Ministero del Lavoro Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/ministero-del-lavoro/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 24 May 2016 08:30:13 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Garanzia Giovani: al via il nuovo progetto “Young Digital” https://www.giurdanella.it/2016/05/garanzia-giovani-al-via-il-nuovo-progetto-young-digital/ Tue, 24 May 2016 08:30:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31342 Il Ministro del Lavoro, ha presentato qualche giorno fa, il nuovo progetto “Young Digital”. L’iniziativa, che nasce dall’accordo sottoscritto tra il Ministero e Modis Italia – società del Gruppo Adecco specializzata nell’Information & Communication Technology – ha come obiettivo primario la riduzione del Digital Mismatch, ovvero il divario tra le competenze in ambito ICT richieste dalle imprese e […]

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Il Ministro del Lavoro, ha presentato qualche giorno fa, il nuovo progetto “Young Digital”. L’iniziativa, che nasce dall’accordo sottoscritto tra il Ministero e Modis Italia – società del Gruppo Adecco specializzata nell’Information & Communication Technology – ha come obiettivo primario la riduzione del Digital Mismatch, ovvero il divario tra le competenze in ambito ICT richieste dalle imprese e quelle possedute dai giovani italiani.

Obiettivo del progetto “Young Digital” è quello di creare professionisti attraverso percorsi formativi alternativi, ovvero bootcamp intensivi di 12 settimane che coinvolgeranno 1.000 ragazzi iscritti, oltre che a Garanzia Giovani, pure a Crescere in Digitale, il programma promosso dal Ministero, in partnership con Google e Unioncamere. Al termine della formazione è previsto un percorso lavorativo per ognuno dei 1.000 partecipanti.

“È un altro passo importante sul percorso di miglioramento di Garanzia Giovani, che punta ad ampliare e qualificare le opportunità offerte dal programma – ha dichiarato il Ministro – Il progetto che lanciamo oggi è in linea con uno dei nostri obiettivi di fondo, quello di aumentare il livello delle competenze digitali dei giovani come elemento importante per migliorare la loro occupabilità ed agevolarne l’ingresso nel mercato del lavoro. Oggi diamo l’opportunità a 1.000 giovani di formarsi e di avere un lavoro. Sono fiducioso che anche questa iniziativa, come altre che abbiamo già avviato, potrà dare risultati positivi”.

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DURC Online: il Ministero del Lavoro ha aggiornato il Modello https://www.giurdanella.it/2016/03/durc-online-il-ministero-del-lavoro-ha-aggiornato-il-modello/ Wed, 30 Mar 2016 08:00:15 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30929 Il Ministero del Lavoro, ha aggiornato  il modello di dichiarazione relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Modello è stato parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, il Ministero evidenzia che il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di […]

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Il Ministero del Lavoro, ha aggiornato  il modello di dichiarazione relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Modello è stato parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del D.M. 30 gennaio 2015.

In particolare, il Ministero evidenzia che il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che abbiano già rilasciato per la prima volta, dopo il 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015), la dichiarazione circa l’assenza delle cause ostative al rilascio del DURC. In tali casi, la trasmissione del nuovo modello sostituisce la precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.

Scarica il modello

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Dimissioni volontarie on line dal 12 marzo: le FAQ del Ministero https://www.giurdanella.it/2016/03/dimissioni-volontarie-on-line-le-faq-del-ministero/ Fri, 18 Mar 2016 08:20:09 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30853 Dal 12 marzo vige la presentazione telematica delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: – inviare il nuovo modulo autonomamente, tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale […]

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Dal 12 marzo vige la presentazione telematica delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

– inviare il nuovo modulo autonomamente, tramite il sito del Ministero del Lavoro.
In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell’Istituto o recandosi in una delle sue Sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l’indirizzo email o PEC.
Nell’ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.

– rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che curerà la compilazione dei dati e il loro successivo invio al Ministero del Lavoro.

Sul portale del Ministero del Lavoro sono state pubblicate le FAQ riportate di seguito.

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?

Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.

7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
Il consulente del lavoro in qualità di singolo non rientra tra i soggetti abilitati.

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Dimissioni volontarie: pubblicata la circolare del Ministero Lavoro https://www.giurdanella.it/2016/03/dimissioni-volontarie-pubblicata-la-circolare-del-ministero-lavoro/ Mon, 07 Mar 2016 11:30:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30751 Sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la circolare del 4 marzo 2016 n.12,  con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016. La circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione della procedura […]

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Sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la circolare del 4 marzo 2016 n.12,  con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016.

La circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione della procedura introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato. Oltre alle ipotesi d esclusione, individuate dalla norma nell’articolo 26, la circolare esplicita che la disciplina non si applica ai lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego. Le nuove disposizioni non interessano nemmeno i recessi effettuati durante il periodo di prova.

Sono illustrate nel dettaglio le modalità di compilazione del modello telematico adottato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.

Si ricorda che per accedere al modello telematico, disponibile sul sito del Ministero a partire dal 12 marzo prossimo, il lavoratore dovrà necessariamente munirsi del PIN INPS dispositivo, mentre i soggetti abilitati dovranno essere registrati sul portale Cliclavoro come “Operatori”.

Sarà accessibile per gli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.

Clicca qui per la circolare  del Ministero

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Jobs Act: i chiarimenti del Ministero sulla disoccupazione https://www.giurdanella.it/2016/01/jobs-act-i-chiarimenti-del-ministero-sulla-disoccupazione/ Wed, 13 Jan 2016 08:52:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30187 Con la circolare n. 34/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in […]

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Con la circolare n. 34/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito i primi chiarimenti e indicazioni operative, relativamente al decreto legislativo n. 150/2015, con particolare riferimento allo stato di disoccupazione, alla condizione di non occupazione e all’applicazione delle norme del Capo II del suddetto decreto legislativo “Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro”, al collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

In primo luogo la circolare chiarisce che ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 rubricato “Stato di disoccupazione”,  sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

La prima novità dunque consiste nell’autodichiarazione, da parte del soggetto, del proprio stato di disoccupazione per via telematica, senza necessità di recarsi presso il centro dell’impiego.

Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, tuttavia le dichiarazioni di immediata disponibilità, continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità.

Altra novità riguarda l’assegno di ricollocazione. La circolare precisa che, a norma dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’ANPAL, solo ai disoccupati percettori della NASPI, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi. Si riduce quindi la platea dei beneficiari.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni di carattere sociale, la circolare spiega che si dovrà fare riferimento allo stato di non occupazione anziché a quello di disoccupazione. Infatti, l’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, prevede che “allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”. Il Ministero chiarisce che la norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della circolare

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Ammortizzatori sociali: nuova circolare del Ministero del Lavoro https://www.giurdanella.it/2015/11/ammortizzatori-sociali-nuova-circolare-del-ministero-del-lavoro/ Thu, 12 Nov 2015 09:53:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=29321 La Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015 con cui provvede a fornire ulteriori precisazioni in materia di CIGS in merito al campo di applicazione dell’istituto, alla causale d’intervento della crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività e in merito alle […]

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La Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 30 del 9 novembre 2015 con cui provvede a fornire ulteriori precisazioni in materia di CIGS in merito al campo di applicazione dell’istituto, alla causale d’intervento della crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività e in merito alle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione,  riorganizzazione e contratti di solidarietà.

Il documento integra la circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015, che aveva fornito  dei chiarimenti operativi delle nuove norme che si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.148 del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.221, che modifica le causali d’intervento, la durata del trattamento e introduce una nuova procedura amministrativa per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.

Clicca qui per il testo della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015

Clicca qui per il testo della circolare n. 30 del 9 novembre 2015

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Riscatto laurea avvocati. Nuovo Regolamento Cassa Forense https://www.giurdanella.it/2015/03/riscatto-laurea-avvocati-nuovo-regolamento-cassa-forense/ Mon, 23 Mar 2015 11:22:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27253 Il Ministero del Lavoro ha approvato il 18 marzo 2015  il nuovo Regolamento per il riscatto della laurea, deliberato lo scorso dicembre dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense. Le novità introdotte riguardano soprattutto le modalità di pagamento dell’onere del riscatto. Sarà possibile per gli avvocati che lo richiederanno rateizzare l’importo residuo per il riscatto […]

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Il Ministero del Lavoro ha approvato il 18 marzo 2015  il nuovo Regolamento per il riscatto della laurea, deliberato lo scorso dicembre dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Le novità introdotte riguardano soprattutto le modalità di pagamento dell’onere del riscatto.

Sarà possibile per gli avvocati che lo richiederanno rateizzare l’importo residuo per il riscatto di annualità di iscrizione fino ad un massimo di dieci anni, invece di cinque anni come era previsto in precedenza.

Inoltre sono previsti interessi più bassi. Saranno calcolati infatti nella misura del 2,75% annuo, anziché del 4% previsto in precedenza. Il tasso così determinato non subirà variazioni,  sarà mantenuto per l’intero periodo della rateazione.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comporteranno un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati. Inoltre, sarà possibile riscattare gli anni relativi al corso di laurea, al praticantato con o senza abilitazione e all’eventuale servizio militare prestato.

Infine, le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell’interessato, anche alle domande di riscatto già presentate, per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.

Si attende la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Regolamento.

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Telelavoro: sicurezza? Si, ma non troppa! https://www.giurdanella.it/2013/11/telelavoro-ministero-lavoro-domicilio/ Fri, 15 Nov 2013 07:29:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18026 Niente valutazione dei rischi in caso di telelavoro

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Telelavoro. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato un interpello al Ministero del Lavoro concernente l’applicazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza – derivanti dal Dlgs 81/2008- nell’ambito del lavoro a domicilio.

La Commissione Ministeriale per gli interpelli ha così chiarito:

– il domicilio del lavoratore, qualora coincida col luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa, non può essere considerato tout court luogo di lavoro e dunque non é soggetto alla cd “valutazione dei rischi”;

– il lavoratore a domicilio é tuttavia soggetto agli obblighi di formazione e informazione (con esclusione di quelli relativi al primo soccorso e all’antincendio) e dovrà essere necessariamente munito dei dispositivi di protezione individuali in relazione alle mansioni espletate.

Qui il testo dell’Interpello Ministero del Lavoro_13-2013

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Durc, validità estesa a 120 giorni solo dal 21 agosto. La circolare del Ministero del Lavoro https://www.giurdanella.it/2013/09/durc-validita-estesa-a-120-giorni-solo-dal-21-agosto-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/ https://www.giurdanella.it/2013/09/durc-validita-estesa-a-120-giorni-solo-dal-21-agosto-i-chiarimenti-del-ministero-del-lavoro/#comments Thu, 12 Sep 2013 05:30:46 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15917 Il Ministero del Lavoro chiarisce con una circolare la portata delle novità introdotte in sede di conversione del Decreto Fare

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Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 36/2013 ha chiarito la portata delle semplificazioni introdotte dal Decreto Fare all’art. 31 in merito al Documento unico di regolarità contributiva. 

La prima importante novità consiste nella validità della durata del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) (clicca qui per consultare la sezione DURC) che è stata estesa a 120 giorni (prima erano 90) calcolati dalla data di rilascio ed applicati solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013.

Tale novità è stata introdotta in sede di conversione del dl 69/2013, e  per tale motivo essa opera solo per i durc rilasciati a partire dal 21 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fare. Il dl. 69/2013 aveva portato la durata del durc da 90 a 180 giorni, ma la legge di conversione ne ha ridotto la validità a 120 gg. La circolare precisa che per i Durc rilasciati prima del 21 agosto si applica la vecchia validità di 90 giorni.

Con la nuova validità, adesso le PA possono verificare con lo stesso Durc tutte le fasi dell’appalto eccetto il saldo finale. La circolare specifica che il Legislatore al comma 5 dell’art. 31 del dl 69/2013, ha operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti. Per le fattispecie ricomprese in questi 3 raggruppamenti il Durc conserva la validità di 120 giorni.

Il primo raggruppamento racchiude le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 dello stesso articolo 31, comprendendo dunque i Durc richiesti fino alla stipula del contratto:

a) verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38, comma i, lettera i), Digs n. 163/06;

b) aggiudicazione del contratto;

c) stipula del contratto.

In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC nell’ipotesi del comma 4 lettera a), devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto.

Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, elencate alle lettere d) e e), ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale:

d) pagamento degli stati di avanzamento

e) certificato di collaudo.

In tale ipotesi il Durc (ferma restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere acquisito non già dal momento successivo alla stipula del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due fattispecie citate.

Mentre in sede di pagamento del saldo finale ( terzo raggruppamento) dovrà essere richiesto sempre un ulteriore Durc.

La circolare precisa che la Legge di conversione ha introdotto ulteriori semplificazioni anche in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi ecc.. In particolare per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni, per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano le previsioni del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal documento.  Mentre  ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. 

Riguardo l’acquisizione d’ufficio del Durc, la circolare sottolinea come la Legge di conversione abbia ribadito il principio già contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, precisando che:

  • ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc).
  • e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un Durc rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Infine la circolare del ministero del Lavoro specifica che la durata di 120 giorni di validità del Durc è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati, almeno fino al 31 dicembre 2014.

Per gli ultimi aggiornamenti in tema di DURC consulta l’apposita sezione cliccando qui.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013

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Vademecum Riforma del Lavoro,  qui la circolare. … https://www.giurdanella.it/2013/04/vademecum-riforma-del-lavoro-ecco-la-circolare/ Tue, 23 Apr 2013 08:46:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=12363 Con lettera circolare del 22 aprile 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i propri orientamenti interpretativi in relazione ai principali dubbi sollevati dalle recente Riforma Fornero, fornendo utili indicazioni tanto al personale ispettivo quanto ai professionisti del settore.

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Vademecum Riforma del Lavoro,  qui la circolare.

Con  lettera circolare del 22 aprile 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i propri orientamenti interpretativi in relazione ai principali dubbi sollevati dalle recente Riforma Fornero, fornendo utili indicazioni tanto al personale ispettivo quanto ai professionisti del settore.

Di seguito si riportano i quesiti:

VADEMECUM RIFORMA LAVORO

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

1) Qual è il significato da attribuire alla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dall’art. I, comma 9. lett. a), L. n. 92/2012, in virtù della quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”?

2) Quando può essere stipulato il contratto a termine “acausale”, ovvero senza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, di durata non superiore ai dodici mesi?

3) È possibile la proroga del primo contratto a termine “acausale”?

4) È possibile fruire dei “periodi cuscinetto” – non superiori a 30 o 50 giorni, a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi -anche nelle ipotesi di primo contratto a termine “acausale”?

5) In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato nonché nel caso di superamento dei c.d. periodi cuscinetto pari 30 o 50 giorni, risulta applicabile la disciplina sanzionatoria fissata ex art. 19, D.Lgs. n. 276/2003 nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l’impiego ex 5, comma 2 bis, D.Lgs. n. 368/2001?

6) Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissatoci, si rinvengono i margini per l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero?

7) Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, di 60 e 90 giorni in relazione alla durata del contratto scaduto pari o superiore a sei mesi, deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine ovvero subisce delle eccezioni collegate alla causale giustificatrice dell’apposizione del termine?

8) Come deve essere interpretata la disposizione di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, che consente la riduzione degli intervalli temporali, in caso di successione di più contratti a termine a venti o trenta giorni, in virtù di apposite previsioni da parte della contrattazione collettiva?

9) Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato, fissato dall’art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, in 36 mesi, che comporta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, trova applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a termine?

10) È possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3. D.Lgs. n 368/2001?

CONTRATTO INTERMITTENTE

1) Può essere consideralo di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra?

2) Cosa deve intendersi per individuazione dei cd. periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente, ex art. 34, comma 1. D.Lgs. n. 276/2003?

3) In che modo trova applicazione la sanzione amministrativa contemplata dall’art. 1, comma 21 lett. b), L. ti. 92/2012, concernente la mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?

 

APPRENDISTATO

1) Come si può ovviare alla mancanza del libretto formativo?

2) Quali sono le conseguenze sanzionatorie nel caso in cui si riscontrino violazioni delle disposizioni afferenti al tutor nel contratto di apprendistato?

 

LAVORO ACCESSORIO

1) Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma in ordine al lavoro mediante voucher?

2) Ai fini del riscontro della genuinità dell’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni
accessorie occorre verificarne la natura?

3) Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico previsto dalla legge?

 

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

1) In quali ipotesi trova applicazione la trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato?

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

1) Quali sono le principali novità della Riforma in ordine alla tipologia contrattuale delle collaborazioni a progetto?

2) Come deve essere inteso l’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 novellato dalla Riforma nella parte in cui il Legislatore stabilisce che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale?

3) Il compenso erogato al collaboratore deve essere parametrato al tempo impiegato perla realizzazione del progetto?

4) L’elencazione delle attività, di cui alla circolare u. 29/2012, difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma può costituire una presunzione di subordinazione?

 

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

1) Quali sono le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29. comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, apportate dalla Riforma?

2) La responsabilità solidale in materia di appalti ex art. 29, comma 2, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi?

3) L’art. 29. comma 2, trova applicazione nei confronti del settore pubblico?

 

LA PROCEDURA CONCILIATIVA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

1) Quali sono le conseguenze in caso di mancata presentazione del datore di lavoro nel giorno della convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio?

2) È possibile da parte dei datori di lavoro farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

3) È possibile presentarsi il giorno della convocazione presso la DTL con un accordo precedentemente raggiunto in sede sindacale?

4) La procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione anche nelle ipotesi di c.d. licenziamenti ad nutum?

 

Per le risposte, clicca qui per visionare il testo integrale della lettera circolare 22 aprile 2013 del Ministero del Lavoro.

 

L'articolo Vademecum Riforma del Lavoro,  qui la circolare.
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