open data Archives - Giurdanella.it https://www.giurdanella.it/tag/open_data/ Rivista di diritto amministrativo dal 1998 Mon, 09 Sep 2013 06:42:40 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Accesso gratuito alle banche dati per le Pubbliche Amministrazioni https://www.giurdanella.it/2013/09/accesso-gratuito-alle-banche-dati-per-le-pubbliche-amministrazioni/ Fri, 06 Sep 2013 06:00:44 +0000 http://www.giurdanella.it/?p=15238 Diritto di accesso gratuto alle banche dati per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni

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Con un parere dello scorso 24 giugno, reso al Comune di Ferrara, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ribadito il diritto di accesso gratuito alle banche dati per lo svolgimento di compiti istituzionali e di controllo delle dichiarazioni sostitutive e delle certificazioni.

Nel caso di specie, il Comune di Ferrara aveva chiesto delucidazioni in merito alla gratuità dell’accesso alle banche dati e quindi alle informazioni detenute dal Pra, dalla Camera di Commercio e dalla Motorizzazione civile.

La risposta da parte della Presidenza del Consiglio è stata positiva. Nel parere si coglie l’occasione per richiamare, in particolare, la disciplina inserita negli articoli 50 e 58 del Codice dell’amministrazione digitale.

Nello specifico, l’art. 50 del d.lgs. 82/2005 prevede che qualunque dato trattato dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, è accessibile alle amministrazioni richiedenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. L’art.58, invece, definisce le modalità per l’accesso e la fruizione e stabilisce l’obbligo per tutte le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica di predisporre idonee convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Solamente nel caso in cui venga richiesta una qualsiasi elaborazione aggiuntiva dei dati, il principio della gratuità verrà meno e sarà sottoposta al pagamento di un determinata somma.

Alla luce delle norme richiamate, pertanto, la Presidenza conferma, nel parere in esame, la sussistenza in capo al Corpo della Polizia Municipale della possibilità di accedere e consultare senza alcun onero le banche dati della Motorizzazione civile.

Infine, si precisa che, nel caso in cui l’Amministrazione titolare della banca dati non abbia ancora predisposto la convenzione per l’accesso gratuito, l’Amministrazione interessata all’acquisizione dei dati può segnalare la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché fissi un termine entro il quale l’Amministrazione titolare provveda a disporre la convenzione, e nel caso in cui il termine non venga rispettato, elegga un commissario ad acta.

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Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA. Il testo del decreto https://www.giurdanella.it/2013/01/pubblicita-trasparenza-e-diffusione-di-informazioni-da-parte-delle-pa-il-testo-del-decreto/ Wed, 23 Jan 2013 10:52:22 +0000 Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e […]

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.

3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.

4. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

5. si prevede che il principio che la massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.

6. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

7. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

8. si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

9. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.

Leggi il testo integrale della bozza di decreto legislativo

 

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