L'articolo Intelligenza Artificiale e appalti proviene da Giurdanella.it.
]]>Per poter comprendere la portata di questa previsione e le sue implicazioni pratiche è necessario, anzitutto, definire cosa sia l’Intelligenza Artificiale. La Commissione Europea nel 2018 l’ha definita come “quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici”. In altri termini, i sistemi di intelligenza artificiale riescono ad adottare una decisione in maniera più o meno autonoma sulla base di determinati input che gli vengono forniti dall’uomo.
I principali problemi rispetto all’utilizzo di nuove tecnologie come l’I.A. riguardano il ruolo che ha l’uomo (e dunque il funzionario della P.A.) nell’adozione della decisione amministrativa, la comprensibilità di quest’ultima da parte dei suoi destinatari, la trasparenza e accessibilità dei dati su cui si basa, nonché la sua natura non discriminatoria.
Sebbene la piena applicazione dell’art. 30 del d.lgs. 36/2023 sia ancora lontana nel tempo, è opportuno comprendere da subito quali siano le linee guida e gli indirizzi nazionali e sovranazionali in materia di Intelligenza Artificiale. A tal proposito, vengono in rilievo, in particolare, tre documenti:
-la Carta Etica per l’Intelligenza Artificiale nel sistema giustiziale, adottata dalla Commissione europea nel 2018;
–la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, “Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica”;
–il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale del 2018 a cura della task force istituita in seno all’Agenzia per l’Italia Digitale.
Si tratta di tre documenti che non rappresentano atti vincolanti per i soggetti pubblici e privati impegnati nel processo di integrazione dell’I.A. nell’attività amministrativa, ma che tuttavia forniscono degli spunti preziosi per le pubbliche amministrazioni chiamate ad aprirsi a questa nuova
tecnologia.
La Carta Etica è un documento rivolto ad attori pubblici e privati incaricati di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale al servizio di decisioni e dati giudiziari. Sebbene la Carta riguardi specificamente il settore della giustizia, essa fornisce spunti di riflessione trasversali e validi in generale per analizzare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale.
Al suo interno vengono infatti enucleati i principi di: rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità, sicurezza e trasparenza, imparzialità ed equità, controllo da parte dell’utilizzatore. La Carta Etica richiede, in particolare, che la decisione algoritmica sia tradotta in un linguaggio chiaro e comprensibile per i suoi destinatari e, dall’altro lato, prevede che gli utilizzatori dei sistemi di I.A. possano anche modificare la decisione senza esserne vincolati.
Il secondo documento citato, ossia la Raccomandazione della Commissione europea del 2019, traduce con maggiore incisività l’idea antropocentrica dell’intelligenza artificiale, la quale è strumento e non sostituto dell’attività umana. I sistemi di I.A. devono essere pensati come mezzi al servizio delle esigenze dell’uomo, il quale non deve rimanere ingabbiato all’interno delle decisioni algoritmiche ma deve poterle controllare e, soprattutto, comprendere. Rispetto al tema del controllo, all’interno della Raccomandazione vengono delineate tre tipologie di sorveglianza sul processo decisionale algoritmico:
-human in the loop in cui l’uomo compartecipa alle attività svolte dalla I.A.;
-human on the loop in cui l’uomo svolge attività di mera sorveglianza;
-human in command che implica tanto un’attività di controllo da parte dell’uomo, quanto la stessa possibilità di valutare se avvalersi o meno della I.A.
La commissione mette al centro l’uomo inteso anche come destinatario delle decisioni algoritmiche (dunque come cittadino) e prevede che esse siano tracciabili e comprensibili, ossia che sia documentato il processo che ha generato tali decisioni, che siano individuati i dati di partenza (input) e che l’intero meccanismo di funzionamento dell’algoritmo si traduca in un linguaggio chiaro e comprensibile ai soggetti coinvolti nella decisione.
A livello nazionale, il Libro Bianco a cura dell’AgID si focalizza poi sull’utilizzo della I.A. proprio all’interno delle pubbliche amministrazioni, prestando attenzione alle criticità sollevate da questa nuova tecnologia. Il rischio più preoccupante è infatti quello della completa sostituzione dell’uomo ad opera dell’intelligenza artificiale; pericolo a cui deve farsi fronte munendo gli apparati amministrativi non solo di strumentazioni adeguate ma, soprattutto, di competenze in grado di avvalersi dell’intelligenza artificiale. Il Libro pone poi l’accento sulla necessità di investire sulla formazione e sulla ricerca per creare nuove competenze che superino quelle richieste dal processo di digitalizzazione già in atto nel paese.
L’introduzione dell’I.A. all’interno dei processi decisionali amministrativi solleva, inoltre, anche un problema di accountability: i provvedimenti adottati mediante tale tecnologia devono comunque essere ricondotti alla pubblica amministrazione, la quale deve essere in grado di motivarli; a valle, è poi necessario che tali provvedimenti siano intellegibili da parte del cittadino, che deve essere in grado di risalire ai dati di cui si è servito l’algoritmo per addivenire a una determinata decisione ed eventualmente poter riconoscere un possibile errore di calcolo. L’ulteriore sfida è dunque rappresentata dal maggiore grado di trasparenza e accessibilità che la pubblica amministrazione deve garantire ai cittadini.
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]]>L'articolo Il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella P.A. proviene da Giurdanella.it.
]]>Sin dalla sua prima edizione, il piano ha rappresentato il documento di supporto e orientamento nel percorso di innovazione tecnologica e digitale di tutto l’apparato amministrativo e ha lo scopo di:
L’architettura del Piano Triennale per l’informatica si basa su principi che rappresentano le linee direttrici della strategia che il documento si propone di mettere in atto.
I principi guida che ci apprestiamo a esaminare emergono dal quadro normativo e sono da tenere presenti ad ogni livello decisionale e in ogni fase di implementazione, naturalmente declinandoli nello specifico della missione istituzionale di ogni ente pubblico.
rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche;
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]]>L'articolo Concorso presidi, doveroso l’accesso al software del Cineca proviene da Giurdanella.it.
]]>Tar Lazio, sez. III bis, 6 giugno 2019, n. 7333
Un gruppo di aspiranti presidi chiedeva di accedere (e quindi di annullare il relativo diniego) al codice sorgente ovvero all’algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.
Com’è noto, infatti, il concorso per dirigenti scolastici ha visto l’utilizzo di un sistema informatico sviluppato dal CINECA, per la realizzazione delle prove scritte “computer based”, così come di quelle preselettive.
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 7333 del 2019, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto di accesso a tale software, cioè al suo codice sorgente e algoritmo, per la finalità di tutela dei candidati a contestare la prova, in particolare per valutare l’esistenza di malfunzionamenti.
Il Tar richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso, che definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
Da questo punto di vista, “il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte ricorrente”, con la conseguenza che la relativa richiesta di accesso deve considerarsi legittima.
In particolare sussiste l’interesse degli aspiranti presidi a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso applicativo.
Il Tar, al contrario, ha ritenuto inesistente il pregiudizio alla P.A., la quale riteneva che un accesso al codice sorgente impedisse la futura utilizzabilità del software medesimo.
In allegato si riporta un estratto della sentenza Tar Lazio n. 7333/2019
***
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di accedere (e quindi di annullare il relativo diniego) al codice sorgente ovvero all’algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Com’è noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).
È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).
Il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte ricorrente, con la conseguenza che la relativa richiesta deve trovare accoglimento. Si rappresenta che il Cineca non è controinteressato in senso tecnico nel presente giudizio e la ricorrente risulta aver impugnato gli atti di diniego all’accesso.
Con riferimento all’interesse all’accesso lo stesso deve ritenersi esistente in considerazione della natura dei ricorrenti e dell’interesse a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso, mentre non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso.
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]]>L'articolo Finanziamenti alle imprese: ecco il Fondo Crescita Sostenibile proviene da Giurdanella.it.
]]>Il nuovo day-one è fissato per il 27 ottobre 2014 alle ore 9:00 (in precedenza 30 settembre ore 10:00)
Le agevolazioni in questione, previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013, mirano ad incentivare la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S) nei settori tecnologici interessati dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea.
I beneficiari della misura sono principalmente le PMI, sia in forma singola che in forma aggregata, le grandi imprese, gli organismi e i centri di ricerca, le reti di imprese (costituite massimo da 3 soggetti).
I progetti presentati devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, all’introduzione di nuovi processi o servizi attraverso lo sfruttamento di nuove KET – Key Enabling Technologies (cd. tecnologie abilitanti).
-Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
-Nanotecnologie
-Materiali avanzati
-Biotecnologie
-Fabbricazione e trasformazione avanzate
-Spazio
-Tecnologie obiettivi “Sfide per la società” Horizon2020 (Salute e benessere, sicurezza alimentare, sistema energetico sostenibile, trasporti eco-intelligenti, economica verde ecocompatibile)
Relativamente alle spese ammissibili, devono essere comprese tra gli 800 mila e i 3 milioni di Euro, i progetti devono essere avviati entro 3 mesi dall’eventuale data del decreto di concessione e devono avere una durata compresa tra i 18 e i 36 mesi.
Sono oggetto di agevolazione le spese relative a: personale dipendente o in rapporto di collaborazione; strumenti e attrezzature impiegate per la ricerca; consulenze, spese di acquisizione o licenza d’uso di brevetti, know-how, studi di ricerca; spese generali; materiali.
La misura di sostegno prevede la concessione di un finanziamento agevolato, per una percentuale variabile delle spese ammissibili articolate in relazione alle dimensioni di impresa pari al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie e al 50% per le grandi imprese.
Tale finanziamento ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di pre-ammortamento di 3 anni e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione Europea, comunque non inferiore allo 0,8%
La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni.
La presentazione delle richieste può avvenire esclusivamente online.
La attività istruttoria a cura del soggetto gestore (MISE) si suddivide in due fasi. La prima è volta a verificare la completezza della documentazione presentata, la presenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. La seconda invece consiste nella valutazione nel merito della domanda sulla base dei seguenti criteri:
-caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto(capacità interna, qualità collaborazioni, adeguatezza strumentale;
-sostenibilità economico-finanziaria del progetto (copertura, indipendenza finanziaria, incidenza sul fatturato
-qualità tecnica del progetto (rilevanza internazionale risultati attesi, tipologia di innoviazione)
-impatto del progetto (interesse industriale, potenzialità di sviluppo e di profitto).
I beneficiari dovranno inoltre superare una soglia di ammissibilità basata sulla loro capacità di rimborsare il finanziamento agevolato.
Ciascun soggetto può presentare un’unica domanda di accesso (singolarmente o in consorzio di imprese) nell’arco temporale di 365 giorni.
Le domande potranno essere presentate online a partire dalle ore 09:00 del 27 ottobre 2014 utilizzando la procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon2020. Lo stesso portale sarà disponibile a partire dal 15 ottobre per permettere ai partecipanti la predisposizione della domanda e della documentazione da allegare.
Documenti utili:
1) Il decreto vigente sul Fondo per la Crescita Sostenibile
2) Tutti gli allegati al Decreto
3) Le FAQ predisposte dal Ministero
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]]>L'articolo E’ nato Pionero.it: un coach per le aziende italiane proviene da Giurdanella.it.
]]>Professore, Pionero pone il binomio tecnologia e social network alla base della propria linea editoriale. Perché? Qual è lo scopo di Pionero?
Crediamo fortemente che le tecnologie digitali siano d’aiuto alla società e all’economia e siamo ancora più convinti che le dinamiche del web sociale ben si adattino a far comprendere questi benefici.
Il ‘prodotto’ Pionero è uno strumento di ‘coaching digitale‘, ovvero si punta alla diffusione di esperienze, successi e buone pratiche per far comprendere che il futuro digitale è adesso.
Le nuove Tecnologie sempre più presenti nel mondo dei professionisti: con quale ruolo? e in futuro cosa ci aspetta?
I professionisti possono trarre moltissimi benefici, i più percepibili sono quelli del lavoro in mobilità e del contatto continuo con clienti e fornitori.
Le tecnologie digitali permettono loro di ‘stare sul pezzo‘ e di agire in tempo reale sulle tante opportunità che si manifestano grazie a mercati sempre più ampi e a potenziali clienti che possono essere raggiunti ovunque.
In futuro i professionisti potranno contare su tecnologie come il cloud computing per semplificare le loro attività ordinarie e sui vantaggi derivanti dalla dematerializzazione e dalla semplificazione dei processi burocratici.
Pionero dedica un’ampia area ai social network, strumento delle nuove generazioni che attrae sempre più professionisti. Secondo lei perché sempre più professionisti si affidano ai social network? Si tratta solo di immagine e comunicazione o gli obiettivi sono altri?
Il concetto è molto semplice: “GO WHERE CLIENTS ARE”. Ovvero, è inutile pensare di strutturarsi con siti web, offerte dettagliate e specifiche per ogni target. I mercati sono già ‘conversazioni’, come predisse il Cluetrain Manifesto. Ovvio allora che i professionisti devono presidiare le conversazioni che si svolgono sui social network e approfittare delle opportunità percepite in queste conversazioni per offrire servizi e soluzioni a chi le reclama.
Anche il dibattito politico sembra essersi trasferito sulle piattaforme social, cosa ne pensa? Arriveremo ad elezioni telematiche?
Le piattaforme di eDemocracy già ci sono, basti pensare a quella del Piraten Partei o del governo finlandese avoinministerio.fi. Anche in Italia, esperienze come quelle di Servizio Pubblico e del M5S che usano Liquid Feeback sono da monitorare.
L’energia delle primarie del CentroSinistra e speriamo anche del CentroDestra potranno far solo del bene e portare ancora tanta gente ad interessarsi della cosa pubblica anche sul web. Non dimentichiamo che Twitter è diventato un termometro in questo senso, perchè molto usato dai comitati elettorali dei contendenti in stile, obamiano.
Che questo, poi, porti addirittura ad elezioni on-line è possibile, anche se non probabile nell’immediato. Per lo meno fino a quando non si avrà un livello di acculturamento digitale più in linea con il resto del mondo occidentale.
Ultima domanda, ci sono molti professionisti ed aziende che non riescono facilmente a destreggiarsi nella giungla dei social media e dei prodotti hi-tech, e che spesso non riescono a capire che vantaggi potrebbero avere dall’utilizzarli… In che modo Pionero potrebbe aiutarli e guidarli?
Mi ripeto a costo di annoiare. Pionero è un coach. Ma come tutti i coach può fare tanto per stimolare strategie, paradigmi, adozioni ed emulazioni. Poi in campo vanno gli atleti che hanno più voglia di vincere e quindi di impegnarsi.
Le aziende italiane sono un po’ restie in questo e noi possiamo solo fare del nostro meglio spronandole ……. dalla panchina.
Articolo pubblicato sul quotidiano online di informazione giuridica LeggiOggi.it il 04 dicembre 2012, all’indirizzo
https://www.leggioggi.it/2012/12/04/innovazione-tecnologie-social-network-e-nato-pionero/
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]]>L'articolo Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico proviene da Giurdanella.it.
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Il volume, contraddistinto da una facile lettura e da un taglio
prevalentemente pratico, intende fornire ai cittadini, agli operatori
ed agli studenti un utile strumento per comprendere i diversi
cambiamenti in atto, che inevitabilmente porteranno alla nascita di
una società fondata sulle nuove tecnologie.
Le trasformazioni indotte dall’affermarsi della Società
dell’Informazione, l’evoluzione delle tecnologie ed i cambiamenti
strutturali e culturali della comunicazione hanno determinato nuove
prospettive per l’evoluzione del mondo giuridico e continue
modificazioni sia delle norme che delle professionalità degli
operatori del Diritto: accanto ad aree regolate si registrano ed
interagiscono aree da regolare, che spesso si intrecciano, e a volte
si sovrappongono alle normative nazionali, internazionali e
transnazionali.
Spesso e volentieri accade che molti studiosi ed operatori del
diritto, ben comprendendo le difficoltà dell’attuale ordinamento
giuridico a regolamentare il fenomeno Internet, cerchino di adattare
gli istituti giuridici già esistenti alle controversie e questioni
legali sorte con e per mezzo della rete. Come logica conseguenza, si è
assistito in questi ultimi tempi ad un proliferare di provvedimenti
legislativi, con l’obiettivo preciso di disciplinare questi nuovi
fenomeni giuridici.
E’ possibile acquistare on line il volume sul sito Altalex.it, a
questo link: https://www.altalex.com/?idstr=101&codprod=AP008
L'articolo Diritto e nuove tecnologie. Prontuario giuridico-informatico proviene da Giurdanella.it.
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