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]]>Per equipollenza si intende una piena equiparazione a livello legale tra due titoli. Ciò significa che tali titoli hanno la medesima efficacia giuridica e, dunque, anche se conseguiti in diversi ordinamenti giuridici (si pensi ai diplomi di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento) o in stati esteri, possono essere spesi allo stesso modo, permettendo così la loro utilizzazione per l’ammissione ai concorsi pubblici.
La confusione nasce dal fatto che il diploma in psicoterapia, conseguibile attraverso scuole di formazione pubbliche e private (oggi del tutto equiparate), sia stato inserito tra i “servizi equipollenti” dalla Tabella A del D.M. del 30 gennaio 1998 del Ministero della Sanità, da valutarsi come valevoli “per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera”. Ciò ha rilievo nel contesto della “valutazione dei servizi prestati” per “l’accesso alla direzione sanitaria aziendale”.
Questo primo tipo di equipollenza non è però sovrapponibile alla piena equipollenza, i cui elenchi sono riportati nella Tabella B del medesimo decreto. La Tabella B, infatti, contiene l’elencazione delle “scuole equipollenti” e, dunque, dei relativi diplomi di specializzazione. I servizi prestati nella carriera professionale non coincidono con i diplomi di specializzazione. Tant’è che la Tabella B viene utilizzata per l’accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, basti consultare l’utile la tabella riassuntiva, pubblicata come “Allegato B” al Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 del Ministero della Giustizia. Attraverso tale allegato il Legislatore ha messo ordine e riassunto la sconfinata e ormai sedimentata disciplina legale nell’ambito delle equipollenze. Risulta immediato notare come il diploma in psicoterapia conseguito nelle relative scuole di specializzazione non venga contemplato tra le possibili equipollenze di un diploma di specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile.
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]]>L'articolo Retribuzione delle mansioni superiori dei medici pubblici proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Tar sulle condizioni per la retribuzione delle mansioni superiori del personale medico, e in particolare sul requisito di un incarico formale (Tar Sicilia – Catania, sez. I, 16 novembre 2018)
Il Tar siciliano ribadisce che per giurisprudenza consolidata, con riferimento al personale del comparto della sanità, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1979, il riconoscimento della retribuzione delle mansioni superiori svolte è subordinata ad una triplice condizione:
a) l’esistenza in organico di un posto vacante cui ricondurre la mansioni di più elevato livello;
b) la previa adozione di un atto deliberativo di assegnazione delle mansioni superiori da parte dell’organo a ciò competente;
c) l’espletamento di dette mansioni per un periodo eccedente i sessanta giorni nell’anno solare.
Al riguardo, precisano i giudici, per “atto formale” di incarico si deve intendere un atto proveniente non semplicemente da un superiore gerarchico (come nel caso degli ordini di servizio), ma dall’organo competente ad adottare i provvedimenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, essendo necessario che l’organo che ha conferito le mansioni sia quello competente.
In allegato la sentenza completa (Tar Sicilia – Catania, sez. I, 16 novembre 2018)
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]]>L'articolo Medici: da oggi il nuovo orario di lavoro. Possibile stabilizzazione precari proviene da Giurdanella.it.
]]>Entra oggi in vigore, infatti, la disposizione della legge n. 161/2014 (Legge europea 2013-bis) che abroga il comma 13 dell’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ossia quelle norme che escludono l’applicazione, per il personale delle aree dirigenziali degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della disciplina generale relativa al riposo giornaliero e, per il solo personale del ruolo sanitario del SSN, di quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro settimanale.
L’abrogazione è conseguenza della procedura di infrazione n. 2011/4185 aperta dalla Commissione europea contro l’Italia, rea di non applicare le norme europee che prevedono una durata media dell’orario di lavoro non superiore, per 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario e il diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Tali norme esistono dal 2003 ma l’Italia non le aveva mai recepite pagando multe esose.
Il nuovo orario rischia di mandare in tilt il servizio sanitario. Il sindacato medico dichiara infatti che per fare fronte a questi limiti di lavoro ‘europei’, occorrerebbero almeno 5 mila dottori in più in servizio.
Per far fronte a tale situazione il Governo starebbe pensando di inserire un emendamento alla legge di stabilità 2016, attualmente alla camera, che porterebbe all’assunzione di circa 3-4mila unità di personale e alla stabilizzazione dei precari. Il ministero della Salute starebbe definendo in queste ore l’emendamento.
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