medici specializzandi Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/medici-specializzandi/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 18 Dec 2017 20:46:02 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Cassazione: medici specializzandi alle Sezioni unite https://www.giurdanella.it/2015/11/cassazione-medici-specializzandi-alle-sezioni-unite/ Fri, 20 Nov 2015 10:35:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29449 La Corte di Cassazione, VI sez. Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015,  ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’ assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. La vicenda al centro del ricorso riguarda i medici specializzandi, che avevano frequentato le scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore […]

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La Corte di Cassazione, VI sez. Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 23652 depositata il 18 novembre 2015,  ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’ assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

La vicenda al centro del ricorso riguarda i medici specializzandi, che avevano frequentato le scuole universitarie di specializzazione di medicina prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 257/91, e che si erano rivolti alla Corte di Appello di Palermo,  per ottenere il pagamento della giusta remunerazione o il risarcimento del danno per la mancata percezione della stessa,  per inadempimento da parte della Stato degli obblighi Ue derivanti dalle direttive 75/362 e 82/76.

I giudici palermitani di secondo grado avevano accolto la richiesta limitando il risarcimento agli anni dal 1982/83 al 1990/91, applicando il termine di prescrizione decennale dall’entrata in vigore della legge n. 370/99 e condannando il Governo a versare 6.713 euro a ciascun ricorrente.

Per tali motivi, il Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione alla Corte di Cassazione. I controinteressati lamentano invece la mancata applicazione del risarcimento anche per gli anni antecedenti al 1983.

La vicenda riguarda dunque  l’estensione o meno del risarcimento del danno per inadempimento del diritto Ue prima del 1983.

La corte rileva che indubbiamente lo stato italiano a partire dal 1 gennaio 1983  è inadempiente alle direttive UE per non aver organizzato i corsi di specializzazione in modo conforme alle stesse e che fino a tale data l’inadempimento non sussisteva in quanto non era scaduto il termine per il recepimento delle direttive, di conseguenza il corso di specializzazione iniziato prima di tale data non poteva qualificarsi in violazione della direttiva comunitaria.

Di conseguenza ad avviso della Corte, i medici che si sono immatricolati o iscritti ad un corso di specializzazione antecedente a tale data in cui lo Stato non era ancora inadempiente, non possono considerarsi danneggiati in quanto ad essi non andava applicata la normativa comunitaria e quindi non può sorgere in capo ad essi alcun diritto di risarcimento per un inadempimento che non c’è.

Tuttavia sulla questione la giurisprudenza è discorde, la sezione lavoro infatti propende per la necessaria e retroattiva integralità del ristoro del danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria, ritenendo contraria al principio della primazia del diritto comunitario l’esclusione di ogni risarcimento del danno per i medici che avevano comunque iniziato la frequenza dei corsi di specializzazione prima del 1983.

Considerato il contrasto sulla vicenda, la Corte di Cassazione ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

 

 

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Test scuola specializzazione medicina: il TAR respinge https://www.giurdanella.it/2015/03/test-scuola-specializzazione-medicina-il-tar-respinge/ Tue, 17 Mar 2015 15:51:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27169 Aveva destato scalpore la vicenda relativa ai test per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina che si sono svolti alla fine del 2014. Per un mero errore materiale si era verificata una inversione nella somministrazione di due quesiti relativi all’Area medica e dei Servizi clinici. Dopo le prime incertezze, il MIUR aveva “salvato” le prove, eliminando […]

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Aveva destato scalpore la vicenda relativa ai test per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina che si sono svolti alla fine del 2014. Per un mero errore materiale si era verificata una inversione nella somministrazione di due quesiti relativi all’Area medica e dei Servizi clinici.

Dopo le prime incertezze, il MIUR aveva “salvato” le prove, eliminando di fatto i quesiti incriminati che di conseguenza perdevano la rilevanza in merito alla redazione delle graduatorie.

Un gruppo numeroso di medici aveva presentato un ricorso collettivo, con il quale chiedevano l’annullamento del test e l’ammissione in sovrannumero alla scuola di specializzazione prescelta.

I giudici amministrativi, con sentenza n n°3926/2015 hanno respinto il ricorso in quanto non è presente alcuna prova dei vizi  “disparità di trattamento, eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza, arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”

Tra le motivazioni il Tar Lazio ha rilevato che l’inversione delle domande è avvenuta ma ha “comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia”.

Il Tar conclude sottolineando come “a fronte di un minor danno si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate”.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza:

N. 03926/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01000/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2015, proposto da: […];

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; Cineca in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Alessandro Arca, Chiara Sonnino controinteressati non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

delle graduatorie provvisorie nominative nazionali per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l’a.a. 2013/2014 pubblicate in data 5 novembre 2014, con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso si collocherebbe tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i concorrenti che lo precedono e delle relative preferenze di sede, in relazione a ciascun ricorrente;

del provvedimento in data 3 novembre 2014 con il quale il MIUR accertata la avvenuta inversione di trenta quesiti sottoposti ai candidati, decideva di escludere da ciascuna delle due prove di Area due sole domande ritenute non pertinenti numeri 3 e 4 per l’Area Medica e n. 8 e 17 per l’Area Servizi clinici, attribuendo conseguentemente ad ogni ricorrente un punteggio pari a 1 per ciascuna delle due domande (ed eliminando le penalità pari a 0,3 dallo stesso eventualmente subita per ogni domanda originariamente ritenuta errata);

del parere della Commissione Nazionale nominata con D.M. 24 luglio 2014, n. 584 ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 recante “Regolamento concernente modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina…” con cui sono stati ritenuti non pertinenti due soli quesiti per area;

dei verbali della Commissione del 28 – 29 – 30 e 31 ottobre 2014;
dei comportamenti e/o atti di estremi ignoti con i quali il MIUR che ha proceduto al ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area considerate non pertinenti e di tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati, nonché ove occorra del bando di cui al DMIUR 8 agosto 2014, n. 612,
del D.MIUR 30 giugno 2014, n. 105 limitatamente ai profili di illegittimità lesivi della posizione in graduatoria degli odierni ricorrenti, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
1. Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 12 gennaio 2015 e depositato il successivo 20 gennaio, i ricorrenti espongono di avere preso parte al

test di ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l’a.a. 2013/2014 in date comprese tra il 28 ed il 31 ottobre 2014.
Rappresentano in fatto che il test consisteva in:
una prima parte generale composta da 70 quesiti, comuni per tutte le scuole, con 4 opzioni di risposta, calendarizzata per il 28 ottobre;

una seconda parte, composta da 30 quesiti con 4 opzioni di risposta, differenziati a seconda dell’area prescelta – area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici – da svolgersi rispettivamente il 29, 30 e 31 ottobre;
una parte specifica per scuola, composta da ulteriori 10 quesiti specifici con 4 opzioni di risposta.

A seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il MIUR rilevava che nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell’Area Medica e quelle dell’Area dei Servizi Clinici si era verificata l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli delle prove del 31 ottobre. E cioè ai candidati che si accingevano a sostenere la prova relativa all’Area Medica erano state somministrate le domande dell’Area dei Servizi Clinici e viceversa.

Espongono ancora che mentre, in prima battuta il Ministero aveva deciso di annullare e ripetere le prove coinvolte nell’errore determinato dal CINECA, successivamente verificava che 28 domande su 30 di ciascuna Area erano comunque valide ai fini della selezione, tranne due domande.

In particolare da una nota ministeriale si evinceva che “a seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si era deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”.

Venivano così eliminate le domande n. 3 e n. 4 dall’Area Medica e le domande n. 8 e 17 dall’Area Servizi Clinici.
Conseguentemente ad ogni candidato è stato attribuito un punteggio pari a +1 per entrambe le domande e ad essi veniva trasmesso soltanto il compito contenente il punteggio ricalcolato a seguito dell’annullamento delle domande.

Rappresentano ancora in fatto che le prove si sarebbero svolte con numerose irregolarità, come il mancato collegamento ad INTERNET e l’utilizzo di telefoni e dispositivi durante i quiz.
Non essendosi dunque utilmente collocati nella graduatoria finale delle Scuole di Specializzazione di interesse e premesse alcune note sulla legittimazione del Codacons ad agire i ricorrenti deducono dunque le censure che saranno meglio oltre esposte ed esaminate.

2. Concludono chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali onde consentire l’ammissione con riserva in soprannumero al fine della immatricolazione presso la Scuola di Specializzazione prescelta, nella sede indicata quale prima scelta, con contestuale riconoscimento del diritto al relativo trattamento economico, senza alcun effetto sulle posizioni dei candidati risultati in posizione utile in graduatoria; chiedono la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 c.p.a., al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di danaro a titolo di risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, conseguenti all’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa nella somma ritenuta di giustizia e di disporre ai sensi dell’art. 34, comma 2 lett. e) le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio.

3. Con decreto monocratico del 22 gennaio 2015 l’istanza cautelare è stata rigettata.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni.

5. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti costituite.

DIRITTO

1. Si prescinde dalla eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente

Amministrazione dell’istruzione in quanto il ricorso è nel merito infondato. Riguardo all’eccezione, comunque, se in generale possono essere condivise le osservazioni del MIUR laddove, nel riprendere la pur recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla conflittualità nell’ambito delle condizioni di legittimazione e di interesse di cui siano titolari, nel caso, i 183 ricorrenti (Consiglio di Stato, sezione III, 8 luglio 2014, n. 3471, sezione IV, 10 giugno 2014, n. 2697) rappresenta che nel caso di specie questi ultimi non si sono curati di specificare le singole posizioni di ciascuno, va, invece, osservato che, nel caso in esame, esse risultano specificate, nel senso che a fianco del nominativo di ciascuno di essi sono indicate le scuole di specializzazione cui aspirano. Il fatto è che già nel momento in cui vi sono più soggetti che aspirano ad una stessa Scuola di Specializzazione la posizione di costoro si presenta reciprocamente confliggente.
2. Ciò premesso, le censure non possono essere condivise.
2.1 Con la prima gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dagli articoli 7, comma 9 del bando per avere il Ministero sottoposto ai candidati 28 quesiti non attinenti all’area prescelta e riferibili alle materie riconducibili ai settori scientifico disciplinari connessi a diversa area, di cui all’Allegato 2 del bando; violazione dei principi di competenza specifica, rigore e trasparenza; violazione del divieto della P.A. di modificare ex post il bando di concorso lex specialis della procedura selettiva; lesione del legittimo affidamento dei candidati.
Rappresentano che la procedura in questione si è svolta per la prima volta a livello nazionale in attuazione del disposto di cui all’art. 21, comma 1 del d.l. 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2013, n. 128

relativo al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e dei titoli dei medici che ha reso necessario che le procedure di accesso alle Scuole di Specializzazione medica si svolgessero in maniera uniforme, omogenea e trasparente.

Tali finalità appaiono nettamente contraddette dalla inversione dell’intero blocco di quesiti di due Aree la Medica e quella dei Servizi Clinici, in aperta violazione dell’art. 7, comma 9 del bando di cui al D.M. n. 612 del 2014, laddove tale disposizione, per la seconda prova prescriveva che i 30 quesiti fossero “definiti in relazione agli scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento indicati nell’allegato 2.”.

La inversione dei quesiti costituisce dunque una aperta violazione del bando per quanto sopra dettato, laddove arrivando a ritenere sostanzialmente coincidenti i quesiti previsti per le diverse aree si giungerebbe a negare la forte articolazione e interdisciplinarietà dell’intero sistema delle conoscenze mediche, disconoscendosi l’utilità della distinzione delle prove in base alle aree prescelte, tutto ciò in lesione anche del principio dell’affidamento (C. Stato sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328; e sul valore della lex specialis cita: C. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2709).

2.1.2 La censura che sotto il profilo meramente formale e puntuale apparirebbe inconfutabile, è del tutto contraddittoriamente prospettata, proprio per il suo esplicito riferimento alla “interdisciplinarietà delle conoscenze mediche”. Sol se si rifletta alla richiamata interdisciplinarietà della scienza medica, infatti, ciò basterebbe ad azzerare qualsiasi questione di illegittima “inversione” di quesiti o di illegittima “neutralizzazione” delle domande riferite a settori medico/scientifici

diversi, le cui domande, dunque, in base alle stesse prospettazioni di parte ricorrente, potrebbero “fluttuare” da un’Area all’altra senza problemi.
Ciò posto basta procedere ad un attento confronto della fattispecie giuridica data dal bando con quella concretamente verificatasi per rilevare come la censura non appaia neppure condivisibile, a causa della seconda parte dell’art. 7, comma 9 del bando stesso, che prevedelitteraliter che la “valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area di riferimento”, che sono indicati nella quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando e comprendono testualmente insegnamenti comuni alle due Aree come Anatomia Patologica, Medicina interna, Fisiologia.

Tale osservazione impedisce che l’inversione dei quesiti, pur erroneamente effettuata, possa essere ritenuta radicalmente inficiante l’intera procedura in base alla dedotta violazione del principi di cd. “competenza specifica”, proprio per essere le domande ab origine riferite comunque a materie che, ancorchè inserite in tre Aree differenti, non avrebbero potuto che essere ricondotte a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali in sede di valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici.

2.2. Con la seconda doglianza deducono la violazione e falsa applicazione del Regolamento di cui al D.M. 30 giugno 2014, n. 105; violazione e falsa applicazione delle prescrizioni del bando di cui al D.M. n. 612 dell’8 agosto 2014 in particolare dell’art. 7; violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della P.A. per non avere il MIUR e la Commissione Nazionale indicato i criteri adottati per la scelta delle due domande per area ritenute non pertinenti, difetto di motivazione e arbitrarietà, difetto di istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza e logicità; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; disparità di trattamento,

travisamento dei fatti e di ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.
I ricorrenti osservano che la scelta del Ministero di condividere le valutazioni della Commissione Nazionale incaricata di validare i quiz, non ritenendo pertinenti solo due domande per area sui trenta quesiti somministrati è sprovvista di idonea motivazione.

Lamentano che non è dato comprendere perché solo due domande su trenta sono state annullate, malgrado i quesiti invertiti fossero trenta per entrambe le aree e malgrado anche altri quesiti sarebbero stati pertinenti ad un’area diversa ed indicano per l’Area Medica le domande 8, 9, 12, 13, 14 e 17 riferibili all’Area dei Servizi Clinici BIO/10 e MED/07 e per l’Area dei Servizi Clinici le domande 1, 2, 9, 12 e 20 riferibili alla Area Medica BIO/14.

La censura può essere esaminata insieme alla quinta, con la quale gli interessati fanno valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 del bando per essere i 28 quesiti somministrati riferibili solo ad alcuni e non a tutti i settori scientifico disciplinari di cui all’Allegato 2.

Con essa gli interessati lamentano che le modalità di svolgimento delle prove hanno comportato la violazione dell’art. 7, comma 9 del bando nella parte in cui prevede che i quesiti sottoposti ai concorrenti nella seconda parte specifica di area dovessero comportare la valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici riferibili alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell’area medesima così come individuati dall’Allegato 2.

Ed invece, in particolare, per l’Area Servizi Clinici non risulterebbe somministrato alcun quesito riguardante il SSD MED/38, BIO/09, MED/07, BIO/10 e BIO/16 e per l’Area Medica non si rinverrebbe alcuna domanda relativa al SSD MED/38. 2.2.1 Le censure non appaiono condivisibili.

Quanto alla seconda, pur dovendo riscontrarsi la presenza di massime giurisprudenziali tendenti a stigmatizzare sotto il profilo del travisamento dei fatti l’operato degli organi di un concorso che formulino ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando, fattispecie peraltro solo in parte assimilabile alla avvenuta inversione dei quesiti tra le due Aree Medica e dei Servizi Clinici del caso in esame, (Consiglio di Stato, sezione IV, 26 luglio 2008, n. 3671 e 3673 e 29 febbraio 2008, n. 774), inversione che ha comunque riguardato quesiti afferenti alla Scienza medica e non ad altra materia, tuttavia è da rilevare che l’espressione sopra riportata dell’art. 7, comma 9 del bando e secondo cui: “La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali…” non consente di ritenere fondato il dedotto difetto di motivazione, dato il riferimento a “tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali”.

Tale riflessione è pure suffragata dalla memoria dell’Amministrazione, laddove si rileva che, secondo quanto riportato nel verbale del 3 novembre 2014 della Commissione nazionale, quest’ultima non aveva potuto fare a meno di rilevare le sovrapposizioni tra i settori scientifico disciplinari fondamentali con riferimento alle Scuole di Specializzazione di Area Medica e di Area dei Servizi Clinici; comunanza ricondotta al fatto che molte discipline erano “fondamentali nella formazione e soprattutto nell’esercizio dell’attività professionale in ambito medico chirurgico e dei servizi”, sicchè molte delle domande ricomprese nei due gruppi di trenta quesiti apparivano riconducibili a settori scientifico disciplinari comuni tra le due aree.

E, come si ripete basta la lettura della quarta colonna della Tabella di cui all’Allegato 2, citato dal bando per verificare che non solo l’Area Medica e quella dei Servizi Clinici per le quali si è verificata l’inversione vi sono insegnamenti

comuni, ma ciò si verifica come è logico per gli insegnamenti di tutte e tre le Aree, quella Chirurgica compresa.
Né in tale condivisione degli arresti procedurali operati dalla Commissione nazionale da parte del MIUR è dato rinvenire alcuna violazione della regola del bando, per la circostanza che in realtà mancherebbero quesiti riferibili ad alcuni settori scientifico disciplinari, come dedotto con la quinta censura e neppure può concordarsi con l’aspetto della seconda con il quale vengono poste in risalto l’appartenenza di ulteriori quesiti delle due Aree a settori disciplinari rispettivamente appartenenti all’uno piuttosto che all’altro e viceversa.

A tali profili si oppongono sia la superiore osservazione, espressione di discrezionalità tecnica, in ordine alla sovrapposizione tra i settori disciplinari fondamentali, sia la costante giurisprudenza in tema di opinabilità delle questioni sottese alla formulazione dei quesiti in materia di prove d’esame e di concorsi (in tema di quesiti del concorso notarile, ma mutuabile al caso di specie cfr.: Consiglio di Stato, sezione IV, 27 aprile 2012, n. 2484) che li sottrae al sindacato debole del giudice amministrativo, come dalla sezione peraltro posto in rilievo in altre analoghe occasioni (TAR Lazio, III bis, 19 aprile 2014, n. 4333 e la giurisprudenza ivi citata: Consiglio di Stato, sezione IV, 5 marzo 2010, n. 1274, TAR Lazio, sezione III bis, 25 giugno 2013, n. 6322), verificandosi, laddove si opini diversamente, una illegittima invasione della sfera di merito dell’Amministrazione. (principio ricavabile da Consiglio di Stato, sezione IV, 22 maggio 2014, n. 2639). 2.3 Con la terza doglianza gli interessati lamentano: eccesso di potere, difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza; arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Essi sostengono che la successiva scelta del Ministero di ricalcolare i punteggi totalizzati dai candidati, ha introdotto un fattore del tutto estraneo nella formazione delle graduatorie che prescinde dal merito del singolo candidato. A

seguito della neutralizzazione delle domande si è prodotta una grave alterazione nella formazione delle graduatorie, introducendovi un elemento del tutto aleatorio ed imponderabile. Esemplificano quindi la disparità di trattamento di un candidato che abbia sbagliato solo uno dei due quesiti neutralizzati e che quindi si è visto attribuire 1 punto per la risposta invertita che sommato allo 0,30 per la penalità eliminata ha dato luogo al punteggio di 1,3, laddove invece chi ha errato tutte e due le risposte si è visto assegnare il punteggio di +2,6, potendo questi sopravanzare dunque il primo.

2.3.1 La censura è proprio inammissibile perché formulata in astratto ed a prescindere dalla posizione da ciascun ricorrente occupata in graduatoria, con la conseguenza che, rimanendo essa sprovvista di una concreta dimostrazione, non è dato comprendere come incida sulla ridetta posizione e quindi non evidenzia l’interesse a coltivarla. Si confrontino le analoghe conclusioni raggiunte dai Tribunali Amministrativi nella fattispecie della neutralizzazione di due quesiti per la procedura dell’accesso alle facoltà a numero chiuso per l’a.a. 2007/2008, laddove si stigmatizza che “le argomentazioni difensive rassegnate si riducono ad una denuncia generica in favore del ripristino generale della legalità” in TAR Campania, Napoli, VIII, 6 agosto 2013, n. 4091 che cita a sua volta TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30 giugno 2008, n. 3150.

Anche la dedotta disparità di trattamento rimane priva di prova, laddove la giurisprudenza ritiene inficiato da tale vizio soltanto il giudizio o la valutazione in cui l’interessato dimostri l’adozione di giudizi diversi su situazioni comparative coincidenti, mentre nel caso in esame vengono prese a paragone situazioni ab originenon coincidenti e cioè quella di chi, comunque, non ha risposto correttamente ad una o a due delle domande, con quella di chi avrebbe risposto correttamente.

2.4 Con la quarta censura di violazione e falsa applicazione del principio di imparzialità e buon andamento per avere l’amministrazione dopo lo svolgimento delle prove ritenuto di lasciar ferme le domande, benché invertite rispetto all’impostazione iniziale della commissione, i ricorrenti fanno valere che la scelta della soluzione di neutralizzare solo due domande per ciascuna area produce un vulnusdei ridetti principi e soprattutto di quello che impone che le domande da somministrare ai candidati siano decise necessariamente prima del concorso e non dopo lo svolgimento dello stesso.

A tal proposito in punto di fatto occorre rilevare che le domande sono state tutte decise prima del concorso, ciò che è avvenuto dopo non è l’individuazione delle stesse, che, come noto, genererebbe quella sì delle gravi disparità di trattamento in quanto si presume che i componenti della Commissione possano conoscere gli elenchi dei candidati, ma la decisione di neutralizzare due delle trenta domande per ciascuna delle Aree Medica e dei Servizi Clinici. Ma anche tale scelta va esente dalle dedotte censure e “non può essere, di per sé, considerata pregiudizievole per i candidati, specie quando tutti siano posti in condizione di cimentarsi in posizione paritaria sulle materie originariamente indicate quali oggetto delle prove di esame.” (TAR Campania, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.), laddove nel caso in esame le due risposte in particolare date sulle trenta dai partecipanti sono state sottoposte tutte quante alla ricorrezione, venendo così gli stessi ad essere collocati tutti sullo stesso piano nell’ambito della medesima fase della procedura, con ciò abbattendosi pure un altro profilo della dedotta disparità di trattamento.

Non può non condividersi, anche per il caso di che trattasi, l’affermazione del principio di conservazione dei valori giuridici, recato dalla sentenza ora citata, laddove a fronte di un minor danno – la neutralizzazione di due domande su trenta per ciascuna delle due Aree Medica e dei Servizi clinici – si è potuto evitare l’annullamento totale della procedura a discapito di quanti avessero raggiunto

posizioni atte a far loro conseguire l’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione a prescindere dalle due domande errate, dimostrazione questa che, come si ripete non è stata per nulla offerta in ricorso. Chiarisce il TAR Campania: “Alla base del convincimento del Collegio va, infatti, posto il fondamentale principio di conservazione dei valori giuridici, che riguarda i rapporti e le attività sia dei privati sia delle pubbliche amministrazioni, e trova la sua naturale giustificazione nella considerazione che, quando è possibile recuperare un qualunque risultato utile a disciplinare un rapporto giuridico, devesi propendere per la soluzione che consenta di salvare il risultato stesso, ovviamente tenendo sempre ben presente che a tanto può pervenirsi, quando non risultino nella vicenda coinvolti altri principi di carattere generale in qualche modo violati o comunque compromessi dalla operazione di salvezza.” (TAR Campania, Napoli, sezione VIII, n. 4091 del 2013 cit.).

2.5 Con la sesta censura i ricorrenti deducono l’eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui all’Allegato 4 del bando. Rappresentano che in base alle segnalazioni pervenute all’attenzione della loro difesa risulterebbe che le prove per l’accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina abbiano avuto luogo senza il rispetto delle norme e degli standard di sicurezza previsti dal bando. In alcune sedi non sarebbe stato disponibile il collegamento ad Internet; nella prima giornata del 28 ottobre che prevedeva la parte dei quesiti comune a tutti i concorrenti in molte sedi “la collaborazione tra candidati è stata tollerata dalle commissioni che si astenevano dall’intervenire”; è stata denunciata la inidoneità delle aule destinate allo svolgimento dei test e dei mancati controlli circa l’utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici con

inevitabili conseguenze sui risultati dei quiz, come dimostrata da fotografie pubblicate in rete.
2.5.1 La censura va proprio disattesa.
La ritenuta inosservanza delle norme di salvaguardia della regolarità nello svolgimento delle prove non acquista il carattere lesivo ritenuto dai ricorrenti, poiché non viene posto in evidenza alcun nesso causale preciso e concordante tra le irregolarità riferite e l’esito negativo degli esami, introducendo piuttosto i ricorrenti una sorta di azione popolare sulla regolarità delle prove d’esame che non può trovare albergo nel giudizio di legittimità, a meno di non ricadere in termini di violazione del principio dell’anonimato, che comporterebbe quella sì la caducazione dell’intera procedura ed il suo rinnovo (cfr. C. Stato Adunanze Plenarie, numeri 26 – 28 del 2013) o quanto meno l’adozione di una pronuncia risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 c.p.a. pure richiesta dai ricorrenti anche in fase cautelare e come estrinsecantesi nell’ammissione con riserva ed in soprannumero alla Scuola di Specializzazione di prima opzione.

A tal riguardo è, pure, da concordarsi con quanto posto in evidenza dall’Amministrazione e che cioè le questioni introdotte con il dedotto motivo sono carenti della indefettibile indicazione di come le illegittimità dedotte avrebbero inciso sulla posizione di ogni singola parte ricorrente, con conseguente pure inammissibilità della domanda risarcitoria, oltre che reiezione della censura.

2.6 Tale ultima osservazione induce a respingere anche la settima con la quale gli interessati deducono la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., la violazione del diritto allo studio art. 34 Cost. e del diritto all’istruzione ex art. 14 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.

2.6.1 Infatti laddove essi osservano che la scelta compiuta dal Ministero nella validazione della prova con l’eliminazione delle domande ritenute del tutto

immotivatamente non pertinenti e le concrete modalità con cui le prove si sono svolte sul territorio nazionale hanno compromesso il principio del merito ed hanno comportato una grave lesione del principio di uguaglianza, specie se si pensi alle modalità di ricalcolo del punteggio assegnato ai candidati, non si può prescindere da quanto correttamente osservato dall’Amministrazione e che cioè risulta deficitaria la dimostrazione del superamento della prova di resistenza, in quanto pur avendo i ricorrenti prodotto le pagine personali riferite alla loro posizione nella graduatoria non dimostrano come la neutralizzazione delle due domande per ciascuna delle Aree interessate abbia sulla posizione di ciascuno inciso, con la conseguenza che non consentono al giudicante lo scrutinio della lesione del principio meritocratico che deve presiedere a tutte le prove di esame.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento di Euro 4.500,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

!

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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Scuole di specializzazione medica più brevi. Il testo del decreto https://www.giurdanella.it/2015/02/scuole-di-specializzazione-medica-piu-brevi-il-testo-del-decreto/ Mon, 09 Feb 2015 06:00:40 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26531 Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha controfirmato il decreto di riordino delle Scuole di specializzazione di Medicina già firmato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. Il provvedimento diminuisce mediamente di un anno la durata dei percorsi di studio nelle scuole di specializzazione. Lo scopo, recita la nota diramata […]

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Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha controfirmato il decreto di riordino delle Scuole di specializzazione di Medicina già firmato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini.

Il provvedimento diminuisce mediamente di un anno la durata dei percorsi di studio nelle scuole di specializzazione. Lo scopo, recita la nota diramata dal Ministero della Salute, è di rendere “più aderente la normativa italiana a quella stabilita in ambito comunitario. Questo consentirà ai giovani medici di fare prima il loro ingresso nel mondo del lavoro, rendendoli, al contempo, più competitivi all’interno dei Paesi dell’Unione europea”.

Tale riduzione riguarda circa un terzo delle scuole di specializzazione sulle 55 restanti dopo il previsto accorpamento di 5 scuole e la soppressione di quelle di Medicina aeronautica e spaziale e di Odontoiatria clinica generale.

Il Decreto prevede, tra l’altro, per la scuola di specializzazione in chirurgia generale e per quella in neurochirurgia un percorso di studi della durata di 5 anni a fronte dei 6 anni fino ad oggi previsti.

Il provvedimento intende “valorizzare ancora di più, rispetto al passato, l’obiettivo professionalizzante delle scuole di specializzazione”. E’ previsto che almeno il 70% della formazione dovrà essere dedicato allo svolgimento di attività pratiche e che le stesse potranno essere espletate non solo nelle università, ma anche nei presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali del Servizio sanitario.

QUI IL TESTO DEL DECRETO IN PDF

Di seguito, il testo integrale del nuovo decreto

.    .    .

 

Il Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di

specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in particolare l’articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, comma 95;

VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto”;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in particolare l’art.20 così come modificato dall’art. 21 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128 e dall’art. 15 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114;

VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e

successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l’art. 7;

VISTO il D.M. 28 novembre 2000, “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie”;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l’art. 8;

VISTO il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l’approvazione dell’elenco delle specializzazioni in

odontoiatria;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

TENUTO CONTO che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all’art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;

VISTO il decreto ministeriale 1 agosto 2005, recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 17 febbraio 2006, che ha modificato il DM 1 agosto 2005 inserendo la tipologia di scuola “medicina d’emergenza e urgenza” nella classe medicina clinica generale;

VISTO il DM 31 luglio 2006 recante il “riassetto delle scuole di specializzazione in odontoiatria”;

VISTO il decreto ministeriale 29 marzo 2006, recante “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di

specializzazione”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 336 di determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO l’art.15 D.L. 24 giugno n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’ adunanza del 16 dicembre 2014;

VISTA la nota prot. 1671-P in data 14 gennaio 2015 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità espresso in data 13 gennaio 2015;

RITENUTO necessario apportare d’ufficio all’allegato al presente decreto le modifiche richieste dal suddetto parere del Consiglio Superiore di Sanità nel proprio allegato 1;

VISTO il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri espresso in data 3 febbraio 2015 richiesto dal MIUR in data 18 dicembre 2014 con nota prot. 11781;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire gli obiettivi formativi delle citate Scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all’art. 34 e seguenti del citato D .Lgs 17 agosto 1999, n. 368;

RITENUTO pertanto necessario procedere con urgenza alla riorganizzazione delle classi e le tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria secondo quanto previsto dal succitato art. 20, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 modificando gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria e per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma

capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, di cui all’allegato al presente decreto.

2. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all’art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria in conformità con le disposizioni del presente decreto da adottarsi nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa e comunque in tempo utile per l’avvio dell’A.A 2014/2015 utilizzando le procedure informatizzate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita banca dati.

3. Con successivo provvedimento da emanarsi e non oltre 60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto saranno individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Art. 2

1. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell’ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune di cui al successivo comma 7.

2. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, per le scuole articolate in 3 anni, 240 CFU complessivi, per le scuole articolate in 4 anni di corso e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle scuole articolate in 5 anni di corso. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

3. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari.

4. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:

a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;

b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le scuole articolate in 3 anni di corso, 210 CFU per le scuole articolate in 4 anni di corso e 270 CFU per le scuole articolate in 5 anni di corso;

c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;

d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;

e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

5. Almeno il 70% del complesso delle Attività formative di cui al comma 4 del presente articolo è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari a 126 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 anni di corso, 168 CFU per le tipologie di scuole articolate in 4 anni di corso e 210 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU tali da equiparare l’impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. Tenuto conto di quanto previsto dall’art.1 DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l’attività didattica all’interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.

6. Le attività di base di cui al comma 4a) comprendono uno o più ambiti, ed i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all’acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tale attività formativa sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

7. Le attività caratterizzanti di cui al comma 4b) sono articolate in almeno:

– un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe, che nell’area medica e nell’area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell’area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe. Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di scuole articolate in 3 o 4 anni di corso secondo quanto riportato per le specifiche tipologie di cui all’allegato e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di scuole articolate in 5 anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell’Area medica e nell’Area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella Classe della Medina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell’Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell’Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;

– un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione. Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le scuole articolate in 3 o 4 anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in 5 anni di corso.

I CFU delle attività della classe della farmaceutica hanno una distribuzione differenziata per la quale si rinvia alla specifica tabella.

Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell’ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari di cui al comma 4c) comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

9. Le attività finalizzate alla prova finale di cui al comma 4d) comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

10. Le attività di cui al comma 4e) comprendono crediti finalizzati all’acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l’apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l’aggiornamento e l’educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

11. Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi.

Art. 3

1. Le Scuole di specializzazione hanno sede presso le Università.

2. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alle Facoltà/Scuole di Medicina ed ai relativi Dipartimenti Universitari; le scuole di specializzazione della tipologia Farmacia Ospedaliera afferiscono, ove presenti, alle Facoltà/Scuole di Farmacia ed ai relativi Dipartimenti Universitari.

3. Ai sensi dell’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999 la Scuola opera nell’ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella specifica banca dati dell’offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art.43 dello stesso decreto legislativo. Con specifico e successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola.

4. Le necessità e le dimensioni della rete formativa relativa alle scuole è stabilita in relazione al potenziale formativo della struttura di sede secondo quanto previsto dal provvedimento, di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard. Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le istituzioni convenzionate del SSN assicurano a proprio carico la docenza affidata a dipendenti del SSN. L’inserimento dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali del SSN nella rete formativa avviene tramite valutazione del possesso dei requisiti strutturali e di qualità di cui al provvedimento indicato al comma 3 relativo a requisiti e standard, con obbligo di riservare alle attività specificamente svolte dagli specializzandi almeno il 20% dell’attività annualmente svolta. La rete formativa è definita su base regionale o inter-regionale di norma tra Regioni viciniori in base a specifici accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall’Università su proposta del Consiglio della Scuola. Lo specializzando viene assegnato ai reparti delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa, secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante il periodo e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile) è responsabile della attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale. L’Università, tramite le apposite strutture didattiche e di coordinamento, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio; il reclutamento avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. L’Università e la struttura sanitaria di riferimento, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all’attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici. I Dirigenti di cui al presente comma assumono il titolo di Professore a Contratto ai sensi della normativa vigente ed in quanto tali sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi, secondo quanto previsto dal Regolamento della Scuola di cui al successivo art .5, comma 6. Il personale dirigente del SSR coinvolto nell’attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a Contratto delle strutture fa parte, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture dell’Università, del Consiglio della Scuola e concorre all’elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso. L’attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell’eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del SSR, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Azienda Sanitaria, costituisce parte integrante dell’orario di servizio.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il periodo formativo, con particolare riguardo all’ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Tutor nel Libretto diario di cui all’art .5, comma 5. In ogni caso lo specializzando di non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

6. Per i fini di cui all’art. 43 del D.Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, le Facoltà/Scuole di Medicina o strutture di raccordo universitarie comunque denominate possono istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia. La possibilità di attivazione della Scuola nonché l’assegnazione dei contratti alla medesima sono determinati sulla base dei parametri, di cui al presente articolo, al decreto di cui al comma 3 ed ai requisiti di docenza previsti dall’art.4. Ferma restando l’utilizzazione dei criteri qualitativi e quantitativi sopra indicati e di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 3, relativo a requisiti e standard le Scuole di specializzazione vengono attivate presso le singole sedi fermo restando che si può procedere all’attivazione di una Scuola per regione o per aggregazione di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di scuola.

7. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della scuola è la sede presso cui la scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all’art. 3, comma 10, del DM 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 4

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dagli organi deliberanti Università su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del DM 21 maggio 1998, n. 242.

2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 368/99.

3. Ai sensi dell’art.14 del DPR 162/82, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell’Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa secondo quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto, nonché la rappresentanza degli specializzandi.

4. Nella fase transitoria di applicazione del presente Decreto e per la contemporanea presenza di diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato ordinatore, che comprenda i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.

5. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell’art.43 del D.Lgs 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità di cui al precedente articolo.

Art. 5

1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dalle Università ai sensi dell’art.11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.

2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, di cui al successivo comma 4, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.

3. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione, così come indicato all’art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.

4. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto la Scuola, predispone prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole volte a verificare l’acquisizione delle competenze descritte negli Ordinamenti Didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità.

5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall’art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, dal Libretto Diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull’acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

6. Ciascuna Scuola predispone un Regolamento della Scuola, ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzando, e programma il percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all’assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell’ambito degli obiettivi formativi della Scuola secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 del presente decreto.

Art. 6

1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi già iscritti al momento dell’adeguamento del regolamento didattico di ateneo, garantendo la possibilità, ai sensi dell’art. 20 comma 3ter del D.Lgs. n. 368/99 come modificato dal DL n.90/2014 convertito con la legge 114/2014, di opzione per il nuovo ordinamento da parte degli specializzandi iscritti agli anni precedenti l’ultimo anno di corso. Sarà cura degli organi accademici rimodulare in tal caso il relativo percorso formativo al fine di garantire la completa acquisizione degli obiettivi formativi previsti.

2. Con riferimento all’art. 4, comma 3, del presente decreto, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del Macro Settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011.

3. Sempre in via transitoria e per non più di tre anni il corpo docente della scuola, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 comma 2, può comprendere un solo professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

 

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della Salute                                                                                   Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

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Miur: salvi i test specializzazione medicina. Il testo https://www.giurdanella.it/2014/11/miur-salvi-i-test-specializzazione-medicina-testo/ Tue, 04 Nov 2014 07:18:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25070 Test specializzazione medicina: ieri sera a sorpresa, invece dell’atteso testo del decreto di annullamento delle prove (i cui contenuti erano stati già anticipati, compreso la nuova data prevista per le prove), il Miur ha invece annunciato che per le specializzazioni di medicina era stata “trovata soluzione, salve le prove del 29 e 31 ottobre”. Sono state infatti ritenute […]

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Test specializzazione medicina: ieri sera a sorpresa, invece dell’atteso testo del decreto di annullamento delle prove (i cui contenuti erano stati già anticipati, compreso la nuova data prevista per le prove), il Miur ha invece annunciato che per le specializzazioni di medicina era stata “trovata soluzione, salve le prove del 29 e 31 ottobre”. Sono state infatti ritenute valide 28 domande su 30, ricalcolando il punteggio dei candidati e “neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”.

Questo il testo del comunicato del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, che ha così spiegato il cambio di rotta: “Le prove per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i test”.

Ieri il ministro aveva riunito a Roma la Commissione nazionale incaricata di validare le domande del quiz. “La Commissione ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l’Area Medica (29 ottobre) e quella dei Servizi Clinici (31 ottobre) stabilendo che, sia per l’una che per l’altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono infatti in larga parte comuni”.

E dunque, “a seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si è deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”.

“Questa soluzione – ha spiegato il ministro – è il frutto di un approfondimento che ho richiesto da sabato convocando la Commissione nazionale e interpellando l’Avvocatura dello Stato per tutelare gli sforzi personali e anche economici dei candidati e delle loro famiglie a seguito del grave errore materiale commesso dal Cineca”.

Parola fine, dunque, sui previsti ricorsi contro l’annullamento delle prove.

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MIUR: Annullati test specializzazione medicina. Il testo https://www.giurdanella.it/2014/11/annullati-test-specializzazione-medicina/ Mon, 03 Nov 2014 12:22:32 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25032 Con un comunicato stampa del 1 novembre 2014 il MIUR è intervenuto sugli errori nella somministrazione dei test per l’ingresso alle scuole di specializzazione in medicina dell’Area medica e dei Servizi Clinici. Pubblicheremo a momenti il testo del decreto ministeriale di annullamento delle prove [ULTIMORA: a sorpresa le prove sono state salvate, in quanto 28 su 30 domande sono state infine […]

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Con un comunicato stampa del 1 novembre 2014 il MIUR è intervenuto sugli errori nella somministrazione dei test per l’ingresso alle scuole di specializzazione in medicina dell’Area medica e dei Servizi Clinici.

Pubblicheremo a momenti il testo del decreto ministeriale di annullamento delle prove [ULTIMORA: a sorpresa le prove sono state salvate, in quanto 28 su 30 domande sono state infine ritenute valide, ed è stato dunque ricalcolato il punteggio dei candidati al netto delle due domande annullate, qui il resoconto dettagliato, n.d.r.].

Di seguito, il contenuto del Comunicato del MIUR.

Specializzazione medicina, rilevato errore Cineca: invertite le prove del 29 e 31 ottobre. Il 7 novembre ripetizione dei 30 quiz ‘generalisti’ dell’Area Medica e dei Servizi Clinici.

Si sono svolte fra il 28 e il 31 ottobre le prove scritte del primo concorso nazionale per l’ingresso alle Scuole di specializzazione in Medicina. Alla selezione si sono iscritti 12.168 candidati distribuiti in 117 sedi e 442 aule messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il Miur ha rilevato una grave anomalia nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell’Area Medica e quelle dell’Area dei Servizi Clinici.

Il Miur ha immediatamente chiesto un approfondimento al Cineca, il Consorzio interuniversitario incaricato di somministrare i test, che, tramite lettera ufficiale inviata al Ministero, ha ammesso “un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione” di queste ultime nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz. A causa di questo errore sono stati invertiti i quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre. L’inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici. Nessuna anomalia invece nei 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di Scuola. Così come non si registrano problemi nelle prove del 28 ottobre (quella con i 70 quiz comuni a tutti i candidati) e del 30 ottobre (quella dell’Area Chirurgica).

Il Miur, preso atto di quanto accaduto, ha stabilito di annullare e ripetere le prove oggetto dell’errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 quiz comuni all’Area Medica e i 30 comuni all’area dei Servizi Clinici. Sono 8.319 i candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le Aree, 2.125 hanno affrontato esclusivamente l’Area Medica e 798 solo quella dei Servizi Clinici. Tutti i candidati che si sono trovati a sostenere una prova invertita saranno chiamati a ripeterla.

I quiz annullati saranno ripetuti il 7 novembre prossimo in un’unica giornata e nelle sedi già utilizzate il 29 e 31 ottobre.

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Specializzazione medica: la disciplina dopo il decreto Istruzione https://www.giurdanella.it/2013/11/specializzazione-medica-la-disciplina-il-decreto-istruzione/ Thu, 14 Nov 2013 07:16:05 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18022 Decreto istruzione. Le novità in vigore dal 12 novembre sulle scuole di specializzazione per i medici

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La legge 8 novembre 2013 n. 128 (pubblicata nella G.U. n. 264 del 11 novembre 2013), in vigore dal 12 novembre scorso, ha convertito il decreto legge 104/2013 (c.d. decreto Istruzione) recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” [qui il testo coordinato del decreto “Istruzione” ]

L’articolo 21 del decreto ha previsto una serie di importanti novità in tema di formazione specialistica dei medici, apportando significative modifiche alla previgente disciplina di cui al d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con specifico riferimento alle procedure di ammissione, alla definizione del trattamento economico, alla durata dei corsi, alla determinazione del numero globale annuo di specialisti e allo svolgimento dei periodi di formazione.

In tema di ammissione alle scuole di specializzazione è stata innanzitutto disposta la sostituzione delle varie commissioni esaminatrici costituite a livello locale con un’unica commissione; a questa novità si collega poi quella relativa alla formazione, all’esito delle prove, di una graduatoria unica nazionale al posto delle singole graduatorie locali attualmente previste. La volontà del legislatore è stata in questo caso quella di predisporre un sistema di accesso che favorisca i candidati maggiormente meritevoli su scala nazionale.

Per quanto riguarda il trattamento economico annuo da corrispondere agli specializzandi, il decreto prevede che la relativa determinazione venga effettuata con decreto del Presidente del Consiglio non più annualmente, bensì con cadenza triennale.

In seguito all’esame del testo da parte della Camera, è stata poi disposta la riduzione della durata dei corsi, che non sarà più di 5/6 anni come quella attuale. La definizione specifica di tale riduzione, che dovrà comunque rispettare i limiti minimi imposti dalla normativa comunitaria, è demandata ad un decreto del Ministro dell’Istruzione da emanarsi entro il 31 marzo 2014, con cui si procederà anche ad una generale riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi.
La durata ridotta dei corsi si applicherà dal prossimo anno accademico agli specializzandi del primo anno, mentre per quelli degli anni superiori al terzo continuerà ad applicarsi l’ordinamento sino ad oggi vigente. Una particolare disciplina transitoria potrà poi essere prevista per gli studenti del secondo e del terzo anno al fine di adeguare i corsi alla nuova durata.

Relativamente ai criteri di determinazione annuale del numero totale di specialisti da formare per ogni classe di specializzazione, il decreto stabilisce che, insieme alle esigenze di programmazione delle Regioni, venga adeguatamente tenuta in considerazione l’esigenza di “migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica”.

Un’ultima novità è prevista in tema di svolgimento dei periodi di formazione degli specializzandi: alla luce della nuova disciplina tali periodi dovranno svolgersi nello stesso luogo in cui ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, senza però che ciò possa determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro o il diritto all’accesso ai ruoli del medesimo S.s.n.

Di seguito, il testo dell’articolo 21 del decreto istruzione, 104/2013, in vigore dal 12 novembre 2013, dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione:


Art. 21
Formazione specialistica dei medici

1. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;

b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) all’esito delle prove e’ formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 757, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. All’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed e’ determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, e’ determinato ogni tre anni,».

2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi’ le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata cosi’ definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente»;

b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche’ del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita’ del Servizio sanitario nazionale».

2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformita’ agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le universita’ e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento non puo’ dare luogo a indennita’, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilita’ assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalita’ individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unita’ operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non da’ diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Decreto Legge Istruzione: arriva la graduatoria nazionale per i medici specializzandi https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-legge-istruzione-arriva-la-graduatoria-nazionale-per-i-medici-specializzandi/ Wed, 11 Sep 2013 06:30:27 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15934 Il nuovo Dl sull'Istruzione istituisce la graduatoria unica nazionale per medici specializzandi sostituendo le attuali per singolo Ateneo

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E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, Enrico Letta e del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Maria Chiara Carrozza il Decreto Legge intitolato “L’ istruzione riparte”, contenente “Misure urgenti in materia di università – ricerca” e settore Scuola.

Il Decreto, tra le varie novità, istituisce la graduatoria unica nazionale per medici specializzandi sostituendo le attuali per singolo Ateneo. Si tratta di una norma che favorisce la trasparenza degli esami per l’ammissione alle scuole di specializzazione, la quale sarà seguita da un Decreto Ministeriale che fisserà le modalità di svolgimento del nuovo concorso.

Obiettivo della norma è quello di ridurre il rischio dei favoritismi da parte degli Atenei di appartenenza, attuando una “Rivoluzione antibaroni”, così definita, per lasciare spazio a Principi di Trasparenza ed Equità. Alla base della valutazione ci saranno dunque criteri oggettivi che permetteranno di privilegiare le esperienze formative effettivamente maturate dall’aspirante medico.

Con la prova su base nazionale si analizzeranno anche i curricula e la valutazione finale seguirà schemi ben definiti, assolutamente uguali per tutti. Occasione questa per riqualificare il percorso formativo di ogni medico.

Tale novità sembra essere stata accolta con molto entusiasmo dai giovani medici che ritengono il Dl un primo passo verso nuovi standard Europei.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo del decreto legge entrato in Consiglio dei Ministri

 

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