milleproroghe 2014 Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/milleproroghe-2014/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Thu, 20 Nov 2014 16:56:19 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Milleproroghe: obbligo bancomat dal 30 giugno https://www.giurdanella.it/2014/02/milleproroghe-obbligo-bancomat-dal-30-giugno/ Fri, 28 Feb 2014 07:06:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21641 Rinviato l'obbligo al 30 giugno 2014

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E’ stata approvata definitivamente dal senato la conversione in legge del decreto milleproroghe ( DL 150/13) con il quale sono state rinviate alcune scadenze.

Tra queste, slitta l’obbligo per gli studi  professionali e i professionisti di dotarsi di pos al 30 giugno 2014. Lo stesso obbligo vale anche per negozi ed artigiani.

Sarà dunque possibile pagare i professionisti con il bancomat a partire dal 30 giugno 2014.

Il rinvio andrà ad impattare il decreto interministeriale emanato il 24 gennaio che disciplina i pagamenti in forma elettronica. Tale decreto non tiene conto del rinvio al 30 giugno, pertanto non dovrebbe avere effetto la parte concernente la disciplina transitoria.

Oltre lo slittamento dei pagamenti tramite POS, è stato rinviato anche l’ avvio del Sistri, non più il 3 marzo prossimo ma al primo gennaio 2015.

Il decreto Milleproroghe verrà pubblicato oggi, 28 febbraio, in Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto legge Milleproroghe. Il testo approvato dalla Camera ora al Senato https://www.giurdanella.it/2014/02/decreto-legge-milleproroghe-il-testo-approvato-dalla-camera-ora-al-senato/ Thu, 20 Feb 2014 09:37:58 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21575 Il testo approvato dalla Camera

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Il 17 febbraio scorso, la Camera ha approvato  il disegno di legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosidetto decreto Milleproroghe).

Il testo era già stato approvato dal Senato.

Dopo l’approvazione della Camera con modifiche, il provvedimento ritorna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

In allegato:

Il testo approvato dalla Camera il 17 febbraio, a confronto con il testo approvato in precedenza dal Senato

Il dossier del Servizio Studi sulle modifiche apportate dalla Camera

Il dossier del Servizio Bilancio

La scheda del Senato

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Milleproroghe 2014: le novità su AVCPass e banca dati nazionale contratti pubblici https://www.giurdanella.it/2014/02/milleproroghe-2014-le-novita-avcpass-banca-dati-nazionale-contratti-pubblici/ Mon, 03 Feb 2014 07:00:02 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21245 Prorogato al 1 luglio 2014 l’avvio del sistema AVCpass

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Con l’’emendamento 9.72, proposto dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, è stata differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014, l’operatività dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, disciplinata dall’articolo 6-bis, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) in base al quale la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la predetta Banca dati, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La deliberazione n. 111, del 20 dicembre 2012, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le successive deliberazioni in data 8 maggio e 5 giugno 2013, nonché del 22 gennaio 2014, contengono le modalità di attuazione del citato articolo 6-bis, del Codice, prevedendo una sua graduale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il sostanziale differimento di cui al comma in esame, potrebbe sanare i procedimenti amministrativi non conformi al dettato dell’articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Il secondo periodo del comma introdotto dall’emendamento 9.72 salvaguarda le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta. Il sostanziale differimento dell’obbligo di applicazione dell’articolo 6-bis, a far data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, fino al 1° luglio 2014, potrebbe riguardare anche i procedimenti successivi alla data del 1° gennaio 2014 e, quindi, il secondo periodo potrebbe anche essere valutato come non necessario.

Pertanto, con tale emendamento viene prorogato al 1 luglio 2014 l’avvio del sistema AVCpass e vengono, di fatto, sanate tutte le procedure relative a bandi ed avvisi di gara pubblicati dal 1 gennaio 2014 sino alla data di conversione del decreto-legge n. 150/2013.

Per ulteriori approfondimenti si allega il Dossier del Senato

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Milleproroghe 2014: le novità sulle centrali di committenza https://www.giurdanella.it/2014/01/milleproroghe-2014-le-novita-sulle-centrali-committenza/ Fri, 31 Jan 2014 07:30:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21242 Prorogato al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i piccoli Comuni devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

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Il comma 1 -bis inserito all’art. 3  modifica il termine (previsto dall’articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011) a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.  Il termine, inizialmente fissato il 31 marzo 2012 e successivamente prorogato al 31 marzo 2013, indi ulteriormente differito al 31 dicembre 2013, è così
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014.  
La disposizione fa salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Si osserva che il citato articolo 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201 del 2011, con l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il  codice dei contatti pubblici), ha introdotto l’obbligo per i Comuni con popolazione non  superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad  un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture:
– nell’ambito delle unioni dei Comuni, ove esistenti;
– ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 5 aveva, quindi, specificato che tali disposizioni si applicassero alle gare  bandite successivamente al 31 marzo 2012. Il termine è stato successivamente prorogato  di dodici mesi, fino al 31 marzo 2013, dall’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011; indi al 31 dicembre 2013, dall’articolo 5-ter del decreto-legge n. 43 del
2013.
Ricordiamo che la centrale di committenza è definita dall’articolo 3, comma 34, del codice dei contratti quale “un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. La relativa disciplina è recata dall’articolo 33 del codice, che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

Per ulteriori approfondimenti si allega il Dossier del Senato

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Milleproroghe 2014, a confronto il testo approvato https://www.giurdanella.it/2014/01/milleproroghe-2014-confronto-il-testo-approvato/ Thu, 30 Jan 2014 08:34:45 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=21225 Il Senato ha approvato con modifiche il decreto legge 150/2013

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Il Senato ha approvato ieri, con modifiche, il ddl n. 1214 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il testo passa all’esame della Camera dei deputati.

Il cosiddetto milleproroghe 2014, nel quale sono confluite norme del decreto Salva Roma, si compone di 14 articoli e contiene proroghe di termini legislativi in diversi settori dell’amministrazione dello Stato e in ambiti di interesse per la vita dei cittadini e delle imprese. In particolare, sono prorogati termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; interventi di emergenza; procedure di competenza del Ministero dell’interno; infrastrutture e trasporti; politiche agricole, alimentari e forestali; istruzione, università e ricerca; salute, lavoro e politiche sociali; ambito economico-finanziario; materia ambientale, beni culturali e turismo; settore delle comunicazioni e servizi pubblici locali.

Sono state approvate le proposte di modifica a firma della Commissione. Di seguito il testo originario del decreto legge con a lato le modifiche apportate dalla Commissione e votate dal Senato.

Milleproroghe 2014: il testo originario del decreto legge 150/2013 confrontato con il testo redatto dalla Commissione e votato dal Senato. Clicca qui

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Milleproroghe, le modifiche al Codice e al Regolamento Appalti https://www.giurdanella.it/2014/01/milleproroghe-le-modifiche-al-codice-al-regolamento-appalti/ Thu, 02 Jan 2014 08:20:39 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20223 Il decreto legge “Milleproroghe”, n. 150 del 2013, in vigore dal 31 dicembre (qui il TESTO, qui la GUIDA), modifica la fase transitoria relativa alle attestazioni SOA, prevista dal Codice e dal Regolamento appalti. Qui lo stralcio delle previsioni introdotte, che intervengono sulla dimostrazione di “adeguata idoneità tecnica e organizzativa” da parte delle imprese. Decreto legge […]

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Il decreto legge “Milleproroghe”, n. 150 del 2013, in vigore dal 31 dicembre (qui il TESTO, qui la GUIDA), modifica la fase transitoria relativa alle attestazioni SOA, prevista dal Codice e dal Regolamento appalti. Qui lo stralcio delle previsioni introdotte, che intervengono sulla dimostrazione di “adeguata idoneità tecnica e organizzativa” da parte delle imprese.

Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013)
(…)

Art. 4
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
(…)

5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.

Di seguito, il testo dell’art. 189 del codice contratti, come aggiornato al decreto Milleproroghe 2014:

Art. 189
Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:
(…)

3. La adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa e’ dimostrata:
(…)

4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
(…)

5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Ecco lo stralcio dell’articolo 357 del Regolamento appalti, citato dal decreto Milleproroghe 2014:

Art. 357
Norme transitorie

(…)

27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita’ di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.

[Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, ha disposto (con l’art. 4, comma 6) che “Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ prorogato al 31 dicembre 2014”]

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Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta https://www.giurdanella.it/2013/12/in-gazzetta-il-testo-del-decreto-milleproroghe/ Mon, 30 Dec 2013 22:28:26 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20111 Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013) Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni) Art. 2 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali) Art. 3 (Proroga di termini di competenza […]

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Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta


Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013)

Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

Art. 2 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

Art. 3 (Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)

Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Art. 5 (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Art. 7 (Proroga di termini in materia di salute)

Art. 8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Art. 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Art. 10 (Proroga di termini in materia ambientale)

Art. 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

Art. 12 (Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

Art. 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali)

Art. 14 (Entrata in vigore)

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine “2013” è sostituito dal seguente “2014”. 2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato.

4. All’articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.”

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo, dell’articolo 2, comma 7, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “i regolamenti di organizzazione del Ministeri”, sono inserite le seguenti: “, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,”.

8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “dal 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2015” e le parole “Fino al 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 2014”.

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, per il triennio 2014- 2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2014”.

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016»;

b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. E’ prorogata al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l’anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’ articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012.

Art. 2

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1 Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”; b) al comma 3 le parole: “2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “2012, 2013 e 2014”.

3. L’incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”, in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) all’articolo 19- bis, comma 1, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all’articolo 5, comma 5- bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell’ambito nel centro storico del comune de L’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L’Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l’anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell’ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Art. 3

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)

1. È prorogata, per l’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: “ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.

3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.

4. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

Art. 4

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: “3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.”

2. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole : “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014

4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.

5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5

(Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

1 .All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2015”.

2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014” e le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2015”.

Art. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.

2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”

3. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 3013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.”.

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell’anno 2014 e per euro 18.357.750 nell’anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l’anno 2014 ed euro 18.357.750 per l’anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.7

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All’articolo 15, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”.

Art.8

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.

2. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, e successive modificazioni, le parole: “Fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.

2. All’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014”.

3. All’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

4. All’articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014”.

5. All’articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “1°gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti “1° luglio 2014”.

6. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.

7. I termini per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), e all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all’articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell’attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 10

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2014”.

Art. 11

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Art. 12

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

Art. 13

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto legge. del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 14
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'articolo Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.

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Milleproroghe 2014: la scheda sul decreto legge https://www.giurdanella.it/2013/12/milleproroghe-2014-il-decreto-legge/ Fri, 27 Dec 2013 20:44:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19989 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta e del Ministro dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, ha approvato un decreto legge di proroga di termini e scadenze ed un altro recante altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario. Di seguito, la sintesi di Palazzo Chigi sul nuovo decreto legge “Milleproroghe” (QUI IL TESTO PUBBLICATO […]

L'articolo Milleproroghe 2014: la scheda sul decreto legge proviene da Giurdanella.it.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta e del Ministro dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, ha approvato un decreto legge di proroga di termini e scadenze ed un altro recante altre disposizioni indifferibili di carattere finanziario.

Di seguito, la sintesi di Palazzo Chigi sul nuovo decreto legge “Milleproroghe” (QUI IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA, n.d.r.).

  • Emergenza casa, sospensione degli sfratti per le categorie disagiate: nessuna proroga generalizzata degli sfratti, ma attenzione alle emergenze reali e alle situazioni disagiate. È stata decisa la sospensione sino al 30 giugno 2014 dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultra-sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in possesso di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
  • Proroga di termini relativi a interventi emergenziali: gestione commissariale della Costa Concordia, completamento dell’attività del commissario per interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980, gestione liquidatoria in favore della città di Palermo già prevista legge 74/2012, incentivi per attivazione impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma in Emilia, Sorveglianza delle Forze Armate all’Aquila.
  • Proroghe di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche amministrazioni: assunzioni dei Vigili del Fuoco, assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, validità graduatorie assunzioni nella Pubblica Amministrazione, termine per la riorganizzazione dei Ministeri.
  • Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno: bilanci enti locali, uso guardie giurate su navi commerciali italiane, autodichiarazione per i permessi di soggiorno, organizzazione prefetture delle province di Monza, Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani.
  • Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti: adozione termini del regolamento salvamento acquatico, aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione, adeguamento delle autoscuole a disposizioni europee, taxi e noleggio, attestazione SOA.
  • Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali: adeguamento stabilimenti di mozzarella di bufala, macchinari agricoli.
  • Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca:  dismissioni sede del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  a piazzale Kennedy a Roma, bilanci consolidati nelle Università, termine affidamento lavori per messa in sicurezza edifici scolastici.
  • Proroga di termini in materia di salute: filiera del farmaco.
  • Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali: invio telematico del certificato medico di gravidanza.
  • Proroga di termini in materia di economia e finanze: attività di consulenza finanziaria anche in assenza dell’iscrizione all’apposito Albo in quanto non ancora istituito, attività in esaurimento delle sezioni della Commissione Tributaria centrale, poteri di controllo della Banca d’Italia su agenti e mediatori creditizi, differimento e sperimentazione contabile, fondo Sirio.
  • Proroga di termini in materia ambientale: proroga di un anno dell’attuale regime che consente di mettere in discarica rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg, termini per le attività di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata in Campania.
  • Proroga termini in materia di beni culturali e turismo: completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
  • Proroga termini in materia di comunicazioni: divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale con ricavi superiori a quelli fissati dalla norma relativa.
  • Proroga di termini in materia di esercizi pubblici locali: i gestori già operanti potranno esercitare il servizio fino al 31 dicembre 2014. Definizione entro il 30 giugno 2014 degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea; in assenza, intervento sostitutivo del prefetto territorialmente competente.

E questa la sintesi del secondo decreto legge:
“DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI” (QUI IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA
, n.d.r.)

  • Web tax. L’entrata in vigore è posticipata al 1° luglio 2014.
  • Lsu regionali. Dal 1° luglio 2014 sarà possibile la stabilizzazione, a carico delle Regioni, dei lavoratori socialmente utili.
  • Salva Comuni. I Comuni che non hanno rispettato il Patto di Stabilità vedranno ridotte le sanzioni previste per tali casi.
  • Bonus mobili. Viene chiarito che le detrazioni fiscali sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l’importo complessivo supera il valore della ristrutturazione.
  • Locazioni passive delle Pubbliche amministrazioni (“affitti d’oro”). Viene introdotta la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di recedere dai contratti di locazione passiva entro il 30 giugno 2014.
  • Cessione immobili. Non sono più necessarie le dichiarazioni di conformità catastali e l’attestato di prestazione energetica all’atto di cessione dell’immobile: queste documentazioni potranno essere prodotte anche successivamente.
  • TPL Campania. Disposizione dirette a favorire l’attuazione da parte del commissario straordinario del piano di rientro del disavanzo accertato in materia di trasporto pubblico locale in Campania.
  • Rapporti finanziari tra Roma Capitale e gestione commissariale. Il commissario straordinario è autorizzato a inserire, per un importo massimo di 115 milioni di euro nella massa passiva di cui all’articolo 14 del dl 31 maggio 2010 da destinare a partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008. Roma Capitale può riacquisite l’esclusiva titolarità dei crediti e può avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dal crediti verso le proprie partecipate.
  • Risorse per il “Patto per Roma per la raccolta differenziata”. Sbloccati fondi, nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per il 2015.
  • Expo 2015. Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
  • Disposizioni finanziarie in materia di Province. Limitatamente all’anno 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del ministro dell’Interno il 4 maggio 2012.
  • ANAS. Il Ministero dell’Economia anticiperà alla Società le risorse disponibili per il 2013 per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati d’avanzamento lavori.
  • Contratto di programma RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale i rapporti tra lo Stato e il Gestore sono regolati sulla base del contratto di programma 2007-2013.
  • Trenitalia Sicilia. Il Ministero dell’Economia e Finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste per l’anno 2013, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario esercitati nella Regione Sicilia.
  • Pagamento dei servizi ferroviari Valle d’Aosta. Lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo di 23 milioni di euro per l’anno 2013.
  • Rifinanziamento della Carta Acquisti. Il fondo viene incrementato per il 2013 di 35 milioni di euro.
  • Semplificazione del procedimento di alienazione immobili pubblici. Possibilità di attribuire all’Agenzia del Demanio la competenza a effettuare pagamenti diretti nei confronti degli acquirenti di immobili.
  • Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia delle privatizzazioni. Vengono prorogati i termini per il comitato tecnico e viene istituito un comitato di ministri che fa capo al presidente del Consiglio.
  • Accise sui tabacchi. Dalla data di entrata in vigore della conversione di questo provvedimento, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7%, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui prodotti da fumo e loro succedanei.
  • Alluvione Sardegna. Vengono concesse ai residenti dei Comuni alluvionati nel novembre 2013 delle proroghe negli adempimenti fiscali che ricalcano quelli già concessi per il terremoto dell’Emilia.
  • Tassa di sbarco per le isole minori. Un’imposta da applicare fino a un massimo di 2,50 euro ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un’isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono trasporto di persone a fini commerciali.

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Milleproroghe 2014, il Governo presenta il testo https://www.giurdanella.it/2013/12/milleproroghe-il-governo-presenta-il-testoogg/ Fri, 27 Dec 2013 07:30:28 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19959 Oggi il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge di fine anno (c.d. “Milleproroghe“). (QUI LA SCHEDA RIEPILOGATIVA E QUI IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA, n.d.r.). Si tratta di un decreto legge da titolo “Proroga di termini in scadenza e altre disposizioni di carattere finanziario indifferibili“, presentato dal Presidente del Consiglio Letta e dal Ministro dell’Economia Saccomanni. […]

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Oggi il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge di fine anno (c.d. “Milleproroghe“). (QUI LA SCHEDA RIEPILOGATIVA E QUI IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA, n.d.r.).

Si tratta di un decreto legge da titolo “Proroga di termini in scadenza e altre disposizioni di carattere finanziario indifferibili“, presentato dal Presidente del Consiglio Letta e dal Ministro dell’Economia Saccomanni.

Verranno riproposte alcune norme contenute nel decreto legge “Salva Roma” (DL 126 del 2013, recante misure finanziarie per le regioni e gli enti locali, già approvato dal Senato), che è stato ritirato dal Governo, su sollecitazione della Presidenza della Repubblica.

Il decreto- legge “Salva-Roma” che, nel testo approvato dal Governo, era incentrato prevalentemente nelle materie della finanza locale – con specifica attenzione ad alcune questioni su Roma Capitale – del risanamento ambientale e dei trasporti, era stato consistentemente ampliato, nel testo approvato dal Senato, con un insieme di interventi di portata ampia e diversificata, ad iniziare, nel disegno di legge di conversione, dalla proroga alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009, nonché di taluni termini previsti da un decreto legislativo attuativo della medesima legge, relativo all’armonizzazione dei sistemi contabili.

Di seguito, i contenuti essenziali del DL “Salva-Roma”, che oggi verranno in parte ripresi dal DL “Milleproroghe”, nella sintesi elaborata dall’ufficio studi della Camera dei Deputati:

“In materia di trasporti le norme riguardano il trasporto regionale ferroviario della Regione Campania, le risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria, nonché il proseguimento dei rapporti tra lo Stato e RTI sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino al nuovo contratto 2012-2016, l’autorizzazione alla corresponsione a Trenitalia di alcune somme previste in relazione agli obblighi di trasporto ferroviario nella regione Sicilia e nella Regione Valle d’Aosta.

Per quanto concerne Roma Capitale, si interviene in ordine alla Gestione commissariale della stessa, consentendo l’ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario e intervenendo sulla gestione dei crediti di Roma Capitale verso le società partecipate. Inoltre si prevedono alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito: in ordine a quest’ultimo sono state soppresse, da parte della Commissione bilancio della Camera, le parti introdotte al Senato in ordine ad alcuni servizi pubblici dell’ente ed alla eventuale messa in liquidazione di società partecipate. E’ stato altresì soppressa, ma nel corso dell’esame al Senato, la previsione che consentiva a Roma Capitale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di incrementare la misura dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef.

Oltre ad uno stanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2013 a favore del comune di Milano per la realizzazione EXPO 2015) si dettano alcune norme in tema di impiego pubblico, quali ad esempio l’attribuzione dell’inquadramento giuridico ed economico della terza Area ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, che abbiano svolto talune mansioni, nonché, a favore dell’Aenzia delle dogane, l’applicazione di norme che autorizzano la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo agli interventi su specifiche aree territoriali, viene esteso l’ambito di applicazione di alcune disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici maggio 2012 agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell’Emilia; si prevede poi che per tre anni, a decorrere dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possano richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata ed, infine, si assegnano alla provincia di Pescara 3 milioni di euro per l’anno 2013 per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi alluvionali del dicembre 2013 e si dispongono una serie di stanziamenti ( di importo variabile tra 0,5 ed 1 milione di euro) a vari comuni per la realizzazione di specifici interventi sul territorio. Quanto ad una disposizione che assegnava risorse per l’area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, la stessa è stata soppressa da parte della Commissione bilancio della Camera. Una ulteriore disposizione che interessa specifiche aree è quella che innalza di 10 milioni di euro per l’anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

Con riguardo alle regioni, si autorizzano le stesse a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 , le cui economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale; inoltre si obbligano le Regioni (ma anche gli enti locali) che abbiano superato i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale. Quanto agli enti ed aziende sanitarie, si interviene sulla disciplina delle somme che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, prevedendo che l’organo amministrativo degli enti interessati quantifichi preventivamente, con cadenza trimestrale, le somme medesime.

Alcune disposizioni interessano poi specificamente le province, relativamente alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle stesse per l’anno 2013, alle riduzioni da apportate al fondo medesimo per l’anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review, ed alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l’anno 2013.

Un altro insieme di norme disciplina le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries). Tra queste è stata soppressa presso la Commissione bilancio della Camera la specifica disposizione che disponeva riduzioni degli ordinari trasferimenti statali nei confronti delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato interventi – aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato – i quali determinino minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali: tali riduzioni sono effettuate in misura corrispondente all’entità delle minori entrate ovvero maggiori spese.

Presso la Commissione bilancio della Camera sono state altresì soppresse due ulteriori disposizioni contenute nel testo trasmesso dal Senato: la prima concernente l’eliminazione della facoltà per alcune pubbliche amministrazioni e per gli organi costituzionali di recedere con modalità agevolate dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013 (facoltà che pertanto permane nel testo); la seconda che dispone la disapplicazione delle sanzioni (consistenti nella riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato) nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell’anno 2013 da parte delle province.

Specifiche disposizioni per i comuni consentono a quelli che rispettino il patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, a carico di risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione, e che autorizzano i comuni dissestati ad accedere per gli anni 2013 e 2014 ad una anticipazione da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell’ambito della procedura di dissesto.

Ulteriori disposizioni intervengono in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici), nonché in materia di gare per l’affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, escludendo dalla possibilità di partecipazione alle gare delle società destinatarie di affidamenti non conformi alla normativa comunitaria la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019.

Disposizioni di natura diversa concernono infine: un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell’ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria; l’esonero delle amministrazioni pubbliche dall’obbligo di consegnare al momento della cessione di immobili pubblici le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili e la possibilità che, nelle operazioni di dismissione di immobili appartenenti al patrimonio pubblico, l’attestato di prestazione energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non debba essere necessariamente allegato al contratto di vendita; la possibilità che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata possano essere trasferiti al patrimonio di comuni, province o regioni e la disciplina del trasferimento a tali enti di singoli beni immobili aziendali; la facoltà, affidata ad un decreto del Ministro dell’economia, di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l’incidenza dei rispettivi carichi fiscali. A tali prodotti (in particolare, per i prodotti succedanei di quelli da fumo) si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

Infine il provvedimento incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo e fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, aumentando la misura massima dell’imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliando le finalità a cui può essere destinata”.

L'articolo Milleproroghe 2014, il Governo presenta il testo proviene da Giurdanella.it.

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