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]]>Le Sezioni Unite hanno precisato al riguardo che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
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]]>Inoltre il Collegio ha precisato che tale invalidità non può essere sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato se tale costituzione interviene al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Di seguito il testo della sentenza.
***
N. 04967/2015REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7916 del 2014, proposto da: Muhammad Usman Ghani, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Birocco e Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
contro
Prefettura di Bergamo – U.T.G., in persona del Prefetto p.t., Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione II, n. 144 del 2014, resa tra le parti, concernente diniego di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il Consigliere Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Silvia Paciello, su delega di Luciano Birocco, e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per sostenere l’inammissibilità dell’appello notificato tardivamente, a mezzo PEC, all’Avvocatura Distrettuale di Brescia.
Rilevato che, effettivamente, l’appello è stato notificato a mezzo PEC all’Avvocatura Distrettuale di Brescia.
Considerato che, a prescindere dalla questione della utilizzabilità o meno, nel presente giudizio, della notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) prima dell’avvio del processo amministrativo telematico, è nulla la notifica dell’appello al Consiglio di Stato effettuata nei confronti di una Amministrazione statale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260).
Ritenuto che, nella specie, tale invalidità non può essere sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato tenuto conto che tale costituzione è intervenuta al solo fine di far dichiarare il ricorso inammissibile.
Ritenuto peraltro che l’appello è anche chiaramente infondato nel merito avendo questa Sezione più volte ricordato che, per consentire la regolarizzazione dello straniero, il legislatore ha richiesto la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) alla data del 31 dicembre 2011, ed ha precisato che tale presenza doveva essere dimostrata (con sufficiente grado di certezza) attraverso la presentazione di documentazione proveniente da organismi pubblici. Mentre le certificazioni sanitarie prive di data certa, come ha ricordato il T.A.R. nella appellata sentenza, non sono sufficienti a dimostrare, con il grado di certezza richiesto dalla normativa di riferimento, la presenza dello straniero in Italia alla data stabilita dalle norme che hanno regolato la sanatoria perché non sono stati rilasciati nell’esercizio di pubbliche funzioni e sono privi comunque di certezza con riferimento al periodo nel quale l’interessato sarebbe stato in Italia (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 299 del 23 gennaio 2015).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 30/10/2015.
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]]>I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno evidenziato che la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione è subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio da parte del ricorrente e della omessa menzione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’interno dell’atto.
Inoltre al riguardo hanno osservato che in presenza di pec la notifica deve necessariamente eseguirsi in forma telematica.
Si riporta estratto di sentenza sul punto:
“deve evidenziarsi come la possibilità della notificazione di atti presso la cancelleria dalla Corte di cassazione sia subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte dal ricorrente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi dalla notificazione presso la cancelleria dalla Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma telematica;
che del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire la perdurante operatività dall’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dall’autorità giudiziaria adita – hanno tuttavia precisato che << a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche dagli art. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n.183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la. domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine» (Cass., S.U., n. 10143 del 2012);”
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]]>L'articolo La mancata annotazione nel registro cronologico, non invalida la notifica via Pec proviene da Giurdanella.it.
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]]>L'articolo Il Tar Campania sulla regolarità della notifica diretta a mezzo PEC ex L. n. 53/1994 proviene da Giurdanella.it.
]]>Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Tar Campania, sent. n. 1756 del 3 aprile 2013).
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]]>L’art. 25 della legge n. 183/2011 infatti ha modificato il dettato dell’art. 366 c.p.c. aggiungendo, dopo le parole “se il ricorrente non ha eletto il domicilio in Roma”, l’inciso “ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine”. Tale modifica normativa ha comportato che, ove il professionista abbia effettuato la predetta comunicazione, la notifica non deve esser più fatta in Cancelleria, pena l’irregolarità della stessa.
Nella caso di specie, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del deposito della relazione del giudice relatore era stata fatta presso la Cancelleria e non alla casella Pec dell’avvocato del ricorrente, che così ha ottenuto il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire una rituale notifica.
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]]>Ma la disciplina di notifica telematica in vigore ieri, 31 gennaio 2012, potrebbe costituire un momento fondamentale nel processo di digitalizzazione della giustizia amministrativa.
Infatti, l’art. 25, comma 3 della legge di stabilità 2012, da oggi consente agli avvocati di effettuare notificazioni senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario (e fin qui nulla di nuovo) non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata.
La norma effettua una parziale riscrittura della risalente legge 21 gennaio 1994 n. 53, la legge che consente agli avvocati di sostituirsi all’ufficiale giudiziario ed eseguire le notificazioni (in materia civile, amministrativa e stragiudiziale) a mezzo del servizio postale (art. 1) o mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui sia altro avvocato iscritto nello stesso albo del notificante (art. 4).
Secondo la legge 53, l’avvocato deve ottenere, una tantum, la previa autorizzazione del proprio consiglio dell’ordine, deve munirsi di un apposito registro cronologico dove annotare ogni singola notificazione, e deve fornirsi a proprie spese di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento. Si tratta di semplici adempimenti materiali che non hanno ostacolato la diffusione di tale procedura nelle controversie di natura amministrativa: in particolare, la notifica a mezzo del servizio postale è largamente utilizzata dagli studi legali che ne hanno intuito le più immediate opportunità, tra cui, in primis, la possibilità di notificare da qualsiasi ufficio postale verso qualsiasi luogo del territorio italiano, possibilità favorita dall’inapplicabilità alla disciplina in esame delle regole di competenza degli UNEP.
Già la legge 28 dicembre 2005, n. 263 aveva tentato timidamente di introdurre in tale procedura l’uso degli strumenti informatici, ma quell’intervento si esaurì nel consentire all’avvocato la trasmissione telematica all’ufficio postale dell’atto munito di firma digitale, da cui l’ufficio postale avrebbe tratto originale e copia su supporto cartaceo per procedere da qual momento secondo le più tradizionali modalità cartacee, con buona pace dell’informatica.
Va da sè che tale modalità fintamente telematica sia rimasta pressocchè inapplicata.
Ma da oggi le cose dovrebbero realmente cambiare.
La L. 12 novembre 2011, n. 183, come abbiamo detto, ha disposto con l’art. 25 comma 5 una serie di modifiche alla suddetta legge n. 53, che consentono all’avvocato nelle veste di ufficiale giudiziario di notificare oltre che a mezzo del servizio postale, anche “a mezzo della posta elettronica certificata”.
Queste le nuove disposizioni maggiormente rilevanti:
il nuovo art. 3, comma 3-bis – sostitutivo della suddetta vecchia procedura telematica “monca” – prevede adesso che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico”;
il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Proviamo dunque a mettere in fila le questioni applicative di questo nuovo combinato disposto, e ad ipotizzare le possibili soluzioni con particolare riferimento al processo amministrativo.
Quando posso notificare via pec?
La notifica via pec è sicuramente possibile quando il destinatario è il procuratore costituito, e cioè quando l’atto da notificare contiene un ricorso incidentale o i motivi aggiunti, oppure in caso di impugnazione di un provvedimento di primo grado. In questo caso, infatti, sarà possibile reperire l’indirizzo pec del collega nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine, e ciò in virtù del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha previsto l’obbligatorietà della pec per i professionisti iscritti agli Ordini. Peraltro la legge di stabilità 2012 oggi in commento, ha previsto la gravissima sanzione dello scioglimento o del commissariamento dell’ordine che omette di pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti.
Per la notifica del ricorso introduttivo, nonchè per tutte le altre ipotesi di notifica diretta alle parti del giudizio, il discorso va differenziato.
Per le amministrazioni resistenti, la notifica via pec è sempre possibile, visto che tutte le PA – sempre ai sensi del DL n. 185 – sono obbligate a comunicare al DigitPA il proprio indirizzo pec, reso pubblicamente disponibile al link https://www.indicepa.gov.it.
Per quanto concerne le imprese, la notifica via pec è in astratto possibile, in quanto il DL n. 185 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi pec nel registro delle imprese può avvenire “liberamente e senza oneri”.
Tuttavia, l’obbligo di munirsi di un indirizzo pec, e di comunicarlo al registro delle imprese, grava soltanto sulle imprese costituite dopo il 29 novembre 2009; per le altre – evidentemente la maggior parte – l’obbligo scatterà solo il prossimo 30 giugno 2012, e ciò in virtù del nuovo slittamento operato dall’art. 38 del DL semplificazioni, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quindi non a tutte le imprese potranno notificarsi atti processuali, ma solo a quelle che hanno già comunicato il proprio indirizzo pec, sia su obbligo di legge, sia su base volontaria.
Le notifiche via pec non sono, invece, in alcun modo possibili nei confronti di ditte individuali nè di persone fisiche, per i quali non sussiste alcun obbligo di munirsi di pec, nè tanto meno uno o più elenchi pubblici di pec facoltative.
Altra questione: quali file devo allegare al messaggio di pec? E con quale formato?
Innanzi tutto, va inviato l’atto processuale da notificare, secondo le modalità previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
E’ possibile inviare in alternativa o il documento informatico originale (in formato testo) o la copia informatica del documento cartaceo (la scansione in pdf dell’atto precedentemente stampato): questa seconda soluzione sarà forse preferibile per le ipotesi in cui l’atto andrà notificato anche con modalità diverse dalla pec – per mezzo dell’UNEP e del servizio postale.
In entrambe le ipotesi, l’avvocato notificatore dovrà apporre al file la propria firma digitale.
Nulla quaestio per la procura ad litem: essa è contenuta nell’originale cartaceo e sarà sufficiente darne conto nel testo della copia da notificare.
Per quanto concerne la relazione di notifica, ritengo che non sia necessario “un documento informatico separato … congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici” (art. 149-bis cpc), che invece è necessario nell’ipotesi disciplinata dal codice di procedura civile in quanto la relazione di notifica promana dall’UNEP, mentre l’atto processuale da notificare promana dall’avvocato, con il rispettivo obbligo separato di firma digitale.
A mio avviso, nell’ipotesi di notifica via pec, invece, poichè i due atti promanano dallo stesso soggetto, essi potranno essere “congiunti” nello stesso documento, a cui andrà apposta la sola firma digitale dell’avvocato notificatore.
Qualche dubbio sorge in relazione al formato dei files da notificare, che dovrebbe essere standardizzato. In mancanza di regole tecniche adatte al processo amministrativo (il decreto del Min. Giustizia n. 44/2011 che le detta, riguarda solo il processo civile ed il processo penale) forse sarebbe per il momento sufficiente prendere come riferimento la nota del 10 giugno 2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, contenente le istruzioni per il deposito dei documenti digitali via pec, che ammette i formati pdf, doc, docx, tif, tiff, jpg, jpeg, zip, txt, rtf.
Quando la notifica via pec si intende perfezionata?
Per quanto riguarda il notificatore, fa fede la data e l’ora della prima ricevuta che il notificatore riceve, e cioè la ricevuta di invio, quella che attesta l’accettazione del messaggio da parte del proprio gestore di pec: sarà questa ricevuta, dunque, a costituire la prova dell’avvenuta notifica, nonché il riferimento unico per la verifica della sua tempestività.
Per quanto riguarda il destinatario, la notifica si intende perfezionata, invece, nel momento in cui il messaggio risulta disponibile nella sua casella di pec. Questo momento risulterà dalla ricevuta di consegna nella casella di destinazione che viene inviata automaticamente al notificatore dal gestore di pec del destinatario.
A notifica avvenuta, cosa devo depositare al TAR?
Vero è che dobbiamo inviare al TAR via pec il file appena notificato in ossequio all’art. 136 cpa, ma sappiamo bene che nulla sostituisce, al momento, il deposito cartaceo.
Andrà dunque depositato un documento cartaceo, anch’esso evidentemente da sottoscrivere, ma questa volta con firma autografa (non mi pare ci siano alternative, pena l’inammissibilità del ricorso) che costituirà l’originale a tutti gli effetti di legge, con ogni conseguente responsabilità in capo all’avvocato notificatore che, nella relata, ha previamente dichiarato la conformità ad esso delle copie notificate via pec.
Andrà ovviamente fornita prova dell’avvenuta notifica: a tal fine, ritengo sia sufficiente stampare ed allegare, unitamente alla relazione di notificazione, le suddette ricevute di invio e di consegna del messaggio di pec.
Qui, ahimè, per il momento finisce l’avventura informatica dinanzi alla giustizia amministrativa, in attesa del portale dell’avvocato amministrativista, tuttavia annunciato già più di sei mesi fa…
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 20 marzo 2012 all'indirizzo https://www.leggioggi.it/2012/03/20/pec-per-le-imprese-a-che-punto-siamo/
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il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Sull’argomento consulta l’articolo dell’avv. Elio Guarnaccia su https://www.leggioggi.it/2012/02/01/le-notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo/
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