ministero della giustizia Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/ministero-della-giustizia/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Tue, 03 May 2016 07:49:08 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Pratica legale anche in Tribunale: in vigore dal 17 maggio https://www.giurdanella.it/2016/05/pratica-legale-anche-in-tribunale-in-vigore-dal-17-maggio/ Tue, 03 May 2016 07:49:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31196 E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016, il decreto ministeriale del 17 marzo 2016, n. 58 recante la disciplina dell’attivita’ di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Il decreto entrerà in vigore il 17 maggio. I praticanti che hanno già svolto sei mesi di praticantato presso un avvocato o presso l’avvocatura […]

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016, il decreto ministeriale del 17 marzo 2016, n. 58 recante la disciplina dell’attivita’ di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Il decreto entrerà in vigore il 17 maggio.

I praticanti che hanno già svolto sei mesi di praticantato presso un avvocato o presso l’avvocatura dello stato, potranno fare domanda per completare i restanti 12 mesi di pratica presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche’ il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

I praticanti avvocati sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilita’.

Il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario; sotto la sua guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assiste all’udienza e alle camere di consiglio, salvo che il magistrato ritenga di non ammetterlo. Il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalita’ di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di cancelleria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo.

Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Clicca qui per il testo del Regolamento in Gazzetta

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160 ore di formazione per i praticanti avvocati: la bozza del Regolamento https://www.giurdanella.it/2016/03/160-ore-di-formazione-per-i-praticanti-avvocati-la-bozza-del-regolamento/ Wed, 23 Mar 2016 09:17:17 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30888 Il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 43 della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense) ha inviato al CNF, per il relativo parere,  la bozza dello “Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense” . La bozza del Regolamento prevede che i corsi […]

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Il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 43 della Legge n. 247/2012 (Legge Professionale Forense) ha inviato al CNF, per il relativo parere,  la bozza dello “Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente: Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense” .

La bozza del Regolamento prevede che i corsi dovranno avere una durata minima di 160 ore. L’accesso ai corsi inoltre avverrà secondo criteri di valorizzazione del merito, con riferimento agli studi universitari o al superamento di prove scritte e orali.

Durante i corsi saranno previste 3 verifiche intermedie di profitto da parte della Commissione di Valutazione. La verifica finale sarà costituita da una simulazione degli esami di stato per l’abilitazione forense.

I corsi saranno organizzati dai Consigli degli ordini e dalle associazioni forensi, che potranno richiedere una quota di iscrizione per il pagamento delle spese di organizzazione.

I contenuti dei corsi dovranno prevedere almeno: approfondimenti casistici nelle materie di diritto civile, penale e amministrativo; approfondimenti nelle materie processuali civili, penali e amministrative con riferimento alle tecniche impugnatorie, ordinamento e deontologia forense, previdenza, etica professionale, tecniche di redazione di atti giudiziari e di ricerca anche telematica delle fonti, teoria e pratica del linguaggio giuridico e, infine, diritto costituzionale, tributario, diritto Ue e internazionale.

Clicca qui per la bozza del Regolamento

 

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Associazioni tra avvocati: ecco i liberi professionisti che possono partecipare https://www.giurdanella.it/2016/03/associazioni-tra-avvocati-ecco-i-liberi-professionisti-che-possono-partecipare/ Wed, 02 Mar 2016 11:33:38 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=30709 Sulla Gazzetta Ufficiale odierna, n. 50, è stato pubblicato il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.” Il provvedimento entra il vigore […]

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Sulla Gazzetta Ufficiale odierna, n. 50, è stato pubblicato il DM n. 23 del 4 febbraio 2016 che istituisce il “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.”

Il provvedimento entra il vigore il  16 marzo.

L’art. 2 stabilisce che i liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che possono partecipare ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati.

Le associazioni sono regolamentate secondo quanto disposto dall’articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247,), nonche’, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile.

Clicca qui per il testo del DM in Gazzetta

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Circolare sul processo civile telematico https://www.giurdanella.it/2014/11/circolare-processo-civile-telematico/ Mon, 03 Nov 2014 07:30:59 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=24907 Il Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, ha aggiornato la circolare della sul processo civile telematico. Si tratta della circolare del 28 ottobre 2014, che aggiorna la precedente del 27 giugno 2014 con una serie di novità, ad esempio, sul pagamento telematico del contributo unificato, sull’autentica degli atti del fascicolo informatico e sulle […]

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Il Ministero della Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, ha aggiornato la circolare della sul processo civile telematico.

Si tratta della circolare del 28 ottobre 2014, che aggiorna la precedente del 27 giugno 2014 con una serie di novità, ad esempio, sul pagamento telematico del contributo unificato, sull’autentica degli atti del fascicolo informatico e sulle copie esecutive, che recepiscono il lavoro degli ultimi mesi del tavolo tecnico permanente in materia di processo civile telematico.

Aggiunti, in particolare, i seguenti argomenti:

a) pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento;

b) potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico;

c) applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014

d) rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore.

Di seguito, il testo coordinato delle circolari del 27 giugno e del 28 ottobre 2014.

. . .

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare 28 ottobre 2014

Oggetto: Adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014

28 ottobre 2014

Sommario

Premessa e ricognizione delle novità normative

Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo

Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio

Copie informali

Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie

Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

Iscrizione di professionisti al REGINDE

Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (testo aggiunto il 28.10.2014)

Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (testo aggiunto il 28.10.2014)

Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (testo aggiunto il 28.10.2014)

Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (testo aggiunto il 28.10.2014)

1. Premessa e ricognizione delle novità normative

L’art. 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (che per comodità e chiarezza verranno da qui in avanti definiti semplicemente “atti endoprocessuali”) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

L’art. 44, comma 1 d.l. n. 90/2014 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 16 bis si applicano esclusivamente ai procedimenti innanzi al tribunale ordinario iniziati dal 30 giugno 2014. Invece, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, il deposito degli atti processuali e dei documenti può essere effettuato, alternativamente, con modalità telematiche o su supporto analogico.

A seguito delle ultime modifiche normative si determina, quindi, la seguente situazione:

per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite ovvero dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie, quindi, da tale data, nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ;

per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico.

In definitiva, le cancellerie, dal 30 giugno 2014, avranno cura di accettare qualsiasi atto endoprocessuale depositato in via telematica.

L’entrata in vigore di tale modalità di deposito costituisce tappa fondamentale verso un processo civile integralmente telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il percorso.

Dal 30 giugno prossimo, infatti, soltanto una, pur rilevante, porzione degli atti e documenti processuali verrà obbligatoriamente depositata mediante invio telematico.

Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta.

Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

2. Tenuta del fascicolo su supporto cartaceo.

Anche una volta divenuta efficace la disposizione di cui al citato art. 16 bis, può sorgere la necessità per la cancelleria di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Se è vero, infatti, che l’art. 9 DM 44/2011 statuisce che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, la norma stessa fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Ciò vale anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, posto che, in linea generale, permarrà per le parti l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Così come rimarrà, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica, di cui si dirà infra.

Inoltre, il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico potrà, comunque, rendersi necessario in diverse ipotesi.

Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi di cui all’art. 16 bis, comma 9, d.l. n.179/12, a mente del quale il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Va sottolineato, comunque, che, trattandosi, secondo la dizione di legge, di deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico.

Tale atto sarà oggetto di formale attestazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del processo.

Si può portare, poi, a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento. In tal caso, fermo restando, per la parte già costituita a mezzo di un difensore, l’obbligo di invio telematico, laddove il giudice dovesse dar corso al subprocedimento di verificazione, la parte verrebbe verosimilmente onerata dallo stesso giudice di produrre l’originale cartaceo. Tale originale cartaceo, depositato in cancelleria, andrebbe necessariamente custodito nel fascicolo precedentemente formato. Simili ipotesi si verificherebbero nell’ipotesi di disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento, ovvero di proposizione di querela di falso sullo stesso. Si vedrà, nel prosieguo, anche l’ipotesi del verbale di conciliazione.

L’elencazione appena fatta non è, ovviamente, esaustiva degli atti e documenti che potrebbero necessitare di deposito cartaceo.

3. Copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio.

L’art. 111 disp. att. c.p.c., dispone che “il cancelliere non deve consentire che s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio”. Tale disposizione, pur rimanendo in vigore anche all’esito delle più recenti novità normative, presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la Cancelleria di un ufficio giudiziario. Se però, per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte opera il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a questa Amministrazione, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.

Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

4. Copie informali.

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente.

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce soluzione o prassi organizzativa adottata a livello locale e non può essere oggetto di statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione.

Laddove se ne ravvisi la necessità, quindi, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico.

Tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, lo si sottolinea, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, ma costituisce soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali trasposti su carta.

Pertanto, le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il Cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o altro equivalente, onde non ingenerare confusione.

Corre l’obbligo, infine, di aggiungere che, considerata l’eccezionalità del momento, nel caso non vengano adottate le prassi sopra indicate, e poiché i magistrati dovranno modificare in modo rilevante le proprie modalità di organizzazione del lavoro, può esservi la necessità di procedere, da parte della cancelleria, alla stampa di atti e documenti su richiesta del giudice, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni.

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione.

5. Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie.

Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti. L’urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della Cancelleria.

Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia.

A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la modifica dell’art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, ad opera dell’art. 51 D.l. n.90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell’orario di apertura al pubblico – a cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per l’utenza – consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la riduzione dell’orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all’accettazione degli atti telematici in misura almeno pari a quella della riduzione dell’orario di apertura.

6. Orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica

L’art. 51, comma 2, D.l. n.90/2014 aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7, d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di avvenuta consegna oltre le ore 14.

A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge, inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n. 11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

7. Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

L’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all’esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.

Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.

Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

8. Deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della procedura monitoria

Ai sensi del comma 4 dell’art. 16 bis D.l. n.179/12,, le cancellerie, limitatamente al procedimento di cui libro IV, titolo I, capo I, non dovranno nemmeno ricevere il deposito dei provvedimenti predisposti e inviati dal magistrato in modalità diverse da quelle telematiche di cui all’art.16 bis. I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.

Si invitano i capi degli Uffici a valutare la possibilità di sollecitare i magistrati alla piena osservanza delle disposizioni in questione.

9. Deposito di atti processuali delle parti non costituite a mezzo di difensore

Viceversa, allo stato attuale della normativa, non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”.

Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

10. Comunicazione integrale dei provvedimenti del giudice

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. C.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. 179/12. La norma richiamata, infatti, così dispone:

“Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato”. Solo l’integrale acquisizione di copia informatica del provvedimento del giudice (laddove questo sia nativamente cartaceo) consente, infatti, l’invio del biglietto telematico di cancelleria contenente copia integrale del provvedimento, in modo da far decorrere i termini per l’impugnazione.

Si segnala, a tal proposito, che l’art. 45 lett. b) d.l. n. 90/2014, ha modificato la formulazione dell’art. 133 c.p.c., introducendo l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima, così armonizzando le due disposizioni in questione.

11. Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite

Poiché dal 30 giugno prossimo gli atti e i documenti del procedimento monitorio dovranno essere depositati in forma esclusivamente telematica, e, comunque, sarà consentito il deposito telematico anche dell’atto introduttivo, va garantita la visione di atti e documenti al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno, dunque, predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa. La mera visione del fascicolo informatico deve ritenersi gratuita, mentre per l’estrazione di copia e per il pagamento dei relativi diritti varranno le regole generali.

A tale proposito si segnala che, lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria.

Ulteriori informazioni sul punto in Processo telematico – Aggiornamento Specifiche tecniche deposito atti (https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1290).

12. Atti processuali a firma multipla con particolare riferimento al verbale d’udienza e al caso del verbale di conciliazione

L’art. 45, comma 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 opera una modifica dell’art. 126 c.p.c., eliminando la necessità della sottoscrizione del verbale d’udienza da parte dei soggetti intervenuti, prescrivendo che del verbale stesso sia data lettura in udienza, ad opera del cancelliere. La lettera c) dello stesso comma, poi, sopprime, all’art. 207, secondo comma, c.p.c., le parole “che le sottoscrive”. In tal modo viene superato il problema di consentire ai soggetti intervenuti, e, in particolare, ai testimoni e alle parti presenti in udienza, che abbiano reso l’interrogatorio, di sottoscrivere il verbale, posto che, come noto, la ‘Consolle’ del magistrato, allo stato attuale, permette la sottoscrizione di atti solo da parte del giudice.

Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l’art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale “la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere”. In tale ipotesi, infatti, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti determinerebbe certamente notevoli difficoltà in sede di trascrizione, sicché è altamente probabile che, in questi casi, il giudice provvederà a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.

13. Iscrizione di professionisti al REGINDE

Come già segnalato con circolare del 24 gennaio 2014 prot. 1631.U DOG, dal 30 giugno prossimo, sempre ai sensi dell’art 16 bis dl 179/2012 anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche. Ad oggi, tuttavia, una vasta platea di professionisti non è censita sul registro generale degli indirizzi elettronici di cui al dm 44/11.

Dal 30 giugno prossimo, nei casi in cui sussiste l’obbligo di cui al citato art. 16 bis, le cancellerie non dovranno più accettare il deposito di atti e documenti cartacei provenienti da professionisti nominati dal giudice. Per le cause iniziate prima del 30 giugno, poi, l’invio telematico costituisce comunque una modalità consentita, ed anzi, preferenziale, di deposito degli atti del consulente. È, quindi, necessario che gli addetti alle cancellerie, nel rapportarsi coi professionisti, e comunque all’atto del deposito, segnalino l’assoluta necessità di curare la propria iscrizione al ‘Reginde’ da parte loro, laddove tale iscrizione non sia stata curata dai rispettivi ordini di appartenenza. Si richiama, sul punto, la nota di questa Direzione generale del 6 giugno 2014, prot. n. 80939.U.

La presente circolare viene trasmessa al Capo di Gabinetto in vista delle prosecuzione dei lavori del tavolo tecnico permanente istituito per il processo civile telematico dall’On. Ministro della Giustizia.

14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (testo aggiunto il 27.10.2014)

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato.

Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento.

Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.

Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23).

A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U..

15. Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico (testo aggiunto il 27.10.2014)

Come noto, l’art. 52 d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell’art.16 bis d.l. n.179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.

Alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

Un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico.

Tenuto conto di tale ratio, è da ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

16. Applicabilità ai procedimenti instaurati presso tutti gli Uffici giudiziari degli adeguamenti del Contributo Unificato introdotti dal d.l. n. 90/2014 (testo aggiunto il 27.10.2014)

Come noto, il d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha stabilito una serie di adeguamenti del Contributo Unificato finalizzati alla copertura dei mancati introiti derivanti dall’introduzione del Processo Civile Telematico.

In ragione del fatto che non tutti gli Uffici giudiziari sono attualmente interessati dall’obbligatorietà del Processo Civile Telematico, è stata sollevata questione circa l’applicabilità degli adeguamenti ai procedimenti instaurati presso Uffici, come quelli del Giudice di Pace, che attualmente non sono interessati dalle innovazioni tecnico-processuali in esame.

Sul punto va osservato come nessuna distinzione sia consentita, sulla base del testo di legge, circa l’applicabilità degli adeguamenti, tra Uffici interessati dal PCT e Uffici non interessati.

Del resto va osservato che, alla luce delle vigenti norme processuali, è ben possibile che atti e provvedimenti originariamente contenuti nel fascicolo cartaceo relativo ad un procedimento instaurato presso il Giudice di Pace confluiscano, poi, nel fascicolo informatico del procedimento stesso, in grado di appello, determinando, così, possibili minori introiti.

17. Rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore (testo aggiunto il 27.10.2014)

Si sono registrate, presso diversi Uffici Giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle Cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 n.2014, come convertito in legge.

Ci si chiede, quindi, se la Cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all’estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all’originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o, se, piuttosto sia possibile, per il difensore, provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione Generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall’art. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell’Ufficio Legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014 ha chiarito che “ le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia ”.

A tale interpretazione vorranno attenersi gli Uffici di cancelleria, astenendosi dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9-bis d.l. n.179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti percepiti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.

Roma, 28 ottobre 2014

Il direttore generale (Marco Mancinetti)

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Concorso magistratura 2013/2014. Diritto di accesso su internet? https://www.giurdanella.it/2013/12/concorso-magistratura-battuta-darresto-del-processo-digitalizzazione-dei-concorsi-pubblici/ Tue, 10 Dec 2013 08:37:57 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=19203 Secondo il bando di magistratura, tutta la procedura amministrativa avrebbe dovuto svolgersi in modalità elettronica: dalla proposizione della domanda all’invio della documentazione, fino al pagamento del contributo spese del concorso.  E tuttavia, il pagamento dei 15 euro previsti “a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale”, frustra le aspettative di chi aspirava […]

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Secondo il bando di magistratura, tutta la procedura amministrativa avrebbe dovuto svolgersi in modalità elettronica: dalla proposizione della domanda all’invio della documentazione, fino al pagamento del contributo spese del concorso. 

E tuttavia, il pagamento dei 15 euro previsti “a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale”, frustra le aspettative di chi aspirava ad un concorso “elettronico”, cioè senza carte nè lunghe file agli sportelli di uffici pubblici o banche.

Chi ha tentato di effettuare il bonifico a favore del conto corrente indicato dal bando, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, si è subito reso conto del problema: i bonifici alla Banca di Italia non sono effettuabili online, ma solo presso la filiale “fisica”; stesso discorso per quanto riguarda il pagamento mediante bonifico postale, anch’esso effettuabile esclusivamente presso un ufficio postale.

Rimangono frustrate le aspettative dei candidati ad un pieno e completo accesso alla procedura via internet. Non resta che sperare che la prossima volta sia quella buona, superando l’attuale ostacolo del divieto di pagamento mediante sistemi di home banking, peraltro ormai diffusissimi nella pratica comune di consumatori ed utenti della pubblica amministrazione!

Di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi si parlerà giovedì 12 dicembre 2013 nel corso del DAE 2013, la decima edizione del convegno nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico, presso la Sala Conferenze del TAR Lazio (qui il programma definitivo, ed il link per iscriversi).

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Concorso notarile, ecco le tracce delle prove scri… https://www.giurdanella.it/2013/11/concorso-notaio-2013-ecco-le-tracce-delle-prove-scritte/ Fri, 22 Nov 2013 11:29:35 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18428 Concorso notarile, ecco le tracce delle prove scritte Ecco le tracce assegnate al concorso per notai 2013, indetto con D.D. 22 marzo 2013 (qui la commissione) durante le prove scritte del 20 e 21 e 22 novembre 2013. [Qui i successivi risultati delle prove scritte, l’elenco degli ammessi e degli esclusi, le regole e il modello per […]

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Concorso notarile, ecco le tracce delle prove scritte

Ecco le tracce assegnate al concorso per notai 2013, indetto con D.D. 22 marzo 2013 (qui la commissione) durante le prove scritte del 20 e 21 e 22 novembre 2013.

[Qui i successivi risultati delle prove scritte, l’elenco degli ammessi e degli esclusi, le regole e il modello per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti]. 

Traccia Inter vivos – civile  – 22.11.2013

In data 1° febbraio 2013 è deceduto Tizio di stato civile libero, senza prole né ascendenti, lasciando a sé superstiti soltanto Caio, Mevio e Sempronio, quest’ultimo interdetto, fratelli della madre premorta, i primi due uterini ed il terzo germano, con la precisazione che di Sempronio sono, rispettivamente, tutore e protutore Caio e Mevio. Il defunto ha altresì lasciato i cugini Primo e Secondo, figli di uno zio paterno a lui premorto.

Il de cuius ha disposto di una quarta parte indivisa delle sue sostanze con testamento olografo pubblicato dal notaio Romolo Romani in data 2 settembre 2013 a favore di Settimio, unico figlio della premorta zia Ottavia, e disponendo che per gli ulteriori ¾ indivisi si sarebbe operata la successione legittima.

Tizio era titolare di quanto segue:

Un fabbricato in Roma alla Via Casilina n. 1 del valore di Euro 500.000;

Un suolo edificatorio in Latina facente parte di un piano di lottizzazione recentemente convenzionato del valore di 300.000 Euro;

Crediti ceduti pro soluto al defunto con atto unilaterale per un valore di 300.000 Euro;

Quota di partecipazione sociale nella società Gamma di Filano Snc pari al 50% i cui patti sociali prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio defunto per un valore di 150.000 Euro;

Diritti consistenti anche in brevetti del valore di 150.000 Euro derivanti dalla qualità di socio di Tizio nella Alfa Srl, società con unico socio cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.

I beni di cui alle lettere d) ed e) sono da considerarsi ai fini divisionali un unico cespite.

Gli eredi legittimi muniti delle necessarie autorizzazioni giudiziali espongono al notaio romolo romani con studio in Roma alla Via Aurelia 619 la loro volontà di procedere alla divisione dei suddetti cespiti.

Intendono attribuire il fabbricato in Roma all’interdetto e procedere al sorteggio per gli altri cespiti definendo con conguagli contestuali la posizione nei confronti di Sempronio, e prevedendo nei confronti degli altri coeredi conguagli da corrispondersi entro due anni, di eguale importo e con sistema di ammortamento alla francese.

Vorrebbero inoltre prevedere:

un patto di prelazione in caso di vendita dei beni oggetto di divisione;

l’obbligo dell’assegnatario dei diritti sui brevetti, una volta conosciuto dalla completa definizione della divisione anche con Settimio (entro due anni e con pagamento dei conguagli), di procedere alla vendita dei suddetti diritti entro sei mesi in favore della società Beta Spa che si è obbligata ad acquistarli in forza di una opzione con la Alfa Srl società con unico socio di cui al patto di opzione medesimo.

Il candidato motivi la soluzione e parli in parte teorica degli istituti

 

Traccia Mortis causa – 21.11.2013

Tizio, notissimo imprenditore, gravemente malato, titolare di un ingente patrimonio, si rivolge al notaio chiedendogli di ricevere le sue volontà.

Dichiara al notaio di essere coniugato con Caia dalla quale ha avuto due figli: Primo, appena coniugato con Mevia; Secondo, in procinto di sposarsi con Seconda, cara a Tizio.

Dichiara altresì che dal rapporto con la propria domestica Sempronia è nato Terzo.

Riferisce al notaio che il figlio Terzo ha tentato di uccidere Caia e che è attualmente in corso il relativo processo penale.

Dopo tale vicenda il figlio Terzo è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro che ha dato luogo alla sua attuale disabilità.

Tizio intende:

a) non lasciare alcunché alla moglie;

b) nominare eredi i figli Primo e Secondo;

c) sostituire a Primo — in caso gli premuoia senza figli — la domestica Sempronia;

d) lasciare a Primo — purché lo assista per tutta la vita — la somma di euro 1.000.000, attualmente depositata presso la Banca Gamma S.p.A. ovvero qualora fosse di maggiore entità l’importo pari al 40% del reddito ricavato — nell’anno successivo alla sua morte — dal palazzo nobiliare di via dei Due Macelli in Roma;

e) attribuire a Terzo il diritto a pretendere dagli eredi la liquidazione della quota a lui spettante a titolo di legittima;

f) in ogni caso, destinare l’immobile sito in Roma, via Nomentana n. 1, caratterizzato da forte redditività, al mantenimento del figlio Terzo, per tutta la durata della sua vita, designando quale gestore con pieni poteri — compreso quello di alienare il bene stesso ove ritenuto conveniente o necessario — con il reinvestimento in altri beni immobili da assoggettarsi al medesimo vincolo — il fidato commercialista Filano, prevedendo che alla cessazione di tale vincolo: 1) l’immobile, 2) i beni acquistati ovvero 3) quanto ricavato dall’eventuale alienazione, sia trasferito agli eredi del figlio Terzo;

g) attribuire alla domestica Sempronia l’usufrutto dell’appartamento in Roma, viale dei Parioli n. 3, riconoscendo alla stessa la facoltà di vendere in caso di bisogno, rimettendo ogni determinazione circa il bisogno all’amica avvocata Calpurnia. Precisa che — allo stato — sono in corso trattative per la permuta di questo immobile con altro con ingresso sullo stesso pianerottolo, avente una migliore esposizione;

h) attribuire in piena proprietà la propria azienda commerciale, gestita sotto forma di impresa individuale — della quale Tizio, essendosi allontanato dalla gestione a causa della malattia, non conosce l’esposizione debitoria ma teme che essa sia elevata — a Remo, institore della stessa, disponendo altresì che i debiti aziendali restino esclusivamente a carico di Remo;

i) lasciare la somma di euro 300.000, a titolo di risarcimento dei danni causati al vecchio amico Giulio, per il sinistro stradale da lui cagionato anni addietro e per il quale fatto egli è stato assolto con sentenza passata in giudicato.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in via Arenula n. 1, formalizzi la volontà del testatore, motivi le soluzioni adottate e tratti in parte teorica degli istituti giuridici di maggior rilievo relativi al caso proposto.

 

Traccia Inter vivos – Commerciale 20.11.2013

La società Alfa spa, con sede in Roma, partecipata in maniera paritaria da Tizio e Caio e amministrata dalla società Gamma srl con socio unico, ha un capitale sociale di euro 1 milione, diviso in un milione di azioni, ed esercita la sua attività attraverso due rami di azienda: uno avente ad oggetto di ristorazione e un’altro svolgente l’attività alberghiera.

La società Alfa spa intende scindersi parzialmente nella preesistente società Beta spa, con sede in Roma, la quale ha un patrimonio netto costituito dal capitale pari a Euro 200.000 diviso in 200.000 azioni e appertenenti in misura paritaria ai medesimi Tizio e Caio, da riserva legale pari a Euro 50.000 ed ha riserve facoltative costituitesi nel tempo mediante l’accantomento degli utili annuali pari a euro 500.000.

La società Alfa spa intende assegnare alla società Beta il solo ramo di azienda svolgente l’attività di ristorazione, attività questa peraltro compresa nell’oggetto sociale della beneficiaria, avente un valore netto contabile negativo di euro 400.000, ma un valore effettivo superiore a euro 400.000, come attestato da apposita perizia di stima, mentre intende conservare il ramo di azienda alberghiero, avente un valore netto contabile di Euro due milioni, posticipando gli effetti reali della scissione dopo il decorso di due mesi dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.

Nel compendio del ramo di azienda da assegnare è compreso un immobile attualmente ricadente nella categoria catastale D nel quale sono stati commessi abusi edilizi cosiddetti minori che ne comportano la mancata conformità catastale.

Il candidato assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in Roma alla via aurelia 619 rediga il verbale assembleare dell’Alfa spa adeguandolo ove necessario alle inderogabili disposizioni di legge e nel presupposto che nella predisposizione dei documenti necessari i soggetti interessati si siano tutti attenuti ai suoi suggerimenti.

Infine, premessi cenni essenziali sulla scissione semplificata, motivi le scelte adottate e tratti delle stesse in parte teorica

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Mediazione, la circolare del Ministero sulla rilev… https://www.giurdanella.it/2013/11/mediazione-la-circolare-del-ministero-sulla-rilevazione-statistica/ Mon, 18 Nov 2013 10:31:57 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=18246 Mediazione, la circolare del Ministero sulla rilevazione statistica Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -Direzione Generale di Statistica – del Ministero della Giustizia ha pubblicato una circolare tecnica sulla rilevazione statistica delle mediazioni civili trattate dagli Organismi abilitati, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Di seguito, il testo integrale […]

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Mediazione, la circolare del Ministero sulla rilevazione statistica

Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi -Direzione Generale di Statistica – del Ministero della Giustizia ha pubblicato una circolare tecnica sulla rilevazione statistica delle mediazioni civili trattate dagli Organismi abilitati, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Di seguito, il testo integrale della circolare:

  1. La Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha assunto la responsabilità di realizzare la rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione trattati dagli Organismi abilitati come previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. La rilevazione statistica delle mediazioni civili è stata avviata nel mese di Marzo 2011.
  3. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione – obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice – e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.
  4. La rilevazione statistica delle mediazioni ha cadenza trimestrale (il “periodo di riferimento” è pertanto uno dei quattro trimestri dell’anno solare: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).
  5. Tutti gli Organismi di mediazione abilitati presso il Ministero della Giustizia hanno l’obbligo di rispondere alla rilevazione in oggetto.
  6. La mancata comunicazione dei movimenti di procedimenti sarà considerato indizio di inattività dell’Organismo che potrebbe condurre alla sospensione, e nei casi più gravi, alla cancellazione dal registro, come previsto dall’art. 10 del DM 18 Ottobre 2010, n. 180 e ribadito nelle successive circolari ministeriali.
  7. I poteri di controllo del Ministero della Giustizia riguardano anche aspetti inerenti la qualità delle statistiche rilevate, pertanto, la comunicazione dei dati da parte degli Organismi deve rispondere a requisiti di veridicità, completezza e imparzialità. Si sottolinea, pertanto, la necessità di adempiere al monitoraggio statistico rispettando i criteri di veridicità, completezza ed imparzialità della rilevazione.
  8. La rilevazione statistica delle mediazioni civili consiste nella compilazione on-line ovvero nell’invio di file elettronici, di due modelli:
    1. “Modello Trimestrale di Rilevazione dei Flussi di Mediazioni”;
    2. “Scheda per Singolo Procedimento di Mediazione Definito”.

    Il Modello Trimestrale rileva i flussi complessivi di procedimenti trattati da ciascun Organismo nel periodo di riferimento. Nel Modello Trimestrale i flussi sono distinti per stato di avanzamento (Pendenti iniziali, Iscritti, Definiti, Pendenti Finali) e per materia del procedimento (Diritti reali, Divisione, Locazione, etc.).
    La Scheda per Singolo Procedimento rileva, invece, informazioni di sintesi relative a ciascun procedimento concluso, indipendentemente dall’esito, nel trimestre di riferimento.

  9. La versione stampabile del Modello Trimestrale e della Scheda per Singolo Procedimento corredati della legenda illustrativa dei vari campi, sono disponibili su internet all’indirizzo web https://dgstat.giustizia.it:8080.
  10. Per poter accedere alla procedura di rilevazione statistica e ricevere le credenziali d’accesso all’Area riservata ai Mediatori, gli Organismi devono individuare un referente responsabile per i rapporti con la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia e comunicare all’indirizzo di posta elettronica mediazione.dgstatistica.dog@giustizia.it le seguenti informazioni:
    1. Denominazione organismo di appartenenza e numero di registro;
    2. Nome e Cognome del referente per la rilevazione statistica;
    3. Data di nascita del referente;
    4. Codice fiscale del referente;
    5. Indirizzo e-mail al quale si vuole che vengano inviate le credenziali di accesso.
  11. Gli Organismi che avranno ricevuto l’utenza e la password d’accesso all’Area riservata ai Mediatori, dovranno compilare i modelli di rilevazione on-line secondo le seguenti modalità:
    • Collegarsi al sito https://dgstat.giustizia.it:8080;
    • Posizionarsi in alto a destra sul link “ACCESSO” e inserire utenza e password nella maschera apposita oppure inserire utenza e password nell’apposito form sulla destra del video denominato ACCEDI. [Dopo aver digitato le credenziali e dato l’invio, comparirà la stessa pagina precedente con l’indicazione dell’utente in alto a destra]
    • Cliccare sul link “RILEVAZIONI DISPONIBILI”;
    • Cliccare su “Mediazioni civili – modello trimestrale e mensile” o “Mediazioni civili – scheda mediazione trimestrale”;
    • Cliccare sul periodo oggetto della rilevazione (per esempio secondo trimestre 2013) e sulla denominazione dell’Organismo che compare sulla destra. Verrà così visualizzata la maschera d’inserimento e si potrà procedere con la compilazione dei campi.

    Accanto al nome dell’Organismo è visibile un bollino che assume colori diversi a seconda dello stato di lavorazione, inserimento e salvataggio, come di seguito meglio descritto:
    Rosso: se l’Organismo non ha inserito dati nella maschera, non ha salvato neppure parzialmente i dati inseriti o non ha compilato le schede per singolo procedimento definito (in numero uguale ai definiti riportati nel Modello Trimestrale dei flussi).
    Giallo: se l’Organismo ha inserito una parte dei dati richiesti nella maschera e salvato parzialmente.
    Verde: se l’Organismo ha inserito tutti i dati richiesti nel Modello Trimestrale dei flussi, salvato definitivamente e compilato le Schede per Singolo Procedimento Definito (in numero uguale ai definiti riportati nel Modello Trimestrale dei flussi). Il bollino diventerà di colore verde solo nel momento in cui questa Direzione avrà acquisito i dati e ne avrà verificato completezza e congruità (ad esempio numero di schede singole pari al numero di definizioni nel periodo). Ciò accadrà normalmente dopo uno o due giorni lavorativi successivi al salvataggio dell’ultima Scheda Singola da parte dell’Organismo.

  12. L’Organismo deve inviare a questa Direzione Generale, entro il giorno 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre da rilevare (30 Aprile, 30 Luglio, 30 Ottobre, 30 Gennaio) il Modello Trimestrale riepilogativo dei flussi e un numero di Schede per Singolo Procedimento di Mediazione Definito pari al numero delle mediazioni concluse, come riportato nella colonna “(e) Totale Definiti” del Modello Trimestrale per il periodo di riferimento.
  13. Alcune regole da osservare nella compilazione:
    1. Ciascun Organismo è responsabile della rilevazione statistica in oggetto a prescindere dal numero delle sedi operative in cui esso è strutturato. Di conseguenza, ciascun Organismo dovrà inviare, per ciascun periodo, un solo Modello Trimestrale che raccoglierà i flussi relativi all’intera attività dell’Organismo, anche se svolta presso più sedi operative. Le sedi operative possono invece in autonomia comunicare le Schede dei procedimenti definiti presso la loro struttura accedendo all’Area riservata del sito della Direzione https://dgstat.giustizia.it:8080 con le credenziali d’accesso comunicate al referente della sede legale.
    2. I dati statistici dovranno essere sempre trasmessi dall’Organismo anche se nel trimestre non ci sono state iscrizioni (in questo caso la maschera viene salvata con valori di iscrizioni pari a zero).
    3. Non può essere compilata la maschera d’acquisizione dati di un trimestre se non è stata compilata quella del/dei trimestre/i precedenti.
    4. Nel Modello Trimestrale deve essere assicurata la congruità fra le pendenze finali di un periodo e quelle iniziali del periodo successivo.
    5. Le Schede per Singolo Procedimento possono essere compilate in momenti diversi poiché il sistema consente sia il salvataggio parziale dei dati di ciascuna scheda sia il salvataggio di ogni singola scheda. A tal fine, si consiglia di procedere alla compilazione delle Schede Singole man mano che i procedimenti di mediazione vengono completati, assicurandosi, tramite verifica dell’apposito contatore, che entro la scadenza prevista per la rilevazione siano state inserite tutte le schede del periodo.
    6. In caso di errori nella compilazione Modello Trimestrale, è necessario inviare via fax il modello “Richiesta variazione dati” pubblicato nella Home del sito della Direzione. Una volta ricevuto il fax, la Direzione generale di Statistica procederà allo svincolo della maschera trimestrale e l’Organismo potrà procedere con le correzioni. Se, invece, si commettono errori nella compilazione delle Schede per Singolo Procedimento Definito, è sufficiente richiamare la scheda, inserendo il suo numero d’ordine, e cliccare su “Modifica”.
  14. Gli Organismi che lo richiedono, in quanto trattano un alto volume di mediazioni e/o in quanto sono dotati di un sistema informativo gestionale, possono inviare le Schede Singole e il Modello Trimestrale in formato elettronico. Gli Organismi che vogliono essere abilitati a tale procedura, possono inviare una richiesta alla Direzione Generale di Statistica all’indirizzo mediazione.dgstatistica.dog@giustizia.it e saranno ricontatti per ricevere informazioni sul tracciato record compatibile alla comunicazione automatizzata dei dati.

15 novembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Bartolomeo

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Concorso notarile: nominata la commissione https://www.giurdanella.it/2013/11/concorso-notarile-nominata-la-commissione/ Tue, 12 Nov 2013 08:47:12 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17999 Il Ministro della Giustizia ha scelto i commissari del concorso notarile

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Concorso notarile. Il Ministro della Giustizia ha nominato la commissione esaminatrice del concorso a 250 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 22 marzo 2013.

Le prove scritte di cui all’art. 5 del bando, si svolgeranno nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2013, a Roma (presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619).  I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.

I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando, presso la sede della prova, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:

  • il giorno 18 novembre 2013, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “A” alla “K”;
  • il giorno 19 novembre 2013, i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla “L” alla “Z”

E’ previsto che non siano, in ogni caso, ammissibili i testi presentati nei giorni delle prove scritte.

Di seguito, il decreto di nomina della Commissione.

.  .  .

Ministro della Giustizia

Decreto 5 novembre 2013

Costituzione Commissione esaminatrice concorso notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013
Il Ministro

Vista la legge 16 febbraio 1913 n. 89;

Vista la legge 6 agosto 1926 n. 1365;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 406;

Vista la legge 3 giugno 1950 n. 375;

Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358;

Vista la legge 30 aprile 1976 n. 197;

Vista la legge 26 luglio 1995 n. 328;

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e succ. mod;

Vista la legge 18 giugno 2009 n° 69 art. 66;

Visti i regi decreti 14 novembre 1926 n. 1953, 22 dicembre 1932 n. 1728 e 2 maggio 1932 n. 496;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950 n. 231 e 1 dicembre 2003 n. 371;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1997 n. 74, 8 agosto 1997 n. 290 e 10 novembre 1999 n. 456;

Visto il decreto dirigenziale 22 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 25 del 29 marzo 2013, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio;

DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 250 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 22 marzo 2013, è costituita nel modo seguente:

dott. Francesco Antonio Salvatore Genovese – Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione – Presidente della commissione

dott. Alberto Cozzella – Magistrato in servizio presso la Procura Generale di Roma – Vice Presidente

dott.ssa Carla Menichetti – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Latina

dott.ssa Maria Speranza Ferrara – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma

dott. Luigi Argan – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma

dott.ssa Gisella Dedato – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma

dott. Paolo Costa – Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma

dott.ssa Maria Tiziana Balduini – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma

dott. ssa Margherita Libri – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma

prof. Vincenzo Barba – Professore presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” Roma

prof. Francesco Macioce – Professore presso l’Università degli Studi di “ Roma Tre”

prof. Massimiliano Vinci – Professore presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

prof. Roberto Bocchini – Professore presso l’Università di Napoli “Parthenope”

prof. Giuseppe Fauceglia – Professore presso l’Università degli Studi di Salerno

prof.ssa Angela Di Stasi – Professoressa presso l’Università degli Studi Salerno

dott. Mauro Cristiani – Notaio in Campiglia Marittima

dott. Saverio Camilleri – Notaio in Valderice

dott. Fabrizio Guerritore – Notaio in Roma

dott. Giuseppe Maiatico – Notaio in Trecate

dott. Prospero Mobilio – Notaio in Ginosa

dott. ssa Gabriella Pasquino – Notaio in Roma

dott. Francesco Riccio – Notaio in Roma

dott. Luigi Rossi Tafuri – Notaio in Bussolungo

dott. Mari Sartori – Notaio in Grezzana

(…)

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Concorso magistratura: i chiarimenti del Ministero sulla domanda online https://www.giurdanella.it/2013/11/concorso-magistratura-chiarimenti-ministero-domanda-online/ Tue, 12 Nov 2013 08:20:16 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17991 Dalla Giustizia istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione online

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Concorso magistratura 2013/2014. Il Ministero della Giustizia ha diramato una nota di chiarimenti sul bando, avente ad oggetto “Concorso magistrati – Aggiornamento comunicazioni relative alla nuova procedura”. Com’é noto, quest’anno la domanda di partecipazione dovrà essere presentata – entro il  9 dicembre 2013 – esclusivamente online. 

 

.  .  .

Ministero della Giustizia

Concorso magistrati – Aggiornamento comunicazioni relative alla nuova procedura

In relazione al prossimo concorso per magistrato ordinario, si comunica che la domanda di partecipazione si farà esclusivamente online, di conseguenza si evidenziano i seguenti aspetti:

1) per poter partecipare al concorso non è indispensabile disporre di una casella di posta elettronica certificata in quanto è sufficiente essere in possesso di una casella posta elettronica ordinaria

2) prima di procedere alla compilazione della domanda per non avere difficoltà leggere attentamente il bando

3) la procedura prevede la scansione della domanda firmata unitamente ad un documento di riconoscimento. Il file deve essere unico

4) per partecipare al concorso è necessario essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria i cui estremi vanno indicati nella domanda online

4) nel caso si esca dal sistema di compilazione della domanda, i dati registrati non andranno perduti. È possibile rientrare nella procedura utilizzando le proprie credenziali.

Roma, 5 novembre 2013

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Concorso magistratura 2013, ecco il bando. 365 i posti https://www.giurdanella.it/2013/11/concorso-magistratura-2013-ecco-il-bando-365-i-posti/ Fri, 08 Nov 2013 10:38:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=17857 Scadenza presentazione della domanda il 9 dicembre 2013

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 dell’8 novembre 2013, 4a serie speciale, il bando per il prossimo concorso in magistratura. SCARICA IL BANDO DI CONCORSO La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione al concorso a 365 posti di magistrato ordinario indetto con d.m. 30 ottobre 2013 è informatizzata. A differenza dei precedenti concorsi, il candidato non dovrà depositare o spedire la domanda di partecipazione alla Procura della Repubblica. il candidato dovrà invece:
  • registrarsi sul sito del Ministero della giustizia, inserendo le proprie credenziali e il proprio account di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata (PEC)
  • compilare il form della domanda
  • stampare e firmare la domanda
  • fare la scansione della domanda unitamente ad un documento di riconoscimento e inviarla. Se la registrazione è avvenuta con posta elettronica ordinaria, il sistema guida nell’invio mediante upload. Se la registrazione è avvenuta con PEC, il sistema dà indicazioni su come inviare la PEC.

La procedura online è interamente guidata e al bando sono allegate le istruzioni da seguire per la compilazione e l’invio. La realizzazione del nuovo servizio online è un progetto della Direzione generale dei magistrati in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Termine di scadenza per la domanda 9 dicembre 2013. ►D.m. 30 ottobre 2013 Modalità operative di compilazione

  • Allegato 1 – per chi si registra con la posta elettronica ordinaria
  • Allegato 2 – per chi si registra con la posta elettronica certificata

►Registrazione del candidato ►Accesso alla procedura di compilazione della domanda
► I chiarimenti del Ministero sulla presentazione della domanda online

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