3.― Preliminarmente, deve chiarirsi come oggetto del presente scrutinio sia la sola disposizione di legge censurata dal TAR del Lazio, non potendo il sindacato di questa Corte estendersi ad atti diversi da quelli indicati dall’art. 134 Cost., né – in ogni caso, su sollecitazione di parte – oltre i limiti del thema decidendum individuato nell’ordinanza di rimessione.
4.— La questione è fondata.
4.1.— In limine, deve osservarsi, quanto alle procedure di reclutamento degli appartenenti alla magistratura ordinaria, come le scelte compiute, negli ultimi anni, dal legislatore – sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 17, comma 113, della legge 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria – abbiano subìto una progressiva evoluzione. In effetti, come ha esattamente precisato l’ordinanza di rimessione, ad una iniziale tendenza ad attribuire rilievo preminente ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, ha fatto seguito un’opzione del tutto diversa, incentrata sulla eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico-professionale propria del magistrato.
Ne è scaturito un percorso non sempre lineare, come conferma proprio il contenuto della disposizione ora oggetto di scrutinio, la quale si presenta viziata da palese irragionevolezza, anche in relazione a quanto emerge dai lavori preparatori che hanno condotto alla sua approvazione.
4.2.— Sul punto occorre rammentare che il testo del disegno di legge governativo, dal quale è scaturita la legge n. 111 del 2007, individuava, tra i titoli di ammissione al concorso, non la mera iscrizione del candidato all’albo degli avvocati, ma l’effettivo esercizio della professione forense protratto da almeno tre anni.
Come si legge, infatti, nella relazione introduttiva al disegno di legge de quo, l’esistenza di un «comune humus culturale» con gli appartenenti all’ordine giudiziario era stata «ritenuta condizione necessaria e sufficiente» per l’inclusione – tra i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di selezione per l’ingresso nella magistratura ordinaria – anche «degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all’albo professionale» (A.S. 1447, in particolare, il punto 5). L’obiettivo governativo era, dunque, di dare vita ad «una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado tendenzialmente omogenea a quella stabilita per le altre magistrature», avendo il legislatore già individuato tra i soggetti legittimati a partecipare al concorso – per l’accesso alla magistratura sia amministrativa (articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali») che contabile (articolo 12, primo comma, lettera d, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante «Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti») – anche coloro che svolgono la professione forense da un congruo lasso di tempo, stimato, in entrambi questi casi, in non meno di cinque anni.
4.3.— Orbene, se l’intenzione di valorizzare una pregressa esperienza professionale sarebbe stata ragionevole (nonché coerente con la configurazione, quale concorso di secondo grado, di quello previsto per l’accesso alla magistratura ordinaria), non può dirsi altrettanto della scelta, in concreto compiuta dal legislatore, di limitare la partecipazione al concorso per magistrato ordinario esclusivamente agli iscritti all’albo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, senza, però, alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di esercizio professionale.
Come, infatti, osserva correttamente il remittente, la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo ad «un requisito di ordine meramente formale», l’iscrizione all’albo forense, del quale non si comprende l’idoneità a rivelare il possesso, in capo all’aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all’esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino “solo” abilitati a svolgere la professione di avvocato.
Devono, inoltre, essere poste in rilievo – in aggiunta al descritto profilo di intrinseca irragionevolezza – le conseguenze paradossali che scaturiscono dalla norma censurata e che costituiscono non già evenienze puramente contingenti ed accidentali, da ricollegare ad un suo funzionamento patologico, bensì effetti diretti del suo contenuto precettivo.
La disposizione de qua, infatti, se consente la partecipazione al concorso a chi risulti appena iscritto, al limite persino da un solo giorno, nell’albo forense, la preclude, invece, a quanti abbiano conseguito l’abilitazione, si siano iscritti all’albo ed abbiano svolto la professione addirittura per alcuni anni, per poi doversi cancellare in ragione della sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore).
4.4.— La manifesta irragionevolezza della norma censurata e la conseguente violazione dell’art. 3 Cost. ne comportano, dunque, l’illegittimità costituzionale, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori censure formulate dal remittente.
Pertanto, la norma censurata deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede, tra i soggetti ammessi a partecipare al concorso, anche coloro che abbiano soltanto conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale. Resta peraltro, fermo che continua ad essere preclusa l’ammissione al concorso medesimo di coloro che, iscritti all’albo forense, risultino aver riportato sanzioni disciplinari nel corso del loro esercizio professionale.
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall’articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2010. Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2010.
L'articolo Cambia da oggi il concorso di magistratura: la Corte Costituzionale ammette gli abilitati non iscritti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo La Corte Costituzionale sta per pronunziarsi sul concorso di magistratura: proviene da Giurdanella.it.
]]>La dottoressa Mara Marchese, assistita dall’avvocato Carmelo Giurdanella, difenderà innanzi alla Consulta le ragioni degli abilitati, impossibilitati ad iscriversi all’albo, perchè dipendenti, pubblici o privati, e per questo esclusi dal concorso di magistratura.
La questione è stata sollevata dal Tar Lazio, che ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità, con l’ordinanza numero 1366/2008 (estensore Silvia Martino), che si riporta per esteso di seguito.
. . . . .
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. I
(presidente Giovannini, relatore Martino)
Ordinanza
sul ricorso n. 6015/2008 proposto da Emanuela Tagliamonte, Ireneangela Smargiassi, Mara Marchese, Chiara Zompì, Esther Emma, rappresentate e difese dagli avv.ti Carmelo Giurdanella e Benedetta Caruso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Guido Scorza, in Roma, via di Monte Giordano n. 36;
Contro
– Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresento e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
(…)
Fatto e Diritto
1. Le ricorrenti hanno chiesto di partecipare al concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale, n. 23 del 21 marzo 2008.
Esse sono tutti abilitate alla professione di avvocato, ma non sono attualmente iscritte all’Albo perché dipendenti pubblici o dipendenti di banca.
Il bando di concorso, all’art. 2, lett. g) punto 6, richiede, quale requisito di ammissione, anche l’iscrizione all’Albo degli avvocati, in esecuzione dell’ultima legge che ha modificato le norme sull’ordinamento giudiziario, n. 111 del 2007.
Le ricorrenti ritengono di avere in tal modo subito un’ingiusta discriminazione, e, all’uopo, denunciano l’illegittimità del bando nella parte in cui l’ammissione al concorso degli abilitati all’esercizio della professione forense è stata condizionata all’iscrizione al relativo Albo professionale.
Si è costituito, per resistere, il Ministero della Giustizia.
Le ricorrenti Tagliamonte, Emma, Marchese e Zompì hanno anche proposto motivi aggiunti avverso i provvedimenti, nel frattempo intervenuti, con cui l’amministrazione ne ha formalmente disposto l’esclusione dal concorso.
Con ordinanza n. 4969/2008 è stata provvisoriamente accolta la domanda di tutela cautelare.
Le ricorrenti sono state pertanto ammesse con riserva al procedimento di concorso, in attesa – dopo la pronuncia da parte della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità che viene sollevata con la presente ordinanza – della pronunzia definitiva sull’istanza cautelare e della decisione di merito.
2. Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che il bando impugnato rappresenta, in parte qua, la pedissequa riproduzione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, così come modificato dall’art. 1 della l. n. 111 del 30 luglio 2007.
Esso non rappresenta, pertanto, il frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, ma il risultato dell’applicazione di puntuali previsioni legislative, di talché la sostanza delle censure dedotte si risolve nella pura dedotta questione di legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui richiede, per l’ammissione al concorso, che gli abilitati all’esercizio della professione forense siano anche iscritti all’Albo.
Giova, al riguardo, premettere il complessivo quadro normativo in cui si inserisce il ricorso in esame.
2.1. Con il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, in attuazione della delega di cui dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 25 luglio 2005, n. 150, è stata introdotta la “nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati”.
Per quanto qui interessa, l’art. 2, comma 1, decreto cit., ha previsto che al concorso siano ammessi coloro che “a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. […];
b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;
e) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.”
L’efficacia di tali disposizioni, è stata dapprima sospesa sino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, l. 24 ottobre 2006, n. 269. Le disposizioni medesime sono state successivamente parzialmente modificate con l. 30 luglio 2007, n. 111, pervenendosi all’attuale formulazione del sistema di accesso che prevede l’ammissione delle seguenti categorie di soggetti:
a) i magistrati amministrativi e contabili;
b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto collettivo onale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere onale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) gli avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, inoltre;
“5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.”.
Il raffronto tra le disposizioni testé riportate evidenzia che, anche con le modifiche apportate dalla l. n. 111/2007, è stato mantenuto l’impianto di fondo del sistema di accesso della riforma c.d. Castelli, ed in particolare l’opzione in favore del concorso di secondo grado, riservato quindi a soggetti aventi requisiti urali e/professionali specifici.
Tale opzione, peraltro, non costituisce un’assoluta novità, bensì l’approdo di un travagliato progetto di riforma che si è snodato per diverse legislature ma le cui diverse modulazioni appaiono tutte accomunate dall’affermazione dell’inadeguatezza del tradizionale sistema di accesso, aperto a tutti i laureati in giurisprudenza.
Le origini di tale disegno riformatore risalgono all’art. 17, comma 113, della l. 15 maggio 1997, n. 127, con la quale il Governo veniva delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: “semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, dell’obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi della facoltà di giurisprudenza”.
In attuazione della delega veniva emanato il d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Il decreto in questione prevedeva – relativamente agli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall’anno accademico 1998/1999 – che l’ammissione al concorso per uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali; esso prevedeva altresì, in via residuale, la possibilità di ammissione al concorso di candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza (art. 6, che ha novellato l’art. 124 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
In particolare, il cit. art. 124 veniva così modificato: “al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all’art. 17, comma 114, della l. 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall’art. 8 del presente ordinamento e abbiano gli altri requisiti previsti dalle leggi vigenti” (comma 1); il successivo terzo comma prevedeva peraltro che, qualora le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati in possesso del diploma fossero inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, fossero altresì ammessi, “previo superamento della prova preliminare di cui all’art. 123 –bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza” (comma 3).
Con la legge 13 febbraio 2001, n. 48 quest’ultima disposizione veniva modificata eliminando – in armonia con la sua prevista soppressione e con l’introduzione del sistema dei “correttori esterni” – il riferimento alla prova preliminare.
2.2. In applicazione della previsione relativa all’introduzione graduale del possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali come condizione per l’ammissione al concorso, veniva quindi prevista, per i laureati in giurisprudenza non in possesso del diploma di specializzazione nelle professioni legali, l’ammissione al concorso subordinatamente al superamento di una prova preliminare da svolgersi con l’ausilio di strumenti informatici e consistente nella risposta ad un questionario.
La prova in questione era disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. n. 398 che introduceva nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, l’art. 123-bis.
2.3. Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto della cit. l. 13 febbraio 2001, n. 48, in particolare con l’eliminazione della prova preliminare. Venivano quindi abrogate le disposizioni disciplinanti la prova in questione e l’obiettivo di semplificazione e di accelerazione dello svolgimento del concorso, prima garantito dalla stessa, veniva affidato ai c.d “correttori esterni”.
In via transitoria, nelle more dell’introduzione di tale sistema, l’art. 22 della l. n. 48/2001 stabiliva il mantenimento della prova preliminare, da svolgersi in conformità alla disciplina dell’art. 123 – bis.
2.4. Il sistema testé delineato è stato abrogato dall’art. 54 del d.lgs. n. 106/2006 e sostituito da quello di cui si controverte, nella versione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 111/2007.
Nella nuova disciplina è chiaramente venuta meno la preferenza accordata, quale canale privilegiato di accesso alla selezione, alla frequenza delle scuole di specializzazione nelle professioni legali, le quali erano state in origine concepite quale strumento di formazione post universitaria comune a tutti i futuri operatori del diritto.
Risulta poi di immediata evidenza- come si ammette anche nella relazione di accompagnamento al d.d.l. poi divenuto la l. n. 111/2007 – l’eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico – professionale propria del magistrato (“si è ritenuto opportuno riconoscere un valore di ammissione al concorso anche ad esperienze, se pur in parte eterogenee rispetto alla professione di magistrato, comunque caratterizzate dall’esercizio di specifiche pubbliche funzioni, come per i funzionari della carriera direttiva della p. a. e per i docenti in materie giuridiche tra il personale di ruolo delle università […]”.
Relativamente agli avvocati, l’originario progetto governativo richiedeva l’esercizio della professione per almeno tre anni (“la considerazione della presenza di un comune humus urale é stata ritenuta condizione necessaria e sufficiente per una previsione analoga in favore degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all’albo professionale”), in adesione alle osservazioni svolte dal C.S.M., nel parere reso, ai sensi dell’art. 10 comma 2, della l. n. 195 del 1958, in data 31 maggio 2007.
L’Organo di autogoverno aveva infatti positivamente valutato l’originaria formulazione, in tale parte, del progetto governativo, in quanto ritenuta effettivamente idonea a ridurre la potenziale platea dei candidati, tenendo conto del fatto che coloro i quali abbia iniziato “questo percorso” possono “aver già maturato in modo adeguato una propria scelta professionale e nel contempo” debbono “aver mantenuto a un livello elevato la propria preparazione per poter affrontare congruamente una prova selettiva, cui partecipano concorrenti che hanno sicuramente curato la preparazione teorica”.
Nel corso dell’iter parlamentare, il requisito relativo all’esercizio della professione per almeno tre anni è stato soppresso in quanto ritenuto non coerente con l’ampio ventaglio dei titoli di accesso contestualmente previsti, tra i quali ve ne sono alcuni che rappresentano indubbiamente un quid minus rispetto all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Nel testo definitivamente licenziato è stato però inserito il requisito dell’iscrizione all’Albo, del quale è invero arduo comprendere la finalità, avendo esso valenza puramente formale.
La mera iscrizione all’Albo non aggiunge infatti alcunché alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito l’abilitazione, atteso che l’iscrizione medesima non è subordinata all’effettivo esercizio della professione di avvocato e non postula, quindi, nemmeno l’attualità dell’esperienza dalla stessa derivante.
L’irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza ove si ponga mente al fatto che la peculiare formazione giuridica degli abilitati all’esercizio della professione forense è omogenea o comunque affine a quella richiesta al magistrato, laddove, viceversa, l’accesso al concorso è consentito anche ai possessori di titoli che non necessariamente denotano il possesso di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e dirigenti amministrativi aventi l’anzianità prescritta) ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica (come i dottori di ricerca).
Se, dunque, il criterio ispiratore della riforma è di stampo pluralistico, al punto da valorizzare anche il possesso di esperienze pregresse sicuramente “eterogenee rispetto alla professione di magistrato”, l’estromissione degli abilitati all’esercizio della professione forense che non possono (o non vogliono) iscriversi all’Albo, appare irrazionale ed arbitraria.
Significativo, al riguardo, risulta il raffronto con l’accesso consentito ai diplomati presso le scuole di specializzazione delle professioni legali.
Le ricorrenti hanno correttamente richiamato quanto già osservato da questa stessa Sezione, in relazione al precedente sistema di accesso introdotto con la l. n. 48/2001 (sopra brevemente sintetizzato), la cui originaria formulazione, come noto, non prevedeva l’esonero dal test preliminare per gli abilitati all’esercizio della professione forense.
In quella occasione il Tribunale rilevò che, secondo la previsione del d.m. 11.12.2001, n. 475 (tuttora vigente), il diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato ai fini del compimento della pratica per l’accesso alla professione (oltre che di notaio) per il periodo di un anno.
La circostanza che i diplomati in questione, allora come ora, “accedano direttamente al concorso di uditore giudiziario, mentre sono comunque tenuti a compiere un anno di tirocinio per l’ammissione all’esame di avvocato, lascerebbe intendere che il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato costituisca un quid pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che appare irrazionale che i diplomati siano ammessi direttamente al concorso ad uditore giudiziario e che lo stesso non sia previsto per coloro che abbiano conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato” (così, le numerosissime ordinanze di rimessione emanate tra il 30 luglio e il 7 ottobre 2004).
La disposizione in questione attua, del resto, la specifica previsione dell’art. 17, comma 114, della cit. l. n. 127 del 1997, secondo cui “anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alla professione di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
Le considerazioni allora svolte (sulle quali, per inciso, la Corte Costituzionale non ebbe modo di esprimersi in quanto il legislatore con d.l. 7.9.2004, n. 234, conv. in l. 5.11.2004, n. 262, incluse, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare, anche i laureati in giurisprudenza in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense), assumono ben maggiore pregnanza nel mutato sistema di accesso alla magistratura ordinaria, in cui il possesso dei titolo prescritto non esonera semplicemente dalla prova preliminare ma condiziona, in quanto requisito di ammissione, la stessa possibilità di competere per assumere siffatta elevata e delicata funzione “in condizioni di uguaglianza”, secondo i canoni dettati dalla Carta fondamentale.
Non deve, altresì, essere dimenticato che la disciplina dell’accesso alla magistratura ordinaria ha incidenza diretta sui valori costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Ordine giudiziario.
Il sistema congegnato dal Legislatore appare ispirato dalla necessità, si è osservato in dottrina, di trovare un punto di equilibrio tra il perseguimento di una composizione pluralistica e paritaria del potere giudiziario e la creazione di un corpo magistratuale altamente qualificato e professionale.
Alla ricerca di siffatto punto di equilibrio, nel caso oggi in rilievo, non sembra rispondere la previsione di un requisito di ordine meramente formale il quale viene in definitiva a costituire soltanto una incomprensibile, e ingiusta, barriera frapposta a soggetti i quali posseggono una formazione tecnica omogenea a quella richiesta per l’esercizio della funzione cui aspirano. Ad essi viene cioè preclusa in radice la chance di pianificare un nuovo percorso di vita e professionale sol perché, allo stato, si trovano ad esercitare attività per le quali è stabilita l’incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato (cfr. l’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933) e cioè per una ragione del tutto estrinseca al concorso in magistratura.
3. Non appare invece conferente, in ordine alla ragionevolezza della previsione normativa qui in esame, la comparazione istituita dalle ricorrenti con la disposizione transitoria, rimasta immutata anche dopo le modifiche apportate dalla l. n. 111/2007, secondo cui “Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso al concorso avviene con le modalità di cui al presente articolo.” (art.2, comma 5, d.lgs. cit.).
E’ opportuno ricordare che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel collocare nel tempo le innovazioni normative, specie nel caso in cui, come nella specie, si determini a rilevanti progetti di riforma di interi settori dell’ordinamento, in relazione ai quali è anzi del tutto normale che venga dettato un insieme di norme destinato a disciplinare la “transizione” dall’uno all’altro sistema.
A ciò si aggiunga che la disposizione in esame non appare al Collegio manifestamente discriminatoria o irragionevole.
Essa è evidentemente ispirata a quelle, sopra ricordate, del d.lgs. n. 398 del 1997 e risulta coerente con l’originario progetto di riforma dell’accesso alla magistratura ordinaria, varato quello stesso anno, che si imperniava sulla previsione dell’introduzione graduale del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per le professioni legali quale requisito generale e “privilegiato” per l’ammissione al concorso.
Nel mutato contesto ordinamentale, la previsione dell’accesso diretto dei laureati iscrittisi all’università prima dell’anno accademico 1998 – 1999 vede rafforzato l’originario significato di tutela delle aspettative di quanti abbiano iniziato il proprio percorso formativo, e correlativamente pianificato la propria esistenza, in epoca anteriore all’avvio del travagliato iter di riforma.
La difesa erariale ha ad esempio richiamato la circostanza che le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di durata biennale, sono state in concreto istituite soltanto a decorrere dall’anno accademico 2000/2001.
Più in generale, è giocoforza rilevare che, con l’immediata soppressione del sistema di accesso basato sulla prova preliminare – e in assenza di disposizioni transitorie – un’intera generazione di laureati in giurisprudenza avrebbe visto definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di partecipare al concorso, tenuto anche conto dei tempi necessari per acquisire i titoli di ammissione previsti dalla nuova disciplina.
A ciò si aggiunga, da un lato, che l’efficacia della disposizione è limitata nel tempo, e, dall’altro, che essa appare coerente anche con l’esigenza oggettiva, più volte manifestata dall’Organo di autogoverno della magistratura ordinaria, di conseguire la creazione di un corpo magistratuale avente un livello medio di età non eccessivamente elevato e, sotto tale profilo, il più possibile omogeneo.
4. Quanto in precedenza argomentato giustifica peraltro la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 51 e 104, comma 1, della Costituzione, dell’art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 160/2006, così come modificato dalla l. n. 111/2007, nella parte in cui richiede, ai fini dell’ammissione al concorso per magistrato ordinario, che gli abilitati all’esercizio della professione di avvocato siano anche iscritti al relativo Albo professionale.
Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così dispone:
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 51 e 104, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. f) della l.n. 160/2006, così come modificata dalla l. n. 111/2007, nella parte in cui richiede, ai fini dell’ammissione al concorso per magistrato ordinario, che gli abilitati all’esercizio della professione di avvocato siano anche iscritti al relativo Albo professionale.
b) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
c) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008.
Giorgio Giovannini Presidente
Silvia Martino Estensore
L'articolo La Corte Costituzionale sta per pronunziarsi sul concorso di magistratura: proviene da Giurdanella.it.
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