L'articolo Acquisti PA: ecco le categorie e le soglie per il ricorso a Consip proviene da Giurdanella.it.
]]>Di seguito le categorie dei beni e le relative soglie oltre le quali scatta l’obbligo di ricorrere a Consip
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Categorie di beni e servizi |
Soglie (€) |
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1 |
Farmaci |
40.000 |
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2 |
Vaccini |
40.000 |
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3 |
Stent |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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4 |
Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali) |
40.000 |
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5 |
Protesi d’anca |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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6 |
Medicazioni generali |
40.000 |
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7 |
Defibrillatori |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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8 |
Pace-maker |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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9 |
Aghi e siringhe |
40.000 |
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10 |
Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali |
40.000 |
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11 |
Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale |
40.000 |
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12 |
Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale |
40.000 |
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13 |
Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale |
40.000 |
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14 |
Servizi di smaltimento rifiuti sanitari |
40.000 |
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15 |
Vigilanza armata |
40.000 |
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16 |
Facility management immobili |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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17 |
Pulizia immobili |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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18 |
Guardiania |
40.000 |
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19 |
Manutenzione immobili e impianti |
Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali |
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]]>L'articolo Processo tributario telematico: oggi il debutto proviene da Giurdanella.it.
]]>Si parte dalle Commissioni Tributarie (provinciali e regionali) di Umbria e Toscana. Successivamente sarà esteso anche alle altre regioni d’Italia.
Il decreto ministeriale 4 agosto 2015 disciplina le modalità operative connesse ai seguenti adempimenti procedurali: la registrazione e l’accesso al S.I.GI.T. (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria);le notificazioni; le comunicazioni; la costituzione in giudizio; la formazione, la consultazione e il rilascio del fascicolo informatico; il deposito di atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio; il pagamento del contributo unificato per le spese di giustizia.
L’obiettivo, nelle intenzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è velocizzare e snellire gli adempimenti burocratici razionalizzando, allo stesso tempo, la spesa pubblica e incrementando l’efficienza delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.
Il Ministero delle Economie e Finanze, in vista dell’arrivo del processo tributario telematico, ha inaugurato, ad ottobre, il nuovo portale della giustizia tributaria, consultabile all’indirizzo web: https://giustiziatributaria.gov.it.
Il Portale contiene le informazioni relative alla organizzazione delle Commissioni tributarie e alla modulistica utilizzata, garantendo l’accesso ai servizi telematici riservati ai contribuenti ed agli operatori di settore (“telecontenzioso” e “prenotazione on line” degli appuntamenti).
I giudici tributari potranno fruire di una serie di servizi personalizzati, presenti nella “scrivania del giudice”, tra cui la ricerca delle sentenze delle Commissioni tributarie e la consultazione del fascicolo processuale telematico.
Da oggi, 1° dicembre 2015, dall’avvio cioè del processo tributario telematico, il portale svolgerà anche la funzione di punto unico di accesso al processo tributario telematico, per consentire alle parti il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali e la consultazione del fascicolo.
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]]>L'articolo CdS: inammissibile il ricorso per ottemperanza contro l’AGCM proviene da Giurdanella.it.
]]>Perciò, dichiara il Collegio, è inammissibile un ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2014, n. 156; 19 novembre 2003, n. 7469; 21 novembre 2003, n. 7602).
Tra l’altro, lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del resto, ha individuato nel suo Dipartimento del tesoro la struttura competente ad effettuare i rimborsi (v. nota del 6 giugno 2003 del Ministero dell’economia – Dipartimento per le politiche fiscali e note del 3 giugno 2002 e del 31 gennaio 2003 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
Il Collegio inoltre rileva che il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito, quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un’attività vincolata o adempitiva in fase di esecuzione del giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio, che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza (Cons. Stato, VI, 6 maggio 1997, n.690).
Al riguardo, il Collegio precisa che la carenza di fondi di bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell’ente non costituiscono una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione, comunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto; pertanto, agli effetti del giudizio di ottemperanza è irrilevante la circostanza che l’amministrazione abbia compiuto solo gli adempimenti strumentali necessari per il pagamento del debito (Cons. Stato, V, 16 settembre 1993, n.904).
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
05331/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3804 del 2015, proposto da:
I-Dika Spedizioni Internazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alessio Tuccini, Federico Pellerito, Giuseppe Pellerito, con domicilio eletto presso Alessio Tuccini in Roma, Via Bazzoni, 3;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 04509/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Tuccino, Giuseppe Pellerito e Federico Pellerito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società I-Dika Spedizioni Internazionali s.p.a. chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 4 settembre 2014, n. 4509, che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3040 del 2012, ha annullato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche solo AGCM) n. 22521 del 15 giugno 2011.
2. La ricorrente riferisce di aver chiesto, con istanza presentata prima all’AGCM e poi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la restituzione delle somme indebitamente versate per euro 240.385,32, oltre agli interessi e agli accessori di legge.
3. Di fronte alla risposta sostanzialmente negativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che con nota del 28 ottobre 2014 ha riscontrato la richiesta dichiarando di essere “impossibilitato allo stato attuale a soddisfare la richiesta di rimborso” e che comunque avrebbe provveduto “non appena sarà possibile”), la società I-Dika, ha proposto ricorso per l’ottemperanza.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone in rito l’inammissibilità-
5. All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Occorre preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
7. La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che l’AGCM non è competente a disporre la restituzione delle sanzioni da essa irrogate e successivamente annullate, in tutto o in parte, dal giudice amministrativo. Tale competenza spetta al solo Ministero dell’economia e delle finanze.
Perciò è inammissibile un ricorso per l’ottemperanza proposto nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2014, n. 156; 19 novembre 2003, n. 7469; 21 novembre 2003, n. 7602). Lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze, del resto, ha individuato nel suo Dipartimento del tesoro la struttura competente ad effettuare i rimborsi (v. nota del 6 giugno 2003 del Ministero dell’economia – Dipartimento per le politiche fiscali e note del 3 giugno 2002 e del 31 gennaio 2003 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).
8. Nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanza il ricorso per l’ottemperanza merita accoglimento.
Giova, al riguardo, rilevare che il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nei confronti di un soggetto pubblico che sia stato estraneo al giudizio di merito, quando tale soggetto venga chiamato a porre in essere un’attività vincolata o adempitiva in fase di esecuzione del giudicato, avuto riguardo al carattere peculiare del rimedio, che è quello di essere preordinato a garantire la completa attuazione del contenuto decisorio della sentenza (Cons. Stato, VI, 6 maggio 1997, n.690).
D’altra parte, la carenza di fondi di bilancio o, in genere, le difficoltà finanziarie dell’ente non costituiscono una legittima causa di impedimento dell’esecuzione del giudicato, dovendo l’amministrazione, comunque, porre in essere tutte le iniziative necessarie per procedere al tempestivo pagamento di quanto dovuto; pertanto, agli effetti del giudizio di ottemperanza è irrilevante la circostanza che l’amministrazione abbia compiuto solo gli adempimenti strumentali necessari per il pagamento del debito (Cons. Stato, V, 16 settembre 1993, n.904).
9. La nota con la quale, nel caso di specie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha riposto alla richiesta di restituzione presentata dall’odierna ricorrente (dichiarando di essere attualmente impossibilità ad effettuare il pagamento e riservandosi di procedere alla restituzione “non appena sarà possibile”) rappresenta un atto violativo dell’obbligo restitutorio direttamente discendente dal giudicato di annullamento della sanzione pecuniaria irrogata dall’AGCM.
10. La domanda di ottemperanza deve, pertanto, essere accolta e, per l’effetto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento a titolo di restituzione di quanto incassato in esecuzione del provvedimento sanzionatorio dell’AGC, alla somma di € 240.385,32 oltre agli interessi legali on decorrenza dalla data del pagamento (effettuato il 26 aprile 2012).
11. Va parimenti accolta, ai sensi dell’art 13, comma 6-bis d.P.R. 30 maggio 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) la domanda per la restituzione dei contributi unificati pagati per l’impugnazione del provvedimento dell’AGCM innanzi al Tribunale amministrativo regionale, per la proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato, nonché per la proposizione del presente giudizio di ottemperanza, per una somma complessiva di € 12.000 (€ 4.000 per ciascuno dei tre giudizi indicati).
12. Va fissato per il pagamento il termine di giorni 20 decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, e si nomina fin da ora, per l’ipotesi di eventuale persistente inadempimento, come commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
13. Le spese del presente giudizio, nel rapporto con il Ministero dell’economia e delle finanze, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
14. Sussistono, invece, i presupposti, considerata la vicenda nella sua globalità, per compensare le spese rispetto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accogliere il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e, per l’effetto, lo condanna: al pagamento a favore della società I-Dika Spedizioni Internazionali s.p.a.:
– della somma di € 240.385,32, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
– della somma di € 12.000 a titolo di rimborso dei contributi unificati;
– delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.000, oltre agli accessori di legge.
Fissa il termine di giorni venti decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza per l’esecuzione della sentenza e nomina, per l’ipotesi di persistente inadempimento, come commissario ad acta, il Prefetto di Roma, con facoltà di facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo CdS: inammissibile il ricorso per ottemperanza contro l’AGCM proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Approvata la nota di aggiornamento al DEF: testo e comunicato proviene da Giurdanella.it.
]]>Gli obiettivi della politica economica del Governo rappresentati nel documento di programmazione triennale possono essere così riassunti: sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio. Nell’insieme il Def disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.
Nel comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, spiega che i “nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell’Irap) e che proseguirà fino al 2018.
Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016), le misure di stimolo all’economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico.
Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell’1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile).
Per il 2016 è confermato l’inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l’aumento dell’occupazione e per evitare che l’indebolimento dell’economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese.
La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti.”
| Tavola I.1: indicatori di finanza pubblica (in percentuale del PIL) (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| QUADRO PROGRAMMATICO | |||||||
| Indebitamento netto (1) | -3,0 | -2,6 | -2,2 | -1,1 | -0,2 | 0,3 | |
| Saldo primario | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | |
| Interessi | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | |
| Indebitamento netto strutturale (2) | -0,7 | -0,3 | -0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Variazione strutturale | 0,0 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
| Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) | 132,1 | 132,8 | 131,4 | 127,9 | 123,7 | 119,8 | |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3) | 128,4 | 129,3 | 127,9 | 124,6 | 120,5 | 116,6 | |
| Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) | 126,2 | 126,8 | 125,5 | 122,3 | 118,3 | 114,6 | |
| Obiettivo per la regola del debito (4) | 123,8 | ||||||
| Proventi da privatizzazione programmati | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| QUADRO TENDENZIALE | |||||||
| Indebitamento netto | -3,0 | -2,6 | -1,4 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | |
| Saldo primario | 1,6 | 1,7 | 2,9 | 4,1 | 4,8 | 5,0 | |
| Interessi | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
| Indebitamento netto strutturale (2) | -0,7 | -0,4 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |
| Variazione strutturale | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | -0,1 | |
| Debito pubblico (lordo sostegni e debiti PA) (3) | 132,1 | 132,8 | 130,3 | 126,1 | 121,7 | 117,4 | |
| Debito pubblico (netto sostegni) (3) | 128,4 | 129,3 | 126,8 | 122,8 | 118,4 | 114,2 | |
| Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (3) | 126,2 | 126,8 | 124,4 | 120,5 | 116,3 | 112,1 | |
| MEMO: Relazione al Parlamento (giugno 2015) | |||||||
| Indebitamento netto tendenziale | -3,0 | -2,6 | -1,4 | -0,2 | 0,5 | 0,9 | |
| Variazione indebitamento netto strutturale | 0,3 | ||||||
| MEMO: DEF (aprile 2015), quadro programmatico | |||||||
| Indebitamento netto | -3,0 | -2,6 | -1,8 | -0,8 | 0,0 | 0,4 | |
| Saldo primario | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | |
| Interessi | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
| Indebitamento netto strutturale (2) | -0,7 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | |
| Variazione strutturale | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | |
| Debito pubblico(lordo sostegni e debiti PA) (5) | 132,1 | 132,5 | 130,9 | 127,4 | 123,4 | 120,0 | |
| Debito pubblico (netto sostegni) (5) | 128,4 | 128,9 | 127,3 | 123,9 | 120,1 | 116,7 | |
| Debito pubblico (netto sostegni e debiti PA) (5) | 125,9 | 126,1 | 124,7 | 121,4 | 117,7 | 114,4 | |
| PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1000) | 1.616,3 | 1.635,1 | 1.681,9 | 1.733,0 | 1.784,6 | 1.834,7 | |
| PIL nominale program.co (val. assoluti x 1000) | 1.616,3 | 1.635,4 | 1.678,6 | 1.734,5 | 1.792,8 | 1.848,6 | |
Il Ministro Padoan durante la presentazione ha precisato che “A partire dal 2014 il Governo ha impostato una politica economica di respiro pluriennale orientata all’uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata, in cui si sono registrati gli effetti congiunti del ciclo negativo internazionale e dei limiti di sistema propriamente italiani, sedimentati e sovrapposti nell’arco di almeno due decenni. La realizzazione di questa politica economica avviene in un contesto di finanza pubblica fortemente condizionato dal peso del debito delle pubbliche amministrazioni. La politica economica ha quindi due dimensioni: il sostegno alla crescita e il consolidamento fiscale.
Oltre che da un ampio programma di riforme strutturali, il sostegno alla crescita viene realizzato attraverso un piano di riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese avviato nel 2014 con l’incremento del reddito dei lavoratori a parità di costo per le imprese (bonus fiscale di 80 euro mensili ai lavoratori con i redditi più contenuti), proseguito nel 2015 con la riduzione del costo del lavoro delle imprese a parità di reddito per i lavoratori (attraverso la cancellazione della componente lavoro dell’IRAP), rafforzato per il 2016 con l’eliminazione delle imposte sull’abitazione principale e su alcuni fattori produttivi e quindi nel 2017 e 2018 con interventi sulla fiscalità d’impresa e per le persone fisiche.
Lo stimolo fiscale all’economia risulta sostenibile nel tempo anche perché accompagnato da riforme strutturali che stanno modificano alla radice la capacità competitiva del Paese: dall’assetto istituzionale all’istruzione, dalla pubblica amministrazione al business environment, dalla giustizia al settore del credito le riforme strutturali stanno imprimendo un’accelerazione a un processo di modernizzazione lungamente atteso e non più procrastinabile.
Le prime evidenze suggeriscono che le politiche economiche e strutturali del Governo stiano innescando un circuito della fiducia che passa dalla crescita del prodotto alla maggiore e migliore occupazione per arrivare ai consumi. E tra gli altri risultati attesi dall’insieme di queste politiche va considerato l’incremento degli investimenti privati, cruciali per irrobustire la ripresa.”
La strategia del Governo e il quadro economico
Riguardo la strategia del Governo, “Il rafforzamento della domanda interna è decisivo nei segnali di ripresa che l’economia Italiana ha recentemente mostrato: nella prima metà del 2015 si registra un incremento dello 0,7 percento del prodotto interno lordo (PIL), che pone le basi per ulteriori miglioramenti nel prosieguo dell’anno e nel prossimo quadriennio, pur in un contesto internazionale meno favorevole di quanto apparisse a inizio anno. La previsione di crescita del PIL reale per il 2015 sale dallo 0,7 percento del Documento di Economia e Finanza di aprile allo 0,9 percento nella presente Nota di Aggiornamento.
La previsione programmatica per il 2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 percento. Anche le proiezioni per gli anni seguenti sono più positive sia pur nell’ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.”
Il consolidamento fiscale e la composizione del bilancio
In merito al debito pubblico “Il debito pubblico e l’esigenza di ridurlo anche per alleggerire il peso che graverebbe sulle future generazioni impone limiti alla dimensione dello stimolo all’economia che il Governo può operare attraverso la riduzione del carico fiscale e il miglioramento degli investimenti. Nella politica di bilancio lo stimolo si accompagna quindi ad una continua riduzione dell’indebitamento, che scende dal 3,0 percento del PIL nel 2014 al 2,6 nel 2015 e al 2,2 nel 2016, fatto salvo un ulteriore margine sino ad un massimo dello 0,2 per cento per il prossimo anno derivante da un eventuale intesa in sede europea in ordine al riconoscimento, nell’ambito delle regole del Patto di Stabilità e Crescita, dell’impatto economico-finanziario dei fenomeni migratori.
Inoltre il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà dopo otto anni di crescita ed è previsto in continuo calo negli anni successivi per scendere al di sotto del 120 percento a partire dal 2019. Già a partire dal 2016, la traiettoria di riduzione del debito è conforme alla regola del debito, contemplata nei trattati dell’Unione europea. La svolta che siamo in grado di imprimere alla traiettoria del debito è frutto del ritorno alla crescita, e siamo fiduciosi che i mercati apprezzeranno questa inversione di tendenza, con effetti positivi sui rendimenti delle nostre emissioni.
Rispetto alla programmazione indicata nel Documento di economia e finanza, la velocità del consolidamento fiscale viene rivista e attenuata in questa Nota di aggiornamento. Una revisione ritenuta opportuna per tre ragioni.
La prima è l’economia internazionale, sulla quale gravano elementi di incertezza da cui deriva un generale contenimento della crescita, a partire dalle economie emergenti che sono state fattore di traino negli ultimi anni.
La seconda riguarda la deludente dinamica dei prezzi: nonostante la politica monetaria espansiva adottata negli ultimi mesi dalla Banca Centrale Europea abbia il merito di evitare la deflazione, il tasso di inflazione è tuttora ben lontano dall’obiettivo (fissato poco al di sotto del 2 percento). L’inflazione ha un ruolo decisivo nella traiettoria di riduzione del debito. Un tasso inferiore al previsto può determinare un profilo di riduzione meno marcato pur in presenza di una crescita reale più alta. Il contributo della crescita reale va quindi consolidato e rafforzato.
Infine, l’occupazione deve migliorare ad un ritmo più sostenuto se si vuole evitare che la crescita di lungo periodo dell’economia non venga danneggiata. È vero che i dati sul mercato del lavoro negli ultimi mesi sembrano indicare risultati delle politiche combinate di ordine strutturale (Jobs act) e fiscale (decontribuzione per i nuovi assunti) che vanno al di là delle aspettative (in termini di incremento del numero di partecipanti, incremento assoluto del numero di occupati, riduzione del tasso di disoccupazione). È però importante anche reintegrare nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini ma anche sul potenziale di crescita dell’economia nel lungo periodo.
Nel loro insieme queste considerazioni ci spingono a porre particolare enfasi su di una intonazione fiscale più favorevole alla crescita, pur nell’equilibrio indispensabile con il progressivo consolidamento dei conti pubblici.
Ai fini della crescita, la composizione del bilancio pubblico (cioè l’impatto di impieghi ed entrate) è quanto e più rilevante dei saldi. Per questo il Governo adotta misure volte a rendere più efficace ed efficiente la spesa (spending review e accelerazione degli investimenti pubblici co-finanziati con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle imposte tali da stimolare gli investimenti privati.”
La flessibilità
Infine circa la flessibilità, “La velocità di consolidamento e il profilo di riduzione del debito che risulta dalla programmazione economica così come la si può rilevare da questa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è compatibile con le regole adottate dai paesi dell’Unione europea e in particolare nell’area dell’euro. Infatti abbiamo messo in campo le azioni che consentono l’utilizzo delle clausole di flessibilità contemplate dai trattati e specificate dalla Comunicazione della Commissione europea dello scorso 13 gennaio.
Nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile avevamo già invocato per il 2016 la clausola delle riforme per contenere l’aggiustamento di 0,4 percento in virtù dell’ambizioso programma di riforme avviato, e le istituzioni europee ne avevano riconosciuto la legittimità. La rapida attuazione delle riforme in programma ha permesso al governo di ampliare e arricchire ulteriormente il programma stesso, con impatti per il futuro che consentono di richiedere flessibilità aggiuntiva.
Per quanto riguarda la clausola per gli investimenti, l’Italia è uno dei pochi paesi con i requisiti per invocarla nel 2016. Pertanto il programma pluriennale di investimenti pubblici è stato accelerato così da determinare investimentiaggiuntivi nel 2016 nel campo dei co-finanziamenti ai fondi europei. La clausola per gli investimenti non era stata invocata nel Documento di economia e finanza in quanto la prospettiva di crescita – allora soltanto prevista – non lo consentiva. La crescita che oggi osserviamo contribuisce a rendere pienamente legittima l’invocazione di questa clausola perché compatibile con la regola del debito contemplata dai trattati europei.
Peraltro non è escluso che ulteriori evoluzioni nel quadro della flessibilità necessaria ad affrontare nuove situazioni di crisi, come quella determinata dall’afflusso epocale di immigrati da paesi extraeuropei, comportino la possibilità di gestire gli sforzi di bilancio sostenuti da quei paesi che – come l’Italia – sono in prima linea nella gestione delle crisi stesse.”
Il Def sarà adesso inviato alle Camere perché si esprimano sugli obiettivi programmatici in tempo utile per la trasmissione del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.
L'articolo Approvata la nota di aggiornamento al DEF: testo e comunicato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Fattura elettronica PA, la circolare del MEF proviene da Giurdanella.it.
]]>Nella circolare viene chiarito quali sono le amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, ossia:
Riguardo il termine di decorrenza dell’obbligo di fatturazione, il decreto individuava 3 momenti
La circolare precisa che le amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono le amministrazioni locali. Veniva dunque individuata la data del 6 giugno 2015 per le tutte le rimanenti amministrazioni soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, tranne quelle locali per le quali si rimandava a successivo decreto ministeriale.
Tale termine del 6 giugno è stato successivamente anticipato al 31 marzo 2015 dall’articolo 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 6. Lo stesso articolo ha fissato al 31 marzo 2015 anche la data di decorrenza per le amministrazioni locali.
Pertanto alla luce dei chiarimenti, le date di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica sono le seguenti:
Il termine amministrazioni intende la totalità delle amministrazioni sopra richiamate.
Si allega il testo integrale della circolare
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]]>L'articolo Decreto Sblocca Italia: parere Ragioneria di Stato. Tutti i NO proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Mini IMU e TARES, le FAQ del MEF
Il Ministero d… proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 133 del 2013 e della Maggiorazione TARES di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014.
Ecco le FAQ:
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.
2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
5) Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
7) Come viene calcolata la Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?
Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento.
Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.
9) Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio?
Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
10) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?
Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.
11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora l’esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione.
Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione. Si conferma, pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.
12) Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?
Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
13) Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?
Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.
L'articolo Mini IMU e TARES, le FAQ del MEF
Il Ministero d… proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Mini IMU, le FAQ delle Finanze
Il Dipartimento … proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso disponibili le risposte alle principali domande formulate dai contribuenti per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014.
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.
2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012,non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
5) Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
• L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
• L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
7) Come viene calcolata la Mini – IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la
differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
L'articolo Mini IMU, le FAQ delle Finanze
Il Dipartimento … proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Processo tributario telematico: a breve il Regolamento in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Ministero riferente, nella sua relazione, ha evidenziato come con il regolamento in questione si intenda “rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie”.
Tra le principali caratteristiche, si evidenzia il cd. principio di unicità di scelta, per cui, sebbene il processo tributario telematico rappresenti una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme, una volta iniziato in modalità telematica esso deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico.
Da notare inoltre che, sebbene sia l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario a costituire elezione del c.d. “domicilio digitale”, per quanto concerne il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni effettuate a mezzo PEC per il destinatario, i termini processuali ad esso imputabili decorrono da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza.
Sullo schema di regolamento sono stati già acquisiti tutti i pareri previsti (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia per l’Italia digitale, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato), e adesso il decreto è alla firma del Ministro, per cui nel corso delle prossime settimane sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne discuteremo domani, nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, che si terrà presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).
Qui di seguito il testo integrale del Parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, n. 2604 del 2013.
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2013
NUMERO AFFARE 02604/2013
OGGETTO: Ministero dell’economia e delle finanze.
Schema di regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informativi e telematici nell’ambito del processo tributario.
LA SEZIONE
Vista la relazione, del 6 giugno 2013 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, ha chiesto il previsto parere al Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sopraindicato; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca
Premesso:
Lo schema di decreto all’esame della Sezione reca la disciplina dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 secondo cui il regolamento emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella P.A. (oggi Agenzia per l’Italia digitale) e il Garante per la protezione dei dati personali, introduce disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attuando i principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Il Ministero riferente evidenzia come, con il regolamento in questione, si intenda rispondere alla esigenza di rendere sempre più efficiente l’attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie sia in termini quantitativi che qualitativi, senza trascurare l’obiettivo di ridurre anche i costi e i tempi medi di durata del processo, con evidenti benefici per le stesse parti coinvolte nel processo, per i giudici tributari e per il personale di supporto delle segreterie.
Il Dicastero riferente sottolinea, altresì, che la specialità della giurisdizione tributaria e la normativa specifica che disciplina il processo tributario di cui ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992 non hanno consentito di applicare al processo telematico quanto previsto per l’attività di informatizzazione del processo civile e penale. Siffatta specialità, del resto, motiva la totale difformità dei modelli processuali in ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, delle numerose categorie di difensori ammessi alla difesa dei contribuenti e della natura di giudici onorari attribuita ai giudici tributari.
Nella relazione istruttoria è stato, altresì, precisato che le modifiche del testo originario predisposto da un tavolo tecnico, coordinato dal Dipartimento delle Finanze e suggerite dall’Agenzia per l’Italia digitale, dal Garante per la protezione dei dati e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono state recepite, ad eccezione della proposta formulata dalla citata Agenzia e dal predetto Consiglio, recepita solo parzialmente per quanto riguarda le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei.
Le logiche e i principali contenuti dello schema di regolamento composto da 20 articoli vengono così riassunti dal Ministero:
1)il processo tributario telematico rappresenta una facoltà e non un obbligo in forza del principio generale della libertà delle forme di cui all’articolo 121 del codice di procedura civile e per l’equiparazione, a tutti gli effetti di legge, dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali, avvenuta con la legge n. 59/97, il D.P.R. n. 445/2000 e il codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005;
2) non vi è alcuna modifica alla disciplina del processo tributario, ma solo disposizioni riguardanti le modalità di formazione e di trasmissione telematica degli atti processuali, il che ha comportato una semplificazione di taluni adempimenti processuali come quello che evita di far depositare la copia dell’appello cartaceo presso due uffici, quello della Commissione tributaria regionale e quello della Commissione tributaria provinciale ;
3) il processo tributario iniziato in modalità telematica deve proseguire, nella medesima forma, sia per il primo grado di giudizio che per il successivo grado di appello. Ciò per rafforzare il principio di unicità di scelta, ad eccezione dell’ipotesi di conferimento dell’incarico ad altro difensore o di specifiche difficoltà di ordine tecnico, laddove è consentita la modalità cartacea ordinaria;
4) le modalità di acquisizione degli atti e documenti cartacei hanno tenuto in considerazione le criticità derivanti dalla sicurezza del sistema, nonché le misure organizzative e standard da adottare. Ciò ha impedito di recepire le proposte dell’Agenzia e del Consiglio di Presidenza che avevano chiesto di inserire nell’articolato la possibilità per le parti dell’acquisizione al fascicolo informatico di atti e documenti esibiti su carta, purchè contestualmente prodotti su supporto informatico;
5) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contenuta nell’atto introduttivo del giudizio tributario costituisce elezione del c.d. “domicilio digitale”;
6) circa il momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni a mezzo PEC, gli effetti della notificazione sono ricollegati per quanto riguarda il notificante al compimento delle formalità a lui imposte dalla legge, per quanto riguarda il destinatario i termini processuali decorrono invece da quando lo stesso ne ha avuto conoscenza;
7) le modalità di pagamento telematico del contributo unificato fanno riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 191 e 196 del T.U. n. 115/2002 in materia di pagamenti con strumenti e modalità telematiche delle spese di giustizia, ivi compreso il contributo unificato e i diritti di copia;
8) le regole tecnico-operative sono adottate con uno o più decreti ministeriali allo scopo di una graduale attuazione e diffusione del processo tributario telematico;
9) viene previsto il cosiddetto indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC);
10) i due obiettivi principali da raggiungere sono la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e la forte spinta alla dematerializzazione; la prima tramite il canale della posta elettronica certificata e il sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT) a cui si accede attraverso il portale dedicato; la seconda stabilendo che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico esonera dalla formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, tenuto conto che gli eventuali atti e documenti probatori depositati in formato elettronico saranno scansionati dalla segretaria e inseriti, previa attestazione di conformità, nel fascicolo elettronico.
Nel rispetto della linee tracciate e in coerenza con esse, i primi tre articoli dello schema di regolamento sono dedicati alle definizioni, all’ambito di applicazione e alle caratteristiche del sistema informativo della giustizia tributaria.
L’articolo 4 disciplina, poi, il rilascio della procura alle liti e il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, sia se effettuati come documenti informatici, sia se prodotti in forma analogica, mentre l’articolo 5 disciplina la materia delle notificazioni e comunicazioni telematiche, determinando, tra l’altro il momento del loro perfezionamento.
I successivi articoli 6, 7 e 8 sono destinati a dettare regole sull’elezione del domicilio, sull’indirizzo di posta elettronica certificata e sull’attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici.
Gli articoli 9 e 10 si occupano poi delle notificazioni e del deposito degli atti, nonché delle modalità di costituzione in giudizio, mentre negli articoli 11 e 12 viene disciplinato il deposito degli atti.
L’articolo 13 si occupa, quindi, del giudizio di appello prevedendo, tra l’altro, che il deposito, in via telematica presso la Segreteria della Commissione regionale vale anche ai fini dell’adempimento previsto, a pena di inammissibilità dall’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546/92 ovvero del deposito di copia dell’appello presso la segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L’articolo 14 disciplina la formazione del fascicolo informatico, sancendo che esso sostituisce quello tradizionale e che è consultabile on line, mentre gli articoli 15 e 16 riguardano il processo verbale dell’udienza, redatto come documento informatico, nonchè la redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali adottati.
Della formula esecutiva da apporre sulle copie delle sentenze rilasciate, su richiesta delle parti, si occupa l’articolo 17 e il successivo articolo 18 tratta della trasmissione del fascicolo informatico tramite il SI.Gi.T, mentre l’articolo 19 disciplina le modalità di pagamento, in via telematica, del contributo unificato e degli altri diritti e spese nel processo tributario.
L’articolo 20 è, infine, dedicato alle disposizioni finali, regolando l’operatività delle disposizioni regolamentari.
Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Considerato:
L’analisi dello schema di decreto ministeriale consente di formulare un giudizio positivo sul testo del regolamento elaborato, rispetto al quale vengono formulati alcuni suggerimenti di cui si vorrà tenere conto, prima del perfezionamento del medesimo.
Sul preambolo:
– il primo “Visto” va spostato alla fine, prima di “ Udito il parere del Consiglio di Stato……”;
– al quarto “Visto”, seconda riga, dopo la parola “organizzazione” occorre inserire la frase “dei Ministeri e, tra l’altro, all’ordinamento e alle attribuzioni”;
– al settimo “Visto”, allo scopo di alleggerire le formule, occorre eliminare, alla seconda e terza riga, la frase “a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m) della citata legge n. 421 del 1992;
– al quindicesimo “Visto”, alla prima riga occorre sostituire la parola “ministeriale” con la frase “del Ministro dello sviluppo economico”. Alla prima e alla seconda riga, occorre sostituire le parole “emanato dal Ministero dello sviluppo economico” con la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013”;
– al sedicesimo “Visto”, all’ultima riga, dopo la parola “informatici” occorre aggiungere la frase “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009”;
– l’ultimo “Visto il parere del Consiglio di Presidenza….” va sostituito con “Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza….”;
– la parola “Consultato” riferita al Garante per la protezione dei dati personali, va sostituita con la parola “Sentito”;
– la frase “Acquisito il parere dell’Agenzia, va sostituita con la frase “Sentita l’Agenzia per l’Italia digitale”;
-le parole “Vista la comunicazione al Presidente…..” vanno sostituite con le parole “Data comunicazione al Presidente…..”.
Si suggerisce, inoltre, a fattore comune, con riferimento ai “Visto” di utilizzare il criterio della sistemazione secondo l’ordine cronologico.
Sul testo dell’articolato:
Articolo 1:
– occorre valutare l’opportunità di arricchire le definizioni con quelle relative a “INI-PEC”; segretario di Sezione; “processo verbale dell’udienza”; “processo tributario telematico”;
– occorre valutare, con riguardo al plurale utilizzato per la definizione di “Commissioni Tributarie”, se sia opportuno e dove nell’articolato mantenere il plurale o utilizzare il singolare.
Articolo 2:
– al comma 1, seconda riga e comma 2, terza riga: sembrerebbe opportuno, sostituire le parole “con il reclamo e la mediazione” con le parole “con l’istanza di reclamo e mediazione”.
Articolo 3:
– comma 2, prima riga, dopo la parola “soltanto” occorre inserire le parola “i giudici tributari”, provvedendo a cancellare tali parole della terza riga;
– comma 2, prima riga, occorre sostituire le parole “Sistema informativo della Giustizia tributaria con l’acronimo “S.I.Gi.T.”, come del resto fatto in più parti dell’articolato;
– comma 3, prima e seconda riga, la frase “sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e sentito il Garante….” può essere semplificata con la frase “sentito l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante…..”.
Articolo 6
– comma 2, ultima riga, prima della parola “decreto” inserire la preposizione articolata “del”.
Articolo 9
– comma 1, vale quanto osservato per l’articolo 2. Articolo 20
– comma 3, la formula finale va staccata dall’articolo.
Questa Sezione deve, infine, osservare di non aver rintracciato nella documentazione trasmessa dal Ministero riferente la relazione tecnica, ma ritiene di poterne prescindere, presumendo che l’attuazione del regolamento in questione non comporti ulteriori spese.
P.Q.M.
ritiene di esprimere parere favorevole con le osservazioni suindicate.
L’ESTENSORE Carlo Mosca
IL PRESIDENTE Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO Massimo Meli
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]]>Il decreto all’art. 1 stabilisce che: “Per l’anno 2013 e in ogni caso fino all’emanazione di successivo decreto, le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle acquisizioni dei beni e dei servizi relativi alle divisioni 30, 48, 50 e 72 come individuate ai sensi del Regolamento (CE) n. 213 del 28 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 marzo 2008, attraverso strumenti di acquisto informatici propri o messi a disposizione, secondo quanto previsto al successivo art. 2, dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso in cui l’importo a base d’asta sia superiore alla soglia di 2,5 milioni di Euro e almeno l’ottanta per cento del detto importo sia costituito da acquisizioni di beni e servizi inclusi tra i CPV di seguito elencati:
Per la divisione «30», le classi CPV: 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3020, 3021, 3022, 3023;
Per la divisione «48»: tutta la divisione;
Per la divisione «50», le classi CPV: 5031, 5032;
Per la divisione «72»: tutta la divisione”.
Confrontando tale disposizione con il Regolamento CE 213/2007 vediamo che tra i beni e servizi da acquisire attraverso strumenti informatici rientrano:
Nella divisione 30: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture: fotocopiatrici, obliteratici, accessori e toner per scanner e stampanti, trasmettitori digitali, calcolatrici, registratori di cassa, distributori automatici di biglietti e banconote, macchine per scrivere ecc, ed apparecchiature informatiche e forniture: apparecchi hardware e forniture, computer personali, portatili, tablet, lettori ottici, stampanti, codificatori ecc..
Nella divisione 48: Pacchetti software e sistemi di informazione
Nella divisione 50: Servizi di riparazione, manutenzione attrezzature d’ufficio e personal computer
Nella divisione 72: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali e Messa in opera di impianti di riscaldamento
Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono ad acquisire attraverso gli strumenti informatici tali beni e servizi a partire dal sesto mese dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’art. 2 del decreto stabilisce poi che “1. Ai fini dell’applicazione del precedente art. 1, ferma restando la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ricorrono al sistema dinamico di acquisizione di cui all’art. 287, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove disponibile per le relative categorie di beni e servizi, ovvero utilizzano il sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’economia e delle finanze in modalità ASP (Application Service Provider). 2. Ai fini dell’utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell’economia e delle finanze in modalità ASP, ai sensi del precedente comma, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sottoscrivono per accettazione le condizioni generali di utilizzo pubblicate nell’apposita sezione del portale www.acquistinretepa.it.”
Quindi salva la facoltà di utilizzo di strumenti propri, le pubbliche amministrazioni procedono agli acquisti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, accessibile dal portale www.acquistinretepa.it.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del DM
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