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]]>Innanzi tutto vengono ribaditi dei principi generali in materia di concorsi scritto, e in particolare il principio per cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
La conseguenza è che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della abnormità logica, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l’adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.
Da questo punto di vista si ribadisce che l’inadeguatezza della motivazione non può fare discendere l’abnormità logica: soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall’ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.
Con riferimento specifico al concorso notarile è stato chiarito che “…. le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite“
Tali ipotesi limite sono riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza).
Pertanto sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione.
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]]>Lo studio è la versione aggiornata – a seguito dell’entrata in vigore del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 e del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98 – del precedente studio 325-2011/C approvato dalla Commissione studi civilistici l’8 giugno 2011 “ La disciplina dell’attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011”.
Scopo della presente Guida è fare il punto della situazione con riguardo alla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “ governo del territorio ” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzion
Di seguito l’indice dello Studio
Sommario: 1. Premessa; 2. Lo sportello unico per l’edilizia (SUE); 3. l’attività edilizia libera; 3.1. L’attività edilizia totalmente libera; 3.2. L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori; 4. L’attività edilizia soggetta a permesso di costruire; 4.1. Caratteristiche del permesso di costruire; 4.2. Efficacia temporale del permesso di costruire; 4.3. Onerosità del permesso di costruire; 4.4. Procedimento per il rilascio del permesso di costruire; 5. L’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a super-D.I.A.; 5.1. L’ambito applicativo della S.C.I.A.; 5.2 L’ambito applicativo della super-D.I.A.; 5.3. La disciplina applicabile alla S.C.I.A. ed alla super- D.I.A.; 5.4. La S.C.I.A. e la super-D.I.A. e l’incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati; 6. La demolizione e successiva ricostruzione; 7. La sanatoria ex lege delle difformità marginali; 8. L’agibilità; 8.1. La funzione del certificato di agibilità; 8.2. Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità; 8.3. La dichiarazione di agibilità “parziale”; 8.4. La dichiarazione “alternativa” di conformità ed agibilità; 8.5. Il certificato di agibilità e riflessi sulla circolazione immobiliare9. Il piano nazionale per le città; 10. Il piano casa.
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]]>L'articolo Cassazione: i notai super veloci non sono censurabili proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza n. 10042/2013 della Corte di Cassazione.
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]]>Inizia ad essere attuata dunque la disposizione del Decreto Crescita che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture, possono essere redatti dai notai solo con atto pubblico notarile informatico.
Secondo quanto rende noto il Consiglio nazionale del Notariato, il primo atto è stato stipulato in Puglia, in provincia di Brindisi, tra un Comune ed una società che si era aggiudicata l'appalto per la gestione del servizio integrato di igiene urbana.
Secondo le nuove norme che introducono il principio dell'informatizzazione di questa ampia categoria di contratti della Pubblica Amministrazione, il notaio, per la conservazione degli atti notarili informatici, si avvale di una struttura tecnologica – messa a punto dalla società informatica del Notariato, Notartel, con il coordinamento della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato – idonea a custodire ma anche a preservare la validità giuridica nel tempo del documento informatico, senza nessun aggravio di costi a carico del cliente.
Questo nuovo sistema di conservazione ha la funzione di accogliere e conservare gli atti notarili e i relativi allegati, formati sin dall’origine su supporto informatico nei formati abitualmente utilizzati dalla Pubblica Amministrazione e firmati digitalmente. Ogni notaio ha a disposizione uno spazio dove memorizzare i propri originali. Il notaio opera esclusivamente all’interno del suo spazio e invia al sistema di conservazione un insieme di documenti (“plico”) costituenti un originale notarile informatico, che potrà in qualunque momento essere visualizzato dal notaio stesso, il quale ne potrà estrarre copia. Il sistema verifica anche che i documenti presenti nel plico siano conformi ai formati previsti dalla legge.
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]]>(Sezione Terza Quater)
Sentenza 10 agosto 2010 numero 30580
(presidente Di Giuseppe, relatore Taglienti)
(…)
FATTO
Con ricorso notificato il 17 novembre 2008 e depositato il 12 dicembre successivo il notaio Paolo T. ha impugnato la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato 5 aprile 2008 con la quale sono state apportate modifiche ai principi deontologici professionali. In particolare il ricorrente contesta l’art. 42 lett. c) II^ capoverso che recita: “nell’autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto”; nonché l’art. 49 che prevede: “ negli atti conservati a raccolta, pubblici e autenticati, deve essere indicata l’ora della sottoscrizione”.
Premesse considerazioni in ordine all’interesse a ricorrere ed all’ammissibilità del ricorso, il ricorrente deduce:
violazione dell’art. 16 della legge 27 giugno 1991 n. 22; eccesso di potere per incompetenza: le disposizioni contestate esulano dal potere regolamentare del Consiglio, incidendo sulla forma degli atti stabilita per legge;
violazione dell’art. 2703 comma 2 c.c. , dell’art. 603 c.2 c.c., degli artt. 72 e 51 c.2 legge n. 89/1913 e art. 28 c. 1 n. 3 della legge n. 89/1913: le regole deontologiche qui contestate hanno effetti esterni ed incidono sui principi generali dell’ordinamento; gli atti notarili sono tipizzati in base a norme di legge e non possono essere integrati con norme di rango regolamentare;
Violazione dell’art. 59 della legge n. 89/1913: in base a detta norma è vietato al notaio fare annotazioni sugli atti, salvo i casi previsti dalla legge;
Eccesso di potere per sviamento: l’obbligo di indicare nell’autentica delle scritture private l’intervenuta lettura alle parti e di riportare l’ora della sottoscrizione sono finalizzate al controllo sulla effettiva personale prestazione da parte del notaio, ma il sistema rende più difficile il controllo, oltre ad avere come detto valenza esterna.
Costituitosi il Consiglio Nazionale del notariato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse ad agire, trattandosi di atto generale che non provoca una lesione immediata e diretta; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto le regole deontologiche non si pongono in contrasto con la legge ma integrano prescrizioni a sola valenza deontologica e non civilistica.
Con memoria il ricorrente ribadisce tesi e ragioni.
Alla pubblica udienza del 14 luglio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe un notaio contesta la delibera del Consiglio Nazionale del Notariato che ha introdotto norme deontologiche: in particolare ritiene illegittime le seguenti disposizioni: a) quella che impone al notaio, per l’autentica di firma, la lettura dell’atto ovvero la concessa dispensa da detta lettura, con la conseguenza che la reiterata clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto; b) quella che prevede che negli atti conservati a raccolta, pubblici e autenticati, sia indicata l’ora della sottoscrizione.
In buona sostanza il ricorrente assume che il Consiglio non ha il potere di modificare la forma degli atti notarili e che detto potere, così come esercitato, viola le disposizioni di legge che disciplinano in maniera tipica gli atti notarili; eccepisce anche sviamento di potere in quanto l’uso del potere regolamentare deontologico non raggiunge le finalità assegnate dalla legge.
Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse ad agire, sostenendo parte resistente che la natura astratta delle norme contestate non consente di ravvisare una lesione attuale e concreta dell’interesse del ricorrente.
L’eccezione non può essere condivisa.
Infatti le disposizioni sopra indicate impongono da subito al notaio un determinato comportamento, che se non seguito comporta una responsabilità disciplinare; ciò appare sufficiente ad integrare un interesse attuale e concreto all’impugnativa.
Nel merito tuttavia il ricorso non appare fondato.
La Corte di Cassazione (sez. III civile n. 9475 del 26 settembre 1997) ha infatti chiaramente affermato che in tema di responsabilità disciplinare dei notai, i principi di deontologia professionale che prevedono l’adozione di particolari formalità per la redazione di taluni atti, oltre quelle già previste dalla legge, non apportano alcuna modifica alla legge stessa, nel senso che l’atto rogato senza l’osservanza delle formalità di cui alle norme deontologiche conserva integra la propria validità, ma si limitano ad imporre regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell’etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Notarile; quindi dette regole non sono dirette ad imporre formalità praeter legem funzionali ad una valida redazione dell’atto, ma si pongono come strumentali alla verifica di una condotta ritenuta dal Consiglio conforme alla deontologia professionale. La violazione delle suddette regole quindi non ha alcuna interferenza sulla funzione pubblicistica “esterna” del notaio, ma solo una rilevanza “interna” ai fini deontologici e disciplinari.
Il Collegio condivide una tale impostazione che scinde, all’interno dello stesso atto, la diversa natura delle disposizioni che ne regolano la redazione: quelle a rilevanza civilistica, disciplinate solo da fonti primarie, e quelle a rilevanza deontologica, disciplinate da fonte regolamentare; nessuna interferenza può essere ammessa da parte delle seconde sulle prime.
Infondati appaiono pertanto i profili di gravame che contestano il potere regolamentare deontologico così esercitato e quelli che lamentano l’interferenza sulle disposizioni di legge che disciplinano la forma degli atti notarili.
Infine altrettanto infondato, ovvero inammissibile, appare l’ultimo motivo di censura, relativo allo sviamento di potere, in quanto la contestazione sconfina in una valutazione di merito amministrativo, sostenendosi, in definitiva, che per lo scopo che il Consiglio intendeva raggiungere sarebbero state preferibili misure diverse che non avrebbero comportato modifiche alla redazione degli atti notarili.
Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, sezione terza quater respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010. Depositata il 10 agosto 2010.
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