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]]>Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone, hanno pubblicato un comunicato congiunto del 22 aprile, con alcune precisazioni sul nuovo codice contratti.
Si riporta di seguito il testo del comunicato.
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A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:
2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.
In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.
La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.
Graziano Delrio
Raffaele Cantone
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]]>In particolare:
In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario procedere solo all’aggiornamento dell’intestazione sulla carte di circolazione, anche nei casi di atti di trasformazione o fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione al PRA.
In caso di fusione o incorporazione societaria rimane come di consueto l’obbligo di annotazione al PRA.
Per veicoli, autoveicoli e rimorchi, gli uffici della Motorizzazione procedono:
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della circolare ACI
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]]>Dal 3 Novembre 2014 infatti l’intestatario del libretto di circolazione e il nominativo riportato sulla patente di chi guida dovranno coincidere. La pena prevista in caso di inosservanza è una sanzione amministrativa di 705€ oltre al ritiro della carta di circolazione.
Le novità, inserite dal Ministero dei trasporti nella circolare della scorsa estate, rischiano di complicare non poco la vita degli automobilisti.
Dal Ministero però si precisa che l’obiettivo delle nuove disposizione sarebbe esclusivamente quello di individuare facilmente i responsabili delle infrazioni stradali, ma c’è anche chi storce il naso, ponendo seri dubbi circa l’utilità di tali previsioni soprattutto in relazione all’articolato procedimento burocratico di regolarizzazione necessario per evitare di incorrere in sanzioni elevate.
Le nuove regole sono rivolte infatti a coloro che utilizzano in modo esclusivo un veicolo non di proprietà, per un periodo superiore a 30 giorni. Saranno interessati principalmente coloro che effettuano operazioni di noleggio auto a lungo termine
Tra le esenzioni previste la più importante è quella che riguarda i familiari conviventi, a condizione che abbiano la stessa residenza. In linea di massima comunque non potrà essere sanzionato chi saltuariamente prende in prestito un’auto altrui (di un amico o di un parente) dato che in questi casi manca un documento che attesti l’inizio della “locazione gratuita” e la conseguente scadenza dei 30 giorni previsti.
Per aggiornare le carte di circolazione gli interessati dovranno rivolgersi alla Motorizzazione civile e aggiornare la carta di circolazione al costo complessivo di circa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione).
Per ulteriori approfondimenti, scarica il testo della circolare, cliccando qui
Stesso intestatario patente-libretto: consulta anche la circolare dell’ACI
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]]>Nel dettaglio, la nuova modalità prevede che in sede di visita medica, il medico, che certifica l’idoneità al rinnovo, inoltri direttamente al CED della Motorizzazione, attraverso il Portale dell’Automobilista, l’informativa elettronica con certificato medico, firma e foto aggiornata del titolare della patente. Contestualmente il medico stampa e consegna al richiedente una ricevuta con la quale il cittadino può circolare fino al ricevimento della nuova patente.
La Motorizzazione provvede poi a stampare la nuova patente che verrà recapitata con posta assicurata al titolare entro 7 giorni successivi alla visita medica. La procedura prevede che qualora la consegna dovesse avere esito negativo per assenza del ricevente, nei successivi 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo al recapito che potrà essere concordato con il cittadino. L’invio della patente sarà completamente tracciabile attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde h24. Il volume di patenti interessate alla nuova procedura sarà di circa 4.800.000 ogni anno.
Il costo della procedura per il cittadino sarà 25,00 € di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da corrispondere mediante bollettino postale ed esibire al momento della visita medica. Rimane a carico del cittadino l’onere del recapito a posta assicurata pari ad un importo di 6,86€ IVA inclusa da saldare al momento del recapito.
Sono previsti 20 giorni di tolleranza affinchè le strutture mediche si adeguino al nuovo iter.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013
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Nel caso dei trasporti, l’impresa che fornisce l’opera o il servizio non supporta, quindi, l’alea connessa alla gestione dell’opera o del servizio, sicché, venendo a mancare l’elemento rischio, la fattispecie non è configurabile come concessione, bensì come appalto di lavori o di servizi. Nel caso specifico, il rischio viene meno, sotto il profilo economico, quando vi è uno specifico contratto di servizio che impone degli oneri di servizio pubblico, specifici per l’impresa ai quali l’impresa fa fronte tramite una specifica remunerazione data, per contropartita ,dall’Amministrazione pubblica: ecco, perché, in questo senso, siamo di fronte a contratti veri e propri che devono essere aggiudicati tramite una procedura d’appalto. Nel caso di specie, dunque, dove risulta agli atti che l’attività in oggetto è condizionata ad uno specifico contratto di servizio ove si impongono specifici oneri e determinate remunerazioni, previste con riguardo al singolo operatore, risultando insufficiente una mera concessione che abilita l’operatore economico a svolgere il servizi sulla base di predeterminate regole generali, ci si trova di fonte alla nozione comunitaria di contratto di servizio, dunque ad una situazione che lo stesso regolamento del 2007 pone sotto l’egida della disciplina degli appalti pubblici, con i conseguenti oneri di attivazione delle necessarie procedure competitive".
E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2351 dello 3 maggio scorso.
Per il testo della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106489/Provvedimenti/201202531_11.XML
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