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]]>Consiglio di Stato sez. VI, 24 marzo 2020 n.2256
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 24 marzo 2020, n.545
La giurisprudenza amministrativa risolve in maniera non ancora coerente il problema della notifica via PEC alla Pubblica Amministrazione con l’indirizzo tratto dall’indice delle PA (indicepa.gov.it) o INIPEC, in assenza della comunicazione dello stesso indirizzo all’indice presso il Ministero della Giustizia (ReGIndE).
Mentre il Consiglio di Stato ha confermato il suo precedente indirizzo, per cui la notifica ad un indirizzo diverso da quello nel REGINDE, anche se nulla, può essere considerata errore scusabile (con conseguente rimessione in termini), il T.A.R. Lombardia considera la notifica all’indirizzo contenuto nel registro IPA del tutto valida, in particolare se è lo stesso indirizzo indicato nel sito internet istituzionale della Pubblica Amministrazione, che non ha comunicato un indirizzo nell’indice REGINDE.
Nella sentenza n. 2256 del 24 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha ricordato che, in linea generale, la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle pubbliche amministrazioni è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.-l. n. 179/2012 convertito, dalla legge n. 221/2012. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui sopra.
Pertanto le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di comunicare al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nell’elenco ReGIndE.
Invece l’art. 16-ter d.-l- n. 179/2012 e ss.mm.ii., nell’indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, non menziona più, dopo la novella del 2014, i registri INI ed IPA di cui all’art. 16, comma 8, d.-l. n. 185/2008 tra i pubblici elenchi, dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari, che invece era richiamato nella versione originaria della norma.
Ebbene, in applicazione di tale assetto normativo, il Consiglio di Stato conferma la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, effettuata non all’indirizzo PEC inserito nell’elenco ReGIndE, ma all’indirizzo dell’elenco pubblico INI.
Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato, l’esistenza di orientamenti inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo PEC del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dagli elenchi INI ed IPA, rende doveroso accordare il beneficio della rimessione in termini.
E questo in particolare laddove era la stessa PA ad individuare nella lex specialis per le comunicazioni di gara era indicato lo stesso indirizzo INI-PEC, utilizzato anche per la richiesta di giustificazioni dell’anomalia ed era indicato in calce a tutte le comunicazioni.
Pertanto deve essere assegnato termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente della stessa ricorrente.
Secondo il T.A.R. Lombardia, invece, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace.
l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
A sostegno di ciò, si sofferma sul fatto che, alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento, non è possibile che il notificante possa vedersi pregiudicato nelle proprie guarentigie difensive a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica.
I giudici lombardi, rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, anche nel proprio sito web l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni, hanno ritenuto che fosse valida la notifica tramite l’unico indirizzo PEC concretamente messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.
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]]>Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170
In ambito PAT, secondo il Consiglio di Stato deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la notifica e per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia esclusivamente quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia.
Non possono ritenersi valide le notifiche agli indirizzi presso l’elenco IPA o i siti istituzionali, non validi ai fini della notifica degli atti giudiziari
Tuttavia le oscillazioni giurisprudenziali sul punto rendono doverosa la rimessione in termini, per errore scusabile, del ricorrente che ha effettuato la notifica nelle modalità anzidette.
Non si ritiene valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, il quale non viene più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità viene replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Al contrario, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.
Segnatamente, i giudici citano l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT), il quale prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Tale normativa persegue esigenze di certezza: l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza persegue un’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.
Ai sensi dell’art. 37 del Codice del Processo Amministrativo “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Secondo il Consiglio di Stato le oscillazioni sul diverso valore della notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello estratto da REGINDE (INI-PEC, sito istituzionale) rendevano doveroso rimettere in termini il ricorrente.
I giudici segnalano che l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA vieppiù se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia (come Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1379; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026).
In presenza di siffatte oscillazioni giurisprudenziali, secondo il Consiglio di Stato deve essere accordato il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.
I giudici di Palazzo Spada hanno quindi annullato la sentenza di primo grado che, senza concedere tale facoltà, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso.
Il T.A.R: avrebbe dovuto riconoscere l’errore scusabile e consentire alla parte ricorrente di poter rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, evocandola in giudizio questa volta mediante una rituale partecipazione del ricorso all’indirizzo corretto.
Di seguito si riporta un estratto della sentenza
(…)
genova@mailcert.avvocaturastato.it, e non presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dedicato alla ricezione degli atti giudiziari, ads.ge@mailcert.avvocaturastato.
Sul punto, dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012. Segnatamente, l’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT) prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Ai sensi del suddetto comma 12, dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, nel testo risultante dalla modifica operata col D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.
Ciò in conformità con quanto previsto dal comma 1 bis dell’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 (2012 (aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) che ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16 ter.
Tale ultima disposizione, nella versione vigente, prevede che ” a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
E’, dunque, di tutta evidenza l’opzione del legislatore di conferire il predicato della ritualità della notifica telematica solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, in apice, ogni forma di equipollenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n.17346; Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ord., 25/05/2018, n. 13224; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 11/05/2018, n. 11574; CdS Sez III 6178 del 29.12.2017; Sez III n. 197 del 20.1.2016; Cons. giust. amm. Sicilia, 12/04/2018, n. 217; CdS 5891 del 13.12.2017).
D’altro canto, ha indubbio fondamento l’esigenza di certezza sottesa alla richiamata disciplina, trattandosi di adempimenti che si pongono a presidio dell’effettività del contraddittorio siccome funzionali ad una tempestiva ed efficace organizzazione della linea difensiva delle Amministrazioni intimate.
In ragione di quanto fin qui evidenziato nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. Il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari. In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.
Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ciò nondimeno, nemmeno può essere obliterato come l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA vieppiù se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia. (cfr. ad esempio, di recente, Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1379; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026).
Orbene, in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.
Va, dunque, rilevata l’erroneità della sentenza di primo grado che, senza concedere tale facoltà, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso. Il giudice di prime cure avrebbe, dunque, dovuto riconoscere l’errore scusabile e consentire alla parte ricorrente di poter rinnovare la notifica del ricorso all’Amministrazione intimata, evocandola in giudizio questa volta mediante una rituale partecipazione del ricorso all’indirizzo corretto.
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]]>Il Collegio ha affermato che “il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012”.
Il comma 12, secondo le modifiche apportate dal D.L. n. 90/2014, prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’onere di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo PEC ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.
Pertanto, il registro IPA non è più espressamente inserito nel novero dei pubblici elenchi dai quali ricavare gli indirizzi PEC da impiegare per le notificazioni e comunicazioni degli atti.
Secondo i giudici palermitani, se da un lato, come nel caso di specie, l’Amministrazione non aveva comunicato alcun indirizzo PEC ai fini dell’inserimento della casella di posta elettronica nell’elenco tenuto dal Ministero, dall’altro ciò implica che la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 13/07/2017
N. 01842/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Leonardo Urbani, Enrico Puleo, Massimo Grizzaffi, Massimiliano Di Giovanni, Francesco Gravanti, rappresentati e difesi dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Alberto Wolleb, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Wolleb in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio, 34;
contro
Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Mete Soc. Coop.va, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Botteon e Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, 171;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota prot. n. 18959 del 23.2.2017, inviata all’a.t.p. odierna ricorrente con pec del 28.2.2017, con la quale il Comune di Trapani, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 163/06, ha comunicato (tra gli altri) all’a.t.p. Urbani di aver disposto in data 15.11.2016 l’aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto “conferimento incarico professionale per la revisione del piano regolatore generale del comune di Trapani” in favore del r.t.p. Mate;
b) della determinazione dirigenziale n. 2379 del 15.11.2016 (conosciuta come detto solo il 28.2.2017) di aggiudicazione definitiva della gara;
c) del verbale di seduta riservata n. 1 del 2.2.2016;
d) del verbale n. 15 del 15.3.2016 di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del r.t.p. Mate e di tutti gli altri verbali di gara;
e) della nota prot. n. 64759 del 4.7.2016;
f) di ogni altro atto a questi presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi incluso – laddove occorra e nei termini infra specificati – il bando e il disciplinare di gara;
nonché
la declaratoria d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto medio tempore tra l’A.c. di Trapani e il r.t.p. Mate e per l’accertamento del diritto dell’a.t.p. Urbani all’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
l’annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio specificati nell’epigrafe e nel corpo del ricorso originario e dei presenti motivi aggiunti, dichiarando altresì inefficace il contratto sottoscritto tra l’A.c. di Trapani e il r.t.p. Mate in data 30.12.2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a.;
in via gradata, il subentro dell’a.t.p. Urbani al r.t.p. Mate nell’esecuzione del contratto;
in via ulteriormente gradata, il risarcimento del danno, la cui entità la ricorrente si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Mete Soc. Coop.va;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I professionisti in epigrafe indicati, facenti parte di una costituenda associazione temporanea, si dolevano dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Trapani in favore della società controinteressata e avente ad oggetto l’incarico di revisione del piano regolatore generale.
Si costituiva la controinteressata e la domanda cautelare proposta col ricorso principale veniva respinta con la seguente motivazione: Ritenuto che – riservando alla sede di merito la verifica in ordine alla regolarità della notificazione come eseguita nei riguardi del Comune di Trapani – la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che le censure formulate non mirano alla riedizione della gara, in data 30 dicembre 2016 è stato già stipulato il disciplinare d’incarico con l’aggiudicataria e il raggruppamento ricorrente non ha formulato domanda di subentro (ord. n. 499/2017).
Nei motivi aggiunti, con i quali si enunciava domanda di subentro nel rapporto contrattuale, veniva nuovamente avanzata istanza cautelare.
Nella perdurante assenza del Comune di Trapani, il controinteressato, con memoria dell’1 giugno 2017, reiterava l’eccezione di nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite nei confronti dell’amministrazione comunale agli indirizzi pec risultanti dal Registro IPA, dapprima formulata oralmente nella prima camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2017, fissata per la trattazione della nuova domanda cautelare, la difesa della controinteressata ribadiva e documentava l’eccezione già formulata, mentre la difesa della ricorrente si limitava a sostenere la piena regolarità delle notifiche eseguite.
Avvisate le parti presenti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune di Trapani.
Il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, all’art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012.
Il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del D.L. n. 90/2014, conv. in L.n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia.
Il comma 1 bis,aggiunto all’art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 cit. dalla l.n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l’applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall’art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009.
Più precisamente, l’art. 16 L.n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
L’elenco, l’IPA appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179/2012. Ma quest’ultima disposizione è stata modificata dall’art. 45 bis,comma 2 lettera a) numero 1), D.L. n. 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l’art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese.
Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014.
Nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il ricorso principale e per motivi aggiunti esclusivamente agli indirizzi pec“sindaco@pec.comune.trapani.it” e “terzo.settore@pec.comune.trapani.it” risultanti dal registro IPA.
Si aggiunga che la controinteressata ha asserito e documentato, non contraddetta dalla parte ricorrente, che il Comune di Trapani non ha un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012.
In difetto di iscrizione del Comune di Trapani al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee.
Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
La novità e complessità della questione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Solveig Cogliani, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Caterina Criscenti | Solveig Cogliani | |
IL SEGRETARIO
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]]>Si legge dall’ordinanza: “Alla luce del contrasto giurisprudenziale rilevato, e considerato il significativo rilievo pratico della questione controversa (le disposizioni del citato d.P.C.M. nr. 40/2016 – giusta il disposto dell’art. 21 del medesimo decreto, come modificato dall’art. 2, comma 1, d.l. 30 giugno 2016, nr. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, nr. 161 – si applicano solo ai ricorsi depositati a partire dal 2 gennaio 2017, di modo che la questione potrà porsi ancora in un cospicuo numero di giudizi introdotti in data anteriore), il Collegio ritiene opportuno sottoporre il ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm.”.
Tale scelta operativa è volta a dirimere il contrasto giurisprudenziale sul tema, a causa della presenza di due orientamenti prevalenti.
L’argomento minoritario, seguito dalla sentenza impugnata, è che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52 comma 2, cod. proc. amm., non è consentita la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Il secondo orientamento prevalente, riconosce, invece, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis della legge nr. 53/1994, secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
A tal proposito la sentenza afferma: “Stante dunque l’immediata applicabilità della legge nr. 53/1994, la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. si riferisce a “forme speciali” di notifica, quale non è, come si è visto, quella in esame.dal momento che “la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. si riferisce a “forme speciali” di notifica, quale non è, come si è visto, quella in esame”.
Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza.
***
Pubblicato il 23/03/2017
N. 01322/2017 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA
sul ricorso in appello nr. 9161 del 2016, proposto da SIRIO Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Sticchi Damiani, Giuseppe Cozzi e Luigi Giuseppe Decollanz, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26,
contro
il COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Caiaffa in Roma, via Nizza, 53,
nei confronti di
GENESI Soc. Coop. Soc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Cicero e Aurelio Rundo Sotera, domiciliata ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, nr. 951/2016, depositata in Segreteria in data 20 luglio 2016, che ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Sirio Coop. Soc. per l’annullamento della determinazione nr. 2015/14127 – 2015/160/02445 del 23 novembre 2015 con la quale il Comune di Bari, Ripartizione Stazione Unica Appaltante – Contratti e Gestione LL.PP. – P.O.S. Gare ha definitivamente aggiudicato a Genesi Coop. Soc. il servizio per il rafforzamento di assistenza domiciliare anziani e disabili gravi ultrasessantacinquenni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Genesi Soc. Coop. Soc.;
Vista la memoria prodotta dall’appellante in data 18 febbraio 2017 a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Sticchi Damiani per l’appellante, l’avv. Cioffi per il Comune di Bari e l’avv. Cicero per l’appellata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con D.D. Ripartizione Solidarietà Sociale nr. 13554 del 17 dicembre 2013 (così come modificata con successive determinazioni nr. 374 del 23 gennaio 2014 e nr. 5072 del 24 aprile 2014) il Comune di Bari ha indetto una procedura ristretta ex artt. 3, comma 38, e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare di tipo socio-assistenziale e del servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di persone anziane e disabili, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Con successiva determinazione nr. 2015/14127 – 2015/160/02445 del 23 novembre 2015 l’Amministrazione comunale ha definitivamente aggiudicato la gara alla Genesi Coop. Soc. (d’ora innanzi: “Genesi”), mentre Sirio Soc. Coop. Soc. (d’ora innanzi: “Sirio”) si è classificata seconda.
2. Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), Sirio ha quindi impugnato, dinanzi al T.A.R. della Puglia, il provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché una serie di atti presupposti, lamentandone l’illegittimità per violazione dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163/2006, per violazione della legge regionale della Puglia del 10 luglio 2006, nr. 19, e della lex specialis di gara, nonché per eccesso di potere per travisamento dei presupposti e ingiustizia manifesta.
2.1. In particolare l’odierna appellante ha rilevato che, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163/2006, il Comune di Bari avrebbe dovuto escludere Genesi dalla procedura di gara in considerazione delle gravissime vicende penali che avevano coinvolto il rappresentante legale della stessa.
2.2. In secondo luogo, l’istante ha censurato la valutazione operata dall’Amministrazione comunale dei progetti tecnici di Genesi e Sirio, rilevando l’erronea e irragionevole attribuzione dei punteggi, sia in difetto, nei riguardi della stessa istante, che in eccesso, nei riguardi della controinteressata.
2.3. Infine, la ricorrente ha dedotto l’incongruità e inattendibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria Genesi.
3. Il T.A.R. della Puglia si è pronunciato sul ricorso con la sentenza in epigrafe, dichiarandolo irricevibile e comunque infondato nel merito.
3.1. Nello specifico, il Tribunale di prime cure ha accolto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale e da Genesi, aderendo all’orientamento giurisprudenziale in base al quale, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale, è inammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso a mezzo PEC, per cui la stessa deve essere considerata inesistente e dunque non sanabile neanche con la successiva costituzione in giudizio dei soggetti destinatari della stessa.
Il T.A.R. poi, richiamando il medesimo orientamento, ha rilevato che, anche qualora si volesse ritenere tale notifica nulla anziché inesistente, gli effetti sananti della costituzione degli intimati avrebbero, ex art. 44, comma 3, cod. proc. amm., efficacia ex nunc, per cui rimarrebbero salve eventuali decadenze già maturate in danno del notificante prima della costituzione in giudizio del destinatario della notifica, ivi compresa la scadenza del termine di impugnazione, circostanza verificatasi nel caso di specie.
3.2. Il Tribunale di prime cure ha altresì esaminato ad abundantiam i motivi di impugnazione della società istante, ritenendoli infondati.
3.2.1. In particolare, in relazione alla prima censura, il T.A.R. ha rilevato che le vicende penali riguardanti l’ex rappresentante legale della controinteressata non potevano farsi rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006, non risultando intervenuta a suo carico alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato né altro similare provvedimento di condanna irrevocabile.
3.2.2. In merito alle censure relative alla valutazione dell’offerta tecnica, il primo giudice ha poi escluso il contrasto dell’operato della Commissione di valutazione con la lex specialis, nonché la presenza di macroscopiche irrazionalità e incongruenze sindacabili dal giudice amministrativo.
3.2.3. Per quel che concerne poi il vizio d’incongruità dell’offerta economica della controinteressata, il T.A.R. ha rilevato la genericità della contestazione, non compensata dalle successive e più dettagliate memorie, le quali contenevano inammissibili ulteriori motivi di gravame.
4. Con l’odierno appello, l’originaria ricorrente insorge avverso la predetta pronuncia, lamentandone l’erroneità sotto plurimi profili.
4.1. In primo luogo, l’appellante deduce l’erroneità della statuizione di irricevibilità, richiamando a tal proposito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la legge 21 gennaio 1994, nr. 53, e la notifica a mezzo PEC che questa disciplina, troverebbero immediata applicazione nel processo amministrativo, con la conseguenza che non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia di tale notifica la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm., la quale si riferisce alle sole “forme speciali” di notifica.
Sostiene poi Sirio che, in caso di mancata condivisione di tale orientamento, la notifica sarebbe comunque nulla, e non inesistente, e risulterebbe quindi sanata dalla costituzione delle parti intimate.
Da ultimo, rileva l’appellante, stante l’inesistenza di un indirizzo giurisprudenziale unanime sul punto, che l’errore in cui è incorsa sarebbe comunque scusabile ex art. 37 cod. proc. amm.
4.2. In secondo luogo, l’appellante evidenzia l’erroneità della pronuncia in epigrafe nella parte in cui ha ritenuto dedotta la violazione della lettera c) dell’art. 38 del d.lgs. nr. 163/2006, laddove in realtà nel ricorso si era contestata l’assenza in capo all’aggiudicataria del requisito soggettivo di cui alla lettera f) del medesimo articolo, relativo al rapporto di fiducia e di affidabilità che deve sussistere tra stazione appaltante e aggiudicatario.
Non essendosi quindi pronunciato sul profilo in questione, il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 cod. proc. civ.
4.3. In terzo luogo, Sirio assume l’erroneità della statuizione del T.A.R. nella parte in cui ha disatteso il secondo e il terzo motivo di ricorso, poiché, a dispetto di quanto affermato dal giudice di prime cure, nell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche vi erano stati macroscopici episodi di illogicità e di incongruenza valutativa da parte della Commissione giudicatrice.
4.4. Infine, l’appellante rileva l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che le argomentazioni dedotte con le successive memorie risultavano nuove e quindi inammissibili, mentre si trattava – si assume – di mere specificazioni, a seguito delle avverse difese, di censure già presenti nel ricorso introduttivo.
5. Il Comune di Bari e l’appellata Genesi si sono costituiti in giudizio, entrambi opponendosi all’accoglimento dell’appello.
6. All’udienza del 2 marzo 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tutto ciò premesso, la Sezione ritiene di dover devolvere all’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato la questione di diritto, meglio di seguito indicata, sottesa al primo motivo di appello, stante il carattere pregiudiziale della stessa rispetto alle altre censure dedotte (come già evidenziato, il ricorso di primo grado è stato dichiarato irricevibile e solo per completezza il T.A.R. ne ha esaminato anche il merito), e considerato che in relazione alla stessa sussistono difformità di indirizzi in giurisprudenza potenzialmente idonei a pregiudicare l’equa ed uniforme applicazione della normativa di riferimento.
8. Più specificamente, oggetto della questione è se, nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, nr. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico”), fosse ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm.
Sul punto, come emerso anche nel presente giudizio, vi è un’evidente spaccatura nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
8.1. In base all’orientamento minoritario, seguito dalla sentenza impugnata, nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52 comma 2, cod. proc. amm. è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della legge 21 gennaio 1994, nr. 53 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2017, nr. 130; id., 17 gennaio 2017, nr. 156; id., 13 dicembre 2016, nr. 5226; id., sez. III, 20 gennaio 2016, nr. 189).
Secondo tale indirizzo, la notifica a mezzo PEC non è utilizzabile, “essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis [aggiunto dall’art. 46 del d.l. 24 giugno 2014, nr. 90] del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione (…) detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (…); e ciò tenuto conto della mancanza di un apposito Regolamento, che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo e che non può che individuarsi nel D.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’All. 2 al c.p.a. (…) solo all’esito del quale l’intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l’inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità oggi affermato dall’art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, facendo all’uopo espresso riferimento all’art. 151 c.p.c., una specifica autorizzazione presidenziale, del tutto mancante nel caso all’esame” (Cons. Stato, sez. III, nr. 189/2016, cit.).
Sulla scorta di tale giurisprudenza quindi, fino all’entrata in vigore del d.P.C.M. previsto dall’art. 13 dell’Allegato 2 al codice del processo amministrativo, la notifica a mezzo PEC deve essere considerata una forma speciale di notificazione che, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale, non può che risultare inesistente, e dunque insanabile.
11.2. L’altro orientamento, di gran lunga prevalente, riconosce, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis della legge nr. 53/1994, secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2016, nr. 4895; id., sez. V, 4 novembre 2016, nr. 4631; id., sez. VI, 26 ottobre 2016, nr. 4490; id, sez. III, 10 agosto 2016, nr. 3565; id., 6 luglio 2016, nr. 3007; id., 14 gennaio 2016, nr. 91; id., sez. VI, 22 ottobre 2015, nr. 4862; id., sez. III, 9 luglio 2015, nr. 4270; id., sez. VI, 28 maggio 2015, nr. 2682; C.g.a.r.s., 8 luglio 2015, nr. 615).
D’altronde, si rileva nelle sentenze che seguono tale secondo indirizzo, il sopra citato art. 46, che ha introdotto il comma 3-bis all’art. 16-quater del d.l. nr. 179/12, non ha sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica a mezzo PEC prevista dalla legge nr. 53/1994, ma solo delle disposizioni (commi 2 e 3 dell’art. 16-quater del d. l. nr. 179/2012) che demandano a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, e che regolano l’acquisizione di efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 16-quater.
Né l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo PEC può essere subordinata all’entrata in vigore del d.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 dell’Allegato 2 al codice del processo amministrativo.
Stante dunque l’immediata applicabilità della legge nr. 53/1994, la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. si riferisce a “forme speciali” di notifica, quale non è, come si è visto, quella in esame.
12. Questo Collegio condivide tale ultimo indirizzo, che appare conforme non solo al contenuto e alla lettera del comma 3-bis dell’art. 16-quater citato ma anche alla tendenza – emergente dalla citata legge nr. 53/1994 nonché dalle successive integrazioni e modificazioni della stessa – del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che una diversa interpretazione della normativa in questione non potrebbe che costituire un’irragionevole arresto del percorso in atto (poi culminato con l’entrata in vigore del già citato d.P.C.M. 16 febbraio 2016, nr. 40).
13. Tutto ciò premesso, alla luce del contrasto giurisprudenziale rilevato, e considerato il significativo rilievo pratico della questione controversa (le disposizioni del citato d.P.C.M. nr. 40/2016 – giusta il disposto dell’art. 21 del medesimo decreto, come modificato dall’art. 2, comma 1, d.l. 30 giugno 2016, nr. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, nr. 161 – si applicano solo ai ricorsi depositati a partire dal 2 gennaio 2017, di modo che la questione potrà porsi ancora in un cospicuo numero di giudizi introdotti in data anteriore), il Collegio ritiene opportuno sottoporre il ricorso all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a norma dell’art. 99, comma 1, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al Segretario incaricato di assistere all’Adunanza plenaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
| L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Raffaele Greco | Marco Lipari | |
IL SEGRETARIO
L'articolo Notifica del ricorso via PEC: il CdS rimette questione all’A.P. proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Nullità della notificazione via PEC: la pronuncia del TAR Milano proviene da Giurdanella.it.
]]>I giudici del TAR di Milano hanno ribadito che “sino alla data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la notificazione del ricorso innanzi al G.A. a mezzo posta elettronica certificata effettuata dal difensore, in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico“.
Pertanto, la notificazione via PEC, in mancanza di una specifica previsione riferita al vigente processo amministrativo, è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata ex art. 52, 2° comma, dal Presidente, il quale, a sua volta, ha il dovere di predefinire eventuali modalità operative.
Tuttavia, si tratta di una nullità sanabile, in quanto la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è idonea ad instaurare correttamente il rapporto processuale.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
***
Pubblicato il 24/10/2016
N. 01950/2016 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 691 del 2016, proposto da Banca Farmafactoring S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Meroni e Sciumè C.F. SCMLRT49M30F257M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Amedei 8;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – già Azienda Sanitaria Locale Roma G – in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato, di cui al decreto ingiuntivo n. 18596/2013, emesso in favore dell’odierna parte ricorrente dal Tribunale di Milano, per la somma di € 9.499.557,87 oltre interessi e spese della procedura, non tempestivamente opposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il pres. cons Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento in epigrafe, ha condannato l’Azienda resistente – l’Azienda Sanitaria Locale Roma 5, già Azienda Sanitaria Locale Roma G – a corrispondere, in favore di Banca Farmafactoring S.p.A., la somma di € € 9.499.557,87, liquidando altresì le spese processuali, incluse quelle successive occorrente.
1.2. Il provvedimento è divenuto inoppugnabile dopo la dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato, con la conseguente autorità di cosa giudicata (C.d.S., V, 29 aprile 2016, n. 1644).
1.3. L’Amministrazione resistente ha soddisfatto solo parzialmente la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto che questo giudice:
a) dichiari, in esecuzione del predetto provvedimento, l’obbligo per l’Ente resistente di provvedere in un termine dato al pagamento delle somme dovute, ammontanti, secondo quanto richiesto nel ricorso per ottemperanza a € 3.293.980,52, dei quali:
– € 606.024,52 in linea capitale
– € 2.663.425,15 a titolo di interessi di mora maturati al 21/12/15;
– € 4.698,85 per le spese liquidate in decreto e per le successive;
– € 19.832,00 per l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo.
b) disponga sin d’ora che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;
c) condanni l’Amministrazione resistente al pagamento di un’astreinte – o penalità di mora – per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a., in una somma equitativamente determinata;
d) condanni l’Amministrazione alle spese di lite per il presente giudizio.
2.1. Il difensore, come si legge nella relazione formata in calce all’atto, e riferibile al 15 marzo 2016, ha notificato «ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, la copia informatica del predetto ricorso inclusa in allegato e denominata “RICORSO PER OTTEMPERANZA”, di cui dichiaro a norma dell’art. 3 bis della legge 53/1994 e della disciplina ivi richiamata la conformità all’originale a: Azienda Sanitaria Locale Roma 5, già Azienda Sanitaria Locale Roma G, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l’indirizzo di posta elettronica certi ficata (protocollo@pec.aslromag.it) estratto dal registro delle Pubbliche Amministrazioni».
2.2. Tale notificazione, effettuata esclusivamente in forma telematica a mezzo posta elettronica certificata, è nulla, come verrà di seguito chiarito.
2.3. Invero, l’art. 52, II comma, c.p.a., disponeva alla data del 15 marzo 2016, quando appunto la notificazione via p.e.c. fu effettuata, e dispone tuttora, che il presidente del T.A.R. – o della sezione – può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, confermando così che, ordinariamente (v. per un’eccezione il seguente l’art. 56, II comma), nel processo amministrativo la notificazione viene effettuata consegnando – o rendendo possibile la consegna – al destinatario la copia conforme di un atto cartaceo, previa apposizione d’una relazione essa pure cartacea, con le forme previste dalla legge processuale civile, ovvero dalla normativa speciale (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; Legge 20 novembre 1982, n. 890; Legge 21 gennaio 1994, n. 53), coerentemente con il supporto cartaceo che, sia pure integrato da quella digitale, ancora viene richiesto per gli atti processuali amministrativi.
3.1. È poi noto che l’art. 25 – impiego della posta elettronica certificata nel processo civile – della l. 12 novembre 2011, n. 183, nell’introdurre svariate modifiche alla l. 21 gennaio 1994, n. 53 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”) ha, anzitutto, integrato l’art. 1, il quale dispone attualmente che il difensore, debitamente autorizzato, “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890: e tale notificazione “può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.
3.2. Ancora, l’art. 16 quater, I comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nella citata l. 53/1994 l’art. 3-bis, il quale disciplina dettagliatamente la notificazione con modalità telematica.
3.3. È però inutile soffermarsi sui relativi contenuti: infatti, per espressa previsione del comma 3-bis dello stesso art. 16 quater, aggiunto dall’articolo 46, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, non si applica alla giustizia amministrativa quanto disposto dal III comma dello stesso art. 16 quater, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 1 – quelle che, secondo quanto detto, mediante l’art. 3 bis regolano in dettaglio la notifica telematica – “acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto” del Ministro della giustizia per l’adeguamento delle regole tecniche richieste per le notificazioni.
3.4. Insomma, sia pure indirettamente, l’art. 16 quater stabilisce che, almeno davanti al giudice ordinario, le nuove norme primarie sulla notificazione telematica richiedono, per entrare in vigore, una disciplina tecnica, di grado secondario, riferita, peraltro, al processo ordinario e non a quello amministrativo; e ciò diversamente dalle comunicazioni di segreteria, per le quali il legislatore ha esplicitamente esteso al giudizio amministrativo la possibilità di effettuarle a mezzo posta certificata (art. 16, comma 17 bis, del d.l. 179/2012, aggiunto dall’art. 46, II comma, del citato d.l. 90/2014).
4.1. La necessità, espressa dal legislatore, di subordinare l’effettivo impiego della notificazione telematica ad una compiuta regolamentazione di dettaglio, permette intanto di concludere che la previsione, di cui al novellato art. 1 della l. 53/1994, la quale consente la notificazione di atti “in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, anche a mezzo di posta elettronica certificata, costituisce una norma di principio, la quale, per avere concreta applicazione, richiede disposizioni ulteriori, incluse le specifiche tecniche, come quelle introdotte per il giudizio civile, dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48, che ha integrato il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44.
4.2. Del resto, ed a prescindere dai vantaggi pratici – od economici – che può presentare per il difensore, la notificazione telematica di un atto, a sua volta munito di firma digitale, trova per efficienza la sua compiuta giustificazione, in un processo telematico vero e proprio: in quello cartaceo – o analogico, se si preferisce – il difensore, per effettuare la notificazione telematica deve, dapprima, estrarre e autenticare una copia informatica dell’atto, già formato su supporto cartaceo/analogico – che, ovviamente, non può comunque mancare – anche se può essere sottoscritto con firma digitale (così, per il processo amministrativo, l’art. 136, comma 2-bis, nella versione precedente alle modifiche apportare a partire dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, e ancora non entrate in vigore); in seguito deve di nuovo estrarre – e parimenti autenticare – una copia analogica dei certificati digitali, attestanti l’invio e il ricevimento ad un indirizzo di posta elettronica della copia informatica.
4.3. Sembra palese al Collegio che tanto queste operazioni, quanto la procedura di notificazione telematica diretta (cioè di un atto digitale, che non va riconvertito in analogico) – ove divengano una modalità ordinaria di comunicazione debbano rispettare delle norme tecniche omogenee, e non utilizzare soluzioni estemporanee, adattate da altri modelli processuali: tali norme non sono tuttora in vigore nel processo amministrativo, per cui la notificazione digitale non vi può trovare di norma applicazione, fatte salve singole autorizzazioni ex art. 52, II comma, rilasciate dal presidente, che dovrà individuare, sia pure per relationem, adeguate modalità applicative.
5.1. D’altra parte, non va dimenticato che il processo amministrativo telematico ha avuto negli ultimi anni un’intricata evoluzione normativa – di cui non è qui necessario dare puntualmente conto – la quale conferma come non si applichi ancora la notificazione telematica.
5.2. Invero, l’art. 13 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l’aggiornamento del processo amministrativo telematico; e l’art. 38 del citato d.l. 90/2014 ha stabilito – con norma più volte prorogata – il termine per l’adozione di tale decreto, che è stato poi pubblicato sulla G.U. del 21 marzo 2016, n. 67, ed è contenuto nel d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, il quale, all’art. 14, disciplina dettagliatamente le notificazioni per via telematica.
Infine, l’art. 2, I comma, del d.l. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 agosto 2016, n. 161, ha stabilito che “al processo amministrativo telematico di cui al DPCM 16.2.2016 n. 40, è dato avvio alla data del 1 gennaio 2017”.
5.3. Il legislatore ha dunque implicitamente stabilito che le regole sulle notificazioni per via telematica, contenute nel ripetuto regolamento, trovino applicazione al processo amministrativo con l’entrata in vigore del processo telematico, e dunque dal 1 gennaio 2017.
Ciò, del resto, è del tutto ragionevole, appunto perché questa modalità di notificazione ha il proprio scopo in quel modello processuale; in un processo che è comunque ancora analogico e cartaceo ha concretamente solo il vantaggio di economizzare per il difensore l’attività di notificazione.
Tale attività non costituisce peraltro un adempimento marginale, quanto il momento in cui si dà conoscenza legale di un atto processuale, e da cui decorrono svariati termini processuali essenziali: conoscenza che è bensì presuntiva, ma che per ciò stesso deve essere raggiunta senza approssimazioni novative, nel rigoroso rispetto delle norme, e, nell’incertezza, di quelle a più elevato formalismo e comunque più coerenti con il sistema processuale in cui si collocano.
5.4. In conclusione, sino all’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, effettuata dal difensore in mancanza di una specifica disciplina, non costituisce una forma ordinaria di notificazione, dovendosi ritenere tale soltanto quella che è riferibile agli atti processuali di parte in formato analogico: essa, in mancanza di una specifica disciplina riferita al vigente processo amministrativo, è dunque nulla se non previamente e dettagliatamente autorizzata.
6.1. Il Collegio non si nasconde, peraltro, che la questione ha conosciuto soluzioni giurisprudenziali difformi, anche in tempi recenti; e, se si è giunti ad affermare che la notifica in questione, in mancanza di autorizzazione presidenziale, sarebbe addirittura inesistente (C.d.S., III 20 gennaio 2016, n. 189: ma il solo fatto che si possa autorizzarla lo esclude), hanno invece concluso a favore della validità della notificazione telematica, tra le altre, C.d.S., III, 14 gennaio 2016, n. 91; C.d.S., VI, 28 maggio 2015, n. 2682 e T.A.R. Calabria – Catanzaro, II, 4 febbraio 2015, n. 183.
6.2. Appare allora condivisibile quanto stabilito da T.R.G.A. Trento, 15 febbraio 2016, n. 86, che, dopo aver accertato la nullità della notificazione telematica non autorizzata, ha stabilito, “sulla scorta dell’art. 44, comma 3, c.p.a. e del principio della strumentalità delle forme processuali”, che la costituzione delle parti intimate, effettuata nei termini di legge e argomentata in rito e nel merito al fine di chiedere la reiezione del ricorso, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello scopo, e a instaurare validamente il rapporto processuale.
6.3. A ciò si può aggiungere, caso per caso, l’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, ex art. 37 c.p.a. e, così, la rimessione in termini “in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” per effettuare la notifica ordinaria: incertezza, la quale trova conferma nella variegata giurisprudenza, prima accennata.
7.1. In specie, è anzitutto mancata la costituzione sanante dell’Amministrazione.
Quanto poi all’errore scusabile, non solo parte ricorrente non ne ha chiesto l’applicazione, pur essendo stata avvertita nel corso di una precedente udienza, della possibile nullità della notificazione, ma ha soltanto richiesto un rinvio, in attesa della definizione di un accordo stragiudiziale con il debitore.
7.2. Tenuto conto di ciò, e della rinnovabilità dell’azione di ottemperanza, non si ritiene di concedere un termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso per ottemperanza in esame.
7.3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per nullità della notificazione; non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per nullità della notificazione.
Nulla per le spese.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio addì 29 settembre 2016 con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
Fabrizio Fornataro, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
| Angelo Gabbricci | ||
IL SEGRETARIO
L'articolo Nullità della notificazione via PEC: la pronuncia del TAR Milano proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Processo Amministrativo: ammissibile la notifica a mezzo pec proviene da Giurdanella.it.
]]>Il collegio ha rilevato che nella giurisprudenza dello stesso Consiglio, a fronte di una pronuncia che ha affermato l’inammissibilità della notificazione a mezzo PEC, prima della definizione della disciplina tecnica di cui al d.m. 16 febbraio 2015 (Cons. Stato, III, n. 186/2016), prevale l’orientamento opposto (cfr. III, n. 91/2016 e n. 4270/2015; V, n. 4863/2015; VI, n. 2682/2015; CGA, n. 615/2015), al quale il Collegio ritiene di aderire.
Peraltro, il Collegio evidenzia che nella specie in esame va fatta applicazione dell’art. 156, terzo comma, del c.p.c., per il quale, «La nullità non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»: poiché l‘atto di appello è stato ricevuto dall’originaria ricorrente, che si è costituita ed ha articolato le proprie difese nel corso del giudizio d’appello, va fatta applicazione del principio per cui la sanatoria del vizio di notifica – se un vizio va ravvisato – ha un rilievo ex tunc.
Si riporta di seguito il testo della sentenza.
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N. 03007/2016REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2016, proposto dalla s.p.a. Medicasa Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Santucci, con domicilio eletto presso il studio in Roma, via Tacito, n. 10;
contro
L’ASL n. 7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante protempore;
nei confronti di
La Cooperativa Sociale CTR Onlus, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso la signora Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104 – anche appellante incidentale;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sardegna n. 1176/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Sociale CTR Onlus;
Visto l’appello incidentale della Cooperativa Sociale CTR Onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Roberto Santucci e Massimo Massa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte sull’esito della procedura aperta per l’affidamento biennale (con opzione di rinnovo annuale) del servizio di assistenza domiciliare integrata, indetta dalla ASL n. 7 di Carbonia con deliberazione n. 898/2014 e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’art. 11 del capitolato speciale d’appalto richiedeva che l’offerta tecnica contenesse «a pena di esclusione» una relazione tecnica, comprensiva, tra l’altro, di un «capitolo» sugli «operatori che la Ditta partecipante intende utilizzare nel servizio», e di seguito elencava le figure professionali richieste.
Occorre sottolineare che, mentre per le altre figure professionali sanitarie elencate (operatori infermieristici, infermiere referente, operatori terapisti della riabilitazione, medici specialisti, farmacista, coordinatore con funzione di referente, OSS e assistenti di farmacia) l’indicazione del numero e degli eventuali requisiti necessari era accompagnata dalla precisazione che «deve essere indicato [ovvero, allegato] il curriculum», per lo «psicologo da impiegare presso la ASL per le attività di presa in carico rivolta all’assistito e all’equipe assistenziale (esperienza documentata nel campo dei malati terminali e delle cure palliative) » il curriculum non veniva espressamente menzionato.
Alla fine delle previsioni concernenti l’offerta tecnica era previsto che «La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara».
3. La s.p.a. Medicasa Italia, odierna appellante principale, ha presentato un’offerta comprendente l’impiego di due psicologi, senza allegare i relativi curricula; l’offerta ha ottenuto per il criterio valutativo relativo alla figura dello psicologo (D5, max 2 punti) un punteggio ponderato di 1,14 punti, derivante dalla ponderazione dei giudizi/punteggi espressi dai tre commissari (rispettivamente, «n° 2 psicologi – con esperienza in cure palliative – non disponibili C.V. Sufficiente la proposta non agevole la valutazione» – 0,40; «n° 2 psicologi con dichiarata esp. nella gestione cure palliative non documenta in C.V. Buono» – 0,60; e «più che sufficiente» – 0,60).
4. Con delibera n. 536/C in data 22 aprile 2015, la ASL ha definitivamente aggiudicato il servizio all’appellante, in quanto aveva ottenuto punti (40 + 55,62 =) 95,62 – a fronte dei (36,97 + 58,41 =) 95,38 della seconda classificata Coop. Soc. CTR Onlus.
5. L’aggiudicazione alla s.p.a. Medicasa è stata impugnata dalla cooperativa dinanzi al TAR Sardegna, il quale, con la sentenza appellata (Sez. I, n. 1176/2015), ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato nelle more e disponendo il subentro della CTR seconda classificata.
Ciò, in sintesi, sulla base delle seguenti argomentazioni:
(a) – la mancata documentazione dell’esperienza dello psicologo non poteva portare alla esclusione dalla gara della s.p.a. Medicasa, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente cooperativa;
(b) – la mancata documentazione di tale esperienza però non poteva legittimamente condurre alla assegnazione di un punteggio alla controinteressata s.p.a. Medicasa per il criterio di valutazione D5; è del tutto incomprensibile l’assegnazione di un punteggio per questa voce, punteggio che, in assenza di qualsivoglia documentazione in ordine persino all’identità degli psicologi (per tacere dei requisiti e delle esperienze, di cui nulla è dato sapere) non poteva certo essere assegnato;
(b) – la commissione ha quindi erroneamente assegnato punti 1,14 per il parametro D5, in assenza di elementi per effettuare una valutazione; essendo la differenza di punteggio finale tra la ricorrente e la prima classificata pari a 0,24 punti, l’accoglimento di questo motivo di ricorso è integralmente satisfattivo delle ragioni di CTR, e pertanto le altre censure possono essere assorbite.
6. Nell’appello principale, la s.p.a. Medicasa lamenta che il TAR ha superato i limiti esterni alla giurisdizione amministrativa, violando gli artt. 134, cod. proc. amm., 24, 103 e 113, Cost., nonché dell’art. 11 del capitolato di gara, in quanto:
– ha individuato i requisiti necessari per la valutazione delle offerte, imponendo di produrre i curricula per gli psicologi (nonostante ciò fosse previsto dall’art. 11 del capitolato soltanto per altri operatori);
– ha deciso in ordine alla impossibilità (in assenza dei curricula degli psicologi) di attribuire punteggio per il criterio D5 all’offerta, in contrasto con quanto aveva motivatamente ritenuto, nell’esercizio della propria discrezionalità, la commissione di gara, e senza che ciò costituisse una scelta manifestamente illogica o, tanto meno, abnorme.
7. L’ASL n. 7 di Carbonia non si è costituita in appello.
8. Si è costituita in appello la cooperativa CTR, che ripropone ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., le censure non esaminate dal TAR. In sintesi: vi sarebbe una non corrispondenza tra giudizi ed attribuzione dei punteggi; vi sarebbe un difetto di motivazione e di istruttoria nella valutazione delle offerte; l’offerta di Medicasa sarebbe anomala; uno dei commissari verserebbe in situazione di incompatibilità, in violazione dell’art. 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006; la verbalizzazione delle operazioni di gara sarebbe viziata, in relazione ai principi fondamentali ed all’art. 78, comma 1, d.lgs. cit..
9. CTR propone anche appello incidentale, contestando la parte della sentenza in cui si afferma che la mancata documentazione dell’esperienza dello psicologo non poteva portare alla esclusione dalla gara, e ribadendo che si tratta della mancanza di una figura professionale irrinunciabile, e quindi di un elemento essenziale dell’offerta previsto a pena di esclusione.
10. Le parti hanno depositato memorie e repliche.
In particolare, l’appellata ha eccepito l’irregolarità della notifica dell’appello avvenuta a mezzo PEC; l’appellante ha replicato sottolineando che la giurisprudenza prevalente ammette tale forma, e che comunque l’appello è stato rinotificato a mezzo posta nei termini; l’appellata ha replicato che la nuova notifica è comunque tardiva, considerata la conoscenza della sentenza evidenziata dalla prima.
11. Ritiene la Sezione che l’eccezione di irregolarità della notifica va disattesa.
Nella giurisprudenza di questo Consiglio, a fronte di una pronuncia che ha affermato l’inammissibilità della notificazione a mezzo PEC, prima della definizione della disciplina tecnica di cui al d.m. 16 febbraio 2015 (Cons. Stato, III, n. 186/2016), prevale l’orientamento opposto (cfr. III, n. 91/2016 e n. 4270/2015; V, n. 4863/2015; VI, n. 2682/2015; CGA, n. 615/2015), al quale il Collegio ritiene di aderire.
Peraltro, nella specie va fatta applicazione dell’art. 156, terzo comma, del c.p.c., per il quale, «La nullità non puo’ mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato»: poiché l‘atto di appello è stato ricevuto dall’originaria ricorrente, che si è costituita ed ha articolato le proprie difese nel corso del giudizio d’appello, va fatta applicazione del principio per cui la sanatoria del vizio di notifica – se un vizio va ravvisato – ha un rilievo ex tunc.
12. Passando al merito, il Collegio osserva che l’appello principale e l’appello incidentale prospettano, sotto distinti profili, le questioni riguardanti la valutazione che avrebbe dovuto avere in sede amministrativa l’offerta della originaria controinteressata (ora appellante principale), in relazione alle modalità di indicazione dei due psicologi, richiesta dal bando e dal capitolato.
Mentre l’appello principale è formulato con riferimento ai profili di attribuzione dei punteggi (oggetto del sostanziale esame della statuizione di annullamento della sentenza impugnata), l’appello incidentale ha reiterato l’originaria censura (respinta dal TAR), secondo cui la s.p.a. Medicasa Italia (aggiudicataria controinteressata e ora appellante principale) doveva essere esclusa, non avendo formulato una offerta conforme alle previsioni dell’art. 11 del capitolato.
Dovendosi verificare se la s.p.a. Medicasa Italia doveva o meno essere esclusa dalla gara, va pertanto esaminato – per la sua priorità sotto il profilo logico – l’appello incidentale.
13. Ritiene la Sezione che è fondato l’appello incidentale.
Sulla base del tenore testuale dell’art. 11 del capitolato, non vi è dubbio che, per la figura dello psicologo, fossero richieste, oltre al numero degli operatori offerti, l’indicazione e la dimostrazione del bagaglio professionale degli operatori in concreto proposti per ricoprire quella figura, sotto i profili della esperienza documentata nel campo dei malati terminali e delle cure palliative.
Pur se il capitolato non ha esplicitato la necessità di allegare un curriculum occorreva comunque – per far ravvisare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti – che venisse non soltanto indicata in qualsiasi forma (e quindi anche al di fuori di una esposizione completa, analitica e cronologicamente o tematicamente ordinata, qual è quella propria di un curriculum), ma anche ‘documentata’ l‘esperienza professionale qualificata, specificamente attinente alle funzioni attribuite allo psicologo nell’ambito del servizio appaltato.
In altri termini, il capitolato non richiedeva semplicemente l’offerta, in un numero da determinarsi a scelta dei concorrenti, di psicologi da impiegare presso la ASL per le attività di presa in carico rivolta all’assistito e all’equipe assistenziale, bensì di psicologi aventi esperienza professionale «documentata nel campo dei malati terminali e delle cure palliative», in quanto tale esperienza risultava indispensabile per poter svolgere adeguatamente le delicate funzioni che gli psicologi avrebbero dovuto svolgere.
14. La mancanza della documentazione, ma anche della semplice indicazione della durata e dei contenuti dell’esperienza professionale dei due psicologi offerti da Medicasa (come semplice tipologia professionale e senza riferimenti personali, come richiesto), rende oggettivamente lacunosa l’offerta, in quanto mancante di una componente essenziale, e quindi non idonea a consentire una valutazione completa del servizio offerto.
E dunque, in applicazione dell’art. 11 del capitolato, tale mancanza avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad escludere la s.p.a. Medicasa Italia, come sostenuto nel ricorso primo grado e dedotto con l’appello incidentale.
L’impossibilità di procedere alla valutazione del punteggio spettante per gli psicologi – criterio D5 – sottolineata dal TAR (stante che, in assenza di qualsivoglia indicazione sulle caratteristiche dell’esperienza professionale posseduta, ogni valutazione al riguardo risultava priva di riferimento oggettivo e razionalità, e quindi del tutto astratta ed ipotetica) non è che la conseguenza della lacuna dell’offerta.
Va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante principale, l’indagine in sede giurisdizionale sul rilievo della mancata produzione dei curricula non comporta il superamento del limite del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Il relativo esame, sia sotto il profilo della attribuzione dei punteggi (ritenuto decisivo dal TAR), sia sotto il profilo della sussistenza di una ragione di esclusione (come invece ritiene questo Collegio) non comporta una «manipolazione della lex specialis discrezionalmente stabilita dalla stazione appaltante», ma attiene al riscontro degli effetti derivanti da oggettive carenze dell’offerta, sulla base dell’interpretazione del tenore testuale ed alla luce della ratio delle previsioni del capitolato speciale di gara.
15. Per quanto esposto, l’appello incidentale di CTR è fondato, per quanto concerne la censura, assorbente, sulla portata escludente della mancata indicazione e documentazione dell’esperienza professionale degli psicologi nell’offerta Medicasa, e deve pertanto essere accolto, mentre deve essere respinto l’appello principale di Medicasa (con cui sono state dedotte censure da considerare infondate, sulla base delle ragioni poste a base dell’accoglimento dell’appello incidentale).
Ciò comporta che:
– va accolto il motivo di primo grado con cui l’originaria ricorrente aveva dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara la s.p.a. Mediacasa Italia;
– va mantenuto fermo il dispositivo della sentenza impugnata, sulla base di una diversa motivazione.
16. Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale n. 149 del 2016 e sul relativo appello incidentale, come in epigrafe proposti:
– accoglie l’appello incidentale della Cooperativa Sociale CTR Onlus e respinge l’appello principale della s.p.a. Medicasa Italia e, per l’effetto, accoglie il motivo di primo grado respinto dal TAR e conferma il dispositivo della sentenza impugnata, sulla base di una diversa motivazione.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Processo Amministrativo: ammissibile la notifica a mezzo pec proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Il Consiglio di Stato conferma la validità della notifica via pec proviene da Giurdanella.it.
]]>Ad avviso del Collegio, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.
Inoltre, rileva il Collegio, “nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)”.
Di recente si era espresso al riguardo anche il Tar Veneto riconoscendo il beneficio dell’errore scusabile.
Ancora prima il Tar Brescia aveva ritenuto valida la notifica
Di seguito il testo della sentenza del Consiglio di Stato
***
N. 04862/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2015, proposto da:
Citta Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso gli uffici dell’ Avvocatura della Citta’ Metropolitana di Roma in Roma, Via IV Novembre, n. 119/a;
contro
Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difes dagli avv. Vittorina Teofilatto e Daniela Terracciano, con domicilio eletto presso Daniela Terracciano in Roma, viale delle Milizie, n. 1;
nei confronti di
Lazio Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III, n. 13273/2014, resa tra le parti, concernente diniego accesso agli atti relativi alla quantità dei rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi per le parti gli avvocati Giovanna Di Maio e Daniela Terracciano in proprio e su delega dell’avv. Vittorina Teofilatto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Città Metropolitana di Roma ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio, sez. III, n. 13273 del 30 dicembre 2014, che ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde avverso il silenzio – diniego serbato dall’amministrazione provinciale di Roma sull’istanza in data 8 luglio 2014 di accesso agli atti relativi alla quantità di rifiuti abbancati nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro nell’anno 2013 e nel mese di gennaio 2014 e nei mesi successivi dell’anno 2014, ordinando alla predetta amministrazione provinciale di consentire l’accesso agli atti richiesti.
A sostegno del gravame l’amministrazione ha dedotto la nullità della notifica del ricorso introduttivo notificato soltanto a mezzo della pec ed ha quindi contestato anche il capo della sentenza che l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio; nel merito ha rilevato che la domanda di accesso non sarebbe pervenuta per meri disguidi burocratici agli uffici competente ed ha aggiunto di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e di essere pronta a consentire l’accesso non appena le saranno pervenuti.
Ha resistito al gravame l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde, chiedendone il rigetto
2. Va rigettata la prima censura di carattere preliminare, con cui con cui si assume la nullità della notifica a mezzo pec. (Posta elettronica certificata). Al riguardo il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (C.S., sez. VI, n. 2682/2015), che esclude la nullità della notifica
del ricorso con tali modalità, effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. .
Non merita accoglimento l’assunto che l’art. 46 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella l. 11 agosto 2014, n. 114, nell’aggiungere all’art. 16 quater del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228, un nuovo comma 3 bis, in base al quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, avrebbe sancito l’inapplicabilità, al processo amministrativo, del meccanismo della notificazione in via telematica –a mezzo PEC dell’atto introduttivo del giudizio da parte degli avvocati (in mancanza dell’espressa autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. ).
In realtà, il sopra citato art. 46 esclude l’applicazione, al processo amministrativo, dei commi 2 e 3 non della l. 21 gennaio 1994, n. 53, ma dell’art. 16 quater del d. l. n. 179 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 221 del 2012, il quale, al comma 2, demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d. m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre al comma 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 “acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2”.
La mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la L. n. 53 del 1994 (e, in particolare, per quanto qui più interessa, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25 comma, 3, lett. a) della l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”.
Nel processo amministrativo telematico (PAT) –contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al cod. proc. amm. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. , disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile (in tal senso anche C.S., sez. III, 4270/2015)
3. Il ricorso di primo grado era ed è stato validamente notificato ed è quindi ammissibile.
Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel corso dell’odierna udienza in camera di consiglio, in ragione della documentazione depositata da Lazio Ambiente S.p.A., l’Associazione di Promozione Sociale Raggio Verde ha dichiarato di essere stata integralmente soddisfatta, insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di giudizio
4. In conclusione, pronunciando sull’appello, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado, potendo tuttavia compensarsi le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22/10/2015.
L'articolo Il Consiglio di Stato conferma la validità della notifica via pec proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Notifica via pec nel Processo Amministrativo: per il Tar Veneto si tratta di errore scusabile proviene da Giurdanella.it.
]]>Il Collegio richiamando il disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, secondo cui è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ha ricordato che si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014; Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015), mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC (Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014).
Ad avviso del Collegio, da ciò ne consegue che in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio.
Dispone, infatti, l’art.37 che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Pertanto, ad avviso del Tar Veneto, l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte.
Di seguito il testo dell’ordinanza.
***
N. 01016/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2015, proposto da:
Franco Comperchio, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Favotto, con domicilio eletto presso Carlotta Canal in Mestre-Ve, Via Caneve, 13;
contro
U.T.G. – Prefettura di Treviso, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parti non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 116176 del 04.09. 2015 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia Sezione di Treviso, esecutivo del provvedimento Fasc. 109868-10.09.2014 AREA III di revoca della patente emesso dalla Prefettura di Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rileva preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come da verbale, che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994.
Come è noto, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis del D.L. 179/12, è esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al D.M. 3 aprile 2013, n. 48 detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo.
Sulla base della disposizione così richiamata si sono pronunciati in termini di inammissibilità del ricorso alcuni Tribunali amministrativi (Tar Puglia-Lecce, III, 2144/2014; Tar Piemonte I, 33/2015 e recentemente anche dal Tar Lazio, III-Ter n. 396/2015 e Tar Puglia-Bari, II, n,. 299/2015), mentre altri consessi hanno formulato conclusioni diverse, ritenendo l’ammissibilità anche nel processo amministrativo della notifica mediante PEC (Tar, Calabria, n. 183 del 4.2.2015 e precedentemente Tar Lazio, III, n. 11808/2014).
Ne consegue che, in considerazione dell’inesistenza di un indirizzo unanime è possibile ricondurre la fattispecie in esame alle ipotesi in cui, in base al disposto di cui all’art. 37 c.p.a., è consentito al giudice disporre la rimessione in termini della parte per errore scusabile conformemente ad analoga richiesta presentata nel corso dell’odierna Camera di Consiglio.
Dispone, infatti, l’art.37 che “Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.
Ritenuto che l’incertezza normativa è suscettibile di avallare il riconoscimento dell’errore scusabile e, quindi, la possibilità di rimettere in termini la parte;
Considerato che ricorrendo nella fattispecie le suddette condizioni, in applicazione dell’art. 37 c.p.a., è quindi possibile consentire la rinnovazione, entro un termine perentorio, della notifica del ricorso secondo le modalità ordinarie;
Ritenuto, pertanto, che è possibile disporre che parte ricorrente, senza alcun pregiudizio in tema di decadenza, provveda alla rinnovazione della notifica del presente ricorso entro il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente decisione a cura della Segreteria della Sezione.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone, per le ragioni sopra esplicitate, la rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione a cura della parte ricorrente nel termine indicato in parte motiva.
Rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
L'articolo Notifica via pec nel Processo Amministrativo: per il Tar Veneto si tratta di errore scusabile proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Istanze telematiche alla Pa: è sufficiente la pec proviene da Giurdanella.it.
]]>Un notevole passo in avanti in tale direzione è stato compiuto con l’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005, che rappresenta una pietra miliare nell’abbattimento della burocrazia amministrativa.
Sul punto, si segnala l’importanza di un recente arresto del Tar Campania, che con la sentenza n° 1450/2015 è intervenuto a dirimere una controversia avente ad oggetto la legittimità del rigetto di un’istanza presentata alla pubblica amministrazione a mezzo pec, ma non accompagnata dalla firma digitale.
Ebbene i giudici partenopei hanno reputato del tutto illegittimo un siffatto modus operandi.
La pec e la firma digitale sono due strumenti differenti che non necessariamente debbono coesistere al fine di garantire la certezza che un determinato documento sia attribuibile al suo reale autore.
Ciò emerge a chiare lettere da una interpretazione letterale dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. 82/2005 che ricostruisce in chiave alternativa i rapporti tra le modalità di presentazione delle istanze alla pa in via telematica.
Tra queste il 1°comma alla lett c)bis sancisce la validità delle istanze, nonché delle dichiarazioni, presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in suo allegato.
La portata di tale norma è stata peraltro chiarita dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013, che all’art. 61 sancisce: “L’invio tramite posta elettronica certificata di cui all’art. 65, comma 1, lettera c- bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all’art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.
Da siffatte disposizioni va quindi dedotto, ad avviso del Tar, che “l’invio effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce nei confronti della pa la firma elettronica”.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo della sentenza
L'articolo Istanze telematiche alla Pa: è sufficiente la pec proviene da Giurdanella.it.
]]>L'articolo Notifiche via Pec davanti ai Tar: quid iuris? proviene da Giurdanella.it.
]]>Una siffatta diatriba giurisprudenziale è stata originata dalle disposizioni dettate dal legislatore in materia, che indubbiamente non brillano per chiarezza.
Sulla questione, nei primi mesi del 2015, si sono già espressi numerosi Tar, giungendo a soluzioni diametralmente opposte.
Le soluzioni ermeneutiche prospettate dalle corti territoriali sono due.
Da un lato si registra la soluzione negativa fatta propria da diverse corti, tra cui il Tar Roma che, con sentenza n° 396/2015, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, sulla base della considerazione per cui allo stato attuale non sarebbe ancora consentito ai difensori di notificare il ricorso mediante posta elettronica certificata, stante il disposto dell’art. 52, comma 2, cpa che – ad avviso dei giudici capitolini – richiederebbe la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale all’uso di tale strumento.
Su altro fronte si colloca l’odierna pronuncia che richiama la precedente pronuncia n° 923/2015 del Tar Napoli del 6 febbraio 2015.
In tale arresto i giudici partenopei statuirono che l’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, cpa, non possa ritenersi ostativa alla notificazione del ricorso via pec in assenza della stessa, tenendo conto che essa non può essere intesa alla stregua di una forma speciale di notificazione, vieppiù avendo riguardo alla circostanza che il processo amministrativo tende sempre più a trasformarsi in processo amministrativo telematico.
I giudici bresciani hanno quindi respinto la inammissibilità del ricorso fondata sulla pretesa inammissibilità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec.
Tale soluzione – ad avviso del Tar – è peraltro avvalorata dal rilievo per cui nel caso concreto a seguito della notificazione, l’ente pubblico “si sia tempestivamente costituito in giudizio e non abbia eccepito alcuna anomalia nel ricevimento o limitazione del proprio diritto di difesa quale conseguenza immediata e diretta dell’utilizzo del mezzo informatico per effettuare la notificazione”.
L'articolo Notifiche via Pec davanti ai Tar: quid iuris? proviene da Giurdanella.it.
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