Milleproroghe 2015 Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/milleproroghe-2015/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 02 Mar 2015 18:22:49 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Milleproroghe in Gazzetta. Le novità sugli appalti https://www.giurdanella.it/2015/03/milleproroghe-gazzetta-le-novita-sugli-appalti/ Tue, 03 Mar 2015 07:03:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26898 La legge Milleproroghe 2015 è stato pubblicata in Gazzetta ed è in vigore dall’1 marzo 2015. Si tratta della legge 27 febbraio 2015 n. 11 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), pubblicata nella Gazzetta di sabato 28 febbraio. Qui le principali […]

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La legge Milleproroghe 2015 è stato pubblicata in Gazzetta ed è in vigore dall’1 marzo 2015.
Si tratta della legge 27 febbraio 2015 n. 11 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), pubblicata nella Gazzetta di sabato 28 febbraio.
Qui le principali novità in tema di appalti pubblici:
Appalti pubblici:  Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l’anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale.
Centrali appalti: viene prorogata  al 1° settembre 2015, l’entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Qui la sintesi delle altre misure

Qui il testo del decreto Milleproroghe

 

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Il Decreto Milleproroghe è legge. Testo, dossier, misure https://www.giurdanella.it/2015/02/decreto-milleproroghe-testo-dossier-misure/ Fri, 27 Feb 2015 10:08:25 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26842 E’ stato approvato definitivamente dal Senato il 26 febbraio, con 156 voti favorevoli, 78 contrari ed un’astensione, il disegno di legge di conversione n. 1779 del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (cosiddetto decreto “Milleproroghe”). Il testo licenziato è identico a quello approvato nei giorni scorsi dalla […]

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E’ stato approvato definitivamente dal Senato il 26 febbraio, con 156 voti favorevoli, 78 contrari ed un’astensione, il disegno di legge di conversione n. 1779 del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (cosiddetto decreto “Milleproroghe”). Il testo licenziato è identico a quello approvato nei giorni scorsi dalla Camera. Confermata quindi la fiducia al Governo: sulla approvazione del decreto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, aveva infatti posto la questione di fiducia.

Il provvedimento  è composto da 15 articoli e dispone proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi.

La Camera ha introdotto articoli aggiuntivi concernenti: i contratti di solidarietà, la disciplina transitoria per l’abilitazione professionale degli avvocati, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Commissione per l’autorizzazione ambientale integrata.

Tra le proroghe si segnala:

Proroga per tutto il 2015 del regime dei mimini: la legge proroga per tutto l’anno 2015 le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché il regime dei minimi previgente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest’ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l’articolo 1, comma 85, lettere b) e c).

Proroghe delle assunzioni nelle PA: viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a ‘budget assunzionali.

Proroga processo amministrativo digitale: è stato differita- dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2015 – l’obbligatorietà, nel processo amministrativo, di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

Proroga esame avvocato: prevista la proroga di due anni della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Proroga centrali appalti: viene prorogata  al 1° settembre 2015, l’entrata in vigore della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione. Il differimento non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Proroga Sistri:  prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; ciò al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.

Proroga delibere TARI: è stata disposta la validità delle delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI adottate dai Comuni entro il 30 novembre 2014. Si prevede inoltre che i Comuni che non hanno deliberato in materia, procedano alla riscossione della TARI applicando le tariffe vigenti per l’anno 2013.

Partite iva iscritte alla gestione separata INPS: viene ridotta, per il triennio 2015-2017, la misura dell’aliquota contributiva pensionistica per alcuni iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e della corrispondente aliquota di computo del trattamento pensionistico.  La riduzione concerne i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA e che non siano né pensionati né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE

IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO

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Esame Avvocato: rinvio di 2 anni della riforma https://www.giurdanella.it/2015/02/esame-avvocato-rinvio-di-2-anni-della-riforma/ Thu, 05 Feb 2015 11:09:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26513 E’ stato approvato, il 4 febbraio 2015, dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati,  l’emendamento al dl Milleproroghe che prevede la proroga di 2 anni della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Gli aspiranti avvocato potranno dunque usare i codici commentati anche per gli esami 2015 e 2016. Ricordiamo che con […]

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E’ stato approvato, il 4 febbraio 2015, dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati,  l’emendamento al dl Milleproroghe che prevede la proroga di 2 anni della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Gli aspiranti avvocato potranno dunque usare i codici commentati anche per gli esami 2015 e 2016.

Ricordiamo che con la riforma, a parte l’abolizione dei codici annotati, le materie da portare all’orale sarebbero aumentate da 5 a 7 di cui obbligatorie civile, penale ed entrambe le procedure.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato:

Atto Camera 2803 
 
Proposta emendativa 2.09. nelle Commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803 
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04.02.2015 
 
 
  Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
 
Art. 2-bis.
(Proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato).
 
  1. All’articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».
 
 
Centemero Elena
 
approvato

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Milleproroghe 2015 in Gazzetta: il testo e i dettagli delle misure https://www.giurdanella.it/2015/01/milleproroghe-2015-testo-dettagli/ Mon, 05 Jan 2015 17:05:43 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=26352 Il Decreto Legge 192/2014 cd. “Milleproroghe” è stato pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2014, data dalla quale è entrato in vigore.  Il provvedimento contiene una serie di proroghe (circa venti) in diversi settori, tra cui pubblica amministrazione, ambiente, sanità e istruzione. La novità più importante riguarda la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori […]

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Il Decreto Legge 192/2014 cd. “Milleproroghe” è stato pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre 2014, data dalla quale è entrato in vigore.  Il provvedimento contiene una serie di proroghe (circa venti) in diversi settori, tra cui pubblica amministrazione, ambiente, sanità e istruzione. La novità più importante riguarda la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari delle province, in attesa di ricollocare gli esuberi causati dalla recente riforma Delrio.

Turnover nelle Pubbliche Amministrazioni: è prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite relative all’anno 2013.

Ministero dei Beni Culturali: fino al 2016 sarà invece possibile attingere alle graduatorie degli idonei a concorso per coprire le assunzioni in servizio.

Giustizia: per la soppressione delle sedi distaccate dei TAR nei comuni senza Corte d’Appello il termine inizialmente previsto per l’1 luglio 2015 viene posticipato al 1 settembre dello stesso anno; per l’avvio del processo amministrativo digitale dovrà invece attendersi l’1 luglio 2015 (il termine precedente era fissato al 1 gennaio 2015)

Aumenti dei compensi per i manager statali : il termine slitta alla fine del prossimo anno. Saranno interessate i membri dei cda, i membri di organi di indirizzo, direzione e controllo o degli organi collegiali degli enti pubblici.

Per la Croce Rossa Italiana la privatizzazione è prorogata di un anno, la remunerazione  delle farmacie viene posticipata al 1 Gennaio 2016, proroga anche per le sanzioni legate al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Scuola: per l’edilizia scolastica viene introdotta la possibilità di erogare fondi agli enti locali anche nel corso del 2015. Infine Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l’abilitazione.

Di seguito il testo integrale del decreto legge 192/2014 cd. Milleproroghe

 

 

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

(GU n.302 del 31-12-2014)

 

Vigente al: 31-12-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 2 le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alleamministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del

personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.

6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “e’ prorogato al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato al 30 giugno 2015”.

9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.

10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma

7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;

b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.

Art. 3

Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All’articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “1° gennaio 2015” e le parole: “1° luglio 2015” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2016” e “1° gennaio 2017”.

2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.

3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ” 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” 31 dicembre 2015″.

Art. 4

Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno

1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”.

3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.

Art. 5

Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione

1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.

2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31ottobre 2015”.

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e nell’anno accademico 2014-2015”;

b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016”.

4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “30 aprile 2014” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;

c) le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.

6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.

Art. 7

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “1º gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2016”;

b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2018”;

e) all’articolo 2, comma 5, le parole: “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”;

f) all’articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,2014 e 2015”;

g) all’articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;

h) all’articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;

i) all’articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.

3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.

4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” fino alla data del 31 dicembre 2015″.

Art. 8

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;

b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015”.

3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2015”.

4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.

5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.

7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” e’ sostituita dalla seguente:”centottanta”.

8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.

10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;

b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015.”.

Art. 9

Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al 30 giugno 2015.

2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”.

3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

Art. 10

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30 aprile 2015.

5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: “Sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2015”.

6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015”.

7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”.

8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.

9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;

b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.

Art. 11

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all’anno: “2014” e’ sostituito dal seguente: “2015”.

2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12

Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili

agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da

produzioni vegetali

1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13

Federazioni sportive nazionali

1. E’ differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14

Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Qui il link al testo del DL 192/2014 in Gazzetta Ufficiale

 

L'articolo Milleproroghe 2015 in Gazzetta: il testo e i dettagli delle misure proviene da Giurdanella.it.

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