mobilità Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/mobilita/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Wed, 24 May 2017 14:47:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Concorsi: la Cassazione su applicabilità della mobilità o dello scorrimento della graduatoria https://www.giurdanella.it/2017/05/concorsi-la-cassazione-applicabilita-della-mobilita-dello-scorrimento-della-graduatoria/ Wed, 24 May 2017 14:46:23 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=33881 La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso. Secondo la Suprema Corte, “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di […]

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La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Secondo la Suprema Corte, “la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità. di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.

Non sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale”.

Per quanto concerne la questione relativa al riparto di giurisdizione in tal materia, la Corte ha affermato che “le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006)”. 

Clicca qui per la sentenza della Cassazione

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Lavoro accessorio e compatibilità con le prestazioni di sostegno al reddito https://www.giurdanella.it/2015/10/lavoro-accessorio-e-compatibilita-con-le-prestazioni-di-sostegno-al-reddito/ Thu, 15 Oct 2015 09:00:55 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28974 L’Inps ha diramato la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015  con cui fornisce indicazioni e chiarimenti riguardanti la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito, con l’indennità di mobilità, con la NASPI, con la disoccupazione agricola, e con la Cassa Integrazione guadagni. Va premesso, che il Decreto legislativo n. 81 […]

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L’Inps ha diramato la circolare n. 170 del 13 ottobre 2015  con cui fornisce indicazioni e chiarimenti riguardanti la compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito, con l’indennità di mobilità, con la NASPI, con la disoccupazione agricola, e con la Cassa Integrazione guadagni.

Va premesso, che il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha ridefinito il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione della previgente normativa.

L’art. 48 del suddetto decreto afferma che per per  prestazioni di lavoro accessorio, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

La disposizione conferma, che fermo restando il limite complessivo dei 7.000 euro, per anno civile, nei confronti di committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative rese col sistema dei buoni lavoro possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente. Per lo svolgimento di lavoro accessorio i committenti acquistano, esclusivamente attraverso modalità’ telematica, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati.

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito 

Al riguardo,  l’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

Dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 81 citato emerge come l’intento del legislatore sia stato quello di rendere strutturale la misura sperimentale (prevista per gli anni precedenti), che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore.

Tanto anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1 gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di mobilità 

In relazione all’indennità di mobilità, si precisa che dal 1 gennaio 2015 è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio sarà compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti previsti dall’articolo 9, comma 9, della legge n. 223 del 1991, ossia nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. (cfr. circolare Inps n. 229 del 1996).

Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’INPS, entro cinque giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.

 

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la NASPI.

 In riferimento al regime di compatibilità del lavoro accessorio con la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

(cfr.  Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.)

 

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la disoccupazione agricola.

Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola l’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 conferma la compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio. Il diritto di cumulo dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione è possibile nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per quanto riguarda l’applicazione della norma in argomento, si ritiene utile rammentare, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, che la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.

 

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con la Cassa Integrazione Guadagni.

Anche le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i compensi che superano detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del c.d. lavoro accessorio), si applicherà quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015 che ripropone le abrogate disposizioni (v. articolo 46, comma. 1 lettera L, decreto legislativo n. 148/2015) di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo  8 della legge n. 160/88. Quindi, le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (cfr. circolare Inps n. 130 del 2010). Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 148/2015. Viceversa, la suddetta comunicazione preventiva andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali (a tal riguardo restano in vigore i chiarimenti forniti con le circolari nn. 75/2007 e 57/2014).

 Clicca qui per il testo della circolare 

 

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Riforma PA, la nuova dirigenza pubblica https://www.giurdanella.it/2015/05/riforma-pa-la-nuova-dirigenza-pubblica/ Wed, 13 May 2015 14:00:41 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=28096 L’art. 9 del ddl Riforma Pa reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Cosa prevede la delega? L’art. 9 prevede che il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti […]

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L’art. 9 del ddl Riforma Pa reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.

Cosa prevede la delega?

L’art. 9 prevede che il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, tenendo conto di numerosi principi e criteri direttivi che fanno capo a:

  • istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli;
  • istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli.

In tali ambiti la delega prevede  numerose disposizioni con riferimento a:

  • inquadramento dei dirigenti dello stato, delle regioni, degli enti locali, dei segretari provinciali e comunali (istituzione  ruolo unico, gestione del ruolo unico a una Commissione…);
  • accesso alla dirigenza per  per corso-concorso e concorso;
  • formazione dei pubblici dipendenti e dei dirigenti;
  • mobilità dei dirigenti;
  • conferimento degli incarichi dirigenziali (requisiti, decadenza, durata…);
  • valutazione dei risultati;
  • responsabilità dei dirigenti;
  • retribuzione.

La delega inoltre stabilisce  che il Governo adotti una disciplina transitoria che preveda:

  • graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
  • confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale;
  • definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo;
  • disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l’esperienza acquisita;
  • riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.  Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Clicca qui per consultare il testo del ddl Riforma Pa

Ritorna allo Speciale Guida alla Riforma PA Renzi 

 

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Mobilità province, le tabelle di equiparazione dal Ministero https://www.giurdanella.it/2015/04/mobilita-province-le-tabelle-di-equiparazione-dal-ministero/ Fri, 03 Apr 2015 15:30:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27430 Sono pronte le tabelle di equiparazione per la mobilità del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione tra i vari comparti. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione  del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai […]

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Sono pronte le tabelle di equiparazione per la mobilità del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione tra i vari comparti.

Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione  del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del decreto, le amministrazioni opereranno, all’atto di inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categoria di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali tenendo conto delle mansioni, compiti, responsabilità e  qualifiche. Il provvedimento disciplina inoltre il trattamento economico e previdenziale.

Ed è stato proprio questo aspetto a scatenare lo scontro tra Governo e sindacati durante la riunione tenutasi tra quest’ultimi ed il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia.

I sindacati non hanno gradito la disposizione sul trattamento economico e  previdenziale per i casi di mobilità non volontaria. I dipendenti trasferiti, ai sensi del decreto, manterranno il trattamento economico fondamentale e accessorio «mediante assegno ad personam riassorbibile, nei casi in cui sia individuata la copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali». I sindacati con un comunicato congiunto hanno annunciato la propria contrarietà:  “Il Governo propone tagli al salario d’ufficio, e sulle professionalità si torna indietro di vent’anni: la nostra risposta sarà dura”.

Il Ministro invece ha ribadito che “le tabelle  servono a guidare con maggiori certezze per i lavoratori il processo della mobilità, che già esiste e che non ha mai funzionato in maniera efficace”.

In allegato il decreto contenente le tabelle di equiparazione

 

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Mobilità personale province, i chiarimenti della Funzione Pubblica https://www.giurdanella.it/2015/04/mobilita-personale-province-chiarimenti-della-funzione-pubblica/ Fri, 03 Apr 2015 14:04:13 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27438 Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 27 marzo 2015 ha fornito dei chiarimenti in merito alle questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). *** Stato di attuazione e cronoprogramma Tabelle di equiparazione Si è […]

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Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 27 marzo 2015 ha fornito dei chiarimenti in merito alle questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

***

Stato di attuazione e cronoprogramma

Tabelle di equiparazione

Si è conclusa la fase istruttoria relativa al decreto di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che definisce le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni. E’ stato avviato l’iter procedurale previsto dalla legge per l’adozione del provvedimento.

Criteri di ricollocazione del personale soprannumerario mediante processi di mobilità

Sono in corso di elaborazione i criteri relativi alla ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta da sottoporre all’osservatorio nazionale; i predetti criteri sono definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come richiamato dal comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il decreto definirà anche le procedure di svolgimento dei processi di mobilità che saranno gestiti dall’apposito portale. Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, ha rappresentato, nella riunione del 12 marzo 2015, con i direttori del personale delle amministrazioni pubbliche centrali, nonché con i rappresentanti dei destinatari della presente nota, il sistema informativo a supporto della rilevazione dei fabbisogni di personale e delle capacità di assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di attivare i processi di incontro tra domanda e offerta di mobilità. Il sistema è andato in linea il 23 marzo scorso e le altre funzionalità, necessarie a gestire il complesso delle attività relative ai processi di mobilità, saranno rilasciate nei prossimi giorni.

Il citato decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione darà, altresì, indicazioni sulla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, sull’eventuale applicazione delle previsioni in materia della legge di stabilità 2015 alle regioni a statuto speciale e sulle altre questioni pertinenti non trattate nella presente nota.

Portale mobilità ed elenco del personale in soprannumero

Al fine di favorire una più efficace programmazione del fabbisogno coerente con la domanda di mobilità, nel sistema informativo dedicato ai processi di mobilità, è utile acquisire l’elenco nominativo del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità, elenco da redigere entro il 31 marzo 2015. La funzionalità sarà messa in line a breve e prevederà, oltre all’inserimento dell’elenco anche la compilazione di informazioni necessarie per elaborare, sempre informaticamente, eventuali graduatorie.

Come previsto dalla circolare 1/2015, gli enti di area vasta potranno applicare, al personale in soprannumero, la disciplina del collocamento a riposo di cui all’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 concordando con l’INPS ogni utile forma di collaborazione al fine di rendere più celere i rispettivi adempimenti.

Risorse economiche articolo 30, comma 2.3 d.lgs. 165/2001

Il decreto (dPCm 20 dicembre 2014) che stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’ articolo 30, comma 2.3, del d.lgs. 165/2001, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne – Prev. n. 634, ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.

Nel provvedimento si chiarisce che il trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell’amministrazione cedente nei processi di mobilità di personale è limitato a casi eccezionali che, per i riflessi sul bilancio dello Stato, riguardano le sole amministrazioni centrali e che sono connessi con la mancata disponibilità finanziaria dell’amministrazione di destinazione o con la previsione di processi di mobilità massiva.

In particolare, il provvedimento chiarisce che è consentito fare ricorso al fondo, su richiesta, nei casi di mobilità volontaria –  riconducibili, in linea teorica, alla fattispecie della mobilità neutrale per la finanza pubblica – laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente numero di dipendenti pubblici con riflessi finanziari significativi e non piena disponibilità di risorse finanziarie nel bilancio dell’amministrazione ricevente.

Ne deriva che bandi di mobilità indetti da amministrazioni con autonomia di bilancio e disponibilità di risorse, nel rispetto dei principi generali in materia di mobilità, non si svolgono, in via ordinaria, ricorrendo all’utilizzo del fondo. Conseguentemente l’onere del dipendente trasferito ricade interamente sull’amministrazione di destinazione e non trova applicazione la disposizione dell’articolo 30, comma 2.3, d.lgs. 165/2001. Gli enti di area vasta non dovranno perciò provvedere ad alcun trasferimento di risorse finanziarie.

La riduzione della spesa corrente, disposta per effetto dei commi 418 e 419 della legge 190/2014, determina che, per gli enti di area vasta, la mobilità del personale dipendente dagli stessi enti non comporta trasferimento di risorse finanziarie.

La predetta mobilità, ove si configuri come mobilità volontaria, si svolge secondo i criteri generali.

Nel caso in cui i processi siano quelli disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse finanziarie da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni.

Resta fermo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale.

Articolo 34-bis d.lgs. 165/2001

Come già chiarito con parere n. 1440/9S.P del 17 marzo 2003, per effetto dell’introduzione dell’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 viene creato un collegamento tra le esigenze di assunzione delle amministrazioni e il riassorbimento del personale che si trovi in situazione di eccedenza. A tale scopo, vengono introdotti degli obblighi di comunicazione preventivi rispetto all’attivazione delle procedure concorsuali o di avviamento tramite centro per l’impiego, in modo da assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e reclutamento.

Dunque, gli adempimenti dell’articolo 34-bis d.lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni procedono al reclutamento di personale dall’esterno e non all’ipotesi della mobilità volontaria di personale.

Restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità, previsti dagli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis, nell’ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di personale dall’esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta.

Nulla osta

Nella circolare n.1/2015 si chiarisce che, fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.

Tale facoltà è stata riconosciuta alle amministrazioni al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la ratio delle disposizioni della legge di stabilità.

Nel processo di trasferimento del personale presso altre amministrazioni, gli enti di area vasta, nell’esercizio dei poteri datoriali e tenendo conto della suddetta finalità, si attengono ai principi generali in materia di mobilità volontaria, valutando se adottare un provvedimento unico o piuttosto singoli provvedimenti di nulla osta per il trasferimento del personale interessato ai processi di mobilità volontaria.

Mobilità per interscambio

La definizione di “mobilità per interscambio” o “mobilità per compensazione” può essere mutuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni“, che, all’articolo 7, dispone che è consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

La descritta definizione va oggi calata nel contesto dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza che devono guidare l’azione e la gestione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, il comma 1 del predetto articolo 30 prevede l’obbligo, in ogni caso, di far precedere i passaggi per mobilità dalla pubblicazione di appositi bandi.

A fronte della disciplina di carattere generale il Dipartimento della funzione pubblica si è già espresso nel senso di ritenere che rispetto alla mobilità per interscambio si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2011.[1]

In ogni caso, rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l’eventuale contestuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione.

 

Proroga dei contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.

Il comma 426 dell’articolo 1 della legge 190/2014, così come di recente modificato dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, dilaziona di un biennio (2017-2018) il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e, contestualmente, prevede la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione.

L’obiettivo della disposizione è quello di evitare che le norme in materia di stabilizzazione introdotte dal d.l. 101/2013 perdano, nei fatti, gli effetti voluti atteso che con l’entrata in vigore dei commi 424 e 425 dell’articolo 1 della legge 190/2014 la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, a gravare sui budget 2015 e 2016, è riconosciuta in capo ai vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e al personale in soprannumero delle province e delle città metropolitane.

La possibilità di proroga si applica anche per la fattispecie di cui all’articolo 36, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 che prevede che le disposizioni dell’articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.

Ne consegue che l’assunzione del personale destinatario del diritto di precedenza, secondo gli articoli sopra richiamati del d.lgs. 368/2001, è differita agli anni 2017 e 2018 in base a quanto disposto dal comma 426 dell’articolo 1, della legge 190/2014 con possibilità di prorogare i relativi contratti nelle more della procedura di assunzione a tempo indeterminato, in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.

Disciplina per il personale adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro

In ordine alle modalità di rendicontazione della spesa per il personale a tempo indeterminato e per le proroghe dei contratti a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative, secondo quanto disposto dal comma 429 dell’articolo 1 della legge 190/2014, si rinvia alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2015, prot. n. 39/0004979, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero – sezione pubblicità legale.

Mobilità, facoltà assuzionali e ampliamento della dotazione organica.

Le amministrazioni pubbliche che, in base alla legge 56/2014 o per effetto delle leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali, sono titolari di tali funzioni, a prescindere da chi le svolgeva precedentemente, in sede di mobilità del personale possono procedere, ove necessario, all’ampliamento della propria dotazione organica.

Nelle ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale fosse attribuita al comune piuttosto che alla regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l’eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al comune senza un passaggio intermedio presso l’amministrazione regionale.

 

In allegato il pdf della nota

 

 

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Progetti Europei: PAST, nuovo bando di mobilità Erasmus plus https://www.giurdanella.it/2015/03/progetti-europei-past-nuovo-bando-di-mobilita-erasmus-plus/ Sat, 21 Mar 2015 10:03:50 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27211 Nell’ambito dei bandi europei segnaliamo oggi il progetto PAST – PROVIDING ACTIVE SKILLS FOR TOURISM rivolto a tutti giovani diplomati residenti in Sicilia che vogliono inserirsi nel settore del turismo, della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori locali. Capofila del progetto è Send, un’organizzazione no profit palermitana che, in collaborazione con Iscom Formazione Modena e altri […]

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Nell’ambito dei bandi europei segnaliamo oggi il progetto PAST – PROVIDING ACTIVE SKILLS FOR TOURISM rivolto a tutti giovani diplomati residenti in Sicilia che vogliono inserirsi nel settore del turismo, della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori locali.

Capofila del progetto è Send, un’organizzazione no profit palermitana che, in collaborazione con Iscom Formazione Modena e altri partner europei, propone la partecipazione a tirocini professionali della durata di 13 settimane nelle città europee di Cork, Berlino, Lisbona, Praga e Siviglia.

Il progetto vedrà il coinvolgimento 40 ragazzi residenti nel territorio siciliano, a condizione che si siano diplomati entro i mesi di giugno/luglio 2014 e che abbiano avuto un percorso di formazione o un’esperienza pregressa di lavoro nel settore turistico.

Per candidarsi è necessario inviare entro il 10 aprile 2015 la scheda di candidatura unitamente agli altri documenti richiesti mediante raccomandata A/R o posta prioritaria a: Associazione Send – via Roma 194– 90133 Palermo.

 

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Mobilità dipendenti province, vale il blocco assunzioni? https://www.giurdanella.it/2015/03/mobilita-dipendenti-province-vale-il-blocco-assunzioni/ Mon, 09 Mar 2015 08:43:08 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=27055 La circolare 1/2015 della Funzione Pubblica esclude che gli enti, su cui vige il blocco delle assunzioni, possano procedere all’avvio di procedure di mobilità, senza il previo rispetto dell’obbligo di vincolare la propria capacità assunzionale al riassorbimento dei dipendenti in esubero provenienti dalle amministrazioni provinciali. Non sono dello stesso avviso i Magistrati Contabili delle regioni […]

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La circolare 1/2015 della Funzione Pubblica esclude che gli enti, su cui vige il blocco delle assunzioni, possano procedere all’avvio di procedure di mobilità, senza il previo rispetto dell’obbligo di vincolare la propria capacità assunzionale al riassorbimento dei dipendenti in esubero provenienti dalle amministrazioni provinciali.
Non sono dello stesso avviso i Magistrati Contabili delle regioni Sicilia e Lombardia,  che, nell’ambito del processo di “controllo collaborativo”, smentiscono la superiore determinazione,  sostenendo la possibilità di avvio delle procedure di mobilità “neutre”, senza la salvaguardia del diritto di precedenza assoluto ai dipendenti delle Province.
Nel decisum delle Corti si assiste ad una sostanziale assimilazione della mobilità dei dipendenti soprannumerari della provincia alle nuove assunzioni, da ciò deriva l’ineludibile assoggettamento ai vincoli di turn-over.
Ed infatti, a parere della magistratura contabile,  mentre la mobilità ordinaria è definibile ” finanziariamente neutra” , analogo argomento non  varrebbe per la mobilità di dipendenti in soprannumero: ciò perchè la cessazione delle Province da cui i pubblici impiegati provengono avrebbe già generato una  inesistenza  dei posti in organico , una sorta di conclamato esubero di personale, ciò farebbe divenire tale mobilità “non neutrale” in termini contabili e dunque sottoposta ai vincoli di spesa.
Ciò crea un notevole problema a quegli enti che, in virtù dei pareri della Corte Erariale, dovessero procedere alla mobilità “neutra”senza rispettare la determinazione della Funzione Pubblica e dunque in deroga alla legge 190/2014: ogni assunzione attivata senza il rispetto del diritto di priorità sarebbe sostanzialmente perpetrata in violazione di legge e dunque insanabilmente nulla. Tra l’altro, qualora prevalesse l’indirizzo della Corte dei Conti  si assisterebbe alla sostanziale erosione di quel diritto di precedenza nelle procedure di mobilita degli ex dipendenti provinciali acclamato dalla Circolare governativa , con probabile fioccare di ricorsi e derivato aggravio di spesa.
Solo un mirato intervento legislativo potrà salvarci!
In allegato il testo della circolare

 

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Decreto 90/2014: le novità su assunzioni e mobilità https://www.giurdanella.it/2014/07/decreto-902014-le-novita-assunzioni-mobilita/ Fri, 04 Jul 2014 06:35:54 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=23770 Per la mobilità obbligatoria, limite di distanza di 50 chilometri, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede

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E’ in corso di esame alla Camera il disegno di legge di conversione del DL 90 sulla riforma della PA. Qui la scheda. Qui i Dossier dell’ufficio studi della Camera. Qui la relazione illustrativa. Qui il testo.

Di seguito, alcune novità in tema di lavoro pubblico:

Turn over

Le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore. In questo modo, si semplifica il processo di assunzione, perché rimane solo il vincolo finanziario e viene meno quello relativo al numero di dipendenti.

Mobilità

E’ semplificato il ricorso alla mobilità, in quanto per quella volontaria, tra le amministrazioni centrali dello Stato, non è più previsto l’assenso dell’amministrazione di provenienza. L’unico criterio posto è che l’amministrazione ricevente abbia un numero di posti vacanti superiore rispetto a quella cedente. Per la mobilità obbligatoria è fissato il limite di distanza di 50 chilometri tra le amministrazioni, entro il quale il dipendente può essere adibito a qualsiasi amministrazione o sede.

 

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Agenzia Entrate: 80 euro pure a lavoratori in mobilità, cassa integrazione, indennità disoccupazione https://www.giurdanella.it/2014/05/agenzia-entrate-80-euro-pure-lavoratori-mobilita-cassa-integrazione-indennita-disoccupazione/ Fri, 16 May 2014 06:00:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=22950 La circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce i dubbi sull'applicazione del bonus Irpef

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L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 9/E del 14 maggio (“Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – Ulteriori chiarimenti”) ha comunicato che il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Non concorrono al superamento del limite di 26mila euro le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente.

L’agenzia delle Entrate nella circolare ha risolto inoltre alcuni dubbi rispondendo ad alcuni quesiti sull’applicazione del credito per l’anno in corso dal DL n. 66/20014.

Le risposte più rilevanti sono state riprese  nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate che si riporta di seguito

Indennità per disoccupazione, mobilità e Cig, il bonus è automatico – Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
Bonus Irpef, fuori dal conto i redditi da produttività soggetti a imposta sostitutiva – I redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Il bonus passa agli eredi – Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel
relativo modello.

Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga con criteri oggettivi – La circolare specifica gli step che il sostituto d’imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di
giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Ad
esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

Il credito varia in base al periodo di impiego nell’anno – Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, inoltre, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito
complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.

Bonus Irpef, nel conto anche i redditi da cedolare secca – Il documento di prassi di oggi precisa che con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.

Recupero del credito senza il limite di 700.000 euro – Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della circolare n.9/e 

Qui il comunicato stampa dell’Agenzia

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Decreto sul pubblico impiego: le nuove misure in tema di mobilità tra società controllate dalla PA https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-sul-pubblico-impiego-le-nuove-misure-in-tema-di-mobilita-tra-societa-controllate-dalla-pa/ https://www.giurdanella.it/2013/09/decreto-sul-pubblico-impiego-le-nuove-misure-in-tema-di-mobilita-tra-societa-controllate-dalla-pa/#comments Wed, 18 Sep 2013 06:00:21 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15999 Il decreto legge 101/2013 ha predisposto nuove misure sulla mobilità del personale in eccedenza delle società controllate da pubbliche amministrazioni, agevolandone la realizzazione anche mediante sgravi fiscali

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Con il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il Governo è intervenuto in materia di mobilità del personale delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (art. 3, commi da 2 a 7).

Innanzitutto si prevede (al comma 2) la possibilità, per le società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, di realizzare, sulla base di un accordo tra esse e senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno nonché ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni o di razionalizzazione delle spese.

Al fine di porre in essere tali processi si richiede, oltre al già menzionato accordo tra le società interessate, una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed anche alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato.

Viene al contempo espressamente previsto che i suddetti processi di mobilità non possano realizzarsi tra le società controllate e le pubbliche amministrazioni, così come risultano escluse dall’applicazione di questa disciplina le società quotate in borsa.

Particolarmente rilevante è poi la previsione del comma 3, secondo la quale gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di di procedere a nuove assunzioni, l’acquisizione del personale mediante le suddette procedure di mobilità.

Per favorire questi processi è inoltre concesso alle società controllate di farsi carico di una quota (non superiore al 30% e per un periodo massimo di tre anni) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, sempre che ciò non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7). Tali somme, corrisposte dalla società cedente alla cessionaria, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP, apportando un significativo sgravio del carico fiscale.

Sotto un diverso profilo, ai sensi del comma 4, le società controllate dalla PA “che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica”; le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno più essere ripristinate, neanche mediante nuove assunzioni.

In tutti questi casi sarà poi l’ente controllante dovrà in questi casi farsi carico, entro dieci giorni dal ricevimento della informativa, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza (comma 5), potendo optare per una delle seguenti alternative:
– ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell’ambito della stessa società;
– realizzazione delle procedure di mobilità presso altre società controllate dal medesimo ente;
– ricollocazione in società controllate da enti diversi, ma comprese nello stesso ambito regionale (sentite le organizzazioni sindacali e previo accordo tra gli enti e le medesime società);
– trasferimento presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (ai sensi di quanto disposto dal comma 6).

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile (di seguito), il testo dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legge n. 101 del 2013.

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 , n. 101 .
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 3
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

1. […]
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonchè di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonchè nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell’ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento
economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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