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]]>Prima ancora che entrasse in vigore la legge europea n. 238/2021 (vigente dal 1 febbraio 2022), il decreto legge in parola ha ulteriormente innovato la normativa appalti, con una serie di importanti previsioni che meritano di essere singolarmente esaminate.
Il provvedimento (in vigore dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella G.U. n. 21, ovvero il 27 gennaio 2022), etichettato come decreto Sostegni ter, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
In particolare, l’art. 29 del d.l. 4/2022 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) ha per l’appunto inteso garantire, tramite la modifica di alcune previsioni del codice dei contratti pubblici, le misure finalizzate ad una maggiore liquidità degli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici.
Il comma 1 del citato art. 29 dispone innanzitutto che sino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito dell’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, per le procedure di affidamento indette successivamente al 27 gennaio dovranno essere previste le seguenti deroghe alla disciplina originaria, entrambe relative ai prezzi applicati all’interno dell’appalto.
In primo luogo, sarà obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara, delle clausole di revisione dei prezzipreviste dall’articolo 106, comma 1, lettera a) del codice – che di regola prevede la mera possibilità di inserire le suddette clausole, fermo restando che le clausole debbano fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, e che esse non debbano apportare modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto.
Inoltre, per lo stesso periodo sarà derogata la previsione secondo cui, per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei relativi prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario (e comunque in misura pari alla metà). Ebbene, il d.l. in commento riduce la percentuale utile per la valutazione delle variazioni di prezzo, se relative a singoli materiali di costruzione, dal 10 al 5 per cento.
In questi casi, si dovrà procedere ad una compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza (compensazione che dovrà essere determinata applicando la percentuale di variazione al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati, ai sensi del comma 3 dell’art. 29).
In merito a quest’ultima previsione, il d.l. ha disposto da un lato che l’ISTAT, entro novanta giorni, debba definire la metodologia per la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, e dall’altro che il Ministero delle Infrastrutture sia chiamato, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a determinare con decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
La compensazione sarà possibile ove l’appaltatore, a pena di decadenza, presenti alla stazione appaltante una specifica e documentata istanza in tal senso entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione dei decreti periodici del Ministero delle Infrastrutture. Sarà poi onere del direttore dei lavori verificare la sussistenza dei requisiti per la compensazione e il rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma (secondo il disposto del comma 4 dell’art. 29).
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate (mentre si prevede un’espressa esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta).
Infine, con riferimento alla citata compensazione, il decreto-legge prevede che le risorse utilizzabili a tal fine sono quelle derivanti dalle somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per l’intervento, le somme derivanti dai ribassi d’asta e quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e già collaudati.
Ulteriori previsioni di dettaglio relativamente alle risorse disponibili per la compensazione sono previste dai commi 8 e seguenti dell’art. 29 del decreto Sostegni ter, cui si rinvia per un più approfondito esame.
In conclusione, pare opportuno dare atto – sempre nel merito delle misure adottate a favore delle imprese appaltatrici – che il recente decreto Milleproroghe 2022 (decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre), all’art. 3, comma 4, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all’art. 207 del c.d. decreto rilancio (n. 34/2020), il quale ha disposto l’innalzamento, dal 20 al 30 per cento, della percentuale di anticipazione del prezzo contrattuale a favore dell’appaltatore (nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).
Si rende disponibile il documento contenente le disposizioni normative oggetto del presente commento.
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]]>Infatti, in attesa che il Ministero delle Infrastrutture provveda all’emanazione, in attuazione della previsione contenuta all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), dell’apposito decreto che deve definire le modalità di pubblicazione online, permane l’obbligo di pubblicare i bandi in modalità cartacea.
Le norme prorogate prevedono la soppressione dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la pubblicazione dei bandi di gara sul sito della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione con i sistemi informatizzati delle Regioni e le piattaforme regionali.
Le modalità di pubblicazione telematica dovranno essere fissate da un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che doveva essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016 (entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice). Poiché ciò non si è verificato, il Milleproroghe ha confermato l’obbligo di pubblicare i bandi di gara anche sui quotidiani cartacei fino a quando non saranno definite le regole per la pubblicazione online.
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]]>Il testo è in vigore dal 30 dicembre 2016, data della pubblicazione in Gazzetta.
Si riporta di seguito il testo del decreto-legge in Gazzetta
***
Milleproroghe 2017, TESTO del decreto in Gazzetta
Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244
Proroga di termini
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016)
Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Art. 2 (Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti)
Art. 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
Art. 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)
Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)
Art. 7 (Proroga di termini in materia di salute)
Art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)
Art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
Art. 10 (Proroga di termini in materia di giustizia)
Art. 11 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)
Art. 12 (Proroga di termini in materia di ambiente)
Art. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
Art. 15 (Variazioni di bilancio)
Art. 16 (Entrata in vigore)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell’anno 2013 e nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All’articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All’articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016».
10. All’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all’ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2016 e nell’anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2016 e nell’anno 2017».
13. All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2017».
14. All’articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
15. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
16. All’onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l’anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2
(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti)
1. All’articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d’imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
4. Fino all’adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell’entità dell’agevolazione tariffaria di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d’arma e combattentistiche, si conferma l’applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
6. I commi 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.
Art. 3
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l’anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l’anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All’onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’articolo 43, comma 5, e dall’articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l’anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l’anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l’anno 2017».
2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
3. All’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
Art. 4
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
4. All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All’onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l’individuazione di soluzioni normative di cui all’articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.
Art. 5
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)
1. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All’articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. È prorogata, per l’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
8. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
9. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)
1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l’anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell’applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall’articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
5. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all’articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all’articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All’articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
9. All’articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
10. All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
Art. 7
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
3. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 8
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)
1. Al comma 1 dell’articolo 2248 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all’anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all’anno 2017».
3. All’articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell’Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l’iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all’articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
Art. 9
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 28 febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l’assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall’articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l’ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all’articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l’adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall’articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Art. 10
(Proroga di termini in materia di giustizia)
1. All’articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
Art. 11
(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l’attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell’Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
3. All’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017. Alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12
(Proroga di termini in materia di ambiente)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l’anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonchè nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All’Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
Art. 13
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
6. L’articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
Art. 14
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
1. Al comma 492 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonchè di quelli individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
5. Il termine di cui all’articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. Per i pagamenti di cui all’articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonchè per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
7. All’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell’importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. Al comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
11. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.
Art. 15
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all’attuazione del presente provvedimento.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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]]>Gli aspiranti avvocato potranno dunque usare i codici commentati anche per gli esami 2015 e 2016.
Ricordiamo che con la riforma, a parte l’abolizione dei codici annotati, le materie da portare all’orale sarebbero aumentate da 5 a 7 di cui obbligatorie civile, penale ed entrambe le procedure.
Di seguito il testo dell’emendamento approvato:
Atto Camera 2803Proposta emendativa 2.09. nelle Commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2803pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04.02.2015Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.(Proroga della disciplina transitoria per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato).1. All’articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».Centemero Elenaapprovato
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]]>Turnover nelle Pubbliche Amministrazioni: è prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite relative all’anno 2013.
Ministero dei Beni Culturali: fino al 2016 sarà invece possibile attingere alle graduatorie degli idonei a concorso per coprire le assunzioni in servizio.
Giustizia: per la soppressione delle sedi distaccate dei TAR nei comuni senza Corte d’Appello il termine inizialmente previsto per l’1 luglio 2015 viene posticipato al 1 settembre dello stesso anno; per l’avvio del processo amministrativo digitale dovrà invece attendersi l’1 luglio 2015 (il termine precedente era fissato al 1 gennaio 2015)
Aumenti dei compensi per i manager statali : il termine slitta alla fine del prossimo anno. Saranno interessate i membri dei cda, i membri di organi di indirizzo, direzione e controllo o degli organi collegiali degli enti pubblici.
Per la Croce Rossa Italiana la privatizzazione è prorogata di un anno, la remunerazione delle farmacie viene posticipata al 1 Gennaio 2016, proroga anche per le sanzioni legate al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Scuola: per l’edilizia scolastica viene introdotta la possibilità di erogare fondi agli enti locali anche nel corso del 2015. Infine Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l’abilitazione.
Di seguito il testo integrale del decreto legge 192/2014 cd. Milleproroghe
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)
(GU n.302 del 31-12-2014)
Vigente al: 31-12-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
b) al comma 2 le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.
3. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e’ stata presentata alleamministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilita’ a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del
personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
7. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita’ nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l’attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, e’ finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All’articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “e’ prorogato al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e’ prorogato al 30 giugno 2015”.
9. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l’anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
11. All’articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
12. All’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;
b) all’articolo 38, comma 1-bis , le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.
Art. 3
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All’articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “1° gennaio 2015” e le parole: “1° luglio 2015” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2016” e “1° gennaio 2017”.
2. All’articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.
3. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ” 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” 31 dicembre 2015″.
Art. 4
Proroghe di termini di competenza del Ministero dell’interno
1. E’ prorogata, per l’anno 2015, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”.
3. E’ prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all’articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.
6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell’Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo’ essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unita’ e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l’anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con riferimento alla quota destinata, dall’elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalita’ organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l’anno 2015.
Art. 5
Proroga di termini in materia di beni culturali
1. Al terzo periodo del comma 24 dell’articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione
1. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “30 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.
2. All’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31ottobre 2015”.
3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e nell’anno accademico 2014-2015”;
b) all’articolo 19, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016”.
4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “30 aprile 2014” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;
c) le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l’affidamento dei lavori e’ prorogato al 28 febbraio 2015.
6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.
Art. 7
Proroga di termini in materia sanitaria
1. All’articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.
2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “1º gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2016”;
b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2018”;
e) all’articolo 2, comma 5, le parole: “per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”;
f) all’articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,2014 e 2015”;
g) all’articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;
h) all’articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;
i) all’articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.
3. All’articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.
4. All’articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014″ sono sostituite dalle seguenti: ” fino alla data del 31 dicembre 2015″.
Art. 8
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;
b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015”.
3. All’articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2015”.
4. All’articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.
5. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
6. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i),n) ed o), del medesimo decreto, e’ prorogata al 30 giugno 2015.
7. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” e’ sostituita dalla seguente:”centottanta”.
8. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.
9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, e’ prorogato al 31 dicembre 2015.
10. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;
b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015.”.
Art. 9
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e’ prorogato al 30 giugno 2015.
2. All’articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”.
3. All’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita’elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche’ l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;
b) la parola: «260-bis» e’ sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;
c) dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
3. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ prorogato al 30 aprile 2015.
5. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: “Sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2015”.
6. All’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015”.
7. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”.
8. All’articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
9. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.
10. All’articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».
11. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».
12. All’articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, e’ aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le societa’ controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell’ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015. Il termine per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e’ fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. Al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all’anno: “2014” e’ sostituito dal seguente: “2015”.
2. L’incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilita’ nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall’alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Restano ferme le disposizioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall’ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.
Art. 12
Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonche’ di carburanti ottenuti da
produzioni vegetali
1. All’articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l’anno 2015 e a 3.500.000 euro nell’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 13
Federazioni sportive nazionali
1. E’ differita al 1° gennaio 2016 l’applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All’attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
Art. 14
Proroga contratti affidamento di servizi
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all’articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ dei centri dell’impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l’impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l’impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Qui il link al testo del DL 192/2014 in Gazzetta Ufficiale
L'articolo Milleproroghe 2015 in Gazzetta: il testo e i dettagli delle misure proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Decreto legge Milleproroghe. Il testo approvato dalla Camera ora al Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>Il testo era già stato approvato dal Senato.
Dopo l’approvazione della Camera con modifiche, il provvedimento ritorna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
In allegato:
Il dossier del Servizio Studi sulle modifiche apportate dalla Camera
Il dossier del Servizio Bilancio
L'articolo Decreto legge Milleproroghe. Il testo approvato dalla Camera ora al Senato proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Consiglio di Stato su Milleproroghe e validità graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Giudice amministrativo si richiama alla decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui: “La pubblica amministrazione (P.A.), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso e considerando il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace“.
E, chiariscono i consiglieri di stato, confermando la decisione di primo grado del Tar Lazio, “giusta gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni“.
In definitiva, la deroga (motivata) alla graduatoria valida ed efficace é da ritenersi consentita, solo in presenza di:
– graduatorie estremamente datate
– per la ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei
– tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi
Per quanto poi riguarda l’efficacia della graduatoria in esame, i Giudici chiariscono come “l’art. 1 comma 4 del decreto legge 9 dicembre 2011 n. 216 (cd. Milleproroghe), convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell’efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003″.
. . .
Consiglio di Stato, Sezione Quinta
Sentenza del 27 dicembre 2013 numero 6247
(presidente Carmine Volpe, estensore Raffaele Prosperi)
(…)
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. II, n. 03529/2012, resa tra le parti, concernente procedura obbligatoria di mobilità esterna, a seguito di concorso per dirigente a tempo indeterminato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fabio Vitagliano e di Francesca Aielli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati C. Sportelli e P.M. Montaldo;
Vista la sentenza 18 aprile 2012 n. 3529 con la quale il TAR del Lazio ha affermato la perdurante vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nella specie a dirigente dei Sistemi Informatici e Telematici di Roma Capitale, sulle quali si fondavano le pretese dei ricorrenti in primo grado ed ora appellati e ciò sino al 31.12.2012 ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012;
Visto che la stessa sentenza n. 3529/2012 ha affermato che anche Roma Capitale è soggetta a limitazioni delle assunzioni per espressa ammissione della delibera n. 194 del 1° giugno 2011, dal che consegue automaticamente l’utilizzazione delle graduatorie ad efficacia prorogata;
Ritenuto che la sentenza impugnata ha ribadito quanto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, secondo cui la pubblica amministrazione (P.A.), una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso e considerando il generale favore dell’ordinamento per l’utilizzazione della graduatoria degli idonei ancora efficace;
Considerato che la sentenza del TAR, da un confronto tra il bando impugnato e quello del 2005, relativo al concorso cui hanno partecipato i ricorrenti, non ha rilevato differenze relative al profilo professionale, ai requisiti di partecipazione e alle prove di esame e che a quel punto doveva ritenersi fondato ed assorbente il vizio di difetto di motivazione in ordine all’(implicita) decisione di non procedere allo scorrimento della graduatoria relativa al concorso indetto con determinazione dirigenziale del 24.3.2005, in esito al quale i ricorrenti sono risultati idonei;
Visto l’appello con cui Roma Capitale sostiene che l’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, con decorrenza 1.1.2007, ha disapplicato lo speciale e transitorio regime limitativo delle assunzioni di dipendenti a tempo determinato per gli enti con più di 5.000 abitanti, eliminando così le limitazioni sino al 1.1.2011; in via subordinata l’ultima proroga per gli enti locali sarebbe da individuarsi in quella operata sino al 31.3.2011, poiché le successive proroghe (sino al 31.12.2011) sarebbero state dettate, con specifici decreti, per le sole P.A. centrali che ne fecero richiesta;
Vista anche la doglianza secondo cui sarebbe inapplicabile l’art. 1, comma 4, d.l. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, ciò sia per la vetustà della graduatoria, così che la decisione di non procedere al suo scorrimento conseguirebbe a una precisa scelta della P.A., sia per la diversità tra il bando annullato e quello precedente degli idonei, ed ancora che la soprarichiamata delibera GM n. 194 del 1.6.2011 ha approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale, superando quindi anche dal punto di vista della motivazione le questioni affermate nella sentenza impugnata;
Ritenuto che la stessa deliberazione della Giunta municipale n. 194 del 1° giugno 2011 ha riconosciuto che l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modifiche dalla legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, sostituito dall’art. 14 del Decreto Legge 31 maggio2010, n. 78 e, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 118 della L. 13 dicembre 2010n. 220, stabilisce, inoltre, fermo restando l’obiettivo generale di riduzione complessiva della spesa di personale, uno specifico limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato negli Enti nei quali la spesa di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti, fissato, in termini finanziari, nel 20 per cento, su base annua, della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente;
Considerato l’art. 1 co. 4 del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, che ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell’efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, non possono sussistere dubbi sulla proroga della graduatoria di cui in controversia approvata il 22 febbraio 2007;
Considerato che non possono sussistere dubbi quanto alla identità dei posti del profilo professionale da coprire – Dirigente dei Sistemi Tecnologici ed Informativi – rispetto ai posti banditi nel 2005 di cui alla graduatoria del febbraio 2007, qualificati come Dirigente Sistemi Informativi e Telematici;
Ritenuto che appare assolutamente corretto il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata secondo cui, giusta gli insegnamenti dell’Adunanza plenaria, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all’assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, poiché se non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione in capo agli idonei, l’Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l’indizione del concorso rappresenta un’eccezione; per cui è l’indizione che deve essere adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni;
Ritenuto che tutto questo potrebbe eventualmente verificarsi in presenza di graduatorie estremamente datate pure in virtù della ricerca di personale dotato di requisiti fondamentalmente diversi da quelli in possesso dei precedenti idonei oppure ancora dal tipo differente di selezione decisa, eventualmente con passaggi più rigorosi, tutti elementi questi assolutamente assenti nel caso di specie in cui i requisiti di partecipazione e prove di esame del vecchio e del nuovo concorso appaiono sostanzialmente conformi, né la scansione temporale tra l’approvazione della precedente graduatoria e l’indizione del nuovo concorso appare oggettivamente giustificare la scelta di quella via procedimentale definita come eccezionale;
Visto quanto sopra l’appello deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, mentre le spese di giudizio possono essere compensate, visto il carattere sedimentario e particolarmente sofferto della legislazione in questo campo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
L'articolo Consiglio di Stato su Milleproroghe e validità graduatorie proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Milleproroghe, le modifiche al Codice e al Regolamento Appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013)
(…)
Art. 4
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
(…)
5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.
Di seguito, il testo dell’art. 189 del codice contratti, come aggiornato al decreto Milleproroghe 2014:
Art. 189
Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacita’ economica e finanziaria;
b) adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacita’ economica e finanziaria e’ dimostrata:
(…)
3. La adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa e’ dimostrata:
(…)
4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
(…)
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita’ tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo’ essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Ecco lo stralcio dell’articolo 357 del Regolamento appalti, citato dal decreto Milleproroghe 2014:
Art. 357
Norme transitorie
(…)
27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita’ di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.
[Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, ha disposto (con l’art. 4, comma 6) che “Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ prorogato al 31 dicembre 2014”]
L'articolo Milleproroghe, le modifiche al Codice e al Regolamento Appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
]]>
Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2013)
Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)
Art. 2 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)
Art. 3 (Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)
Art. 4 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
Art. 5 (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)
Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
Art. 7 (Proroga di termini in materia di salute)
Art. 8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
Art. 9 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
Art. 10 (Proroga di termini in materia ambientale)
Art. 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)
Art. 12 (Proroga termini nel settore delle comunicazioni)
Art. 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali)
Art. 14 (Entrata in vigore)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)
1. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine “2013” è sostituito dal seguente “2014”. 2. All’articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale comandato.
4. All’articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.”
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo periodo, dell’articolo 2, comma 7, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.
7. All’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “i regolamenti di organizzazione del Ministeri”, sono inserite le seguenti: “, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,”.
8. All’articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole “dal 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2015” e le parole “Fino al 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 2014”.
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell’articolo medesimo, per il triennio 2014- 2016, è prorogato al 30 giugno 2014.
10. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “Sino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2014”.
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 51, comma 2, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016»;
b) all’articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. E’ prorogata al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l’anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell’ articolo 8 del decreto legge n. 16 del 2012.
Art. 2
(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)
1 Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. All’articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”; b) al comma 3 le parole: “2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “2012, 2013 e 2014”.
3. L’incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo”, in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
b) all’articolo 19- bis, comma 1, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all’articolo 5, comma 5- bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell’ambito nel centro storico del comune de L’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L’Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l’anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell’ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.
Art. 3
(Proroga di termini di competenza del Ministero dell’interno)
1. È prorogata, per l’anno 2014, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: “ 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
3. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
4. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
Art. 4
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All’articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: “3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.”
2. All’articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole : “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
3. L’entrata in vigore dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all’articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014
4. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2014”.
5. All’articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all’articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 5
(Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)
1 .All’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2015”.
2. All’articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole “28 febbraio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014” e le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ 1° gennaio 2015”.
Art. 6
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
1. All’articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
2. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: “1° gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”
3. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 3013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.”.
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all’entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell’anno 2014 e per euro 18.357.750 nell’anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l’anno 2014 ed euro 18.357.750 per l’anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.7
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All’articolo 15, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”.
Art.8
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento settantesimo giorno”.
2. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 9
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, e successive modificazioni, le parole: “Fino al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2014”.
2. All’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014”.
3. All’articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
4. All’articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2014”.
5. All’articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “1°gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti “1° luglio 2014”.
6. All’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
7. I termini per l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), e all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
9. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
10. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all’articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell’attuazione dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
14. Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.
15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 10
(Proroga di termini in materia ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2014”.
Art. 11
(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)
1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
Art. 12
(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)
1. All’articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.
Art. 13
(Termini in materia di servizi pubblici locali)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 21 del decreto legge. del 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all’articolo 34, comma 25, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 14
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L'articolo Milleproroghe 2014, TESTO del decreto in Gazzetta proviene da Giurdanella.it.
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