L'articolo Mini IMU e TARES, le FAQ del MEF
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]]>Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’amministrazione finanziaria da operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1 del D. L. n. 133 del 2013 e della Maggiorazione TARES di cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della Legge di stabilità per l’anno 2014.
Ecco le FAQ:
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.
2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
5) Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
7) Come viene calcolata la Mini IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
8) Ai fini del calcolo della Mini IMU per l’anno 2013, che dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio, deve essere utilizzata la rendita catastale eventualmente aggiornata nel corso del 2013?
Ai fini dell’individuazione della base imponibile relativa ai fabbricati iscritti in catasto, l’art. 13, comma 4 del D.L. n. 201 del 2011 prevede, espressamente, che per tali fabbricati “il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” i diversi moltiplicatori stabiliti dalla norma in commento.
Dalla lettura della citata disposizione deriva, quindi, che per il calcolo della Mini IMU, dovuta per l’anno 2013, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2013.
9) Come si deve comportare il contribuente nel caso in cui non riceva in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della Maggiorazione TARES previsto entro il prossimo 24 gennaio?
Le norme prevedono all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato.
Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.
In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2 che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.
10) Si può ricorrere al ravvedimento operoso per la Mini IMU e per la Maggiorazione TARES?
Il ravvedimento è possibile sia per la Mini IMU sia per la Maggiorazione TARES. Per quest’ultimo tributo si deve tenere presente anche di quanto illustrato nel punto precedente.
11) Con la recente modifica alla tassazione degli immobili, l’Imu non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora l’esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire della esenzione. Anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010, la quale afferma che una abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari, si chiede conferma di tale interpretazione.
Il regime che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un’esenzione. Si conferma, pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia.
12) Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013?
Anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie.
13) Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l’esonero dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. In virtù di quanto disposto alla lettera d) dello stesso comma, si applica la sola detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 22 aprile 2008?
Alla domanda si deve dare risposta positiva; pertanto nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l’abitazione principale.
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]]>Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha reso disponibili le risposte alle principali domande formulate dai contribuenti per la corretta applicazione della cosiddetta Mini IMU di cui all’art. 1, del D. L. n. 133 del 2013 il cui termine di versamento è stato fissato al 24 gennaio 2014 dal comma 680 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014.
1) Quali codici tributo devono essere utilizzati per il versamento della Mini IMU? Quelli già previsti e utilizzati negli anni 2012 e 2013 relativi al comune a seconda della tipologia di immobile?
Si, devono essere usati gli stessi codici tributo già esistenti.
2) Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?
Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012,non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
5) Modalità di compilazione F24:
a. Caselle acconto/saldo: vanno compilate e in tal caso occorre barrare la casella saldo?
Occorre barrare solo la casella relativa al saldo.
b. Casella Rateazione – va compilata e in tal caso come? (dovrà essere indicato 01/01?)
Il campo “rateazione” deve essere compilato con il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato.
c. Casella detrazione: va compilata pur essendo ininfluente ai fini del calcolo?
La casella deve essere compilata e occorre indicare l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione.
d. Casella numero immobili: va compilata normalmente?
La casella immobili deve essere regolarmente compilata.
6) Come deve essere effettuato il calcolo della Mini IMU per gli immobili appartenente a personale in servizio alle forze armate, ecc. per i quali non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata?
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
• L’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio – dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
• L’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
7) Come viene calcolata la Mini – IMU in riferimento ai terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali non è stata versata la prima rata 2013?
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
• Prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
• Seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la
differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Si ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
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]]>IMU, il TESTO coordinato del decreto legge
Decreto legge 30 novembre 2013 n. 133
[Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica]
Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui all’ar- ticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché in materia di immobili pubblici;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca d’Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico, anche in vista della imminente partecipazione della Banca d’Italia al Sistema Unico Europeo di Supervisione bancaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI
ARTICOLO 1.
(Abolizione della seconda rata dell’IMU).
1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’ar- ticolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professio- nali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta muni- cipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell’interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto, pari alla metà dell’am- montare determinato applicando l’aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è deter- minato a conguaglio il contributo compensativo nell’importo com- plessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute rela- tivamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all’abi- tazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.
10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell’in- terno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L’anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.
11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.
12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite massimo com- plessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.
12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
ARTICOLO 2.
(Disposizioni in materia di acconti di imposte).
1. All’articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:
« 20-bis. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento. ».
2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d’Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L’addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall’applicazione dell’articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
3. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versa- mento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizio- nale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
4. La seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
5. A decorrere dall’anno 2013, i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
6. Il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:
« 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il moni- toraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per i periodi d’imposta 2013 e 2014, e l’aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti. ».
ARTICOLO 3.
(Disposizioni in materia di immobili pubblici).
1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo le disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all’articolo 11-quinquies del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall’atto di trasferimento dell’immobile.
2. Al comma 1, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole « i beni immobili ad uso non », è inserita la seguente: « prevalentemente »;
b) dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « L’autoriz- zazione all’operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell’economia e delle finanze per l’inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. È in ogni caso vietata l’alie- nazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l’identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L’utilizzo di società anonime, aventi sede all’estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell’atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari ».
2-bis. Dopo l’articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:
« ART. 33-ter. – (Disposizioni sulla gestione dei fondi). – 1. I fondi di cui all’articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all’articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall’ammi- nistrazione della società di cui all’articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza ».
2-ter. All’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014 ».
2-quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, procede all’individuazione, nell’ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2-quinquies. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’individuazione, nell’ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all’istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, comunicano all’Agenzia del demanio l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l’Agenzia del demanio procede conse- guentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell’introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.
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]]>Quali scadenze per il versamento della IUC, della “mini IMU” e della maggiorazione TARES?
Il Ministero delle Finanze ha chiarito, in una Nota diramata ieri, che:
La legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147) ha previsto
1) per l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’IMU, della TARI e della TASI i seguenti termini di versamento:
– per l’IMU: il 16 giugno e il 16 dicembre;
– per la TARI e la TASI: almeno due rate a scadenza semestrale i cui termini sono stabiliti da ciascun comune in maniera anche differenziata fra i due tributi. E’ prevista la possibilità del pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
2) per la cosiddetta “mini IMU”, vale a dire l’eventuale parte residuale della seconda rata dell’IMU 2013 a carico del contribuente: il prossimo 24 gennaio;
3) per la maggiorazione standard della TARES: il prossimo 24 gennaio, a meno che il versamento non sia stato già effettuato entro il 2013.
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