medicina Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/medicina/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 18 Dec 2017 20:46:02 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Tar Lazio: sì alla pubblicità degli studi medici https://www.giurdanella.it/2015/04/pubblicita-degli-studi-medici-tar-lazio/ Tue, 07 Apr 2015 13:15:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27454 Il Tar del Lazio si è pronunciato su una questione relativa alla pubblicità degli studi medici. Con sentenza n. 4943 depositata il 1 aprile scorso, ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri contro la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato  con cui la Federazione è […]

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Il Tar del Lazio si è pronunciato su una questione relativa alla pubblicità degli studi medici. Con sentenza n. 4943 depositata il 1 aprile scorso, ha respinto il ricorso presentato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri contro la delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato  con cui la Federazione è stata ritenuta responsabile di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 831.816,00.

Il caso riguarda l’adozione e la diffusione del Codice di deontologia medica 2006 e delle Linee Guida che ad avviso dell’Authority hanno integrato un’intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, in quanto le previsioni contenute sono contrarie alla disciplina vigente in materia di pubblicità per le professioni regolamentate e si presentino idonee, attraverso la virtuale minaccia dell’applicazione delle sanzioni disciplinari collegate alla violazione delle norme deontologiche, ad alterare il normale funzionamento del meccanismo concorrenziale tra gli iscritti all’albo.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso,  confermando la tesi della AGCM e ritenendo quindi  la non conformità alla normativa vigente di previsioni che stabiliscano divieti di pubblicità, anche per attività professionali, ulteriori rispetto a quelli normativamente fissati.

Inoltre, sulla base delle norme primarie applicabili e dei principi comunitari vigenti in materia, ha enunciato che “sia la pubblicità promozionale che la pubblicità comparativa sono lecite, e non possono essere vietate, laddove prive di profili di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà.”

Riguardo la sanzione amministrativa, il Tar Lazio  ha accolto parzialmente il ricorso riducendo la sazione, in ragione della durata utilmente valutabile, all’importo di € 415.908.00.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza.

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Università, la Corte Costituzionale salva la legge sui test di ammissione https://www.giurdanella.it/2013/12/corte-costituzionale-promuove-la-legge-sul-numero-chiuso-nelle-universita/ Mon, 16 Dec 2013 11:55:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19435 Sancita la costituzionalità della legge del 1999, che per l'accesso alle facoltà a numero chiuso prevede un test d'ingresso a livello nazionale

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Con sentenza 302/2013 la Corte costituzionale ha sancito la costituzionalità della legge del 1999, che per l’accesso alle facoltà a numero chiuso (medicina, odontoiatria, professioni sanitarie, architettura) prevede un test d’ingresso a livello nazionale.

La Consulta ha infatti dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell’art. 4 comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), nella parte in cui, per l’ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale che si svolgono sulla base di una prova predisposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uguale per tutte le università e da tenersi nello stesso giorno in tutta Italia, non prevede la formazione di una graduatoria unica nazionale in luogo di graduatorie plurime, per singoli atenei.

I giudici di Palazzo Spada sostenevano che il sistema delle graduatorie di ateneo in luogo di una graduatoria unica nazionale sarebbe lesivo degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Infatti, a fronte di una prova unica nazionale, l’ammissione al corso di laurea non dipenderebbe dal merito del candidato, ma «da fattori casuali e affatto aleatori». Secondo l’ordinanza di rimessione, il fatto che la prova si svolga nello stesso giorno presso tutti gli Atenei, unito alla circostanza che a ciascun candidato è data un’unica possibilità di concorrere, in una sola università, per una sola graduatoria (one shot), realizza l’effetto pratico «che coloro che conseguono in un dato Ateneo un punteggio più elevato di quello conseguito da altri in un altro Ateneo, rischiano di essere scartati, e dunque posposti, solo in virtù del dato casuale del numero di posti e di concorrenti in ciascun Ateneo». E in ciò viene ravvisato un vulnus al principio d’uguaglianza.

Inoltre, il giudice remittente ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l’eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio ma anche con «il principio di buon andamento dell’Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l’esito della selezione dei migliori».

La Consulta ha dichiarato la questione inammissibile perché fondata su un’interpretazione errata della disposizione censurata, che  in realtà non impone, per l’accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, graduatorie locali. Al contrario, secondo l’interpretazione corretta nonché costituzionalmente orientata, la norma riserva all’amministrazione la scelta sul tipo di graduatoria da adottare, se per singoli atenei oppure a livello nazionale.  Tanto che lo stesso Ministero dell’Istruzione ha in passato fatto ricorso ad entrambe le soluzioni.

La decisione della Corte arriva quando il MIUR era già intervenuto sulla questione, e per  garantire l’uguaglianza di trattamento, il diritto allo studio, la trasparenza e la valorizzazione del merito ha fatto varare le graduatorie uniche nazionali per i test di ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura.

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Test medicina 2013: il Tar Lazio ammette il bonus maturità https://www.giurdanella.it/2013/11/test-medicina-2013-il-tar-lazio-ammette-il-bonus-maturita/ Fri, 29 Nov 2013 07:40:47 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18718 Oggi arriva il decreto attuativo, ma il Tar Lazio precede il Ministro Carrozza

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La vicenda del bonus maturità vede ora l’intervento del TAR Lazio che (in attesa che il Ministro Carrozza intervenga oggi ammettendo in soprannumero i ragazzi [ ecco il testo del decreto ministeriale del 29 novembre 2013, n.d.r. ], provvede subito, con ordinanza d’urgenza, ad ammetterli con riserva ai corsi a numero chiuso.

Ma andiamo con ordine.

1.- Il decreto scuola

Il decreto scuola, cioè il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 (“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”), convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, ha così previsto, all’articolo 20 (“Corsi di laurea ad accesso programmato”):

“1. L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L’articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l’ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell’iscrizione al test d’accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all’applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell’anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2014/2015, l’ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-ter. Coloro che nell’anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell’anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell’anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell’anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l’inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d’accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.

1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell’anno accademico 2013/2014 o nell’anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall’articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.”.

2.- Le prime ordinanze del TAR Lazio di ammissione con riserva ai corsi a numero chiuso

Si riporta di seguito l’ordinanza del TAR Lazio, di lunedì scorso, con cui é stato ammesso con riserva uno studente in possesso del bonus maturità, senza attendere ancora il decreto attuativo del Ministro Carrozza.

.  .  .

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Ordinanza numero 4607 del 2013

(Presidente, Estensore Massimo Luciano Calveri)

(…)

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria di merito nazionale per l’accesso al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l’a.a. 2013/2014.

(…)

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, in epoca successiva alla proposizione del gravame, è entrata in vigore la legge 8 novembre 2013, n. 128, recante conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104;

Rilevato, in particolare, che all’art. 20 del predetto decreto legge sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, aventi diretta ricaduta sulla controversia in esame, giacché attribuiscono, per quanto qui rileva, il diritto, subordinato a determinate condizioni, ai partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria che avrebbero potuto rivendicare il punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 12 giugno 2013 all’iscrizione ai predetti corsi universitari in sovrannumero;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l’accoglimento della proposta istanza cautelare, osservando le seguenti scansioni temporali:

1. immatricolazione con riserva del ricorrente alla facoltà universitaria per cui è causa, ammettendola con immediatezza alla frequenza delle lezioni nella prima delle sedi universitarie prescelte;

2. predisposizione, da parte delle Università, delle graduatorie secondo i criteri stabiliti dall’art. 20, commi 1 bis e ss., del DL n.104/2013, come introdotti dalla legge di conversione n.128 del 2013;

3. scioglimento in senso positivo o negativo della riserva dell’immatricolazione, eventualmente indicandosi, da parte del Ministero, la sede universitaria, tra quelle prescelte dal ricorrente, nella quale questi figuri in posizione utile, consentendo ovviamente il trasferimento presso detta ultima sede;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l’istanza di misura cautelare nei termini indicati in motivazione.

Compensa le spese della presente fase.

Fissa per la decisione del merito la pubblica udienza del 5 giugno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Depositata in segreteria il 25 novembre 2013

.   .   .

3.- Oggi arriva il D.M.

Oggi infine è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale che fissa le modalità e il calendario per la definizione e gestione della graduatoria con il bonus di maturità, in applicazione dell’articolo 20 del Decreto Legge 104/2013 come convertito nella Legge 128/2013.

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