ministero trasporti Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/ministero-trasporti/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 27 Apr 2016 12:54:01 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Nuovo Codice Appalti: comunicato congiunto Delrio-Cantone https://www.giurdanella.it/2016/04/nuovo-codice-appalti-comunicato-congiunto-delrio-cantone/ Wed, 27 Apr 2016 12:54:01 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=31173 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone, hanno pubblicato un comunicato congiunto del 22 aprile, con alcune precisazioni sul nuovo codice contratti. Si riporta di seguito il testo del comunicato. *** A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il […]

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ed il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone, hanno pubblicato un comunicato congiunto del 22 aprile, con alcune precisazioni sul nuovo codice contratti.

Si riporta di seguito il testo del comunicato.

***

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

  1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile

    2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) ovvero nell’albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

    In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

  2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

    Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

  3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

    Graziano Delrio

    Raffaele Cantone

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Stesso intestatario patente-libretto. La circolare ACI https://www.giurdanella.it/2014/11/intestatario-patente-libretto-circolare-aci/ Sat, 08 Nov 2014 07:21:20 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25230 L’Aci con la circolare n. 6498 del 31 ottobre scorso ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo in vigore dal 3 novembre dello stesso intestatario su patente e libretto. In particolare: In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario […]

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L’Aci con la circolare n. 6498 del 31 ottobre scorso ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo in vigore dal 3 novembre dello stesso intestatario su patente e libretto.

In particolare:

In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario procedere solo all’aggiornamento dell’intestazione sulla carte di circolazione, anche nei casi di atti di trasformazione o fusione societaria che non diano luogo a creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione al PRA.

In caso di fusione o incorporazione societaria rimane come di consueto l’obbligo di annotazione al PRA.

Per veicoli, autoveicoli e rimorchi, gli uffici della Motorizzazione procedono:

  • all’aggiornamento sulla carta di circolazione dei dati relativi ai soggetti che hanno la temporanea disponibilità dei veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni a titolo di comodato o in base ad un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo;
  • all’aggiornamento ( con rilascio di apposita ricevuta) del solo Archivio Nazionale Veicoli, senza cioè obbligo di aggiornamento della Carta di Circolazione, del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto (noleggio a lungo termine) in caso di locazione senza conducente per periodi superiori a 30 giorni.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della circolare ACI

 

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Stesso intestatario su patente e libretto: la circolare del Ministero https://www.giurdanella.it/2014/11/stesso-intestatario-patente-libretto/ Sun, 02 Nov 2014 16:00:53 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=25023 Mancano pochi giorni all’entrata in vigore delle nuove norme in tema di intestazione temporanea di veicoli Dal 3 Novembre 2014 infatti l’intestatario del libretto di circolazione e il nominativo riportato sulla patente di chi guida dovranno coincidere. La pena prevista in caso di inosservanza è una sanzione amministrativa di 705€  oltre al ritiro della carta di circolazione. Le novità, inserite […]

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Mancano pochi giorni all’entrata in vigore delle nuove norme in tema di intestazione temporanea di veicoli

Dal 3 Novembre 2014 infatti l’intestatario del libretto di circolazione e il nominativo riportato sulla patente di chi guida dovranno coincidere. La pena prevista in caso di inosservanza è una sanzione amministrativa di 705€  oltre al ritiro della carta di circolazione.

Le novità, inserite dal Ministero dei trasporti nella circolare della scorsa estate, rischiano di complicare non poco la vita degli automobilisti.

Dal Ministero però si precisa che l’obiettivo delle nuove disposizione sarebbe esclusivamente quello di individuare facilmente i responsabili delle infrazioni stradali, ma c’è anche chi storce il naso, ponendo seri dubbi circa l’utilità di tali previsioni soprattutto in relazione all’articolato procedimento burocratico di regolarizzazione necessario per evitare di incorrere in sanzioni elevate.

Le nuove regole sono rivolte infatti a coloro che utilizzano in modo esclusivo un veicolo non di proprietà, per un periodo superiore a 30 giorni. Saranno interessati principalmente coloro che effettuano operazioni di noleggio auto a lungo termine
Tra le esenzioni previste la più importante è quella che riguarda i familiari conviventi, a condizione che abbiano la stessa residenza. In linea di massima comunque non potrà essere sanzionato chi saltuariamente prende in prestito un’auto altrui (di un amico o di un parente) dato che in questi casi manca un documento che attesti l’inizio della “locazione gratuita” e la conseguente scadenza dei 30 giorni previsti.

Per aggiornare le carte di circolazione gli interessati dovranno rivolgersi alla Motorizzazione civile e aggiornare la carta di circolazione al costo complessivo di circa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione).

Per ulteriori approfondimenti, scarica il testo della circolare, cliccando qui

Stesso intestatario patente-libretto: consulta anche la circolare dell’ACI

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Patente 2014: più semplice il rinnovo https://www.giurdanella.it/2014/01/patente-2014-piu-semplice-il-rinnovo/ Thu, 09 Jan 2014 07:30:24 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=20325 Dal 9 gennaio, la nuova procedura di rinnovo. Niente bollino, verrà rilasciata una nuova patente

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Da oggi 9 gennaio 2014 é operativa la nuova procedura di rinnovo della patente di guida che prevede il rilascio di un nuovo documento di guida con foto aggiornata al posto del vecchio “bollino” del rinnovo da applicare alla patente.

Nel dettaglio, la nuova modalità prevede che in sede di visita medica, il medico, che certifica l’idoneità al rinnovo, inoltri direttamente al CED della Motorizzazione, attraverso il Portale dell’Automobilista, l’informativa elettronica con certificato medico, firma e foto aggiornata del titolare della patente. Contestualmente il medico stampa e consegna al richiedente una ricevuta con la quale il cittadino può circolare fino al ricevimento della nuova patente.

La Motorizzazione  provvede poi a stampare la nuova patente che verrà recapitata con posta assicurata al titolare entro 7 giorni successivi alla visita medica. La procedura prevede che qualora la consegna dovesse avere esito negativo per assenza del ricevente, nei successivi 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo al recapito che potrà essere concordato con il cittadino. L’invio della patente sarà completamente tracciabile  attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde h24. Il volume di patenti interessate alla nuova procedura sarà di circa 4.800.000 ogni anno.

Il costo della procedura per il cittadino sarà 25,00 € di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da corrispondere mediante bollettino postale  ed esibire al momento della visita medica. Rimane a carico del cittadino l’onere del recapito a posta assicurata pari ad un importo di 6,86€ IVA inclusa da saldare al momento del recapito.

Sono previsti 20 giorni di tolleranza affinchè le strutture mediche si adeguino al nuovo iter.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013

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Trasporto pubblico: differenza tra appalto e concessione https://www.giurdanella.it/2012/05/trasporto-pubblico-differenza-tra-appalto-e-concessione/ Sun, 13 May 2012 22:00:00 +0000 Consiglio di Stato, sentenza n.2531/2012

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Le disposizioni del regolamento n. 1370/07 si applicano solamente nel caso in cui i contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri assumono la forma di concessione di servizi, così come definita dalle Direttive 17 e 18 del 2004. Diversamente, ossia se i detti contratti assumono la forma dell’appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (alle quali è stata data attuazione nell’ordinamento interno con il cd. Codice appalti, D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Ciò significa, nella sostanza, che la differenza tra le due suddette modalità di aggiudicazione dei contratti pubblici sta, dunque, in questo: nella "concessione", l’impresa concessionaria eroga le proprie prestazioni al pubblico e, pertanto, assume il rischio della gestione dell’opera o del servizio, in quanto si remunera, almeno per una parte significativa, presso gli utenti mediante la riscossione di un prezzo; sotto il profilo economico, il settore in cui opera l’impresa è chiuso al mercato, totalmente o parzialmente, sulla base di disposizioni di carattere generale e l’ingresso dell’operatore deve avvenire tramite un provvedimento amministrativo (concessione, appunto).

 

Nel caso dei trasporti, l’impresa che fornisce l’opera o il servizio non supporta, quindi, l’alea connessa alla gestione dell’opera o del servizio, sicché, venendo a mancare l’elemento rischio, la fattispecie non è configurabile come concessione, bensì come appalto di lavori o di servizi. Nel caso specifico, il rischio viene meno, sotto il profilo economico, quando vi è uno specifico contratto di servizio che impone degli oneri di servizio pubblico, specifici per l’impresa ai quali l’impresa fa fronte tramite una specifica remunerazione data, per contropartita ,dall’Amministrazione pubblica: ecco, perché, in questo senso, siamo di fronte a contratti veri e propri che devono essere aggiudicati tramite una procedura d’appalto. Nel caso di specie, dunque, dove risulta agli atti che l’attività in oggetto è condizionata ad uno specifico contratto di servizio ove si impongono specifici oneri e determinate remunerazioni, previste con riguardo al singolo operatore, risultando insufficiente una mera concessione che abilita l’operatore economico a svolgere il servizi sulla base di predeterminate regole generali, ci si trova di fonte alla nozione comunitaria di contratto di servizio, dunque ad una situazione che lo stesso regolamento del 2007 pone sotto l’egida della disciplina degli appalti pubblici, con i conseguenti oneri di attivazione delle necessarie procedure competitive".

E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2351 dello 3 maggio scorso.

Per il testo della sentenza https://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106489/Provvedimenti/201202531_11.XML

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