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]]>Innanzi tutto vengono ribaditi dei principi generali in materia di concorsi scritto, e in particolare il principio per cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
La conseguenza è che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.
Da questo punto di vista si ribadisce che l’inadeguatezza della motivazione non può fare discendere l’abnormità logica: soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
Con riferimento specifico al concorso notarile è stato chiarito che “…. le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite“
Tali ipotesi limite sono riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).
Pertanto sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.
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]]>Oggi, 21 settembre 2015, l’Assemblea della Camera avvierà l’esame del primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori. L’originario disegno di legge del Governo è stato modificato dalle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive nel corso dell’esame in sede referente.
L’adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di porre in atto un’attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
Al riguardo il Governo specifica di aver dato attuazione, almeno parziale, alla Segnalazione dell’Autorità del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
Il disegno di Legge interviene infatti in alcuni dei settori indicati dall’Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
Con riguardo ai servizi professionali, il disegno di legge introduce le seguenti novità:
Clicca qui per visionare il testo del disegno di legge
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]]>Questi, in sintesi, i contenuti del provvedimento.
Assicurazioni. Viene previsto l’obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l’automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l’installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l’obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all’IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle nuove norme.
Fondi pensione. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all’interno della categoria professionale di riferimento.
Comunicazioni. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto. L’entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore in caso di promozioni.
Poste. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.
Energia elettrica, gas e carburanti. Allo scopo di superare le residue regolamentazioni di prezzo, viene previsto: a) per il gas naturale, la graduale eliminazione della “tutela” a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall’Autorità per l’Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato); b) per l’energia elettrica la graduale restrizione dell’attuale perimetro di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. c) per i carburanti si vieta l’introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.
Banche. Per garantire la piena mobilità della domanda vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l’assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l’ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui.
Avvocati. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l’obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell’assistito) e consente le società multiprofessionali e l’ingresso di soci di capitali.
Notai. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l’autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti. In questo modo sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l’obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.
Ingegneri. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni ’40.
Farmacie. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l’ingresso di soci di capitale.
Qui il testo integrale del disegno di legge
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]]>L'articolo Concorso notaio: risultati e circolare sul diritto di accesso proviene da Giurdanella.it.
]]>Ecco tutti i nomi dei candidati ammessi alle prove orali (questo link rimarrà attivo solo fino al 20 dicembre 2014).
Il Ministero della Giustizia ha pure diramato una nota-circolare per l’esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso da parte dei concorrenti esclusi, perché non ammessi agli orali. QUI IL MODELLO DI ISTANZA DI ACCESSO.
Le richieste di accesso potranno concernere i seguenti documenti:
– gli elaborati del richiedente;
– il verbale della seduta di correzione degli elaborati del richiedente;
– il verbale dei criteri generali di valutazione delle prove scritte;
– gli elaborati di candidati ammessi alla prova orale;
– il nominativo e l’indirizzo di un candidato risultato idoneo, per la notifica, in qualità di (eventuale) controinteressato, del ricorso giurisdizionale.
Di seguito, la circolare sull’accesso agli atti.
. . .
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Notariato
Accesso agli atti del concorso per esami a 250 posti di notaio indetto con D.D. 22/03/2013 – L.241/90
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L’esame dei documenti è gratuito.
Le istanze di accesso, corredate di copia di un valido documento di identificazione, debbono essere trasmesse esclusivamente secondo le due modalità di seguito indicate :
– mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio 3° Reparto Notariato – Via Arenula n. 70 – 00186 ROMA – ;
– mediante deposito presso il medesimo Ministero: “ ufficio accettazione corrispondenza” lato Via delle Zoccolette.
– mediante PEC (posta certificata) personale del candidato richiedente trasmessa all’indirizzo notariato.dgcivile.dag@giustiziacert.it.
Non si accettano istanze pervenute a mezzo fax o per email non certificata
Le istanze possono avere ad oggetto i seguenti documenti:
– elaborati del richiedente;
– verbale seduta di correzione degli elaborati del richiedente;
– verbale dei criteri generali di valutazione delle prove scritte;
– elaborati di candidati ammessi alla prova orale;
– eventuale nominativo di un candidato idoneo, per notifica ricorso amministrativo;
Nel caso di rappresentanza, il rappresentante dovrà produrre atto di delega dell’interessato con allegato copia del documento d’identità dell’interessato.
Ogni richiesta di accesso deve essere motivata; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Le richieste, oltre che motivate, devono essere specifiche, ovvero consentire l’individuazione del documento o documenti cui si vuole accedere; in particolare l’interessato deve indicare nella richiesta:
– il documento oggetto della richiesta;
– l’interesse specifico che è alla base della richiesta.
Sulle richieste di accesso pervenute al Ministero viene apposto un timbro attestante la data di ricezione.
Il termine finale del procedimento di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente; tale termine resta peraltro sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta al fine della regolarizzazione.
RILASCIO COPIE
Si informa che l’Amministrazione ha provveduto a scansionare informaticamente gli elaborati di tutti i candidati corretti e di tutti i verbali di correzione; pertanto i richiedenti, per il ritiro degli atti oggetto dell’istanza, dovranno munirsi di apposita pen-drive (comunemente chiamata chiavetta USB), per poter estrarre copia degli atti dietro il pagamento del corrispettivo in marche da bollo.
Quindi i richiedenti vedranno trasferiti i file oggetto della richiesta sul proprio supporto informatico.
Pertanto non verranno rilasciate copie cartacee.
I richiedenti dovranno indicare nell’istanza un indirizzo e mail e un numero telefonico. Per il ritiro degli atti sarà dato avviso per email o per telefono dell’accoglimento della richiesta e dell’importo da corrispondere in marca da bollo.
Gli atti potranno essere ritirati solo dal momento della ricezione dell’avviso mediante email o telefonata.
Si comunica che l’email è la modalità primaria di comunicazione che verrà seguita dall’amministrazione procedente.
Trascorsi sessanta giorni dall’avviso di ritiro senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l’interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
La consegna delle copie deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta dal richiedente o da un suo delegato.
Il rilascio di copia dei documenti scansionati è subordinato al pagamento del costo di riproduzione secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2006 e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del Consiglio di Amministrazione degli Archivi Notarili dell’8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, e del decreto 10 marzo 2014 del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia così come di seguito indicato :
di euro 0,92 per il rilascio da una a quattro pagine
di euro 1,84 per il rilascio da cinque a dieci pagine
di euro 3,68 per il rilascio da11 a 20 pagine;.
di euro 7,37 per il rilascio da 21 a 50 pagine
di euro 14,73 per il rilascio da 51 a 100 pagine
di euro 14,73 più euro 6,14 per il rilascio 100 pagine , di ulteriori 100 pagine o frazione di 100.
Le somme dovranno essere corrisposte mediante produzione di marche da bollo. Al fine di accelerare la procedura, gli interessati, come già detto, in relazione a quanto richiesto nell’istanza, verranno avvisati al proprio indirizzo di posta elettronica anche dell’importo da corrispondere; pertanto per ulteriori richieste di atti al momento del ritiro, dovranno compilare una nuova istanza e seguire l’iter della prima richiesta di accesso.
Gli atti richiesti, potranno essere ritirati presso il Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione della Giustizia civile, Ufficio III reparto notariato – III piano, – esclusivamente il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Si allega un modello per la richiesta di copia degli atti relativi al suddetto concorso.
Per qualsiasi altra informazione contattare il call-center del Ministero della Giustizia al numero 848800110.
Roma 14 novembre 2014
Il direttore dell’ufficio III
Tamara De Amicis
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]]>L'articolo Notai: pubblicato il bando per 300 posti proviene da Giurdanella.it.
]]>La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da bollo del valore di euro 16,00 – deve essere presentata o spedita al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica entro le ore 24 del 30 ottobre 2014.
La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, “www.giustizia.it”, alla voce “Strumenti/Concorsi, esami assunzioni”. Vai al FORM.
Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permetterà più l’accesso né l’invio del modulo.
In caso di problemi nella compilazione e invio del form di domanda, contattare con mail l’ufficio concorsi: concorsonotai@giustizia.it – indicando:
A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita per ultima.
PROVE. Ricordiamo che l’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all’atto stesso.
L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
Luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 5 dicembre 2014.
Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i quali la Commissione esaminatrice, ultimata la lettura dei tre elaborati, ne abbia deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
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]]>L'articolo Concorso notarile, ecco le tracce delle prove scri… proviene da Giurdanella.it.
]]>Ecco le tracce assegnate al concorso per notai 2013, indetto con D.D. 22 marzo 2013 (qui la commissione) durante le prove scritte del 20 e 21 e 22 novembre 2013.
Traccia Inter vivos – civile – 22.11.2013
In data 1° febbraio 2013 è deceduto Tizio di stato civile libero, senza prole né ascendenti, lasciando a sé superstiti soltanto Caio, Mevio e Sempronio, quest’ultimo interdetto, fratelli della madre premorta, i primi due uterini ed il terzo germano, con la precisazione che di Sempronio sono, rispettivamente, tutore e protutore Caio e Mevio. Il defunto ha altresì lasciato i cugini Primo e Secondo, figli di uno zio paterno a lui premorto.
Il de cuius ha disposto di una quarta parte indivisa delle sue sostanze con testamento olografo pubblicato dal notaio Romolo Romani in data 2 settembre 2013 a favore di Settimio, unico figlio della premorta zia Ottavia, e disponendo che per gli ulteriori ¾ indivisi si sarebbe operata la successione legittima.
Tizio era titolare di quanto segue:
Un fabbricato in Roma alla Via Casilina n. 1 del valore di Euro 500.000;
Un suolo edificatorio in Latina facente parte di un piano di lottizzazione recentemente convenzionato del valore di 300.000 Euro;
Crediti ceduti pro soluto al defunto con atto unilaterale per un valore di 300.000 Euro;
Quota di partecipazione sociale nella società Gamma di Filano Snc pari al 50% i cui patti sociali prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio defunto per un valore di 150.000 Euro;
Diritti consistenti anche in brevetti del valore di 150.000 Euro derivanti dalla qualità di socio di Tizio nella Alfa Srl, società con unico socio cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno.
I beni di cui alle lettere d) ed e) sono da considerarsi ai fini divisionali un unico cespite.
Gli eredi legittimi muniti delle necessarie autorizzazioni giudiziali espongono al notaio romolo romani con studio in Roma alla Via Aurelia 619 la loro volontà di procedere alla divisione dei suddetti cespiti.
Intendono attribuire il fabbricato in Roma all’interdetto e procedere al sorteggio per gli altri cespiti definendo con conguagli contestuali la posizione nei confronti di Sempronio, e prevedendo nei confronti degli altri coeredi conguagli da corrispondersi entro due anni, di eguale importo e con sistema di ammortamento alla francese.
Vorrebbero inoltre prevedere:
un patto di prelazione in caso di vendita dei beni oggetto di divisione;
l’obbligo dell’assegnatario dei diritti sui brevetti, una volta conosciuto dalla completa definizione della divisione anche con Settimio (entro due anni e con pagamento dei conguagli), di procedere alla vendita dei suddetti diritti entro sei mesi in favore della società Beta Spa che si è obbligata ad acquistarli in forza di una opzione con la Alfa Srl società con unico socio di cui al patto di opzione medesimo.
Il candidato motivi la soluzione e parli in parte teorica degli istituti
Traccia Mortis causa – 21.11.2013
Tizio, notissimo imprenditore, gravemente malato, titolare di un ingente patrimonio, si rivolge al notaio chiedendogli di ricevere le sue volontà.
Dichiara al notaio di essere coniugato con Caia dalla quale ha avuto due figli: Primo, appena coniugato con Mevia; Secondo, in procinto di sposarsi con Seconda, cara a Tizio.
Dichiara altresì che dal rapporto con la propria domestica Sempronia è nato Terzo.
Riferisce al notaio che il figlio Terzo ha tentato di uccidere Caia e che è attualmente in corso il relativo processo penale.
Dopo tale vicenda il figlio Terzo è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro che ha dato luogo alla sua attuale disabilità.
Tizio intende:
a) non lasciare alcunché alla moglie;
b) nominare eredi i figli Primo e Secondo;
c) sostituire a Primo — in caso gli premuoia senza figli — la domestica Sempronia;
d) lasciare a Primo — purché lo assista per tutta la vita — la somma di euro 1.000.000, attualmente depositata presso la Banca Gamma S.p.A. ovvero qualora fosse di maggiore entità l’importo pari al 40% del reddito ricavato — nell’anno successivo alla sua morte — dal palazzo nobiliare di via dei Due Macelli in Roma;
e) attribuire a Terzo il diritto a pretendere dagli eredi la liquidazione della quota a lui spettante a titolo di legittima;
f) in ogni caso, destinare l’immobile sito in Roma, via Nomentana n. 1, caratterizzato da forte redditività, al mantenimento del figlio Terzo, per tutta la durata della sua vita, designando quale gestore con pieni poteri — compreso quello di alienare il bene stesso ove ritenuto conveniente o necessario — con il reinvestimento in altri beni immobili da assoggettarsi al medesimo vincolo — il fidato commercialista Filano, prevedendo che alla cessazione di tale vincolo: 1) l’immobile, 2) i beni acquistati ovvero 3) quanto ricavato dall’eventuale alienazione, sia trasferito agli eredi del figlio Terzo;
g) attribuire alla domestica Sempronia l’usufrutto dell’appartamento in Roma, viale dei Parioli n. 3, riconoscendo alla stessa la facoltà di vendere in caso di bisogno, rimettendo ogni determinazione circa il bisogno all’amica avvocata Calpurnia. Precisa che — allo stato — sono in corso trattative per la permuta di questo immobile con altro con ingresso sullo stesso pianerottolo, avente una migliore esposizione;
h) attribuire in piena proprietà la propria azienda commerciale, gestita sotto forma di impresa individuale — della quale Tizio, essendosi allontanato dalla gestione a causa della malattia, non conosce l’esposizione debitoria ma teme che essa sia elevata — a Remo, institore della stessa, disponendo altresì che i debiti aziendali restino esclusivamente a carico di Remo;
i) lasciare la somma di euro 300.000, a titolo di risarcimento dei danni causati al vecchio amico Giulio, per il sinistro stradale da lui cagionato anni addietro e per il quale fatto egli è stato assolto con sentenza passata in giudicato.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in via Arenula n. 1, formalizzi la volontà del testatore, motivi le soluzioni adottate e tratti in parte teorica degli istituti giuridici di maggior rilievo relativi al caso proposto.
Traccia Inter vivos – Commerciale 20.11.2013
La società Alfa spa, con sede in Roma, partecipata in maniera paritaria da Tizio e Caio e amministrata dalla società Gamma srl con socio unico, ha un capitale sociale di euro 1 milione, diviso in un milione di azioni, ed esercita la sua attività attraverso due rami di azienda: uno avente ad oggetto di ristorazione e un’altro svolgente l’attività alberghiera.
La società Alfa spa intende scindersi parzialmente nella preesistente società Beta spa, con sede in Roma, la quale ha un patrimonio netto costituito dal capitale pari a Euro 200.000 diviso in 200.000 azioni e appertenenti in misura paritaria ai medesimi Tizio e Caio, da riserva legale pari a Euro 50.000 ed ha riserve facoltative costituitesi nel tempo mediante l’accantomento degli utili annuali pari a euro 500.000.
La società Alfa spa intende assegnare alla società Beta il solo ramo di azienda svolgente l’attività di ristorazione, attività questa peraltro compresa nell’oggetto sociale della beneficiaria, avente un valore netto contabile negativo di euro 400.000, ma un valore effettivo superiore a euro 400.000, come attestato da apposita perizia di stima, mentre intende conservare il ramo di azienda alberghiero, avente un valore netto contabile di Euro due milioni, posticipando gli effetti reali della scissione dopo il decorso di due mesi dall’iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.
Nel compendio del ramo di azienda da assegnare è compreso un immobile attualmente ricadente nella categoria catastale D nel quale sono stati commessi abusi edilizi cosiddetti minori che ne comportano la mancata conformità catastale.
Il candidato assunte le vesti del notaio Romolo Romani con studio in Roma alla via aurelia 619 rediga il verbale assembleare dell’Alfa spa adeguandolo ove necessario alle inderogabili disposizioni di legge e nel presupposto che nella predisposizione dei documenti necessari i soggetti interessati si siano tutti attenuti ai suoi suggerimenti.
Infine, premessi cenni essenziali sulla scissione semplificata, motivi le scelte adottate e tratti delle stesse in parte teorica
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]]>Le prove scritte di cui all’art. 5 del bando, si svolgeranno nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2013, a Roma (presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 617 – 619). I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna dei testi di consultazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del bando, presso la sede della prova, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando di concorso, secondo il seguente ordine:
E’ previsto che non siano, in ogni caso, ammissibili i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
Di seguito, il decreto di nomina della Commissione.
. . .
Ministro della Giustizia
Decreto 5 novembre 2013
Costituzione Commissione esaminatrice concorso notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013
Il Ministro
Vista la legge 16 febbraio 1913 n. 89;
Vista la legge 6 agosto 1926 n. 1365;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946 n. 406;
Vista la legge 3 giugno 1950 n. 375;
Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358;
Vista la legge 30 aprile 1976 n. 197;
Vista la legge 26 luglio 1995 n. 328;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e succ. mod;
Vista la legge 18 giugno 2009 n° 69 art. 66;
Visti i regi decreti 14 novembre 1926 n. 1953, 22 dicembre 1932 n. 1728 e 2 maggio 1932 n. 496;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950 n. 231 e 1 dicembre 2003 n. 371;
Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1997 n. 74, 8 agosto 1997 n. 290 e 10 novembre 1999 n. 456;
Visto il decreto dirigenziale 22 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 25 del 29 marzo 2013, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso, per esame, a 250 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 22 marzo 2013, è costituita nel modo seguente:
dott. Francesco Antonio Salvatore Genovese – Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione – Presidente della commissione
dott. Alberto Cozzella – Magistrato in servizio presso la Procura Generale di Roma – Vice Presidente
dott.ssa Carla Menichetti – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Latina
dott.ssa Maria Speranza Ferrara – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. Luigi Argan – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott.ssa Gisella Dedato – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. Paolo Costa – Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma
dott.ssa Maria Tiziana Balduini – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
dott. ssa Margherita Libri – Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
prof. Vincenzo Barba – Professore presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” Roma
prof. Francesco Macioce – Professore presso l’Università degli Studi di “ Roma Tre”
prof. Massimiliano Vinci – Professore presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
prof. Roberto Bocchini – Professore presso l’Università di Napoli “Parthenope”
prof. Giuseppe Fauceglia – Professore presso l’Università degli Studi di Salerno
prof.ssa Angela Di Stasi – Professoressa presso l’Università degli Studi Salerno
dott. Mauro Cristiani – Notaio in Campiglia Marittima
dott. Saverio Camilleri – Notaio in Valderice
dott. Fabrizio Guerritore – Notaio in Roma
dott. Giuseppe Maiatico – Notaio in Trecate
dott. Prospero Mobilio – Notaio in Ginosa
dott. ssa Gabriella Pasquino – Notaio in Roma
dott. Francesco Riccio – Notaio in Roma
dott. Luigi Rossi Tafuri – Notaio in Bussolungo
dott. Mari Sartori – Notaio in Grezzana
(…)
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]]>E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.
A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato
“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia
“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.
– – –
Il parere contrario del Consiglio di Stato
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Ministero della Giustizia
Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106
Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(GU Serie Generale n.223 del 23.9.2013)
Il Ministro della Giustizia
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le
principali fasi in cui si articola l’attivita’ notarile, nonche’, in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita’ che rientrano
in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale
integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare
la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di
Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei
compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla
individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai
(«altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione
degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si
traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e
rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come
orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 2 luglio 2013;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. All’articolo 30, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L’attivita’ notarile si articola in tre fasi: fase
istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella
fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti
attivita’: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni
fiscali relative all’atto, verifiche prescritte dalla normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalita’
pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni
pregiudizievoli all’atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo
di esempio: controllo di legalita’ del contenuto dell’atto, controllo
della validita’ delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in danaro in caso di costituzione di societa’ di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione dell’atto con versamento delle imposte
dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalita’
ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All’articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono
sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All’articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» e’
introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All’articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».
Art. 2
Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto
del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140
1. Le tabelle A, B, C e D – Notai sono modificate come da allegato
1 al presente decreto.
Art. 3
Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. Dopo il capo V del decreto del Ministro della giustizia 20
luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti:
«Capo V-bis – Disposizioni concernenti gli assistenti sociali
Articolo 39-bis (Tipologia di attivita’). – 1. Ai fini della
liquidazione di cui all’articolo 1, le attivita’ degli Assistenti
sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate nell’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,
sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione
riportata nella tabella A – Assistenti Sociali: Area Relazionale,
Area Gruppi e Comunita’, Area Didattico-Formativa, Area Studio e
Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria e di amministrazione dei
servizi.
Articolo 39-ter (Criteri e Parametri). – 1. Ai fini della
liquidazione del compenso, l’organo giurisdizionale tiene conto,
orientativamente, per ciascuna attivita’, dell’importo relativo al
valore medio di riferimento dell’intervento come riportato nella
Tabella B – Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la
forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo
a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell’intervento si intende la
quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,
complessivamente considerata, che non implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficolta’ o tenuita’.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo’ essere aumentato o ridotto,
anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in
considerazione:
a) dell’importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli
interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi
indicati nella tabella A;
c) della complessita’ della prestazione tenuto conto dell’impegno
profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di
questioni tecniche di particolare difficolta’ o tenuita’, della
necessita’ di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell’urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee
di soggetti, del cliente.
4. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B – Assistenti
Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e’
liquidato a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione e’ di euro 90,00; per le
successive e’ di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si
applica l’articolo 40.
Capo V-ter – Disposizioni concernenti gli attuari
Art. 39-quater (Tipologia di attivita’ e parametri). – 1. Ai fini
della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ degli attuari
iscritti alla sezione A dell’Albo Nazionale degli Attuari si
distingue in: attivita’ riservate per legge; altre attivita’.
2. Le attivita’ riservate per legge si distinguono in:
a) autorizzazione a esercitare l’attivita’ assicurativa;
b) attivita’ su incarico delle imprese che esercitano attivita’
assicurativa nei rami vita e responsabilita’ civile di auto e
natanti;
c) attivita’ per le societa’ di revisione.
3. Ai fini della liquidazione delle attivita’ di cui al comma 2,
l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente, per ciascuna
categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per
ogni scaglione, nella tabella A – Attuari, aumentato o ridotto fino
al 20 per cento in considerazione della difficolta’ e complessita’
della prestazione, dell’impegno richiesto al professionista e del
grado di responsabilita’ che il professionista assume anche nei
confronti delle autorita’ di controllo e di sorveglianza previste
dalla legge.
4. Rientrano tra le «altre attivita’» quelle elencate nella tabella
B – Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attivita’, l’organo
giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio
indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in
considerazione dei parametri di cui al comma 3.
5. Quando l’attivita’ professionale svolta non puo’ essere
ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A – Attuari e B –
Attuari neppure in via analogica, il compenso e’ liquidato, in via
eccezionale, a vacazione. La vacazione e’ di un’ora o frazione di
ora. Non possono essere liquidate piu’ di otto vacazioni per una
giornata. Per ogni vacazione e’ liquidato un compenso da euro 200,00
a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente e’
derogabile.
Articolo 39-quinquies (Attuari junior). – 1. Il compenso per
l’attivita’ professionale svolta dall’iscritto alla sezione B
dell’Albo Nazionale degli Attuari e’ liquidato a vacazione. La
vacazione e’ di un’ora o frazione di ora. Non possono essere
liquidate piu’ di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione
e’ liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro 300,00. Il
parametro numerico di cui al periodo precedente e’ derogabile.
Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu’ clienti). – 1. Per
l’Attuario incaricato nei rami vita e per quello incaricato
nell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
caso in cui l’incarico sia conferito per piu’ imprese appartenenti
allo stesso Gruppo societario il compenso e’ di regola liquidato
sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al venti
per cento limitatamente alle imprese controllate.
2. Nel caso vi sia un’organizzazione interna al Gruppo tale da
consentire un impegno professionale inferiore a quello normalmente
richiesto per lo svolgimento dell’incarico nei confronti di imprese
indipendenti, il compenso di cui al comma 1 e’ ridotto fino al
cinquanta per cento.
Articolo 39-septies (Rinvio). – 1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente capo, si applica l’articolo 40.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 agosto 2013
Il Ministro: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013
– – –
ALLEGATI
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]]>“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.
Superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Insomma, v’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.
La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.
Di seguito, il testo integrale del parere del Consiglio di Stato.
– – –
Numero 00905/2013 e data 26/02/2013
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013
NUMERO AFFARE 00237/2013
Oggetto:
Ministero della giustizia – Ufficio legislativo.
Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.
La Sezione
Vista la relazione n. 502.U del 24 gennaio 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Roberto Chieppa;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che il presente decreto ministeriale introduce modifiche al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
L’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali (comma 1) e ha stabilito, al comma 2, che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, previo parere di questa Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 21 giugno 2012.
Successivamente, il Ministero della giustizia ha trasmesso a questa Sezione un primo schema di regolamento, contenente modifiche al citato decreto ministeriale, relative in particolare ai parametri utilizzati per gli avvocati. Su tale schema, questa Sezione ha espresso il proprio parere nella adunanza del 20 dicembre 2012, formulando alcune osservazioni critiche.
L’attuale schema di regolamento contiene ulteriori modifiche e integrazioni al d.m. n. 140/2012; le modifiche riguardano i parametri utilizzati per i notai, mentre le integrazioni concernono gli ordini professionali degli assistenti Sociali e degli attuari.
Lo schema di regolamento in esame si compone di quattro articoli e otto tabelle allegate.
Considerato:
1. Lo schema di regolamento in esame contiene alcune modifiche e integrazioni al recente decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Le modifiche riguardano i parametri per la liquidazione dei compensi per i notai e sono giustificate, nella relazione dell’Amministrazione, dall’esigenza di superare alcune criticità emerse nel confronto con l’ordine professionale dei notai.
I parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia sono stati introdotti di recente con il citato d.m. n. 140/2012, pubblicato nella G.U. 22 agosto 2012 n. 195.
Come già rilevato nel citato parere del 20 dicembre 2012, relativo alle modifiche proposte per gli avvocati, le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto (o sta avvenendo) il confronto con gli ordini professionali, e in base a quali dati o elementi sono emerse le richiamate criticità.
Inoltre, va ricordato che la scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ) venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni (parere n. 3169/2012, reso nella adunanza del 5 luglio 2012).
Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità e, per evitare tale rischio, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulla esigenza di evitare interventi continui di modifica, e di attendere l’effettiva applicazione della nuova normativa al fine di comprendere in modo maggiormente ponderato le eventuali criticità.
Va poi ribadito che, superato ormai da tempo il regime tariffario, la determinazione di parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi dei professionisti costituisce solo un elemento di ausilio al giudice nella liquidazione, in alcun modo vincolante per la liquidazione stessa, come prevede espressamente l’art. 2, comma 7, del d.m. n. 140/2012.
Nel precedente parere n. 3126/12, reso nella adunanza del 21 giugno 2012, questa Sezione aveva messo in guardia dal pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese; alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso, e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.
Nell’adottare il d.m. 20 luglio 2012 n. 140 l’Amministrazione non ha recepito diverse osservazioni del Consiglio di Stato, senza che nelle premesse del decreto siano state indicate le ragioni del mancato recepimento di alcune delle osservazioni formulate nel parere.
Al riguardo, la Sezione, nel richiamare i propri precedenti pareri , non può che limitarsi in questa sede ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche e integrazioni proposte.
2. Per quanto concerne il titolo del decreto, occorre inserire gli estremi del d.m. che viene modificato (decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140).
3. L’art. 1, comma 1, dello schema aggiunge, dopo il comma 1 dell’art. 30 del d.m. n. 140/2012, il comma 1-bis al fine di descrivere l’attività notarile. La disposizione distingue le tre fasi principali in cui si articola la prestazione professionale del notaio (istruttoria, di stipula e successiva alla stipula) e, in via meramente esemplificativa, indica, per ciascuna delle tre fasi, alcune delle attività che ne fanno parte.
Secondo l’amministrazione la norma recepisce un’esigenza fortemente avvertita dall’Ordine notarile al fine di valorizzare la complessità della loro attività professionale.
Al riguardo, si osserva che tale modifica non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai.
Nelle allegate tabelle, infatti, non vi è alcuna corrispondenza tra i parametri da utilizzare per la liquidazione del compenso e le tre menzionate fasi dell’attività notarile.
Peraltro, se la finalità della modifica fosse quella di introdurre una suddivisione delle fasi dell’attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, la Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe.
Ogni intervento di maggiore dettaglio dei parametri deve, quindi, essere esaminato con attenzione al fine di evitare tale rischio, e va valutato positivamente solo se effettivamente diretto a distinguere attività tra loro diverse, come nel caso degli interventi, contenuti nello schema, volti a tenere distinte la disciplina delle prestazioni di garanzie reali da quella delle prestazioni di garanzie personali, sui quali non vi sono osservazioni critiche da formulare.
4. Ulteriori interventi sono diretti a modificare gli scaglioni utilizzati per la liquidazione e a correggere, in parte in aumento, i valori medi contenuti nelle tabelle relative ai notai, che vengono integralmente sostituite.
L’introduzioni di nuovi scaglioni può effettivamente rispondere alla esigenza di porre rimedio ad alcune criticità: ad esempio, la mancanza dello scaglione da € 5.000 a € 25.000 lasciava senza una disciplina di dettaglio la liquidazione di atti come la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale minimo di € 10.000, o le “nuove” società a responsabilità limitata con capitale ridotto.
Tuttavia, la contestuale rimodulazione delle percentuali, per lo più in rialzo, e la modifica dell’art. 32, comma 3, determinano un potenziale aumento dei compensi da liquidare, che non appare giustificato da alcun concreto profilo di criticità.
Come già rilevato nei precedenti citati pareri, si ribadisce l’esigenza di contenere la misura dei parametri di liquidazione, già segnalata e posta in relazione anche alla crisi finanziaria in atto nel Paese.
Con riferimento alla tabella D (altri atti dei notai), l’attuale previsione si limita a stabilire il valore indicativo di liquidazione da euro 30 ad euro 500 con aumento fino al doppio.
La modifica proposta dall’amministrazione individua due sezioni: la sezione A elenca (in maniera tendenzialmente esaustiva) una serie di atti, per i quali il parametro va da euro 50 ad euro 900 con aumento fino al doppio, mentre la sezione B elenca (anche in questo caso in modo tendenzialmente esaustivo) una serie di atti – definiti “procedimentalizzati” – per i quali il parametro va da euro 600 ad euro 4000.
Anche in questo caso si deve rilevare come il maggiore dettaglio rischia di irrigidire i parametri e, tenuto conto del valore meramente indicativo degli stessi, appare più coerente con la finalità di liberalizzazione delle professioni della norma primaria lasciare una unica sezione, anche con un elenco meramente esemplificativo degli atti, senza aumentare l’attuale minimo di 30 euro, e limitandosi eventualmente ad un aumento del massimo (resta ferma, in ogni caso, l’osservazione già formulata nei precedenti pareri, contraria all’introduzione di minimi dei parametri di liquidazione e si prende atto del mancato – non motivato – recepimento della stessa).
5. L’art. 3 dello schema contiene le integrazioni del d.m. n. 140/2012, che riguardano specificatamente gli ordini professionali degli assistenti sociali e degli attuari, per i quali – secondo l’amministrazione – il mero rinvio all’applicazione in via analogica delle disposizioni del decreto è risultato insufficiente, in considerazione della peculiare natura delle prestazioni professionali in questione.
Il decreto n. 140/2012 viene, pertanto, integrato introducendo paramenti specifici per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi relativi alle attività professionali dei menzionati professionisti.
L’amministrazione correttamente ricorda che detti parametri sono stati individuati mantenendo fermo l’impianto del decreto con specifico riferimento alla circostanza che il ricorso ai parametri deve comunque essere concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente); nella sua attività liquidatoria, inoltre, l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente.
Con riferimento all’introdotto art. 39-quater, comma 4, si rileva che tale disposizione prevede che “Rientrano tra le “altre attività” quelle elencate nella tabella B-Attuari. Ai fini della liquidazione di tali attività, l’organo giurisdizionale tiene conto orientativamente del compenso medio indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento in considerazione dei parametri di cui al comma 3”.
La tabella B – Attuari non contiene compensi medi, ma include la sola descrizione di una serie di altre attività e andrebbe, quindi, chiarito a quale tabella il citato comma rinvia nel richiamare i compensi medi.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa
Luigi Cossu
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