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]]>Il provvedimento, già approvato dalla Camera, viene dunque convertito in legge.
Ecco le principali novità:
Multa per i partiti: prevista una multa da 200 mila euro per i partiti che non presentano il bilancio. Prorogata al 15 giugno la presentazione dei rendiconti 2013 e 2014.
Assunzioni PA: prorogata fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato nelle Pa.
Processo amministrativo digitale: prorogata al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
Patrocinio dinnanzi le giurisdizione superiori: Viene prorogato fino al 2 febbraio 2017 l’iscrizione nell’albo speciale agli avvocati che hanno 12 anni di esercizio della professione, senza dover fare l’esame previsto dalla riforma forense.
Rifiuti – Sistri: prorogato fino al 31 dicembre 2016 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Appalti:
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]]>La disposizione consente l’iscrizione nell’albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall’entrata in vigore della riforma – in luogo degli attuali 3 anni – maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione.
Pertanto, rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, l’art. 2 proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.
Quindi fino al 2 febbraio 2017, per ottenere l’ abilitazione ad esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di stato, Corte conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche), basterà aver maturato 12 anni di esercizio della professione, senza dunque dover superare alcun esame.
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]]>Il provvedimento passa ora al Senato.
Vediamo insieme le misure principali:
Processo Amministrativo Digitale: L’articolo 2 del decreto-legge differisce al 1° luglio 2016 l’entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.
In particolare, il comma 1 dell’art. 2 proroga di sei mesi – al 1° luglio 2016 – il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La proroga è giustificata con l’esigenza di disporre dei tempi tecnici per l’adeguamento delle strutture informatiche.
Il comma 2 dell’art. 2 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 13 dell’Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo, con cui si prevede – per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico – una fase di sperimentazione della nuova disciplina. Tale sperimentazione prenderà avvio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM che dovrà stabilire le necessarie regole tecniche-operative fino alla data del 30 giugno 2016.
Sistri: Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.
Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore: Il comma 1 dell’articolo 7 proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%.
Requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici: Il comma 2 dell’articolo 7 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell’art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
Attestazioni Soa: Il comma 3 dell’art. 7, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l’esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Pubblicità degli avvisi e bandi di gara: Il comma 7 dell’articolo 7 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell’art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – contemplano la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione del contratto.
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]]>L'articolo Milleproroghe 2016: oggi discussione in aula
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]]>Oggi in Aula alla Camera la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,(Milleproroghe 2016) recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
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]]>L'articolo Milleproroghe 2016: slitta la pubblicità on line dei bandi di gara proviene da Giurdanella.it.
]]>In realtà la disposizione, risale al 2014, ma a causa delle proteste degli editori, che a seguito della non più obbligatoria pubblicità legale sui giornali di carta perderebbero circa 120 milioni di incasso, è sempre stata rinviata. Da ultimo, il Milleproroghe 2016 rinvia l’entrata in vigore della disposizione a gennaio 2017.
Altra proroga che sorride agli editori è il rinvio al 31 dicembre 2016, del termine a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese digitalmente. Rinviato pure il relativo credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti.
Di seguito lo stralcio della decreto legge contenente i suddetti rinvii.
art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 7. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “dal 1° gennaio 2016″ sono sostituite dalle seguenti: ” dal 1° gennaio 2017″
Art. 12
Credito d’imposta per promuovere la tracciabilita’ delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese, e’ prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e’ conseguentemente riconosciuto per l’anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dall’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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]]>In vigore dal: 30-12-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuita’, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
c) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″.
2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: ” 31 dicembre 2015″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “verificatesi nell’anno 2013”, sono inserite le seguenti: “e nell’anno 2014” e le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
b) al comma 4, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
5. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All’ articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
7. All’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
8. All’articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: “Fino all’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all’anno 2016”.
9. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. All’articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015”.
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. All’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2016”.
2. All’articolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalita’ attuative della sperimentazione e’ demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.”.
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico
1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis e’ inserito il seguente: “3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e’ prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantita’ massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l’assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW.”;
b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonche’ applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.”.
Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa
1. E’ prorogata, per l’anno 2016, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. L’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e’ completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″.
4. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.
5. All’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ” 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All’articolo 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
Art. 5
Proroga di termini in materia di distretti turistici
1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”.
Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute
1. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: “sono rinnovati entro 8 mesi”, sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati entro 18 mesi”.
2. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1°gennaio 2016”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1°gennaio 2017”.
3. All’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e’ sostituito dal seguente: “16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonche’ le tariffe delle prestazioni relative all’assistenza protesica di cui all’articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruita’ delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita’ delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica”.
4. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: “Per l’anno 2014”, sono inserite le seguenti: “e per l’anno 2015”.
Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
2. All’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”;
b) al comma 15-bis le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
3. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
4. Il termine di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall’articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, e’ prorogato al 31 luglio 2016.
5. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
6. All’articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”.
7. All’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “dal 1° gennaio 2016″ sono sostituite dalle seguenti: ” dal 1° gennaio 2017″.
8. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all’efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e’ prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia’ previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l’aggiornamento delle relative Tabelle.”.
10. All’articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 aprile 2016”.
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori e’ prorogato al 29 febbraio 2016.
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016″;
b) al comma 9-bis, le parole: ” stabilito al 31 dicembre 2015″ e le parole: “sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “stabilito al 31 dicembre 2016″ e ” sino al 31 dicembre 2016″.
2. All’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e’ prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e’ prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorita’ Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.
3. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “29 febbraio 2016”.
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
1. All’articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all’annualita’ 2015 e alle precedenti,».
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
3. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “negli anni 2013, 2014 e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”.
4. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: “Fino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2016”.
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2016”.
6. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “e 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, 2015 e 2016”.
7. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sono aggiunte le seguenti: “e per l’anno 2016 con riferimento all’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,”.
8. All’articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2015″ sono sostituite dalle seguenti: ” 31 dicembre 2016″.
2. All’articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.
3. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
Art. 12
Credito d’imposta per promuovere la tracciabilita’ delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare la tracciabilita’ delle vendite e delle rese, e’ prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e’ conseguentemente riconosciuto per l’anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dall’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e’ ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2015
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]]>Nello specifico ecco alcune delle principali proroghe:
Proroga termini per le pubbliche amministrazioni
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dello sviluppo economico
Proroga di termini in materia di competenza dei Ministeri dell’interno e della difesa
Proroga di termini in materia di distretti turistici
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della salute
Proroga in materia di infrastrutture e trasporti
Proroga termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Proroga termini in materia di economia e finanze
Infine sono previste proroghe di termini in materia di interventi emergenziali e la proroga al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è prevista l’obbligatorietà della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e viene esteso il credito d’imposta agli ani 2015, 2016 e 2017.
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