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]]>Si legge nel Comunicato: “Al fine di esercitare il potere sanzionatorio riconosciuto all’Autorità dal decreto legislativo n. 50/2016 e, nelle more delle emanande linee guida di cui all’art. 83, comma 2, del nuovo codice, il Consiglio dell’Autorità ha adottato i nuovi modelli di segnalazione, destinati agli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA, operatori economici e soggetti interessati), correlati alle fattispecie che danno luogo all’esercizio del potere sanzionatorio previsto dal menzionato art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016”.
Nel Comunicato l’ANAC precisa che in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, con riferimento al possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante ha l’obbligo di predisporre apposita segnalazione all’ANAC, che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico, ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
Inoltre, dalla dichiarazione non veritiera deriva anche una sanzione di carattere pecuniario, come disposto dall’art. 213, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, che conferisce all’ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie tra un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50000.
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